Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6932/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. BALESTRO SILVIA e con gli avv. MORONI GIULIA Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: assegno sociale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data
3 giugno 2024, ha chiamato in giudizio l e ha dedotto Parte_1 CP_1
che il 2 dicembre 2022, avrebbe presentato, tramite patronato INAS di Milano, una domanda per ottenere l'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L.
335/1995.
Con comunicazione del 15 dicembre 2022, tuttavia, l'ente pubblico avrebbe respinto listanza con la seguente motivazione:
La ricorrente, una volta ottenuto il diniego della prima domanda ha presentato una seconda domanda di assegno sociale (doc. 8 – domanda assegno sociale
8.3.2023) che l ha accolto con decorrenza dal 1° aprile 2023(doc. 9 – CP_1
comunicazione liquidazione assegno sociale 15.6.2023).
Dal che deriverebbe come la stessa avrebbe evidentemente diritto alla liquidazione dell'assegno sociale, previsto ex art. 3, comma 6, L. 335/1995, almeno con decorrenza 1° febbraio 2023, avendo a tale data anche il requisito anagrafico, chiedendo in questo senso al tribunale un accertamento alla condanna dell'ente convenuto. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, l CP_1
ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
In particolare, l'ente convenuto ha sostenuto come la richiesta attorea sarebbe improponibile in quanto riferita alla prima domanda di assegno sociale del 2.12.2022, legittimamente respinta in difetto di tutti i presupposti di legge.
Infatti, la ricorrente avrebbe, poi, presentato una nuova domanda amministrativa in data 8 marzo 2023 e dunque, eventualmente, solo da tale nuova data potrebbe decorrere la prestazione richiesta.
Quanto, alla prima istanza, all'atto della presentazione della medesima non sarebbero risultati perfezionati tutti i requisiti previsti dalla legge per la concessione della prestazione, in quanto, all'epoca, l'interessata non sarebbe stata in possesso del requisito anagrafico (ovvero compiuti i 67 anni d'età).
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata fondata.
Risulta pacifico in causa che , il 2.12.2022, ha Parte_1 presentato una domanda per ottenere l'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 ” (doc. 3 ric.) e non vi è, dunque, alcuna ragione di improponibilità del ricorso.
Con comunicazione del 15 dicembre 2022, tuttavia, l'ente pubblico ha respinto l'istanza con la seguente motivazione:
“non ha compiuto i 67 anni e 0 mesi di età richiesti dalla legge per il diritto alla pensione” (doc.
4 ric.).
Tuttavia, tale motivazione non vale a privare di fondamento la richiesta amministrativa della ricorrente, posto che non è contestata in causa la sussistenza degli ulteriori requisiti per la prestazione, tanto che l'interessata, una volta compiuti gli anni di legge, in data 23 gennaio 2023, ha presentato un'ulteriore richiesta il 8 Marzo
2023 e le è stato riconosciuto il beneficio con efficacia dal 1 Aprile 2023.
Sicché, sussistendo tutti i requisiti di legge e difettando alla data della presentazione della domanda della 2 dicembre 2022 solo il requisito anagrafico,
l , in virtù del principio di salvaguardia degli atti giuridici, avrebbe dovuto CP_1
comunicare alla ricorrente la sussistenza del diritto, ma solo dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica il 23 gennaio 2023, non potendosi invece ritenere infondata la istanza attorea.
Anche il difetto di documenti nella pratica amministrativa, come ad esempio la carta d'identità, avrebbero potuto essere integrati, non essendo giustificato un rigetto della richiesta per tale motivo.
Pertanto, occorre accertare il diritto di all'assegno Parte_1 sociale a decorrere dal 1° febbraio 2023 e condannare l a erogare alla stessa CP_1 la somma di € 1.100,70, maturata dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023, secondo i conteggi della parte che appaiono corretti in relazione ai dati che emergono dal doc.
9 ric..
A tale importo deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che
“la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità
e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa
l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti).
Le spese di lite, poi, sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore, della natura e della durata della causa, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
1. accerta il diritto di all'assegno sociale a decorrere dal 1° Parte_1 febbraio 2023 e condanna l' a erogare alla stessa la somma di € 1.100,70, maturata CP_1
dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023, con l'aggiunta della maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge.
2. Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in € 700, oltre 15 % per spese forfettarie, oltre IVA, CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 20/03/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo