Articolo 7 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 giugno 1971
Art. 7. (Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole)

I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o di altre societa' o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purche' compartecipe nello esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.
Entrata in vigore il 5 giugno 1971