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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6158 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 4.11.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Bòrrea (con domicilio telematico) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, Via Lombardia n. 8, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo D'ADDESIO, Francesco Bonaccorsi e Luca
D'addesio, con domicilio telematico, per procura allegata alla comparsa di costituzione e alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in data
27.12.2024; convenuta
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: Parte_1
di operare nel settore legnami e compressati e di produrre un “ammendante vegetale semplice”, ottenuto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento, con segatura e trucioli di legno;
di aver ordinato, per fare fronte alle esigenze della detta produzione, la macchina
“Vaglio”, marca modello Primus Trailer, telaio n. W CP_2
09040309L1KB4015, distribuita per la casa madre dalla C.G.T., avente la funzione di vagliare (o anche setacciare) materiale legnoso non trattato chimicamente e precedentemente cippato (ossia triturato), per la produzione di uno specifico ammendante vegetale semplice non compostato, denominato “GEOBIO” e destinato all'agricoltura biologica;
che la macchina, acquistata da ICCREA BancaImpresa con erogazione alla Società
C.G.T. dell'intero prezzo della compravendita, pari a € 122.500,00, oltre IVA, le era stata concessa in locazione finanziaria;
che, alla data di consegna del 26.6.2020, constatata la difformità tra il bene acquistato e quello consegnato, aveva rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale di collaudo;
che, ciò nonostante, il bene veniva lasciato presso la sede della soc. attrice senza che avesse seguito la richiesta di sostituzione temporanea del macchinario, limitandosi la convenuta a comunicare, con email del 6.7.2020, di essere in contatto con la fabbrica madre al fine di individuare i giusti interventi atti a rendere perfettamente funzionante il macchinario;
che il macchinario modello Primus Trailer, veniva ritirato da addetti della CP_2
C.G.T. in data 10.7.2020 e riconsegnato a distanza di circa due settimane, senza collaudo e con le medesime problematiche che lo rendevano non idonea all'utilizzo cui era deputato, tanto che, in data 3.8.2020, veniva nuovamente ritirata dalla C.G.T.; che, per poter far fronte agli impegni ed arginare le perdite conseguenti alla mancata produzione, persistendo l'inerzia della venditrice, l'attrice aveva noleggiato un
“vaglio rotante” presso la W. Ladurner S.r.l. al prezzo di oltre € 22.000,00 mensili,
2 rinnovando successivamente il contratto di noleggio per l'ulteriore importo di €
18.300,00; che l'attrice, con comunicazione del 16.7.2020, informava l'Istituto ICCREA
BancaImpresa, della presenza di vizi della cosa locata;
che, a fronte della pec del 6.8.2020, con cui la convenuta comunicava il completamento delle attività per la messa a punto del macchinario, l'attrice rifiutava la consegna, ribadendone la non corrispondenza all'originale del macchinario, non più conforme al progetto iniziale, risultando le modifiche tecniche apportate fuori- progetto, fuori-collaudo e fuori-garanzia, ed inaccettabili in quanto il contratto di leasing prevedeva l'utilizzo di un macchinario perfettamente nuovo e funzionante;
che, nonostante le inadempienze da parte della convenuta, l'attrice aveva continuato a versare regolarmente i canoni previsti dal contratto di leasing e che, con PEC del
16.12.2020, aveva diffidato la C.G.T. al risarcimento di tutti danni subiti in conseguenza del grave inadempimento della fornitrice, quantificati, a quella data, in €
257.234,40 (di cui € 176.000,00 oltre a IVA per mancato rispetto degli ordini di acquisto di ammendante organico vegetale, sottoscritti dalla Parte_2
e dalla € 40.182,00 oltre IVA, per
[...] Parte_3
noleggio di un “vaglio rotante” presso la W. Ladurner S.r.l.; € 36.626,40 per canoni di locazione corrisposti a ICCREA BancaImpresa al settembre 2020).
