CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 765/2024 R.G.C.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
nelle persone dei SInori Magistrati: Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente rel. Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello proposta da
C.F. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Savigliano in Corso Indipendenza n. 26/A, elettivamente domiciliato presso l'avv. Nunziatina Rita Prinzi del Foro di Cuneo, che lo rappresenta e difende per procura speciale in data 18/1/2023
-appellante- CONTRO
C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...]3, elettivamente domiciliata in Mondovì Piazza Santa Maria Maggiore n. 10 presso l'avv. Serena Osenda del Foro di Cuneo che la rappresenta e difende per procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione in appello
- appellata -
AVVERSO
la sentenza n. 402/2024 del Tribunale di Cuneo, pubblicata il 9/5/2024, relativa al proc. n. R.G. 3422/2022.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: Previo ordine di esibizione sia alla con sede in Savigliano Via Palmiro Controparte_2
Togliatti n. 78 datore di lavoro di e alla Birreria Trescalin con sede in Persona_1
Savigliano Via Sant'Andrea n. 6 datore di lavoro di dei relativi Parte_2 contratti di lavoro e delle buste paga;
Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione In riforma del capo della sentenza nel quale il Tribunale ha disposto che “ Parte_3
(recte Andrea) contribuisca al mantenimento dei figli nei seguenti termini
€.350,00 mensili in favore di Parte_2
€.300,00 mensili in favore di Persona_1
€. 300,00 mensili in favore di ” Parte_4
- In via principale, disporre la conferma degli obblighi di mantenimento previsti nell'accordo di separazione e così: ripartizione al 50% tra i genitori delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed universitarie, anche per corsi di recupero e viaggi di istruzione, ludico-sportive e ricreative, di abbigliamento, calzature, per utenze telefoniche e ogni altra spesa utile e/o necessaria, con la precisazione che, se non necessarie, le spese dovranno essere concordate e comunque sempre documentate;
- In subordine, qualora si ritenga che la regolamentazione adottata in sede di separazione non sia più attuabile, si chiede che venga posto a carico del padre un contributo di mantenimento a favore dei figli di complessivi 450,00 mensili (pari ad 150,00 per ciascun figlio) con ripartizione al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di quelle scolastiche e universitarie, ludico-sportivo-ricreative, necessitate o concordate e sempre documentate, con decorrenza dal deposito della sentenza di primo grado;
- In ulteriore subordine, con riguardo al contributo periodico per il figlio , Parte_2 disporre che decorra da luglio 2023;
- In ulteriore subordine, dato atto che nelle more del giudizio i figli e _1 Parte_2 hanno avviato attività lavorativa, revocare l'obbligo di mantenimento verso i predetti a carico del padre o disporne la riduzione ad € 100,00 mensili a far tempo dall'avvio delle rispettive attività lavorative;
- Condannare la RA a restituire al IG la somma di € 17.390,89 CP_1 Pt_1
(o altra diversa somma, anche inferiore) corrisposta per effetto del provvedimento di assegnazione del G.E. nel proc. n. R.G. Es. 864/2024 del Tribunale di Cuneo avente ad oggetto l'esecuzione forzata fondata sulla sentenza impugnata, nonché alla restituzione delle ulteriori somme versate in forza della sentenza impugnata;
- In riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite a carico dell'appellante, condannare l'appellata a rifondere al ricorrente le spese di giudizio di primo grado, ovvero in subordine compensarle tra le parti integralmente o parzialmente. Col favore delle spese del presente grado di giudizio.
PER L'APPELLATA: Reiectis adversis, Previa, solo all'occorrenza, ammissione delle istanze istruttorie dedotte dalla SI.ra nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc depositata nel primo grado CP_1 di giudizio, e segnatamente:
- della prova per interrogatorio formale e testi;
- dell'istanza di esibizione documentale ex art. 210 cpc;
2 - dell'istanza di accertamento tributario,
che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte, NEL MERITO, In via principale, Respingersi i motivi di appello proposti dal SI. nonché le domande Parte_1 nuove introdotte del medesimo in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto destituiti/destituite di fondamento fattuale e giuridico;
Accogliersi i motivi di appello incidentale formulati dalla SI. e per CP_1
l'effetto:
- Aumentarsi ad euro 350,00 mensili cadauno il contributo per il mantenimento di e posto a carico di a decorrere da Persona_2 Parte_4 Parte_1 novembre 2023 in avanti, ferma restando la già intervenuta liquidazione di euro 300,00 per i mesi precedenti;
- Porsi a carico del padre il 50% delle spese straordinarie (qualsiasi sia la relativa natura), da determinarsi secondo il protocollo d'intesa attualmente in uso adottato dal Tribunale di Torino, in accordo con il locale COA;
- Aumentarsi l'importo liquidato a favore di a titolo di rimborso delle CP_1 spese di lite relative al procedimento di primo grado quanto meno dell'importo minimo previsto per la fase istruttoria/di trattazione (pari ad euro 903,00 oltre accessori di legge).
Confermarsi in ogni altra parte la sentenza n. 404/24 emessa dal Tribunale di Cuneo.
In via subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello formulati ex adverso, Respingersi, in ogni caso, la domanda di restituzione della somma di euro 17.390,89 corrisposta da a all'esito del pignoramento presso terzi Parte_1 CP_1 promosso da quest'ultima per il recupero coattivo degli assegni per il mantenimento ordinario dei figli liquidati nella sentenza n. 402/24 del Tribunale di Cuneo, stante l'irrepetibilità delle somme versate in adempimento di un obbligo para-alimentare di tale natura previsto da una sentenza non definitiva, a prescindere dall'esito dei successivi gradi di giudizio;
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese relative al presente grado di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento trae origine dal ricorso della RA per la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario, dalla stessa contratto il 7 settembre 2002 con il IG . Dalla loro unione sono nati tre figli: (maggiorenne, Parte_1 _1 nato a [...] il [...]) e i gemelli e (minorenni all'inizio del Parte_2 Pt_4 procedimento, nati a Savigliano il 07/01/2006).
3 Le parti si erano separate consensualmente l'11 novembre 2016, con decreto di omologa del 22 dicembre 2016. In sede di separazione, avevano pattuito l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, prevedendo un regime di mantenimento diretto con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, e l'attribuzione integrale dell'Assegno Unico Universale (AUU) alla SI.ra . I tempi di permanenza CP_1 dei figli con il padre erano stati stabiliti in un fine settimana ogni due e due pomeriggi a settimana con pernottamento, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali e quindici giorni in estate. La SI.ra sostiene che, in sintesi, i figli trascorrevano 12 giorni CP_1 con il padre e 16 con la madre ogni quattro settimane, e che l'attribuzione dell'intero AUU alla madre era a compensazione di questa lieve discrepanza. Nel corso del tempo, il regime di frequentazione e mantenimento è mutato. La SI.ra ha evidenziato che il figlio aveva interrotto ogni rapporto con il padre CP_1 Parte_2 già dal novembre 2021, mentre e avevano ridotto la frequentazione col Pt_4 _1 padre, optando per una permanenza stabile presso la madre. Il SI. , d'altra parte, Pt_1 ha lamentato che questo allontanamento è stato il risultato di una "strumentalizzazione" dei figli da parte della madre, finalizzata a ottenere un contributo economico, e che i rapporti con i figli sono sempre stati ottimi prima di questi recenti cambiamenti. La SI.ra ha inoltre acquistato una nuova casa in Savigliano, in Via Donatori del CP_1
Sangue n. 1/3, dove si è trasferita con i figli nel 2022, mentre prima la famiglia viveva in appartamenti separati, ma contigui, situati nella medesima villa che una volta era l'abitazione comune. L'acquisto di questa nuova casa è stato finanziato in parte con un mutuo e in parte con un prestito dal padre e l'anticipo del suo TFR. Il diritto di usufrutto su questa nuova abitazione è stato intestato al figlio . _1
La SI.ra ha presentato ricorso per divorzio il 29 dicembre 2022, chiedendo la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori ( e ) con collocazione prevalente presso di sé, e un contributo di Parte_2 Pt_4 mantenimento di almeno €450,00 per ciascuno dei figli minori (€900,00 complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie per tutti e l'AUU a suo favore. Il SI. si è Pt_1 costituito in giudizio il 7 marzo 2023, contestando le richieste avversarie relative al mantenimento e chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, che prevedevano il mantenimento diretto dei figli e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 17 marzo 2023, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il Presidente ha concesso termini per memorie scritte e rinviato all'udienza del 18 aprile 2023. Con ordinanza del 19 aprile 2023, il Presidente ha confermato in via provvisoria e urgente le condizioni di affidamento e collocamento dei figli e la regolamentazione degli obblighi di mantenimento concordati in sede di separazione, disponendo che gli incontri tra il padre e i figli minori si svolgessero "secondo accordi liberamente assunti". Tale ordinanza è stata reclamata dalla SI.ra , ma la Corte CP_1 di Appello di Torino ha respinto il reclamo il 27 luglio 2023. In data 24 maggio 2023, la SI.ra ha depositato la memoria integrativa, CP_1 reiterando le richieste di divorzio e affidamento condiviso, e modificando la domanda economica, chiedendo un contributo di mantenimento di €350,00 per ciascuno dei tre figli , e ), pari a €1.050,00 complessivi, oltre al 50% delle spese _1 Parte_2 Pt_4 straordinarie e l'AUU a suo favore. Il SI. , in data 15 giugno 2023, ha insistito per Pt_1
l'accoglimento delle sue domande iniziali.
4 All'udienza del 6 luglio 2023, le parti hanno concordemente richiesto una sentenza non definitiva sullo status, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e contestualmente hanno chiesto i termini per le memorie istruttorie. Il Giudice Istruttore ha disposto la rimessione al Collegio per la decisione sullo status e concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. La sentenza non definitiva n. 537/2023 del 17 luglio 2023, che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata pubblicata il 24 luglio 2023. Le parti hanno poi depositato memorie istruttorie. Con ordinanza del 31 ottobre 2023, il Giudice Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'11 gennaio 2024. Le parti hanno depositato le proprie conclusioni scritte, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale di Cuneo ha emesso la sentenza n. 402/2024, pubblicata il 9 maggio 2024, disponendo che il SI. contribuisse al mantenimento dei figli nei seguenti Pt_1 termini: €350,00 mensili in favore di , €300,00 mensili in favore di Parte_2
, e €300,00 mensili in favore di , da versarsi alla SI.ra entro il 5 _1 Pt_4 CP_1 di ogni mese, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, decise con la e comunque CP_1 documentate. Il Tribunale ha inoltre condannato il SI. al pagamento delle spese Pt_1 processuali della SI.ra , liquidate in €2.906,00 oltre rimborsi e accessori di CP_1 legge. È stata poi disposta una correzione materiale del nome del SI. da Pt_1
" " ad " . Il contributo di mantenimento a favore di è Pt_3 Pt_1 Parte_2 stato fissato in misura superiore rispetto a quello riconosciuto per e (ossia Pt_4 _1
€350,00 contro €300,00 mensili) perché tale era l'importo che il padre aveva già versato spontaneamente e con continuità nel periodo precedente al giudizio di divorzio.
A seguito della sentenza, la SI.ra ha avviato un'esecuzione forzata nei confronti CP_1 del SI. , che ha portato all'assegnazione di €17.390,89 a suo favore il 5 dicembre Pt_1
2024. Nel corso del giudizio d'appello, è emerso che i figli e hanno _1 Parte_2 avviato attività lavorative. lavora come istruttore con contratto di collaborazione _1 coordinata e continuativa sportiva dal 1° settembre 2024, mentre lavora Parte_2 come lavapiatti con contratto di lavoro intermittente dal 1° dicembre 2024. Anche Pt_4 ha un contratto di lavoro intermittente mentre studia all'università.
I MOTIVI DI APPELLO DEL SIG. AN Il SI. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, Parte_1 lamentando principalmente la violazione e/o falsa applicazione di legge, l'omessa valutazione e il travisamento delle prove, l'omesso esame di fatti decisivi per la decisione, la motivazione incongrua e contra legem, nonché il travisamento degli accordi negoziali e degli elementi di giudizio. In via principale, il SI. ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativo al Pt_1 mantenimento dei figli, domandando la conferma degli obblighi di mantenimento previsti nell'accordo di separazione, ovvero il mantenimento diretto e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e universitarie, per corsi di recupero e viaggi di istruzione, ludico-sportive e ricreative, di abbigliamento, calzature, per utenze telefoniche e ogni altra spesa utile e/o necessaria, con la precisazione che, se non necessarie, le spese dovranno essere concordate e comunque sempre documentate.
5 In subordine, qualora la regolamentazione adottata in sede di separazione non fosse più attuabile, il SI. ha chiesto che venga posto a suo carico un contributo di Pt_1 mantenimento a favore dei figli di complessivi €450,00 mensili (€150,00 per ciascun figlio), con la ripartizione al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di quelle scolastiche e universitarie, ludico-sportivo-ricreative, necessarie o concordate e sempre documentate, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di primo grado. In ulteriore subordine, con riguardo al contributo periodico per il figlio , ha Parte_2 domandato che decorra da luglio 2023, in quanto ha vissuto a Casale Parte_2
Monferrato da settembre 2022 a giugno 2023, con vitto e alloggio a carico della squadra di basket per cui giocava. Pertanto, il contributo per quel periodo non avrebbe dovuto essere previsto a carico del padre. Ha inoltre chiesto, dato atto che e hanno avviato attività lavorativa in _1 Parte_2 corso di giudizio, che l'obbligo di mantenimento verso i predetti venga revocato o ridotto a
€100,00 mensili a partire dall'avvio delle rispettive attività lavorative. Il SI. ha anche formulato domanda di condanna della SI.ra alla Pt_1 CP_1 restituzione della somma di €17.390,89 (o altra somma inferiore) corrisposta in forza del provvedimento di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione nel procedimento n. R.G. Es. 864/2024 del Tribunale di Cuneo, nonché alla restituzione delle ulteriori somme versate in forza della sentenza impugnata. Infine, ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite a suo carico, domandando la condanna della SI.ra a rifondere le spese di CP_1 giudizio di primo grado, ovvero in subordine la loro integrale o parziale compensazione tra le parti. Le principali argomentazioni a sostegno dell'appello del SI. includono: Pt_1
• La violazione del principio di proporzionalità (artt. 316-bis, 337-ter, 337-septies c.c.). Il sostiene che il Tribunale di Cuneo avrebbe erroneamente affermato che i Pt_1 redditi degli ex coniugi fossero "quantitativamente simili". Dal confronto delle dichiarazioni fiscali (2020, 2021, 2022, 2023) emerge una differenza annua media di circa €5.700,00 a favore della SI.ra impiegata di banca part-time con reddito da CP_1 lavoro subordinato e da canoni locativi. La sua capacità di lavoro non sfruttata (potendo ella lavorare a tempo pieno) dovrebbe essere considerata;
• L'omessa valutazione delle consistenze patrimoniali. Il Tribunale ha ignorato che il SI. è proprietario di un solo immobile (la sua abitazione) gravato da mutuo Pt_1 ipotecario, mentre la SI.ra è titolare di diritti immobiliari su quattro diversi CP_1 immobili e relative pertinenze: la sua ex abitazione (vuota e non locata dal 2023), l'attuale casa di abitazione (di cui è nuda proprietaria), un immobile locato che produce un reddito di €500,00 al mese, e una nuda proprietà a Roma di elevato valore. Le operazioni immobiliari della SI.ra sono state recenti e senza dismissioni, CP_1 dimostrando una crescente capacità economica;
• l'onere del mutuo ipotecario. Il SI. è gravato da un mutuo ipotecario di Pt_1
€1.680,00 trimestrali (€560,00 mensili) per la sua casa di abitazione, onere che risale all'epoca della separazione e che include la quota che sarebbe spettata alla moglie, in base ad un accordo di separazione che ha sgravato la SI.ra da tale onere;
CP_1
• Il mantenimento diretto e l'AUU. Il SI. sostiene che il Tribunale ha errato Pt_1 nel ritenere che, con la maggiore permanenza dei figli presso la madre, il padre sia stato sollevato dagli obblighi di mantenimento. Ha sempre contribuito al loro mantenimento, anche tramite un conto cointestato fino a fine 2022 (poi chiuso unilateralmente dalla
), e coprendo direttamente spese per abbigliamento, viaggi e telefoni. La SI.ra CP_1
6 ha sempre percepito interamente l'AUU per i tre figli fino a settembre 2024, per CP_1 un importo rilevante.
• a Casale Monferrato. Vi è stata un'omissione nel considerare che Parte_2
non abitava con la madre da settembre 2022 a giugno 2023, essendo a carico Parte_2 della squadra di basket (vitto e alloggio), rendendo ingiustificato l'assegno di mantenimento a favore della madre per quel periodo.
• Condotta della SI.ra . Il SI. accusa la SI.ra di aver CP_1 Pt_1 CP_1 manipolato i figli per scopi economici, allontanandoli da lui.
L'APPELLO INCIDENTALE E LE DIFESE DELLA SIGNORA NARDIS La SI.ra si è costituita in appello, proponendo a sua volta appello CP_1 incidentale. In via principale, ha chiesto che venga aumentato ad €350,00 mensili il contributo per il mantenimento di e , equiparandone la misura a quanto già previsto per _1 Pt_4
, a decorrere da novembre 2023 in avanti, ferma restando la liquidazione di Parte_2
€300,00 per i mesi precedenti. Ha sostenuto che la frequentazione di e con _1 Pt_4 il padre è venuta totalmente meno da novembre 2023 in avanti. In secondo luogo, ha domandato che venga posto a carico del padre il 50% delle spese straordinarie (qualsiasi sia la relativa natura), da determinarsi secondo il protocollo d'intesa attualmente in uso adottato dal Tribunale di Torino, in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ha lamentato come il SI. , interpretando Pt_1 restrittivamente la sentenza di primo grado, si sia rifiutato di contribuire a molte spese straordinarie diverse da quelle mediche, come tasse universitarie, occhiali, estrazioni dentarie, ecc. In terzo luogo, ha chiesto che venga aumentato l'importo liquidato a suo favore a titolo di rimborso delle spese di lite relative al procedimento di primo grado, includendo almeno l'importo minimo previsto per la fase istruttoria/di trattazione (pari a €903,00 oltre accessori di legge). Ha sostenuto che la fase istruttoria/di trattazione deve essere liquidata anche in caso di mancata assunzione delle prove dedotte, in quanto comprende l'attività di redazione delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. La SI.ra ha inoltre chiesto che venga respinta la domanda di restituzione della CP_1 somma di €17.390,89 corrisposta dal SI. a suo favore a seguito del Pt_1 pignoramento, sostenendo l'irrepetibilità delle somme versate in adempimento di un obbligo "para-alimentare" previsto da una sentenza non definitiva, a prescindere dall'esito dei successivi gradi di giudizio. La Difesa della RA rileva che: CP_1
• il SI. non ha più alcuna frequentazione con i tre figli, i quali risiedono Pt_1 stabilmente con lei, e che l'assenza di contribuzione "diretta" da parte del padre è un dato pacifico;
• le entrate effettive del SI. sono di gran lunga superiori a quelle dichiarate Pt_1 fiscalmente, citando versamenti ingiustificati di denaro contante, assegni e bonifici sul conto personale del SI. , per un ammontare complessivo di €61.400,00 in tre Pt_1 anni, e che il SI. è avvezzo ad un tenore di vita non compatibile con i suoi Pt_1 redditi dichiarati. Ha anche evidenziato che la sua macelleria è chiusa per molti pomeriggi settimanali e per riposo estivo per sua esclusiva volontà;
• ella non ha avuto alcun incremento patrimoniale rispetto all'epoca della separazione, avendo acquistato la nuova casa non per investimento ma per l'intollerabilità di continuare a vivere sotto lo stesso tetto con l'ex marito, sostenendo
7 ingenti spese per tale operazione. La sua attività lavorativa part-time è una scelta risalente dovuta a comune accordo dei coniugi e ora il part-time è imposto dalla banca, non dalla sua volontà. Ha affermato che il suo reddito netto dagli immobili è irrisorio.
• I tempi di frequentazione tra genitori e figli sono un elemento fondamentale per la determinazione dell'assegno di mantenimento, e la loro riduzione o cessazione giustifica l'assegno a carico del genitore non convivente.
• Anche durante il periodo in cui viveva a Casale Monferrato, si è fatta Parte_2 carico di numerose spese per il figlio, tra cui vitto, igiene personale, paghetta settimanale e costi di trasferta, per un ammontare di oltre €550,00 mensili.
• Il Tribunale di Cuneo ha liquidato il contributo per nella misura che il Parte_2
SI. aveva spontaneamente corrisposto per dodici mesi prima del procedimento Pt_1 di divorzio.
• Il SI. ora percepisce il 50% degli Assegni Unici dall'INPS (circa €200,00 Pt_1 mensili), che copre una parte del contributo a suo carico.
• L'attività lavorativa svolta dai figli è temporanea e modesta e non ha minimamente diminuito gli oneri economici a cui i genitori devono far fronte per il loro mantenimento, in quanto i loro guadagni sono destinati a spese personali aggiuntive e risparmi per il futuro. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe, entrambe invocando il favore delle spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dal IG è infondato e va respinto. Parte_1
L'appello incidentale proposto dalla RA è parzialmente fondato e va CP_1 accolto nei limiti di cui si dirà.
1. Sulla regolamentazione degli obblighi di mantenimento dei figli
La regolamentazione degli obblighi di mantenimento deve conformarsi ai criteri di cui agli artt. 337-ter e 337-septies c.c., nonché al principio di proporzionalità tra le capacità economiche dei genitori e le esigenze dei figli, avuto riguardo al loro tenore di vita e al mutamento delle condizioni di fatto rispetto all'assetto definito in sede di separazione. Nel caso di specie, risulta pacificamente accertato che i figli hanno cessato ogni stabile frequentazione con il padre e risiedono in via continuativa presso la madre. Tale mutamento rilevante delle modalità di permanenza dei figli giustifica il superamento del regime di mantenimento diretto precedentemente pattuito, non risultando più attuabile un'equa ripartizione delle spese ordinarie fondata su una coabitazione alternata e su una partecipazione quotidiana alla vita dei figli da parte del padre. Ne consegue la piena legittimità della statuizione del primo giudice nella parte in cui ha disposto a carico dell'appellante un contributo periodico al mantenimento dei figli in misura fissa, oltre alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie.
8
2. Sulla capacità economica delle parti e sulla proporzionalità del contributo
Nel prosieguo si analizza la posizione patrimoniale e reddituale dei IGi e Pt_1
nonché l'ammontare delle spese fisse da ciascuno sostenute, dandosi altresì CP_1 conto delle risorse reddituali potenzialmente attivabili ma allo stato non ancora utilizzate.
Situazione di Parte_1
Il IG è proprietario della sola sua casa di residenza in Savigliano, Corso Pt_1
Indipendenza n. 26/A, dove la famiglia viveva prima della separazione. In sede di separazione, le parti hanno concordato la divisione di questo immobile, una villa indipendente su due piani: la moglie ha ottenuto la proprietà esclusiva del piano superiore (circa 170 metri quadrati) e il marito quella del piano inferiore (anch'esso di circa 170 metri quadrati). Il continua a risiedere al piano inferiore, mentre la Pt_1 RA non abita più in questo immobile. CP_1
Il IG svolge l'attività di macellaio in proprio, senza dipendenti. Inoltre, Pt_1 percepisce una retribuzione come vigile del fuoco volontario. I redditi dichiarati di sono stati i seguenti: Parte_1
• Anno 2019: € 18.165,00.
• Anno 2020: € 13.948,00 (di cui € 11.385,00 come macellaio e € 2.563,00 come vigile del fuoco).
• Anno 2021: € 21.272,00 (di cui € 19.003,00 come macellaio e € 2.269,00 come vigile del fuoco).
• Anno 2022: € 14.213,00 (di cui € 12.464,00 come macellaio e € 1.749,00 come vigile del fuoco).
• Anno 2023: € 14.944,00.
La macelleria ha introiti modesti asseritamente a causa della concorrenza della grande distribuzione e delle asseritamente elevate spese di gestione che includono il canone di locazione mensile di circa € 900,00. Le spese per i fornitori superano asseritamente € 100.000,00 annui. Da settembre 2024, il 50% dell'Assegno Unico Universale (AUU) per i tre figli viene erogato direttamente a Parte_1
Il è gravato da un mutuo ipotecario per la casa di abitazione pari a € 1.680,00
Pt_1 per trimestre, ovvero circa € 560,00 mensili. Questo mutuo risale all'epoca della separazione, quando si è accollato l'intero onere, inclusa la quota che sarebbe
Pt_1 spettata alla moglie. sostiene di stare ancora pagando la parte di mutuo della
Pt_1 moglie, che ne è stata sgravata. Fino a dicembre 2022, le parti utilizzavano un conto cointestato per le spese comuni, incluse quelle dei figli, dove ciascun genitore versava circa € 400,00 al mese.
Pt_1 versava anche una somma ulteriore perché sul conto erano domiciliate le rate dei mutui a suo carico. Da gennaio 2023, il conto è stato chiuso e i costi delle utenze domestiche della villa interamente addebitati a .
Pt_1
Per far fronte alle spese, avrebbe svincolato una polizza da € 5.000,00 Pt_1 CP_3
e polizze postali da € 15.000,00 e € 35.000,00 accese dalla propria madre. La RA accusa il IG di avere entrate non dichiarate al fisco, CP_1 Pt_1 sostenendo che egli non emette scontrini. riporta che sul conto personale di CP_1
sono confluiti € 61.400,00 di accrediti di denaro contante, assegni bancari e Pt_1
9 bonifici da familiari in un periodo di tre anni, senza corrispondenza con le uscite dal conto aziendale. Solo tra gennaio e giugno 2024, gli accrediti ammontano a € 7.700,00.
suggerisce che i familiari si prestino a far affluire parte dei profitti non CP_1 dichiarati. smentisce queste accuse, affermando che il commercio della carne è Pt_1 soggetto a controlli severi e che l'uso del contante non implica evasione, dato che gli incassi in contanti vengono versati sui conti. sottolinea anche che ha CP_1 Pt_1 fatto importanti lavori di ammodernamento nella sua proprietà nel 2023 (secondo bagno, camera da letto, cambio porte, impianto pompa di calore, TV 75'', vasca idromassaggio) che non sarebbero compatibili con i redditi dichiarati. ribatte che i lavori erano Pt_1 necessari (es. caldaia, smantellamento scala) e sono stati realizzati anche grazie all'aiuto dei genitori. La macelleria gestita da a Savigliano rimane chiusa per quattro Parte_1 pomeriggi a settimana: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Queste chiusure sono giustificate dal con la necessità di svolgere le attività di Pt_1 preparazione alla vendita, come la scelta e l'acquisto degli animali da macellare e l'allestimento della carne al banco, dato che il IG deve occuparsi di tutto Pt_1 personalmente, non avendo dipendenti. Vengono menzionate anche, da entrambe le parti, delle lunghe chiusure estive della macelleria (di quattro settimane), giustificate dal col fatto che i fornitori sono in ferie e non c'è disponibilità di merce da vendere. Pt_1
Il IG precisa, in proposito, di non fare vacanze da almeno tre anni;
dichiara Pt_1 che nell'estate del 2023 ha approfittato della chiusura per effettuare lavori a casa e nel negozio, mentre nell'estate del 2024 si è reso disponibile per i turni come vigile del fuoco volontario. La RA afferma che le chiusure estive, così come le chiusure pomeridiane CP_1 infrasettimanali, dipenderebbero esclusivamente dalla volontà del IG . Pt_1
Evidenzia che la macelleria è un ben avviato esercizio commerciale situato nella piazza principale di Savigliano.
Situazione di CP_1
La RA risiede a Savigliano in Via Donatori del Sangue, in una casa di cui CP_1 ella è nuda proprietaria e il figlio convivente usufruttuario. Lavora come impiegata _1 di banca con un contratto part-time orizzontale a 25 ore settimanali (75%). La difesa del IG evidenzia che la RA non ha prodotto le proprie Pt_1 CP_1 dichiarazioni fiscali più recenti (per gli anni d'imposta 2022 e 2023) nel giudizio d'appello, né le sue CU o estratti bancari, come invece avrebbe dovuto fare. Per tale ragione, la difesa ha dovuto ottenere queste informazioni tramite un'istanza di Pt_1 accesso agli atti amministrativi presso l'Agenzia delle Entrate, che ha permesso di acquisire i modelli 730/2023 (redditi 2022) e 730/2024 (redditi 2023) della , CP_1 nonché le sue CU per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e le risultanze dell'archivio dei rapporti finanziari. La RA ha dichiarato i seguenti redditi: CP_1
• Anno 2019: € 21.467,00.
• Anno 2020: € 22.021,00.
• Anno 2021: € 27.525,00 (di cui € 22.741,00 da lavoro subordinato e € 3.940,00 da canoni locativi per circa 8 mesi).
• Anno 2022: € 29.137,00 (di cui € 23.137,00 da lavoro e € 6.000,00 da locazione).
• Anno 2023: € 31.000,00 (di cui € 25.000,00 da lavoro e € 6.000,00 da locazione).
10 • Percepisce mensilmente € 500,00 da canoni di locazione di un immobile in Savigliano, via Oberdan. Il reddito netto è di circa € 100,00 mensili dopo aver scomputato IMU, mutuo, imposte e spese condominiali. Le Certificazioni Uniche (CU) della RA rivelano ulteriori entrate per premi da CP_1 rendimento e bonus vari che si aggiungono ai redditi già riportati nelle sue dichiarazioni fiscali (Mod. 730). Tali entrate sono incontestatamente soggette a tassazione separata. Le entrate per "premi di risultato" e "bonus vari" per la SInora , soggette a CP_1 tassazione separata, sono state le seguenti ("Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva" per premi di risultato erogati in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali - punto 571; "Bonus carburante" - punto 582; "benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir" (punto 582):
• per l'anno d'imposta 2020 (come riportato nella CU 2021): €1.116,63;
• per l'anno d'imposta 2021 (come riportato nella CU 2022): €1.766,60;
• per l'anno d'imposta 2022 (come riportato nella CU 2023): €1.100,00.
• per l'anno d'imposta 2023 (come riportato nella CU 2024): €950,00.
La RA ha percepito l'Assegno Unico Universale (AUU) per i tre figli. Le CP_1 somme percepite sono state di € 352,90 a dicembre 2022, € 5.016,20 per il 2023, e € 1.788,70 da gennaio a maggio 2024. Da settembre 2024, il 50% dell'AUU viene erogato direttamente a Parte_1
detiene diritti su quattro diversi immobili e relative pertinenze: CP_1
1. Piena proprietà di un fabbricato civile abitazione a Savigliano in Corso Indipendenza 26, con due autorimesse (ex casa familiare). Non è più abitato da dal 2023 ed è attualmente libero. Ha 7 vani e una superficie di 167 mq. CP_1
2. Nuda proprietà di un fabbricato civile abitazione a Savigliano in Via Donatori del Sangue n. 1, con autorimessa. Questo è l'attuale luogo di residenza di e CP_1 dei figli. L'usufrutto vitalizio di questo immobile è intestato al figlio _1
. L'acquisto, avvenuto il 21 giugno 2022, è stato interamente finanziato da
[...]
tramite l'anticipo del TFR per l'acquisto della prima casa del figlio e un CP_1 prestito dal padre.
3. Piena proprietà di un fabbricato civile abitazione a Savigliano in Via Guglielmo Oberdan 2, con annessa cantina. Questo immobile è locato. Ha 3,5 vani e una superficie di 58 mq. È stato acquistato nel 2020 per soli € 43.000,00, parzialmente finanziato da un mutuo a tasso fisso con una rata mensile di circa € 190,00. Attualmente produce un canone locativo di € 500,00 al mese.
4. Nuda proprietà di un fabbricato civile abitazione a Roma in Via Franco Lucchini n. 33. Ha 7,5 vani e una superficie di 141 mq. Il valore della nuda proprietà è stimato in più di € 450.000,00, con la proprietà piena che vale almeno € 650.000,00 (l'usufruttuario ha 79 anni). Questo immobile è stato ricevuto per successione materna, e l'usufrutto spetta al padre della RA . CP_1
La RA è anche titolare di: CP_1
• Conti correnti presso IC (rapporto n. 4 e n. 5), con saldi contabili a fine 2023 rispettivamente di € 2.695,00 e € 2.486,00.
• Un conto titoli IC (rapporto n. 7), con disponibilità a fine 2023 pari a zero, a seguito dell'acquisto dell'immobile di Via Donatori del Sangue.
• Un fondo pensione presso NT AN (rapporto n. 1) aperto a novembre 2001. Attualmente, deve corrispondere: CP_1
11 • € 194,55 mensili per un mutuo ipotecario di € 40.000,00 per l'immobile di Via Oberdan.
• € 260,71 mensili per un finanziamento di € 27.000,00 per l'immobile di Via Donatori del Sangue.
• È debitrice di € 60.000,00 verso il padre per un prestito ricevuto per l'acquisto dell'appartamento in cui si è trasferita. afferma che la sua esposizione CP_1 debitoria è "sostanzialmente simile" a quella di . Pt_1
L'appellante sostiene che la RA non sfrutti appieno le sue capacità CP_1 lavorative, continuando a lavorare part-time (25 ore settimanali) sebbene non vi sia necessità, data l'età dei figli. replica che il part-time – scelta risalente al 2006, di CP_1 comune accordo tra i coniugi – non sarebbe modificabile per la contraria volontà del datore di lavoro, che già ha effettuato riduzioni di personale.
evidenzia che l'immobile di Savigliano in Corso Indipendenza 26 (ex casa Pt_1 familiare di è libero e inutilizzato da febbraio 2023, pur essendo una potenziale CP_1 fonte di reddito da locazione. Stima che tale immobile, avendo 7 vani e due autorimesse, potrebbe generare un canone di locazione non inferiore a € 700-800 mensili. CP_1 afferma che la mancata locazione era dovuta agli impianti comuni, che sono stati divisi solo a maggio 2024, e che la permanenza di locali in comune rende difficile la condivisione con un nuovo nucleo familiare.
Quanto al sopravvenuto reddito da attività lavorativa dei figli, va premesso che, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., l'obbligo di mantenimento permane anche nei confronti dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e cessa solo al raggiungimento di un'effettiva indipendenza economica. Nel caso in esame, sebbene sia stato provato l'avvio di rapporti lavorativi da parte di tutti e tre figli, si tratta di occupazioni connotate da carattere temporaneo ed occasionale, prive dei requisiti di stabilità, continuità e, soprattutto, redditività idonei a determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
svolge attività lavorativa come istruttore presso la palestra _1 Controparte_2
a Savigliano con un contratto di collaborazione coordinata e continuata sportivo con
[...] orario part-time, con decorrenza dall'1/9/2024 e scadenza al 30/8/2028. Percepisce una retribuzione media di circa euro 400,00 mensili. Sta per conseguire una laurea in Scienze Motorie ed è titolare del diritto di usufrutto sull'immobile in Savigliano, Via Donatori del Sangue n. 1, dove vive con la madre e i fratelli.
svolge attività lavorativa presso una birreria di Savigliano come lavapiatti Parte_2 con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, con decorrenza dall'1/12/2024 e scadenza al 30/11/2025. Percepisce un importo medio di 350,00 euro mensili. Frequenta ancora il liceo, essendo stato bocciato un anno.
ha regolarmente conseguito la maturità lo scorso anno ed è attualmente Pt_4 studentessa universitaria. Risulta anche lei avere un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. Il reddito non è noto, ma può presuntivamente ritenersi che l'importo non superi quanto percepito dal fratello per un contratto Parte_2 analogo.
12 La valutazione della capacità economica delle parti non può arrestarsi ai soli redditi dichiarati, ma deve estendersi alle risorse effettivamente disponibili e a quelle potenziali. Per quanto si è sopra osservato, la SI.ra gode di una situazione patrimoniale e CP_1 reddituale senza dubbio più stabile di quella del IG . La dedotta impossibilità Pt_1 della RA di lavorare a tempo pieno per volontà datoriale non è stata adeguatamente documentata, sicché deve ritenersi che l'appellata possa, in ipotesi, incrementare del 25% la propria capacità reddituale da lavoro. Inoltre, la stessa potrebbe dare in locazione l'appartamento situato nella villa ex coniugale e l'appartamento di Roma, traendone un reddito. Tutto considerato, la capacità reddituale effettiva e potenziale della RA
può determinarsi in circa 40.000,00 euro annui. CP_1
Il SI. dichiara redditi più modesti, pur essendo egli titolare e gestore di una Pt_1 macelleria ben avviata e senza dipendenti. Nonostante ciò, la macelleria risulta chiusa per quasi la metà del tempo (quattro pomeriggi a settimana) e per lunghi periodi estivi. Il
afferma che tali chiusure sono necessarie per lo svolgimento di attività Pt_1 preparatorie (acquisto carni, lavorazioni), ma non fornisce alcun riscontro in tal senso, né elementi oggettivi idonei a dimostrare che il tempo non destinato alla vendita sia effettivamente impiegato in attività produttive connesse all'impresa. Rispetto al IG
si può quindi stimare che la sua capacità reddituale da lavoro sia doppia – o Pt_1 comunque largamente superiore – rispetto a quella dichiarata. Si rileva, altresì, un sostegno economico importante e costante da parte dei genitori del IG , ciò che Pt_1 solo può giustificare (escludendo la ventilata ipotesi di evasione fiscale) le ingenti spese da lui sostenute per la ristrutturazione della casa. In considerazione di tali elementi, si ritiene che la capacità economica complessiva
– effettiva e potenziale – del IG sia sostanzialmente equivalente a Pt_1 quella della RA la quale, però, sostiene in via esclusiva e continuativa CP_1
l'onere per il mantenimento diretto dei tre figli conviventi, ormai tutti maggiorenni, i quali, pacificamente, non stanno mai con il padre. Le attività lavorative intraprese dai figli, come si è detto, non determinano una loro effettiva autosufficienza economica. Tuttavia, esse alleviano gli obblighi di mantenimento dei genitori, contribuendo al soddisfacimento di esigenze personali e sociali dei figli, proprie della fase di transizione all'età adulta. Le esigenze dei figli nella tarda adolescenza e nella prima età adulta sono notoriamente più elevate rispetto a quelle dell'infanzia e dell'adolescenza, sicché, in assenza di tale integrazione esterna da parte degli stessi figli, si porrebbe semmai un'esigenza di incremento del contributo, e non di riduzione. Si stima quindi che un contributo mensile del padre di € 300,00 per (come già _1 stabilito dal Tribunale), di € 350,00 per (come già stabilito dal Parte_2
Tribunale) e di € 350,00 per (in aumento rispetto a quanto stabilito dal Pt_4
Tribunale) sia equo, proporzionato e coerente con le rispettive risorse e capacità reddituali dei genitori, con i rispettivi apporti dei figli e con il principio di adeguatezza ex art. 337-ter c.c. In tal senso, l'appello principale va respinto e l'appello incidentale parzialmente accolto.
3. Sulla decorrenza del contributo di mantenimento per Parte_2
Il SI. ha chiesto che il contributo a favore del figlio decorra soltanto Pt_1 Parte_2 dal luglio 2023, evidenziando che, nel periodo compreso tra settembre 2022 e giugno
13 2023, ha vissuto stabilmente a Casale Monferrato, ospite della società Parte_2 sportiva "Monferrato Basket", per ragioni legate alla propria militanza nel settore giovanile under 17 eccellenza. È pacifico tra le parti che, in tale periodo, il figlio non conviveva con la madre, né risultava a suo carico per vitto e alloggio, interamente sostenuti dal club sportivo. Tuttavia, l'allontanamento temporaneo del figlio dal nucleo familiare per finalità formative e sportive, pur comportando un'esenzione della madre da specifici oneri materiali diretti (abitazione, pasti), non esclude la persistenza di altre forme di sostegno personale, logistico ed economico che la madre ha continuato ad assicurare (paghetta, spese per igiene personale, trasferte, abbigliamento), né muta, in radice, la collocazione principale presso la madre. Infatti, non risulta che presso l'abitazione materna non sia rimasto a disposizione di il suo spazio individuale, espressione della volontà Parte_2 materna di garantirgli un punto di riferimento domestico permanente. Tale risorsa abitativa, pur non utilizzata quotidianamente nel periodo considerato, non era suscettibile di destinazione alternativa – né tantomeno locativa – senza pregiudicare la funzione familiare della casa. In questo contesto, l'alloggio fornito dalla società sportiva deve qualificarsi come beneficio aggiuntivo e non sostitutivo dell'apporto familiare ordinario. La Corte ritiene, pertanto, che la circostanza dell'alloggio esterno a titolo gratuito, pur rilevante sotto il profilo della concreta misura del fabbisogno, non determini un'interruzione del rapporto di mantenimento in capo al padre e quindi non giustifichi uno slittamento della decorrenza dell'assegno. La domanda dell'appellante di posticipare la decorrenza da luglio 2023 del contributo al mantenimento del figlio , equivalente all'azzeramento del contributo per il Parte_2 periodo settembre 2022 - giugno 2023, deve quindi essere respinta.
4. Sulla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado
È infondata e va respinta anche la domanda di restituzione dell'importo di €17.390,89 corrisposto in esito all'esecuzione forzata intrapresa dall'appellata in forza della sentenza impugnata. Deve, infatti, farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è esclusa la ripetibilità del contributo versato dal genitore per il mantenimento del figlio quando detto contributo venga ridotto ex tunc (cioè sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti alla base dei provvedimenti precedenti). A maggior ragione, la ripetibilità è esclusa quando il contributo venga ridotto ex nunc, quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata istanza (sul punto vedasi, tra le ultime in ordine di tempo, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/04/2023, n. 10974).
5. Sulla disciplina delle spese straordinarie
Merita accoglimento il motivo di appello incidentale volto a chiarire la disciplina delle spese straordinarie. Tenuto conto della frequente insorgenza di controversie interpretative in materia, appare conforme al principio di chiarezza e certezza del diritto
14 adottare quale parametro operativo il protocollo d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Torino, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che offre una tassonomia chiara e condivisa delle spese straordinarie. Deve quindi disporsi che le spese straordinarie siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con riferimento a tutte quelle previste dal suddetto protocollo e con le modalità ivi indicate.
6. Sulle spese legali di primo grado
La sentenza appellata ha stabilito, in punto spese, che “la soccombenza del convenuto ne comporta la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate secondo i valori tabellari di cui al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa e per n° 3 fasi (in quanto non vi è stata istruttoria) computati nei valori minimi …
P.Q.M.
… Condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 CP_1 liquidate in euro 2.906,00 oltre rimborsi ed accessori di legge”. È fondato il motivo dell'appello incidentale relativo alla mancata liquidazione della fase istruttoria/di trattazione. L'attività difensiva svolta nella fase di trattazione, anche in assenza di assunzione di mezzi istruttori, è comunque suscettibile di autonoma remunerazione, in quanto comprende la redazione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la partecipazione alle udienze, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014. Va quindi disposta l'integrazione della liquidazione delle spese in favore della parte appellata in misura corrispondente al minimo tabellare previsto per la suddetta fase. Pertanto, le spese del primo grado, in parziale riforma della sentenza appellata, fermi i criteri tabellari adottati dal Tribunale, che non sono stati contestati (valori minimi per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa), si liquidano in complessivi euro 3.809,00 (di cui euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase di trattazione, euro 1.453 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. In altri termini, le spese liquidate in primo grado a favore dell'odierna appellata, appellante incidentale, vanno integrate di euro 903,00 per onorari, oltre accessori di legge.
7. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale deve essere integralmente rigettato, mentre l'appello incidentale merita accoglimento nei limiti sopra indicati. Le spese del presente grado di giudizio seguono la pressoché integrale soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, pur tenuto conto della nota spese depositata dall'appellante incidentale, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per il primo grado e così in complessivi euro 4.996,00 per onorari (euro 1.029 per la fase di studio;
euro 709 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
15 Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto al versamento di ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Minorenni e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 402/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per CP_1
l'effetto, a parziale modifica della sentenza appellata, I. NA a versare a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese a partire dalla mensilità di luglio 2025, quale contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma di € 350,00; Parte_4
II. DISPONE che le spese straordinarie per i tre figli, Persona_1 [...]
e ripartite tra i genitori e Parte_2 Parte_4 Parte_1 CP_1
nella misura del 50% ciascuno, siano disciplinate dal Protocollo d'intesa
[...] attualmente vigente presso il Tribunale di Torino, elaborato in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
III. NA a versare a favore di , a titolo di Parte_1 CP_1 integrazione delle spese legali di primo grado, l'importo ulteriore di € 903,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. IV. NA alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. V. CONFERMA, nel resto, la sentenza appellata. VI. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto al versamento di ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025
Il Presidente Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
16
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
nelle persone dei SInori Magistrati: Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente rel. Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello proposta da
C.F. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Savigliano in Corso Indipendenza n. 26/A, elettivamente domiciliato presso l'avv. Nunziatina Rita Prinzi del Foro di Cuneo, che lo rappresenta e difende per procura speciale in data 18/1/2023
-appellante- CONTRO
C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...]3, elettivamente domiciliata in Mondovì Piazza Santa Maria Maggiore n. 10 presso l'avv. Serena Osenda del Foro di Cuneo che la rappresenta e difende per procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione in appello
- appellata -
AVVERSO
la sentenza n. 402/2024 del Tribunale di Cuneo, pubblicata il 9/5/2024, relativa al proc. n. R.G. 3422/2022.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: Previo ordine di esibizione sia alla con sede in Savigliano Via Palmiro Controparte_2
Togliatti n. 78 datore di lavoro di e alla Birreria Trescalin con sede in Persona_1
Savigliano Via Sant'Andrea n. 6 datore di lavoro di dei relativi Parte_2 contratti di lavoro e delle buste paga;
Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione In riforma del capo della sentenza nel quale il Tribunale ha disposto che “ Parte_3
(recte Andrea) contribuisca al mantenimento dei figli nei seguenti termini
€.350,00 mensili in favore di Parte_2
€.300,00 mensili in favore di Persona_1
€. 300,00 mensili in favore di ” Parte_4
- In via principale, disporre la conferma degli obblighi di mantenimento previsti nell'accordo di separazione e così: ripartizione al 50% tra i genitori delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed universitarie, anche per corsi di recupero e viaggi di istruzione, ludico-sportive e ricreative, di abbigliamento, calzature, per utenze telefoniche e ogni altra spesa utile e/o necessaria, con la precisazione che, se non necessarie, le spese dovranno essere concordate e comunque sempre documentate;
- In subordine, qualora si ritenga che la regolamentazione adottata in sede di separazione non sia più attuabile, si chiede che venga posto a carico del padre un contributo di mantenimento a favore dei figli di complessivi 450,00 mensili (pari ad 150,00 per ciascun figlio) con ripartizione al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di quelle scolastiche e universitarie, ludico-sportivo-ricreative, necessitate o concordate e sempre documentate, con decorrenza dal deposito della sentenza di primo grado;
- In ulteriore subordine, con riguardo al contributo periodico per il figlio , Parte_2 disporre che decorra da luglio 2023;
- In ulteriore subordine, dato atto che nelle more del giudizio i figli e _1 Parte_2 hanno avviato attività lavorativa, revocare l'obbligo di mantenimento verso i predetti a carico del padre o disporne la riduzione ad € 100,00 mensili a far tempo dall'avvio delle rispettive attività lavorative;
- Condannare la RA a restituire al IG la somma di € 17.390,89 CP_1 Pt_1
(o altra diversa somma, anche inferiore) corrisposta per effetto del provvedimento di assegnazione del G.E. nel proc. n. R.G. Es. 864/2024 del Tribunale di Cuneo avente ad oggetto l'esecuzione forzata fondata sulla sentenza impugnata, nonché alla restituzione delle ulteriori somme versate in forza della sentenza impugnata;
- In riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite a carico dell'appellante, condannare l'appellata a rifondere al ricorrente le spese di giudizio di primo grado, ovvero in subordine compensarle tra le parti integralmente o parzialmente. Col favore delle spese del presente grado di giudizio.
PER L'APPELLATA: Reiectis adversis, Previa, solo all'occorrenza, ammissione delle istanze istruttorie dedotte dalla SI.ra nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc depositata nel primo grado CP_1 di giudizio, e segnatamente:
- della prova per interrogatorio formale e testi;
- dell'istanza di esibizione documentale ex art. 210 cpc;
2 - dell'istanza di accertamento tributario,
che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte, NEL MERITO, In via principale, Respingersi i motivi di appello proposti dal SI. nonché le domande Parte_1 nuove introdotte del medesimo in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto destituiti/destituite di fondamento fattuale e giuridico;
Accogliersi i motivi di appello incidentale formulati dalla SI. e per CP_1
l'effetto:
- Aumentarsi ad euro 350,00 mensili cadauno il contributo per il mantenimento di e posto a carico di a decorrere da Persona_2 Parte_4 Parte_1 novembre 2023 in avanti, ferma restando la già intervenuta liquidazione di euro 300,00 per i mesi precedenti;
- Porsi a carico del padre il 50% delle spese straordinarie (qualsiasi sia la relativa natura), da determinarsi secondo il protocollo d'intesa attualmente in uso adottato dal Tribunale di Torino, in accordo con il locale COA;
- Aumentarsi l'importo liquidato a favore di a titolo di rimborso delle CP_1 spese di lite relative al procedimento di primo grado quanto meno dell'importo minimo previsto per la fase istruttoria/di trattazione (pari ad euro 903,00 oltre accessori di legge).
Confermarsi in ogni altra parte la sentenza n. 404/24 emessa dal Tribunale di Cuneo.
In via subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello formulati ex adverso, Respingersi, in ogni caso, la domanda di restituzione della somma di euro 17.390,89 corrisposta da a all'esito del pignoramento presso terzi Parte_1 CP_1 promosso da quest'ultima per il recupero coattivo degli assegni per il mantenimento ordinario dei figli liquidati nella sentenza n. 402/24 del Tribunale di Cuneo, stante l'irrepetibilità delle somme versate in adempimento di un obbligo para-alimentare di tale natura previsto da una sentenza non definitiva, a prescindere dall'esito dei successivi gradi di giudizio;
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese relative al presente grado di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento trae origine dal ricorso della RA per la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario, dalla stessa contratto il 7 settembre 2002 con il IG . Dalla loro unione sono nati tre figli: (maggiorenne, Parte_1 _1 nato a [...] il [...]) e i gemelli e (minorenni all'inizio del Parte_2 Pt_4 procedimento, nati a Savigliano il 07/01/2006).
3 Le parti si erano separate consensualmente l'11 novembre 2016, con decreto di omologa del 22 dicembre 2016. In sede di separazione, avevano pattuito l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, prevedendo un regime di mantenimento diretto con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, e l'attribuzione integrale dell'Assegno Unico Universale (AUU) alla SI.ra . I tempi di permanenza CP_1 dei figli con il padre erano stati stabiliti in un fine settimana ogni due e due pomeriggi a settimana con pernottamento, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali e quindici giorni in estate. La SI.ra sostiene che, in sintesi, i figli trascorrevano 12 giorni CP_1 con il padre e 16 con la madre ogni quattro settimane, e che l'attribuzione dell'intero AUU alla madre era a compensazione di questa lieve discrepanza. Nel corso del tempo, il regime di frequentazione e mantenimento è mutato. La SI.ra ha evidenziato che il figlio aveva interrotto ogni rapporto con il padre CP_1 Parte_2 già dal novembre 2021, mentre e avevano ridotto la frequentazione col Pt_4 _1 padre, optando per una permanenza stabile presso la madre. Il SI. , d'altra parte, Pt_1 ha lamentato che questo allontanamento è stato il risultato di una "strumentalizzazione" dei figli da parte della madre, finalizzata a ottenere un contributo economico, e che i rapporti con i figli sono sempre stati ottimi prima di questi recenti cambiamenti. La SI.ra ha inoltre acquistato una nuova casa in Savigliano, in Via Donatori del CP_1
Sangue n. 1/3, dove si è trasferita con i figli nel 2022, mentre prima la famiglia viveva in appartamenti separati, ma contigui, situati nella medesima villa che una volta era l'abitazione comune. L'acquisto di questa nuova casa è stato finanziato in parte con un mutuo e in parte con un prestito dal padre e l'anticipo del suo TFR. Il diritto di usufrutto su questa nuova abitazione è stato intestato al figlio . _1
La SI.ra ha presentato ricorso per divorzio il 29 dicembre 2022, chiedendo la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori ( e ) con collocazione prevalente presso di sé, e un contributo di Parte_2 Pt_4 mantenimento di almeno €450,00 per ciascuno dei figli minori (€900,00 complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie per tutti e l'AUU a suo favore. Il SI. si è Pt_1 costituito in giudizio il 7 marzo 2023, contestando le richieste avversarie relative al mantenimento e chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, che prevedevano il mantenimento diretto dei figli e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 17 marzo 2023, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il Presidente ha concesso termini per memorie scritte e rinviato all'udienza del 18 aprile 2023. Con ordinanza del 19 aprile 2023, il Presidente ha confermato in via provvisoria e urgente le condizioni di affidamento e collocamento dei figli e la regolamentazione degli obblighi di mantenimento concordati in sede di separazione, disponendo che gli incontri tra il padre e i figli minori si svolgessero "secondo accordi liberamente assunti". Tale ordinanza è stata reclamata dalla SI.ra , ma la Corte CP_1 di Appello di Torino ha respinto il reclamo il 27 luglio 2023. In data 24 maggio 2023, la SI.ra ha depositato la memoria integrativa, CP_1 reiterando le richieste di divorzio e affidamento condiviso, e modificando la domanda economica, chiedendo un contributo di mantenimento di €350,00 per ciascuno dei tre figli , e ), pari a €1.050,00 complessivi, oltre al 50% delle spese _1 Parte_2 Pt_4 straordinarie e l'AUU a suo favore. Il SI. , in data 15 giugno 2023, ha insistito per Pt_1
l'accoglimento delle sue domande iniziali.
4 All'udienza del 6 luglio 2023, le parti hanno concordemente richiesto una sentenza non definitiva sullo status, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e contestualmente hanno chiesto i termini per le memorie istruttorie. Il Giudice Istruttore ha disposto la rimessione al Collegio per la decisione sullo status e concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. La sentenza non definitiva n. 537/2023 del 17 luglio 2023, che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata pubblicata il 24 luglio 2023. Le parti hanno poi depositato memorie istruttorie. Con ordinanza del 31 ottobre 2023, il Giudice Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'11 gennaio 2024. Le parti hanno depositato le proprie conclusioni scritte, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale di Cuneo ha emesso la sentenza n. 402/2024, pubblicata il 9 maggio 2024, disponendo che il SI. contribuisse al mantenimento dei figli nei seguenti Pt_1 termini: €350,00 mensili in favore di , €300,00 mensili in favore di Parte_2
, e €300,00 mensili in favore di , da versarsi alla SI.ra entro il 5 _1 Pt_4 CP_1 di ogni mese, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, decise con la e comunque CP_1 documentate. Il Tribunale ha inoltre condannato il SI. al pagamento delle spese Pt_1 processuali della SI.ra , liquidate in €2.906,00 oltre rimborsi e accessori di CP_1 legge. È stata poi disposta una correzione materiale del nome del SI. da Pt_1
" " ad " . Il contributo di mantenimento a favore di è Pt_3 Pt_1 Parte_2 stato fissato in misura superiore rispetto a quello riconosciuto per e (ossia Pt_4 _1
€350,00 contro €300,00 mensili) perché tale era l'importo che il padre aveva già versato spontaneamente e con continuità nel periodo precedente al giudizio di divorzio.
A seguito della sentenza, la SI.ra ha avviato un'esecuzione forzata nei confronti CP_1 del SI. , che ha portato all'assegnazione di €17.390,89 a suo favore il 5 dicembre Pt_1
2024. Nel corso del giudizio d'appello, è emerso che i figli e hanno _1 Parte_2 avviato attività lavorative. lavora come istruttore con contratto di collaborazione _1 coordinata e continuativa sportiva dal 1° settembre 2024, mentre lavora Parte_2 come lavapiatti con contratto di lavoro intermittente dal 1° dicembre 2024. Anche Pt_4 ha un contratto di lavoro intermittente mentre studia all'università.
I MOTIVI DI APPELLO DEL SIG. AN Il SI. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, Parte_1 lamentando principalmente la violazione e/o falsa applicazione di legge, l'omessa valutazione e il travisamento delle prove, l'omesso esame di fatti decisivi per la decisione, la motivazione incongrua e contra legem, nonché il travisamento degli accordi negoziali e degli elementi di giudizio. In via principale, il SI. ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativo al Pt_1 mantenimento dei figli, domandando la conferma degli obblighi di mantenimento previsti nell'accordo di separazione, ovvero il mantenimento diretto e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e universitarie, per corsi di recupero e viaggi di istruzione, ludico-sportive e ricreative, di abbigliamento, calzature, per utenze telefoniche e ogni altra spesa utile e/o necessaria, con la precisazione che, se non necessarie, le spese dovranno essere concordate e comunque sempre documentate.
5 In subordine, qualora la regolamentazione adottata in sede di separazione non fosse più attuabile, il SI. ha chiesto che venga posto a suo carico un contributo di Pt_1 mantenimento a favore dei figli di complessivi €450,00 mensili (€150,00 per ciascun figlio), con la ripartizione al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di quelle scolastiche e universitarie, ludico-sportivo-ricreative, necessarie o concordate e sempre documentate, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di primo grado. In ulteriore subordine, con riguardo al contributo periodico per il figlio , ha Parte_2 domandato che decorra da luglio 2023, in quanto ha vissuto a Casale Parte_2
Monferrato da settembre 2022 a giugno 2023, con vitto e alloggio a carico della squadra di basket per cui giocava. Pertanto, il contributo per quel periodo non avrebbe dovuto essere previsto a carico del padre. Ha inoltre chiesto, dato atto che e hanno avviato attività lavorativa in _1 Parte_2 corso di giudizio, che l'obbligo di mantenimento verso i predetti venga revocato o ridotto a
€100,00 mensili a partire dall'avvio delle rispettive attività lavorative. Il SI. ha anche formulato domanda di condanna della SI.ra alla Pt_1 CP_1 restituzione della somma di €17.390,89 (o altra somma inferiore) corrisposta in forza del provvedimento di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione nel procedimento n. R.G. Es. 864/2024 del Tribunale di Cuneo, nonché alla restituzione delle ulteriori somme versate in forza della sentenza impugnata. Infine, ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite a suo carico, domandando la condanna della SI.ra a rifondere le spese di CP_1 giudizio di primo grado, ovvero in subordine la loro integrale o parziale compensazione tra le parti. Le principali argomentazioni a sostegno dell'appello del SI. includono: Pt_1
• La violazione del principio di proporzionalità (artt. 316-bis, 337-ter, 337-septies c.c.). Il sostiene che il Tribunale di Cuneo avrebbe erroneamente affermato che i Pt_1 redditi degli ex coniugi fossero "quantitativamente simili". Dal confronto delle dichiarazioni fiscali (2020, 2021, 2022, 2023) emerge una differenza annua media di circa €5.700,00 a favore della SI.ra impiegata di banca part-time con reddito da CP_1 lavoro subordinato e da canoni locativi. La sua capacità di lavoro non sfruttata (potendo ella lavorare a tempo pieno) dovrebbe essere considerata;
• L'omessa valutazione delle consistenze patrimoniali. Il Tribunale ha ignorato che il SI. è proprietario di un solo immobile (la sua abitazione) gravato da mutuo Pt_1 ipotecario, mentre la SI.ra è titolare di diritti immobiliari su quattro diversi CP_1 immobili e relative pertinenze: la sua ex abitazione (vuota e non locata dal 2023), l'attuale casa di abitazione (di cui è nuda proprietaria), un immobile locato che produce un reddito di €500,00 al mese, e una nuda proprietà a Roma di elevato valore. Le operazioni immobiliari della SI.ra sono state recenti e senza dismissioni, CP_1 dimostrando una crescente capacità economica;
• l'onere del mutuo ipotecario. Il SI. è gravato da un mutuo ipotecario di Pt_1
€1.680,00 trimestrali (€560,00 mensili) per la sua casa di abitazione, onere che risale all'epoca della separazione e che include la quota che sarebbe spettata alla moglie, in base ad un accordo di separazione che ha sgravato la SI.ra da tale onere;
CP_1
• Il mantenimento diretto e l'AUU. Il SI. sostiene che il Tribunale ha errato Pt_1 nel ritenere che, con la maggiore permanenza dei figli presso la madre, il padre sia stato sollevato dagli obblighi di mantenimento. Ha sempre contribuito al loro mantenimento, anche tramite un conto cointestato fino a fine 2022 (poi chiuso unilateralmente dalla
), e coprendo direttamente spese per abbigliamento, viaggi e telefoni. La SI.ra CP_1
6 ha sempre percepito interamente l'AUU per i tre figli fino a settembre 2024, per CP_1 un importo rilevante.
• a Casale Monferrato. Vi è stata un'omissione nel considerare che Parte_2
non abitava con la madre da settembre 2022 a giugno 2023, essendo a carico Parte_2 della squadra di basket (vitto e alloggio), rendendo ingiustificato l'assegno di mantenimento a favore della madre per quel periodo.
• Condotta della SI.ra . Il SI. accusa la SI.ra di aver CP_1 Pt_1 CP_1 manipolato i figli per scopi economici, allontanandoli da lui.
L'APPELLO INCIDENTALE E LE DIFESE DELLA SIGNORA NARDIS La SI.ra si è costituita in appello, proponendo a sua volta appello CP_1 incidentale. In via principale, ha chiesto che venga aumentato ad €350,00 mensili il contributo per il mantenimento di e , equiparandone la misura a quanto già previsto per _1 Pt_4
, a decorrere da novembre 2023 in avanti, ferma restando la liquidazione di Parte_2
€300,00 per i mesi precedenti. Ha sostenuto che la frequentazione di e con _1 Pt_4 il padre è venuta totalmente meno da novembre 2023 in avanti. In secondo luogo, ha domandato che venga posto a carico del padre il 50% delle spese straordinarie (qualsiasi sia la relativa natura), da determinarsi secondo il protocollo d'intesa attualmente in uso adottato dal Tribunale di Torino, in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ha lamentato come il SI. , interpretando Pt_1 restrittivamente la sentenza di primo grado, si sia rifiutato di contribuire a molte spese straordinarie diverse da quelle mediche, come tasse universitarie, occhiali, estrazioni dentarie, ecc. In terzo luogo, ha chiesto che venga aumentato l'importo liquidato a suo favore a titolo di rimborso delle spese di lite relative al procedimento di primo grado, includendo almeno l'importo minimo previsto per la fase istruttoria/di trattazione (pari a €903,00 oltre accessori di legge). Ha sostenuto che la fase istruttoria/di trattazione deve essere liquidata anche in caso di mancata assunzione delle prove dedotte, in quanto comprende l'attività di redazione delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. La SI.ra ha inoltre chiesto che venga respinta la domanda di restituzione della CP_1 somma di €17.390,89 corrisposta dal SI. a suo favore a seguito del Pt_1 pignoramento, sostenendo l'irrepetibilità delle somme versate in adempimento di un obbligo "para-alimentare" previsto da una sentenza non definitiva, a prescindere dall'esito dei successivi gradi di giudizio. La Difesa della RA rileva che: CP_1
• il SI. non ha più alcuna frequentazione con i tre figli, i quali risiedono Pt_1 stabilmente con lei, e che l'assenza di contribuzione "diretta" da parte del padre è un dato pacifico;
• le entrate effettive del SI. sono di gran lunga superiori a quelle dichiarate Pt_1 fiscalmente, citando versamenti ingiustificati di denaro contante, assegni e bonifici sul conto personale del SI. , per un ammontare complessivo di €61.400,00 in tre Pt_1 anni, e che il SI. è avvezzo ad un tenore di vita non compatibile con i suoi Pt_1 redditi dichiarati. Ha anche evidenziato che la sua macelleria è chiusa per molti pomeriggi settimanali e per riposo estivo per sua esclusiva volontà;
• ella non ha avuto alcun incremento patrimoniale rispetto all'epoca della separazione, avendo acquistato la nuova casa non per investimento ma per l'intollerabilità di continuare a vivere sotto lo stesso tetto con l'ex marito, sostenendo
7 ingenti spese per tale operazione. La sua attività lavorativa part-time è una scelta risalente dovuta a comune accordo dei coniugi e ora il part-time è imposto dalla banca, non dalla sua volontà. Ha affermato che il suo reddito netto dagli immobili è irrisorio.
• I tempi di frequentazione tra genitori e figli sono un elemento fondamentale per la determinazione dell'assegno di mantenimento, e la loro riduzione o cessazione giustifica l'assegno a carico del genitore non convivente.
• Anche durante il periodo in cui viveva a Casale Monferrato, si è fatta Parte_2 carico di numerose spese per il figlio, tra cui vitto, igiene personale, paghetta settimanale e costi di trasferta, per un ammontare di oltre €550,00 mensili.
• Il Tribunale di Cuneo ha liquidato il contributo per nella misura che il Parte_2
SI. aveva spontaneamente corrisposto per dodici mesi prima del procedimento Pt_1 di divorzio.
• Il SI. ora percepisce il 50% degli Assegni Unici dall'INPS (circa €200,00 Pt_1 mensili), che copre una parte del contributo a suo carico.
• L'attività lavorativa svolta dai figli è temporanea e modesta e non ha minimamente diminuito gli oneri economici a cui i genitori devono far fronte per il loro mantenimento, in quanto i loro guadagni sono destinati a spese personali aggiuntive e risparmi per il futuro. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe, entrambe invocando il favore delle spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dal IG è infondato e va respinto. Parte_1
L'appello incidentale proposto dalla RA è parzialmente fondato e va CP_1 accolto nei limiti di cui si dirà.
1. Sulla regolamentazione degli obblighi di mantenimento dei figli
La regolamentazione degli obblighi di mantenimento deve conformarsi ai criteri di cui agli artt. 337-ter e 337-septies c.c., nonché al principio di proporzionalità tra le capacità economiche dei genitori e le esigenze dei figli, avuto riguardo al loro tenore di vita e al mutamento delle condizioni di fatto rispetto all'assetto definito in sede di separazione. Nel caso di specie, risulta pacificamente accertato che i figli hanno cessato ogni stabile frequentazione con il padre e risiedono in via continuativa presso la madre. Tale mutamento rilevante delle modalità di permanenza dei figli giustifica il superamento del regime di mantenimento diretto precedentemente pattuito, non risultando più attuabile un'equa ripartizione delle spese ordinarie fondata su una coabitazione alternata e su una partecipazione quotidiana alla vita dei figli da parte del padre. Ne consegue la piena legittimità della statuizione del primo giudice nella parte in cui ha disposto a carico dell'appellante un contributo periodico al mantenimento dei figli in misura fissa, oltre alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie.
8
2. Sulla capacità economica delle parti e sulla proporzionalità del contributo
Nel prosieguo si analizza la posizione patrimoniale e reddituale dei IGi e Pt_1
nonché l'ammontare delle spese fisse da ciascuno sostenute, dandosi altresì CP_1 conto delle risorse reddituali potenzialmente attivabili ma allo stato non ancora utilizzate.
Situazione di Parte_1
Il IG è proprietario della sola sua casa di residenza in Savigliano, Corso Pt_1
Indipendenza n. 26/A, dove la famiglia viveva prima della separazione. In sede di separazione, le parti hanno concordato la divisione di questo immobile, una villa indipendente su due piani: la moglie ha ottenuto la proprietà esclusiva del piano superiore (circa 170 metri quadrati) e il marito quella del piano inferiore (anch'esso di circa 170 metri quadrati). Il continua a risiedere al piano inferiore, mentre la Pt_1 RA non abita più in questo immobile. CP_1
Il IG svolge l'attività di macellaio in proprio, senza dipendenti. Inoltre, Pt_1 percepisce una retribuzione come vigile del fuoco volontario. I redditi dichiarati di sono stati i seguenti: Parte_1
• Anno 2019: € 18.165,00.
• Anno 2020: € 13.948,00 (di cui € 11.385,00 come macellaio e € 2.563,00 come vigile del fuoco).
• Anno 2021: € 21.272,00 (di cui € 19.003,00 come macellaio e € 2.269,00 come vigile del fuoco).
• Anno 2022: € 14.213,00 (di cui € 12.464,00 come macellaio e € 1.749,00 come vigile del fuoco).
• Anno 2023: € 14.944,00.
La macelleria ha introiti modesti asseritamente a causa della concorrenza della grande distribuzione e delle asseritamente elevate spese di gestione che includono il canone di locazione mensile di circa € 900,00. Le spese per i fornitori superano asseritamente € 100.000,00 annui. Da settembre 2024, il 50% dell'Assegno Unico Universale (AUU) per i tre figli viene erogato direttamente a Parte_1
Il è gravato da un mutuo ipotecario per la casa di abitazione pari a € 1.680,00
Pt_1 per trimestre, ovvero circa € 560,00 mensili. Questo mutuo risale all'epoca della separazione, quando si è accollato l'intero onere, inclusa la quota che sarebbe
Pt_1 spettata alla moglie. sostiene di stare ancora pagando la parte di mutuo della
Pt_1 moglie, che ne è stata sgravata. Fino a dicembre 2022, le parti utilizzavano un conto cointestato per le spese comuni, incluse quelle dei figli, dove ciascun genitore versava circa € 400,00 al mese.
Pt_1 versava anche una somma ulteriore perché sul conto erano domiciliate le rate dei mutui a suo carico. Da gennaio 2023, il conto è stato chiuso e i costi delle utenze domestiche della villa interamente addebitati a .
Pt_1
Per far fronte alle spese, avrebbe svincolato una polizza da € 5.000,00 Pt_1 CP_3
e polizze postali da € 15.000,00 e € 35.000,00 accese dalla propria madre. La RA accusa il IG di avere entrate non dichiarate al fisco, CP_1 Pt_1 sostenendo che egli non emette scontrini. riporta che sul conto personale di CP_1
sono confluiti € 61.400,00 di accrediti di denaro contante, assegni bancari e Pt_1
9 bonifici da familiari in un periodo di tre anni, senza corrispondenza con le uscite dal conto aziendale. Solo tra gennaio e giugno 2024, gli accrediti ammontano a € 7.700,00.
suggerisce che i familiari si prestino a far affluire parte dei profitti non CP_1 dichiarati. smentisce queste accuse, affermando che il commercio della carne è Pt_1 soggetto a controlli severi e che l'uso del contante non implica evasione, dato che gli incassi in contanti vengono versati sui conti. sottolinea anche che ha CP_1 Pt_1 fatto importanti lavori di ammodernamento nella sua proprietà nel 2023 (secondo bagno, camera da letto, cambio porte, impianto pompa di calore, TV 75'', vasca idromassaggio) che non sarebbero compatibili con i redditi dichiarati. ribatte che i lavori erano Pt_1 necessari (es. caldaia, smantellamento scala) e sono stati realizzati anche grazie all'aiuto dei genitori. La macelleria gestita da a Savigliano rimane chiusa per quattro Parte_1 pomeriggi a settimana: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Queste chiusure sono giustificate dal con la necessità di svolgere le attività di Pt_1 preparazione alla vendita, come la scelta e l'acquisto degli animali da macellare e l'allestimento della carne al banco, dato che il IG deve occuparsi di tutto Pt_1 personalmente, non avendo dipendenti. Vengono menzionate anche, da entrambe le parti, delle lunghe chiusure estive della macelleria (di quattro settimane), giustificate dal col fatto che i fornitori sono in ferie e non c'è disponibilità di merce da vendere. Pt_1
Il IG precisa, in proposito, di non fare vacanze da almeno tre anni;
dichiara Pt_1 che nell'estate del 2023 ha approfittato della chiusura per effettuare lavori a casa e nel negozio, mentre nell'estate del 2024 si è reso disponibile per i turni come vigile del fuoco volontario. La RA afferma che le chiusure estive, così come le chiusure pomeridiane CP_1 infrasettimanali, dipenderebbero esclusivamente dalla volontà del IG . Pt_1
Evidenzia che la macelleria è un ben avviato esercizio commerciale situato nella piazza principale di Savigliano.
Situazione di CP_1
La RA risiede a Savigliano in Via Donatori del Sangue, in una casa di cui CP_1 ella è nuda proprietaria e il figlio convivente usufruttuario. Lavora come impiegata _1 di banca con un contratto part-time orizzontale a 25 ore settimanali (75%). La difesa del IG evidenzia che la RA non ha prodotto le proprie Pt_1 CP_1 dichiarazioni fiscali più recenti (per gli anni d'imposta 2022 e 2023) nel giudizio d'appello, né le sue CU o estratti bancari, come invece avrebbe dovuto fare. Per tale ragione, la difesa ha dovuto ottenere queste informazioni tramite un'istanza di Pt_1 accesso agli atti amministrativi presso l'Agenzia delle Entrate, che ha permesso di acquisire i modelli 730/2023 (redditi 2022) e 730/2024 (redditi 2023) della , CP_1 nonché le sue CU per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e le risultanze dell'archivio dei rapporti finanziari. La RA ha dichiarato i seguenti redditi: CP_1
• Anno 2019: € 21.467,00.
• Anno 2020: € 22.021,00.
• Anno 2021: € 27.525,00 (di cui € 22.741,00 da lavoro subordinato e € 3.940,00 da canoni locativi per circa 8 mesi).
• Anno 2022: € 29.137,00 (di cui € 23.137,00 da lavoro e € 6.000,00 da locazione).
• Anno 2023: € 31.000,00 (di cui € 25.000,00 da lavoro e € 6.000,00 da locazione).
10 • Percepisce mensilmente € 500,00 da canoni di locazione di un immobile in Savigliano, via Oberdan. Il reddito netto è di circa € 100,00 mensili dopo aver scomputato IMU, mutuo, imposte e spese condominiali. Le Certificazioni Uniche (CU) della RA rivelano ulteriori entrate per premi da CP_1 rendimento e bonus vari che si aggiungono ai redditi già riportati nelle sue dichiarazioni fiscali (Mod. 730). Tali entrate sono incontestatamente soggette a tassazione separata. Le entrate per "premi di risultato" e "bonus vari" per la SInora , soggette a CP_1 tassazione separata, sono state le seguenti ("Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva" per premi di risultato erogati in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali - punto 571; "Bonus carburante" - punto 582; "benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir" (punto 582):
• per l'anno d'imposta 2020 (come riportato nella CU 2021): €1.116,63;
• per l'anno d'imposta 2021 (come riportato nella CU 2022): €1.766,60;
• per l'anno d'imposta 2022 (come riportato nella CU 2023): €1.100,00.
• per l'anno d'imposta 2023 (come riportato nella CU 2024): €950,00.
La RA ha percepito l'Assegno Unico Universale (AUU) per i tre figli. Le CP_1 somme percepite sono state di € 352,90 a dicembre 2022, € 5.016,20 per il 2023, e € 1.788,70 da gennaio a maggio 2024. Da settembre 2024, il 50% dell'AUU viene erogato direttamente a Parte_1
detiene diritti su quattro diversi immobili e relative pertinenze: CP_1
1. Piena proprietà di un fabbricato civile abitazione a Savigliano in Corso Indipendenza 26, con due autorimesse (ex casa familiare). Non è più abitato da dal 2023 ed è attualmente libero. Ha 7 vani e una superficie di 167 mq. CP_1
2. Nuda proprietà di un fabbricato civile abitazione a Savigliano in Via Donatori del Sangue n. 1, con autorimessa. Questo è l'attuale luogo di residenza di e CP_1 dei figli. L'usufrutto vitalizio di questo immobile è intestato al figlio _1
. L'acquisto, avvenuto il 21 giugno 2022, è stato interamente finanziato da
[...]
tramite l'anticipo del TFR per l'acquisto della prima casa del figlio e un CP_1 prestito dal padre.
3. Piena proprietà di un fabbricato civile abitazione a Savigliano in Via Guglielmo Oberdan 2, con annessa cantina. Questo immobile è locato. Ha 3,5 vani e una superficie di 58 mq. È stato acquistato nel 2020 per soli € 43.000,00, parzialmente finanziato da un mutuo a tasso fisso con una rata mensile di circa € 190,00. Attualmente produce un canone locativo di € 500,00 al mese.
4. Nuda proprietà di un fabbricato civile abitazione a Roma in Via Franco Lucchini n. 33. Ha 7,5 vani e una superficie di 141 mq. Il valore della nuda proprietà è stimato in più di € 450.000,00, con la proprietà piena che vale almeno € 650.000,00 (l'usufruttuario ha 79 anni). Questo immobile è stato ricevuto per successione materna, e l'usufrutto spetta al padre della RA . CP_1
La RA è anche titolare di: CP_1
• Conti correnti presso IC (rapporto n. 4 e n. 5), con saldi contabili a fine 2023 rispettivamente di € 2.695,00 e € 2.486,00.
• Un conto titoli IC (rapporto n. 7), con disponibilità a fine 2023 pari a zero, a seguito dell'acquisto dell'immobile di Via Donatori del Sangue.
• Un fondo pensione presso NT AN (rapporto n. 1) aperto a novembre 2001. Attualmente, deve corrispondere: CP_1
11 • € 194,55 mensili per un mutuo ipotecario di € 40.000,00 per l'immobile di Via Oberdan.
• € 260,71 mensili per un finanziamento di € 27.000,00 per l'immobile di Via Donatori del Sangue.
• È debitrice di € 60.000,00 verso il padre per un prestito ricevuto per l'acquisto dell'appartamento in cui si è trasferita. afferma che la sua esposizione CP_1 debitoria è "sostanzialmente simile" a quella di . Pt_1
L'appellante sostiene che la RA non sfrutti appieno le sue capacità CP_1 lavorative, continuando a lavorare part-time (25 ore settimanali) sebbene non vi sia necessità, data l'età dei figli. replica che il part-time – scelta risalente al 2006, di CP_1 comune accordo tra i coniugi – non sarebbe modificabile per la contraria volontà del datore di lavoro, che già ha effettuato riduzioni di personale.
evidenzia che l'immobile di Savigliano in Corso Indipendenza 26 (ex casa Pt_1 familiare di è libero e inutilizzato da febbraio 2023, pur essendo una potenziale CP_1 fonte di reddito da locazione. Stima che tale immobile, avendo 7 vani e due autorimesse, potrebbe generare un canone di locazione non inferiore a € 700-800 mensili. CP_1 afferma che la mancata locazione era dovuta agli impianti comuni, che sono stati divisi solo a maggio 2024, e che la permanenza di locali in comune rende difficile la condivisione con un nuovo nucleo familiare.
Quanto al sopravvenuto reddito da attività lavorativa dei figli, va premesso che, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., l'obbligo di mantenimento permane anche nei confronti dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e cessa solo al raggiungimento di un'effettiva indipendenza economica. Nel caso in esame, sebbene sia stato provato l'avvio di rapporti lavorativi da parte di tutti e tre figli, si tratta di occupazioni connotate da carattere temporaneo ed occasionale, prive dei requisiti di stabilità, continuità e, soprattutto, redditività idonei a determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
svolge attività lavorativa come istruttore presso la palestra _1 Controparte_2
a Savigliano con un contratto di collaborazione coordinata e continuata sportivo con
[...] orario part-time, con decorrenza dall'1/9/2024 e scadenza al 30/8/2028. Percepisce una retribuzione media di circa euro 400,00 mensili. Sta per conseguire una laurea in Scienze Motorie ed è titolare del diritto di usufrutto sull'immobile in Savigliano, Via Donatori del Sangue n. 1, dove vive con la madre e i fratelli.
svolge attività lavorativa presso una birreria di Savigliano come lavapiatti Parte_2 con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, con decorrenza dall'1/12/2024 e scadenza al 30/11/2025. Percepisce un importo medio di 350,00 euro mensili. Frequenta ancora il liceo, essendo stato bocciato un anno.
ha regolarmente conseguito la maturità lo scorso anno ed è attualmente Pt_4 studentessa universitaria. Risulta anche lei avere un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. Il reddito non è noto, ma può presuntivamente ritenersi che l'importo non superi quanto percepito dal fratello per un contratto Parte_2 analogo.
12 La valutazione della capacità economica delle parti non può arrestarsi ai soli redditi dichiarati, ma deve estendersi alle risorse effettivamente disponibili e a quelle potenziali. Per quanto si è sopra osservato, la SI.ra gode di una situazione patrimoniale e CP_1 reddituale senza dubbio più stabile di quella del IG . La dedotta impossibilità Pt_1 della RA di lavorare a tempo pieno per volontà datoriale non è stata adeguatamente documentata, sicché deve ritenersi che l'appellata possa, in ipotesi, incrementare del 25% la propria capacità reddituale da lavoro. Inoltre, la stessa potrebbe dare in locazione l'appartamento situato nella villa ex coniugale e l'appartamento di Roma, traendone un reddito. Tutto considerato, la capacità reddituale effettiva e potenziale della RA
può determinarsi in circa 40.000,00 euro annui. CP_1
Il SI. dichiara redditi più modesti, pur essendo egli titolare e gestore di una Pt_1 macelleria ben avviata e senza dipendenti. Nonostante ciò, la macelleria risulta chiusa per quasi la metà del tempo (quattro pomeriggi a settimana) e per lunghi periodi estivi. Il
afferma che tali chiusure sono necessarie per lo svolgimento di attività Pt_1 preparatorie (acquisto carni, lavorazioni), ma non fornisce alcun riscontro in tal senso, né elementi oggettivi idonei a dimostrare che il tempo non destinato alla vendita sia effettivamente impiegato in attività produttive connesse all'impresa. Rispetto al IG
si può quindi stimare che la sua capacità reddituale da lavoro sia doppia – o Pt_1 comunque largamente superiore – rispetto a quella dichiarata. Si rileva, altresì, un sostegno economico importante e costante da parte dei genitori del IG , ciò che Pt_1 solo può giustificare (escludendo la ventilata ipotesi di evasione fiscale) le ingenti spese da lui sostenute per la ristrutturazione della casa. In considerazione di tali elementi, si ritiene che la capacità economica complessiva
– effettiva e potenziale – del IG sia sostanzialmente equivalente a Pt_1 quella della RA la quale, però, sostiene in via esclusiva e continuativa CP_1
l'onere per il mantenimento diretto dei tre figli conviventi, ormai tutti maggiorenni, i quali, pacificamente, non stanno mai con il padre. Le attività lavorative intraprese dai figli, come si è detto, non determinano una loro effettiva autosufficienza economica. Tuttavia, esse alleviano gli obblighi di mantenimento dei genitori, contribuendo al soddisfacimento di esigenze personali e sociali dei figli, proprie della fase di transizione all'età adulta. Le esigenze dei figli nella tarda adolescenza e nella prima età adulta sono notoriamente più elevate rispetto a quelle dell'infanzia e dell'adolescenza, sicché, in assenza di tale integrazione esterna da parte degli stessi figli, si porrebbe semmai un'esigenza di incremento del contributo, e non di riduzione. Si stima quindi che un contributo mensile del padre di € 300,00 per (come già _1 stabilito dal Tribunale), di € 350,00 per (come già stabilito dal Parte_2
Tribunale) e di € 350,00 per (in aumento rispetto a quanto stabilito dal Pt_4
Tribunale) sia equo, proporzionato e coerente con le rispettive risorse e capacità reddituali dei genitori, con i rispettivi apporti dei figli e con il principio di adeguatezza ex art. 337-ter c.c. In tal senso, l'appello principale va respinto e l'appello incidentale parzialmente accolto.
3. Sulla decorrenza del contributo di mantenimento per Parte_2
Il SI. ha chiesto che il contributo a favore del figlio decorra soltanto Pt_1 Parte_2 dal luglio 2023, evidenziando che, nel periodo compreso tra settembre 2022 e giugno
13 2023, ha vissuto stabilmente a Casale Monferrato, ospite della società Parte_2 sportiva "Monferrato Basket", per ragioni legate alla propria militanza nel settore giovanile under 17 eccellenza. È pacifico tra le parti che, in tale periodo, il figlio non conviveva con la madre, né risultava a suo carico per vitto e alloggio, interamente sostenuti dal club sportivo. Tuttavia, l'allontanamento temporaneo del figlio dal nucleo familiare per finalità formative e sportive, pur comportando un'esenzione della madre da specifici oneri materiali diretti (abitazione, pasti), non esclude la persistenza di altre forme di sostegno personale, logistico ed economico che la madre ha continuato ad assicurare (paghetta, spese per igiene personale, trasferte, abbigliamento), né muta, in radice, la collocazione principale presso la madre. Infatti, non risulta che presso l'abitazione materna non sia rimasto a disposizione di il suo spazio individuale, espressione della volontà Parte_2 materna di garantirgli un punto di riferimento domestico permanente. Tale risorsa abitativa, pur non utilizzata quotidianamente nel periodo considerato, non era suscettibile di destinazione alternativa – né tantomeno locativa – senza pregiudicare la funzione familiare della casa. In questo contesto, l'alloggio fornito dalla società sportiva deve qualificarsi come beneficio aggiuntivo e non sostitutivo dell'apporto familiare ordinario. La Corte ritiene, pertanto, che la circostanza dell'alloggio esterno a titolo gratuito, pur rilevante sotto il profilo della concreta misura del fabbisogno, non determini un'interruzione del rapporto di mantenimento in capo al padre e quindi non giustifichi uno slittamento della decorrenza dell'assegno. La domanda dell'appellante di posticipare la decorrenza da luglio 2023 del contributo al mantenimento del figlio , equivalente all'azzeramento del contributo per il Parte_2 periodo settembre 2022 - giugno 2023, deve quindi essere respinta.
4. Sulla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado
È infondata e va respinta anche la domanda di restituzione dell'importo di €17.390,89 corrisposto in esito all'esecuzione forzata intrapresa dall'appellata in forza della sentenza impugnata. Deve, infatti, farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è esclusa la ripetibilità del contributo versato dal genitore per il mantenimento del figlio quando detto contributo venga ridotto ex tunc (cioè sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti alla base dei provvedimenti precedenti). A maggior ragione, la ripetibilità è esclusa quando il contributo venga ridotto ex nunc, quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata istanza (sul punto vedasi, tra le ultime in ordine di tempo, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/04/2023, n. 10974).
5. Sulla disciplina delle spese straordinarie
Merita accoglimento il motivo di appello incidentale volto a chiarire la disciplina delle spese straordinarie. Tenuto conto della frequente insorgenza di controversie interpretative in materia, appare conforme al principio di chiarezza e certezza del diritto
14 adottare quale parametro operativo il protocollo d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Torino, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che offre una tassonomia chiara e condivisa delle spese straordinarie. Deve quindi disporsi che le spese straordinarie siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con riferimento a tutte quelle previste dal suddetto protocollo e con le modalità ivi indicate.
6. Sulle spese legali di primo grado
La sentenza appellata ha stabilito, in punto spese, che “la soccombenza del convenuto ne comporta la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate secondo i valori tabellari di cui al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa e per n° 3 fasi (in quanto non vi è stata istruttoria) computati nei valori minimi …
P.Q.M.
… Condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 CP_1 liquidate in euro 2.906,00 oltre rimborsi ed accessori di legge”. È fondato il motivo dell'appello incidentale relativo alla mancata liquidazione della fase istruttoria/di trattazione. L'attività difensiva svolta nella fase di trattazione, anche in assenza di assunzione di mezzi istruttori, è comunque suscettibile di autonoma remunerazione, in quanto comprende la redazione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la partecipazione alle udienze, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014. Va quindi disposta l'integrazione della liquidazione delle spese in favore della parte appellata in misura corrispondente al minimo tabellare previsto per la suddetta fase. Pertanto, le spese del primo grado, in parziale riforma della sentenza appellata, fermi i criteri tabellari adottati dal Tribunale, che non sono stati contestati (valori minimi per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa), si liquidano in complessivi euro 3.809,00 (di cui euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase di trattazione, euro 1.453 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. In altri termini, le spese liquidate in primo grado a favore dell'odierna appellata, appellante incidentale, vanno integrate di euro 903,00 per onorari, oltre accessori di legge.
7. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale deve essere integralmente rigettato, mentre l'appello incidentale merita accoglimento nei limiti sopra indicati. Le spese del presente grado di giudizio seguono la pressoché integrale soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, pur tenuto conto della nota spese depositata dall'appellante incidentale, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per il primo grado e così in complessivi euro 4.996,00 per onorari (euro 1.029 per la fase di studio;
euro 709 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
15 Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto al versamento di ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Minorenni e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 402/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per CP_1
l'effetto, a parziale modifica della sentenza appellata, I. NA a versare a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese a partire dalla mensilità di luglio 2025, quale contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma di € 350,00; Parte_4
II. DISPONE che le spese straordinarie per i tre figli, Persona_1 [...]
e ripartite tra i genitori e Parte_2 Parte_4 Parte_1 CP_1
nella misura del 50% ciascuno, siano disciplinate dal Protocollo d'intesa
[...] attualmente vigente presso il Tribunale di Torino, elaborato in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
III. NA a versare a favore di , a titolo di Parte_1 CP_1 integrazione delle spese legali di primo grado, l'importo ulteriore di € 903,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. IV. NA alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. V. CONFERMA, nel resto, la sentenza appellata. VI. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto al versamento di ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025
Il Presidente Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
16