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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Francesco Abete Presidente
Dott.ssa Emanuela Musi Giudice
Dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3195/2019 sub 1 promossa da:
(c.f. ) nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso - in virtù di procura in atti- dall'avv. Antonio Cremone (C.F. ) PEC C.F._2
.salerno.it. Email_1 CP_1
attore
CONTRO
(C.F.: ; P. IVA: ), corrente in Torino alla Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante p.t. e, per esso, del suo procuratore speciale, avv. Mariarosaria Pisaniello, in forza di procura del 21.03.2019 per
Notaio di Milano, (Rep. 42540 - Racc. 13795) in atti, rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Luca Cirillo (C.F.: ), giusta procura apposta in calce alla CodiceFiscale_3
comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata preso il suo studio in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22. PEC Email_2
convenuto
Nonché nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_3 C.F._4
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luigi Palomba ( cf
) e Antonio Catino ( CF ) in virtù di procura C.F._5 C.F._6
in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Torre del Greco alla via
Salvator Noto n°32.
1 PEC: Email_3 Email_4
terzo chiamato
Con l'intervento del P.M. in sede, dott. Ugo Spagna
Oggetto: querela di falso in via principale
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso da contro Parte_1
iscritto al numero di ruolo generale 3195-2019 dinanzi a questo Controparte_2
Tribunale, l'attore, per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, ha promosso querela di falso in via principale ai sensi dell'art. 221 c.p.c. per sentir dichiarare la falsità delle firme apposte ad una serie di documenti attestanti operazioni bancarie transitate sul proprio c/c ordinario n. 8200/2675 aperto presso la filiale di Torre del Greco dell'istituto di credito convenuto.
In particolare, l'attore domanda accertarsi la falsità delle firme apposte sui documenti allegati ai doc. nn. 4,6,7 e 12.2 dell'atto di citazione, inerenti ad operazioni quali versamenti e prelievi allo sportello, addebito di assegni con firma di traenza falsa e negoziazione di assegni con firma di girata falsa.
Si è costituita regolarmente instando per l'inammissibilità della querela Controparte_2
in quanto il conto corrente in questione veniva utilizzato frequentemente dal per Parte_1
effettuare e ricevere pagamenti senza aver mai contestato gli estratti conto inviati regolarmente. In particolare, deduce che il conto era utilizzato per lo svolgimento della sua attività professionale (commercialista), che la maggior parte delle operazioni contestate era riferibile a versamenti al fisco che avrebbe dovuto eseguire per conto dei suoi clienti e dei quali aveva illegittimamente trattenuto le somme;
tant'è che l'attore veniva condannato in sede penale per essersi appropriato di circa un milione di euro, corrispondente alle somme complessivamente consegnategli dai clienti stessi per effettuare i suddetti versamenti. La convenuta chiedeva, altresì, di chiamare in causa beneficiaria di numero 21 CP_3
assegni indubbiati.
Si è costituita altresì chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
2 Con ordinanza dell'08.08.2022 il giudice monocratico, dott.ssa Anna Laura Magliulo, ha ammesso la querela di falso: conseguentemente ha sospeso il giudizio R.G. 3195/2019 e rimesso il procedimento al Collegio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero. Seguivano una serie di rinvii disposti in ragione dell'assenza del Giudice relatore, in congedo per maternità.
Con ordinanza del 30.11.2023 il Collegio, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle scritture e dei documenti oggetto di querela, ha disposto la CTU grafologica sul seguente quesito: “Voglia il consulente, previo esame della documentazione, accertare se le firme di apposte ai documenti ed alle scritture di cui ai documenti sopra Parte_1
indicati (capo E della citazione) sono autografe. Dispone che l'esame grafologico venga eseguito comparando le predette firme con quelle apposte alle seguenti scritture: firma al mandato alle liti in calce all'atto di citazione (in produzione telematica attore del
17.05.2019); specimen di firma estratti dall'archivio telematico della banca;
delega a favore di e revoca della delega a (doc. 7, 4 e 5 produzione telematica CP_3 CP_3
Banca Intesa Sanpaolo del 22.09.2019)”.
Conclusa la fase istruttoria (svoltasi innanzi al Giudice relatore), con il deposito della consulenza d'ufficio e dei richiesti chiarimenti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.04.2025 con termine per le parti fino a 5 giorni prima per il deposito delle memorie conclusive ed in detta udienza rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente ai fini della ammissibilità in rito, il Collegio osserva quanto segue in punto di diritto.
Com'è noto, a mente dell'art. 221 co. 2 c.p.c., la querela di falso, oltre che dalla parte personalmente, può essere proposta anche dal procuratore speciale.
Per unanime giurisprudenza “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua estrinseca idoneità a “far fede”, a servire cioè come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa
rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre alla efficacia sua propria, qualsiasi
ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes” e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cass. 8362/2000);
3 L'oggetto dell'azione di querela di falso, anche quando promossa in via incidentale, è dunque quello di accertare la verità o falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale;
la sentenza che decide la querela di falso non assume il carattere di una sentenza parziale ma rappresenta l'epilogo di un procedimento autonomo (cfr. Cass.
12399/2007);
Tanto premesso, nel caso in esame va affermata l'ammissibilità del procedimento sia dal punto di vista processuale che formale. La querela di falso, infatti, è stata proposta in via principale dal procuratore dell'attore nell'atto di citazione;
al medesimo difensore risulta espressamente conferita la procura speciale per atto del Notaio del 18.04.2019 (doc. 15 Persona_2
produzione attore). Inoltre, l'attore ha indicato gli elementi e le prove della dedotta falsità dei documenti ex art. 221 co. 2 c.p.c.
Ancora in via preliminare, stante la riproposizione nelle note conclusive da parte della convenuta delle medesime censure già sollevate con la propria comparsa di costituzione in giudizio, deve precisarsi quanto segue: il procedimento odierno rappresenta, ai sensi dell'art. 221 co. 1 c.p.c., una fase di cognizione, che si colloca all' “interno” del giudizio in cui il documento è stato prodotto come mezzo di prova.
La sentenza che decide la querela di falso è, di regola, definitiva poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (cfr. Cass. Civ. ord. 7243/2017).
Secondo l'orientamento prevalente, la questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito
è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto - come si evince dal disposto dell'art. 222 dello stesso codice di rito - secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela (cfr. Cass. Civ., sent. n. 12399/2007).
Deve rilevarsi, ad ogni modo, che – pur a voler ritenere condivisibile la tesi secondo cui spetterebbe al Collegio anche un giudizio di ammissibilità in termini di rilevanza dei documenti indubbiati in vista della decisione sul merito – si ritiene che nel caso di specie sia condivisibile la valutazione operata dal giudice istruttore a quo circa l'ammissibilità della querela: in particolare sulla rilevanza quali mezzi di prova dei documenti di cui è stata contestata la veridicità della sottoscrizione, l'ammissibilità discende dall'evidente attitudine
4 degli stessi ad accertare se le firme possano o meno essere riconducibili all'attore. In caso affermativo risulterebbe, infatti, in radice infondato l'invocato accertamento della responsabilità risarcitoria da parte del convenuto istituto bancario, laddove invece, in ipotesi di riconosciuta falsità della documentazione prodotta, l'accertamento sulla responsabilità involgerebbe altre circostanze di fatto e di merito, tutte autonomamente valutabili dal giudice del merito.
Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è delimitato da quanto previsto dall'ordinanza con cui il G.I. del procedimento n. R.G. 3195/2019 ha ammesso la querela di falso, cristallizzandone l'oggetto ovvero all'accertamento sul se: le firme di Parte_1
apposte ai documenti ed alle scritture di cui ai documenti sopra indicati (capo E della
[...]
citazione) sono autografe”.
Per tutto quanto sopra esposto, si evidenzia quindi che esula dall'oggetto del presente giudizio la cognizione in ordine alle censure proposte da parte convenuta, relative alla “infondatezza della querela di falso” a cagione sia della non contestazione degli estratti conto sia alle risultanze delle decisioni del giudice penale, la cui valutazione in relazione al profilo risarcitorio è rimessa, come detto, al giudice istruttore.
Passando alla disamina del merito della controversia, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Valga osservare che le firme indubbiate sono state sottoposte a consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il relativo incarico è stato affidato alla dott.ssa . Persona_3
L'esame peritale è stato condotto sui documenti in verifica (richiamati al capo E dell'atto di citazione), suddivisi nelle categorie di seguito elencate:
Operazioni bancarie effettuate allo sportello – Gruppo n.1
(i) distinta del 18/10/2010: versamento A/B di euro 5.896,24 e contestuale prelevamento di euro 485,00 (all. 1);
(ii) distinta del 30/07/2010: versamento A/B di euro 4.263,64 e contestuale prelevamento di euro 3.500,00 (all. 2);
(iii) distinta del 27/07/2010: versamento A/B di euro 7.903,00 e contestuale prelevamento di euro 6.100,00 (all. 3);
(iv) distinta del 14/07/2010: versamento A/B di euro 6.843,00 e contestuale prelevamento di euro 1.485,00 (all. 4);
5 (v) distinta del 22/12/2009: versamento A/B di euro 7.608,21 e contestuale prelevamento di euro 2.055,00 (all. 5);
(vi) distinta del 28/07/2009: versamento A/B di euro 10.554,00 e contestuale prelevamento per euro 8.500,00 (all. 6);
(vii) distinta del 27/07/2009: versamento A/B di euro 2.624,00 e contestuale prelevamento di euro 2.600,00 (all. 7);
(viii) distinta del 17/07/2009: versamento A/B di euro 10.554,41 e contestuale prelevamento di euro 1.870,00 (all. 8);
(ix) distinta del 16/12/2008: versamento A/B di euro 10.945,29 e contestuale prelevamento di euro 2.420,00 (all. 9);
(x) distinta del 03/11/2008: versamento A/B di euro 6.037,47 e contestuale prelevamento di euro 6.000,00 (all. 10);
(xi) distinta del 14/03/2008: versamento A/B di euro 8.339,21 e contestuale prelevamento di euro 1.505,00 (all. 11);
(xii) distinta del 13/12/2007: versamento A/B di euro 6.405,39 e contestuale prelevamento di euro 1.645,00 (all. 12);
(xiii) distinta del 05/11/2007: versamento A/B di euro 6.566,13 e contestuale prelevamento di euro 2.533,00 (all. 13);
(xiv) distinta del 13/07/2007: versamento A/B di euro 10.111,95 e contestuale prelevamento di euro 1.000,00 (all. 14);
(xv) distinta del 21/06/2007: versamento A/B di euro 1.421,00 e contestuale prelevamento di euro 310,00 (all. 15);
(xvi) distinta del 14/06/2007: versamento A/B di euro 1.055,00 e contestuale prelevamento di euro 565,00 (all. 16);
(xvii) distinta del 13/06/2007: versamento A/B di euro 4.039,00 e contestuale prelevamento di euro 2.692,00 (all. 17);
(xviii) distinta del 31/05/2007: versamento A/B di euro 2.862,00 e contestuale prelevamento di euro 2.860,00 (all. 18);
(xix) distinta del 08/05/2007: versamento A/B di euro 3.011,52 e contestuale prelevamento di euro 3.011,52 (all. 19);
(xx) distinta del 16/04/2007: versamento A/B di euro 1.600,00 e contestuale prelevamento di euro 360,00 (all. 20);
6 (xxi) distinta del 29/03/2007: versamento A/B di euro 2.293,00 e contestuale prelevamento di euro 2.293,00 (all. 21);
(xxii) distinta del 27/03/2007: versamento A/B di euro 7.152,00 e contestuale prelevamento di euro 1.000,00 (all. 22);
(xxiii) distinta del 22/03/2007: versamento A/B di euro 1.110,00 e contestuale prelevamento di euro 585,00 (all. 23);
(xxiv) distinta del 12/03/2007: versamento A/B di euro 6.190,10 e contestuale prelevamento di euro 1.285,00 (all. 24);
(xxv) distinta del 24/01/2007: versamento A/B di euro 1.332,95 e contestuale prelevamento di euro 1.332,95 (all. 25);
(xxvi) distinta del 15/01/2007: versamento A/B di euro 3.888,00 e contestuale prelevamento di euro 545,00 (all. 26);
(xxvii) distinta del 05/01/2007: versamento A/B di euro 500,00 e contestuale prelevamento di euro 500,00 (all. 27);
(xxviii) distinta del 04/01/2007: versamento A/B di euro 2.708,00 e contestuale prelevamento di euro 840,00 (all. 28).
Assegno circolare a soggetto estraneo al rapporto C/C (doc. 5 produzione attore).
Assegni bancari con firma di traenza – Gruppo n.2
(i) A/B n. 1.027.751.952-06 del 30/12/2011 di euro 1.687,53 beneficiario AL PO
(all. 31);
(ii) A/B n. 1.027.748.101-03 del 09/06/2011 di euro 650,00 beneficiario (all. CP_3
32);
(iii) A/B n. 1.022.503.616-04 del 13/01/2011 di euro 1.000,00 beneficiario CP_3
(all. 33);
(iv) A/B n. 1.022.503.611-12 del 19/10/2010 di euro 1.500,00 beneficiario CP_3
(all. 34);
(v) A/B n. 1.019.508.848-07 del 13/09/2010 di euro 1.460,00 beneficiario (all. CP_3
35);
(vi) A/B n. 1.019.508.842-01 del 30/06/2010 di euro 1.000,00 beneficiario CP_3
(all. 36);
(vii) A/B n. 1.019.504.020-02 del 05/05/2010 di euro 1.100,00 beneficiario CP_3
(all. 37);
7 (viii) A/B n. 1.016.439.580-00 del 14/12/2009 di euro 1.446,77 beneficiario AL PO
(all. 38);
(ix) A/B n. 1.016.439.577-10 del 30/11/2009 di euro 1.000,00 beneficiario CP_3
(all. 39);
(x) A/B n. 1.016.439.574-07 del 11/11/2009 di euro 1.480,00 beneficiario (all. CP_3
40);
(xi) A/B n. 1.016.439.576-09 del 11/11/2009 di euro 1.339,25 beneficiario AL PO
(all. 41);
(xii) A/B n. 1.016.439.572-05 del 29/10/2009 di euro 2.000,00 beneficiario CP_3
(all. 42);
(xiii) A/B n. 1.016.436.200-00 del 26/10/2009 di euro 500,00 beneficiario (all. CP_3
43);
(xiv) A/B n. 1.016.436.199-12 del 15/10/2009 di euro 1.154,06 beneficiario AL PO
(all. 44);
(xv) A/B n. 1.016.436.198-11 del 13/10/2009 di euro 850,00 beneficiario (all. CP_3
45);
(xvi) A/B n. 1.016.436.196-09 del 24/09/2009 di euro 1.156,00 beneficiario AL PO
(all. 46);
(xvii) A/B n. 1.016.436.192-05 del 31/07/2009 di euro 1.154,31 beneficiario AL PO
(all. 47);
(xviii) A/B n. 1.016.436.193-06 del 31/07/2009 di euro 334,00 beneficiario AL PO
(all. 48);
(xix) A/B n. 1.016.436.194-07 del 31/07/2009 di euro 642,22 beneficiario AL PO
(all. 49);
(xx) A/B n. 1.008.021.554-07 del 15/07/2009 di euro 1.100,00 beneficiario AL PO
(all. 50);
(xxi) A/B n. 1.008.021.559-12 del 15/07/2009 di euro 1.400,00 beneficiario AL PO
(all. 51);
(xxii) A/B n. 1.008.021.556-09 del 29/05/2009 di euro 300,00 beneficiario CP_3
(all. 52);
(xxiii) A/B n. 1.008.021.555-08 del 28/05/2009 di euro 1.432,51 beneficiario AL PO
(all. 53);
8 (xxiv) A/B n.
1.008.021.553 del 13/05/2009 di euro 2.390,42 beneficiario AL PO
(all. 54);
(xxv) A/B n. 1.008.021.551-04 del 27/04/2009 di euro 360,00 beneficiario CP_3
(all. 55);
(xxvi) A/B n. 1.008.016.910-04 del 24/04/2009 di euro 1.100,00 beneficiario AL PO
(all. 56);
(xxvii) A/B n. 1.008.016.908-02 del 18/03/2009 di euro 1.100,00 beneficiario AL PO
(all. 57);
(xxviii) A/B n.
1.008.016.907 del 06/03/2009 di euro 2.150,00 beneficiario CP_3
(all. 58);
(xxix) A/B n. 1.008.016.906-00 del 26/02/2009 di euro 1.600,20 beneficiario AL PO
(all. 59);
(xxx) A/B n. 1.008.016.905-12 del 25/02/2009 di euro 1.050,00 beneficiario CP_3
(all. 60);
(xxxi) A/B n. 1.008.016.902-09 del 18/02/2009 di euro 146,34 beneficiario AL PO
(all. 61);
(xxxii) A/B n. 1.008.016.903-10 del 17/02/2009 di euro 350,00 beneficiario CP_3
(all. 62);
(xxxiii) A/B n. 1.008.016.901-08 del 11/02/2009 di euro 1.100,00 beneficiario AL
PO (all. 63);
(xxxiv) A/B n.
1.003.931.370 del 29/01/2009 di euro 1.100,00 beneficiario CP_3
(all. 64); (xxxv) A/B n. del 13/01/2009 di euro 1.091,28 beneficiario NumeroDiCarta_1
AL PO (all. 65);
(xxxvi) A/B n. 1.001.245.168-01 del 01/08/2008 di euro 5.659,13 beneficiario AL
PO (all. 66);
(xxxvii) A/B n. 1.001.245.162-08 del 23/06/2008 di euro 4.088,00 beneficiario AL
PO (all. 67);
(xxxviii) A/B n. 2.138.542.008-05 del 29/01/2008 di euro 500,00 beneficiario CP_3
(all. 68);
(xxxix) A/B n. 2.138.529.029-00 del 07/05/2007 di euro 2.312,00 beneficiario CP_3
(all. 69).
9 (xl) A/B n. 2.138.529.024-08 del 22/12/2006 di euro 1.700,00 beneficiario CP_3
(all. 70).
(xli) A/B n. 2.117.550.887-10 del 03/10/2005 di euro 3.482,19 beneficiario CP_3
(all. 71).
Assegni bancari con firma di girata – Gruppo n.3
(i) A/B del 07/09/2006 di euro 300,00 (all. 72);
(ii) A/B del 03/06/2008 di euro 3.970,00 (all. 73);
(iii) A/B del 20/11/2006 di euro 3.722,00 (all. 74);
(iv) A/B del 13/01/2006 di euro 355,00 (all. 75);
(v) A/B del 08/05/2007 di euro 5.268,00 (all. 76).
La Consulente nominata ha anzitutto acquisito il saggio grafico dell'attore seguendo diverse modalità di scrittura, tutte esplicitate alla pagina 7 della perizia;
ha inoltre assunto a scritture comparative quelle indicate dalle parti e nel provvedimento collegiale di nomina: “C1)
specimen di firma estratti dall'archivio telematico della banca – n.2 firme in copia formato digitale;
C2) delega a favore di del 01.04.2004 - n.1 firma in originale;
C3) CP_3
revoca della delega a del 12.07.2012 – n.1 firma in originale;
C4) procura alle CP_3
liti per Not. Rep.3130 del 18.04.2019 – in originale. Per_2
C5) mandato alle liti in calce all'atto di citazione del 16.05.2019 - n.2 firme in originale.
Dette scritture comparative sono state ritenute “idonee e sufficienti, sia sotto il profilo qualitativo (certe; coeve ed omogenee alle verificande); sia sotto il profilo quantitativo
(numero adeguato)”.
Ha poi escluso dall'indagine il documento n. 5 richiamato in citazione, trattandosi di autorizzazione all'emissione di assegno circolare a firma di ” e non dell'attore CP_3
ed ancora, sotto il profilo ispettivo, ha precisato che tutti i documenti indubbiati sono stati prodotti in formato digitale della fotocopia cartacea e che detta circostanza ha comportato la non “periziabilità” dei documenti: all. 22 del gruppo n.1; all. 31, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del gruppo n.2; all.75 del gruppo n.3.
Prima di passare all'esame delle conclusioni della Consulente d'Ufficio ritiene il Collegio che vada rigettata la domanda di accertamento di falsità della firma apposta al documento 5 dell'atto di citazione, poiché, come risulta dagli atti ed accertato dal C.t.u., esso attiene alla richiesta di emissione di assegno circolare sottoscritta da soggetto diverso dall'attore che, pertanto, non può disconoscerne l'autografia.
10 Parimenti va rigettata la domanda di accertamento di falsità della firma sui seguenti documenti: all. 22 del gruppo n.1; all. 31, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60,
61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del gruppo n.2; all.75 del gruppo n.3, dato che gli stessi, prodotti in copia, non sono risultati periziabili dal Consulente.
Sul punto deve osservarsi che lo stesso attore, attraverso la produzione in giudizio delle fotocopie in esame, ha inteso avvalersene impugnandole direttamente con querela di falso anche se prodotti solo in copia. Il giudizio di falso, quindi, risulta proposto direttamente con riferimento alla sottoscrizione apposta sulle fotocopie prodotte dei predetti documenti, intendendo così “far dichiarare direttamente la falsità della sottoscrizione in questione (con efficacia erga omnes)” (Cass. 19413/2017 e Cass. 8718/2023).
Deve ribadirsi il principio più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione all'ammissibilità della querela di falso anche sui documenti prodotti in copia poiché
“l'efficacia probatoria piena della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa col giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di
verità/falsità, esso si presenta identico per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale” (Cass. 8718/2023). Nel caso in esame l'attore non ha dubitato della autenticità dei documenti in relazione alla loro conformità all'originale ma ne contesta l'autenticità della sottoscrizione, rispetto a documenti da egli stesso prodotti.
La mancata produzione degli originali da parte della convenuta (che d'altra parte ha documentato di non esserne più in possesso in quanto distrutti per decorso dei termini di giacenza cfr. produzione convenuta del 19.12.2023), per i motivi sopra esposti non assume rilevanza. Né rileva utile, ai fini della presente decisione, invocare sul punto il giudicato della sentenza di questo Tribunale ( 1569/2019 in produzione convenuta del 22.10.2019) - con la quale, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo- ai danni della banca ingiunta opponente il Tribunale così ha disposto: “condanna parte opponente a consegnare a parte opposta i seguenti documenti: lo specimen di firma;
la convenzione di assegno c/c n. 8200/2675; le
richieste rilascio libretti di assegno (carnet) dal 10.3.2006 al 2012 relativamente al c/c n.
8200/2675; le ricevute di consegna dei libretti di assegno (carnet) dal 10.3.2006 al 2012 relativamente al c/c n. 8200/2675”. Trattasi con tutta evidenza di documenti diversi e non
11 specificatamente di quelli sopra citati prodotti dall'attore ed individuati come non “periziabili” dal C.t.u. La domanda sul punto va pertanto rigettata.
In relazione agli altri documenti indubbiati, per numero 75 come individuati da pagina 13 a pagine 31 della perizia (X1-X75), la domanda è fondata.
Nelle conclusioni della relazione tecnica, depositata in data 22.05.2024, si legge quanto segue:
1. GIUDIZIO DI OMOGRAFIA DELLE VERIFICANDE: tutte le sottoscrizioni a nome
apparente analizzate (X1-X75) presentano convergenze strutturali Parte_1
importanti (modello ideo-grafico, qualità dei legamenti, rapporti dimensionali, continuità
grafica), tali da poter affermare che le sottoscrizioni appartengono ad un medesimo alveo
scrittorio. Le stesse presentano similarità nei caratteri generali e nei piccoli segni, ma non
possono definirsi sovrapposte perché, sia in dimensioni che nei legamenti e negli spazi inter-
lettera, mostrano variazioni grafo-dinamiche.
2.GIUDIZIO DI FALSITA' DELLE
VERIFICANDE: Le sottoscrizioni in verifica a nome apparente poste a Parte_1
confronto con il saggio grafico e le comparative acquisite, fanno rilevare numerosi e probanti
elementi grafici di NON riferibilità alla mano del soggetto indicato. Le divergenze strutturali
e nei piccoli segni rilevate in sede di confronto tecnico mirato acquistano un valore altamente
probante sul piano tecnico, per la solidarietà dinamica in cui vengono espresse. Sul piano
ideo-grafico: diversa costruzione strutturale degli allografi, indice di una divergente
immagine direttrice introitata;
Sul piano grafo-motorio: differente gestualità nella
successione dei movimenti grafo-dinamici, con differente modalità nei legamenti scrittori.
3.GIUDIZIO DI FALSO A MANO LIBERA SU CONOSCENZA DEL MODELLO: le firme in
verifica, per la espressività grafo-dinamica registrata risultano essere dei FALSI A MANO
LIBERA SU CONOSCENZA DEL MODELLO, realizzate da una mano portatrice di una
buona capacità grafo-motoria e una media abilità nella falsificazione. Le firme, infatti,
presentano convergenze formali che vengono contraddette da differenti gestualità ideo-
grafiche e grafo-motorie, che il falsario non ha saputo reprimere, trattandosi di gestualità
altamente meccanizzate nella Sua personale formula grafica;
DIVERGENZE CHE SI
CONSOLIDANO NELLA PARTE FINALE DEL , all'or quando il livello Pt_2
attenzionale fisiologicamente cala, tanto da far riemergere gestualità personali meccanizzate.
In relazione a tali documenti (in numero di 75 come indicati precisamente nelle pagine da 13
a 31 dell'elaborato peritale) l'indagine tecnica è stata condotta dall'ausiliario con ineccepibile rigore metodologico, motivando puntualmente ogni passaggio argomentativo, di talché le
12 conclusioni cui egli è giunto sono pienamente condivisibili, poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici.
Ancora nell'elaborato peritale, in risposta alle osservazioni del Consulente di parte nominato dalla convenuta la Consulente d'ufficio ha precisato che “Le convergenze che vengono indicate dal ctp si limitano a singoli elementi che non vengono posti in solidarietà grafo motoria e singoli aspetti formali sono coerenti con l'ipotesi di falso per imitazione. In particolare, le similarità riguardano aspetti più evidenti o a inizio parola ma vanno scemando nella parte finale del prodotto grafico”
Ancora si evidenzia che la dott.ssa , all'udienza del 11.12.2024 ha ribadito che: “ Per_3
il numero di verificande per motivi di visibilità dei grafismi e qualità delle immagini
analizzate si è ridotto a numero 75. Evidenzia, poi, che la dichiarazione resa dal ctp secondo
cui il saggio grafico ha un valore relativo in quanto successivo alle verificande in esame, è
contraddittoria nella misura in cui nelle note di parte vengono richiamati stralci di saggio
grafico che si riducono a due massimo tre grafismi. Il confronto tecnico è di tre pagine ed è
argomentato con leggi di neuroscienze applicate. Per quanto riguarda tutte le firme, evidenzia
di aver esaminato le verificande gruppo per gruppo. Le firme, ciascuna nel loro gruppo e poi
confrontate da ultimo tra loro, presentano convergenze ideografiche e nella capacità grafo motoria compatibili con unico alveo scrittorio” Al riguardo, il ctu evidenzia che a pag. 9 della sua relazione ha avuto già modo di precisare il contenuto del metodo adoperato, precisando
che si tratta del protocollo ordinario della grafologia in ambito peritale con arricchimento
delle nozioni derivanti dalle neuroscienze applicate alla scrittura, nozioni, in ogni caso,
richiamate, nella letteratura scientifica grafologica”.
In parziale accoglimento della querela di falso proposta, deve conseguentemente essere dichiarata la falsità delle sottoscrizioni riportate sui documenti indicati ed individuati nelle pagine da 13 a 31 della consulenza d'ufficio e, precisamente, quelli contrassegnati da X1 a
X75.
Con riguardo alla regolazione delle spese di lite, da liquidarsi in questa sede avendo la presente sentenza natura definitiva (cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n.7243 del 22/03/2017, rv. 643662),
in ragione del parziale accoglimento della domanda, le stesse vanno compensate tra l'attore e la convenuta nella misura di 1/3 e, per la restante parte poste a carico Controparte_4
della convenuta e liquidate in base ai criteri stabiliti dal D.M. n. Controparte_2
55/2014, come segue: valore indeterminabile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15642 del
13 23/06/2017, rv. 644952); in applicazione dei minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, come liquidate in favore del dott.ssa
[...]
con separato decreto, vanno anch'esse poste a carico della convenuta soccombente Per_3
nella misura di 2/3 restando l'altra parte a carico di parte attrice.
Sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese e competenze di lite tra l'attore e la convenuta con la terza chiamata in causa, dal momento CP_3
che la stessa nulla ha obiettato in relazione alla proposizione del giudizio di querela di falso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
così provvede
1. accerta e dichiara la falsità delle firme apposte sui documenti da: da X1-X75 come indicati ed individuati nelle pagine da 13 a 31 dell'elaborato redatto dalla C.t.u. dott.ssa Persona_3
;
[...]
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_2
spese e competenze del presente giudizio che, ridotte di 1/3 si liquidano nella restante misura in €. 6.177,00 di cui €. 100,00 per spese ed €. 5.077,00 per competenze di lite, oltre 15% IVA
e Cpa;
3. pone a carico di le spese e competenze di C.t.u. come liquidate con Controparte_2
separato decreto e nella misura di 2/3;
4. compensa le spese e competenze di lite in relazione alla posizione della terza chiamata.
5. onera le parti alla riassunzione del giudizio sospeso R.G.3195/2019 nei termini di legge.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Laura Magliulo dott. Francesco Abete
14
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Francesco Abete Presidente
Dott.ssa Emanuela Musi Giudice
Dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3195/2019 sub 1 promossa da:
(c.f. ) nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso - in virtù di procura in atti- dall'avv. Antonio Cremone (C.F. ) PEC C.F._2
.salerno.it. Email_1 CP_1
attore
CONTRO
(C.F.: ; P. IVA: ), corrente in Torino alla Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante p.t. e, per esso, del suo procuratore speciale, avv. Mariarosaria Pisaniello, in forza di procura del 21.03.2019 per
Notaio di Milano, (Rep. 42540 - Racc. 13795) in atti, rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Luca Cirillo (C.F.: ), giusta procura apposta in calce alla CodiceFiscale_3
comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata preso il suo studio in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22. PEC Email_2
convenuto
Nonché nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_3 C.F._4
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luigi Palomba ( cf
) e Antonio Catino ( CF ) in virtù di procura C.F._5 C.F._6
in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Torre del Greco alla via
Salvator Noto n°32.
1 PEC: Email_3 Email_4
terzo chiamato
Con l'intervento del P.M. in sede, dott. Ugo Spagna
Oggetto: querela di falso in via principale
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso da contro Parte_1
iscritto al numero di ruolo generale 3195-2019 dinanzi a questo Controparte_2
Tribunale, l'attore, per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, ha promosso querela di falso in via principale ai sensi dell'art. 221 c.p.c. per sentir dichiarare la falsità delle firme apposte ad una serie di documenti attestanti operazioni bancarie transitate sul proprio c/c ordinario n. 8200/2675 aperto presso la filiale di Torre del Greco dell'istituto di credito convenuto.
In particolare, l'attore domanda accertarsi la falsità delle firme apposte sui documenti allegati ai doc. nn. 4,6,7 e 12.2 dell'atto di citazione, inerenti ad operazioni quali versamenti e prelievi allo sportello, addebito di assegni con firma di traenza falsa e negoziazione di assegni con firma di girata falsa.
Si è costituita regolarmente instando per l'inammissibilità della querela Controparte_2
in quanto il conto corrente in questione veniva utilizzato frequentemente dal per Parte_1
effettuare e ricevere pagamenti senza aver mai contestato gli estratti conto inviati regolarmente. In particolare, deduce che il conto era utilizzato per lo svolgimento della sua attività professionale (commercialista), che la maggior parte delle operazioni contestate era riferibile a versamenti al fisco che avrebbe dovuto eseguire per conto dei suoi clienti e dei quali aveva illegittimamente trattenuto le somme;
tant'è che l'attore veniva condannato in sede penale per essersi appropriato di circa un milione di euro, corrispondente alle somme complessivamente consegnategli dai clienti stessi per effettuare i suddetti versamenti. La convenuta chiedeva, altresì, di chiamare in causa beneficiaria di numero 21 CP_3
assegni indubbiati.
Si è costituita altresì chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
2 Con ordinanza dell'08.08.2022 il giudice monocratico, dott.ssa Anna Laura Magliulo, ha ammesso la querela di falso: conseguentemente ha sospeso il giudizio R.G. 3195/2019 e rimesso il procedimento al Collegio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero. Seguivano una serie di rinvii disposti in ragione dell'assenza del Giudice relatore, in congedo per maternità.
Con ordinanza del 30.11.2023 il Collegio, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle scritture e dei documenti oggetto di querela, ha disposto la CTU grafologica sul seguente quesito: “Voglia il consulente, previo esame della documentazione, accertare se le firme di apposte ai documenti ed alle scritture di cui ai documenti sopra Parte_1
indicati (capo E della citazione) sono autografe. Dispone che l'esame grafologico venga eseguito comparando le predette firme con quelle apposte alle seguenti scritture: firma al mandato alle liti in calce all'atto di citazione (in produzione telematica attore del
17.05.2019); specimen di firma estratti dall'archivio telematico della banca;
delega a favore di e revoca della delega a (doc. 7, 4 e 5 produzione telematica CP_3 CP_3
Banca Intesa Sanpaolo del 22.09.2019)”.
Conclusa la fase istruttoria (svoltasi innanzi al Giudice relatore), con il deposito della consulenza d'ufficio e dei richiesti chiarimenti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.04.2025 con termine per le parti fino a 5 giorni prima per il deposito delle memorie conclusive ed in detta udienza rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente ai fini della ammissibilità in rito, il Collegio osserva quanto segue in punto di diritto.
Com'è noto, a mente dell'art. 221 co. 2 c.p.c., la querela di falso, oltre che dalla parte personalmente, può essere proposta anche dal procuratore speciale.
Per unanime giurisprudenza “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua estrinseca idoneità a “far fede”, a servire cioè come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa
rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre alla efficacia sua propria, qualsiasi
ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes” e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cass. 8362/2000);
3 L'oggetto dell'azione di querela di falso, anche quando promossa in via incidentale, è dunque quello di accertare la verità o falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale;
la sentenza che decide la querela di falso non assume il carattere di una sentenza parziale ma rappresenta l'epilogo di un procedimento autonomo (cfr. Cass.
12399/2007);
Tanto premesso, nel caso in esame va affermata l'ammissibilità del procedimento sia dal punto di vista processuale che formale. La querela di falso, infatti, è stata proposta in via principale dal procuratore dell'attore nell'atto di citazione;
al medesimo difensore risulta espressamente conferita la procura speciale per atto del Notaio del 18.04.2019 (doc. 15 Persona_2
produzione attore). Inoltre, l'attore ha indicato gli elementi e le prove della dedotta falsità dei documenti ex art. 221 co. 2 c.p.c.
Ancora in via preliminare, stante la riproposizione nelle note conclusive da parte della convenuta delle medesime censure già sollevate con la propria comparsa di costituzione in giudizio, deve precisarsi quanto segue: il procedimento odierno rappresenta, ai sensi dell'art. 221 co. 1 c.p.c., una fase di cognizione, che si colloca all' “interno” del giudizio in cui il documento è stato prodotto come mezzo di prova.
La sentenza che decide la querela di falso è, di regola, definitiva poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (cfr. Cass. Civ. ord. 7243/2017).
Secondo l'orientamento prevalente, la questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito
è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto - come si evince dal disposto dell'art. 222 dello stesso codice di rito - secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela (cfr. Cass. Civ., sent. n. 12399/2007).
Deve rilevarsi, ad ogni modo, che – pur a voler ritenere condivisibile la tesi secondo cui spetterebbe al Collegio anche un giudizio di ammissibilità in termini di rilevanza dei documenti indubbiati in vista della decisione sul merito – si ritiene che nel caso di specie sia condivisibile la valutazione operata dal giudice istruttore a quo circa l'ammissibilità della querela: in particolare sulla rilevanza quali mezzi di prova dei documenti di cui è stata contestata la veridicità della sottoscrizione, l'ammissibilità discende dall'evidente attitudine
4 degli stessi ad accertare se le firme possano o meno essere riconducibili all'attore. In caso affermativo risulterebbe, infatti, in radice infondato l'invocato accertamento della responsabilità risarcitoria da parte del convenuto istituto bancario, laddove invece, in ipotesi di riconosciuta falsità della documentazione prodotta, l'accertamento sulla responsabilità involgerebbe altre circostanze di fatto e di merito, tutte autonomamente valutabili dal giudice del merito.
Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è delimitato da quanto previsto dall'ordinanza con cui il G.I. del procedimento n. R.G. 3195/2019 ha ammesso la querela di falso, cristallizzandone l'oggetto ovvero all'accertamento sul se: le firme di Parte_1
apposte ai documenti ed alle scritture di cui ai documenti sopra indicati (capo E della
[...]
citazione) sono autografe”.
Per tutto quanto sopra esposto, si evidenzia quindi che esula dall'oggetto del presente giudizio la cognizione in ordine alle censure proposte da parte convenuta, relative alla “infondatezza della querela di falso” a cagione sia della non contestazione degli estratti conto sia alle risultanze delle decisioni del giudice penale, la cui valutazione in relazione al profilo risarcitorio è rimessa, come detto, al giudice istruttore.
Passando alla disamina del merito della controversia, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Valga osservare che le firme indubbiate sono state sottoposte a consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il relativo incarico è stato affidato alla dott.ssa . Persona_3
L'esame peritale è stato condotto sui documenti in verifica (richiamati al capo E dell'atto di citazione), suddivisi nelle categorie di seguito elencate:
Operazioni bancarie effettuate allo sportello – Gruppo n.1
(i) distinta del 18/10/2010: versamento A/B di euro 5.896,24 e contestuale prelevamento di euro 485,00 (all. 1);
(ii) distinta del 30/07/2010: versamento A/B di euro 4.263,64 e contestuale prelevamento di euro 3.500,00 (all. 2);
(iii) distinta del 27/07/2010: versamento A/B di euro 7.903,00 e contestuale prelevamento di euro 6.100,00 (all. 3);
(iv) distinta del 14/07/2010: versamento A/B di euro 6.843,00 e contestuale prelevamento di euro 1.485,00 (all. 4);
5 (v) distinta del 22/12/2009: versamento A/B di euro 7.608,21 e contestuale prelevamento di euro 2.055,00 (all. 5);
(vi) distinta del 28/07/2009: versamento A/B di euro 10.554,00 e contestuale prelevamento per euro 8.500,00 (all. 6);
(vii) distinta del 27/07/2009: versamento A/B di euro 2.624,00 e contestuale prelevamento di euro 2.600,00 (all. 7);
(viii) distinta del 17/07/2009: versamento A/B di euro 10.554,41 e contestuale prelevamento di euro 1.870,00 (all. 8);
(ix) distinta del 16/12/2008: versamento A/B di euro 10.945,29 e contestuale prelevamento di euro 2.420,00 (all. 9);
(x) distinta del 03/11/2008: versamento A/B di euro 6.037,47 e contestuale prelevamento di euro 6.000,00 (all. 10);
(xi) distinta del 14/03/2008: versamento A/B di euro 8.339,21 e contestuale prelevamento di euro 1.505,00 (all. 11);
(xii) distinta del 13/12/2007: versamento A/B di euro 6.405,39 e contestuale prelevamento di euro 1.645,00 (all. 12);
(xiii) distinta del 05/11/2007: versamento A/B di euro 6.566,13 e contestuale prelevamento di euro 2.533,00 (all. 13);
(xiv) distinta del 13/07/2007: versamento A/B di euro 10.111,95 e contestuale prelevamento di euro 1.000,00 (all. 14);
(xv) distinta del 21/06/2007: versamento A/B di euro 1.421,00 e contestuale prelevamento di euro 310,00 (all. 15);
(xvi) distinta del 14/06/2007: versamento A/B di euro 1.055,00 e contestuale prelevamento di euro 565,00 (all. 16);
(xvii) distinta del 13/06/2007: versamento A/B di euro 4.039,00 e contestuale prelevamento di euro 2.692,00 (all. 17);
(xviii) distinta del 31/05/2007: versamento A/B di euro 2.862,00 e contestuale prelevamento di euro 2.860,00 (all. 18);
(xix) distinta del 08/05/2007: versamento A/B di euro 3.011,52 e contestuale prelevamento di euro 3.011,52 (all. 19);
(xx) distinta del 16/04/2007: versamento A/B di euro 1.600,00 e contestuale prelevamento di euro 360,00 (all. 20);
6 (xxi) distinta del 29/03/2007: versamento A/B di euro 2.293,00 e contestuale prelevamento di euro 2.293,00 (all. 21);
(xxii) distinta del 27/03/2007: versamento A/B di euro 7.152,00 e contestuale prelevamento di euro 1.000,00 (all. 22);
(xxiii) distinta del 22/03/2007: versamento A/B di euro 1.110,00 e contestuale prelevamento di euro 585,00 (all. 23);
(xxiv) distinta del 12/03/2007: versamento A/B di euro 6.190,10 e contestuale prelevamento di euro 1.285,00 (all. 24);
(xxv) distinta del 24/01/2007: versamento A/B di euro 1.332,95 e contestuale prelevamento di euro 1.332,95 (all. 25);
(xxvi) distinta del 15/01/2007: versamento A/B di euro 3.888,00 e contestuale prelevamento di euro 545,00 (all. 26);
(xxvii) distinta del 05/01/2007: versamento A/B di euro 500,00 e contestuale prelevamento di euro 500,00 (all. 27);
(xxviii) distinta del 04/01/2007: versamento A/B di euro 2.708,00 e contestuale prelevamento di euro 840,00 (all. 28).
Assegno circolare a soggetto estraneo al rapporto C/C (doc. 5 produzione attore).
Assegni bancari con firma di traenza – Gruppo n.2
(i) A/B n. 1.027.751.952-06 del 30/12/2011 di euro 1.687,53 beneficiario AL PO
(all. 31);
(ii) A/B n. 1.027.748.101-03 del 09/06/2011 di euro 650,00 beneficiario (all. CP_3
32);
(iii) A/B n. 1.022.503.616-04 del 13/01/2011 di euro 1.000,00 beneficiario CP_3
(all. 33);
(iv) A/B n. 1.022.503.611-12 del 19/10/2010 di euro 1.500,00 beneficiario CP_3
(all. 34);
(v) A/B n. 1.019.508.848-07 del 13/09/2010 di euro 1.460,00 beneficiario (all. CP_3
35);
(vi) A/B n. 1.019.508.842-01 del 30/06/2010 di euro 1.000,00 beneficiario CP_3
(all. 36);
(vii) A/B n. 1.019.504.020-02 del 05/05/2010 di euro 1.100,00 beneficiario CP_3
(all. 37);
7 (viii) A/B n. 1.016.439.580-00 del 14/12/2009 di euro 1.446,77 beneficiario AL PO
(all. 38);
(ix) A/B n. 1.016.439.577-10 del 30/11/2009 di euro 1.000,00 beneficiario CP_3
(all. 39);
(x) A/B n. 1.016.439.574-07 del 11/11/2009 di euro 1.480,00 beneficiario (all. CP_3
40);
(xi) A/B n. 1.016.439.576-09 del 11/11/2009 di euro 1.339,25 beneficiario AL PO
(all. 41);
(xii) A/B n. 1.016.439.572-05 del 29/10/2009 di euro 2.000,00 beneficiario CP_3
(all. 42);
(xiii) A/B n. 1.016.436.200-00 del 26/10/2009 di euro 500,00 beneficiario (all. CP_3
43);
(xiv) A/B n. 1.016.436.199-12 del 15/10/2009 di euro 1.154,06 beneficiario AL PO
(all. 44);
(xv) A/B n. 1.016.436.198-11 del 13/10/2009 di euro 850,00 beneficiario (all. CP_3
45);
(xvi) A/B n. 1.016.436.196-09 del 24/09/2009 di euro 1.156,00 beneficiario AL PO
(all. 46);
(xvii) A/B n. 1.016.436.192-05 del 31/07/2009 di euro 1.154,31 beneficiario AL PO
(all. 47);
(xviii) A/B n. 1.016.436.193-06 del 31/07/2009 di euro 334,00 beneficiario AL PO
(all. 48);
(xix) A/B n. 1.016.436.194-07 del 31/07/2009 di euro 642,22 beneficiario AL PO
(all. 49);
(xx) A/B n. 1.008.021.554-07 del 15/07/2009 di euro 1.100,00 beneficiario AL PO
(all. 50);
(xxi) A/B n. 1.008.021.559-12 del 15/07/2009 di euro 1.400,00 beneficiario AL PO
(all. 51);
(xxii) A/B n. 1.008.021.556-09 del 29/05/2009 di euro 300,00 beneficiario CP_3
(all. 52);
(xxiii) A/B n. 1.008.021.555-08 del 28/05/2009 di euro 1.432,51 beneficiario AL PO
(all. 53);
8 (xxiv) A/B n.
1.008.021.553 del 13/05/2009 di euro 2.390,42 beneficiario AL PO
(all. 54);
(xxv) A/B n. 1.008.021.551-04 del 27/04/2009 di euro 360,00 beneficiario CP_3
(all. 55);
(xxvi) A/B n. 1.008.016.910-04 del 24/04/2009 di euro 1.100,00 beneficiario AL PO
(all. 56);
(xxvii) A/B n. 1.008.016.908-02 del 18/03/2009 di euro 1.100,00 beneficiario AL PO
(all. 57);
(xxviii) A/B n.
1.008.016.907 del 06/03/2009 di euro 2.150,00 beneficiario CP_3
(all. 58);
(xxix) A/B n. 1.008.016.906-00 del 26/02/2009 di euro 1.600,20 beneficiario AL PO
(all. 59);
(xxx) A/B n. 1.008.016.905-12 del 25/02/2009 di euro 1.050,00 beneficiario CP_3
(all. 60);
(xxxi) A/B n. 1.008.016.902-09 del 18/02/2009 di euro 146,34 beneficiario AL PO
(all. 61);
(xxxii) A/B n. 1.008.016.903-10 del 17/02/2009 di euro 350,00 beneficiario CP_3
(all. 62);
(xxxiii) A/B n. 1.008.016.901-08 del 11/02/2009 di euro 1.100,00 beneficiario AL
PO (all. 63);
(xxxiv) A/B n.
1.003.931.370 del 29/01/2009 di euro 1.100,00 beneficiario CP_3
(all. 64); (xxxv) A/B n. del 13/01/2009 di euro 1.091,28 beneficiario NumeroDiCarta_1
AL PO (all. 65);
(xxxvi) A/B n. 1.001.245.168-01 del 01/08/2008 di euro 5.659,13 beneficiario AL
PO (all. 66);
(xxxvii) A/B n. 1.001.245.162-08 del 23/06/2008 di euro 4.088,00 beneficiario AL
PO (all. 67);
(xxxviii) A/B n. 2.138.542.008-05 del 29/01/2008 di euro 500,00 beneficiario CP_3
(all. 68);
(xxxix) A/B n. 2.138.529.029-00 del 07/05/2007 di euro 2.312,00 beneficiario CP_3
(all. 69).
9 (xl) A/B n. 2.138.529.024-08 del 22/12/2006 di euro 1.700,00 beneficiario CP_3
(all. 70).
(xli) A/B n. 2.117.550.887-10 del 03/10/2005 di euro 3.482,19 beneficiario CP_3
(all. 71).
Assegni bancari con firma di girata – Gruppo n.3
(i) A/B del 07/09/2006 di euro 300,00 (all. 72);
(ii) A/B del 03/06/2008 di euro 3.970,00 (all. 73);
(iii) A/B del 20/11/2006 di euro 3.722,00 (all. 74);
(iv) A/B del 13/01/2006 di euro 355,00 (all. 75);
(v) A/B del 08/05/2007 di euro 5.268,00 (all. 76).
La Consulente nominata ha anzitutto acquisito il saggio grafico dell'attore seguendo diverse modalità di scrittura, tutte esplicitate alla pagina 7 della perizia;
ha inoltre assunto a scritture comparative quelle indicate dalle parti e nel provvedimento collegiale di nomina: “C1)
specimen di firma estratti dall'archivio telematico della banca – n.2 firme in copia formato digitale;
C2) delega a favore di del 01.04.2004 - n.1 firma in originale;
C3) CP_3
revoca della delega a del 12.07.2012 – n.1 firma in originale;
C4) procura alle CP_3
liti per Not. Rep.3130 del 18.04.2019 – in originale. Per_2
C5) mandato alle liti in calce all'atto di citazione del 16.05.2019 - n.2 firme in originale.
Dette scritture comparative sono state ritenute “idonee e sufficienti, sia sotto il profilo qualitativo (certe; coeve ed omogenee alle verificande); sia sotto il profilo quantitativo
(numero adeguato)”.
Ha poi escluso dall'indagine il documento n. 5 richiamato in citazione, trattandosi di autorizzazione all'emissione di assegno circolare a firma di ” e non dell'attore CP_3
ed ancora, sotto il profilo ispettivo, ha precisato che tutti i documenti indubbiati sono stati prodotti in formato digitale della fotocopia cartacea e che detta circostanza ha comportato la non “periziabilità” dei documenti: all. 22 del gruppo n.1; all. 31, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del gruppo n.2; all.75 del gruppo n.3.
Prima di passare all'esame delle conclusioni della Consulente d'Ufficio ritiene il Collegio che vada rigettata la domanda di accertamento di falsità della firma apposta al documento 5 dell'atto di citazione, poiché, come risulta dagli atti ed accertato dal C.t.u., esso attiene alla richiesta di emissione di assegno circolare sottoscritta da soggetto diverso dall'attore che, pertanto, non può disconoscerne l'autografia.
10 Parimenti va rigettata la domanda di accertamento di falsità della firma sui seguenti documenti: all. 22 del gruppo n.1; all. 31, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60,
61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del gruppo n.2; all.75 del gruppo n.3, dato che gli stessi, prodotti in copia, non sono risultati periziabili dal Consulente.
Sul punto deve osservarsi che lo stesso attore, attraverso la produzione in giudizio delle fotocopie in esame, ha inteso avvalersene impugnandole direttamente con querela di falso anche se prodotti solo in copia. Il giudizio di falso, quindi, risulta proposto direttamente con riferimento alla sottoscrizione apposta sulle fotocopie prodotte dei predetti documenti, intendendo così “far dichiarare direttamente la falsità della sottoscrizione in questione (con efficacia erga omnes)” (Cass. 19413/2017 e Cass. 8718/2023).
Deve ribadirsi il principio più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione all'ammissibilità della querela di falso anche sui documenti prodotti in copia poiché
“l'efficacia probatoria piena della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa col giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di
verità/falsità, esso si presenta identico per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale” (Cass. 8718/2023). Nel caso in esame l'attore non ha dubitato della autenticità dei documenti in relazione alla loro conformità all'originale ma ne contesta l'autenticità della sottoscrizione, rispetto a documenti da egli stesso prodotti.
La mancata produzione degli originali da parte della convenuta (che d'altra parte ha documentato di non esserne più in possesso in quanto distrutti per decorso dei termini di giacenza cfr. produzione convenuta del 19.12.2023), per i motivi sopra esposti non assume rilevanza. Né rileva utile, ai fini della presente decisione, invocare sul punto il giudicato della sentenza di questo Tribunale ( 1569/2019 in produzione convenuta del 22.10.2019) - con la quale, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo- ai danni della banca ingiunta opponente il Tribunale così ha disposto: “condanna parte opponente a consegnare a parte opposta i seguenti documenti: lo specimen di firma;
la convenzione di assegno c/c n. 8200/2675; le
richieste rilascio libretti di assegno (carnet) dal 10.3.2006 al 2012 relativamente al c/c n.
8200/2675; le ricevute di consegna dei libretti di assegno (carnet) dal 10.3.2006 al 2012 relativamente al c/c n. 8200/2675”. Trattasi con tutta evidenza di documenti diversi e non
11 specificatamente di quelli sopra citati prodotti dall'attore ed individuati come non “periziabili” dal C.t.u. La domanda sul punto va pertanto rigettata.
In relazione agli altri documenti indubbiati, per numero 75 come individuati da pagina 13 a pagine 31 della perizia (X1-X75), la domanda è fondata.
Nelle conclusioni della relazione tecnica, depositata in data 22.05.2024, si legge quanto segue:
1. GIUDIZIO DI OMOGRAFIA DELLE VERIFICANDE: tutte le sottoscrizioni a nome
apparente analizzate (X1-X75) presentano convergenze strutturali Parte_1
importanti (modello ideo-grafico, qualità dei legamenti, rapporti dimensionali, continuità
grafica), tali da poter affermare che le sottoscrizioni appartengono ad un medesimo alveo
scrittorio. Le stesse presentano similarità nei caratteri generali e nei piccoli segni, ma non
possono definirsi sovrapposte perché, sia in dimensioni che nei legamenti e negli spazi inter-
lettera, mostrano variazioni grafo-dinamiche.
2.GIUDIZIO DI FALSITA' DELLE
VERIFICANDE: Le sottoscrizioni in verifica a nome apparente poste a Parte_1
confronto con il saggio grafico e le comparative acquisite, fanno rilevare numerosi e probanti
elementi grafici di NON riferibilità alla mano del soggetto indicato. Le divergenze strutturali
e nei piccoli segni rilevate in sede di confronto tecnico mirato acquistano un valore altamente
probante sul piano tecnico, per la solidarietà dinamica in cui vengono espresse. Sul piano
ideo-grafico: diversa costruzione strutturale degli allografi, indice di una divergente
immagine direttrice introitata;
Sul piano grafo-motorio: differente gestualità nella
successione dei movimenti grafo-dinamici, con differente modalità nei legamenti scrittori.
3.GIUDIZIO DI FALSO A MANO LIBERA SU CONOSCENZA DEL MODELLO: le firme in
verifica, per la espressività grafo-dinamica registrata risultano essere dei FALSI A MANO
LIBERA SU CONOSCENZA DEL MODELLO, realizzate da una mano portatrice di una
buona capacità grafo-motoria e una media abilità nella falsificazione. Le firme, infatti,
presentano convergenze formali che vengono contraddette da differenti gestualità ideo-
grafiche e grafo-motorie, che il falsario non ha saputo reprimere, trattandosi di gestualità
altamente meccanizzate nella Sua personale formula grafica;
DIVERGENZE CHE SI
CONSOLIDANO NELLA PARTE FINALE DEL , all'or quando il livello Pt_2
attenzionale fisiologicamente cala, tanto da far riemergere gestualità personali meccanizzate.
In relazione a tali documenti (in numero di 75 come indicati precisamente nelle pagine da 13
a 31 dell'elaborato peritale) l'indagine tecnica è stata condotta dall'ausiliario con ineccepibile rigore metodologico, motivando puntualmente ogni passaggio argomentativo, di talché le
12 conclusioni cui egli è giunto sono pienamente condivisibili, poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici.
Ancora nell'elaborato peritale, in risposta alle osservazioni del Consulente di parte nominato dalla convenuta la Consulente d'ufficio ha precisato che “Le convergenze che vengono indicate dal ctp si limitano a singoli elementi che non vengono posti in solidarietà grafo motoria e singoli aspetti formali sono coerenti con l'ipotesi di falso per imitazione. In particolare, le similarità riguardano aspetti più evidenti o a inizio parola ma vanno scemando nella parte finale del prodotto grafico”
Ancora si evidenzia che la dott.ssa , all'udienza del 11.12.2024 ha ribadito che: “ Per_3
il numero di verificande per motivi di visibilità dei grafismi e qualità delle immagini
analizzate si è ridotto a numero 75. Evidenzia, poi, che la dichiarazione resa dal ctp secondo
cui il saggio grafico ha un valore relativo in quanto successivo alle verificande in esame, è
contraddittoria nella misura in cui nelle note di parte vengono richiamati stralci di saggio
grafico che si riducono a due massimo tre grafismi. Il confronto tecnico è di tre pagine ed è
argomentato con leggi di neuroscienze applicate. Per quanto riguarda tutte le firme, evidenzia
di aver esaminato le verificande gruppo per gruppo. Le firme, ciascuna nel loro gruppo e poi
confrontate da ultimo tra loro, presentano convergenze ideografiche e nella capacità grafo motoria compatibili con unico alveo scrittorio” Al riguardo, il ctu evidenzia che a pag. 9 della sua relazione ha avuto già modo di precisare il contenuto del metodo adoperato, precisando
che si tratta del protocollo ordinario della grafologia in ambito peritale con arricchimento
delle nozioni derivanti dalle neuroscienze applicate alla scrittura, nozioni, in ogni caso,
richiamate, nella letteratura scientifica grafologica”.
In parziale accoglimento della querela di falso proposta, deve conseguentemente essere dichiarata la falsità delle sottoscrizioni riportate sui documenti indicati ed individuati nelle pagine da 13 a 31 della consulenza d'ufficio e, precisamente, quelli contrassegnati da X1 a
X75.
Con riguardo alla regolazione delle spese di lite, da liquidarsi in questa sede avendo la presente sentenza natura definitiva (cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n.7243 del 22/03/2017, rv. 643662),
in ragione del parziale accoglimento della domanda, le stesse vanno compensate tra l'attore e la convenuta nella misura di 1/3 e, per la restante parte poste a carico Controparte_4
della convenuta e liquidate in base ai criteri stabiliti dal D.M. n. Controparte_2
55/2014, come segue: valore indeterminabile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15642 del
13 23/06/2017, rv. 644952); in applicazione dei minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, come liquidate in favore del dott.ssa
[...]
con separato decreto, vanno anch'esse poste a carico della convenuta soccombente Per_3
nella misura di 2/3 restando l'altra parte a carico di parte attrice.
Sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese e competenze di lite tra l'attore e la convenuta con la terza chiamata in causa, dal momento CP_3
che la stessa nulla ha obiettato in relazione alla proposizione del giudizio di querela di falso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
così provvede
1. accerta e dichiara la falsità delle firme apposte sui documenti da: da X1-X75 come indicati ed individuati nelle pagine da 13 a 31 dell'elaborato redatto dalla C.t.u. dott.ssa Persona_3
;
[...]
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_2
spese e competenze del presente giudizio che, ridotte di 1/3 si liquidano nella restante misura in €. 6.177,00 di cui €. 100,00 per spese ed €. 5.077,00 per competenze di lite, oltre 15% IVA
e Cpa;
3. pone a carico di le spese e competenze di C.t.u. come liquidate con Controparte_2
separato decreto e nella misura di 2/3;
4. compensa le spese e competenze di lite in relazione alla posizione della terza chiamata.
5. onera le parti alla riassunzione del giudizio sospeso R.G.3195/2019 nei termini di legge.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Laura Magliulo dott. Francesco Abete
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