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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/11/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.1153/2022
Il giudice AN MA AN lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate COSIMO CP_1
lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate Controparte_2
[...]
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17:15 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 05/11/2025
Il giudice
AN MA AN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN MA AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1153/2022 R.G. decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Viale Crispi, 28 L'Aquila presso Parte_1
e nello studio dell'avv. PICCININI ALESSANDRO dal quale è rappresentato e difeso opponente
E
( , e per essa quale mandataria la Controparte_2 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Vicolo San Bernardino 5/A Verona presso e nello studio dell' avv. ROSSI MARCO opposta
OGGETTO: cessione credito-finanziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa e le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 24/06/2022, l'opponente
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2022 di Parte_1
data 30/03/2022 , emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 402/2022 R.G. su conforme richiesta della società con il quale gli era stato Controparte_2
ingiunto il pagamento di € 28.147,82 per sorte capitale, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria, per saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 10193004145810 per l'acquisto di una autovettura stipulato in data
15/04/2004 con Controparte_4
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione ad agire e della titolarità del credito della concessionaria la Controparte_2
prescrizione del credito azionato;
l'illegittima applicazione di un tasso di interessi anatocistici e di tassi superiori a quelli contrattualmente pattuiti.
Chiedeva , nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, la :
1) in via preliminare e principale, voler dichiarare nullo e/o invalido con Decreto
Ingiuntivo n.118/2022 - RG n.402/2022 emesso - ad istanza della Società
[...]
– dall'intestato Tribunale in data 15.03.2022 dichiarando che la CP_2 [...]
, per i motivi di cui in narrativa e per difetto di legittimazione per Controparte_2
non avere l'opposto diritto a procedere nei confronti dell'odierno opponente;
2) revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito azionato con il contratto del 15.04.2004, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
3) dichiarare ed accertare sul contratto di finanziamento 190453 illegittima applicazione di interessi anatocistici e di tassi effettivi superiori a quelli contrattualmente pattuiti e quindi dichiarare che nulla dovuto da in Parte_1
forza del rapporto di credito di cui al contratto di finanziamento;
Con conseguente vittoria delle spese di lite, oltre le spese generali a norma dell'art. 15 della tariffa forense e accessori di legge da liquidarsi in via di distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ed onorari”.
La società opposta si costituiva ritualmente in giudizio per Controparte_2
affermare la propria legittimazione attiva e la propria titolarità del credito;
la non prescrizione del credito;
la non sussistenza dell'asserito anatocismo e dell'asserita usurarietà degli interessi applicati.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) In via subordinata concedersi la provvisoria esecutività parziale del medesimo ex art. 648 cpc e/o emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis cpc nei confronti dell'opponente per l'importo di € 13.000,00 pari alla somma dallo stesso non contestata;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del Controparte_2
sig. dell'importo di € 28.147,82 (ovvero quella diversa somma Parte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via Cont equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di
[...]
, delle suddette somme;
Controparte_2
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine di dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
L'opposizione non è risultata fondata per le motivazioni di seguito esposte.
Nel merito, occorre puntualizzare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione piena, sull'intera situazione giuridica controversa;
esso tende a verificare, al momento della decisione e non solo della domanda, la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Al riguardo si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare
(tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi, ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del
11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione
II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n.
9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Mentre , mentre il debitore ha l'onere di dedurre e di provare eventuali fatti estintivi e/o modificativi dell' obbligazione dedotta in giudizio.
L'opponente, in primis, ha eccepito sia la legittimazione ad agire quanto la titolarità del credito ingiunto.
Esigenze di chiarezza impongono di premettere che una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. La "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. Nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della di essersi resa cessionaria del credito di cui si discute. Controparte_2
Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La titolarità della posizione soggettiva attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un' eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. SS. UU. sentenza n. 2951/2016; Cass. civ. ordinanza n. 29511/2025).
Ciò posto, va osservato che in caso di cessione in blocco di crediti ex art. 4 L. n.
130/1999 , la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di affermare che si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Tuttavia la Corte di Cassazione ha limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermando che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. ord. n. 25911/2025).
Si è altresì affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs.. dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Ciò in quanto “la disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione". La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un
"fatto" estremamente ridotto, di mera sintesi.In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua
"minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”(cfr. Cass.civ. ordinanza n.
5617/2020)
Pertanto, la parte, che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ove il debitore contesti l'esistenza dei contratti, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass.civ. ordinanza n.
5617/2020).
Nel caso di specie, la società opposta ha fornito una adeguata prova della sussistenza del contratto di cessione e l 'inclusione dello specifico credito nel "blocco" dei rapporti ceduti allegando in atti: copia della pubblicazione nella G.U. n. 145 del 13/12/2012
Parte Seconda della cessione del credito tra e;
copia della CP_4 Controparte_6
pubblicazione nella G.U. n. 81 del 10/7/2014 – Parte Seconda della cessione del credito tra e;
l' atto di cessione crediti tra e Controparte_6 CP_7 Controparte_6 CP_7
con il relativo elenco dei crediti ceduti debitamente omissato per ragioni di privacy e segretezza commerciale;
il verbale d'assemblea e conferimento del ramo d'azienda del
29/6/2018 avanti al notaio dott.ssa di Milano, Rep. n.80866 e Racc. Persona_1
n. 15510, con cui a ha conferito a (già ) il CP_7 Controparte_2 CP_2 ramo d'azienda “relativo all'attività di acquisto e gestione dei portafogli di crediti distressed”, nel cui ramo sono compresi “tutti i crediti deteriorati di cui la CP_8
si è resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1° luglio
[...]
2018), con subentro della società conferitaria nei crediti , da riscuotere direttamente, e nei debiti riferibili all'attività del ramo d'azienda.
La cessionaria quindi, ha provato la propria titolarità del Controparte_2
diritto di credito.
L'opponente, dall'altro canto, ad estinzione della pretesa creditoria ha eccepito l'intervenuta prescrizione sul rilevo che il credito, essendo risalente all' atto di stipulazione del contratto di finanziamento collocabile all'anno 2004, sarebbe stato soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. non essendogli mai state notificate le cessioni di credito e comunque anche il termine decennale sarebbe decorso senza interruzioni.
Detta eccezione è risultata infondata.
L'opposta a prova del credito azionato ha allegato in atti il contratto di finanziamento n. 10193004145810 di € 13.000,00 per l'acquisto di una autovettura stipulato in data
15/04/2004 con con cui l'opponente si era obbligato Controparte_4 Parte_1
alla restituzione del quantum in n. 48 rate mensili di € 330,20 ciascuna a far data dal
30/04/2004 sino al 30/04/2008; nonché l'estratto conto integrale dei movimenti dare - avere tra le parti. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo.
Si è, in particolare, spiegato: "la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo
e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero" (Cfr. ex multis Cass. civ. ordinanza n. 4232/2023).
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicchè non opera per essi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. citata Cass. civ. ordinanza n.
4232/2023).
Ritenuto che al contratto di finanziamento di cui si discute si applica il termine prescrizionale decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, cioè dal 30/04/2008, sia al debito derivante dal rimborso delle rate del mutuo, quanto anche a quello relativo al pagamento degli interessi
(compensativi e moratori) previsti nello stesso contratto- non operante, con riguardo agli interessi, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.p.c.- va osservato che il termine decennale prescrizionale è stato interrotto dalla comunicazione di cessione del credito, con contestuale diffida ad adempiere , inviata dalla di CP_9
data 21/07/2014 e regolarmente ricevuta dall'opponente il 04/08/2014 , come da avviso di ricevimento allegato in atti e non affatto contestato in modo specifico dall'opponente, e poi anche notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in data
26/5/2022. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui si volesse far decorrere il termine decennale prescrizionale dalla data di decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 cod. civ. ossia dal 14/07/2005 (come da annotazione risultante nel modulo estratto conto) il suddetto termine sarebbe stato comunque interrotto dalla citata comunicazione della ricevuta in data 04/08/2014. CP_7 Dalla disamina dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio è emerso che l'opponente non ha avanzato alcuna contestazione in merito alla sottoscrizione del citato contratto di finanziamento né di aver ricevuto in prestito le somme mutuate né di averle restituite solo in parte. Né ha contestato il saldo debitorio quale risultante dall'estratto conto integrale dei movimenti dare -avere documenti tutti ritualmente prodotti in giudizio.
Quanto alle contestazioni relative ai lamentati anatocismo e usurarietà esse sono teoriche ed astratte nonché del tutto generiche. Appaiono radicalmente prive di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio e di un conferente richiamo in modo dettagliato e preciso al contratto di finanziamento posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo. Sul punto va osservato che il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod.civ. è di spettanza del debitore.
Ebbene, il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nello specifico, questi è tenuto ad allegare con precisione:1 ) la misura dei tassi degli interessi corrispettivi concretamente pattuiti, calcolata anche all'esito dell'inclusione di specifiche poste di debito non prese in considerazione dalla banca nella redazione del contratto;
2) la misura dei tassi soglia pro tempore vigenti;
3) la misura della divergenza in eccesso tra i due tassi. Ove tali necessarie allegazioni difettino, la contestazione è generica.
Allo stesso modo, la contestazione di applicazione di interessi anatocistici illegittimi
è generica: l'opponente ha omesso di specificare se effettivamente vi sia stato anatocismo illegittimo, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici , la disciplina invocata, in quale periodo e per quali somme. Ugualmente generiche sono le allegazioni, non avendo l'opponente concretamente enucleato il fenomeno stesso di cui ha lamentato l'illegittimità, anche in punto a commissioni, oneri e spese non previste contrattualmente, non avendo l'opponente chiarito quali esattamente le somme pagate per tali oneri ed in quali periodi.
In conclusione, si ritiene che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che l'opponente, viceversa, nel merito non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto al di fuori della eccepita prescrizione.
L'opposizione, risultata non fondata, va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e conclusionale e parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione (non essendo state depositate le memorie ex art. 183,6° comma c.p.c.) di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l' opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 118/2022 di data
30/03/2022 , emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 402/2022 R.G.
- condanna l' opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 05/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN MA AN
SEZIONE UNICA
UDIENZA RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.1153/2022
Il giudice AN MA AN lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate COSIMO CP_1
lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate Controparte_2
[...]
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17:15 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 05/11/2025
Il giudice
AN MA AN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN MA AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1153/2022 R.G. decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Viale Crispi, 28 L'Aquila presso Parte_1
e nello studio dell'avv. PICCININI ALESSANDRO dal quale è rappresentato e difeso opponente
E
( , e per essa quale mandataria la Controparte_2 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Vicolo San Bernardino 5/A Verona presso e nello studio dell' avv. ROSSI MARCO opposta
OGGETTO: cessione credito-finanziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa e le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 24/06/2022, l'opponente
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2022 di Parte_1
data 30/03/2022 , emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 402/2022 R.G. su conforme richiesta della società con il quale gli era stato Controparte_2
ingiunto il pagamento di € 28.147,82 per sorte capitale, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria, per saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 10193004145810 per l'acquisto di una autovettura stipulato in data
15/04/2004 con Controparte_4
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione ad agire e della titolarità del credito della concessionaria la Controparte_2
prescrizione del credito azionato;
l'illegittima applicazione di un tasso di interessi anatocistici e di tassi superiori a quelli contrattualmente pattuiti.
Chiedeva , nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, la :
1) in via preliminare e principale, voler dichiarare nullo e/o invalido con Decreto
Ingiuntivo n.118/2022 - RG n.402/2022 emesso - ad istanza della Società
[...]
– dall'intestato Tribunale in data 15.03.2022 dichiarando che la CP_2 [...]
, per i motivi di cui in narrativa e per difetto di legittimazione per Controparte_2
non avere l'opposto diritto a procedere nei confronti dell'odierno opponente;
2) revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito azionato con il contratto del 15.04.2004, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
3) dichiarare ed accertare sul contratto di finanziamento 190453 illegittima applicazione di interessi anatocistici e di tassi effettivi superiori a quelli contrattualmente pattuiti e quindi dichiarare che nulla dovuto da in Parte_1
forza del rapporto di credito di cui al contratto di finanziamento;
Con conseguente vittoria delle spese di lite, oltre le spese generali a norma dell'art. 15 della tariffa forense e accessori di legge da liquidarsi in via di distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ed onorari”.
La società opposta si costituiva ritualmente in giudizio per Controparte_2
affermare la propria legittimazione attiva e la propria titolarità del credito;
la non prescrizione del credito;
la non sussistenza dell'asserito anatocismo e dell'asserita usurarietà degli interessi applicati.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) In via subordinata concedersi la provvisoria esecutività parziale del medesimo ex art. 648 cpc e/o emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis cpc nei confronti dell'opponente per l'importo di € 13.000,00 pari alla somma dallo stesso non contestata;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del Controparte_2
sig. dell'importo di € 28.147,82 (ovvero quella diversa somma Parte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via Cont equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di
[...]
, delle suddette somme;
Controparte_2
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine di dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
L'opposizione non è risultata fondata per le motivazioni di seguito esposte.
Nel merito, occorre puntualizzare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione piena, sull'intera situazione giuridica controversa;
esso tende a verificare, al momento della decisione e non solo della domanda, la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Al riguardo si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare
(tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi, ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del
11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione
II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n.
9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Mentre , mentre il debitore ha l'onere di dedurre e di provare eventuali fatti estintivi e/o modificativi dell' obbligazione dedotta in giudizio.
L'opponente, in primis, ha eccepito sia la legittimazione ad agire quanto la titolarità del credito ingiunto.
Esigenze di chiarezza impongono di premettere che una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. La "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. Nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della di essersi resa cessionaria del credito di cui si discute. Controparte_2
Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La titolarità della posizione soggettiva attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un' eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. SS. UU. sentenza n. 2951/2016; Cass. civ. ordinanza n. 29511/2025).
Ciò posto, va osservato che in caso di cessione in blocco di crediti ex art. 4 L. n.
130/1999 , la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di affermare che si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Tuttavia la Corte di Cassazione ha limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermando che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. ord. n. 25911/2025).
Si è altresì affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs.. dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Ciò in quanto “la disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione". La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un
"fatto" estremamente ridotto, di mera sintesi.In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua
"minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”(cfr. Cass.civ. ordinanza n.
5617/2020)
Pertanto, la parte, che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ove il debitore contesti l'esistenza dei contratti, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass.civ. ordinanza n.
5617/2020).
Nel caso di specie, la società opposta ha fornito una adeguata prova della sussistenza del contratto di cessione e l 'inclusione dello specifico credito nel "blocco" dei rapporti ceduti allegando in atti: copia della pubblicazione nella G.U. n. 145 del 13/12/2012
Parte Seconda della cessione del credito tra e;
copia della CP_4 Controparte_6
pubblicazione nella G.U. n. 81 del 10/7/2014 – Parte Seconda della cessione del credito tra e;
l' atto di cessione crediti tra e Controparte_6 CP_7 Controparte_6 CP_7
con il relativo elenco dei crediti ceduti debitamente omissato per ragioni di privacy e segretezza commerciale;
il verbale d'assemblea e conferimento del ramo d'azienda del
29/6/2018 avanti al notaio dott.ssa di Milano, Rep. n.80866 e Racc. Persona_1
n. 15510, con cui a ha conferito a (già ) il CP_7 Controparte_2 CP_2 ramo d'azienda “relativo all'attività di acquisto e gestione dei portafogli di crediti distressed”, nel cui ramo sono compresi “tutti i crediti deteriorati di cui la CP_8
si è resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1° luglio
[...]
2018), con subentro della società conferitaria nei crediti , da riscuotere direttamente, e nei debiti riferibili all'attività del ramo d'azienda.
La cessionaria quindi, ha provato la propria titolarità del Controparte_2
diritto di credito.
L'opponente, dall'altro canto, ad estinzione della pretesa creditoria ha eccepito l'intervenuta prescrizione sul rilevo che il credito, essendo risalente all' atto di stipulazione del contratto di finanziamento collocabile all'anno 2004, sarebbe stato soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. non essendogli mai state notificate le cessioni di credito e comunque anche il termine decennale sarebbe decorso senza interruzioni.
Detta eccezione è risultata infondata.
L'opposta a prova del credito azionato ha allegato in atti il contratto di finanziamento n. 10193004145810 di € 13.000,00 per l'acquisto di una autovettura stipulato in data
15/04/2004 con con cui l'opponente si era obbligato Controparte_4 Parte_1
alla restituzione del quantum in n. 48 rate mensili di € 330,20 ciascuna a far data dal
30/04/2004 sino al 30/04/2008; nonché l'estratto conto integrale dei movimenti dare - avere tra le parti. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo.
Si è, in particolare, spiegato: "la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo
e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero" (Cfr. ex multis Cass. civ. ordinanza n. 4232/2023).
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicchè non opera per essi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. citata Cass. civ. ordinanza n.
4232/2023).
Ritenuto che al contratto di finanziamento di cui si discute si applica il termine prescrizionale decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, cioè dal 30/04/2008, sia al debito derivante dal rimborso delle rate del mutuo, quanto anche a quello relativo al pagamento degli interessi
(compensativi e moratori) previsti nello stesso contratto- non operante, con riguardo agli interessi, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.p.c.- va osservato che il termine decennale prescrizionale è stato interrotto dalla comunicazione di cessione del credito, con contestuale diffida ad adempiere , inviata dalla di CP_9
data 21/07/2014 e regolarmente ricevuta dall'opponente il 04/08/2014 , come da avviso di ricevimento allegato in atti e non affatto contestato in modo specifico dall'opponente, e poi anche notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in data
26/5/2022. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui si volesse far decorrere il termine decennale prescrizionale dalla data di decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 cod. civ. ossia dal 14/07/2005 (come da annotazione risultante nel modulo estratto conto) il suddetto termine sarebbe stato comunque interrotto dalla citata comunicazione della ricevuta in data 04/08/2014. CP_7 Dalla disamina dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio è emerso che l'opponente non ha avanzato alcuna contestazione in merito alla sottoscrizione del citato contratto di finanziamento né di aver ricevuto in prestito le somme mutuate né di averle restituite solo in parte. Né ha contestato il saldo debitorio quale risultante dall'estratto conto integrale dei movimenti dare -avere documenti tutti ritualmente prodotti in giudizio.
Quanto alle contestazioni relative ai lamentati anatocismo e usurarietà esse sono teoriche ed astratte nonché del tutto generiche. Appaiono radicalmente prive di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio e di un conferente richiamo in modo dettagliato e preciso al contratto di finanziamento posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo. Sul punto va osservato che il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod.civ. è di spettanza del debitore.
Ebbene, il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nello specifico, questi è tenuto ad allegare con precisione:1 ) la misura dei tassi degli interessi corrispettivi concretamente pattuiti, calcolata anche all'esito dell'inclusione di specifiche poste di debito non prese in considerazione dalla banca nella redazione del contratto;
2) la misura dei tassi soglia pro tempore vigenti;
3) la misura della divergenza in eccesso tra i due tassi. Ove tali necessarie allegazioni difettino, la contestazione è generica.
Allo stesso modo, la contestazione di applicazione di interessi anatocistici illegittimi
è generica: l'opponente ha omesso di specificare se effettivamente vi sia stato anatocismo illegittimo, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici , la disciplina invocata, in quale periodo e per quali somme. Ugualmente generiche sono le allegazioni, non avendo l'opponente concretamente enucleato il fenomeno stesso di cui ha lamentato l'illegittimità, anche in punto a commissioni, oneri e spese non previste contrattualmente, non avendo l'opponente chiarito quali esattamente le somme pagate per tali oneri ed in quali periodi.
In conclusione, si ritiene che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che l'opponente, viceversa, nel merito non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto al di fuori della eccepita prescrizione.
L'opposizione, risultata non fondata, va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e conclusionale e parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione (non essendo state depositate le memorie ex art. 183,6° comma c.p.c.) di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l' opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 118/2022 di data
30/03/2022 , emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 402/2022 R.G.
- condanna l' opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 05/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN MA AN