2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 24) che "L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , introdotto dall' articolo 353 del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , decorre dal 1° gennaio 2007."