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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
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R.G.n.: 7229/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7229/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: contratto di fornitura
TRA
Per la società P. IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. sig.ra nata a [...] il [...] C.F. Parte_2
domiciliata per la carica presso la sede legale della società C.F._1
posta in Quarto (NA) alla via Pablo Picasso n°5/c, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Giovanni Marino, C.F. , e dall'avvocato C.F._2
Vincenzo Marino, C.F. , elettivamente domiciliata presso il C.F._3
loro studio sito a Quarto (Na) alla via E. De Nicola n°9.
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1 P.IVA_2
P.IVA , con sede in Valle di Maddaloni (CE) alla via Volta Consorzio. P.IVA_2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
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Parte attrice, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito attrice) con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato conveniva in giudizio società (di seguito convenuta Controparte_1
contumace) per accertare il malfunzionamento dell'interruttore magnetotermico Contro fornitole dalla e collegato all'istituto scolastico L'attrice Pt_3
richiedeva, quindi, la condanna della convenuta a rimborsarle tutte le somme necessarie per sostituire i componenti non funzionanti presenti attualmente all'interno della cabina elettrica con relativa riduzione del prezzo da essa pagato per la fornitura della stessa. In via subordinata, qualora si fosse acclarata l' impossibilità di ripristinare il regolare funzionamento della cabina elettrica con la sola sostituzione di alcuni componenti in essa montati, chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza del vizio occulto della cabina elettrica fornitale che causava il malfunzionamento dell'interruttore magnetotermico al quale era collegato l'istituto scolastico facente parte del polo EX Capalc a Napoli, e la conseguente Pt_3
Contro condanna della società al risarcimento del danno subito dalla
[...]
Parte attrice quantificava tale risarcimento in €100.000,00 ovvero Parte_1
nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia.
A fondamento della propria pretesa, la società attrice sosteneva che la sig.ra
[...]
era l'amministratore unico della e che in data 26 Parte_2 Parte_1
[... aprile 2016 l'ATI, composta da la CON.AR.ED Parte_1
, stipulava con la Parte_4 Controparte_2
un contratto per il completamento del plesso scolastico ex “Capalc”, situato in zona
Via Terracina/Via Nuova Agnano. Tra le opere appaltate all'ATI figurava l'installazione di una cabina elettrica di trasformazione, indispensabile per alimentare il polo scolastico formato dal liceo “Arturo Labriola”, istituto “Rossini”
e liceo “ . La in esecuzione dell'appalto aveva richiesto alla Pt_3 Pt_1
Contro convenuta la fornitura e la realizzazione di una cabina elettrica per la
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trasformazione da bassa a media tensione per alimentare il polo scolastico e che la
Contro aveva fornito e installato la cabina presso il cantiere, situato a Napoli all'angolo tra via Terracina e via Nuova Agnano, completa di tutte le apparecchiature elettromeccaniche. Evidenziava, ancora, che in data 7 febbraio
2017, la società convenuta confermava l'ordine per una cabina in cemento armato ventilato (con riferimento al preventivo n° 604 rev.3/16/VP/TF) e, in data 7 marzo
2017, confermava l'ordine per le apparecchiature elettromeccaniche da inserire nella cabina (con riferimento al preventivo 131/17/VP/TF). L'ordine prevedeva, in particolare, la posa in opera di un quadro MT composto da uno scomparto d'arrivo, due scomparti di protezione (TR1 e TR2) e la fornitura/installazione di un Quadro
Generale di Bassa Tensione. Quest'ultimo, altresì, includeva tre interruttori automatici magnetotermici AEG modello MCE809S4, ciascuno destinato ad un istituto del polo scolastico ex CAPALC (istituti: Boccioni, Rossini, Labriola). Nella Contro specifica allegata all'ordine delle apparecchiature, precisava che gli elementi elencati sarebbero stati posizionati in cabina presso il proprio stabilimento in Valle Contro di Maddaloni. Il 7 luglio 2017, la cabina elettrica fornita da veniva installata presso il cantiere di ed eseguiti i collegamenti elettrici delle Pt_1
apparecchiature conformemente agli accordi tra le parti. Nel settembre 2017, completati i lavori per gli istituti “Labriola” e “Rossini”, i rispettivi impianti elettrici venivano collegati agli interruttori magnetotermici funzionanti;
in seguito, ultimato anche l'edificio del liceo artistico “ il suo impianto elettrico Pt_3
veniva collegato all'interruttore dedicato che sin da subito appariva difettoso.
In particolare rilevava l'attrice che l'8 marzo 2019 il dirigente scolastico dell'istituto “ le segnalava un improvviso distacco dell'energia elettrica Pt_3
e, avendo constatato dopo il suo pronto intervento, l'impossibilità di riparare il Contro guasto in loco, allertava la società convenuta. I tecnici di avviato l'intervento, confermavano il malfunzionamento dell'interruttore magnetotermico. A seguito delle prime verifiche, veniva richiesto il ricambio del pezzo alla produttrice CP_3
[...]
[...] [...]
(di seguito ), che spediva il nuovo interruttore il 14 marzo 2019; tale
[...] CP_3
componente veniva installato, ma il difetto persisteva. Contro Successivamente, il 23 aprile 2019, la convenuta prelevava il primo interruttore difettoso per analisi di laboratorio, senza però comunicare e chiarire all'attrice la causa del malfunzionamento.
Nonostante i numerosi solleciti effettuati dall'attrice (lettera di messa in mora del Contro 23 luglio 2019 e un successivo sollecito del 17 settembre 2019 prodotti in atti) non sostituiva l'interruttore malfunzionante né forniva soluzioni del guasto.
La pertanto, al fine di eliminare i disservizi cagionati all'istituto Pt_1 Pt_3
incaricava l'ing. di individuare le cause del malfunzionamento Controparte_4
dell'interruttore magnetotermico il quale escludeva che i frequenti sganci della linea elettrica fossero dovuti a errori di installazione, di progetto o di dimensionamento della cabina ma sosteneva che l'interruzione dell'energia elettrica a “ era conseguenza di un malfunzionamento dello sganciatore Pt_3
elettronico, componente coadiuvante all'interruttore AEG MCE809H e all'integrato SMR, il quale proteggeva la linea principale (QGBT) del plesso. Contro La convenuta regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, pertanto, la dott.ssa all'udienza del 21.09.2020 ne dichiarava la contumacia e su Per_1
richiesta di parte attrice, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art
183 comma 6 c.p.c. (v. verbale di udienza dell'11.04.2022 e del 22/12/2022).
All'udienza del 7 aprile 2022, il giudice dava atto della mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta società a rendere l'interrogatorio deferito e procedeva all'escussione dei testi che confermavano l'assunto attoreo, pertanto, disponeva la consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare le cause del malfunzionamento, le soluzioni da adottare per consentire il funzionamento della cabina e gli eventuali danni. Parte attrice precisava, all'udienza del 21 marzo 2024 che alla luce delle conclusioni del CTU secondo cui appariva tecnicamente impossibile ripristinare il funzionamento della cabina elettrica mediante la semplice sostituzione di alcuni componenti, tra di loro non compatibili perché forniti da
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Contro diversi produttori, precisava in via principale la richiesta di condanna della al pagamento del risarcimento del maggior danno, dovendo sostituire l'intera cabina, che quantificava in euro € 150.480,00.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, riservata in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda fondata e può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In primis occorre rilevare per quanto riguarda la domanda della società attrice che intende avvalersi del principio di non contestazione, questo non può trovare accoglimento stante la contumacia della convenuta, applicandosi il c.d.
“contradditorio formale”. Occorre evidenziare che “la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 cod. proc. civ., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 cod.proc.civ. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale” (Cass. n. 24885/2014,).
Nel caso specifico si evidenzia che i fatti enunciati dall'attrice, seppure non possano essere considerati non contestati, appaiono comunque provati documentalmente e dalle dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 07.04.2022 i quali hanno confermato l'assunto della società attrice.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta provato il contratto di appalto tra il gruppo societario ATI, di cui fa parte anche la e la Pt_1 [...]
di Napoli (allegato 2 della documentazione di parte attrice). Tra i CP_2
lavori indicati nell'appalto risulta un ordine di realizzazione di una cabina e di apparecchiature elettroniche (allegato 4 e 5 doc. parte attrice). Inoltre, sempre dal
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corredo probatorio, risulta che la somma pattuita per la realizzazione della cabina riguardante la fornitura elettrica, veniva puntualmente pagata da parte della società attrice (doc. 12 fatture di quietanza).
