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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 10014/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10014/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ELENA ALBERTI e l'avv. Parte_1 C.F._1
PALMA DONVITO
e
QU AN (c.f. , con l'avv. MASCIA KETTY BONETTI C.F._2 GANDOLFI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna sita in San Felice del Benaco (BS), Via Boschette n. 4.
2) Assegnazione della casa familiare sita in San Felice del Benaco (BS) Via Boschette n 4, alla sig.ra
TI AN, unitamente ai complementi di arredo in essa contenuti, che vi dimorerà unitamente alla figlia minore sino al quando la medesima non sia economicamente indipendente.
3) Entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente accordo, il Sig. provvederà al trasferimento Pt_1 della propria residenza presso la nuova abitazione nonché al prelievo dalla casa familiare dei suoi effetti personali e dei beni che di seguito vengono elencati: n. 3 quadri di Controparte_1
pagina 1 di 4 4) Entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente accordo la sig.ra TI provvederà alla voltura a proprio nome delle utenze relative all'immobile a lei assegnato. In caso contrario, al Sig. sarà Pt_1 dovuta la restituzione delle somme versate per le utenze dell'immobile relative al periodo non di propria competenza e nel caso di mancata restituzione della somma il Sig. potrà compensare quanto a Pt_1 lui dovuto con eventuali spese straordinarie per la figlia minore.
5) Tutte le spese di ordinaria amministrazione dell'immobile familiare saranno ed esclusivo carico della sig.ra TI in qualità di assegnataria, mentre le spese di natura straordinaria saranno ad esclusivo carico del Sig. in qualità di unico proprietario dell'immobile; Pt_1
6) sino al compimento dei 6 anni di età della minore, ovvero sino al mese di novembre del 2026, il padre potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di frequentazione:
- periodo invernale (novembre aprile) il padre terrà con sé nella giornata di martedì dall'uscita Pt_2 della scuola materna fino al mattino successivo quando provvederà ad accompagnarla all'asilo ed il giovedì dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21,00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione materna. Un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione materna;
- nel periodo estivo (maggio-ottobre) in considerazione dell'intensificarsi dell'attività lavorativa del padre, egli terrà con sé la piccola nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore Per_1
21.00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione materna;
tutti i sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 21,00
- vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive;
- vacanze pasquali: il padre potrà tenere con sé la figlia per 3gg consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- vacanze natalizie: il padre potrà tenere con sé la minore per 7gg consecutivi alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 31 e quella dall'1 al 6 gennaio, alternando di anno in anno la Viglia di Natale, il Natale, il Capodanno e l'1gennaio. di cui uno con il pernotto del sabato sera fino al compimento dei 6 anni di Luna.
7) A far data dal mese di dicembre del 2026 e quindi al compimento del 6 anno di vita di il padre Per_1 potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di frequentazione:
- nel periodo invernale: (novembre aprile) il padre terrà con sé nella giornata di martedì Per_1 dall'uscita della scuola fino al mattino successivo quando provvederà ad accompagnarla all'asilo ed il pagina 2 di 4 giovedì dall'uscita della scuola materna fino al mattino successivo quando provvederà ad accompagnarla a scuola;
un fine settimana alternato con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarla a scuola;
- nel periodo estivo (maggio-ottobre) in considerazione dell'intensificarsi dell'attività lavorativa del padre, egli terrà con sé la piccola nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore Per_1
21.00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione materna;
tutti i sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 21,00
- vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive;
- vacanze pasquali: il padre potrà tenere con sé la figlia per 3gg consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
- vacanze natalizie: il padre potrà tenere con sé la minore per 7gg consecutivi alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 31 e quella dall'1 al 6 gennaio, alternando di anno in anno la Viglia di Natale, il Natale, il Capodanno e l'1gennaio.
8) Contributo al mantenimento per la minore a carico del padre, quantificato in euro 500 (rivalutabile
ISTAT) finché la stessa non risulterà economicamente indipendente, oltre il 100% delle spese straordinarie per un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo, il 75% per l'anno successivo.
Successivamente le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno.
9) Assegno unico in via esclusiva in favore della madre, mentre le detrazioni fiscali seguiranno il regime delle spese straordinarie. Perciò saranno a favore del Sig. nella misura del 100% il primo Pt_1 anno, nella misura del 75% il secondo anno e nella misura del 50% nel proseguo.
Spese di lite integralmente compensate”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 12/05/2025, e QU AN, Parte_1 premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Per_1 personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
pagina 3 di 4 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10014/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ELENA ALBERTI e l'avv. Parte_1 C.F._1
PALMA DONVITO
e
QU AN (c.f. , con l'avv. MASCIA KETTY BONETTI C.F._2 GANDOLFI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna sita in San Felice del Benaco (BS), Via Boschette n. 4.
2) Assegnazione della casa familiare sita in San Felice del Benaco (BS) Via Boschette n 4, alla sig.ra
TI AN, unitamente ai complementi di arredo in essa contenuti, che vi dimorerà unitamente alla figlia minore sino al quando la medesima non sia economicamente indipendente.
3) Entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente accordo, il Sig. provvederà al trasferimento Pt_1 della propria residenza presso la nuova abitazione nonché al prelievo dalla casa familiare dei suoi effetti personali e dei beni che di seguito vengono elencati: n. 3 quadri di Controparte_1
pagina 1 di 4 4) Entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente accordo la sig.ra TI provvederà alla voltura a proprio nome delle utenze relative all'immobile a lei assegnato. In caso contrario, al Sig. sarà Pt_1 dovuta la restituzione delle somme versate per le utenze dell'immobile relative al periodo non di propria competenza e nel caso di mancata restituzione della somma il Sig. potrà compensare quanto a Pt_1 lui dovuto con eventuali spese straordinarie per la figlia minore.
5) Tutte le spese di ordinaria amministrazione dell'immobile familiare saranno ed esclusivo carico della sig.ra TI in qualità di assegnataria, mentre le spese di natura straordinaria saranno ad esclusivo carico del Sig. in qualità di unico proprietario dell'immobile; Pt_1
6) sino al compimento dei 6 anni di età della minore, ovvero sino al mese di novembre del 2026, il padre potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di frequentazione:
- periodo invernale (novembre aprile) il padre terrà con sé nella giornata di martedì dall'uscita Pt_2 della scuola materna fino al mattino successivo quando provvederà ad accompagnarla all'asilo ed il giovedì dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21,00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione materna. Un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione materna;
- nel periodo estivo (maggio-ottobre) in considerazione dell'intensificarsi dell'attività lavorativa del padre, egli terrà con sé la piccola nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore Per_1
21.00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione materna;
tutti i sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 21,00
- vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive;
- vacanze pasquali: il padre potrà tenere con sé la figlia per 3gg consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- vacanze natalizie: il padre potrà tenere con sé la minore per 7gg consecutivi alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 31 e quella dall'1 al 6 gennaio, alternando di anno in anno la Viglia di Natale, il Natale, il Capodanno e l'1gennaio. di cui uno con il pernotto del sabato sera fino al compimento dei 6 anni di Luna.
7) A far data dal mese di dicembre del 2026 e quindi al compimento del 6 anno di vita di il padre Per_1 potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di frequentazione:
- nel periodo invernale: (novembre aprile) il padre terrà con sé nella giornata di martedì Per_1 dall'uscita della scuola fino al mattino successivo quando provvederà ad accompagnarla all'asilo ed il pagina 2 di 4 giovedì dall'uscita della scuola materna fino al mattino successivo quando provvederà ad accompagnarla a scuola;
un fine settimana alternato con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarla a scuola;
- nel periodo estivo (maggio-ottobre) in considerazione dell'intensificarsi dell'attività lavorativa del padre, egli terrà con sé la piccola nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore Per_1
21.00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione materna;
tutti i sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 21,00
- vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive;
- vacanze pasquali: il padre potrà tenere con sé la figlia per 3gg consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
- vacanze natalizie: il padre potrà tenere con sé la minore per 7gg consecutivi alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 31 e quella dall'1 al 6 gennaio, alternando di anno in anno la Viglia di Natale, il Natale, il Capodanno e l'1gennaio.
8) Contributo al mantenimento per la minore a carico del padre, quantificato in euro 500 (rivalutabile
ISTAT) finché la stessa non risulterà economicamente indipendente, oltre il 100% delle spese straordinarie per un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo, il 75% per l'anno successivo.
Successivamente le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno.
9) Assegno unico in via esclusiva in favore della madre, mentre le detrazioni fiscali seguiranno il regime delle spese straordinarie. Perciò saranno a favore del Sig. nella misura del 100% il primo Pt_1 anno, nella misura del 75% il secondo anno e nella misura del 50% nel proseguo.
Spese di lite integralmente compensate”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 12/05/2025, e QU AN, Parte_1 premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Per_1 personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
pagina 3 di 4 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4