Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 06/12/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01049/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2025, proposto dalla Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D’Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Roccasecca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dell’Infratel Italia s.p.a. e dell’Invitalia-Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
e la declaratoria di inefficacia
della nota n. 7425/2025 del 26 giugno 2025, con cui il Comune di Roccasecca ha chiesto a Inwit “cortesemente” di sospendere i lavori di installazione di una SRB in via Panniglia, già autorizzata ai sensi dell'art. 44 CCE, per consentire di valutare la possibilità di posizionare l'impianto in altro sito comunale;
nonché per l'accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza ex art. 44 CCE presentata dalla ricorrente il 2 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. AN IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la INWIT s.p.a. - operatore di comunicazione elettronica attivo nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche per apparati di trasmissione radio per telecomunicazioni dei gestori telefonici - ha impugnato la nota n. 7425/2025 del 26 giugno 2025, con cui il Comune di Roccasecca ha chiesto alla ricorrente di sospendere i lavori di installazione di una SRB in via Panniglia, per consentire di valutare la possibilità di posizionare l'impianto in altro sito comunale.
2 – In particolare, nel gravame la ricorrente ha, fra l’altro, rappresentato:
- di essersi aggiudicata, in raggruppamento temporaneo di imprese con TIM e Vodafone, il Lotto n. 1 (Lazio, Piemonte e Valle d’Aosta) della procedura selettiva indetta da Infratel per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di nuove SRB, nell'ambito del Piano “Italia 5G” finanziato con fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), in aree considerate a “fallimento di mercato”, tra le quali rientra quella prevista nel Comune di Roccasecca, con un termine di completamento fissato per la metà dell’anno 2025;
- di aver quindi presentato al SUAP del Comune di Roccasecca un’istanza del 2 aprile 2025, completa di tutti gli allegati richiesti dalla normativa in materia e volta a chiedere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 43 e ss. del d. lgs n. 259/2003 (di seguito anche “CCE”), a realizzare una nuova SRB nel territorio comunale, in un sito risultato idoneo ad assicurare la copertura dei pixel del Bando;
- di aver ottenuto il nulla osta dall’Arpa Lazio in relazione al rispetto dei limiti di esposizione nonché l’autorizzazione sismica dalla Regione Lazio;
- di aver provveduto, non avendo ricevuto dinieghi da parte del Comune di Roccasecca ed essendo maturato sull’istanza il silenzio-assenso ex art. 44 CCE, ad autocertificare il conseguimento del titolo tacito per poter procedere con l’avvio delle attività di installazione;
- di aver regolarmente avviato i lavori con l’apertura del cantiere, l’effettuazione dello scavo e la posa dell’armatura;
- che, tuttavia, il Comune di Roccasecca con nota del 26 giugno 2026, ha richiesto la sospensione dei lavori per consentire la valutazione della possibilità di posizionare la SRB in un’area di proprietà comunale sita nei pressi di un parcheggio;
- di aver riscontrato tale nota, per mera cortesia istituzionale, rappresentando: i) di aver conseguito il titolo tacito e di aver avviato i lavori; ii) di voler arrestare, senza prestare acquiescenza, le attività per 5 giorni, al fine di consentire all’ente locale di concretizzare la proposta formulata;
- di essere insorta, a fronte del reiterato silenzio, avverso la predetta nota comunale.
3 – Nel gravame, la ricorrente ha sostenuto:
i) l’avvenuta formazione del silenzio-assenso (di cui ha chiesto l’accertamento), con correlativa acquisizione del titolo autorizzativo, in quanto, ai sensi dell’art. 44, comma 10 del CCE, a fronte della sua istanza completa del 2 aprile 2025, non sarebbero seguiti né una richiesta di integrazione documentale da parte del Comune né un provvedimento ostativo delle varie Amministrazioni coinvolte nei successivi 60 giorni (anzi l’Arpa e la Regione Lazio si sono pronunciate positivamente);
ii) in subordine, l’illegittimità della citata nota comunale, ove ritenuta un provvedimento amministrativo.
4 - Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti e hanno concluso in senso adesivo alle posizioni del ricorrente.
5 - All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
6 – Il ricorso va accolto, in quanto è fondato.
6.1 – Al proposito, va innanzitutto richiamato il tenore dell’art. 44 del CCE in relazione ad alcune parti rilevanti ai fini di causa:
“ 6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati…il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ”.
La normativa riportata è chiara nel prevedere per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione delle SRB una procedura: i) celere; ii) scandita da termini stingenti per lo svolgimento del procedimento nonché per l’assolvimento, da parte dell’Amministrazione, dei relativi incombenti (primi fra tutti la richiesta di integrazioni documentali e la convocazione della conferenza di servizi); iii) connotata dalla formazione del silenzio-assenso, nel caso di mancato intervento nei sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza del diniego espresso o di un parere negativo di Autorità tutorie di interessi sensibili.
6.2 – In relazione al surriportato quadro normativo, in giurisprudenza si è avuto modo di chiarire condivisibilmente che:
- “ l’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall'art. 18, comma 5, lett. a), n. 2- bis , d. l. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 41/2023 - NdR] dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza” (cfr. da ultimo, Cons. St., VI, n. 898/2025);
- “ il complesso sistema procedimentale delineato dall'articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (il meccanismo del silenzio-assenso ivi recato, in evidente chiave acceleratoria) [ora disciplinato dall'art. 44 del medesimo decreto legislativo, a seguito delle modifiche di cui al d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021 - NdR] non esclude la possibilità per cui, nell'inerzia dell'amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l'istanza non sia corredata dai necessari documenti a supporto (e nondimeno l'ente competente abbia omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso di contenuto negativo) " (cfr. ex multis , si veda Cons. Stato, Sez. VII, n. 10069/2023), atteso che “ Il perfezionamento di un titolo mediante silenzio-assenso non richiede l'assenza di eventuali vizi o la completezza della documentazione richiesta, dal momento che tali eventuali carenze e vizi (...) possono essere tutt'al più contestati mediante l'esercizio del potere di annullamento in autotutela ” (così Cons. St., VI, n. 15/2024);
- “ le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per ‘silentium' qualora entro il termine di 90 giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall'art. 18, comma 5, lett. a), n. 2- bis , d. l. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 41/2023 - NdR] non sia comunicato all'interessato un atto espresso di diniego. Nell'ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l'ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi …” sempre che sussistano e vengano compiutamente individuati i requisiti formali e sostanziali previsti per l’esercizio del suddetto potere, primo fra tutti l’effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 2450/2023; T.A.R. Puglia - Lecce, II, n. 9/2015; id., n. 1460/2023; id., III, nn. 636/2023 e 446/2023).
- “ allorché l’amministrazione comunale intenda evitare la formazione del silenzio-assenso dovrà far pervenire al soggetto istante il preavviso di rigetto in tempo utile perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della istanza… ” (cfr. sempre, Cons. St., VI, n. 898/2025);
- “ ai sensi dell’art. 44, comma 6, CCE il responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla ricezione della istanza può chiedere integrazioni alla documentazione prodotta, e che solo in questa ipotesi, cioè solo quando sia stata fatta una richiesta di integrazione istruttoria tempestiva, il termine di formazione del silenzio-assenso di fatto si allunga, poiché solo in questo caso “Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.”; ne consegue che le esigenze proprie dell’amministrazione procedente debbono essere valutate immediatamente dal responsabile del procedimento e fatte valere mediante richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 44, comma 6 ” (cfr. da ultimo, Cons. St., VI, n. 2955/2025).
- “ la specialità dei procedimenti disciplinati dal D. L.vo n. 259/2003 implica che l’art. 10 bis della L. n. 241/90 non si applica nelle fattispecie semplificate incentrate sulla presentazione di una SCIA, dove del resto a rigore un procedimento non c’è (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 122 del 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 6813 del 30 luglio 2024), mentre nelle procedure in senso proprio, soggette al regime del silenzio-assenso, il preavviso ex art. 10 bis della L. n. 241/90 costituisce un passaggio obbligato, ma si deve escludere che esso abbia effetti sospensivi del termine di conclusione del procedimento, e quindi di formazione del silenzio-assenso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 898/2025) ” (cfr., ex multis , da ultimo, Cons. St., VI, n. 3657/2025).
6.3 – Calando le surrichiamate coordinate ricostruttive nella fattispecie all’esame, il Collegio osserva che:
- nessun profilo di lacunosità o incompletezza dell’istanza e della documentazione a corredo di quest’ultima è stato ritualmente dedotto dal Comune in sede procedimentale, attraverso il tempestivo esercizio della richiesta di integrazione documentale; sul punto l’art. 44, comma 6, inciso iniziale del d. lgs n. 259/2003 è inequivoco del prevedere che “ Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta ) (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, V- quater , n. 7232/2022);
- effettivamente nella specie nessun provvedimento di segno negativo del Comune è stato adottato nei sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza né nel medesimo termine sono intervenuti provvedimenti negativi da parte delle Autorità tutorie di interessi sensibili o di altre Amministrazioni coinvolte; che anzi, gli unici pronunciamenti di altre Autorità intervenuti nella specie (Arpa e Regione Lazio), autonomamente acquisiti dalla ricorrente, che in tal modo ha supplito anche all’inerzia del Comune nel convocare la conferenza di servizi nello stringente termine stabilito dall’art. 44, comma 7 del CCE (“ entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza ”), sono stati di segno positivo;
- in quest’ottica, la nota del Comune del 26 giugno 2025, avente un carattere soprassessorio, siccome suscettibile di determinare un arresto procedimentale, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell’ an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dall’impresa ricorrente (cfr. ex multis , Cons. St., IV, n. 296/2008; id., VI, n, 246/2004) va dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 49- ter d.lgs n. 259/2003; tale norma, infatti, sancisce l’applicabilità agli atti tardivamente volti – proprio come quelli qui in rilievo - a rimettere comunque in discussione l’effetto assentivo prodottosi ai sensi dell’art. 44, comma 10 del CCE il regime dell’inefficacia previsto in linea generale dall’art. 2, comma 8- bis della l. n. 241/1990.
8 – In definitiva, il ricorso va accolto, in quanto è fondato sulla base di quanto in precedenza illustrato. Per l’effetto, va accertata la formazione del silenzio-assenso sull’istanza autorizzatoria avanzata dalla ricorrente il 2 aprile 2025 e va conseguentemente dichiarata l’inefficacia ai sensi dell’art. 49- ter del d.lgs n. 259/2003 dell’atto impugnato.
9 – Sussistono giusti motivi, connessi alla peculiarità della vicenda, che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta il silenzio-assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria avanzata dalla ricorrente il 2 aprile 2025 e conseguentemente dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 49- ter del d.lgs n. 259/2003, della nota del Comune di Roccasecca n. 7425/2025 del 26 giugno 2025, come in epigrafe identificata.
Spese compensate fra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU De NA, Presidente FF
AN IS, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IS | LU De NA |
IL SEGRETARIO