Ne consegue che parte attrice ha dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'inadempimento di parte convenuta che, nonostante i ripetuti solleciti effettuati per l'eliminazione del difetto di cui sopra, dopo i primi interventi non ha inteso ulteriormente prestare la dovuta assistenza.
Quanto all'azione redibitoria e di risarcimento dei maggior danni ex 1494 c.c., formulata da parte attrice, esse si fondano sulla presunta inesatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto, in particolare sulla presenza di vizi e difetti di conformità dell'interruttore. Soffermandoci sulla sussistenza delle condizioni formali per l'esperimento di dette azioni, risulta dalla documentazione in atti una denuncia da parte della società attrice sulla presenza dei vizi e difetti di conformità avvenuta in data 30 marzo 2019 (allegato 7) tramite pec. Successivamente il problema veniva nuovamente segnalato con ulteriori atti di messa in mora del 23 luglio 2019 (allegato 8) e del 17 settembre 2019 (allegato 9) nei quali si continuavano a evidenziare i disservizi pur dopo la sostituzione dell'interruttore magnetotermico.
Il quadro ricostruttivo rappresentato da parte attrice risulta, altresì, provato Contro dall'intervento di sostituzione con il quale la provvedeva ad effettuare una sostituzione di un nuovo interruttore della società produttrice in data 13 marzo 2019
(doc. 5 parte attrice), a seguito di verifiche effettuate su richiesta dell'attrice. Contro Inoltre, sempre dalla documentazione in atti risulta che la società dopo aver ricevuto la segnalazione via pec da parte della società attrice, provvedeva a prelevare l'interruttore difettoso guasto in data 24 aprile 2019 (allegato 6 documentazione parte attrice) e che continuando a riverificarsi i medesimi problemi la società attrice, in data 23 luglio e 17 settembre 2019, inviava ulteriori messe in mora con le quali denunciava la persistenza del problema del distacco di corrente.
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Tutti i suddetti elementi sono chiari indici di riconoscimento da parte del venditore dei vizi che, come sostenuto in più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, porta all'inevitabile conseguenza che il termine di otto giorni dalla scoperta per la denunzia dei vizi della vendita non opererebbe nel caso di specie. Ed infatti la suprema Corte ha sostenuto di recente che “In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art.1495, 2 comma c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa. Ed inoltre, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art.1495
c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite”. (cfr
Cass. n. 8775/2024). In altre parole, se il venditore riconosce l'esistenza del vizio, la denuncia non è neppure necessaria. L'esecuzione delle riparazioni o la sostituzione di parti della cosa venduta o, ancora, la predisposizione di un'attività diretta al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto costituiscono fatti concludenti che non richiedono l'ulteriore ammissione del vizio o della responsabilità da parte del venditore.
I comportamenti tenuti da parte del venditore, opportunamente ricostruiti, realizzano un riconoscimento tacito del vizio delineato.
Acclarata la sussistenza dei presupposti formali per l'esercizio dell'azione redibitoria della società attrice, si evidenzia che quest'ultima ha formulato in via gradata due domande. Parte attrice, infatti, subordina l'azione redibitoria alla possibilità di un ripristino del funzionamento della cabina elettrica. Viceversa, nel caso in cui suddetto ripristino non fosse stato tecnicamente possibile formula la richiesta del maggior danno subito in considerazione della necessità della sostituzione completa dell'intera cabina. Si rileva che nelle note di udienza del 21 marzo 2024, dopo l'espletamento della CTU, parte attrice precisava di voler
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richiedere il risarcimento del maggior danno in quanto il CTU aveva attestato l'impossibilità di ripristinare il funzionamento della cabina elettrica tramite la semplice sostituzione dell'interruttore. Pertanto, precisiva il quantum della richiesta in linea a quanto accertato al CTU ossia in € 150.480,00 oltre IVA.
