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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 08 aprile 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione all'esecuzione promossa da
, rappresentati e difesi dall' Avv. Parte_1
C. Maci come da mandato in atti contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti P. Pannarale e F. Patano come da mandato in CP_1
atti
Nonché
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. E.
[...]
Papadia come da mandato in atti
Nonchè
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3
dagli Avv.ti A. Toffoletto, M Pesenti , C. Romeo, L. Cipolla, F. Lettenmayer e S. Daminelli come da mandato in atti
Nonchè
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
CP_11
CP_12
Controparte_13
[...]
Controparte_14
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 10.06.2024, i signori , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno provveduto all'introduzione del giudizio di merito di opposizione all'esecuzione RGE 1247/2022, spiegato dinanzi al Giudice della esecuzione mobiliare del Tribunale di Lecce ed avente ad oggetto pignoramento presso terzi, promosso dal sig. , il quale, in forza di Decreto Ingiuntivo n. CP_1
213/2012 – rg.n. 688/2012 emesso dal Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Maglie, avviava la procedura espropriativa presso terzi per il recupero del proprio credito residuo pari ad euro 391.002,84, oltre interessi legali, spese, competenze, oneri ed ogni altra successiva occorrenda come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.08.2024, si costituiva in giudizio il sig.
[...]
per contestare le avverse deduzioni ed eccezione e chiedere il rigetto della proposta CP_1
opposizione.
Con comparsa di riposta del 07.01.2025 si costituiva in giudizio
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., al fine di chiedere Controparte_15
la estromissione dal presente giudizio con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio al solo fine di accertarsi e Controparte_3
dichiararsi la propria estraneità ai fatti di causa.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi pignorati e dichiarata la contumacia di: , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
CP_1
, , , la causa veniva rinviata per CP_12 Controparte_13 Controparte_14 la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente occorre decidere in ordine alla domanda di estromissione dal giudizio avanzata da e da . Controparte_2 CP_3
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che entrambi gli enti creditizi – terzi pignorati - hanno reso dichiarazione negativa nella procedura esecutiva, ivi specificando che i debitori indicati nell'atto di pignoramento non risultano titolari di rapporti bancari.
Sul punto è bene, tuttavia, chiarire che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, a prescindere se abbia reso una dichiarazione positiva o negativa, “il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta … omissis … se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento … omissis … Dire, infatti, che il terzo "di regola" non è litisconsorte necessario salvo che abbia un interesse;
e definire poi questo "interesse" in termini così ampi da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti, è conclusione non coerente con la logica formale.
Coerenza e chiarezza impongono dunque di superare la massima tralatizia di cui sopra e constatare l'avvenuta emersione, quale jus receptum, del principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive“ (Cass. n. 13533/2021, conforme: Cass.
Ordinanza n. 5476/2023)
Quanto al merito, i sigg.ri e eccepiscono la Parte_1 Parte_1 Parte_1
Cont inammissibilità dell'esecuzione promossa dal sig. contestando la solidarietà del debito preteso ed azionato dallo stesso.
Cont In particolare, assumono che il credito azionato dal Sig. deriverebbe da una scrittura privata del luglio 2011 denominata “Contratto preliminare di trasferimento di quote di SRL” e . sottoscritta dai
Sigg. , e quali parti Promittenti Cedenti;
Parte_2 Parte_1 Parte_1
che la Sig.ra interveniva nella richiamata scrittura privata esclusivamente al fine Parte_1
di rinunciare al diritto di prelazione a Lei spettante in quanto detentrice di una quota del capitale sociale.
Che il UX – creditore procedente – agisce nei confronti degli opponenti per la restituzione dell'intero importo senza precisare le rispettive quote facenti capo ai singoli debitori. Cont Deduce, pertanto, che il sig. avendo azionato il decreto ingiuntivo, emesso in forza di un titolo abilitante costituito dalla cessione di quote, non poteva obbligare gli ingiunti a pagare in solido, bensì PRO QUOTA.
Concludono chiedendo che venga accertata e dichiarata l'insussistenza della pretesa creditoria di statuendo che l'esecuzione è inammissibile per un importo superiore alle quote cedute CP_1
nonché accertato che gli opponenti possono essere chiamati a rispondere ciascuno per la propria quota al netto degli importi versati.
Orbene, l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c., nonché dagli artt.
184-186 disp. Att. c.p.c., consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Trattasi di una parentesi cognitiva nel processo esecutivo, con la quale si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi la inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo o durante il suo svolgimento.
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione perche senza titolo esecutivo ovvero in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto del titolo, oppure perche relativa a determinati beni dei quali il debitore affermi la impignorabilità.
Sulla base di ciò, si è pervenuti in giurisprudenza, con orientamento constante, a sostenere che il criterio distintivo fra opposizione all'esecuzione ( art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.cp.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi la esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva ( come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) CFR Cass. Civ.
06.04.2006 n. 8112; Cass. Civ. 03.08.2005 n. 16262.
In più occasioni, in applicazione dei principi innanzi richiamati, la Suprema Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, nella specie decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività ( Cass. 07 maggio 2015 n. 9247).
In ipotesi analoghe a quelle di cui alla fattispecie in esame, ove alla base dell'esecuzione vi è un decreto ingiuntivo, afferma che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi ( o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa ( in tal senso, Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3277). L'orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e concretezza alla tutela del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, limitando notevolmente il sindacato del giudice dell'esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano stati valutati dal giudice del procedimento nell'ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.
Cont Tornando al caso in esame, la pretesa creditoria, azionata dal trova titolo esecutivo in un decreto ingiuntivo n. 213/2012 – rg.n. 688/2012 ,emesso dal Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Maglie, notificato in forma provvisoriamente esecutiva in data 21.09.2012, è divenuto definitivamente esecutivo in data 31.10.2012.
Il richiamato titolo giudiziale letteralmente condanna gli opponenti, indistintamente, al pagamento dell'intero importo, senza nulla precisare in ordine ad una imputazione passiva soggettiva parziaria, né in termini oggettivi, riferibili a quote per ogni singolo debitore, né, tantomeno, mediante una ripartizione differenziata per ogni singola entità in percentuale di quota.
Ne consegue che eventuali doglianze in odine ad una differente imputazione dell'esposizione debitoria, in termini di obbligazione parziaria e non già solidale, dovevano essere rappresentante e dedotte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non già innanzi al Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
E' ben noto, infatti, che il decreto ingiuntivo non opposto abbia efficacia di giudicato che copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto ed ai soggetti del rapporto dedotto e che, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. ordinanza n. 8937/2024).
Infine, gli opponenti e sostengono che “Risulta altresì Parte_1 Parte_1
Cont integralmente versata dai debitori l'imposta ipotecaria di € 20.094,00=, chiesta a rimborso dal Sig. con atto di precetto del 25/02/2022.
Cont Orbene, il credito ipotecario preteso dal risulta confermato dai documenti allegati – precisazione del credito e progetto di riparto.
La dichiarazione negativa resa nella fase esecutiva dagli enti creditizi costituiti e l'esito del giudizio, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite nei confronti di
[...]
e . Controparte_15 CP_3
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la estromissione dal presente giudizio di Controparte_15
e con integrale compensazione delle spese
[...] CP_3
di lite nei loro confronti
2) Rigetta la opposizione all'esecuzione promossa dai sigg.ri e Parte_1 Parte_1
; Parte_1
3) Condanna i sigg.ri e alla refusione delle Parte_1 Parte_1 Parte_1
spese nei confronti del sig. che si liquidano in complessive € 2.540,00, di cui CP_1
€ 2.540,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
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Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)