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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2297/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. DO NT Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 2297/2023 il 22.12.2023
promosso con atto di citazione in appello da
Parte_1
(C.F.: ) in persona dei Commissari
[...] P.IVA_1
Liquidatori signori prof. avv. , dott. Controparte_1 Controparte_2
e dott. , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Pavan e Parte_2
1 GI ED del Foro di Treviso giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso, come da procura Controparte_3 C.F._1
già presente in atti, dall'avv. Sergio Calvetti;
appellato
Oggetto: “altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'impresa in materia societaria ”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 922/2023 il 26.05.2023;
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attore per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attore poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e salvo gravame,
limitare il quantum debeatur alle operazioni contestate e nei limiti di quanto risulterà provato nel corso di giudizio;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese
2 e compensi del presente procedimento. Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate anche per tutti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183,
sesto comma, c.p.c. di data 11 giugno 202 1 dimessa in favore della
[...]
. Con vittoria di spese Parte_1
e compensi dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato:
Tutto ciò premesso, il sig. ut supra rappresentato e difeso, Controparte_3
conclude, onde piaccia a codesta Ecc.ma Corte, chiedendo di respingere l'appello proposto da in L.C.A. poiché infondato in forza Parte_1
delle illustrate ragioni di fatto e di diritto. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, l'odierno appellato chiede a codesta Ecc.ma Corte di voler accogliere le domande dichiarate assorbite nel primo grado di giudizio poiché formulate in via subordinata e, in particolare: - in via subordinata:
nell'ipotesi in cui l'Ill.mo giudice non dovesse ritenere applicabile al caso di specie l'art. 1418 cod. civ., accertata l'esistenza di negozi unitari consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni Parte_1
dichiararsi la nullità degli stessi per essere stati posti in essere in frode
[...]
alla legge, ex artt. 1344 e 2358 cod. civ. e, per l'effetto, che nulla che nulla è
dovuto a in forza di tali contratti;
- Controparte_4
3 ancora in via subordinata: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito non dovesse ritenere applicabile la fattispecie di cui all'art. 2358 cod. civ. al caso di specie,
accertata l'esistenza di negozi unitari consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni Parte_1
dichiararsi la nullità per difetto di meritevolezza dei negozi stessi, ai sensi degli artt. 1322, 1343 e 1418 cod. civ. e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto in forza di tali contratti a in L.C.A. Spese, diritti e Parte_1
onorari del presente grado di giudizio integralmente rifusi, ivi incluso il rimborso per spese generali.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_3
giudizio in l.c.a e Parte_1 Controparte_5
chiedendo l'accertamento della sussistenza di un negozio unitario
[...]
posto in essere dalla convenuta con conseguente Parte_1
declaratoria di nullità del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni ai sensi degli artt. 1418 e 2358 c.c. , nonché che nulla era dovuto in forza di tale contratto ed esponeva quanto segue:
-di essere stato cliente di e che, alla fine del 2012, Parte_1
l'istituto gli aveva consigliato, in termini premiali, un acquisto di proprie azioni,
4 mettendo a disposizione la somma di euro 500.000,00 a mezzo di apertura di credito;
- che l'operazione gli era stata prospettata come conveniente e senza alcun rischio, considerato che la provvista per l'acquisto sarebbe stata fornita mediante affidamento, con la possibilità di liquidare a semplice richiesta le azioni acquistate in modo da estinguere l'esposizione debitoria derivante dall'utilizzo dell'apertura di credito;
- che, in esecuzione di detto accordo, veniva perfezionata in data 5.12.2012, la richiesta di concessione di fido per il predetto importo e sottoscritto il 17.12.2012
il modulo di acquisto di n. 8.000,00 azioni di , erogando Parte_1
un finanziamento di pari importo il 20.12.2012, mediante accredito sul conto corrente avvenuto in data 24.12.2012 e con conseguente addebito in data
27.12.2012 dell'importo di euro 500.000,00;
- che, in occasione dell'aumento di capitale deliberato da Parte_1
per l'anno 2013, l'istituto di credito gli aveva prospettato una ulteriore
[...]
simile operazione per cui aveva acquistato azioni ed obbligazioni convertibili per un importo complessivo di euro 89.125,00 che, tuttavia, era riuscito a rivendere ,
residuando un controvalore di azioni rimaste in portafoglio di euro 44.562,00.
5 Il ha, quindi, allegato la nullità dei contratti di finanziamento utilizzati, CP_3
secondo programma negoziale, per gli acquisti azionari, per violazione del disposto dell'art. 2358 cc, applicabile anche alle società cooperative, quale era all'epoca la banca vicentina, a mente dell'art. 2519 cc, nonché la nullità delle operazioni sopra descritte per illiceità della loro causa concreta, essendo stati diretti i finanziamenti in questione non a beneficio del cliente, ma a beneficio dell'ente erogante che, in tal modo, si sarebbe autofinanziato.
Inoltre, il ha affermato la nullità dei contratti di finanziamento correlati CP_3
agli acquisti azionari per il difetto di meritevolezza di tutela dell'operazione negoziale.
In corso di causa l'attore, odierno appellante, rinunciava agli atti del giudizio nei confronti di in qualità di cessionaria delle posizioni creditorie scaturenti CP_5
dai finanziamenti in questione;
accettava la rinuncia, con conseguente CP_5
estinzione del relativo rapporto processuale.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, Controparte_4
in via preliminare, l'improcedibilità delle domande e l'incompetenza del giudice adìto, nel merito contestava il dedotto collegamento negoziale tra finanziamenti e acquisti azionari;
negava l'applicabilità dell'art. 2358 c.c alle società
6 cooperative e sosteneva che detta disciplina, anche ove applicata, in concreto non sarebbe stata violata, ed in ogni caso, che non poteva condurre all'allegata nullità.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prova testimoniale,
quindi, era decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Venezia
dichiarava la nullità del contratto di finanziamento di euro 500.000,00 e per l'effetto, dichiarava che nulla era dovuto a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dallo stesso e condannava la alla refusione Pt_1
delle spese processuali.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB proposta dalla liquidatela affermando che essa riguarderebbe esclusivamente iniziative funzionali a incidere sul patrimonio del fallimento e all'accertamento dei crediti,
escludendo dal novero delle predette azioni, quella, in tesi proposta dall'attore/appellante, diretta ad accertare “l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis” ovvero “la declaratoria di accertamento negativo del credito vantabile in ragione di detti contratti di finanziamento invalidi”.
Nel merito ha accertato la nullità dell'operazione di finanziamento per l'importo
Cont di euro 500.000,00 e del contestuale acquisto di 8.000 azioni di conclusa nel dicembre 2012 per violazione dell'art. 2358 c.c.; mentre ha escluso il collegamento negoziale tra la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale
7 mediante l'acquisto di azioni per l'importo di euro 44.650,00 e una pregressa apertura di credito in parte inutilizzata.
Il Tribunale ha affermato l'applicabilità anche alle società cooperative del divieto previsto dall'art. 2358 c.c. , ribadendo che la sanzione comminata in ipotesi di violazione del divieto di assistenza finanziaria è la nullità del contratto di finanziamento e di acquisto delle azioni della banca, trattandosi di una violazione che si traduce in un vizio genetico del contratto e non già nella violazione di una regola di condotta gestionale.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Controparte_4
affidato a cinque motivi: i) violazione e falsa applicazione dell'art.
[...]
83 tub per avere la norma portata omnicomprensiva;
ii) violazione dell'art. 2358
c.c., in correlazione all'art. 2519 c.c. per inapplicabilità della disciplina alle società
cooperative e alle banche popolari;
iii) insussistenza della violazione dell'art. 2358
c.c., in correlazione all'art. 2697 c.c.; iv) violazione e falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. in correlazione all'art. 1418 c.c.; v) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la fondatezza delle Controparte_3
domande formulate dall'appellante, riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado.
8 In particolare, l'appellato, dopo aver ripercorso le vicende – anche sul fronte penale – che avevano interessato la ribadiva la Parte_1
procedibilità delle domande ai sensi dell'art. 83 TUB, essendo le domande proposte dal volte all' accertamento negativo del credito e non interferenti CP_3
sulla formazione dello stato passivo della procedura né implicanti la compensazione tra il credito da finanziamento e il prezzo di acquisto delle azioni.
Ribadiva l'esistenza del collegamento negoziale tra il finanziamento di euro
500.000 e l'acquisto di azioni della Banca e la conseguente nullità ex art. 2358 c.c.
dell'intera operazione, stante l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. anche alle società
cooperative; in via subordinata, ove non ritenuta nulla ai sensi della citata norma,
chiedeva venisse accertata la nullità per assenza di meritevolezza dell'operazione.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza,
tenutasi in forma cartolare, del 09.10.2025 con concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB.
Afferma l'appellante la portata generale del divieto ex art. 83 TUB il quale inibisce la proposizione di “alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88,
9 89 e 92, comma 3” nei confronti di un soggetto in LCA, comprendente anche le statuizioni di accertamento di “nulla dovere” nei confronti della banca in LCA.
2.Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto applicabile la previsione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e ciò in contrasto con l'art. 2519 c.c. che subordina l'estensione alle cooperative della disciplina regolatoria delle società per azioni al vaglio di “compatibilità” nonché
dell'art. 2529 c.c. che prevede che l'atto costitutivo possa autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società, essendo ciò stabilito dall'art. 18 dello Statuto di CP_7
5. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 2358 c.c., affermando l'assistenza finanziaria della in relazione all'acquisto delle azioni per l'importo di euro 500.000,00, Pt_1
ritenendo , invece, non sufficientemente provato, anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, il collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni.
6. Con il quarto motivo l'appellante evidenzia che anche a ritenere applicabile la previsione dell'art. 2358 c.c. essa non inciderebbe sulla validità del contratto,
trattandosi di norma regolatrice “del comportamento dei contraenti”, la cui
10 violazione potrebbe, al più, essere fonte di responsabilità risarcitoria inerente all'attività gestoria degli amministratori.
7. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità svolta dalla liquidatela.
Deduce l'appellante che la disciplina dettata dal Testo Unico Bancario mira alla piena realizzazione della par condicio creditorum e a garantire la consistenza del patrimonio della banca sottoposta alla procedura concorsuale la quale verrebbe
'alterata', non solo da pretese creditorie azionate al di fuori della procedura concorsuale, ma anche da domande, come nella fattispecie in esame, volte ad accertare (e affermare) l'inesistenza di un debito nei confronti della banca sottoposta a procedura concorsuale.
Nello specifico l'appellante ha richiamato la portata generale del divieto previsto dall'art. 83 TUB che riprende il divieto già previsto dalla precedente normativa
AN (art.70 R.D. 12 marzo 1936, n. 375), ha evidenziato che tale disposizione
(id est, l'art. 83 TUB) si pone in un rapporto di specialità con la norma di cui l'art. 51 L.F. 2 , che dispone l'improcedibilità delle sole azioni esecutive e cautelari;
ha pure evidenziato che diversamente opinando si verificherebbe una disparità di trattamento tra l'azionista agente (che comunque sarebbe tutelato nel caso di iniziativa della procedura) e la restante massa dei creditori.
11 7.1. Questa corte ha ripetutamente sostenuto che l'art. 83, co. 3, del T.U.B.
(secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”)
dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non sarebbero viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi,
con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Si è ritenuto che sarebbe incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria
12 insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria,
si porrebbe in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della
Costituzione.
Concludeva in tali casi questa corte nel senso della procedibilità – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dal contratto di finanziamento e di acquisto di azioni.
Tale conclusione deve essere rimeditata all'esito del recente orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità nell'ambito dei contenziosi promossi contro la liquidazione delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria (Cass. ord. 22722/2025, Cass. 22719/2025
e ord. 20184/2025) secondo cui “in caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve
13 essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale”.
