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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza ex art.127 ter cpc dell'8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1550/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3372/2022 pubblicata il 14.6.22 dal
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro,
TRA
in persona Parte_1 dell'amministratore unico legale rapp.te p.t. Parte_1
e entrambi quali ex soci Parte_1 Parte_2 successori a titolo universale ex art. 2495 c.c. della
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Maria Di Parte_3
Blasio
APPELLANTI
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Buono Controparte_1
e Francesca Ferrari
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/03/2018 conveniva in Controparte_1 giudizio la (già Parte_1 [...] , nonché il per Controparte_2 Parte_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare per il periodo 01/10/2010 - 04/09/2017 la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato e senza soluzione di continuità tra essa e la società “ CP_1 Parte_1
[...
” (già “ ); in subordine, Controparte_3 per il diverso periodo o con la diversa decorrenza che risulterà accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un collegamento economico funzionale tra le società convenute;
3) conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato e senza soluzione di continuità, tra essa CP_1
e le società convenute, in solido tra loro, per il periodo dal
15/02/2012 al 30/09/2012, nonché, per il periodo decorrente dal
10/01/2013 al 15/02/2014; in subordine, per i diversi periodi o con la diversa decorrenza che risulterà accertata in corso di causa;
in ogni caso:
4) accertare e dichiarare che al rapporto di lavoro de quo va applicato il CCNL Commercio Terziario, anche in via parametrica ed ex art.36 Cost. ovvero ex art. 2099 c.c., con il conseguente diritto della ricorrente all'inquadramento nel 5° livello retributivo, o, in subordine, in altro livello retributivo che risulterà accertato in corso di causa, per l'intera durata del periodo lavorativo sopra indicato, ovvero per il periodo che risulterà accertato in corso di causa;
5) accertare e dichiarare che ad essa ricorrente sono dovute da parte di in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. le somme di cui all'allegato prospetto pag. 2/36 contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli ivi dedotti per complessivi € 186.289,40, di cui: €
177.089,36, a titolo di differenze ed € 9.200,04, per TFR;
in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che risulterà accertata come dovuta in corso di causa;
6) accertare e dichiarare che ad essa ricorrente sono dovute da parte di entrambe le società convenute, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di ragione e/o con gradazione di responsabilità, con riferimento al periodo non coperto da prescrizione, decorrente dal 10/01/2013 al 15/02/2014 (in cui la prestazione lavorativa è stata resa indistintamente, in favore di entrambe le società convenute), le somme di cui all'allegato prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto)
e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 30.167,88, di cui, €
29.533,31, a titolo di differenze retributive per i titoli suindicati ed € 634,57 a titolo di TFR;
in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che risulterà accertata come dovuta in corso di causa;
per l'effetto:
7) condannare la in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore di essa ricorrente, delle somme di cui all'allegato prospetto contabile
(che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli ivi dedotti per complessivi € 186.289,40, di cui: € 177.089,36, a titolo di differenze ed € 9.200,04, per TFR;
in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che risulterà accertata come dovuta in corso di causa;
8) condannare le società convenute, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di ragione e/o con gradazione di responsabilità, con riferimento al periodo non coperto da prescrizione, decorrente dal 10/01/2013 al 15/02/2014 (in cui la pag. 3/36 prestazione lavorativa è stata resa indistintamente, in favore di entrambe le società convenute), al pagamento, in favore di essa ricorrente, delle somme di cui all'allegato prospetto contabile
(che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 30.167,88, di cui, € 29.533,31, a titolo di differenze retributive per i titoli suindicati ed €
634,57 a titolo di TFR;
in subordine, al pagamento della diversa somma, in misura maggiore o minore, che risulterà accertata come dovuta in corso di causa, con la rivalutazione di ogni somma;
9) accertarsi l'obbligo, in capo alle società convenute, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione e/o con gradazione di responsabilità, al pagamento e/o versamento dei contributi previdenziali dovuti, ex lege, per tutto il periodo in cui ha avuto svolgimento il rapporto di lavoro subordinato e che risulterà accertato in corso di causa.
A supporto delle richieste spiegate la ricorrente deduceva:
1) di aver lavorato sin dal 1.10.2010 con mansioni di addetta alla ricezione scommesse, alle dipendenze della società
[...]
e di aver proseguito l'attività lavorativa anche a CP_2 seguito della morte di , al quale subentrava il figlio CP_2
, dal 10.10.2013; Parte_1
2) di essere stata formalmente assunta dalla s.a.s. solo dal
26.03.2014 e di aver lavorato sino al 4.9.2017;
3) di essere stata assunta dalla società Parte_3 limitatamente ai seguenti periodi: 15.02.2012 al 30.09.2012, con contratto di lavoro a progetto e dal 10.1.2013 al 15.02.2014 con contratto di lavoro part- time a tempo indeterminato;
4) di essere stata licenziata da tale ultima società il 27.01.2014
e di aver proseguito l'attività lavorativa solo in favore della società sino al licenziamento del Parte_1 settembre 2017.
pag. 4/36 La ricorrente asseriva di aver lavorato - a prescindere dal formale inquadramento – per tutto il periodo presso la sede di
Quarto, alla Via Campana 300 gestita dalla Parte_1
, con annesso bar, svolgendo mansioni a favore di entrambe
[...] le società convenute, per i periodi indicati sub. 3), deducendo la sussistenza di un collegamento economico societario tra le due convenute.
Le società resistenti si costituivano con unica memoria difensiva contestando le avverse prospettazioni e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa era istruita con il libero interrogatorio delle parti e con l'espletamento di prova testimoniale.
All'esito il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda
(escludendo solo le somme pretese a titolo di lavoro festivo e indennità di preavviso) rilevando:
-che i due testi di parte ricorrente ( e Tes_1 Testimone_2
) avevano confermato la versione dei fatti esposta in
[...] ricorso,
-che le predette dichiarazioni erano attendibili e concordanti, né
l'attendibilità del teste era inficiata dall'aver proposto Tes_2 una controversia in quanto era stato sottoscritto verbale di conciliazione anteriormente alla deposizione,
-che la presenza della ricorrente presso il corner sito nel
[...] risultava confermata dalla stessa memoria delle parti Pt_3 resistenti, le quali avevano dedotto che Controparte_1 frequentava il bar e i locali dell'agenzia di scommesse già prima del febbraio 2012, anche se sporadicamente per rendersi conto dell'attività da svolgere,
-che era emersa la sussistenza del collegamento societario tra le due società convenute (in base ai principi giurisprudenziali in materia): dalle stesse allegazioni contenute nella memoria pag. 5/36 difensiva dalla quale si evinceva che la sede della s.a.s era la medesima della società dal legame di parentela tra Parte_3 il socio accomandatario della ( e dopo Pt_1 CP_2
e il legale rappresentante della società Parte_1 [...]
moglie di e mamma di Parte_3 CP_2 Pt_1 dalle dichiarazioni di quest'ultimo che aveva riferito che la ricorrente sporadicamente era addetta anche alla cassa del
[...]
oltre che al corner collegato, destinato alle scommesse, Pt_3 dalle allegazioni di cui alla memoria difensiva, in cui si affermava che la società svolgeva nei locali siti Parte_3 ai n. 300, 302 di via Campana non solo l'attività di bar, ma anche quella di agenzia di raccolta di scommesse sportive, dalle stesse dichiarazioni di rese in sede di libero Parte_1 interrogatorio, che evidenziavano che era lui a gestire di fatto entrambe le società dopo la morte del padre,
-che la teste di parte resistente nipote di Testimone_3 [...]
nonché dipendente del bar come banconista dal 2005 al Parte_2
2013, aveva confermato che nel locale adiacente al bar si trovava un punto scommesse con insegna Sisal e che i due locali erano collegati con una porta, riferendo che la ricorrente iniziò a collaborare circa sette/otto mesi prima rispetto al 2013 (data in cui tale teste aveva interrotto il proprio rapporto di lavoro), e che inizialmente veniva sporadicamente, senza precisare l'orario di lavoro della ricorrente,
-che il teste era stato generico (non lavorando Testimone_4 presso il bar o il centro scommesse) quanto al dato fondamentale dell'inizio dell'attività lavorativa e dell'orario di lavoro, avendo riferito solo per il periodo successivo al 2013,
-che il teste (cugino di aveva Tes_5 Parte_1 confermato che si occupava della gestione della Parte_1 sala scommesse adiacente al bar (gestione affidata in precedenza pag. 6/36 al padre) smentendo quanto asserito nella memoria difensiva secondo cui il corner dedicato alle scommesse accanto al bar era gestito dalla , Parte_3
-che quanto riferito dai testi delle parti resistenti circa la data di inizio del rapporto di lavoro della ricorrente, nonché circa l'orario di lavoro non appariva particolarmente attendibile tenuto conto del vincolo di parentela che li legava al socio accomandatario ed al legale rappresentante della CP_2 società , nonché generico e lacunoso, Parte_3
-che, al contrario, le testimonianze dei due testi di parte ricorrente erano precise, coerenti e prive di contraddizioni,
-che non ricorreva (con riferimento al contratto di co.co.pro.) alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art.32 della L. n. 183/2010 avendo la ricorrente agito per il riconoscimento di un rapporto di lavoro di fatto e avendo richiesto le differenze retributive solo con riferimento al periodo decorrente dal 10/01/2013 al 15/02/2014 non coperto da prescrizione (successivo al contratto di co.co.pro),
-che era assente la prova delle somme effettivamente erogate;
che dalle buste paga versate in atti dalla parte resistente risultava il pagamento di somme nette inferiori rispetto a quelle indicate come percepito nei conteggi e che non tutte le buste paga prodotte risultavano sottoscritte dalla ricorrente,
-che la ricorrente aveva formulato solo domanda di accertamento al versamento dei contributi e non domanda di condanna in favore dell'Inps, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e senza soluzione di continuità, tra la ricorrente e la società “ Parte_1
[...
” (già per il periodo Controparte_3
01/10/2010 - 04/09/2017, nonché la responsabilità in solido tra le pag. 7/36 due società resistenti, per il periodo 15.2.2012 al 15.2.2014; condannando la società “ Parte_1
(già al pagamento in favore Controparte_3 della ricorrente della complessiva somma di € 139.426,03 a titolo di differenze retributive, nonché € 9.200,04, a titolo di T.F.R, in relazione al citato periodo oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo, accertando che di tale somma dovevano rispondere in solido entrambe le società resistenti, con riferimento all'importo di €
24.184,44 a titolo di differenze retributive, nonché ed € 634,57 a titolo di TFR, con riferimento al periodo decorrente dal
10/01/2013 al 15/02/2014, e condannando, per l'effetto, entrambe le società al pagamento in solido di tale somma, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
accertando l'obbligo, in capo alle società convenute, in solido al versamento dei contributi previdenziali dovuti, ex lege in relazione ai citati periodi.
Propongono appello la Parte_1 nonché e quali ex soci della Parte_1 Parte_2 medio tempore (8.1.20) cancellata dal Registro Parte_3 delle Imprese deducendo:
-che nella qualità di ex soci non possono in alcun modo essere chiamati a rispondere dei debiti della estinta Parte_3 poiché non hanno riscosso alcuna somma in base al bilancio di liquidazione finale della suddetta società,
-che la (al cui capitale partecipavano la Parte_3 [...] per la quota del 99,6% e il per lo Parte_2 Parte_1
0,4%) ha sempre svolto la propria attività di bar-pasticceria in quel di Quarto (NA) all'interno dei locali, tra loro comunicanti,
pag. 8/36 siti ai civici 298, 300 e 302 di Via Campana, benchè la sede legale fosse stata formalmente fissata all'interno del solo civico n. 298,
-che in tali locali la società, sino a fine dicembre del 2013, non si è limitata a svolgere solo la propria peculiare attività di ma ha svolto anche (e soprattutto) l'attività Parte_4 accessoria di agenzia di raccolta del gioco del lotto automatizzato e delle scommesse sportive in genere, a totalizzazione o a quota fissa, per conto della “Sisal Match
Point” per l'esercizio della quale veniva rilasciata dal Questore di Napoli, in data 31.12.07 apposita licenza autorizzativa alla sig.ra amministratrice della Parte_2 Parte_3
, ed al figlio quale suo rappresentante,
[...] Parte_1 ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., successivamente rettificata in data 28.8.09,
-che a fine dicembre del 2013 la società aveva Parte_3 cessato ogni attività connessa alle lotterie ed alle scommesse sportive concentrando i propri interessi sulla sola attività di bar-pasticceria che ha continuato a svolgere all'interno del solo locale del civico n.298 tant'è che, poco dopo, i locali ubicati ai civici 300 e 302 di Via Campana venivano definitivamente separati dai locali del civico n. 298 e in essi la
[...] trasferiva la propria attività di agenzia di Parte_1 scommesse sportive, anche ippiche,
-che il 23.10.14 la ha poi proceduto ad Parte_3 affittare la propria azienda (quella di esercitata Parte_4 all'interno del civico n. 298) alla cessando lo CP_4 svolgimento di qualsiasi attività commerciale presso i locali di
Via Campana n. 298, 300 e 302 in Quarto,
-che la società (già Parte_1 denominata con capitale Pt_3 Controparte_3
pag. 9/36 diviso a metà tra ed il fratello Parte_1 Parte_5
ha sempre svolto solo ed unicamente, attività di raccolta
[...] scommesse sportive, incluse quelle afferenti al settore ippico, gestite dalla “SISAL Match Point”,
-che la predetta sas, benchè a far data dal 1997 risulta avere formalmente trasferito la propria sede legale presso i locali dei civici 300 e 302 di Via Campana in Quarto (ove esercitava la propria attività la società , in detti locali Parte_3 vi ha di fatto mantenuto solo il proprio domicilio fiscale e postale sino a quando, a fine dicembre del 2013, non vi ha effettivamente trasferito la propria attività, come sopra già riferito,
-che la per quel che Parte_1 concerne le attività svolte in quel di Quarto, ha sempre avuto la propria agenzia di scommesse sportive ubicata nei locali del civico n. 244 di Via Campana da cui si è trasferita solo a fine gennaio 2012 per “approdare” ai locali del civico n. 3B di Via
Masullo, sempre in Quarto, facenti parte del medesimo fabbricato ove risultavano ubicati i locali della società Parte_3 siti ai civici 298, 300 e 302 di Via Campana, ma con entrata da
Via Masullo (più precisamente, trattasi di locali, quelli di Via
Masullo, adiacenti a quelli ubicati ai civici n. 300 e 302 di Via
Campana che, una volta abbandonati dalla nel Parte_3 dicembre 2013 e separati dai locali del civico n. 298, sono stati occupati dalla e resi Parte_1 comunicanti con quelli di Via Masullo per la realizzazione di un'unica grande agenzia di scommesse sportive),
-che prima del febbraio 2012 tra l'appellata e la Parte_3
non è mai intercorso alcun tipo di rapporto lavorativo,
[...] atteso che alla fu concesso di frequentare CP_1 sporadicamente i locali dell'agenzia di scommesse (ma non quelli pag. 10/36 del ) solo ed esclusivamente al fine di rendersi Parte_4 conto in cosa consistesse l'attività di “accettazione scommesse” visto che aveva manifestato alla serio interesse Parte_2 all'eventuale instaurazione con la predetta società di un rapporto di collaborazione lavorativa,
-che solo a decorrere dal 16.2.12 le parti addivenivano alla stipula di un contratto di collaborazione a progetto, con l'incarico di svolgere la “fase di lavoro” consistente nell'attività di accettazione delle scommesse sportive che sarebbero risultate espressamente autorizzate dagli Enti concedenti nell'arco temporale che andava dal 16.2.12 sino al
30.6.12, senza obbligo di presenza giornaliera presso i locali aziendali o osservanza di un determinato orario di lavoro e compenso orario di € 7,89 lorde, prorogato più volte sino alla data di scadenza ultima del 31.12.12,
-che seppur fosse dimostrata l'intercorrenza tra la e la CP_1 di un rapporto di lavoro subordinato in epoca Parte_3 anteriore al febbraio 2012, in tal caso si dovrebbe comunque ritenere che le parti, con la stipula del successivo contratto di lavoro a progetto, abbiano voluto procedere consensualmente, per fatti concludenti, ad una novazione oggettiva del contratto di lavoro subordinato tra di loro pendente sostituendolo con un contratto di lavoro a progetto,
-che a far data dal 10.1.13 la veniva assunta alle CP_1 dipendenze della con contratto di lavoro a Parte_3 tempo indeterminato e parziale, di tipo misto per svolgere le mansioni impiegatizie di “addetto alle scommesse” implicanti non solo la ricezione delle stesse, tramite l'impiego di terminali elettronici, ma anche il pagamento delle giocate, ovvero, delle vincite alla clientela con conseguente attribuzione del V livello retributivo del CCNL per i dipendenti del settore Turismo -
pag. 11/36 Pubblici Esercizi, riproporzionato sulla base di un orario di lavoro ridotto di 16 ore settimanali (di solito così distribuite: martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 14:00, sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e domenica dalle ore 10:00 alle ore
14:00, salvo eventuali mutamenti di orario stabiliti dalla direzione aziendale per esigenze contingenti),
-che tuttavia, dopo appena un anno, stante l'intervenuta cessazione nel dicembre 2013 dell'attività di raccolta scommesse e la decisione, per quanto concerne la residuale attività di bar- pasticceria, di continuare ad operare senza dipendenti, la
[...] procedeva a licenziare la per Parte_3 CP_1 giustificato motivo oggettivo con missiva del 27.1.14, avente efficacia a far data dal 15.2.14,
-che solo in data 26.3.14, e non prima, la ricorrente, forte dell'esperienza lavorativa maturata nel campo della raccolta scommesse alle dipendenze della ha iniziato a Parte_3 lavorare alle dipendenze della Parte_1 presso i locali unificati ubicati in Quarto ai civici n. 300
[...]
e 302 di Via Campana e n. 3/B di Via Masullo in qualità di impiegata “addetta alle scommesse” inquadrata nel V livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario,
Distribuzione e Servizi, con rapporto di lavoro, inizialmente, a tempo indeterminato e pieno ma successivamente convertito in un rapporto di lavoro a part-time di 16 ore di lavoro settimanali (di solito così distribuite: martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 14:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00, salvo eventuali mutamenti di orario stabiliti dalla direzione aziendale per esigenze contingenti),
-che con missiva del 4.9.17 la veniva licenziata per CP_1 giusta causa,
pag. 12/36 -che la era decaduta dal diritto ad agire in giudizio CP_1 per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione a progetto formalmente intercorso con la
[...] dal 16.2.12 sino al 31.12.12, stante il disposto Parte_3 dell'art. 69, comma II, del D.lgvo n. 276/03, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L.n. 92/12, che, nel prevedere la trasformazione (con effetti ex nunc) del contratto di lavoro a progetto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato come conseguenza dell'accertamento giudiziario della ricorrenza dei relativi requisiti qualificativi, presuppone necessariamente che il rapporto di collaborazione risulti ancora pendente tra le parti al momento della decisione della causa o che lo sia stato, quantomeno, alla data di proposizione dell'azione giudiziaria,
-che peraltro, la trasformazione di cui sopra, se fosse risultata applicabile al caso di specie, per espressa previsione legislativa sarebbe dovuta, comunque, avvenire in conformità “…alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti …..”, quindi sotto forma di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, da ritenersi sicuramente risolto alla data di scadenza ultima del 31.12.12, termine questo mai impugnato da controparte né più impugnabile per intervenuta decadenza ex art. 32 della L.n.
183/10,
-che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quel che concerne la richiesta avversaria di accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la CP_1 Parte_1 nell'anzidetto periodo (16.2.12 – 31.12.12), in quanto trattasi di domanda sostanzialmente volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto, dal lato datoriale, diverso dal titolare del contratto che, a pena di decadenza, la avrebbe dovuto rivendicare, in via sia CP_1
pag. 13/36 stragiudiziale che giudiziale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 della L.n. 183/10 decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro a progetto di cui trattasi (15.2.12),
-che non è possibile invocare l'applicazione al caso di specie del disposto dell'art. 69, comma I, del D.lgvo n. 276/03, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L.n. 92/12, che, entro i limiti temporali della prescrizione ordinaria, consente in ogni tempo, anche dopo la cessazione del contratto di lavoro a progetto, l'accertamento giudiziale della natura subordinata, a tempo indeterminato, del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti sin dall'epoca della sua costituzione (ovvero con efficacia ex tunc) nella sola ipotesi, però, diversa da quella di specie, in cui il contratto di collaborazione risulti essere stato stipulato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso,
-che, in subordine, avendo la in data 10.1.13, Parte_3 appena dieci giorni dopo la cessazione del contratto di lavoro a progetto, offerto alla e con lei stipulato un contratto CP_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, di tipo misto, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni del tutto sovrapponibili, anzi, contenenti espressamente quelle di addetta all'accettazione delle scommesse sportive da ella svolte per conto della in esecuzione del precedente rapporto di Parte_3 collaborazione, laddove fosse effettivamente accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con detta società dal 16.2.12 al 31.12.12, questa sarebbe tenuta semplicemente a corrispondere alla una indennità di importo compreso tra CP_1 un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione,
-che per il periodo 16.2.12/31.12.12 nulla avrebbe potuto riconoscere il Tribunale per il pagamento del maggior compenso dovuto in quanto si tratterebbe di prestazione rinveniente la pag. 14/36 propria giuridica scaturigine unicamente nel contratto di lavoro a progetto siglato in data 15.2.12, costituente autonoma causa petendi ben distinta da quella sottesa alla domanda attorea
(riconoscimento rapporto di lavoro subordinato) che, se ammessa nel presente giudizio, verrebbe ad integrare una vera e propria ipotesi di mutatio libelli,
-che durante il predetto periodo la ha sempre percepito CP_1
l'integrale compenso a lei dovuto in ragione dell'effettiva quantità oraria (50 ore mensili) delle prestazioni di lavoro autonomo svolte presso l'agenzia di scommesse della Parte_3
; la stessa ha riferito in ricorso di avere
[...] CP_1 percepito mensilmente a titolo di compenso somme nette (€ 800,00) ben maggiori di quelle riportate nelle sopra citate buste paga;
comunque le predette pretese sarebbero prescritte,
-che la era decaduta dal diritto di vedere CP_1 giudizialmente accertata l'intercorrenza con le società convenute di un unico rapporto di lavoro dal gennaio 2013 sino al 15.2.14 ex art.32 della L.n. 183/10 decorrendo il termine dalla data di stipula del contratto di lavoro subordinato siglato dalla ricorrente con la società in data 9.1.13, Parte_3
-che non vi era alcun collegamento economico-funzionale tra le società convenute poiché la dal febbraio 2012 sino al CP_1 febbraio 2014, prima in veste di collaboratrice autonoma e poi in qualità di dipendente, ha operato come “addetta alle scommesse” per conto della sola società – unico soggetto Parte_3
a quell'epoca operante come agenzia di scommesse all'interno dei locali ubicati ai civici n. 298, 300 e 302 di Via Campana in
Quarto – ricevendo le istruzioni sul lavoro da svolgere solo ed unicamente dalla Sig.ra amministratore unico di Parte_2 detta società, oltre che dal figlio di costei, Parte_1 all'uopo nominato dalla come proprio rappresentante Parte_2
pag. 15/36 delegato alla gestione dell'attività di raccolta delle scommesse sportive svolta presso i suddetti locali, e solo dopo che la
[...] aveva dismesso le suddette attività (fine dicembre Parte_3
2013) separando i locali del (quelli ubicati al Parte_4 civico n. 298 di Via Campana) da quelli impiegati per l'attività di raccolta delle scommesse sportive, ubicati ai civici n. 300 e
302, questi venivano occupati dalla Parte_1 previo rilascio in data 10.12.13 di specifica
[...] licenza autorizzativa da parte della Questura di Napoli, società con la quale la ha iniziato a collaborare solo a far CP_1 data dal 26.3.14 rimanendo assoggettata al potere direttivo, organizzativo e di controllo del sig. Parte_1 amministratore unico di detta società,
-che tutti coloro che hanno lavorato presso i locali ubicati ai civici n. 298, 300 e 302 di Via Campana in Quarto sino a fine dicembre del 2013 non hanno potuto fare altro che espletare la loro attività lavorativa, in qualità di collaboratori autonomi o quali dipendenti, solo ed esclusivamente nell'interesse della società essendo questa l'unico soggetto che Parte_3 ha utilizzato i suddetti locali sino a tale epoca, successivamente, sino a quando la società non Parte_3 ha affittato l'attività di bar-pasticceria alla CP_4 cessando in tal modo ogni sua attività commerciale, alcuna commistione vi è stata tra la gestione della residuale attività di bar-pasticceria svolta dalla società nei Parte_3 locali ubicati al civico n. 298 di Via Campana e la gestione dell'attività di raccolta del gioco del lotto e delle scommesse sportive svolta dalla nei Parte_1 locali (ormai separati da quelli del civico n. 298) ubicati ai civici n.300 e 302 di Via Campana e 3/B di Via Masullo, trattandosi di attività commerciali svolte sotto la direzione di pag. 16/36 soggetti diversi (la sig.ra ed il Sig. Parte_2 Parte_1
), in distinti ambienti di lavoro tra loro separati,
[...] mediante impiego di attrezzature, impianti e macchinari del tutto differenti, oltre che di lavoratori e collaboratori in possesso di profili professionali tra loro del tutto incompatibili che svolgevano mansioni e compiti tra loro non fungibili e che, di fatto, non hanno mai prestato la loro attività lavorativa contemporaneamente per entrambe le società convenute, come erroneamente dedotto da controparte,
-che per quanto riguarda il periodo di lavoro che va dal 10.1.13 sino al 15.2.14 nulla può oggi rivendicare l'appellata essendo stata ella adeguatamente retribuita per la prestazione lavorativa effettivamente resa, pari a 16 ore settimanali, e per le ferie e le festività godute, oltre a percepire la maggiorazione spettante per le ore di lavoro svolte di domenica a cui vanno ad aggiungersi il TFR e le altre competenze di fine rapporto (ratei di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi per ex festività soppresse non goduti) regolarmente corrispostele alla cessazione del rapporto di lavoro, come si può agevolmente evincere dalle buste paga aziendali versate in atti (in particolare busta paga del febbraio 2014 relativa alle competenze di fine rapporto diverse dal TFR, doc. 19 primo grado); peraltro, anche con riferimento al suddetto periodo la ha CP_1 affermato in ricorso di avere sempre percepito una retribuzione netta (€ 800,00 mensili) superiore a quella risultante dalle buste paga aziendali, per cui non v'è alcun dubbio che ella non possa più richiedere alcunchè alla società convenuta a titolo di differenze retributive, avendo ella comunque percepito importi maggiori al dovuto che evidentemente vanno a tacitare ogni sua possibile residua pretesa,
pag. 17/36 -che analoghe considerazioni possono farsi con riferimento al periodo di lavoro che va dal 26.3.14 sino al 4.9.17 durante il quale tra la Parte_6
[...
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inizialmente a tempo pieno, dal 26.3.14 al 30.4.14, poi convertito in un rapporto a tempo parziale di tipo misto dall'1.5.14 sino alla sua cessazione, atteso che anche per tale periodo di lavoro l'appellata nulla può oggi rivendicare essendo stata ella adeguatamente retribuita per la prestazione lavorativa effettivamente resa, pari a 40 ore di lavoro settimanali nei mesi di marzo ed aprile 2014 e di 16 ore settimanali nel restante periodo, oltre che per le ferie e le festività godute, ad eccezione del TFR e delle altre competenze di fine rapporto (ratei di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi per ex festività soppresse non goduti) più volte offertele e da questa sempre rifiutate poiché ritenute insufficienti (vedi doc. 20 primo grado),
-che alcun compenso era dovuto per il periodo da settembre 2010 sino al 15.2.12 atteso che in tale periodo la ha avuto CP_1 occasionale accesso ai locali di quest'ultima solo per osservare il lavoro svolto da altri soggetti, poiché interessata all'eventuale instaurazione con detta società di un rapporto di collaborazione autonoma;
le eventuali pretese sarebbero comunque prescritte,
-che, quanto alla contribuzione, nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui il lavoratore si limiti a richiedere al Giudice il solo accertamento dell'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro senza chiederne, però, la condanna al relativo versamento in favore dell'INPS, dovrebbe comunque concludersi per l'inammissibilità della suddetta istanza per evidente carenza di interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., in quanto l'emananda pag. 18/36 pronuncia di mero accertamento, emessa nei confronti del solo datore di lavoro, non potrebbe mai costituire un valido presupposto logico-giuridico per pretendere successivamente, sempre in via giudiziaria, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi in questione in favore dell'INPS rimasto estraneo alla precedente fase giudiziale di accertamento dell'obbligo contributivo,
-che il Giudice di primo grado è incorso in evidente errore laddove ha ritenuto sussistere tra le società convenute un collegamento economico-funzionale, atteso che risulta documentalmente provato che il defunto CP_2
(amministratore della convenuta Parte_1
già sino al
[...] Controparte_3 suo decesso avvenuto nell'ottobre 2013) era il marito della sig.ra amministratore unico e socio di maggioranza Parte_2 della mentre il sig. Parte_3 Parte_1
(divenuto amministratore della convenuta
[...] dopo il decesso del padre ) è Parte_1 CP_2 il figlio della sig.ra ed era al contempo il Parte_2 socio di minoranza della oltre che la persona Parte_3 nominata dalla come suo rappresentante, ai sensi Parte_2 dell'art. 88 del T.U.L.P.S., per l'attività accessoria di agenzia di raccolta del gioco del lotto automatizzato e delle scommesse sportive in genere, a totalizzazione o a quota fissa, svolta dalla nei locali ubicati ai civici 300 e 302 di Via Parte_3
Campana in Quarto (NA) per conto della “Sisal Match Point” su concessione dell'A.A.M.S. - Amministrazione Autonoma dei Monopoli rilasciata ai sensi del D.L. n.223/06, giusta licenza CP_5 autorizzativa del Questore di Napoli datata 31.12.07 (vedi doc. 4 primo grado), successivamente rettificata in data 28.8.09, per cui, in mancanza di prova del contrario, ogni e qualsivoglia pag. 19/36 attività di collaborazione gestoria eventualmente svolta dai sig.ri e nell'ambito delle attività CP_2 Parte_1 commerciali facenti capo alla – incluse Parte_3 eventuali attività di direzione e coordinamento delle maestranze –
è stata posta in essere da costoro non certo per soddisfare un interesse della già Parte_1
o per arrecarle un qualche Controparte_3 beneficio, ma solo ed unicamente, per quel che concerne il sig.
al fine di dare un aiuto alla Sig.ra CP_2 Parte_2
nella gestione delle attività commerciali svolte dalla
[...] [...] stante il vincolo di coniugio tra di loro Parte_3 esistente, mentre, per quel che concerne il sig. Parte_1 al fine di dare adempimento all'incarico di rappresentante espressamente conferitogli da per le attività di Parte_2 raccolta scommesse svolte dalla sino a Parte_3 dicembre 2013 nei locali ubicati ai civici 300 e 302 di Via
Campana in Quarto (NA), oltre che per curare, in qualità di socio di minoranza, un proprio personale interesse ad una sempre più efficiente gestione delle attività commerciali (quella principale di bar-pasticceria e quella accessoria di raccolta scommesse) svolte dalla suddetta società: in buona sostanza, non vi è prova di una unitaria gestione economico-amministrativa delle attività commerciali riconducibili alle due società convenute da parte dei sig.ri e per il raggiungimento di un CP_2 Parte_1 obbiettivo economico ad esse comune, come invece sostenuto dal primo Giudice,
-che l'adibizione della alle mansioni di “addetta CP_1 scommesse” prima in veste di collaboratrice autonoma e poi come dipendente per la società non è circostanza Parte_3 rivelatrice dell'esistenza del paventato collegamento economico- funzionale tra le società convenute, ma trova piena pag. 20/36 giustificazione nel fatto che la società ha Parte_3 operato anch'essa per lungo tempo nel campo della raccolta del gioco del lotto automatizzato e delle scommesse sportive in genere per conto della “Sisal Match Point”, proprio nei locali ubicati ai civici n. 300 e 302 di Via Campana in Quarto dove solo a fine dicembre 2013 la ha Parte_1 potuto installare una propria attività di raccolta del gioco del lotto e delle scommesse sportive approfittando della decisione della società di dismettere simili attività, Parte_3 per cui la dal febbraio 2012 sino al febbraio 2014, CP_1 prima in veste di collaboratrice autonoma e poi in qualità di dipendente, ha operato come “addetta alle scommesse” per conto della sola società – unico soggetto a Parte_3 quell'epoca operante come agenzia di scommesse all'interno dei locali ubicati ai civici n. 298, 300 e 302 di Via Campana in
Quarto – ricevendo le istruzioni sul lavoro da svolgere dalla
Sig.ra amministratore unico di detta società, e Parte_2 dal figlio di costei, all'uopo nominato dalla Parte_1 [...]
come proprio rappresentante delegato alla gestione Pt_2 dell'attività di raccolta delle scommesse sportive svolta presso i suddetti locali,
-che non è possibile ravvisare l'esistenza degli estremi di un possibile collegamento economico-funzionale tra le società convenute sulla scorta della dedotta contiguità dei locali adibiti all'esercizio delle loro rispettive attività commerciali, venuta in essere peraltro solo a far data dal dicembre 2013, poiché la società ha sempre svolto la propria attività Parte_3 di in quel di Quarto (NA) all'interno dei locali, Parte_4 tra loro comunicanti, siti ai civici 298, 300 e 302 di Via
Campana, e in tali spazi, e più precisamente all'interno dei locali comunicanti ubicati ai civici 300 e 302 di Via Campana, la pag. 21/36 società sino a fine dicembre del 2013, non si Parte_3
è limitata a svolgere solo la propria peculiare attività di bar- pasticceria ma vi ha svolto anche (e soprattutto) l'attività accessoria di agenzia di raccolta del gioco del lotto automatizzato e delle scommesse sportive in genere, solo a fine dicembre del 2013 la società ha deciso di Parte_3 cessare ogni attività connessa alle lotterie ed alle scommesse sportive concentrando i propri interessi sulla sola attività di bar-pasticceria che ha continuato a svolgere all'interno del solo locale del civico n. 298 tant'è che, poco dopo, i locali ubicati ai civici 300 e 302 di Via Campana venivano definitivamente separati dai locali del civico n. 298 e in essi la
[...] trasferiva la propria attività di agenzia Parte_1 di scommesse sportive;
in data 23.10.14 la ha Parte_3 poi proceduto ad affittare la propria azienda (per intenderci, quella costituita dall'attività di bar-pasticceria esercitata all'interno del civico n. 298 di Via Campana in Quarto) alla
CP_4
-che la società (già Parte_1 denominata ha sempre Controparte_3 svolto e tuttora svolge, solo ed unicamente, attività di raccolta scommesse sportive, incluse quelle afferenti al settore ippico,
-che, pertanto, la anche Parte_1 sotto il mero profilo dell'ubicazione delle proprie sedi operative, è sempre rimasta estranea sia all'attività di bar- pasticceria che all'attività di raccolta scommesse svolte dalla presso i locali ubicati ai civici 298, 300 e Parte_3
302 di Via Campana in Quarto (NA), e che solo a far data dal dicembre 2013, dismessa l'attività di raccolta scommesse da parte della ha preso possesso dei locali ubicati ai Parte_3 civici 300 e 302 di Via Campana (separandoli dal locale del civico pag. 22/36 298 nel quale la ha continuato a svolgere la Parte_3 propria attività di bar-pasticceria) per svolgervi la propria attività di raccolta scommesse previa apertura di un varco di comunicazione tra i suddetti locali e quelli da essa società già detenuti ubicati al civico 3B di Via Masullo in Quarto (NA), da cui emerge in modo incontrovertibile l'assoluta autonomia e separatezza delle sorti economiche e commerciali delle due società convenute,
-che il primo Giudice è incorso in errore laddove ha ritenuto prive di rilevanza probatoria e, comunque, non credibili gli esiti dell'escussione testimoniale dei testi indotti da entrambe le società convenute, privilegiando solo ed unicamente le risultanze della prova testimoniale dei testi indotti dalla CP_1 ritenendoli assolutamente credibili,
-che la data di inizio del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la è Parte_1 incontrovertibilmente quella del 26.3.2014 come confermato dalla stessa con dichiarazione, avente piena efficacia CP_1 confessoria, resa a pubblico ufficiale in sede di accertamento ispettivo (vedi verbale di primo accesso ispettivo del 26.3.14 e verbale unico di accertamento e notificazione del 7.5.14 prodotti in atti, doc. 17 primo grado, facenti fede sino a querela di falso delle attività ispettive svolte).
replica: Controparte_1
-che il GL ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza di un collegamento economico-funzionale tra le società,
-che all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, così come accertato dal Giudice di prime cure, era emerso che il rapporto di lavoro inter partes, nel corso di tutto il periodo in cui ha avuto svolgimento, ovvero, dal 01/10/2010 al 04/09/2017, senza soluzione di continuità, aveva assunto le caratteristiche proprie del lavoro pag. 23/36 subordinato a tempo pieno alle dipendenze della società “
[...]
(già “ Parte_1 Controparte_3
”),
[...]
-che le ragioni espresse dal G.L. a sostegno della decisione di accoglimento della domanda relativa all'accertamento dell'avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto l'arco temporale dedotto in ricorso, sono dunque coerenti con le risultanze dell'istruttoria testimoniale, oltre che con le evidenze documentali in atti,
-che, come affermato dal Giudice di prime cure, nel caso di specie non si è verificata alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 32 della legge n.183/10, in quanto la mancata impugnativa del contratto di collaborazione intercorso con la Parte_3 per il periodo dal 15/02/2012 al 30/09/2012, è ininfluente rispetto all'oggetto della domanda giudiziale,
-che i conteggi prodotti in primo grado non erano stati contestati analiticamente i conteggi elaborati di riflesso delle allegazioni di cui al ricorso,
-che era emerso che le mansioni svolte erano ascrivibili al V livello di inquadramento del CCNL Commercio Terziario - livello, peraltro, pacificamente riconosciuto alla lavoratrice a seguito della formalizzazione dei rispettivi rapporti di lavoro con entrambe le società convenute,
-di aver ricevuto nel corso dei rapporti di lavoro unicamente una retribuzione di € 800,00 mensili, alcuna 13ma o 14ma, neppure la retribuzione relativa alle mensilità di luglio, agosto e settembre
2017, alcuna maggiorazione per lavoro supplementare, straordinario e festivo, né a titolo di indennità di maneggio denaro, né il TFR,
l'indennità sostitutiva per ferie, festività e permessi non goduti,
pag. 24/36 -che la sentenza non era errata laddove aveva accertato l'omissione contributiva in suo favore senza disporre alcuna condanna in favore dell'Inps.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è infondato.
Il GL di primo grado ha correttamente fondato la propria decisione sulla scorta della valutazione delle deposizioni testimoniali raffrontandole con le allegazioni contenute in ricorso, indicando le ragioni per le quali ha dato prevalenza alle deposizioni di alcuni testimoni a discapito di quelle degli altri (ex plurimis
Cassazione ordinanza n.15270/24 “in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato
a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”).
In merito alla predetta valutazione, la difesa delle appellanti contesta genericamente la prevalenza data dal Giudice di primo grado alle testimonianze dei testi e , limitandosi a Tes_2 Tes_1 ritrascrivere (parzialmente) le testimonianze della Testimone_3 del e del senza però addurre Testimone_4 Persona_1 alcuna concreta censura al contenuto delle dichiarazioni dei due pag. 25/36 testi di parte ricorrente che il GL ha posto a base della decisione.
Laddove invece le appellanti contestano le dichiarazioni del teste può osservarsi che le censure non riguardano il contenuto Tes_2 della deposizione in termini di riferimenti fattuali ma la sola attendibilità del teste, su cui ha chiaramente disquisito già il primo Giudice;
peraltro dalle stesse dichiarazioni contenute nella conciliazione intervenuta tra il predetto teste e la Parte_1 emerge lo svolgimento di attività lavorativa dal 2009 al
[...]
2017 (quindi in periodo coincidente con quello oggetto del ricorso della ). CP_1
Quanto alle contestazioni in ordine alla attendibilità della teste le appellanti si limitano ad un inammissibile (nonché Tes_1 inopportuno) giudizio morale sulle abitudini della stessa.
Al contrario le dichiarazioni dei due predetti testimoni sono risultate analitiche e, soprattutto, derivate da una presenza diretta presso i luoghi di lavoro.
La ha riferito: Tes_1
-che la ricorrente aveva lavorato presso il Centro Scommesse sito in Quarto, gestito in passato da e successivamente CP_2 dal figlio , iniziando nel 2010 (ricollegando l'anno 2010 Pt_1 rispetto a quello successivo in cui lei aveva partorito),
-che il centro scommesse era collegato attraverso una porta scorrevole ad un bar denominato , Parte_3
-che quando si recava sul luogo se non trovava la cugina (la ricorrente) al centro scommesse la rinveniva intenta a lavorare presso il bar ed in particolare stava alla cassa,
-che nel tempo, la struttura era stata modificata e si era creato un ulteriore locale nel quale erano state allocate le slot machine, al cui controllo era addetta la ricorrente,
pag. 26/36 -che la ricorrente aveva lavorato con continuità svolgendo le attività descritte fino all'estate del 2017,
-di aver assistito alle attività descritte perché spesso andava presso il locale anche di mattina dopo aver accompagnato i bambini a scuola,
-che nel primo periodo la ricorrente riceveva le direttive da e, quando questo era morto, da , mentre al bar o alla CP_2 Pt_1 sala scommesse era la moglie di , la signora che CP_2 Pt_2 parimenti dava le direttive alla ricorrente,
-che se mancava qualcuno al bar la signora chiedeva alla Pt_2 ricorrente di prestare l'attività lavorativa stando alla cassa del bar e certe volte le chiedeva anche di svolgere commissioni esterne (la mandava a comprare delle cose anche al supermercato),
-che la ricorrente lavorava 6 giorni alla settimana, con 1 giorno di riposo (ma mai di sabato o domenica) dalle 9:00 (quando lei l'andava a trovare) alla chiusura delle 21.00,
-che il centro scommesse era sempre aperto anche tutti i giorni festivi dell'anno, tranne il 25 dicembre,
-che solo quando la porta scorrevole tra la sala scommesse ed il bar era stata chiusa la ricorrente aveva lavorato solo presso il
Centro Scommesse e non andava più presso il bar.
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
-di aver lavorato per la dal 2008 al 2017 come Parte_1 responsabile di sala lavorando inizialmente a Via Campana;
-che era stato assunto da il quale all'epoca CP_2 gestiva due agenzie (un corner collegato al bar denominato
[...]
ed un'agenzia sita a 100 metri di distanza dal corner), Pt_3
-che all'epoca anche il bar era gestito da CP_2
-che nel 2013 era stato chiuso il corner distante dal bar e aperta un'agenzia scommesse a Via Masullo, mentre il corner di via
Campana, adiacente al bar, aveva continuato a funzionare ed era pag. 27/36 comunicante con l'agenzia di Via Masullo che si trovava alle spalle,
-che era stato proprio lui, su richiesta di a CP_2 procurare alla ricorrente il colloquio di lavoro con il predetto e che la ricorrente iniziò a lavorare come sportellista CP_2 della a via Campana tra il 2009/2010, Parte_1
-che la ricorrente aveva lavorato con continuità sino al 2017, epoca in cui lui andò via (luglio 2017),
-che nel primo periodo la ricorrente riceveva le direttive da e quando questi era morto era stata sottoposta al potere CP_2 direttivo di , Pt_1
-che al bar collaborava anche la moglie di CP_2 Parte_2
, che parimenti dava direttive alla ricorrente per il buon
[...] funzionamento del bar (“nello stesso contesto poteva capitare che la ricorrente venisse adibita a cassiera del bar, oppure stando dietro al banco serviva i clienti”),
-che quando era stata aperta l'agenzia di Via Masullo sia lui che la ricorrente vi avevano lavorato insieme.
Dalle predette testimonianze emerge con chiarezza che il rapporto di lavoro della ricorrente è iniziato sin dal 2010, come asserito in ricorso, alle dipendenze della (sotto le Parte_1 direttive di , allora in vita, che le aveva fatto il CP_2 colloquio e l'aveva assunta, poi di alla morte del padre) Pt_1 ed è proseguito (senza interruzioni;
a differenza di quanto risulta dai contratti formali) fino al 2017, svolgendosi anche in favore della attività del bar svolta dalla (sotto le Parte_3 direttive di;
che gestiva sia la Parte_2 CP_2
s.a.s. sia l'attività del bar;
che la ricorrente lavorava come addetta alle scommesse ma anche al bar (cassiera, servizio al bancone, disbrigo di commissioni su incarico della . Parte_2
pag. 28/36 Sugli specifici (e significativi) dati della motivazione dell'avvenuta assunzione da parte di sin dal 2010 e CP_2 dello svolgimento promiscuo di mansioni di addetta scommesse e cassiera/barista non si rinvengono puntuali contestazioni nell'atto di appello, procedendo le appellanti a ritrascrivere le deposizioni dei propri testi che sono state però già motivatamente disattese dal Giudice di primo grado.
La ricostruzione in diritto ed in fatto operata dal primo Giudice in ordine alla ricorrenza di una situazione di codatorialità va, parimenti, condivisa.
Il Giudice ha esposto i diffusi principi giurisprudenziali sul tema e, applicandoli al caso di specie, ha evidenziato che costituivano prova del collegamento societario le dichiarazioni rese da nel corso del libero interrogatorio, la Parte_1 coincidenza delle sedi legali delle due società, lo stretto legame di parentela tra e CP_2 Parte_1 Parte_2
l'intestazione della licenza di gioco del bar sia alla
[...] [...] che al Pt_2 Parte_1
Da ultimo la S.C. (ordinanza n.22509/24) ha confermato che
“la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro
d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali”.
E ciò che è emerso dalle dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente è proprio la condivisione (nei due periodi indicati in ricorso) delle prestazioni di lavoro della da parte CP_1 della e della agevolate dalla promiscuità/vicinanza Pt_3 Pt_1
pag. 29/36 dei luoghi in cui la stessa eseguiva le diverse prestazioni lavorative.
Le allegazioni contenute nel ricorso in appello non fanno che rafforzare quanto già evidenziato nella sentenza impugnata.
Ed infatti dall'excursus contenuto nell'atto di appello emergono i seguenti dati fattuali:
-la sede legale della è alla via Campana n.298 Parte_3 in Quarto e la sede legale della è situata (sin Parte_1 dal 1997) alla medesima via al civico 300-302 (sin dal 1997),
-fino a dicembre 2013 la ha svolto ambedue le Parte_3 attività, quella di bar e quella di scommesse (con insegna “Sisal
Match Point”) in un corner situato nel medesimo locale in cui svolgeva l'attività di bar pasticceria (più precisamente operava in due locali comunicanti, il bar in quello del civico 298 e l'attività scommesse in quello del civico 300-302, quindi presso la sede legale della sulla scorta di una licenza Pt_1 rilasciata nel 2007 alla amministratrice, ed a Parte_2
quale suo rappresentante;
Parte_1
-a dicembre 2013 il corner non è stato più utilizzato dalla
[...]
e si è proceduto alla separazione fisica dei Parte_3 locali del civico 298 dai locali dei civici 300-302 in cui ha iniziato l'attività di scommesse poi Parte_6 collegando fisicamente tali locali (civico 300-302 di via Campana) con il locale a via Masullo sempre a Quarto (facente parte dello stesso fabbricato di via Campana civici 298-302) dove aveva trasferito l'attività di scommesse (sempre con insegna “SISAL
Match Point”) da via Campana 244, a pochi metri dal bar (lì svolta da fine gennaio 2012; in precedenza nel comune di Corciano) creando un unico locale destinato al gioco-scommessa; al locale del civico 298 la ha continuato a svolgere la sola Parte_3
pag. 30/36 attività di pasticceria fino ad ottobre 2014 allorquando l'ha ceduta alla CP_4
Risulta quindi con evidenza come la svolgesse Parte_3 la propria attività nei locali della sede legale della e Pt_1 che, in parte, le attività svolte (quelle gioco-scommesse) coincidevano (anche quanto ad insegna Sisal) con quelle svolte dalla in locali praticamente contigui (da gennaio Parte_1
2012 civico 244 di via Campana) e poi collegati a quelli (nuovi) della (cioè dal 2013 i locali del civico 300-302 collegati Pt_1 con la agenzia di via Masullo facente parte del medesimo fabbricato).
Dalle prove testimoniali valorizzate nella sentenza è emerso come nei periodi in cui la ha stipulato i due contratti con CP_1 la già prestava attività lavorativa con la Parte_3 dal 2010 e che ha svolto contemporaneamente le Parte_1 proprie mansioni in favore di ambedue le società ricevendo le direttive da e poi da e dalla madre di CP_2 Pt_1 questa ultima anche in evidente commistione tra i ruoli gestori e i ruoli sociali (atteso che aveva carica sociale sia nella Pt_1
s.a.s. sia nella s.r.l. ed inoltre era rappresentante della madre in relazione alla gestione dell'attività gioco- Parte_2 scommesse).
Quanto al ruolo di risulta che: Parte_1
-è subentrato quale socio accomandatario e legale rappresentante della s.a.s. alla morte del padre ad ottobre 2013, CP_2
-è socio della , Pt_3
-è rappresentante della madre quanto alla Parte_2 attività gioco scommesse del sin dal 2007 e Parte_3 socio della stessa.
In sede di libero interrogatorio lo stesso ha Parte_1 prima riferito che la ricorrente aveva lavorato solo per la pag. 31/36 poi ha precisato che aveva lavorato presso il corner Parte_1 correlato al ha dichiarato che il bar in un ambiente Parte_3 comunicante di circa 30 m² aveva anche un punto di accettazione scommesse in cui aveva lavorato la ricorrente ed era potuto capitare che sporadicamente per una mezz'ora la ricorrente fosse stata dietro alla cassa del bar;
ha ammesso che quando è morto il padre (a ottobre 2013) non riuscendo a gestire sia il punto CP_2 scommesse che il bar aveva chiuso la comunicazione tra il bar e il locale adibito a scommesse e aveva ceduto l'attività del bar e da
Part quel momento il punto scommesse era stato gestito dalla .
Il predetto ha quindi ammesso la promiscuità Parte_1 delle mansioni svolte dalla ricorrente (scommesse e bar) e tale circostanza si ricollega temporalmente al rilievo che la CP_1 era stata assunta nel 2010 da che, all'epoca, CP_2 gestiva non solo le attività della s.a.s. ma anche il bar (teste
[...]
) ed al quale è subentrato il figlio nel 2013 che ha Tes_2 continuato ad esercitare il potere direttivo sulla ricorrente
(cfr. teste “quando questi ( è morto è stata Tes_2 CP_2 sottoposta al potere direttivo di ”) ed, in concreto, a Pt_1 gestire tutte le attività familiari.
Peraltro lo svolgimento di mansioni promiscue (gioco-scommesse e bar), già allegata in primo grado dalla ricorrente, è emersa anche con riferimento ad altra lavoratrice dalle dichiarazioni del
[...]
(cfr. riferimento alla Minopoli, sia in ricorso sia nelle Tes_2 dichiarazioni testimoniali).
Peraltro deve rilevarsi come il contratto stipulato dalla Parte_3
con la ricorrente a gennaio 2013 quale addetta alle scommesse
[...] si sia concluso (per licenziamento) solo dal 15.2.14 ma la stessa ha allegato di aver cessato l'attività di Parte_3 scommesse a dicembre 2013, per cui la nei mesi di CP_1 gennaio e febbraio 2014 (ancora in servizio) non avrebbe potuto di pag. 32/36 certo svolgere più le attività delle scommesse ma solo quelle proprie della gestione bar, uniche residuate in capo alla datrice da gennaio.
In merito alle contestazioni circa la misura della condanna subita si deve rilevare come dalle prove espletate sia emersa con chiarezza sia l'ascrivibilità delle mansioni espletate dalla in quelle del livello V CCNL (peraltro riconosciuto CP_1 anche dalla datrici nei periodi diversamente formalizzati: compiti di accettazione scommesse per il co.co.pro., addetto scommesse V livello sia nel contratto del 9.1.13 sia in quello del 26.3.14) sia l'orario di lavoro espletato (teste “lavoravamo 6 Tes_2 giorni alla settimana, avevamo un giorno di riposo a settimana, mai, però, il sabato o la domenica……la ricorrente, quando è stata assunta fino a quando è vissuto lavorava dalle 09.30 alle CP_2
19.30, se ricordo bene qualche sabato andava via alle 15.00 una o due volte al mese. Quando è stata aperta l'agenzia di Via Masullo io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme presso l'agenzia.
la mattina apriva l'agenzia alle ore 9.30 e finiva di CP_1 lavorare alle 19.30 perché io arrivavo alle 12.00 e rimanevo sino alla chiusura. Se io non andavo a lavorare doveva chiudere CP_1
e perciò rimaneva fino alle 21.00 nel periodo invernale e fino alle 24.00 in estate. Tanto avveniva una volta a settimana, cioè durante il mio giorno di riposo. In agosto l'apertura dell'agenzia di Via Masullo era alle 12.00 e si chiudeva alle 24.00. Il corner collegato al bar apriva sempre alle 09.30. Pertanto gli orari erano sempre gli stessi, lavorava fino dalle 09.30 e alle CP_1
12.00 al corner e poi passava all'agenzia di Via Masullo…..il sabato e la domenica l'orario era maggiore perché si partiva sempre alle 08.00/08.30, in quanto c'erano più scommesse. Andavamo in ferie una settimana ad agosto, se ci assentavamo più tempo non venivamo pagati. Eravamo sempre aperti anche tutti i giorni
pag. 33/36 festivi dell'anno, tranne il 25 dicembre”; teste “Mia Tes_1 cugina lavorava 6 giorni alla settimana. Aveva un giorno di riposo
a settimana, mai, però, il sabato o la domenica. La ricorrente lavorava dalle 9:00 alla chiusura cioè finiva verso le 21.00, se ricordo bene l'orario conclusivo della giornata. Certamente mia cugina iniziava a lavorare verso le 9:00 perché era questo
l'orario in cui passavo per il punto di scommesse e/o al Bar dopo aver accompagnato i miei figli a scuola….. Mia cugina andava in ferie una settimana all'anno in agosto. Il centro scommesse era sempre aperto anche tutti i giorni festivi dell'anno, tranne il 25 dicembre”).
In relazione alla eccezione di decadenza ex art.32 legge n.183/10 in ordine alla richiesta di subordinazione (riconosciuta) in favore della dal 10.1.13, premesso quanto già Parte_1 precisato dal GL in sentenza, si deve rilevare come la norma si riferisca al diverso caso in cui si chiede l'accertamento di un diverso datore di lavoro (rispetto a quello formalmente risultante) e non alla ipotesi in cui si invochi la codatorialità
(cioè la presenza di due o più datori contemporaneamente;
cfr.
Cassazione ordinanza n.6664/19 “nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria
l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per
l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne
l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto
è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale”).
pag. 34/36 Sempre sul rilievo che oggetto dell'accertamento era la sussistenza di anche in relazione alla Parte_7 Parte_1 per i due periodi di lavoro formalizzati con la
[...] Parte_3
è evidente l'inconferenza della questione subordinata
[...] relativa alle conseguenze economiche derivanti dal riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro del febbraio 2012 con al s.r.l. basata sulla visione atomistica del solo rapporto formalizzato tra la lavoratrice e la Parte_3
Quanto alla eccezione di impossibilità di conversione del co.co.pro. del febbraio 2012 perchè ratione temporis l'art.69
d.lvo n.276/03 consentiva tale possibilità solo in assenza di progetto è sufficiente rilevare che la modifica in questione è intervenuta ad opera della legge n.92/12 entrata in vigore a giugno 2012 allorquando il co.co.pro. era in corso, per cui non è invocabile (come pretendono le appellanti) la previgente formulazione della norma.
Irrilevanti sono le disquisizioni delle appellanti in ordine alle modalità di risoluzione del rapporto lavorativo intrattenuto con la nel 2017 atteso che la risoluzione non è stata Parte_1 in alcun modo oggetto di domanda in primo grado e la domanda di indennità di preavviso è stata rigettata dal primo Giudice
(rigetto su cui si è formato il giudicato in difetto di appello incidentale).
Infondato è anche il motivo di appello relativo alla regolarizzazione contributiva atteso che il GL, in difetto di citazione dell'Inps, si è limitato ad accertare la debenza della contribuzione sui periodi di lavoro riconosciuti non emettendo alcuna condanna a favore dell'Istituto (cfr. Cassazione
n.11730/24).
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.
pag. 35/36
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna le parti appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 4.997,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 8.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 36/36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza ex art.127 ter cpc dell'8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1550/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3372/2022 pubblicata il 14.6.22 dal
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro,
TRA
in persona Parte_1 dell'amministratore unico legale rapp.te p.t. Parte_1
e entrambi quali ex soci Parte_1 Parte_2 successori a titolo universale ex art. 2495 c.c. della
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Maria Di Parte_3
Blasio
APPELLANTI
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Buono Controparte_1
e Francesca Ferrari
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/03/2018 conveniva in Controparte_1 giudizio la (già Parte_1 [...] , nonché il per Controparte_2 Parte_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare per il periodo 01/10/2010 - 04/09/2017 la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato e senza soluzione di continuità tra essa e la società “ CP_1 Parte_1
[...
” (già “ ); in subordine, Controparte_3 per il diverso periodo o con la diversa decorrenza che risulterà accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un collegamento economico funzionale tra le società convenute;
3) conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato e senza soluzione di continuità, tra essa CP_1
e le società convenute, in solido tra loro, per il periodo dal
15/02/2012 al 30/09/2012, nonché, per il periodo decorrente dal
10/01/2013 al 15/02/2014; in subordine, per i diversi periodi o con la diversa decorrenza che risulterà accertata in corso di causa;
in ogni caso:
4) accertare e dichiarare che al rapporto di lavoro de quo va applicato il CCNL Commercio Terziario, anche in via parametrica ed ex art.36 Cost. ovvero ex art. 2099 c.c., con il conseguente diritto della ricorrente all'inquadramento nel 5° livello retributivo, o, in subordine, in altro livello retributivo che risulterà accertato in corso di causa, per l'intera durata del periodo lavorativo sopra indicato, ovvero per il periodo che risulterà accertato in corso di causa;
5) accertare e dichiarare che ad essa ricorrente sono dovute da parte di in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. le somme di cui all'allegato prospetto pag. 2/36 contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli ivi dedotti per complessivi € 186.289,40, di cui: €
177.089,36, a titolo di differenze ed € 9.200,04, per TFR;
in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che risulterà accertata come dovuta in corso di causa;
6) accertare e dichiarare che ad essa ricorrente sono dovute da parte di entrambe le società convenute, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di ragione e/o con gradazione di responsabilità, con riferimento al periodo non coperto da prescrizione, decorrente dal 10/01/2013 al 15/02/2014 (in cui la prestazione lavorativa è stata resa indistintamente, in favore di entrambe le società convenute), le somme di cui all'allegato prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto)
e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 30.167,88, di cui, €
29.533,31, a titolo di differenze retributive per i titoli suindicati ed € 634,57 a titolo di TFR;
in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che risulterà accertata come dovuta in corso di causa;
per l'effetto:
7) condannare la in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore di essa ricorrente, delle somme di cui all'allegato prospetto contabile
(che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli ivi dedotti per complessivi € 186.289,40, di cui: € 177.089,36, a titolo di differenze ed € 9.200,04, per TFR;
in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che risulterà accertata come dovuta in corso di causa;
8) condannare le società convenute, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di ragione e/o con gradazione di responsabilità, con riferimento al periodo non coperto da prescrizione, decorrente dal 10/01/2013 al 15/02/2014 (in cui la pag. 3/36 prestazione lavorativa è stata resa indistintamente, in favore di entrambe le società convenute), al pagamento, in favore di essa ricorrente, delle somme di cui all'allegato prospetto contabile
(che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 30.167,88, di cui, € 29.533,31, a titolo di differenze retributive per i titoli suindicati ed €
634,57 a titolo di TFR;
in subordine, al pagamento della diversa somma, in misura maggiore o minore, che risulterà accertata come dovuta in corso di causa, con la rivalutazione di ogni somma;
9) accertarsi l'obbligo, in capo alle società convenute, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione e/o con gradazione di responsabilità, al pagamento e/o versamento dei contributi previdenziali dovuti, ex lege, per tutto il periodo in cui ha avuto svolgimento il rapporto di lavoro subordinato e che risulterà accertato in corso di causa.
A supporto delle richieste spiegate la ricorrente deduceva:
1) di aver lavorato sin dal 1.10.2010 con mansioni di addetta alla ricezione scommesse, alle dipendenze della società
[...]
e di aver proseguito l'attività lavorativa anche a CP_2 seguito della morte di , al quale subentrava il figlio CP_2
, dal 10.10.2013; Parte_1
2) di essere stata formalmente assunta dalla s.a.s. solo dal
26.03.2014 e di aver lavorato sino al 4.9.2017;
3) di essere stata assunta dalla società Parte_3 limitatamente ai seguenti periodi: 15.02.2012 al 30.09.2012, con contratto di lavoro a progetto e dal 10.1.2013 al 15.02.2014 con contratto di lavoro part- time a tempo indeterminato;
4) di essere stata licenziata da tale ultima società il 27.01.2014
e di aver proseguito l'attività lavorativa solo in favore della società sino al licenziamento del Parte_1 settembre 2017.
pag. 4/36 La ricorrente asseriva di aver lavorato - a prescindere dal formale inquadramento – per tutto il periodo presso la sede di
Quarto, alla Via Campana 300 gestita dalla Parte_1
, con annesso bar, svolgendo mansioni a favore di entrambe
[...] le società convenute, per i periodi indicati sub. 3), deducendo la sussistenza di un collegamento economico societario tra le due convenute.
Le società resistenti si costituivano con unica memoria difensiva contestando le avverse prospettazioni e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa era istruita con il libero interrogatorio delle parti e con l'espletamento di prova testimoniale.
All'esito il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda
(escludendo solo le somme pretese a titolo di lavoro festivo e indennità di preavviso) rilevando:
-che i due testi di parte ricorrente ( e Tes_1 Testimone_2
) avevano confermato la versione dei fatti esposta in
[...] ricorso,
-che le predette dichiarazioni erano attendibili e concordanti, né
l'attendibilità del teste era inficiata dall'aver proposto Tes_2 una controversia in quanto era stato sottoscritto verbale di conciliazione anteriormente alla deposizione,
-che la presenza della ricorrente presso il corner sito nel
[...] risultava confermata dalla stessa memoria delle parti Pt_3 resistenti, le quali avevano dedotto che Controparte_1 frequentava il bar e i locali dell'agenzia di scommesse già prima del febbraio 2012, anche se sporadicamente per rendersi conto dell'attività da svolgere,
-che era emersa la sussistenza del collegamento societario tra le due società convenute (in base ai principi giurisprudenziali in materia): dalle stesse allegazioni contenute nella memoria pag. 5/36 difensiva dalla quale si evinceva che la sede della s.a.s era la medesima della società dal legame di parentela tra Parte_3 il socio accomandatario della ( e dopo Pt_1 CP_2
e il legale rappresentante della società Parte_1 [...]
moglie di e mamma di Parte_3 CP_2 Pt_1 dalle dichiarazioni di quest'ultimo che aveva riferito che la ricorrente sporadicamente era addetta anche alla cassa del
[...]
oltre che al corner collegato, destinato alle scommesse, Pt_3 dalle allegazioni di cui alla memoria difensiva, in cui si affermava che la società svolgeva nei locali siti Parte_3 ai n. 300, 302 di via Campana non solo l'attività di bar, ma anche quella di agenzia di raccolta di scommesse sportive, dalle stesse dichiarazioni di rese in sede di libero Parte_1 interrogatorio, che evidenziavano che era lui a gestire di fatto entrambe le società dopo la morte del padre,
-che la teste di parte resistente nipote di Testimone_3 [...]
nonché dipendente del bar come banconista dal 2005 al Parte_2
2013, aveva confermato che nel locale adiacente al bar si trovava un punto scommesse con insegna Sisal e che i due locali erano collegati con una porta, riferendo che la ricorrente iniziò a collaborare circa sette/otto mesi prima rispetto al 2013 (data in cui tale teste aveva interrotto il proprio rapporto di lavoro), e che inizialmente veniva sporadicamente, senza precisare l'orario di lavoro della ricorrente,
-che il teste era stato generico (non lavorando Testimone_4 presso il bar o il centro scommesse) quanto al dato fondamentale dell'inizio dell'attività lavorativa e dell'orario di lavoro, avendo riferito solo per il periodo successivo al 2013,
-che il teste (cugino di aveva Tes_5 Parte_1 confermato che si occupava della gestione della Parte_1 sala scommesse adiacente al bar (gestione affidata in precedenza pag. 6/36 al padre) smentendo quanto asserito nella memoria difensiva secondo cui il corner dedicato alle scommesse accanto al bar era gestito dalla , Parte_3
-che quanto riferito dai testi delle parti resistenti circa la data di inizio del rapporto di lavoro della ricorrente, nonché circa l'orario di lavoro non appariva particolarmente attendibile tenuto conto del vincolo di parentela che li legava al socio accomandatario ed al legale rappresentante della CP_2 società , nonché generico e lacunoso, Parte_3
-che, al contrario, le testimonianze dei due testi di parte ricorrente erano precise, coerenti e prive di contraddizioni,
-che non ricorreva (con riferimento al contratto di co.co.pro.) alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art.32 della L. n. 183/2010 avendo la ricorrente agito per il riconoscimento di un rapporto di lavoro di fatto e avendo richiesto le differenze retributive solo con riferimento al periodo decorrente dal 10/01/2013 al 15/02/2014 non coperto da prescrizione (successivo al contratto di co.co.pro),
-che era assente la prova delle somme effettivamente erogate;
che dalle buste paga versate in atti dalla parte resistente risultava il pagamento di somme nette inferiori rispetto a quelle indicate come percepito nei conteggi e che non tutte le buste paga prodotte risultavano sottoscritte dalla ricorrente,
-che la ricorrente aveva formulato solo domanda di accertamento al versamento dei contributi e non domanda di condanna in favore dell'Inps, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e senza soluzione di continuità, tra la ricorrente e la società “ Parte_1
[...
” (già per il periodo Controparte_3
01/10/2010 - 04/09/2017, nonché la responsabilità in solido tra le pag. 7/36 due società resistenti, per il periodo 15.2.2012 al 15.2.2014; condannando la società “ Parte_1
(già al pagamento in favore Controparte_3 della ricorrente della complessiva somma di € 139.426,03 a titolo di differenze retributive, nonché € 9.200,04, a titolo di T.F.R, in relazione al citato periodo oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo, accertando che di tale somma dovevano rispondere in solido entrambe le società resistenti, con riferimento all'importo di €
24.184,44 a titolo di differenze retributive, nonché ed € 634,57 a titolo di TFR, con riferimento al periodo decorrente dal
10/01/2013 al 15/02/2014, e condannando, per l'effetto, entrambe le società al pagamento in solido di tale somma, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
accertando l'obbligo, in capo alle società convenute, in solido al versamento dei contributi previdenziali dovuti, ex lege in relazione ai citati periodi.
Propongono appello la Parte_1 nonché e quali ex soci della Parte_1 Parte_2 medio tempore (8.1.20) cancellata dal Registro Parte_3 delle Imprese deducendo:
-che nella qualità di ex soci non possono in alcun modo essere chiamati a rispondere dei debiti della estinta Parte_3 poiché non hanno riscosso alcuna somma in base al bilancio di liquidazione finale della suddetta società,
-che la (al cui capitale partecipavano la Parte_3 [...] per la quota del 99,6% e il per lo Parte_2 Parte_1
0,4%) ha sempre svolto la propria attività di bar-pasticceria in quel di Quarto (NA) all'interno dei locali, tra loro comunicanti,
pag. 8/36 siti ai civici 298, 300 e 302 di Via Campana, benchè la sede legale fosse stata formalmente fissata all'interno del solo civico n. 298,
-che in tali locali la società, sino a fine dicembre del 2013, non si è limitata a svolgere solo la propria peculiare attività di ma ha svolto anche (e soprattutto) l'attività Parte_4 accessoria di agenzia di raccolta del gioco del lotto automatizzato e delle scommesse sportive in genere, a totalizzazione o a quota fissa, per conto della “Sisal Match
Point” per l'esercizio della quale veniva rilasciata dal Questore di Napoli, in data 31.12.07 apposita licenza autorizzativa alla sig.ra amministratrice della Parte_2 Parte_3
, ed al figlio quale suo rappresentante,
[...] Parte_1 ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., successivamente rettificata in data 28.8.09,
-che a fine dicembre del 2013 la società aveva Parte_3 cessato ogni attività connessa alle lotterie ed alle scommesse sportive concentrando i propri interessi sulla sola attività di bar-pasticceria che ha continuato a svolgere all'interno del solo locale del civico n.298 tant'è che, poco dopo, i locali ubicati ai civici 300 e 302 di Via Campana venivano definitivamente separati dai locali del civico n. 298 e in essi la
[...] trasferiva la propria attività di agenzia di Parte_1 scommesse sportive, anche ippiche,
-che il 23.10.14 la ha poi proceduto ad Parte_3 affittare la propria azienda (quella di esercitata Parte_4 all'interno del civico n. 298) alla cessando lo CP_4 svolgimento di qualsiasi attività commerciale presso i locali di
Via Campana n. 298, 300 e 302 in Quarto,
-che la società (già Parte_1 denominata con capitale Pt_3 Controparte_3
pag. 9/36 diviso a metà tra ed il fratello Parte_1 Parte_5
ha sempre svolto solo ed unicamente, attività di raccolta
[...] scommesse sportive, incluse quelle afferenti al settore ippico, gestite dalla “SISAL Match Point”,
-che la predetta sas, benchè a far data dal 1997 risulta avere formalmente trasferito la propria sede legale presso i locali dei civici 300 e 302 di Via Campana in Quarto (ove esercitava la propria attività la società , in detti locali Parte_3 vi ha di fatto mantenuto solo il proprio domicilio fiscale e postale sino a quando, a fine dicembre del 2013, non vi ha effettivamente trasferito la propria attività, come sopra già riferito,
-che la per quel che Parte_1 concerne le attività svolte in quel di Quarto, ha sempre avuto la propria agenzia di scommesse sportive ubicata nei locali del civico n. 244 di Via Campana da cui si è trasferita solo a fine gennaio 2012 per “approdare” ai locali del civico n. 3B di Via
Masullo, sempre in Quarto, facenti parte del medesimo fabbricato ove risultavano ubicati i locali della società Parte_3 siti ai civici 298, 300 e 302 di Via Campana, ma con entrata da
Via Masullo (più precisamente, trattasi di locali, quelli di Via
Masullo, adiacenti a quelli ubicati ai civici n. 300 e 302 di Via
Campana che, una volta abbandonati dalla nel Parte_3 dicembre 2013 e separati dai locali del civico n. 298, sono stati occupati dalla e resi Parte_1 comunicanti con quelli di Via Masullo per la realizzazione di un'unica grande agenzia di scommesse sportive),
-che prima del febbraio 2012 tra l'appellata e la Parte_3
non è mai intercorso alcun tipo di rapporto lavorativo,
[...] atteso che alla fu concesso di frequentare CP_1 sporadicamente i locali dell'agenzia di scommesse (ma non quelli pag. 10/36 del ) solo ed esclusivamente al fine di rendersi Parte_4 conto in cosa consistesse l'attività di “accettazione scommesse” visto che aveva manifestato alla serio interesse Parte_2 all'eventuale instaurazione con la predetta società di un rapporto di collaborazione lavorativa,
-che solo a decorrere dal 16.2.12 le parti addivenivano alla stipula di un contratto di collaborazione a progetto, con l'incarico di svolgere la “fase di lavoro” consistente nell'attività di accettazione delle scommesse sportive che sarebbero risultate espressamente autorizzate dagli Enti concedenti nell'arco temporale che andava dal 16.2.12 sino al
30.6.12, senza obbligo di presenza giornaliera presso i locali aziendali o osservanza di un determinato orario di lavoro e compenso orario di € 7,89 lorde, prorogato più volte sino alla data di scadenza ultima del 31.12.12,
-che seppur fosse dimostrata l'intercorrenza tra la e la CP_1 di un rapporto di lavoro subordinato in epoca Parte_3 anteriore al febbraio 2012, in tal caso si dovrebbe comunque ritenere che le parti, con la stipula del successivo contratto di lavoro a progetto, abbiano voluto procedere consensualmente, per fatti concludenti, ad una novazione oggettiva del contratto di lavoro subordinato tra di loro pendente sostituendolo con un contratto di lavoro a progetto,
-che a far data dal 10.1.13 la veniva assunta alle CP_1 dipendenze della con contratto di lavoro a Parte_3 tempo indeterminato e parziale, di tipo misto per svolgere le mansioni impiegatizie di “addetto alle scommesse” implicanti non solo la ricezione delle stesse, tramite l'impiego di terminali elettronici, ma anche il pagamento delle giocate, ovvero, delle vincite alla clientela con conseguente attribuzione del V livello retributivo del CCNL per i dipendenti del settore Turismo -
pag. 11/36 Pubblici Esercizi, riproporzionato sulla base di un orario di lavoro ridotto di 16 ore settimanali (di solito così distribuite: martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 14:00, sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e domenica dalle ore 10:00 alle ore
14:00, salvo eventuali mutamenti di orario stabiliti dalla direzione aziendale per esigenze contingenti),
-che tuttavia, dopo appena un anno, stante l'intervenuta cessazione nel dicembre 2013 dell'attività di raccolta scommesse e la decisione, per quanto concerne la residuale attività di bar- pasticceria, di continuare ad operare senza dipendenti, la
[...] procedeva a licenziare la per Parte_3 CP_1 giustificato motivo oggettivo con missiva del 27.1.14, avente efficacia a far data dal 15.2.14,
-che solo in data 26.3.14, e non prima, la ricorrente, forte dell'esperienza lavorativa maturata nel campo della raccolta scommesse alle dipendenze della ha iniziato a Parte_3 lavorare alle dipendenze della Parte_1 presso i locali unificati ubicati in Quarto ai civici n. 300
[...]
e 302 di Via Campana e n. 3/B di Via Masullo in qualità di impiegata “addetta alle scommesse” inquadrata nel V livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario,
Distribuzione e Servizi, con rapporto di lavoro, inizialmente, a tempo indeterminato e pieno ma successivamente convertito in un rapporto di lavoro a part-time di 16 ore di lavoro settimanali (di solito così distribuite: martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 14:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00, salvo eventuali mutamenti di orario stabiliti dalla direzione aziendale per esigenze contingenti),
-che con missiva del 4.9.17 la veniva licenziata per CP_1 giusta causa,
pag. 12/36 -che la era decaduta dal diritto ad agire in giudizio CP_1 per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione a progetto formalmente intercorso con la
[...] dal 16.2.12 sino al 31.12.12, stante il disposto Parte_3 dell'art. 69, comma II, del D.lgvo n. 276/03, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L.n. 92/12, che, nel prevedere la trasformazione (con effetti ex nunc) del contratto di lavoro a progetto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato come conseguenza dell'accertamento giudiziario della ricorrenza dei relativi requisiti qualificativi, presuppone necessariamente che il rapporto di collaborazione risulti ancora pendente tra le parti al momento della decisione della causa o che lo sia stato, quantomeno, alla data di proposizione dell'azione giudiziaria,
-che peraltro, la trasformazione di cui sopra, se fosse risultata applicabile al caso di specie, per espressa previsione legislativa sarebbe dovuta, comunque, avvenire in conformità “…alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti …..”, quindi sotto forma di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, da ritenersi sicuramente risolto alla data di scadenza ultima del 31.12.12, termine questo mai impugnato da controparte né più impugnabile per intervenuta decadenza ex art. 32 della L.n.
183/10,
-che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quel che concerne la richiesta avversaria di accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la CP_1 Parte_1 nell'anzidetto periodo (16.2.12 – 31.12.12), in quanto trattasi di domanda sostanzialmente volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto, dal lato datoriale, diverso dal titolare del contratto che, a pena di decadenza, la avrebbe dovuto rivendicare, in via sia CP_1
pag. 13/36 stragiudiziale che giudiziale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 della L.n. 183/10 decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro a progetto di cui trattasi (15.2.12),
-che non è possibile invocare l'applicazione al caso di specie del disposto dell'art. 69, comma I, del D.lgvo n. 276/03, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L.n. 92/12, che, entro i limiti temporali della prescrizione ordinaria, consente in ogni tempo, anche dopo la cessazione del contratto di lavoro a progetto, l'accertamento giudiziale della natura subordinata, a tempo indeterminato, del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti sin dall'epoca della sua costituzione (ovvero con efficacia ex tunc) nella sola ipotesi, però, diversa da quella di specie, in cui il contratto di collaborazione risulti essere stato stipulato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso,
-che, in subordine, avendo la in data 10.1.13, Parte_3 appena dieci giorni dopo la cessazione del contratto di lavoro a progetto, offerto alla e con lei stipulato un contratto CP_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, di tipo misto, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni del tutto sovrapponibili, anzi, contenenti espressamente quelle di addetta all'accettazione delle scommesse sportive da ella svolte per conto della in esecuzione del precedente rapporto di Parte_3 collaborazione, laddove fosse effettivamente accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con detta società dal 16.2.12 al 31.12.12, questa sarebbe tenuta semplicemente a corrispondere alla una indennità di importo compreso tra CP_1 un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione,
-che per il periodo 16.2.12/31.12.12 nulla avrebbe potuto riconoscere il Tribunale per il pagamento del maggior compenso dovuto in quanto si tratterebbe di prestazione rinveniente la pag. 14/36 propria giuridica scaturigine unicamente nel contratto di lavoro a progetto siglato in data 15.2.12, costituente autonoma causa petendi ben distinta da quella sottesa alla domanda attorea
(riconoscimento rapporto di lavoro subordinato) che, se ammessa nel presente giudizio, verrebbe ad integrare una vera e propria ipotesi di mutatio libelli,
-che durante il predetto periodo la ha sempre percepito CP_1
l'integrale compenso a lei dovuto in ragione dell'effettiva quantità oraria (50 ore mensili) delle prestazioni di lavoro autonomo svolte presso l'agenzia di scommesse della Parte_3
; la stessa ha riferito in ricorso di avere
[...] CP_1 percepito mensilmente a titolo di compenso somme nette (€ 800,00) ben maggiori di quelle riportate nelle sopra citate buste paga;
comunque le predette pretese sarebbero prescritte,
-che la era decaduta dal diritto di vedere CP_1 giudizialmente accertata l'intercorrenza con le società convenute di un unico rapporto di lavoro dal gennaio 2013 sino al 15.2.14 ex art.32 della L.n. 183/10 decorrendo il termine dalla data di stipula del contratto di lavoro subordinato siglato dalla ricorrente con la società in data 9.1.13, Parte_3
-che non vi era alcun collegamento economico-funzionale tra le società convenute poiché la dal febbraio 2012 sino al CP_1 febbraio 2014, prima in veste di collaboratrice autonoma e poi in qualità di dipendente, ha operato come “addetta alle scommesse” per conto della sola società – unico soggetto Parte_3
a quell'epoca operante come agenzia di scommesse all'interno dei locali ubicati ai civici n. 298, 300 e 302 di Via Campana in
Quarto – ricevendo le istruzioni sul lavoro da svolgere solo ed unicamente dalla Sig.ra amministratore unico di Parte_2 detta società, oltre che dal figlio di costei, Parte_1 all'uopo nominato dalla come proprio rappresentante Parte_2
pag. 15/36 delegato alla gestione dell'attività di raccolta delle scommesse sportive svolta presso i suddetti locali, e solo dopo che la
[...] aveva dismesso le suddette attività (fine dicembre Parte_3
2013) separando i locali del (quelli ubicati al Parte_4 civico n. 298 di Via Campana) da quelli impiegati per l'attività di raccolta delle scommesse sportive, ubicati ai civici n. 300 e
302, questi venivano occupati dalla Parte_1 previo rilascio in data 10.12.13 di specifica
[...] licenza autorizzativa da parte della Questura di Napoli, società con la quale la ha iniziato a collaborare solo a far CP_1 data dal 26.3.14 rimanendo assoggettata al potere direttivo, organizzativo e di controllo del sig. Parte_1 amministratore unico di detta società,
-che tutti coloro che hanno lavorato presso i locali ubicati ai civici n. 298, 300 e 302 di Via Campana in Quarto sino a fine dicembre del 2013 non hanno potuto fare altro che espletare la loro attività lavorativa, in qualità di collaboratori autonomi o quali dipendenti, solo ed esclusivamente nell'interesse della società essendo questa l'unico soggetto che Parte_3 ha utilizzato i suddetti locali sino a tale epoca, successivamente, sino a quando la società non Parte_3 ha affittato l'attività di bar-pasticceria alla CP_4 cessando in tal modo ogni sua attività commerciale, alcuna commistione vi è stata tra la gestione della residuale attività di bar-pasticceria svolta dalla società nei Parte_3 locali ubicati al civico n. 298 di Via Campana e la gestione dell'attività di raccolta del gioco del lotto e delle scommesse sportive svolta dalla nei Parte_1 locali (ormai separati da quelli del civico n. 298) ubicati ai civici n.300 e 302 di Via Campana e 3/B di Via Masullo, trattandosi di attività commerciali svolte sotto la direzione di pag. 16/36 soggetti diversi (la sig.ra ed il Sig. Parte_2 Parte_1
), in distinti ambienti di lavoro tra loro separati,
[...] mediante impiego di attrezzature, impianti e macchinari del tutto differenti, oltre che di lavoratori e collaboratori in possesso di profili professionali tra loro del tutto incompatibili che svolgevano mansioni e compiti tra loro non fungibili e che, di fatto, non hanno mai prestato la loro attività lavorativa contemporaneamente per entrambe le società convenute, come erroneamente dedotto da controparte,
-che per quanto riguarda il periodo di lavoro che va dal 10.1.13 sino al 15.2.14 nulla può oggi rivendicare l'appellata essendo stata ella adeguatamente retribuita per la prestazione lavorativa effettivamente resa, pari a 16 ore settimanali, e per le ferie e le festività godute, oltre a percepire la maggiorazione spettante per le ore di lavoro svolte di domenica a cui vanno ad aggiungersi il TFR e le altre competenze di fine rapporto (ratei di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi per ex festività soppresse non goduti) regolarmente corrispostele alla cessazione del rapporto di lavoro, come si può agevolmente evincere dalle buste paga aziendali versate in atti (in particolare busta paga del febbraio 2014 relativa alle competenze di fine rapporto diverse dal TFR, doc. 19 primo grado); peraltro, anche con riferimento al suddetto periodo la ha CP_1 affermato in ricorso di avere sempre percepito una retribuzione netta (€ 800,00 mensili) superiore a quella risultante dalle buste paga aziendali, per cui non v'è alcun dubbio che ella non possa più richiedere alcunchè alla società convenuta a titolo di differenze retributive, avendo ella comunque percepito importi maggiori al dovuto che evidentemente vanno a tacitare ogni sua possibile residua pretesa,
pag. 17/36 -che analoghe considerazioni possono farsi con riferimento al periodo di lavoro che va dal 26.3.14 sino al 4.9.17 durante il quale tra la Parte_6
[...
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inizialmente a tempo pieno, dal 26.3.14 al 30.4.14, poi convertito in un rapporto a tempo parziale di tipo misto dall'1.5.14 sino alla sua cessazione, atteso che anche per tale periodo di lavoro l'appellata nulla può oggi rivendicare essendo stata ella adeguatamente retribuita per la prestazione lavorativa effettivamente resa, pari a 40 ore di lavoro settimanali nei mesi di marzo ed aprile 2014 e di 16 ore settimanali nel restante periodo, oltre che per le ferie e le festività godute, ad eccezione del TFR e delle altre competenze di fine rapporto (ratei di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi per ex festività soppresse non goduti) più volte offertele e da questa sempre rifiutate poiché ritenute insufficienti (vedi doc. 20 primo grado),
-che alcun compenso era dovuto per il periodo da settembre 2010 sino al 15.2.12 atteso che in tale periodo la ha avuto CP_1 occasionale accesso ai locali di quest'ultima solo per osservare il lavoro svolto da altri soggetti, poiché interessata all'eventuale instaurazione con detta società di un rapporto di collaborazione autonoma;
le eventuali pretese sarebbero comunque prescritte,
-che, quanto alla contribuzione, nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui il lavoratore si limiti a richiedere al Giudice il solo accertamento dell'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro senza chiederne, però, la condanna al relativo versamento in favore dell'INPS, dovrebbe comunque concludersi per l'inammissibilità della suddetta istanza per evidente carenza di interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., in quanto l'emananda pag. 18/36 pronuncia di mero accertamento, emessa nei confronti del solo datore di lavoro, non potrebbe mai costituire un valido presupposto logico-giuridico per pretendere successivamente, sempre in via giudiziaria, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi in questione in favore dell'INPS rimasto estraneo alla precedente fase giudiziale di accertamento dell'obbligo contributivo,
-che il Giudice di primo grado è incorso in evidente errore laddove ha ritenuto sussistere tra le società convenute un collegamento economico-funzionale, atteso che risulta documentalmente provato che il defunto CP_2
(amministratore della convenuta Parte_1
già sino al
[...] Controparte_3 suo decesso avvenuto nell'ottobre 2013) era il marito della sig.ra amministratore unico e socio di maggioranza Parte_2 della mentre il sig. Parte_3 Parte_1
(divenuto amministratore della convenuta
[...] dopo il decesso del padre ) è Parte_1 CP_2 il figlio della sig.ra ed era al contempo il Parte_2 socio di minoranza della oltre che la persona Parte_3 nominata dalla come suo rappresentante, ai sensi Parte_2 dell'art. 88 del T.U.L.P.S., per l'attività accessoria di agenzia di raccolta del gioco del lotto automatizzato e delle scommesse sportive in genere, a totalizzazione o a quota fissa, svolta dalla nei locali ubicati ai civici 300 e 302 di Via Parte_3
Campana in Quarto (NA) per conto della “Sisal Match Point” su concessione dell'A.A.M.S. - Amministrazione Autonoma dei Monopoli rilasciata ai sensi del D.L. n.223/06, giusta licenza CP_5 autorizzativa del Questore di Napoli datata 31.12.07 (vedi doc. 4 primo grado), successivamente rettificata in data 28.8.09, per cui, in mancanza di prova del contrario, ogni e qualsivoglia pag. 19/36 attività di collaborazione gestoria eventualmente svolta dai sig.ri e nell'ambito delle attività CP_2 Parte_1 commerciali facenti capo alla – incluse Parte_3 eventuali attività di direzione e coordinamento delle maestranze –
è stata posta in essere da costoro non certo per soddisfare un interesse della già Parte_1
o per arrecarle un qualche Controparte_3 beneficio, ma solo ed unicamente, per quel che concerne il sig.
al fine di dare un aiuto alla Sig.ra CP_2 Parte_2
nella gestione delle attività commerciali svolte dalla
[...] [...] stante il vincolo di coniugio tra di loro Parte_3 esistente, mentre, per quel che concerne il sig. Parte_1 al fine di dare adempimento all'incarico di rappresentante espressamente conferitogli da per le attività di Parte_2 raccolta scommesse svolte dalla sino a Parte_3 dicembre 2013 nei locali ubicati ai civici 300 e 302 di Via
Campana in Quarto (NA), oltre che per curare, in qualità di socio di minoranza, un proprio personale interesse ad una sempre più efficiente gestione delle attività commerciali (quella principale di bar-pasticceria e quella accessoria di raccolta scommesse) svolte dalla suddetta società: in buona sostanza, non vi è prova di una unitaria gestione economico-amministrativa delle attività commerciali riconducibili alle due società convenute da parte dei sig.ri e per il raggiungimento di un CP_2 Parte_1 obbiettivo economico ad esse comune, come invece sostenuto dal primo Giudice,
-che l'adibizione della alle mansioni di “addetta CP_1 scommesse” prima in veste di collaboratrice autonoma e poi come dipendente per la società non è circostanza Parte_3 rivelatrice dell'esistenza del paventato collegamento economico- funzionale tra le società convenute, ma trova piena pag. 20/36 giustificazione nel fatto che la società ha Parte_3 operato anch'essa per lungo tempo nel campo della raccolta del gioco del lotto automatizzato e delle scommesse sportive in genere per conto della “Sisal Match Point”, proprio nei locali ubicati ai civici n. 300 e 302 di Via Campana in Quarto dove solo a fine dicembre 2013 la ha Parte_1 potuto installare una propria attività di raccolta del gioco del lotto e delle scommesse sportive approfittando della decisione della società di dismettere simili attività, Parte_3 per cui la dal febbraio 2012 sino al febbraio 2014, CP_1 prima in veste di collaboratrice autonoma e poi in qualità di dipendente, ha operato come “addetta alle scommesse” per conto della sola società – unico soggetto a Parte_3 quell'epoca operante come agenzia di scommesse all'interno dei locali ubicati ai civici n. 298, 300 e 302 di Via Campana in
Quarto – ricevendo le istruzioni sul lavoro da svolgere dalla
Sig.ra amministratore unico di detta società, e Parte_2 dal figlio di costei, all'uopo nominato dalla Parte_1 [...]
come proprio rappresentante delegato alla gestione Pt_2 dell'attività di raccolta delle scommesse sportive svolta presso i suddetti locali,
-che non è possibile ravvisare l'esistenza degli estremi di un possibile collegamento economico-funzionale tra le società convenute sulla scorta della dedotta contiguità dei locali adibiti all'esercizio delle loro rispettive attività commerciali, venuta in essere peraltro solo a far data dal dicembre 2013, poiché la società ha sempre svolto la propria attività Parte_3 di in quel di Quarto (NA) all'interno dei locali, Parte_4 tra loro comunicanti, siti ai civici 298, 300 e 302 di Via
Campana, e in tali spazi, e più precisamente all'interno dei locali comunicanti ubicati ai civici 300 e 302 di Via Campana, la pag. 21/36 società sino a fine dicembre del 2013, non si Parte_3
è limitata a svolgere solo la propria peculiare attività di bar- pasticceria ma vi ha svolto anche (e soprattutto) l'attività accessoria di agenzia di raccolta del gioco del lotto automatizzato e delle scommesse sportive in genere, solo a fine dicembre del 2013 la società ha deciso di Parte_3 cessare ogni attività connessa alle lotterie ed alle scommesse sportive concentrando i propri interessi sulla sola attività di bar-pasticceria che ha continuato a svolgere all'interno del solo locale del civico n. 298 tant'è che, poco dopo, i locali ubicati ai civici 300 e 302 di Via Campana venivano definitivamente separati dai locali del civico n. 298 e in essi la
[...] trasferiva la propria attività di agenzia Parte_1 di scommesse sportive;
in data 23.10.14 la ha Parte_3 poi proceduto ad affittare la propria azienda (per intenderci, quella costituita dall'attività di bar-pasticceria esercitata all'interno del civico n. 298 di Via Campana in Quarto) alla
CP_4
-che la società (già Parte_1 denominata ha sempre Controparte_3 svolto e tuttora svolge, solo ed unicamente, attività di raccolta scommesse sportive, incluse quelle afferenti al settore ippico,
-che, pertanto, la anche Parte_1 sotto il mero profilo dell'ubicazione delle proprie sedi operative, è sempre rimasta estranea sia all'attività di bar- pasticceria che all'attività di raccolta scommesse svolte dalla presso i locali ubicati ai civici 298, 300 e Parte_3
302 di Via Campana in Quarto (NA), e che solo a far data dal dicembre 2013, dismessa l'attività di raccolta scommesse da parte della ha preso possesso dei locali ubicati ai Parte_3 civici 300 e 302 di Via Campana (separandoli dal locale del civico pag. 22/36 298 nel quale la ha continuato a svolgere la Parte_3 propria attività di bar-pasticceria) per svolgervi la propria attività di raccolta scommesse previa apertura di un varco di comunicazione tra i suddetti locali e quelli da essa società già detenuti ubicati al civico 3B di Via Masullo in Quarto (NA), da cui emerge in modo incontrovertibile l'assoluta autonomia e separatezza delle sorti economiche e commerciali delle due società convenute,
-che il primo Giudice è incorso in errore laddove ha ritenuto prive di rilevanza probatoria e, comunque, non credibili gli esiti dell'escussione testimoniale dei testi indotti da entrambe le società convenute, privilegiando solo ed unicamente le risultanze della prova testimoniale dei testi indotti dalla CP_1 ritenendoli assolutamente credibili,
-che la data di inizio del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la è Parte_1 incontrovertibilmente quella del 26.3.2014 come confermato dalla stessa con dichiarazione, avente piena efficacia CP_1 confessoria, resa a pubblico ufficiale in sede di accertamento ispettivo (vedi verbale di primo accesso ispettivo del 26.3.14 e verbale unico di accertamento e notificazione del 7.5.14 prodotti in atti, doc. 17 primo grado, facenti fede sino a querela di falso delle attività ispettive svolte).
replica: Controparte_1
-che il GL ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza di un collegamento economico-funzionale tra le società,
-che all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, così come accertato dal Giudice di prime cure, era emerso che il rapporto di lavoro inter partes, nel corso di tutto il periodo in cui ha avuto svolgimento, ovvero, dal 01/10/2010 al 04/09/2017, senza soluzione di continuità, aveva assunto le caratteristiche proprie del lavoro pag. 23/36 subordinato a tempo pieno alle dipendenze della società “
[...]
(già “ Parte_1 Controparte_3
”),
[...]
-che le ragioni espresse dal G.L. a sostegno della decisione di accoglimento della domanda relativa all'accertamento dell'avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto l'arco temporale dedotto in ricorso, sono dunque coerenti con le risultanze dell'istruttoria testimoniale, oltre che con le evidenze documentali in atti,
-che, come affermato dal Giudice di prime cure, nel caso di specie non si è verificata alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 32 della legge n.183/10, in quanto la mancata impugnativa del contratto di collaborazione intercorso con la Parte_3 per il periodo dal 15/02/2012 al 30/09/2012, è ininfluente rispetto all'oggetto della domanda giudiziale,
-che i conteggi prodotti in primo grado non erano stati contestati analiticamente i conteggi elaborati di riflesso delle allegazioni di cui al ricorso,
-che era emerso che le mansioni svolte erano ascrivibili al V livello di inquadramento del CCNL Commercio Terziario - livello, peraltro, pacificamente riconosciuto alla lavoratrice a seguito della formalizzazione dei rispettivi rapporti di lavoro con entrambe le società convenute,
-di aver ricevuto nel corso dei rapporti di lavoro unicamente una retribuzione di € 800,00 mensili, alcuna 13ma o 14ma, neppure la retribuzione relativa alle mensilità di luglio, agosto e settembre
2017, alcuna maggiorazione per lavoro supplementare, straordinario e festivo, né a titolo di indennità di maneggio denaro, né il TFR,
l'indennità sostitutiva per ferie, festività e permessi non goduti,
pag. 24/36 -che la sentenza non era errata laddove aveva accertato l'omissione contributiva in suo favore senza disporre alcuna condanna in favore dell'Inps.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è infondato.
Il GL di primo grado ha correttamente fondato la propria decisione sulla scorta della valutazione delle deposizioni testimoniali raffrontandole con le allegazioni contenute in ricorso, indicando le ragioni per le quali ha dato prevalenza alle deposizioni di alcuni testimoni a discapito di quelle degli altri (ex plurimis
Cassazione ordinanza n.15270/24 “in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato
a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”).
In merito alla predetta valutazione, la difesa delle appellanti contesta genericamente la prevalenza data dal Giudice di primo grado alle testimonianze dei testi e , limitandosi a Tes_2 Tes_1 ritrascrivere (parzialmente) le testimonianze della Testimone_3 del e del senza però addurre Testimone_4 Persona_1 alcuna concreta censura al contenuto delle dichiarazioni dei due pag. 25/36 testi di parte ricorrente che il GL ha posto a base della decisione.
Laddove invece le appellanti contestano le dichiarazioni del teste può osservarsi che le censure non riguardano il contenuto Tes_2 della deposizione in termini di riferimenti fattuali ma la sola attendibilità del teste, su cui ha chiaramente disquisito già il primo Giudice;
peraltro dalle stesse dichiarazioni contenute nella conciliazione intervenuta tra il predetto teste e la Parte_1 emerge lo svolgimento di attività lavorativa dal 2009 al
[...]
2017 (quindi in periodo coincidente con quello oggetto del ricorso della ). CP_1
Quanto alle contestazioni in ordine alla attendibilità della teste le appellanti si limitano ad un inammissibile (nonché Tes_1 inopportuno) giudizio morale sulle abitudini della stessa.
Al contrario le dichiarazioni dei due predetti testimoni sono risultate analitiche e, soprattutto, derivate da una presenza diretta presso i luoghi di lavoro.
La ha riferito: Tes_1
-che la ricorrente aveva lavorato presso il Centro Scommesse sito in Quarto, gestito in passato da e successivamente CP_2 dal figlio , iniziando nel 2010 (ricollegando l'anno 2010 Pt_1 rispetto a quello successivo in cui lei aveva partorito),
-che il centro scommesse era collegato attraverso una porta scorrevole ad un bar denominato , Parte_3
-che quando si recava sul luogo se non trovava la cugina (la ricorrente) al centro scommesse la rinveniva intenta a lavorare presso il bar ed in particolare stava alla cassa,
-che nel tempo, la struttura era stata modificata e si era creato un ulteriore locale nel quale erano state allocate le slot machine, al cui controllo era addetta la ricorrente,
pag. 26/36 -che la ricorrente aveva lavorato con continuità svolgendo le attività descritte fino all'estate del 2017,
-di aver assistito alle attività descritte perché spesso andava presso il locale anche di mattina dopo aver accompagnato i bambini a scuola,
-che nel primo periodo la ricorrente riceveva le direttive da e, quando questo era morto, da , mentre al bar o alla CP_2 Pt_1 sala scommesse era la moglie di , la signora che CP_2 Pt_2 parimenti dava le direttive alla ricorrente,
-che se mancava qualcuno al bar la signora chiedeva alla Pt_2 ricorrente di prestare l'attività lavorativa stando alla cassa del bar e certe volte le chiedeva anche di svolgere commissioni esterne (la mandava a comprare delle cose anche al supermercato),
-che la ricorrente lavorava 6 giorni alla settimana, con 1 giorno di riposo (ma mai di sabato o domenica) dalle 9:00 (quando lei l'andava a trovare) alla chiusura delle 21.00,
-che il centro scommesse era sempre aperto anche tutti i giorni festivi dell'anno, tranne il 25 dicembre,
-che solo quando la porta scorrevole tra la sala scommesse ed il bar era stata chiusa la ricorrente aveva lavorato solo presso il
Centro Scommesse e non andava più presso il bar.
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
-di aver lavorato per la dal 2008 al 2017 come Parte_1 responsabile di sala lavorando inizialmente a Via Campana;
-che era stato assunto da il quale all'epoca CP_2 gestiva due agenzie (un corner collegato al bar denominato
[...]
ed un'agenzia sita a 100 metri di distanza dal corner), Pt_3
-che all'epoca anche il bar era gestito da CP_2
-che nel 2013 era stato chiuso il corner distante dal bar e aperta un'agenzia scommesse a Via Masullo, mentre il corner di via
Campana, adiacente al bar, aveva continuato a funzionare ed era pag. 27/36 comunicante con l'agenzia di Via Masullo che si trovava alle spalle,
-che era stato proprio lui, su richiesta di a CP_2 procurare alla ricorrente il colloquio di lavoro con il predetto e che la ricorrente iniziò a lavorare come sportellista CP_2 della a via Campana tra il 2009/2010, Parte_1
-che la ricorrente aveva lavorato con continuità sino al 2017, epoca in cui lui andò via (luglio 2017),
-che nel primo periodo la ricorrente riceveva le direttive da e quando questi era morto era stata sottoposta al potere CP_2 direttivo di , Pt_1
-che al bar collaborava anche la moglie di CP_2 Parte_2
, che parimenti dava direttive alla ricorrente per il buon
[...] funzionamento del bar (“nello stesso contesto poteva capitare che la ricorrente venisse adibita a cassiera del bar, oppure stando dietro al banco serviva i clienti”),
-che quando era stata aperta l'agenzia di Via Masullo sia lui che la ricorrente vi avevano lavorato insieme.
Dalle predette testimonianze emerge con chiarezza che il rapporto di lavoro della ricorrente è iniziato sin dal 2010, come asserito in ricorso, alle dipendenze della (sotto le Parte_1 direttive di , allora in vita, che le aveva fatto il CP_2 colloquio e l'aveva assunta, poi di alla morte del padre) Pt_1 ed è proseguito (senza interruzioni;
a differenza di quanto risulta dai contratti formali) fino al 2017, svolgendosi anche in favore della attività del bar svolta dalla (sotto le Parte_3 direttive di;
che gestiva sia la Parte_2 CP_2
s.a.s. sia l'attività del bar;
che la ricorrente lavorava come addetta alle scommesse ma anche al bar (cassiera, servizio al bancone, disbrigo di commissioni su incarico della . Parte_2
pag. 28/36 Sugli specifici (e significativi) dati della motivazione dell'avvenuta assunzione da parte di sin dal 2010 e CP_2 dello svolgimento promiscuo di mansioni di addetta scommesse e cassiera/barista non si rinvengono puntuali contestazioni nell'atto di appello, procedendo le appellanti a ritrascrivere le deposizioni dei propri testi che sono state però già motivatamente disattese dal Giudice di primo grado.
La ricostruzione in diritto ed in fatto operata dal primo Giudice in ordine alla ricorrenza di una situazione di codatorialità va, parimenti, condivisa.
Il Giudice ha esposto i diffusi principi giurisprudenziali sul tema e, applicandoli al caso di specie, ha evidenziato che costituivano prova del collegamento societario le dichiarazioni rese da nel corso del libero interrogatorio, la Parte_1 coincidenza delle sedi legali delle due società, lo stretto legame di parentela tra e CP_2 Parte_1 Parte_2
l'intestazione della licenza di gioco del bar sia alla
[...] [...] che al Pt_2 Parte_1
Da ultimo la S.C. (ordinanza n.22509/24) ha confermato che
“la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro
d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali”.
E ciò che è emerso dalle dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente è proprio la condivisione (nei due periodi indicati in ricorso) delle prestazioni di lavoro della da parte CP_1 della e della agevolate dalla promiscuità/vicinanza Pt_3 Pt_1
pag. 29/36 dei luoghi in cui la stessa eseguiva le diverse prestazioni lavorative.
Le allegazioni contenute nel ricorso in appello non fanno che rafforzare quanto già evidenziato nella sentenza impugnata.
Ed infatti dall'excursus contenuto nell'atto di appello emergono i seguenti dati fattuali:
-la sede legale della è alla via Campana n.298 Parte_3 in Quarto e la sede legale della è situata (sin Parte_1 dal 1997) alla medesima via al civico 300-302 (sin dal 1997),
-fino a dicembre 2013 la ha svolto ambedue le Parte_3 attività, quella di bar e quella di scommesse (con insegna “Sisal
Match Point”) in un corner situato nel medesimo locale in cui svolgeva l'attività di bar pasticceria (più precisamente operava in due locali comunicanti, il bar in quello del civico 298 e l'attività scommesse in quello del civico 300-302, quindi presso la sede legale della sulla scorta di una licenza Pt_1 rilasciata nel 2007 alla amministratrice, ed a Parte_2
quale suo rappresentante;
Parte_1
-a dicembre 2013 il corner non è stato più utilizzato dalla
[...]
e si è proceduto alla separazione fisica dei Parte_3 locali del civico 298 dai locali dei civici 300-302 in cui ha iniziato l'attività di scommesse poi Parte_6 collegando fisicamente tali locali (civico 300-302 di via Campana) con il locale a via Masullo sempre a Quarto (facente parte dello stesso fabbricato di via Campana civici 298-302) dove aveva trasferito l'attività di scommesse (sempre con insegna “SISAL
Match Point”) da via Campana 244, a pochi metri dal bar (lì svolta da fine gennaio 2012; in precedenza nel comune di Corciano) creando un unico locale destinato al gioco-scommessa; al locale del civico 298 la ha continuato a svolgere la sola Parte_3
pag. 30/36 attività di pasticceria fino ad ottobre 2014 allorquando l'ha ceduta alla CP_4
Risulta quindi con evidenza come la svolgesse Parte_3 la propria attività nei locali della sede legale della e Pt_1 che, in parte, le attività svolte (quelle gioco-scommesse) coincidevano (anche quanto ad insegna Sisal) con quelle svolte dalla in locali praticamente contigui (da gennaio Parte_1
2012 civico 244 di via Campana) e poi collegati a quelli (nuovi) della (cioè dal 2013 i locali del civico 300-302 collegati Pt_1 con la agenzia di via Masullo facente parte del medesimo fabbricato).
Dalle prove testimoniali valorizzate nella sentenza è emerso come nei periodi in cui la ha stipulato i due contratti con CP_1 la già prestava attività lavorativa con la Parte_3 dal 2010 e che ha svolto contemporaneamente le Parte_1 proprie mansioni in favore di ambedue le società ricevendo le direttive da e poi da e dalla madre di CP_2 Pt_1 questa ultima anche in evidente commistione tra i ruoli gestori e i ruoli sociali (atteso che aveva carica sociale sia nella Pt_1
s.a.s. sia nella s.r.l. ed inoltre era rappresentante della madre in relazione alla gestione dell'attività gioco- Parte_2 scommesse).
Quanto al ruolo di risulta che: Parte_1
-è subentrato quale socio accomandatario e legale rappresentante della s.a.s. alla morte del padre ad ottobre 2013, CP_2
-è socio della , Pt_3
-è rappresentante della madre quanto alla Parte_2 attività gioco scommesse del sin dal 2007 e Parte_3 socio della stessa.
In sede di libero interrogatorio lo stesso ha Parte_1 prima riferito che la ricorrente aveva lavorato solo per la pag. 31/36 poi ha precisato che aveva lavorato presso il corner Parte_1 correlato al ha dichiarato che il bar in un ambiente Parte_3 comunicante di circa 30 m² aveva anche un punto di accettazione scommesse in cui aveva lavorato la ricorrente ed era potuto capitare che sporadicamente per una mezz'ora la ricorrente fosse stata dietro alla cassa del bar;
ha ammesso che quando è morto il padre (a ottobre 2013) non riuscendo a gestire sia il punto CP_2 scommesse che il bar aveva chiuso la comunicazione tra il bar e il locale adibito a scommesse e aveva ceduto l'attività del bar e da
Part quel momento il punto scommesse era stato gestito dalla .
Il predetto ha quindi ammesso la promiscuità Parte_1 delle mansioni svolte dalla ricorrente (scommesse e bar) e tale circostanza si ricollega temporalmente al rilievo che la CP_1 era stata assunta nel 2010 da che, all'epoca, CP_2 gestiva non solo le attività della s.a.s. ma anche il bar (teste
[...]
) ed al quale è subentrato il figlio nel 2013 che ha Tes_2 continuato ad esercitare il potere direttivo sulla ricorrente
(cfr. teste “quando questi ( è morto è stata Tes_2 CP_2 sottoposta al potere direttivo di ”) ed, in concreto, a Pt_1 gestire tutte le attività familiari.
Peraltro lo svolgimento di mansioni promiscue (gioco-scommesse e bar), già allegata in primo grado dalla ricorrente, è emersa anche con riferimento ad altra lavoratrice dalle dichiarazioni del
[...]
(cfr. riferimento alla Minopoli, sia in ricorso sia nelle Tes_2 dichiarazioni testimoniali).
Peraltro deve rilevarsi come il contratto stipulato dalla Parte_3
con la ricorrente a gennaio 2013 quale addetta alle scommesse
[...] si sia concluso (per licenziamento) solo dal 15.2.14 ma la stessa ha allegato di aver cessato l'attività di Parte_3 scommesse a dicembre 2013, per cui la nei mesi di CP_1 gennaio e febbraio 2014 (ancora in servizio) non avrebbe potuto di pag. 32/36 certo svolgere più le attività delle scommesse ma solo quelle proprie della gestione bar, uniche residuate in capo alla datrice da gennaio.
In merito alle contestazioni circa la misura della condanna subita si deve rilevare come dalle prove espletate sia emersa con chiarezza sia l'ascrivibilità delle mansioni espletate dalla in quelle del livello V CCNL (peraltro riconosciuto CP_1 anche dalla datrici nei periodi diversamente formalizzati: compiti di accettazione scommesse per il co.co.pro., addetto scommesse V livello sia nel contratto del 9.1.13 sia in quello del 26.3.14) sia l'orario di lavoro espletato (teste “lavoravamo 6 Tes_2 giorni alla settimana, avevamo un giorno di riposo a settimana, mai, però, il sabato o la domenica……la ricorrente, quando è stata assunta fino a quando è vissuto lavorava dalle 09.30 alle CP_2
19.30, se ricordo bene qualche sabato andava via alle 15.00 una o due volte al mese. Quando è stata aperta l'agenzia di Via Masullo io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme presso l'agenzia.
la mattina apriva l'agenzia alle ore 9.30 e finiva di CP_1 lavorare alle 19.30 perché io arrivavo alle 12.00 e rimanevo sino alla chiusura. Se io non andavo a lavorare doveva chiudere CP_1
e perciò rimaneva fino alle 21.00 nel periodo invernale e fino alle 24.00 in estate. Tanto avveniva una volta a settimana, cioè durante il mio giorno di riposo. In agosto l'apertura dell'agenzia di Via Masullo era alle 12.00 e si chiudeva alle 24.00. Il corner collegato al bar apriva sempre alle 09.30. Pertanto gli orari erano sempre gli stessi, lavorava fino dalle 09.30 e alle CP_1
12.00 al corner e poi passava all'agenzia di Via Masullo…..il sabato e la domenica l'orario era maggiore perché si partiva sempre alle 08.00/08.30, in quanto c'erano più scommesse. Andavamo in ferie una settimana ad agosto, se ci assentavamo più tempo non venivamo pagati. Eravamo sempre aperti anche tutti i giorni
pag. 33/36 festivi dell'anno, tranne il 25 dicembre”; teste “Mia Tes_1 cugina lavorava 6 giorni alla settimana. Aveva un giorno di riposo
a settimana, mai, però, il sabato o la domenica. La ricorrente lavorava dalle 9:00 alla chiusura cioè finiva verso le 21.00, se ricordo bene l'orario conclusivo della giornata. Certamente mia cugina iniziava a lavorare verso le 9:00 perché era questo
l'orario in cui passavo per il punto di scommesse e/o al Bar dopo aver accompagnato i miei figli a scuola….. Mia cugina andava in ferie una settimana all'anno in agosto. Il centro scommesse era sempre aperto anche tutti i giorni festivi dell'anno, tranne il 25 dicembre”).
In relazione alla eccezione di decadenza ex art.32 legge n.183/10 in ordine alla richiesta di subordinazione (riconosciuta) in favore della dal 10.1.13, premesso quanto già Parte_1 precisato dal GL in sentenza, si deve rilevare come la norma si riferisca al diverso caso in cui si chiede l'accertamento di un diverso datore di lavoro (rispetto a quello formalmente risultante) e non alla ipotesi in cui si invochi la codatorialità
(cioè la presenza di due o più datori contemporaneamente;
cfr.
Cassazione ordinanza n.6664/19 “nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria
l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per
l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne
l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto
è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale”).
pag. 34/36 Sempre sul rilievo che oggetto dell'accertamento era la sussistenza di anche in relazione alla Parte_7 Parte_1 per i due periodi di lavoro formalizzati con la
[...] Parte_3
è evidente l'inconferenza della questione subordinata
[...] relativa alle conseguenze economiche derivanti dal riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro del febbraio 2012 con al s.r.l. basata sulla visione atomistica del solo rapporto formalizzato tra la lavoratrice e la Parte_3
Quanto alla eccezione di impossibilità di conversione del co.co.pro. del febbraio 2012 perchè ratione temporis l'art.69
d.lvo n.276/03 consentiva tale possibilità solo in assenza di progetto è sufficiente rilevare che la modifica in questione è intervenuta ad opera della legge n.92/12 entrata in vigore a giugno 2012 allorquando il co.co.pro. era in corso, per cui non è invocabile (come pretendono le appellanti) la previgente formulazione della norma.
Irrilevanti sono le disquisizioni delle appellanti in ordine alle modalità di risoluzione del rapporto lavorativo intrattenuto con la nel 2017 atteso che la risoluzione non è stata Parte_1 in alcun modo oggetto di domanda in primo grado e la domanda di indennità di preavviso è stata rigettata dal primo Giudice
(rigetto su cui si è formato il giudicato in difetto di appello incidentale).
Infondato è anche il motivo di appello relativo alla regolarizzazione contributiva atteso che il GL, in difetto di citazione dell'Inps, si è limitato ad accertare la debenza della contribuzione sui periodi di lavoro riconosciuti non emettendo alcuna condanna a favore dell'Istituto (cfr. Cassazione
n.11730/24).
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.
pag. 35/36
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna le parti appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 4.997,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 8.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 36/36