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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3696/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MESIRCA CORINNA
e
EA UZ, con l'avv. VIARO SILVIA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 664/2024 pubblicata in data 25/09/2024 passata in giudicato in pari data.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 22/09/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 09/05/2009 tra i coniugi da Parte_1
nata a [...] il [...] e EA UZ nato a [...] il
04/01/1975, trascritto al n. 61, Parte II Serie C, Anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
2) dispone che i figli minori , e vengano affidati in via condivisa ai genitori con Per_1 Per_2 Per_3
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre nella casa ex familiare di Casier, in via Galileo Galilei n. 20
2 che continua a rimanere assegnata alla OR sino al trasferimento, oramai prossimo, di Pt_1
quest'ultima con i figli nell'appartamento, di Treviso in Via del Municipio 11. Trattasi delle unità immobiliari meglio descritte alla clausola 8) della separazione e nel “preliminare di vendita di immobile da costruire” di data 21.12.2023 a rogito Notaio di Treviso Rep. n. 33363; Racc. n. Persona_4
20882, sottoscritto dal Signor ND ZZ nella sua qualità di A.U./legale rappresentante e Socio
Unico della Società 41 Holding S.r.l. (cfr. ns. doc. 19). Dette unità, in esecuzione degli accordi previsti a titolo di negoziazione globale dei rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio e dalla separazione (alle clausole 8 del ricorso e 7 della Sentenza) sono divenute di proprietà e intestate alla
OR , come risulta da: “Dichiarazione di nomina e compravendita soggetta a Parte_1
condizione sospensiva” a rogito Notaio Dott. di Treviso Rep. n. 35392; Racc. n. Persona_4
22051 di data 23.12.2024, registrato a Treviso il 23.12.2024 al n.40835, serie 1T e atto di “Avveramento di condizione” a rogito Notaio Dott. di Treviso Rep. n. 35667; Racc. n. 2219 di data Persona_4
25.2.2025, registrato a Treviso il 26.2.2025 al n. 5541, serie 1T;
3) dispone che il padre possa stare con i figli con le seguenti modalità:
i) tutte le settimane, dalle ore 8,30-9,00 della domenica mattina al martedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione della madre nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, prevedendo, altresì, che nelle settimane in cui non potrà tenere i figli perché all'estero possa recuperare i giorni non trascorsi con loro;
ii) vacanze di Natale: i figli, ogni anno, trascorreranno con il padre il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio e con la madre il periodo dal 22 al 30 dicembre;
iii) Pasqua: i tre figli minori staranno, ad anni alterni (dispari con il padre, pari con la madre), con ciascun genitore dal giovedì al Lunedì dell'Angelo e, comunque, per tutte le vacanze scolastiche di tale periodo;
iv) Ponti e festività infrasettimanali verranno equamente ripartite tra i genitori;
3 v) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane in un periodo da concordare entro l'aprile di ogni anno. I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente, per tempo, gli indirizzi ed i recapiti dei luoghi ove condurranno i figli per i periodi di più giorni consecutivi;
vi) i genitori faranno sì che il genitore che non ha con sé i minori il giorno del loro compleanno possa, comunque, trascorrere qualche ora con loro e, parimenti, si impegnano a far sì che i figli possano festeggiare con ciascun genitore il giorno del suo compleanno, anche a prescinde dal turno di responsabilità
4) il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli versando alla madre entro il giorno 12 di ogni mese, l'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a figlio. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT. Sin da ora le parti prevedono che il padre, previo accordo con la madre, possa provvedere al versamento in via diretta a favore dei figli allorquando risiederanno stabilmente fuori casa;
5) le spese straordinarie, da individuarsi con riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso saranno a carico esclusivo del padre. Il quale, inoltre, verserà all'inizio del mese di marzo l'importo di euro
15.000,00 (quindicimila/00) all'anno per ciascun figlio da destinarsi alle vacanze che gli stessi trascorreranno con la madre, fino a quando manifestino volontà in tal senso;
6) i coniugi si prestano il reciproco assenso per la sottoscrizione dei moduli necessari per il rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto intestati ai figli minori;
7) nell'ambito della facoltà concessa dall'art. 5, comma 8°, n. 898/70, e con riferimento alla L. n.
74/1987, i coniugi concordano che i diritti divorzili di natura economica della OR Parte_1
vengano liquidati in unica soluzione e pertanto il Signor ND ZZ si obbliga a corrispondere alla OR , a titolo di contribuzione divorzile una tantum, l'importo di 2.500.000,00 euro Parte_1
(duemilionicinquecentomila/00), con le seguenti modalità:
- corresponsione a mezzo assegni circolari dell'importo complessivo di 2.500.000,00 euro
(duemilionicinquecentomila/00), intestati alla OR , entro 7 giorni dal passaggio in Parte_1
4 giudicato della sentenza recante la valutazione di equità di quanto pattuito tra i coniugi. Il Signor
ZZ si impegna a corrispondere alla OR l'assegno di mantenimento pattuito in sede di Pt_1
separazione (10.000,00 euro netti pari a un lordo di circa 16.400,00) fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio che recepisca l'una tantum di cui supra;
8) il Signor ZZ si farà carico delle spese di lite della OR nei limiti concordati;
Pt_1
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, così rinunciando a qualsiasi forma di impugnazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 20/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3696/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MESIRCA CORINNA
e
EA UZ, con l'avv. VIARO SILVIA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 664/2024 pubblicata in data 25/09/2024 passata in giudicato in pari data.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 22/09/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 09/05/2009 tra i coniugi da Parte_1
nata a [...] il [...] e EA UZ nato a [...] il
04/01/1975, trascritto al n. 61, Parte II Serie C, Anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
2) dispone che i figli minori , e vengano affidati in via condivisa ai genitori con Per_1 Per_2 Per_3
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre nella casa ex familiare di Casier, in via Galileo Galilei n. 20
2 che continua a rimanere assegnata alla OR sino al trasferimento, oramai prossimo, di Pt_1
quest'ultima con i figli nell'appartamento, di Treviso in Via del Municipio 11. Trattasi delle unità immobiliari meglio descritte alla clausola 8) della separazione e nel “preliminare di vendita di immobile da costruire” di data 21.12.2023 a rogito Notaio di Treviso Rep. n. 33363; Racc. n. Persona_4
20882, sottoscritto dal Signor ND ZZ nella sua qualità di A.U./legale rappresentante e Socio
Unico della Società 41 Holding S.r.l. (cfr. ns. doc. 19). Dette unità, in esecuzione degli accordi previsti a titolo di negoziazione globale dei rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio e dalla separazione (alle clausole 8 del ricorso e 7 della Sentenza) sono divenute di proprietà e intestate alla
OR , come risulta da: “Dichiarazione di nomina e compravendita soggetta a Parte_1
condizione sospensiva” a rogito Notaio Dott. di Treviso Rep. n. 35392; Racc. n. Persona_4
22051 di data 23.12.2024, registrato a Treviso il 23.12.2024 al n.40835, serie 1T e atto di “Avveramento di condizione” a rogito Notaio Dott. di Treviso Rep. n. 35667; Racc. n. 2219 di data Persona_4
25.2.2025, registrato a Treviso il 26.2.2025 al n. 5541, serie 1T;
3) dispone che il padre possa stare con i figli con le seguenti modalità:
i) tutte le settimane, dalle ore 8,30-9,00 della domenica mattina al martedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione della madre nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, prevedendo, altresì, che nelle settimane in cui non potrà tenere i figli perché all'estero possa recuperare i giorni non trascorsi con loro;
ii) vacanze di Natale: i figli, ogni anno, trascorreranno con il padre il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio e con la madre il periodo dal 22 al 30 dicembre;
iii) Pasqua: i tre figli minori staranno, ad anni alterni (dispari con il padre, pari con la madre), con ciascun genitore dal giovedì al Lunedì dell'Angelo e, comunque, per tutte le vacanze scolastiche di tale periodo;
iv) Ponti e festività infrasettimanali verranno equamente ripartite tra i genitori;
3 v) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane in un periodo da concordare entro l'aprile di ogni anno. I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente, per tempo, gli indirizzi ed i recapiti dei luoghi ove condurranno i figli per i periodi di più giorni consecutivi;
vi) i genitori faranno sì che il genitore che non ha con sé i minori il giorno del loro compleanno possa, comunque, trascorrere qualche ora con loro e, parimenti, si impegnano a far sì che i figli possano festeggiare con ciascun genitore il giorno del suo compleanno, anche a prescinde dal turno di responsabilità
4) il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli versando alla madre entro il giorno 12 di ogni mese, l'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a figlio. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT. Sin da ora le parti prevedono che il padre, previo accordo con la madre, possa provvedere al versamento in via diretta a favore dei figli allorquando risiederanno stabilmente fuori casa;
5) le spese straordinarie, da individuarsi con riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso saranno a carico esclusivo del padre. Il quale, inoltre, verserà all'inizio del mese di marzo l'importo di euro
15.000,00 (quindicimila/00) all'anno per ciascun figlio da destinarsi alle vacanze che gli stessi trascorreranno con la madre, fino a quando manifestino volontà in tal senso;
6) i coniugi si prestano il reciproco assenso per la sottoscrizione dei moduli necessari per il rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto intestati ai figli minori;
7) nell'ambito della facoltà concessa dall'art. 5, comma 8°, n. 898/70, e con riferimento alla L. n.
74/1987, i coniugi concordano che i diritti divorzili di natura economica della OR Parte_1
vengano liquidati in unica soluzione e pertanto il Signor ND ZZ si obbliga a corrispondere alla OR , a titolo di contribuzione divorzile una tantum, l'importo di 2.500.000,00 euro Parte_1
(duemilionicinquecentomila/00), con le seguenti modalità:
- corresponsione a mezzo assegni circolari dell'importo complessivo di 2.500.000,00 euro
(duemilionicinquecentomila/00), intestati alla OR , entro 7 giorni dal passaggio in Parte_1
4 giudicato della sentenza recante la valutazione di equità di quanto pattuito tra i coniugi. Il Signor
ZZ si impegna a corrispondere alla OR l'assegno di mantenimento pattuito in sede di Pt_1
separazione (10.000,00 euro netti pari a un lordo di circa 16.400,00) fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio che recepisca l'una tantum di cui supra;
8) il Signor ZZ si farà carico delle spese di lite della OR nei limiti concordati;
Pt_1
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, così rinunciando a qualsiasi forma di impugnazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 20/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
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