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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello iscritta al n. 1139 del Ruolo Generale dell'anno
2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Martina Morelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti
appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. Annavittoria Devoto, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti appellato con l'intervento e lege del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la
Corte d'Appello di VENEZIA
Avente ad oggetto: revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori - appello contro la sentenza n. 1168/2025 del Tribunale di Verona del 19.05.2025
Posta in decisione in data 11 novembre 2025 sulle
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti, a modifica di quelle prese nei rispettivi atti introduttivi di grado, come dalle note congiunte depositate il 10.11.2025.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona, rigettata la domanda materna di modifica delle modalità di affidamento di Persona_1
, nata il [...] dall'unione more uxorio delle parti,
[...]
confermava l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come da decreto reso da quel Tribunale, su conclusioni congiunte delle parti, in data
16.03.2021; disponeva l'adeguamento ISTAT del contributo già a carico del padre per concorso al mantenimento ordinario della minore, rideterminandolo in € 235,00 e confermava la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra le parti;
condannava della ricorrente, maggiormente soccombente, al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Giudice di prime cure, ravvisata l'assenza di prova dei pag. 2/8 presupposti di fatto per la chiesta modifica dell'affidamento da condiviso ad esclusivo in favore della madre, pur riconoscendo il contesto generale di elevata conflittualità delle parti e la loro scarsa collaborazione evidenziata anche dai Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo, riteneva più confacente all'interesse di confermarne l'affidamento Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori;
relativamente alla domanda di aumento del contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre, la sentenza impugnata riteneva non provate circostanze sopravvenute idonee a giustificarne l'accoglimento e tuttavia, considerato il presumibile aumento delle spese correnti per la minore in ragione della sua crescita, il Tribunale disponeva l'aggiornamento ISTAT dell'assegno paterno per il suo mantenimento che, quindi, veniva rideterminato all'attualità in € 235,00 mensili.
*
Avverso tale sentenza la sig. ra proponeva appello sui seguenti Pt_1
motivi.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamentava violazione o falsa applicazione delle norme di legge e mancata pronuncia sulla domanda avanzata, per aver il Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla richiesta di predisposizione del calendario visite padre-figlia con un orario prestabilito, trascurando quanto suggerito dal Servizio Sociale nella relazione datata 12.09.2024 e per non essersi pronunciato sulla domanda sanzionatoria ex art. 473 bis 39 cpc per violazione, da parte del padre, dei doveri di collaborazione genitoriale.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rilevava l'omessa ed erronea pag. 3/8 valutazione delle prove e violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere probatorio, per non aver il Giudice di prime cure ritenuto provati i comportamenti contrari all'obbligo di collaborazione genitoriale del padre, non ammettendo le prove orali e travisando i fatti e i documenti di causa dimostrativi dell'incostanza del nel rapporto con la figlia e CP_1
dell'opponibilità dello stesso nella sottoscrizione del consenso per visite mediche e certificazione DSA della minore.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure rigettato la domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre, nonostante l'evidente inidoneità e inaffidabilità del padre.
4. Con il quarto motivo, l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure rigettato la domanda di aumento del contributo al mantenimento della minore da parte del padre, ritenendo non sopravvenute nuove circostanze idonee alla modifica, rilevando il mancato deposito degli estratti di conto-corrente da parte della madre, nonostante l'avvenuto allegazione in giudizio da parte della stessa e non valorizzando il pacifico aumento delle esigenze della bambina.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appellante rassegnava le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo.
Con comparsa del 10.10.2025, si costituiva in giudizio il sig. CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e diritto e la conferma della sentenza gravata.
Con istanza congiunta del 21.10.2025, le parti chiedevano la fissazione della prima udienza in modalità di trattazione scritta, essendo addivenute ad un accordo e la Corte accoglieva la richiesta. pag. 4/8 Con note scritte in sostituzione d'udienza del 10.11.2025, le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “1. Disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, mediante il seguente calendario: - fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola della bambina, nel periodo delle vacanze estive dalle ore 18.00, sino alla domenica sera alle ore 18.00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Vacanze natalizie e pasquali: a) ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dalla sera del 30 dicembre ore 18.00 fino al termine delle vacanze scolastiche. L'alternanza dei fine settimana riprenderà a gennaio. b) ad anni alterni, con la madre tre giorni (comprensivi del giorno di Pasqua) e con il padre tre giorni (comprensivi del Lunedì dell'Angelo), così la Pasqua ortodossa;
c) Le festività dettate dal calendario scolastico, diverse da quelle sopra regolamentate, verranno di volta in volta fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno dei genitori. Nel caso in cui la festività, fruita da un genitore, comprenda il fine settimana riservato all'altro, quest'ultimo potrà recuperarla nel fine settimana successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
la minore potrà permanere con il padre nel giorno del compleanno del genitore nonché per la Festa del Papà (e così anche per la madre). 2. Porsi a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1
pag. 5/8 mensile per il mantenimento di , la somma di euro Persona_1
250,00 (duecentocinquanta), soggetta a rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese di carattere straordinario secondo le modalità di cui al vigente
Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Verona. 3. Disporsi che
l'assegno unico sia attribuito in via esclusiva alla sig.ra 4. Spese Pt_1
legali di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
La Corte si riservava per la decisione e gli atti venivano trasmessi al P.G. per il parere.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti vadano accolte, essendo conformi all'interesse della minore alla bigenitorialità e idonee a preservarne le abitudini, stimolandone una crescita equilibrata ed armonica con l'apporto concreto e stabile di entrambi i genitori.
Ne deriva che, a modifica in parte qua della sentenza appellata, può prendersi atto delle modalità di affidamento e collocamento della minore congiuntamente formulate dalle parti e sopra Persona_1
riportate. Il tutto, come da dispositivo.
*
Le spese di lite del doppio grado devono intendersi interamente compensate tra le parti, come da istanza congiunta delle stesse.
P.Q.M.
pag. 6/8 La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, a parziale modifica della sentenza n. 1168/2025 del Tribunale di Verona, prende atto che le parti concordano per: “1. Disporsi l'affido condiviso della minore
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre e diritto di visita del padre, mediante il seguente calendario: - fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola della bambina, nel periodo delle vacanze estive dalle ore 18.00, sino alla domenica sera alle ore 18.00 quando la riaccompagnerà presso
l'abitazione materna. Vacanze natalizie e pasquali: a) ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dalla sera del 30 dicembre ore 18.00 fino al termine delle vacanze scolastiche. L'alternanza dei fine settimana riprenderà a gennaio. b) ad anni alterni, con la madre tre giorni (comprensivi del giorno di Pasqua) e con il padre tre giorni
(comprensivi del Lunedì dell'Angelo), così la Pasqua ortodossa;
c) Le festività dettate dal calendario scolastico, diverse da quelle sopra regolamentate, verranno di volta in volta fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno dei genitori. Nel caso in cui la festività, fruita da un genitore, comprenda il fine settimana riservato all'altro, quest'ultimo potrà recuperarla nel fine settimana successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
la minore potrà permanere con il padre nel giorno del compleanno del genitore nonché per la Festa del Papà (e così anche per la madre). 2.
pag. 7/8 Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo mensile per il mantenimento di Pt_1 [...]
, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta), soggetta Persona_1
a rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese di carattere straordinario secondo le modalità di cui al vigente Protocollo Famiglia adottato dal
Tribunale di Verona. 3. Disporsi che l'assegno unico sia attribuito in via esclusiva alla sig.ra 4. Spese legali di entrambi i gradi di giudizio Pt_1
integralmente compensate tra le parti” e provvede in conformità.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 19 novembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello iscritta al n. 1139 del Ruolo Generale dell'anno
2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Martina Morelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti
appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. Annavittoria Devoto, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti appellato con l'intervento e lege del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la
Corte d'Appello di VENEZIA
Avente ad oggetto: revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori - appello contro la sentenza n. 1168/2025 del Tribunale di Verona del 19.05.2025
Posta in decisione in data 11 novembre 2025 sulle
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti, a modifica di quelle prese nei rispettivi atti introduttivi di grado, come dalle note congiunte depositate il 10.11.2025.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona, rigettata la domanda materna di modifica delle modalità di affidamento di Persona_1
, nata il [...] dall'unione more uxorio delle parti,
[...]
confermava l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come da decreto reso da quel Tribunale, su conclusioni congiunte delle parti, in data
16.03.2021; disponeva l'adeguamento ISTAT del contributo già a carico del padre per concorso al mantenimento ordinario della minore, rideterminandolo in € 235,00 e confermava la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra le parti;
condannava della ricorrente, maggiormente soccombente, al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Giudice di prime cure, ravvisata l'assenza di prova dei pag. 2/8 presupposti di fatto per la chiesta modifica dell'affidamento da condiviso ad esclusivo in favore della madre, pur riconoscendo il contesto generale di elevata conflittualità delle parti e la loro scarsa collaborazione evidenziata anche dai Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo, riteneva più confacente all'interesse di confermarne l'affidamento Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori;
relativamente alla domanda di aumento del contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre, la sentenza impugnata riteneva non provate circostanze sopravvenute idonee a giustificarne l'accoglimento e tuttavia, considerato il presumibile aumento delle spese correnti per la minore in ragione della sua crescita, il Tribunale disponeva l'aggiornamento ISTAT dell'assegno paterno per il suo mantenimento che, quindi, veniva rideterminato all'attualità in € 235,00 mensili.
*
Avverso tale sentenza la sig. ra proponeva appello sui seguenti Pt_1
motivi.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamentava violazione o falsa applicazione delle norme di legge e mancata pronuncia sulla domanda avanzata, per aver il Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla richiesta di predisposizione del calendario visite padre-figlia con un orario prestabilito, trascurando quanto suggerito dal Servizio Sociale nella relazione datata 12.09.2024 e per non essersi pronunciato sulla domanda sanzionatoria ex art. 473 bis 39 cpc per violazione, da parte del padre, dei doveri di collaborazione genitoriale.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rilevava l'omessa ed erronea pag. 3/8 valutazione delle prove e violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere probatorio, per non aver il Giudice di prime cure ritenuto provati i comportamenti contrari all'obbligo di collaborazione genitoriale del padre, non ammettendo le prove orali e travisando i fatti e i documenti di causa dimostrativi dell'incostanza del nel rapporto con la figlia e CP_1
dell'opponibilità dello stesso nella sottoscrizione del consenso per visite mediche e certificazione DSA della minore.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure rigettato la domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre, nonostante l'evidente inidoneità e inaffidabilità del padre.
