TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1498/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1498/2022 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
COMMENDA N.23/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso lo studio dell'Avv. AMOROSI
MANUELA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
PIETRALATA N. 29/A, BOLOGNA presso lo Studio dell'Avv. Katia Vittuari che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/02/2022 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_2
data 26/07/2003 nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), unione dalla quale non nascevano figli, invocando l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla
Legge n. 55/2015.
Il ricorrente riferiva che coniugi vivevano separati dal 24.10.2017, data in cui comparivano dinanzi al
Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 2466/2019, pubblicata il 18.11.2019.
Chiedeva altresì che nulla fosse disposto in favore della signora a titolo di assegno divorzile, ritenendo insussistenti i relativi presupposti ai fini del riconoscimento di tale diritto.
Si costituiva , non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del Controparte_2
matrimonio, ma chiedendo che venisse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile pari ad euro
400,00.
Con ordinanza del 12.05.2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, confermava con ordinanza le condizioni della separazione nelle quali si prevedeva un assegno maritale in favore della pari ad euro 250,00 CP_2
mensili.
All'udienza del 14/07/2022, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo e su tali conclusioni, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 1949/2022, pubblicata il 18/07/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 10/09/2024 le difese precisavano le conclusioni e, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
$$$
pagina 2 di 7 Va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 1949/22, pubblicata il 18/07/2022, il vincolo matrimoniale che legava i signori è Parte_1 Controparte_2
ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Sull'assegno divorzile
In merito, dunque, all'unica questione accessoria residua, relativa all'assegno divorzile chiesto dalla resistente, è noto che la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è intervenuta sul tema, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990 così come anche rispetto all'arresto del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le
Sezioni Unite del 2018 hanno, dunque, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri- equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al ménage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
pagina 3 di 7 È sulla base delle approfondite argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente chiedeva che nulla fosse disposto a titolo di assegno divorzile in favore della convenuta;
invece, parte resistente chiedeva un assegno divorzile per sé pari ad
€ 100,00 mensili. pensionato, ha documentato i seguenti redditi: Parte_1
- Modello 730/2024 → Imponibile € 33.103 oltre ad € 3.048 a titolo di assegno al coniuge corrispondente ad un netto mensile di € 2.400;
- Modello 730/2022 → Imponibile € 30.161 oltre a € 3.046 a titolo di assegno al coniuge corrispondente ad un netto mensile di € 2.270;
- Modello 730/2021 → Imponibile € 30.178 oltre ad € 3.000 a titolo di assegno al coniuge corrispondenti ad un netto mensile di € 2.220;
- Modello 730/2020 → Imponibile € 30.077 oltre ad € 3.000 a titolo di assegno al coniuge corrispondenti ad un netto mensile di € 2.160;
- Modello Unico 2019 → Imponibile € 29.873 oltre ad € 3.000 a titolo di assegno al coniuge corrispondenti ad un netto mensile € 2.140;
- Modello 730/2018 → Imponibile € 32.873 corrispondenti ad un netto mensile di € 2.038.
- Modello 730/2017 → Imponibile € 32.709 corrispondenti ad un netto mensile di € 2.046.
Lo stesso risulta comproprietario, nella misura del 50% unitamente alla figlia, della casa coniugale ove vive con l'attuale moglie, avendola ricevuta in eredità dal precedente coniuge defunto. Ha altresì dichiarato di percepire, oltre alla pensione, euro 400,00 mensili a titolo di pensione di invalidità.
pagina 4 di 7 La signora ha dichiarato di essere arrivata in Italia nell'anno 2000 e di aver sempre CP_2
lavorato in nero come colf/badante, ottenendo un contratto di collaboratore familiare soltanto da giugno
2022 fino all'aprile 2023, maturando pochi contributi, motivo per il quale l' le ha rigettato la CP_3
domanda di pensione per assenza dei requisiti.
Ad oggi possiede un reddito derivante dalla pensione di vecchiaia che riceve dall'Istituto Polacco di circa euro € 440,00 mensili.
Ha altresì documentato di aver goduto dall'aprile 2023 del reddito di cittadinanza per € 340 mensili e che nel 2024 ha presentato istanza per il reddito di inclusione ottenendo una contribuzione di € 330,00 mensili.
Quanto agli oneri abitativi, dal 30.08.2022 vive in un immobile Acer per il quale sostiene un esborso mensile pari ad € 50,00.
È proprietaria di un immobile sito in Polonia che utilizza quando va a trovare i parenti. Il 28.8.2020 ne ha donato al figlio un altro, di cui era proprietaria esclusiva, del valore di € 31.500.
Sebbene l'esame comparato della situazione reddituale delle parti attesti una apprezzabile disparità, non si ravvisano nella fattispecie in esame i presupposti per il riconoscimento dell'emolumento economico in favore della resistente con valenza propriamente compensativa-perequativa, essendo rimasta indimostrata la circostanza che la signora abbia sacrificato le proprie CP_2
aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare
In costanza di matrimonio, infatti, durato circa 13 anni, non sono nati figli;
i coniugi hanno vissuto in un immobile di proprietà del sig. ereditato dalla prima moglie;
la resistente ha sempre svolto Pt_1 attività lavorativa come colf e badante non in regola (cfr dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del
26.10.2023); non si è mai occupata a tempo pieno del nucleo familiare, essendo pacifico ed incontestato che la figlia del ricorrente – all'epoca trentenne - abbia vissuto con i coniugi solo per un anno (dal 2003 al 2004) e che il di lei figlio abbia sempre frequentato l'asilo nido privato.
La circostanza che si sia sempre presa cura del nipotino durante le malattie è stata smentita dai testi escussi;
in particolare dalla figlia del ricorrente - - (“Ho dovuto mandare mio figlio Testimone_1
in un asilo privato e quando stava male me lo teneva mio padre o le mie zie, la signora mi CP_2 disse che non se la sentiva di accudire mio figlio”), dalla ex cognata del ricorrente - - Persona_1
(“Ricordo che si rivolgeva a me quando il figlio era malato, me lo portava e io e mia madre Tes_1
lo tenevamo, mi diceva che non poteva lasciarlo alla perché lei lavorava, io ero Tes_1 CP_2
pensionata e quindi potevo aiutarla. mi disse che la non se la sentiva di accudire Tes_1 CP_2 il bambino (…) premesso che abitiamo nello stesso pianerottolo, posso riferire che anche Pt_1 aiutava la figlia allorquando questa doveva recarsi al lavoro ed il di lei figlio era ammalato”) nonché
pagina 5 di 7 dalla stessa amica della - (“Ricordo che qualche volta quando il Controparte_4 bambino era malato lo ha tenuto la e anche la zia di ”). CP_2 Tes_1
Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere che la signora si sia occupata talvolta del CP_2 nipotino quando quest'ultimo era malato, tale circostanza non avrebbe sicuramente inciso in modo significativo sulla sua attività lavorativa.
Non risulta neppure che la resistente abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune e/o quello del marito, posto che quest'ultimo quando si sono sposati era già pensionato e la moglie utilizzava i suoi guadagni per ristrutturare la casa sita in Polonia e per provvedere alle sue esigenze personali (“Nel 2010 ho ristrutturato una delle due case in Polonia grazie ai soldi che avevo risparmiato lavorando (..)I soldi che guadagnavo mi servivano per pagare le spese della mia casa in
Polonia”)
D'altro canto, non possono ravvisarsi spazi neanche per un assegno in funzione assistenziale e ciò in considerazione della circostanza che la percepisce la pensione di vecchiaia e il reddito di CP_2
inclusione ed è proprietaria di un immobile in Polonia produttivo di reddito. A ciò va aggiunta la circostanza che nel 2020 ha volontariamente donato un altro appartamento di sua esclusiva proprietà al figlio, dimostrando con tale comportamento di disporre di redditi sufficienti per condurre una vita dignitosa.