Negli arresti citati la corte affronta la questione dell'ammissibilità delle azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd.
bancarie e pur non esaminando specificatamente il profilo delle domande di accertamento negativo del credito, opera una ricostruzione di portata generale, le cui conclusioni s'intendono palesemente estensibili anche ad una tale domanda.
Nella motivazione della richiamata ordinanza (Cass. ord. 20184/2025 cit.) si espongono le argomentazioni a sostegno dell'enunciato principio, che questa corte per esigenze di nomofilachia, non ha ragione di disattendere: “Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 14231 del 17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale. È vero, infatti, che l'art. 14 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione,
salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società
posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92,
comma 3”. La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità
di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale,
nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore,
15 mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così
determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio
condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209
legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del
17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114
del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013). Del resto, non può
neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti,
nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una
16 procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così,
anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001, cit. supra). Si
deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale,
ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986,
n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136). Una volta esaurita l'attività
“amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale,
nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che
17 da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare e dal T.u.b. (cfr.
Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve
ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. 3.1.4
Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001, cit. supra). Occorre
infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto somma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali,
18 relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così,
come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e
2496 del codice civile”.
8.All'accoglimento del predetto motivo di appello consegue, stante il suo carattere pregiudiziale, l'assorbimento degli ulteriori motivi.
9. Conclusivamente, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 83 TUB delle domande svolte dall'appellante nei confronti dell'appellata con integrale compensazione delle spese di entrambe i gradi di giudizio in considerazione del revirement operato da questa corte in relazione alla sopra esaminata eccezione.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede,
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma CP_8
dell'impugnata sentenza:
19 - dichiara l'improcedibilità ex art. 83 TUB delle domande svolte da nei confronti di Controparte_3 Parte_1
;
[...]
- compensa interamente le spese di entrambe i gradi di giudizio.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 09 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina DO NT
20
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2297/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. DO NT Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 2297/2023 il 22.12.2023
promosso con atto di citazione in appello da
Parte_1
(C.F.: ) in persona dei Commissari
[...] P.IVA_1
Liquidatori signori prof. avv. , dott. Controparte_1 Controparte_2
e dott. , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Pavan e Parte_2
1 GI ED del Foro di Treviso giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso, come da procura Controparte_3 C.F._1
già presente in atti, dall'avv. Sergio Calvetti;
appellato
Oggetto: “altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'impresa in materia societaria ”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 922/2023 il 26.05.2023;
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attore per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attore poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e salvo gravame,
limitare il quantum debeatur alle operazioni contestate e nei limiti di quanto risulterà provato nel corso di giudizio;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese
2 e compensi del presente procedimento. Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate anche per tutti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183,
sesto comma, c.p.c. di data 11 giugno 202 1 dimessa in favore della
[...]
. Con vittoria di spese Parte_1
e compensi dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato:
Tutto ciò premesso, il sig. ut supra rappresentato e difeso, Controparte_3
conclude, onde piaccia a codesta Ecc.ma Corte, chiedendo di respingere l'appello proposto da in L.C.A. poiché infondato in forza Parte_1
delle illustrate ragioni di fatto e di diritto. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, l'odierno appellato chiede a codesta Ecc.ma Corte di voler accogliere le domande dichiarate assorbite nel primo grado di giudizio poiché formulate in via subordinata e, in particolare: - in via subordinata:
nell'ipotesi in cui l'Ill.mo giudice non dovesse ritenere applicabile al caso di specie l'art. 1418 cod. civ., accertata l'esistenza di negozi unitari consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni Parte_1
dichiararsi la nullità degli stessi per essere stati posti in essere in frode
[...]
alla legge, ex artt. 1344 e 2358 cod. civ. e, per l'effetto, che nulla che nulla è
dovuto a in forza di tali contratti;
- Controparte_4
3 ancora in via subordinata: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito non dovesse ritenere applicabile la fattispecie di cui all'art. 2358 cod. civ. al caso di specie,
accertata l'esistenza di negozi unitari consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni Parte_1
dichiararsi la nullità per difetto di meritevolezza dei negozi stessi, ai sensi degli artt. 1322, 1343 e 1418 cod. civ. e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto in forza di tali contratti a in L.C.A. Spese, diritti e Parte_1
onorari del presente grado di giudizio integralmente rifusi, ivi incluso il rimborso per spese generali.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_3
giudizio in l.c.a e Parte_1 Controparte_5
chiedendo l'accertamento della sussistenza di un negozio unitario
[...]
posto in essere dalla convenuta con conseguente Parte_1
declaratoria di nullità del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni ai sensi degli artt. 1418 e 2358 c.c. , nonché che nulla era dovuto in forza di tale contratto ed esponeva quanto segue:
-di essere stato cliente di e che, alla fine del 2012, Parte_1
l'istituto gli aveva consigliato, in termini premiali, un acquisto di proprie azioni,
4 mettendo a disposizione la somma di euro 500.000,00 a mezzo di apertura di credito;
- che l'operazione gli era stata prospettata come conveniente e senza alcun rischio, considerato che la provvista per l'acquisto sarebbe stata fornita mediante affidamento, con la possibilità di liquidare a semplice richiesta le azioni acquistate in modo da estinguere l'esposizione debitoria derivante dall'utilizzo dell'apertura di credito;
- che, in esecuzione di detto accordo, veniva perfezionata in data 5.12.2012, la richiesta di concessione di fido per il predetto importo e sottoscritto il 17.12.2012
il modulo di acquisto di n. 8.000,00 azioni di , erogando Parte_1
un finanziamento di pari importo il 20.12.2012, mediante accredito sul conto corrente avvenuto in data 24.12.2012 e con conseguente addebito in data
27.12.2012 dell'importo di euro 500.000,00;
- che, in occasione dell'aumento di capitale deliberato da Parte_1
per l'anno 2013, l'istituto di credito gli aveva prospettato una ulteriore
[...]
simile operazione per cui aveva acquistato azioni ed obbligazioni convertibili per un importo complessivo di euro 89.125,00 che, tuttavia, era riuscito a rivendere ,
residuando un controvalore di azioni rimaste in portafoglio di euro 44.562,00.
5 Il ha, quindi, allegato la nullità dei contratti di finanziamento utilizzati, CP_3
secondo programma negoziale, per gli acquisti azionari, per violazione del disposto dell'art. 2358 cc, applicabile anche alle società cooperative, quale era all'epoca la banca vicentina, a mente dell'art. 2519 cc, nonché la nullità delle operazioni sopra descritte per illiceità della loro causa concreta, essendo stati diretti i finanziamenti in questione non a beneficio del cliente, ma a beneficio dell'ente erogante che, in tal modo, si sarebbe autofinanziato.
Inoltre, il ha affermato la nullità dei contratti di finanziamento correlati CP_3
agli acquisti azionari per il difetto di meritevolezza di tutela dell'operazione negoziale.
In corso di causa l'attore, odierno appellante, rinunciava agli atti del giudizio nei confronti di in qualità di cessionaria delle posizioni creditorie scaturenti CP_5
dai finanziamenti in questione;
accettava la rinuncia, con conseguente CP_5
estinzione del relativo rapporto processuale.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, Controparte_4
in via preliminare, l'improcedibilità delle domande e l'incompetenza del giudice adìto, nel merito contestava il dedotto collegamento negoziale tra finanziamenti e acquisti azionari;
negava l'applicabilità dell'art. 2358 c.c alle società
6 cooperative e sosteneva che detta disciplina, anche ove applicata, in concreto non sarebbe stata violata, ed in ogni caso, che non poteva condurre all'allegata nullità.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prova testimoniale,
quindi, era decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Venezia
dichiarava la nullità del contratto di finanziamento di euro 500.000,00 e per l'effetto, dichiarava che nulla era dovuto a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dallo stesso e condannava la alla refusione Pt_1
delle spese processuali.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB proposta dalla liquidatela affermando che essa riguarderebbe esclusivamente iniziative funzionali a incidere sul patrimonio del fallimento e all'accertamento dei crediti,
escludendo dal novero delle predette azioni, quella, in tesi proposta dall'attore/appellante, diretta ad accertare “l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis” ovvero “la declaratoria di accertamento negativo del credito vantabile in ragione di detti contratti di finanziamento invalidi”.
