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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 2.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la se- guente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4453/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
AN RO rappresentata e difesa dall'avv. Casaburo Lucia
E
INPS in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricor- rente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedi- mento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accom- pagnamento ed alla condizione di disabilità cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giu- dizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di
ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Si costituiva l'Istituto convenuto la quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All' udienza del 27.11.2024 venivano chiesta una integrazione della Ctu ed all'udienza del 2.4.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
L'opposizione è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da ta- le disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle par- ti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono di- chiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del con- sulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consu- lente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introdutti- vo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario anche alla luce della successiva documentazione medica depositata un approfondimento medico ed è stata disposta un'integrazione della consulenza tecnica da parte del CTu nominato nella
1 fase di ATP
Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU, dott. Pas- saro ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. IL
Ctu ha analizzato la documentazione medica successivamente prodotta dalla parte ricorrente valu- tandola compiutamente ed avendo cura di sottolineare che la patologia osteoarticolare che compone la maggior parte della documentazione prodotta ( doc. 6,7,10,11) è già stata valutata, come dichiara- to nelle stesse note di opposizione e che la sua gravità in termini percentuali si è basato sulle risul- tanze peritali scaturite da un rigoroso esame obbiettivo, che è l'elemento cardine di ogni valutazio- ne. Il Ctu ha poi esaminato e risposto con diffusa motivazione ai diversi rilievi mossi dalla parte op- ponente con argomentazioni medico legali precise e pertinenti e che sono condivise da questo Giu- dicante
Ha concluso che le patologie esaminate nella consulenza espletata depongono per soggetto ultra- sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 L 124/98) [medio- grave 80%, )e che la ricorrente è persona con handicap superiore ai 2/3 ai sensi del comma 1 art 3 della legge 104/92 senza connotazione di gravità in quanto per le patologie da cui è affetta non ne- cessita di assistenza continuativa globale e permanente nella sfera individuale ed in quella di rela- zione.
Le conclusioni del CTU, oggetto di contestazione generica , trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica diret- tamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sani- tario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di disa- bilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92
Vista la dichiarazione ex art. 152 C.P.C. disp att. C.P.C. si dichiarano irripetibili le spese. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidata in separato decreto a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il ricono- scimento all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 leg- ge 104/92 dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di Ctu , redatta in sede di ATP ed in sede di op- posizione , come liquidate in separato decreto a carico dell'INPS
Così deciso in Nola il 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 2.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la se- guente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4453/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
AN RO rappresentata e difesa dall'avv. Casaburo Lucia
E
INPS in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricor- rente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedi- mento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accom- pagnamento ed alla condizione di disabilità cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giu- dizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di
ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Si costituiva l'Istituto convenuto la quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All' udienza del 27.11.2024 venivano chiesta una integrazione della Ctu ed all'udienza del 2.4.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
L'opposizione è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da ta- le disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle par- ti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono di- chiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del con- sulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consu- lente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introdutti- vo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario anche alla luce della successiva documentazione medica depositata un approfondimento medico ed è stata disposta un'integrazione della consulenza tecnica da parte del CTu nominato nella
1 fase di ATP
Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU, dott. Pas- saro ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. IL
Ctu ha analizzato la documentazione medica successivamente prodotta dalla parte ricorrente valu- tandola compiutamente ed avendo cura di sottolineare che la patologia osteoarticolare che compone la maggior parte della documentazione prodotta ( doc. 6,7,10,11) è già stata valutata, come dichiara- to nelle stesse note di opposizione e che la sua gravità in termini percentuali si è basato sulle risul- tanze peritali scaturite da un rigoroso esame obbiettivo, che è l'elemento cardine di ogni valutazio- ne. Il Ctu ha poi esaminato e risposto con diffusa motivazione ai diversi rilievi mossi dalla parte op- ponente con argomentazioni medico legali precise e pertinenti e che sono condivise da questo Giu- dicante
Ha concluso che le patologie esaminate nella consulenza espletata depongono per soggetto ultra- sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 L 124/98) [medio- grave 80%, )e che la ricorrente è persona con handicap superiore ai 2/3 ai sensi del comma 1 art 3 della legge 104/92 senza connotazione di gravità in quanto per le patologie da cui è affetta non ne- cessita di assistenza continuativa globale e permanente nella sfera individuale ed in quella di rela- zione.
Le conclusioni del CTU, oggetto di contestazione generica , trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica diret- tamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sani- tario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di disa- bilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92
Vista la dichiarazione ex art. 152 C.P.C. disp att. C.P.C. si dichiarano irripetibili le spese. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidata in separato decreto a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il ricono- scimento all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 leg- ge 104/92 dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di Ctu , redatta in sede di ATP ed in sede di op- posizione , come liquidate in separato decreto a carico dell'INPS
Così deciso in Nola il 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
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