Diversamente, infatti, avrebbe potuto alienare tale bene a terzi e utilizzare il ricavato della vendita per fronte alle proprie necessità.
Né allo stato è provato che le problematiche di salute le impediscano di svolgere attività lavorativa.
Infatti, nonostante le patologie documentate dalla signora (che peraltro parte convenuta vorrebbe attribuire agli ultimi anni, ma da quanto la stessa ha riferito risalirebbe nel tempo), nell'anno 2020
l'Istituto Polacco ha confermato il precedente grado di invalidità moderato, già accertato nell'anno
2016, precisando altresì nella relativa documentazione prodotta che “idonea occupazione – non riguarda”, facendo così presumere un'idoneità fisica al lavoro.
Infine, ad abundantiam, il fatto che la signora non percepisca alcuna pensione di vecchiaia in Italia non rileva ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in quanto, anche ammettendo che la stessa abbia fatto delle rinunce lavorative per la famiglia, la tipologia di attività (in nero) svolta dalla signora non le avrebbe comunque concesso di ottenere i contributi necessari per il riconoscimento della stessa.
Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018 la domanda avanzata dalla resistente di attribuzione in proprio favore di un assegno divorzile va, in definitiva, respinta, con conseguente revoca, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 1949/2022 pubblicata il
18/7/2022, di ogni elargizione da parte di . Parte_1
pagina 6 di 7 Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di
. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore Controparte_2
indeterminato della causa con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 attualmente in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) RIGETTA la domanda avanzata da di attribuzione in proprio Controparte_2
favore di un assegno divorzile, con conseguente revoca, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 1949/20221 pubblicata il 18/7/2022, di ogni elargizione da parte di
, Parte_1
2) CONDANNA a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite che liquida complessivamente in € 7.616, oltre accessori come per legge
Così deciso in Bologna in data 20/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Arianna D'Addabbo dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1498/2022 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
COMMENDA N.23/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso lo studio dell'Avv. AMOROSI
MANUELA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
PIETRALATA N. 29/A, BOLOGNA presso lo Studio dell'Avv. Katia Vittuari che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/02/2022 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_2
data 26/07/2003 nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), unione dalla quale non nascevano figli, invocando l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla
Legge n. 55/2015.
Il ricorrente riferiva che coniugi vivevano separati dal 24.10.2017, data in cui comparivano dinanzi al
Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 2466/2019, pubblicata il 18.11.2019.
Chiedeva altresì che nulla fosse disposto in favore della signora a titolo di assegno divorzile, ritenendo insussistenti i relativi presupposti ai fini del riconoscimento di tale diritto.
Si costituiva , non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del Controparte_2
matrimonio, ma chiedendo che venisse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile pari ad euro
400,00.
Con ordinanza del 12.05.2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, confermava con ordinanza le condizioni della separazione nelle quali si prevedeva un assegno maritale in favore della pari ad euro 250,00 CP_2
mensili.
All'udienza del 14/07/2022, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo e su tali conclusioni, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 1949/2022, pubblicata il 18/07/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 10/09/2024 le difese precisavano le conclusioni e, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
$$$
pagina 2 di 7 Va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 1949/22, pubblicata il 18/07/2022, il vincolo matrimoniale che legava i signori è Parte_1 Controparte_2
ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Sull'assegno divorzile
In merito, dunque, all'unica questione accessoria residua, relativa all'assegno divorzile chiesto dalla resistente, è noto che la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è intervenuta sul tema, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990 così come anche rispetto all'arresto del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le
Sezioni Unite del 2018 hanno, dunque, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri- equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al ménage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
pagina 3 di 7 È sulla base delle approfondite argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente chiedeva che nulla fosse disposto a titolo di assegno divorzile in favore della convenuta;
invece, parte resistente chiedeva un assegno divorzile per sé pari ad
€ 100,00 mensili. pensionato, ha documentato i seguenti redditi: Parte_1
- Modello 730/2024 → Imponibile € 33.103 oltre ad € 3.048 a titolo di assegno al coniuge corrispondente ad un netto mensile di € 2.400;
- Modello 730/2022 → Imponibile € 30.161 oltre a € 3.046 a titolo di assegno al coniuge corrispondente ad un netto mensile di € 2.270;
- Modello 730/2021 → Imponibile € 30.178 oltre ad € 3.000 a titolo di assegno al coniuge corrispondenti ad un netto mensile di € 2.220;
- Modello 730/2020 → Imponibile € 30.077 oltre ad € 3.000 a titolo di assegno al coniuge corrispondenti ad un netto mensile di € 2.160;
- Modello Unico 2019 → Imponibile € 29.873 oltre ad € 3.000 a titolo di assegno al coniuge corrispondenti ad un netto mensile € 2.140;
- Modello 730/2018 → Imponibile € 32.873 corrispondenti ad un netto mensile di € 2.038.
- Modello 730/2017 → Imponibile € 32.709 corrispondenti ad un netto mensile di € 2.046.
Lo stesso risulta comproprietario, nella misura del 50% unitamente alla figlia, della casa coniugale ove vive con l'attuale moglie, avendola ricevuta in eredità dal precedente coniuge defunto. Ha altresì dichiarato di percepire, oltre alla pensione, euro 400,00 mensili a titolo di pensione di invalidità.
pagina 4 di 7 La signora ha dichiarato di essere arrivata in Italia nell'anno 2000 e di aver sempre CP_2
lavorato in nero come colf/badante, ottenendo un contratto di collaboratore familiare soltanto da giugno
2022 fino all'aprile 2023, maturando pochi contributi, motivo per il quale l' le ha rigettato la CP_3
domanda di pensione per assenza dei requisiti.
Ad oggi possiede un reddito derivante dalla pensione di vecchiaia che riceve dall'Istituto Polacco di circa euro € 440,00 mensili.
Ha altresì documentato di aver goduto dall'aprile 2023 del reddito di cittadinanza per € 340 mensili e che nel 2024 ha presentato istanza per il reddito di inclusione ottenendo una contribuzione di € 330,00 mensili.
Quanto agli oneri abitativi, dal 30.08.2022 vive in un immobile Acer per il quale sostiene un esborso mensile pari ad € 50,00.
È proprietaria di un immobile sito in Polonia che utilizza quando va a trovare i parenti. Il 28.8.2020 ne ha donato al figlio un altro, di cui era proprietaria esclusiva, del valore di € 31.500.
Sebbene l'esame comparato della situazione reddituale delle parti attesti una apprezzabile disparità, non si ravvisano nella fattispecie in esame i presupposti per il riconoscimento dell'emolumento economico in favore della resistente con valenza propriamente compensativa-perequativa, essendo rimasta indimostrata la circostanza che la signora abbia sacrificato le proprie CP_2
aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare
In costanza di matrimonio, infatti, durato circa 13 anni, non sono nati figli;
i coniugi hanno vissuto in un immobile di proprietà del sig. ereditato dalla prima moglie;
la resistente ha sempre svolto Pt_1 attività lavorativa come colf e badante non in regola (cfr dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del
26.10.2023); non si è mai occupata a tempo pieno del nucleo familiare, essendo pacifico ed incontestato che la figlia del ricorrente – all'epoca trentenne - abbia vissuto con i coniugi solo per un anno (dal 2003 al 2004) e che il di lei figlio abbia sempre frequentato l'asilo nido privato.