Nel merito ha accertato la nullità dell'operazione di finanziamento per l'importo
Cont di euro 500.000,00 e del contestuale acquisto di 8.000 azioni di conclusa nel dicembre 2012 per violazione dell'art. 2358 c.c.; mentre ha escluso il collegamento negoziale tra la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale
7 mediante l'acquisto di azioni per l'importo di euro 44.650,00 e una pregressa apertura di credito in parte inutilizzata.
Il Tribunale ha affermato l'applicabilità anche alle società cooperative del divieto previsto dall'art. 2358 c.c. , ribadendo che la sanzione comminata in ipotesi di violazione del divieto di assistenza finanziaria è la nullità del contratto di finanziamento e di acquisto delle azioni della banca, trattandosi di una violazione che si traduce in un vizio genetico del contratto e non già nella violazione di una regola di condotta gestionale.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Controparte_4
affidato a cinque motivi: i) violazione e falsa applicazione dell'art.
[...]
83 tub per avere la norma portata omnicomprensiva;
ii) violazione dell'art. 2358
c.c., in correlazione all'art. 2519 c.c. per inapplicabilità della disciplina alle società
cooperative e alle banche popolari;
iii) insussistenza della violazione dell'art. 2358
c.c., in correlazione all'art. 2697 c.c.; iv) violazione e falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. in correlazione all'art. 1418 c.c.; v) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la fondatezza delle Controparte_3
domande formulate dall'appellante, riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado.
8 In particolare, l'appellato, dopo aver ripercorso le vicende – anche sul fronte penale – che avevano interessato la ribadiva la Parte_1
procedibilità delle domande ai sensi dell'art. 83 TUB, essendo le domande proposte dal volte all' accertamento negativo del credito e non interferenti CP_3
sulla formazione dello stato passivo della procedura né implicanti la compensazione tra il credito da finanziamento e il prezzo di acquisto delle azioni.
Ribadiva l'esistenza del collegamento negoziale tra il finanziamento di euro
500.000 e l'acquisto di azioni della Banca e la conseguente nullità ex art. 2358 c.c.
dell'intera operazione, stante l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. anche alle società
cooperative; in via subordinata, ove non ritenuta nulla ai sensi della citata norma,
chiedeva venisse accertata la nullità per assenza di meritevolezza dell'operazione.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza,
tenutasi in forma cartolare, del 09.10.2025 con concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
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1.Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB.
Afferma l'appellante la portata generale del divieto ex art. 83 TUB il quale inibisce la proposizione di “alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88,
9 89 e 92, comma 3” nei confronti di un soggetto in LCA, comprendente anche le statuizioni di accertamento di “nulla dovere” nei confronti della banca in LCA.
2.Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto applicabile la previsione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e ciò in contrasto con l'art. 2519 c.c. che subordina l'estensione alle cooperative della disciplina regolatoria delle società per azioni al vaglio di “compatibilità” nonché
dell'art. 2529 c.c. che prevede che l'atto costitutivo possa autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società, essendo ciò stabilito dall'art. 18 dello Statuto di CP_7
5. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 2358 c.c., affermando l'assistenza finanziaria della in relazione all'acquisto delle azioni per l'importo di euro 500.000,00, Pt_1
ritenendo , invece, non sufficientemente provato, anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, il collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni.
6. Con il quarto motivo l'appellante evidenzia che anche a ritenere applicabile la previsione dell'art. 2358 c.c. essa non inciderebbe sulla validità del contratto,
trattandosi di norma regolatrice “del comportamento dei contraenti”, la cui
10 violazione potrebbe, al più, essere fonte di responsabilità risarcitoria inerente all'attività gestoria degli amministratori.
7. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità svolta dalla liquidatela.
Deduce l'appellante che la disciplina dettata dal Testo Unico Bancario mira alla piena realizzazione della par condicio creditorum e a garantire la consistenza del patrimonio della banca sottoposta alla procedura concorsuale la quale verrebbe
'alterata', non solo da pretese creditorie azionate al di fuori della procedura concorsuale, ma anche da domande, come nella fattispecie in esame, volte ad accertare (e affermare) l'inesistenza di un debito nei confronti della banca sottoposta a procedura concorsuale.
Nello specifico l'appellante ha richiamato la portata generale del divieto previsto dall'art. 83 TUB che riprende il divieto già previsto dalla precedente normativa
AN (art.70 R.D. 12 marzo 1936, n. 375), ha evidenziato che tale disposizione
(id est, l'art. 83 TUB) si pone in un rapporto di specialità con la norma di cui l'art. 51 L.F. 2 , che dispone l'improcedibilità delle sole azioni esecutive e cautelari;
ha pure evidenziato che diversamente opinando si verificherebbe una disparità di trattamento tra l'azionista agente (che comunque sarebbe tutelato nel caso di iniziativa della procedura) e la restante massa dei creditori.
11 7.1. Questa corte ha ripetutamente sostenuto che l'art. 83, co. 3, del T.U.B.
(secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”)
dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non sarebbero viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi,
con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Si è ritenuto che sarebbe incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria
12 insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria,
si porrebbe in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della
Costituzione.
Concludeva in tali casi questa corte nel senso della procedibilità – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dal contratto di finanziamento e di acquisto di azioni.
Tale conclusione deve essere rimeditata all'esito del recente orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità nell'ambito dei contenziosi promossi contro la liquidazione delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria (Cass. ord. 22722/2025, Cass. 22719/2025
e ord. 20184/2025) secondo cui “in caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve
13 essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale”.
Negli arresti citati la corte affronta la questione dell'ammissibilità delle azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd.
bancarie e pur non esaminando specificatamente il profilo delle domande di accertamento negativo del credito, opera una ricostruzione di portata generale, le cui conclusioni s'intendono palesemente estensibili anche ad una tale domanda.
Nella motivazione della richiamata ordinanza (Cass. ord. 20184/2025 cit.) si espongono le argomentazioni a sostegno dell'enunciato principio, che questa corte per esigenze di nomofilachia, non ha ragione di disattendere: “Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 14231 del 17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale. È vero, infatti, che l'art. 14 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione,
salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società
posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92,
comma 3”. La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità
di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale,
nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore,
15 mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così
determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio
condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209
legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del
17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114
del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013). Del resto, non può
neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti,
nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una
16 procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così,
anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001, cit. supra). Si
deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale,
ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986,
n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136). Una volta esaurita l'attività
“amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale,
nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che
17 da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare e dal T.u.b. (cfr.
Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve
ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. 3.1.4
Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001, cit. supra). Occorre
infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto somma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali,
18 relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così,
come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e
2496 del codice civile”.
8.All'accoglimento del predetto motivo di appello consegue, stante il suo carattere pregiudiziale, l'assorbimento degli ulteriori motivi.
9. Conclusivamente, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 83 TUB delle domande svolte dall'appellante nei confronti dell'appellata con integrale compensazione delle spese di entrambe i gradi di giudizio in considerazione del revirement operato da questa corte in relazione alla sopra esaminata eccezione.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede,
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma CP_8
dell'impugnata sentenza:
19 - dichiara l'improcedibilità ex art. 83 TUB delle domande svolte da nei confronti di Controparte_3 Parte_1
;
[...]
- compensa interamente le spese di entrambe i gradi di giudizio.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 09 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina DO NT
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