Questa precisazione, quindi, indica un chiaro intento dell'attrice a rinunziare implicitamente all'azione redibitoria richiesta nell'atto introduttivo del processo.
Detta rinunzia risulta valida e pienamente in linea con il consolidato orientamento di Cassazione, la quale ha sostenuto che “Il compratore, che abbia subito un danno
a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza
e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (Cass. civ. n. 1218/2022).
Ciò posto, quindi precisati i termini dell'azione proposta da parte della società attrice riguardante la sola richiesta del maggior danno indicata nell'art. 1494, comma 2 c.c., occorre soffermarsi sulle condizioni soggettive e oggettive che devono persistere per l'accoglimento di detta azione. Sul punto occorre precisare che come sostenuto in varie occasione dalla Cassazione “L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo
a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche
a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto
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medesimo.” (Cass. n. 14986/2021; Cass. n. 26852/2013; Cass. n. 5202/2007; Cass.
n. 7718/2000).
Ciò posto, la domanda attorea deve essere accolta essendo sussistenti, in base agli atti di causa, i presupposti della garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1490 c.c. e ss. cui si aggiunge, come si dirà infra, la prova della colpa del venditore.
Invero, mentre le azioni di manutenzione e estimatorie pongono il venditore in una posizione di mera soggezione, essendo irrilevante la colpa in cui quest'ultimo versi,
l'azione risarcitoria non prescinde dall'elemento soggettivo, posto che l'art. 1494 c.c. prevede che ''il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa”. Affinché possa, dunque, condannarsi il venditore al pagamento dei danni richiesti è necessario che, da un lato, siano provati i vizi e, dall'altro, sia provata la colpa.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, si ricorda che la prova dei vizi è posta in capo al compratore mentre la prova dell'assenza di colpa (che, similarmente alla previsione di cui all'art. 1218 c.c., anche ai sensi dell'art. 1494 c.c. si presume) è in capo al venditore.
Orbene questo Giudice per verificare l'effettiva esistenza dei numerosi vizi contestati nella fornitura di merci di cui al conferma d'ordine del 15.04.2022, la loro imputabilità alla società fornitrice, nonché se gli stessi o parte di essi risultassero ormai risolti grazie a successivi interventi dell'opposta, ha conferito incarico di consulenza tecnica e provveduto ad ammettere l'interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della società convenuto nonché la prova testimoniale nei limiti dei capi ammessi (verbale 1.07.2021).
La consulenza tecnica espletata dall'ing. , nella relazione Persona_2
definitiva depositata il 28.07.2022, giunge alla conclusione che non è possibile ripristinare i vizi lamentati tramite la sola sostituzione dei singoli pezzi richiesti.
Infatti, sostiene che “L'ammontare del danno deriva dalla sostituzione di tutti gli
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interruttori e sganciatori in opera, qualora si dovesse verificare l'ipotesi che, pur sostituito lo sganciatore con uno identico a quello installato, anche quest'ultimo presenti gli stessi difetti dello sganciato re già in opera e che quindi non fosse possibile sostituirne uno solo. Ma, visto che la sostituzione del singolo sganciatore
e/o interruttore magnetotermico è già avvenuta prima della CTU, e non ha risolto il guasto sull'impianto, si ritiene che per ripristinare il corretto funzionamento di impianto vadano sostituiti completamente tutti gli sganciatori ed interruttori in opera. Ai fini del calcolo del danno si tenga conto anche della spesa sostenuta dall'impresa attrice per realizzare il bypass e della spesa che si è resa necessaria per espleta re la consulenza, mediante l'utilizzo di maestranze specializzate messa
a disposizione dall'impresa attrice. Per tutte le prove di funzionamento di impianto durante la CTU la società ha affrontato una spesa di circa Parte_1
8480,00 € + IVA come da relativo documento consuntivo redatto dall'impresa New
Elettroimpianti del 13 settembre 2022”.