La circostanza che si sia sempre presa cura del nipotino durante le malattie è stata smentita dai testi escussi;
in particolare dalla figlia del ricorrente - - (“Ho dovuto mandare mio figlio Testimone_1
in un asilo privato e quando stava male me lo teneva mio padre o le mie zie, la signora mi CP_2 disse che non se la sentiva di accudire mio figlio”), dalla ex cognata del ricorrente - - Persona_1
(“Ricordo che si rivolgeva a me quando il figlio era malato, me lo portava e io e mia madre Tes_1
lo tenevamo, mi diceva che non poteva lasciarlo alla perché lei lavorava, io ero Tes_1 CP_2
pensionata e quindi potevo aiutarla. mi disse che la non se la sentiva di accudire Tes_1 CP_2 il bambino (…) premesso che abitiamo nello stesso pianerottolo, posso riferire che anche Pt_1 aiutava la figlia allorquando questa doveva recarsi al lavoro ed il di lei figlio era ammalato”) nonché
pagina 5 di 7 dalla stessa amica della - (“Ricordo che qualche volta quando il Controparte_4 bambino era malato lo ha tenuto la e anche la zia di ”). CP_2 Tes_1
Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere che la signora si sia occupata talvolta del CP_2 nipotino quando quest'ultimo era malato, tale circostanza non avrebbe sicuramente inciso in modo significativo sulla sua attività lavorativa.
Non risulta neppure che la resistente abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune e/o quello del marito, posto che quest'ultimo quando si sono sposati era già pensionato e la moglie utilizzava i suoi guadagni per ristrutturare la casa sita in Polonia e per provvedere alle sue esigenze personali (“Nel 2010 ho ristrutturato una delle due case in Polonia grazie ai soldi che avevo risparmiato lavorando (..)I soldi che guadagnavo mi servivano per pagare le spese della mia casa in
Polonia”)
D'altro canto, non possono ravvisarsi spazi neanche per un assegno in funzione assistenziale e ciò in considerazione della circostanza che la percepisce la pensione di vecchiaia e il reddito di CP_2
inclusione ed è proprietaria di un immobile in Polonia produttivo di reddito. A ciò va aggiunta la circostanza che nel 2020 ha volontariamente donato un altro appartamento di sua esclusiva proprietà al figlio, dimostrando con tale comportamento di disporre di redditi sufficienti per condurre una vita dignitosa.
Diversamente, infatti, avrebbe potuto alienare tale bene a terzi e utilizzare il ricavato della vendita per fronte alle proprie necessità.
Né allo stato è provato che le problematiche di salute le impediscano di svolgere attività lavorativa.
Infatti, nonostante le patologie documentate dalla signora (che peraltro parte convenuta vorrebbe attribuire agli ultimi anni, ma da quanto la stessa ha riferito risalirebbe nel tempo), nell'anno 2020
l'Istituto Polacco ha confermato il precedente grado di invalidità moderato, già accertato nell'anno
2016, precisando altresì nella relativa documentazione prodotta che “idonea occupazione – non riguarda”, facendo così presumere un'idoneità fisica al lavoro.
Infine, ad abundantiam, il fatto che la signora non percepisca alcuna pensione di vecchiaia in Italia non rileva ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in quanto, anche ammettendo che la stessa abbia fatto delle rinunce lavorative per la famiglia, la tipologia di attività (in nero) svolta dalla signora non le avrebbe comunque concesso di ottenere i contributi necessari per il riconoscimento della stessa.
Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018 la domanda avanzata dalla resistente di attribuzione in proprio favore di un assegno divorzile va, in definitiva, respinta, con conseguente revoca, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 1949/2022 pubblicata il
18/7/2022, di ogni elargizione da parte di . Parte_1
pagina 6 di 7 Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di
. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore Controparte_2
indeterminato della causa con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 attualmente in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) RIGETTA la domanda avanzata da di attribuzione in proprio Controparte_2
favore di un assegno divorzile, con conseguente revoca, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 1949/20221 pubblicata il 18/7/2022, di ogni elargizione da parte di
, Parte_1
2) CONDANNA a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite che liquida complessivamente in € 7.616, oltre accessori come per legge
Così deciso in Bologna in data 20/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Arianna D'Addabbo dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7