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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/03/2024, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2729/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del
16.10.2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 8972/2018
TRA
, rapp.to e difeso dall'avvocato Ilaria Di Capua giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla
Via Regina Margherita, 192
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avvocato Paolo
Vitiello, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla Riviera di
Chiaia, 53
APPELLATO
E
, C.F. , res.te in Gragnano alla Via San Controparte_2 CodiceFiscale_1
Sebastiano, 57
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza del 16-10-2023,celebrata nelle forme delle trattazione scritta, le parti si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, innanzi Parte_1
al giudice di pace di Torre Annunziata, la e , per Controparte_1 Controparte_2
sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 12.10.2013, alle ore 14.00 circa, in Castellammare di Stabia (NA), alla
Via Napoli.
Deduceva l'attore che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il motociclo Yamaha T-
Max tg. DY58871 di sua proprietà, percorreva a velocità moderata la Via Napoli, in direzione
Torre Annunziata, allorquando veniva colliso alla parte anteriore destra dall'autovettura Fiat
Punto tg. ED624NN, il cui conducente, provenendo da un'area privata, si immetteva repentinamente in retromarcia nel flusso veicolare senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo. Per effetto dell'urto il motociclo Yamaha T-Max impattava dapprima contro la parte anteriore destra dell'autoveicolo Ford Fiesta tg. EA762EL che proveniva dall'opposto senso di marcia, per poi finire la propria corsa contro il muro posto al margine destro della carreggiata. Il motociclo Yamaha T-Max riportava ingenti danni come descritti nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 143, 145 e 148 ss. D.lgs. n.
209/2005 e la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata.
Rimaneva, invece, contumace . Controparte_2
Espletata l'istruttoria, disposta la CTU, con sentenza n. 8972/2018 il giudice di pace di Torre
Annunziata rigettava nel merito la domanda ritenendola non provata. Condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello con cui ha chiesto la Parte_1
riforma della sentenza de qua e la condanna degli appellati in solido e/o alternativamente al pagamento di tutti i danni subiti dall'attore quantificati in euro 8.391,64, come da CTU in primo grado, oltre alla riforma del regime delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
A fondamento del gravame ha lamentato l'omessa ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
La si è costituita e preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità e la Controparte_1 nullità dell'appello, nel merito chiede il rigetto della domanda in quanto infondata.
Nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi, sicché Controparte_2
ne va dichiarata la contumacia.
2 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla compagnia, dovendosi evidenziare che il gravame appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., posto che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass.
18307/2015).
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
La parte appellante ha criticato la pronuncia con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendola non provata, definendo generica e lacunosa la deposizione testimoniale e priva di argomentazione logica la CTU espletata.
La censura è fondata.
Ed invero, a riprova dei fatti allegati, l'appellante ha innanzitutto prodotto in atti un modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da . Controparte_2
Sul punto va premesso che, per costante giurisprudenza, “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l.23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge
24 dicembre 1969 n.990, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo
2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile
(il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. 10304/2007; 27024/2011; 19327/2017).
3 Ne consegue che il modello di constatazione amichevole in atti deve essere liberamente apprezzato alla luce degli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria.
In particolare, l'unico teste escusso nell'ambito del giudizio di primo grado ( Tes_1
), che ha assistito direttamente al concreto svolgersi del sinistro verificatosi in
[...]
Castellammare di Stabia alla Via Napoli, trovandosi a piedi sulla stessa via, all'udienza del
23.3.2015, ha riferito che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, un veicolo Fiat
Punto di colore grigio chiaro usciva da un'area privata (esattamente riferisce “uscendo dal marmittaio dove mi trovavo io”) e si immetteva sulla Via Napoli, facendo manovra di retromarcia senza avvedersi del sopraggiungere di un motociclo T-Max di colore scuro che percorreva la stessa via, provenendo da Castellammare in direzione Torre Annunziata. Ha aggiunto che il conducente del ciclomotore non aveva potuto evitare l'impatto poiché il veicolo Fiat Punto si era immesso improvvisamente sulla carreggiata, urtando con la propria parte posteriore la parte destra del motociclo T-Max, il quale a seguito dell'impatto invadeva l'opposta corsia e finiva su un veicolo Ford Fiesta, impattandolo con la parte sinistra. A seguito dell'urto con il veicolo, a sua volta il motociclo cadeva al suolo sul lato sinistro, riportando diversi danni.
Il testimone ha poi descritto le parti del ciclomotore danneggiato, affermando che lo stesso riportava danni allo scudo e a tutta la carrozzeria sia sulla parte destra per l'urto con il veicolo, sia sulla parte sinistra per la caduta al suolo. Infine il ha riconosciuto Tes_1 nelle le fotografie allegate agli atti le condizioni in cui versava il veicolo dell'appellante a seguito dell'impatto.