L'ausiliario del giudice, invero, assume la necessità di rifare l'intera cabina elettrica ed infatti afferma che “l'impianto, il cui funzionamento non era più assicurato dal
è andato nuovamente in blocco ripresentando gli stessi inconvenienti Pt_5
precedenti allo svolgimento della CTU in condizioni di progetto ovvero quando non era stato ancora predisposto il funzionamento con bypass. È logico che una tale situazione di guasto reiterato, non si attua né per dispersioni di corrente, cosa che escludo viste anche le prove di isolamento che garantiscono la totale assenza di dispersioni, né per improvvisi sbalzi di corrente sul luogo, visto che la corrente erogata dall'impianto è già trasformata sulla linea da media in bassa con enorme caduta di tensione nominale” (pagina 27 perizia).
Il Tribunale ritiene di dover condividere le risultanze della consulenza, in considerazione della completezza dei rilievi e degli accertamenti compiuti, delle argomentazioni ivi svolte.
Tali conclusioni devono essere, tuttavia, valutate alla luce della disciplina codicistica prevista in materia di maggior danno previsto dall'art. 1494 c.c. atteso
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che nella consulenza resa dal CTU non viene accertato l'elemento soggettivo della colpa che, secondo la summenzionata giurisprudenza di legittimità, risulterebbe necessaria affinché possa configurarsi il maggior danno prescritto dall'art. 1494, comma 2 c.c..
Dal quadro probatorio raccolto il Giudice rilevato che l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta non è stato raccolto per assenza dello stesso e esaminate le dichiarazioni rese dai testimoni e Testimone_1 [...]
nonché i documenti prodotti in atti ritiene provata la colpa della Tes_2
convenuta.
Va rilevato preliminarmente che l'assenza del legale rappresentate della società convenuta all'udienza del 07.04.2022, alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie, induce il giudicante a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Alla suindicata udienza venivano, inoltre, escussi i testi , Testimone_1
consulente tecnico autonomo che assumeva di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver seguito personalmente la realizzazione della cabina e, confermava tutti quesiti posti dal giudice dal n. 11 al n.22 (verbale 7.4.2022) e ha , tra l'atro, Contro confermato che la dopo la prima sostituzione, si rifiutava di sostituire l'interruttore con uno nuovo.
Soprattutto con riferimento ai capi 18 e 19, il tecnico manifestava la necessità di una sostituzione integrale dell'intera cabina ed evidenziava delle interruzioni continue della corrente che rendevano impossibile l'esercizio delle attività scolastiche. Tali essendo gli estremi dei fatti, si delinea un comportamento da parte della società convenuta poco collaborativo e teso a non risolvere concretamente i vari disservizi riscontrati da parte della società attrice. Inoltre, anche dalla testimonianza del teste (sempre verbale 7 aprile 2022), docente Testimone_2
della scuola per l'anno 2016 e 2017, emerge la sussistenza dei continui malfunzionamenti già risultanti dal quadro probatorio ricostruito in atti. A ciò si aggiunga che dalla documentazione presente in atti, vi sono alcuni documenti,
Contro controfirmati dalla (doc. società attrice 5 e 6), dai quali si evince una prima
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sostituzione dell'interruttore con una successiva riconsegna dello stesso per uno svolgimento di una attività di verifica da parte della società convenuta.
Alla luce della ricostruzione fin qui svolta, consegue che la domanda proposta dalla di maggior danno ex art. 1494, comma 2 c.c. vada Parte_1
integralmente accolta.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della così provvede:
[...] Controparte_1
-) Accertato il vizio occulto che ha determino il malfunzionamento dell'interruttore magnetotermico fornito dalla società alla Controparte_1 Parte_1
collegato all'istituto scolastico facente parte del polo EX Capalc posto in Pt_3
Napoli ad angolo tra la via Terracina e la via Nuova Agnano, dichiara la responsabilità della convenuta e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento del maggior danno, subito dalla come quantificato dall'ausiliario del giudice, di € Pt_1 Parte_1
150.480,00, oltre Iva;
-) condanna in persona del suo legale rappresentante, alla Controparte_1
refusione delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
-) condanna la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, al pagamento della CTU come liquidata nel corso del giudizio.
Cosi deciso in Napoli, 15.05.2025
Il OP (dott.ssa Concetta Menale)