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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/07/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 668/2020
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g.668/2020
promosso da
(c.f. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Ermanno De Nicola, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rizzo ed Ersilia De Maio, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 2.7.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente: SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g. 668/2020 vertente
TRA
(c.f. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Ermanno De Nicola, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rizzo ed Ersilia De Maio, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'appellante, in proprio e nella qualità, agiva in giudizio al fine di vedere riformata la sentenza n.4643/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno dalla medesima richiesto per lo smarrimento dei bagli trasportati con il volo del 31.7.2018 Havana/Napoli via Milano Malpensa. Contestava, in particolare, l'ingiusta liquidazione del danno in suo favore per effetto dell'errata valutazione dei mezzi istruttori e della documentazione posta a corredo del fascicolo di primo grado, nonché il criterio di liquidazione delle spese processuali inferiore al minimo tariffario previsto dal D.M. 55/2014. Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito Tribunale, previa declaratoria di inadempimento della controparte, di condannarla, in favore dell'appellante, in proprio e nella qualità, al pagamento della somma di euro 1.200,00 a titolo di differenza tra l'importo liquidato con la sentenza impugnata e la somma dovuta per lo smarrimento dei bagagli, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero di quella di giustizia, superiore a quella liquidata con la pronuncia gravata, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avverso dedotto, infondato in fatto e in diritto, evidenziando, quanto al merito della vicenda, la correttezza della motivazione articolata dal
Giudice di prime cure, avendo quest'ultimo accertato che a nome di non fosse stato Persona_1 compilato l'apposito modello di reclamo P.I.R. (Property Irregularity Report); congruo era, altresì,
l'importo riconosciuto in sentenza a titolo di liquidazione dei compensi legali, stante il parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado. Tanto precisato, chiedeva all'adito Tribunale di rigettare l'appello proposto, con la conseguente conferma della sentenza emessa dal giudice di pace di Nocera Inferiore, con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio.
Celebrata la prima udienza la causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 2.7.2025.
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni.
In via di principio occorre evidenziare che la fattispecie oggetto di causa è disciplinata dalla
Convenzione di Montreal a mente della quale “il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati” (Cass. n. 14667 del 2015 e, più recente, Cass. n. 3165 del 2021). L'art. 22 della predetta Convenzione disciplina le “limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci”, prevedendo al comma n. 2 che, “nel caso di trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero”.
Il disposto normativo ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo laddove l'indennità di 1.000 diritti speciali di prelievo, in caso di perdita totale del bagaglio registrato, ricomprende tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero, dunque, non soltanto il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l'acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale, a prescindere dal numero di bagagli smarriti. Sotto il profilo soggettivo, la Convenzione di Montreal contempla per ogni passeggero il diritto al proprio limite di risarcimento. In forza della predetta Convenzione e del Reg. 889/2002, dunque, il limite di 1.000 DSP è previsto per la perdita di uno o più bagagli patita da ciascun passeggero. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, è necessario ottenere un Property Irregularity Report (PIR) dall'ufficio preposto presso l'aeroporto prodromico alla presentazione del reclamo alla compagnia aerea.
Tanto precisato, nel caso di specie, è documentalmente provato l'inoltro del modulo PIR alla
Compagnia di volo, in relazione allo smarrimento di n. 2 bagagli, limitatamente alla persona dell'appellante, in proprio e non anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, tenuto conto della circostanza che dal tenore del predetto report non risulta alcun riferimento circa la titolarità, in capo alla minore, del proprio personale bagaglio smarrito.
Dunque, sotto il profilo probatorio, come accertato dal giudice di prima fase, risulta soddisfatto in capo alla sola appellante, in proprio, l'onere della prova in ordine all'accertamento della responsabilità del vettore aereo per inadempimento all'obbligo di custodia dei bagagli contrattualmente previsto, posto che dal contenuto del PIR non è possibile associare il tag number di uno dei due bagagli smarriti in capo alla minore. Non solo;
è tabulare ed incontestata l'ulteriore circostanza che il 2.8.2018, in nome e per conto dell'odierna appellante, sia stata inoltrata al vettore una mail contenente la richiesta di risarcimento dei danni in relazione allo smarrimento dei bagagli nella quale non vi è alcuna indicazione del numero del baglio registrato associato al nominativo della minore. Pertanto, sotto il profilo del quantum, la liquidazione del danno operata dal Giudice di Pace si presenta congrua, posto che l'indennizzo può essere riconosciuto nella misura massima di 1.000
DSP.
Quanto all'ulteriore motivo di doglianza, relativo alla quantificazione delle spese di lite in misura inferiore ai parametri di legge, la stessa va rigettata in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea la quale, in fatto, ha determinato la liquidazione degli onorari in misura ridotta rispetto a quelli normativamente previsti.
L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, con esclusione di quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto, altresì, della non complessità della vertenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante, in proprio e nella qualità, al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la somma di euro
852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,18.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire