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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 447 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- P.IVA_1 sentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pa- lermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Lino Antonino Di Verde (PEC Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3623/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 7/7-1/8/2018
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Previa sospensione dell'esecutività annullare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare la legittimità della revoca e rigettare tutte le do- mande proposte da parte ricorrente.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle compe- tenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese pre- notate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.»
Conclusioni per la parte appellata:
«accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di speci- ficità del motivo di impugnazione;
nel merito, respingere l'appello perché infondato;
rigettare, in ogni caso, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del- la sentenza n. 3623/2018 del 01/08/2018 emessa dal Tribunale di Paler- mo. Con vittoria di spese»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
[...
1. Con ricorso del 9/4/2018, la società CP_1 Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Controparte_1
l' , chiedendo Controparte_2 che venisse dichiarata l'illegittimità della revoca delle agevolazioni che le erano state concesse con il Decreto Dirigenziale Generale (DDG) n. 1098 del 19.5.2014, destinate alla realizzazione di un programma di investimen- ti (codice CUP G32G11000290007, codice identificativo SI_1_10310) in Via Leonardo Da Vinci, 118 - Santa Venerina (CT), avente ad oggetto la costru- zione di una residenza turistico-alberghiera tramite lavori di ristruttura- zione, consolidamento statico e cambio di destinazione d'uso di fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 27 – 28 ottobre 2002.
2. L'Assessorato convenuto non provvedeva a costituirsi in giudizio, rima- nendo contumace.
3. Con sentenza n. 3623/2018, pronunciata in data 7/7-1/8/2018, il Tribu- nale di Palermo dichiarava l'illegittimità del Decreto n. 2666/7 del 16.11.2017 assunto dal Dirigente Generale dell
[...]
, Parte_2 di revoca delle agevolazioni concesse con DDG n. 1098 del 19.5.2014 e per l'effetto dichiarava che l' Regio- Controparte_2 ne Siciliana non aveva diritto a ripetere la somma di € 763.574,00 provvi- soriamente erogata, con i relativi interessi, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 22/2/2019, depositata il successivo 27/2/2019,
[...]
ha proposto appello Parte_3
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto delle domande originariamente proposte dalla società appellata.
5. La società si è costi- CP_1 Controparte_1 tuita con comparsa del 17/5/2019, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2024 e con ordinanza del 7/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
8. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
9. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
10. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 11. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
12. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'ente appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le moti- vazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della motivazio- ne del provvedimento impugnato.
13. Con l'unico motivo di impugnazione, l'amministrazione appellante ec- cepisce l'erronea interpretazione da parte del Tribunale di Palermo ri- guardo all'applicazione dell'art. 128 L.R. 11/2010, come modificato dalla L.R. 24/2011, e delle disposizioni del bando posto alla base della conces- sione del finanziamento revocato. Il Tribunale, pur citando l'art. 128 L.R. 11/2010 per la revoca in caso di mancato utilizzo del finanziamento per gli scopi previsti o di mancata realizzazione del programma, ha valutato in modo errato la gravità dell'inadempimento procedurale.
14. Il provvedimento impugnato ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni, rilevando che:
- le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avevano accertato che le fatture di acquisto dell'anno 2015 erano esatte e in linea con i co- sti totali del progetto, concludendo che dall'attività di controllo non erano emerse irregolarità;
- la dichiarazione di agibilità della struttura turistico-alberghiera, ri- lasciata con provvedimento del dirigente del Comune di Santa Ve- nerina in data 10.3.2017, attestava la conformità della realizzazio- ne alle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche;
- lo stesso provvedimento di revoca dava atto che le necessità di modifica del progetto originario discendevano da problematiche strutturali sorte in corso d'opera e aggiustamenti di tramezzature e aperture, finalizzate a migliorare la funzionalità sotto l'aspetto ricettivo degli edifici e che la variante era da considerarsi ammissi- bile perché rientrante nelle fattispecie previste dalla Circolare n. 1/2014.
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 15. Il Tribunale di Palermo ha, dunque, ritenuto che la revoca era stata di- sposta per la mancata comunicazione preventiva di varianti edilizie, ma che tale inadempimento non era talmente grave da giustificare la revoca del contributo, alla luce della normativa e delle disposizioni del bando, giacché le varianti edilizie apportate non costituivano variazioni sostanziali del progetto e risultavano giustificate e ammissibili, come peraltro ricono- sciuto nello stesso decreto di revoca, di tal che la mancata tempestiva comunicazione delle predette varianti, non essenziali al progetto, non po- teva ritenersi costituire un inadempimento di gravità tale da giustificare la revoca del contributo.