Avvalorano il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste anche le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha ritenuto i danni coerenti e compatibili con la dinamica descritta, e per aver dichiarato, nella relazione depositata in primo grado: “lo scrivente procedeva ad esaminare i danni diretti alla parte laterale destra e danni indiretti alla parte laterale sinistra ed anteriore centrale (..). Poiché, le altimetrie dei veicoli coinvolti, troverebbero corrispondenza tra loro e le avarie visibili dalle foto agli atti, appaiono con una forte intensità e gravità, dovute all'impatto tra lo scooter e i due veicoli, il CTU ritiene che i danni descritti e quantificati in precedenza, possono avere un nesso tecnico-causale con la dinamica descritta sia dal testimone escusso che nel libello introduttivo”.
Deve, pertanto ritenersi, che nella specie siano emersi sufficienti elementi per escludere la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054, co. II, c.c.
Al riguardo va rammentato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo,
4 ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass.23431/2014). E', infatti, indubbio che grava anche su chi percorre la strada con diritto di precedenza l'obbligo di adottare a sua volta tutte le precauzioni e le misure di emergenza per fare fronte nel modo più efficace all'altrui manovra anche colposa (rispettando i limiti di velocità, prestando attenzione agli incroci, ecc.).
Orbene, l'art. 140 comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strad.), prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Ai sensi dell'art. 154, del d. lgs. 285/1992, i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione (comma 1). Inoltre, nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, i conducenti devono dare la precedenza ai veicoli in marcia normale (comma 3, lett. c).
Con specifico riferimento alla manovra di un veicolo in retromarcia, va osservato che per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, essa costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche (Cass. 3367/2015).
Peraltro, poiché nella specie la manovra di retromarcia del conducente della Fiat Punto era finalizzata all'immissione sulla strada principale, va rammentato il principio per cui “l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il
5 conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione” (Cass. 1992/2024).
Deve, pertanto, ritenersi che a carico del conducente del veicolo Fiat, che si è immesso nel flusso della circolazione procedendo in retromarcia, sussistesse un duplice obbligo (previsti, il primo dalla regola di condotta generica, ed il secondo dalla regola di condotta specifica) di astenersi dal creare qualsiasi pericolo od intralcio alla marcia dei veicoli provenienti dalla sua direzione, che lo stesso ha violato effettuando la manovra senza essersi preventivamente assicurato che nessun altro mezzo sopraggiungesse.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, il sinistro va ascritto alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto tg. ED624NN.
3. Per quel che concerne i pregiudizi patiti, l'appellante ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita patrimoniale correlata agli esborsi dovuti per le riparazioni al proprio motociclo,
Sul punto si ritiene condivisibile il contenuto della relazione effettuata dal CTU perito _1
, predisposta sulla base della documentazione allegata agli atti e delle riproduzioni
[...]
fotografiche, utilizzando corretti criteri logici e tecnici e apparendo priva di qualsivoglia elemento di criticabilità sotto il profilo logico-giuridico.
Il CTU, in particolare, ha chiarito che il ciclomotore in conseguenza del sinistro riportava a causa degli urti danni diretti ed indiretti, strutturali, all'accessoristica anteriore e in particolare: “carenatura ant. inf. /sup.; retroscudo ant.; pavimento appoggiapiedi;
tappetino in gomma;
indicazione direzione ant;
cupolino; supporto pedana post.; gambale forcella ant.; specchietto laterale;
parabrezza;” e così via.
Ebbene, alla luce della dettagliata descrizione eseguita dall'ausiliario appare coerente e congrua l'entità del danno stimato dal tecnico nella misura di euro 8.391,64 IVA compresa.
Tale somma, rivalutata all'attualità, ascende ad € 9.793,04.
Oltre a tale importo al danneggiato spetta la somma di € 927,71 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
6 Sull'importo così ottenuto, pari a complessivi € 10.720,75 (€ 9.793,04+ € 927,71) sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche del secondo motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado
Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza dei convenuti e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, primo grado: fase studio, euro 300,00; fase introduttiva, euro 300,00; fase istruttoria/trattazione, euro 400,0; fase decisionale, euro
373,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre spese vive che vanno liquidate in euro 233,00 comprensive di cu e marca da bollo;
secondo grado: fase studio, euro 500,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,00; fase decisionale, euro 851,00, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, oltre spese vive che vanno liquidate in euro 382,50 comprensive di cu e marca da bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
B. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la responsabilità esclusiva di Controparte_2
nella causazione del sinistro verificatosi il 12.10.2013, alle ore 14.00 circa, in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Napoli;
C. condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e , Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
10.720,75 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
D. condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e , Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese processuali di Parte_1
primo grado, che liquida in euro 233,00 per spese ed euro 1.373,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
E. condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e , Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese processuali di Parte_1
7 secondo grado, che liquida in euro 382,50 per spese ed euro 1851,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c;
F. pone a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata il 12-3-2024
Il giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi
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