4. Con il quarto motivo, l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure rigettato la domanda di aumento del contributo al mantenimento della minore da parte del padre, ritenendo non sopravvenute nuove circostanze idonee alla modifica, rilevando il mancato deposito degli estratti di conto-corrente da parte della madre, nonostante l'avvenuto allegazione in giudizio da parte della stessa e non valorizzando il pacifico aumento delle esigenze della bambina.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appellante rassegnava le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo.
Con comparsa del 10.10.2025, si costituiva in giudizio il sig. CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e diritto e la conferma della sentenza gravata.
Con istanza congiunta del 21.10.2025, le parti chiedevano la fissazione della prima udienza in modalità di trattazione scritta, essendo addivenute ad un accordo e la Corte accoglieva la richiesta. pag. 4/8 Con note scritte in sostituzione d'udienza del 10.11.2025, le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “1. Disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, mediante il seguente calendario: - fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola della bambina, nel periodo delle vacanze estive dalle ore 18.00, sino alla domenica sera alle ore 18.00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Vacanze natalizie e pasquali: a) ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dalla sera del 30 dicembre ore 18.00 fino al termine delle vacanze scolastiche. L'alternanza dei fine settimana riprenderà a gennaio. b) ad anni alterni, con la madre tre giorni (comprensivi del giorno di Pasqua) e con il padre tre giorni (comprensivi del Lunedì dell'Angelo), così la Pasqua ortodossa;
c) Le festività dettate dal calendario scolastico, diverse da quelle sopra regolamentate, verranno di volta in volta fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno dei genitori. Nel caso in cui la festività, fruita da un genitore, comprenda il fine settimana riservato all'altro, quest'ultimo potrà recuperarla nel fine settimana successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
la minore potrà permanere con il padre nel giorno del compleanno del genitore nonché per la Festa del Papà (e così anche per la madre). 2. Porsi a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1
pag. 5/8 mensile per il mantenimento di , la somma di euro Persona_1
250,00 (duecentocinquanta), soggetta a rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese di carattere straordinario secondo le modalità di cui al vigente
Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Verona. 3. Disporsi che
l'assegno unico sia attribuito in via esclusiva alla sig.ra 4. Spese Pt_1
legali di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
La Corte si riservava per la decisione e gli atti venivano trasmessi al P.G. per il parere.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti vadano accolte, essendo conformi all'interesse della minore alla bigenitorialità e idonee a preservarne le abitudini, stimolandone una crescita equilibrata ed armonica con l'apporto concreto e stabile di entrambi i genitori.
Ne deriva che, a modifica in parte qua della sentenza appellata, può prendersi atto delle modalità di affidamento e collocamento della minore congiuntamente formulate dalle parti e sopra Persona_1
riportate. Il tutto, come da dispositivo.
*
Le spese di lite del doppio grado devono intendersi interamente compensate tra le parti, come da istanza congiunta delle stesse.
P.Q.M.
pag. 6/8 La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, a parziale modifica della sentenza n. 1168/2025 del Tribunale di Verona, prende atto che le parti concordano per: “1. Disporsi l'affido condiviso della minore
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre e diritto di visita del padre, mediante il seguente calendario: - fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola della bambina, nel periodo delle vacanze estive dalle ore 18.00, sino alla domenica sera alle ore 18.00 quando la riaccompagnerà presso
l'abitazione materna. Vacanze natalizie e pasquali: a) ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dalla sera del 30 dicembre ore 18.00 fino al termine delle vacanze scolastiche. L'alternanza dei fine settimana riprenderà a gennaio. b) ad anni alterni, con la madre tre giorni (comprensivi del giorno di Pasqua) e con il padre tre giorni
(comprensivi del Lunedì dell'Angelo), così la Pasqua ortodossa;
c) Le festività dettate dal calendario scolastico, diverse da quelle sopra regolamentate, verranno di volta in volta fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno dei genitori. Nel caso in cui la festività, fruita da un genitore, comprenda il fine settimana riservato all'altro, quest'ultimo potrà recuperarla nel fine settimana successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
la minore potrà permanere con il padre nel giorno del compleanno del genitore nonché per la Festa del Papà (e così anche per la madre). 2.
pag. 7/8 Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo mensile per il mantenimento di Pt_1 [...]
, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta), soggetta Persona_1
a rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese di carattere straordinario secondo le modalità di cui al vigente Protocollo Famiglia adottato dal
Tribunale di Verona. 3. Disporsi che l'assegno unico sia attribuito in via esclusiva alla sig.ra 4. Spese legali di entrambi i gradi di giudizio Pt_1
integralmente compensate tra le parti” e provvede in conformità.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 19 novembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 8/8