16. A fronte di ciò, l'assessorato appellante rileva che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare le conseguenze derivanti dal man- cato rispetto del termine perentorio per la conclusione del procedimento, poiché Il termine finale per concludere l'intervento era stato fissato al 31/12/2015, l'impresa appellata aveva richiesto l'approvazione della peri- zia di variante a termini scaduti, formalizzando la richiesta solo in data 31/12/2015, contestualmente al deposito della documentazione finale di spesa, e che poiché la variante non era stata approvata nei termini previ- sti, l'Assessorato non avrebbe potuto finanziare un progetto non confor- me a quello autorizzato, di tal che, in mancanza di approvazione della va- riante, l'investimento era risultato privo di organicità e funzionalità.
17. Il motivo di impugnazione non può ritenersi fondato, dovendosi con- siderare che, il provvedimento impugnato, sebbene abbia effettivamente attestato l'esistenza di un inadempimento da parte dell'impresa benefi- ciaria del finanziamento, consistente nell'omessa preventiva comunica- zione all'ente gestore delle modifiche introdotte al progetto e oggetto di richiesta di variante ai competenti enti locali, tuttavia ha ritenuto che tale inadempimento non fosse sufficientemente grave da determinare la revo- ca del finanziamento concesso.
18. Tale valutazione è stata compiuta, innanzitutto, sulla base del rilievo che lo stesso provvedimento di revoca menziona e fa propria la nota prot. n. 18818 del 20/09/2016, con cui la aveva evidenziato che «le ne- CP_3 cessità di modifica discendono da problematiche strutturali sorte in corso d'opera e aggiustamenti di tramezzature e aperture, finalizzate a miglio- rare la funzionalità sotto l'aspetto ricettivo degli edifici» e che «la variante è da considerarsi ammissibile perché rientrante nelle fattispecie previste dalla Circolare n. 1/2014, ma l'impresa non ha provveduto alla tempestiva comunicazione per la verifica dell'ammissibilità della stessa».
19. La stessa amministrazione appellante, dunque, risulta aver dato atto
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 del fatto che la modifica del progetto originario era derivata da esigenze oggettive e che la modifica non aveva mutato la natura del progetto né determinato sostanziali modifiche dello stesso, essendo stata espressa- mente ritenuta rientrante tra le varianti consentite dalla Circolare 13/1/2014 n. 1 dell'Assessorato delle Attività Produttive, a mente della quale: «Le variazioni che si intendono apportare al programma d'investimento, comunicate all'ente gestore e autorizzate dallo stesso, non devono, però, essere tali da mutare la natura dell'investimento ammesso a finanziamento né da determinare sostanziali modificazioni né quantita- tive delle singole categorie di spese previste nel quadro economico già ap- provato, fermo restando, comunque, quanto già previsto dal medesimo art. 14 in merito al limite del 10% per le variazioni tra le singole voci di spesa».
20. A ciò deve aggiungersi che, come puntualmente evidenziato dal prov- vedimento impugnato, nel caso in esame dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emersa l'insussistenza di irregolarità, giacché le fat- ture di acquisto dell'anno 2015 sono risultata esatte e in linea con i costi totali del progetto, di tal che non vi è la prova della sussistenza di alcuna distrazione dei fondi oggetto del finanziamento o di un loro impiego in- congruo rispetto allo scopo dell'agevolazione.
21. A fronte di tali puntuali considerazioni del provvedimento impugnato, la difesa erariale si limita a rappresentare che non sarebbe stato adegua- tamente considerato il mancato rispetto del termine perentorio per con- cludere l'intervento finanziato, fissato al 31/12/2015.
22. Tale rilievo è infondato, dovendosi evidenziare, innanzitutto, che lo stesso provvedimento di revoca del finanziamento adottato con Decreto n. 2666/7 del 16.11.2017 non indica, tra gli inadempimenti contestati, il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, limitandosi unica- mente a indicare la circostanza che le variazioni al progetto non erano sta- te tempestivamente comunicate all'amministrazione per la verifica della loro ammissibilità.
23. La stessa amministrazione, nell'atto introduttivo del presente giudizio, da atto del fatto che la società appellata ha presentato la documentazione finale di spesa in data 31/12/2015. L'unico elemento di dubbio della veri- dicità di tale documentazione consisterebbe nella circostanza che la se- conda concessione in variante risulta essere stata emessa dal Comune di Santa Venerina nello stesso giorno entro cui dovevano essere ultimate le opere, ossia 31/12/2015, ma tale circostanza non appare di per sé idonea a escludere il completamento tempestivo dei lavori, ben potendosi ipotiz-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 zare che l'impresa, onde non incorrere nelle conseguenze delle lungaggini del procedimento amministrativo, abbia anticipato l'esecuzione delle ope- re per le quali aveva richiesto l'autorizzazione, assumendosi il rischio di doverle eliminare in caso di diniego della stessa, ritenuto inferiore rispetto al rischio ben più gravoso di perdere il finanziamento concesso.
24. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, questa Corte condivide la valutazione già effettuata dal Tribunale di Palermo nel ritenere che l'inadempimento contestato alla società appellata, integrando una viola- zione dal carattere meramente formale e non sostanziale degli obblighi assunti dalla società beneficiaria, seppur sussistente, non possiede il ca- rattere dell'importanza richiesto dall'art. 1455 cod. civ., avuto riguardo all'interesse della stessa amministrazione, non avendo comportato un im- piego incongruo delle risorse pubbliche né la violazione si obblighi tali da compromettere il raggiungimento delle finalità per le quali il beneficio era stato concesso.
25. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione proposta non può trovare accoglimento.
26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 9.350 (di cui euro 2.900 per studio, euro 1.700 per fase introdutti- va ed euro 4.750 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
27. Stante il disposto dell'art. 1 della legge regione Sicilia n. 6 del 1952, secondo cui «agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione si- ciliana e gli organi e amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato», non sussi- stono le condizioni di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, per porre a carico degli Assessorati ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dall' Parte_4
nei confronti della società
[...] [...] con citazione del Controparte_1
22/2/2019, avverso la sentenza n. 3623/2018, pronunciata dal Tribu-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 nale di Palermo in data 7/7-1/8/2018;
• condanna l'amministrazione appellante al rimborso delle spese pro- cessuali in favore della società appellata che liquida in complessivi eu- ro 9.350,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 447 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- P.IVA_1 sentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pa- lermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Lino Antonino Di Verde (PEC Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3623/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 7/7-1/8/2018
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Previa sospensione dell'esecutività annullare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare la legittimità della revoca e rigettare tutte le do- mande proposte da parte ricorrente.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle compe- tenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese pre- notate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.»
Conclusioni per la parte appellata:
«accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di speci- ficità del motivo di impugnazione;
nel merito, respingere l'appello perché infondato;
rigettare, in ogni caso, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del- la sentenza n. 3623/2018 del 01/08/2018 emessa dal Tribunale di Paler- mo. Con vittoria di spese»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
[...
1. Con ricorso del 9/4/2018, la società CP_1 Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Controparte_1
l' , chiedendo Controparte_2 che venisse dichiarata l'illegittimità della revoca delle agevolazioni che le erano state concesse con il Decreto Dirigenziale Generale (DDG) n. 1098 del 19.5.2014, destinate alla realizzazione di un programma di investimen- ti (codice CUP G32G11000290007, codice identificativo SI_1_10310) in Via Leonardo Da Vinci, 118 - Santa Venerina (CT), avente ad oggetto la costru- zione di una residenza turistico-alberghiera tramite lavori di ristruttura- zione, consolidamento statico e cambio di destinazione d'uso di fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 27 – 28 ottobre 2002.
2. L'Assessorato convenuto non provvedeva a costituirsi in giudizio, rima- nendo contumace.
3. Con sentenza n. 3623/2018, pronunciata in data 7/7-1/8/2018, il Tribu- nale di Palermo dichiarava l'illegittimità del Decreto n. 2666/7 del 16.11.2017 assunto dal Dirigente Generale dell
[...]
, Parte_2 di revoca delle agevolazioni concesse con DDG n. 1098 del 19.5.2014 e per l'effetto dichiarava che l' Regio- Controparte_2 ne Siciliana non aveva diritto a ripetere la somma di € 763.574,00 provvi- soriamente erogata, con i relativi interessi, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 22/2/2019, depositata il successivo 27/2/2019,
[...]
ha proposto appello Parte_3
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto delle domande originariamente proposte dalla società appellata.
5. La società si è costi- CP_1 Controparte_1 tuita con comparsa del 17/5/2019, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2024 e con ordinanza del 7/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
8. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
9. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
10. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 11. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
12. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'ente appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le moti- vazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della motivazio- ne del provvedimento impugnato.
13. Con l'unico motivo di impugnazione, l'amministrazione appellante ec- cepisce l'erronea interpretazione da parte del Tribunale di Palermo ri- guardo all'applicazione dell'art. 128 L.R. 11/2010, come modificato dalla L.R. 24/2011, e delle disposizioni del bando posto alla base della conces- sione del finanziamento revocato. Il Tribunale, pur citando l'art. 128 L.R. 11/2010 per la revoca in caso di mancato utilizzo del finanziamento per gli scopi previsti o di mancata realizzazione del programma, ha valutato in modo errato la gravità dell'inadempimento procedurale.
14. Il provvedimento impugnato ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni, rilevando che:
- le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avevano accertato che le fatture di acquisto dell'anno 2015 erano esatte e in linea con i co- sti totali del progetto, concludendo che dall'attività di controllo non erano emerse irregolarità;
- la dichiarazione di agibilità della struttura turistico-alberghiera, ri- lasciata con provvedimento del dirigente del Comune di Santa Ve- nerina in data 10.3.2017, attestava la conformità della realizzazio- ne alle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche;
- lo stesso provvedimento di revoca dava atto che le necessità di modifica del progetto originario discendevano da problematiche strutturali sorte in corso d'opera e aggiustamenti di tramezzature e aperture, finalizzate a migliorare la funzionalità sotto l'aspetto ricettivo degli edifici e che la variante era da considerarsi ammissi- bile perché rientrante nelle fattispecie previste dalla Circolare n. 1/2014.
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 15. Il Tribunale di Palermo ha, dunque, ritenuto che la revoca era stata di- sposta per la mancata comunicazione preventiva di varianti edilizie, ma che tale inadempimento non era talmente grave da giustificare la revoca del contributo, alla luce della normativa e delle disposizioni del bando, giacché le varianti edilizie apportate non costituivano variazioni sostanziali del progetto e risultavano giustificate e ammissibili, come peraltro ricono- sciuto nello stesso decreto di revoca, di tal che la mancata tempestiva comunicazione delle predette varianti, non essenziali al progetto, non po- teva ritenersi costituire un inadempimento di gravità tale da giustificare la revoca del contributo.
16. A fronte di ciò, l'assessorato appellante rileva che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare le conseguenze derivanti dal man- cato rispetto del termine perentorio per la conclusione del procedimento, poiché Il termine finale per concludere l'intervento era stato fissato al 31/12/2015, l'impresa appellata aveva richiesto l'approvazione della peri- zia di variante a termini scaduti, formalizzando la richiesta solo in data 31/12/2015, contestualmente al deposito della documentazione finale di spesa, e che poiché la variante non era stata approvata nei termini previ- sti, l'Assessorato non avrebbe potuto finanziare un progetto non confor- me a quello autorizzato, di tal che, in mancanza di approvazione della va- riante, l'investimento era risultato privo di organicità e funzionalità.
17. Il motivo di impugnazione non può ritenersi fondato, dovendosi con- siderare che, il provvedimento impugnato, sebbene abbia effettivamente attestato l'esistenza di un inadempimento da parte dell'impresa benefi- ciaria del finanziamento, consistente nell'omessa preventiva comunica- zione all'ente gestore delle modifiche introdotte al progetto e oggetto di richiesta di variante ai competenti enti locali, tuttavia ha ritenuto che tale inadempimento non fosse sufficientemente grave da determinare la revo- ca del finanziamento concesso.
18. Tale valutazione è stata compiuta, innanzitutto, sulla base del rilievo che lo stesso provvedimento di revoca menziona e fa propria la nota prot. n. 18818 del 20/09/2016, con cui la aveva evidenziato che «le ne- CP_3 cessità di modifica discendono da problematiche strutturali sorte in corso d'opera e aggiustamenti di tramezzature e aperture, finalizzate a miglio- rare la funzionalità sotto l'aspetto ricettivo degli edifici» e che «la variante è da considerarsi ammissibile perché rientrante nelle fattispecie previste dalla Circolare n. 1/2014, ma l'impresa non ha provveduto alla tempestiva comunicazione per la verifica dell'ammissibilità della stessa».
19. La stessa amministrazione appellante, dunque, risulta aver dato atto
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 del fatto che la modifica del progetto originario era derivata da esigenze oggettive e che la modifica non aveva mutato la natura del progetto né determinato sostanziali modifiche dello stesso, essendo stata espressa- mente ritenuta rientrante tra le varianti consentite dalla Circolare 13/1/2014 n. 1 dell'Assessorato delle Attività Produttive, a mente della quale: «Le variazioni che si intendono apportare al programma d'investimento, comunicate all'ente gestore e autorizzate dallo stesso, non devono, però, essere tali da mutare la natura dell'investimento ammesso a finanziamento né da determinare sostanziali modificazioni né quantita- tive delle singole categorie di spese previste nel quadro economico già ap- provato, fermo restando, comunque, quanto già previsto dal medesimo art. 14 in merito al limite del 10% per le variazioni tra le singole voci di spesa».
20. A ciò deve aggiungersi che, come puntualmente evidenziato dal prov- vedimento impugnato, nel caso in esame dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emersa l'insussistenza di irregolarità, giacché le fat- ture di acquisto dell'anno 2015 sono risultata esatte e in linea con i costi totali del progetto, di tal che non vi è la prova della sussistenza di alcuna distrazione dei fondi oggetto del finanziamento o di un loro impiego in- congruo rispetto allo scopo dell'agevolazione.
21. A fronte di tali puntuali considerazioni del provvedimento impugnato, la difesa erariale si limita a rappresentare che non sarebbe stato adegua- tamente considerato il mancato rispetto del termine perentorio per con- cludere l'intervento finanziato, fissato al 31/12/2015.
22. Tale rilievo è infondato, dovendosi evidenziare, innanzitutto, che lo stesso provvedimento di revoca del finanziamento adottato con Decreto n. 2666/7 del 16.11.2017 non indica, tra gli inadempimenti contestati, il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, limitandosi unica- mente a indicare la circostanza che le variazioni al progetto non erano sta- te tempestivamente comunicate all'amministrazione per la verifica della loro ammissibilità.
23. La stessa amministrazione, nell'atto introduttivo del presente giudizio, da atto del fatto che la società appellata ha presentato la documentazione finale di spesa in data 31/12/2015. L'unico elemento di dubbio della veri- dicità di tale documentazione consisterebbe nella circostanza che la se- conda concessione in variante risulta essere stata emessa dal Comune di Santa Venerina nello stesso giorno entro cui dovevano essere ultimate le opere, ossia 31/12/2015, ma tale circostanza non appare di per sé idonea a escludere il completamento tempestivo dei lavori, ben potendosi ipotiz-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 zare che l'impresa, onde non incorrere nelle conseguenze delle lungaggini del procedimento amministrativo, abbia anticipato l'esecuzione delle ope- re per le quali aveva richiesto l'autorizzazione, assumendosi il rischio di doverle eliminare in caso di diniego della stessa, ritenuto inferiore rispetto al rischio ben più gravoso di perdere il finanziamento concesso.
24. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, questa Corte condivide la valutazione già effettuata dal Tribunale di Palermo nel ritenere che l'inadempimento contestato alla società appellata, integrando una viola- zione dal carattere meramente formale e non sostanziale degli obblighi assunti dalla società beneficiaria, seppur sussistente, non possiede il ca- rattere dell'importanza richiesto dall'art. 1455 cod. civ., avuto riguardo all'interesse della stessa amministrazione, non avendo comportato un im- piego incongruo delle risorse pubbliche né la violazione si obblighi tali da compromettere il raggiungimento delle finalità per le quali il beneficio era stato concesso.
25. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione proposta non può trovare accoglimento.
26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 9.350 (di cui euro 2.900 per studio, euro 1.700 per fase introdutti- va ed euro 4.750 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
27. Stante il disposto dell'art. 1 della legge regione Sicilia n. 6 del 1952, secondo cui «agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione si- ciliana e gli organi e amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato», non sussi- stono le condizioni di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, per porre a carico degli Assessorati ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dall' Parte_4
nei confronti della società
[...] [...] con citazione del Controparte_1
22/2/2019, avverso la sentenza n. 3623/2018, pronunciata dal Tribu-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 nale di Palermo in data 7/7-1/8/2018;
• condanna l'amministrazione appellante al rimborso delle spese pro- cessuali in favore della società appellata che liquida in complessivi eu- ro 9.350,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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