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: NEL MERITO ritenere – dichiarare la inutilizzabilità, da parte della del Parte_1
macchinario marca modello Primus Trailer, telaio n. W CP_2
09040309L1KB4015, ovvero la sua non corrispondenza all'originale acquistato e locato, per la sua non conformità al progetto iniziale tale da renderlo fuori-progetto, fuori-collaudo e fuori-garanzia e, per l'effetto condannare la Controparte_3
al risarcimento dei danni tutti subiti dalla
[...] Parte_1
quantificati, alla v data del 16.12.2020, in € 257.234,40, oltre a IVA (analiticamente elencati in premessa al capitolo 21.), ovvero nella maggiore o minore somma che
3 sarà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria ed oneri di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Si costituiva assumendo che i rapporti tra le Controparte_3
odierne parti in causa dovevano intendersi regolati dalla proposta unilaterale irrevocabile di acquisto sottoscritta in data 20.11.2019, contenente la previsione della competenza alternativa dei fori di Monza e Vercelli, nonché la regolamentazione della garanzia di buon funzionamento sostitutiva della garanzia di cui agli artt. 1490 e s.s. c.c. Deduceva, quindi, l'incompetenza del Tribunale adito alla luce delle pattuizioni ivi contenute. Nel merito l'infondatezza delle domande svolte, avendo comunicato, in data 6.8.2020, la piena funzionalità della macchina, disponibile per il ritiro (rifiutato dalla convenuta) ed avendo la consulenza espletata nel corso dell'ATP instaurato dinanzi al Tribunale di Vercelli accertato la funzionalità della macchina a seguito degli interventi effettuati. Deduceva infine che la macchina, disponibile per la consegna dal 6.8.2020, occupava un'area scoperta di propria pertinenza con conseguente diritto ad una indennità di custodia.
Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis In via preliminare: - dichiarare la propria incompetenza territoriale statuendo che la causa ricade sotto la competenza convenzionale del Tribunale di Vercelli;
In via subordinata e nel merito: - rigettare la domanda siccome infondata;
in via riconvenzionale: - condannare parte attrice al pagamento, a titolo di compenso per il deposito della macchina per cui è causa, della somma di € 5.446,26 per il periodo di deposito decorrente dal 6.8.2020 al 23.11.2021, e determinando in € 11,49 il compenso giornaliero del deposito della macchina dal 24.11.2021 sino alla riconsegna della stessa a In ogni caso: - condannare Parte_1 Pt_1
alla rifusione di spese e competenze di lite, oltre spese generali, rimborso
[...]
IVA e contributo ex art. 11 L. 576/1980 sugli importi imponibili.”
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione
4 all'udienza del 4.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 23.1.2025.
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Dalla documentazione allegata, emerge che, in data 20.11.2019, l'attrice ha sottoscritto un ordine di acquisto (all. 1 della comparsa di costituzione), avente ad oggetto macchina: marca modello “Primus” tamburo foro tondo 10 mm CP_2
spessore 6 mm” con indicazione della data di consegna, del prezzo e delle modalità di versamento.
Nel detto ordine è altresì prevista l'irrevocabilità della proposta ex art. 1329 c.c. nonché la possibilità di “far acquistare la Vostra macchina oggetto della presente, in vece nostra, da parte di società di leasing da noi incaricata che l'acquisterà e ve la pagherà in contanti alla consegna per stipulare con noi un contratto di leasing per la macchina stessa. In questo caso, l'accettazione della presente proposta contrattuale perfezionerà il contratto subordinatamente al perfezionamento del contratto di leasing solo limitatamente ai rapporti accessori, quali garanzie, riparazioni, ricambi ed al foro competente fermo restando che il trasferimento di proprietà del bene avverrà alle condizioni pattuite con la società di leasing”.
Successivamente, CR ed entrambe le odierne parti in causa hanno sottoscritto l'ordine di acquisto n. 20RM0007 (all. 1 citazione), privo di data, avente ad oggetto la macchina di cui sopra, concessa poi in locazione finanziaria all'attrice alle condizioni di cui al contratto N. 4195790026 (all. 2 della citazione). Al contratto di acquisto è altresì allegato (e non disconosciuto da controparte) altro modulo di ordine acquisto macchina, contenente la sola indicazione: “modello 8mm Garanzia 12 mesi
/1000 ore”, privo di condizioni generali, con indicata la data del 28.11.2019 e sottoscrizione della Parte_1
Parte convenuta ha allegato, quale doc. 4, unitamente all'ordine di acquisto, anche il verbale di consegna e constatazione, privo di data ma sottoscritto dalle odierne parti
5 in causa, e l'autorizzazione al pagamento, datata 29.5.2020, inviata dall'attrice a e a Controparte_3 CP_4
Parte convenuta deduce l'applicabilità al rapporto tra le odierne parti in causa delle previsioni contrattuali contenute nel primo ordine datato 20.11.2019, tra cui la previsione di un foro esclusivo diverso da quello adito (art. 12) e la previsione della garanzia di buon funzionamento sostitutiva di quella di cui agli artt. 1490 e s.s.c.c.
(art. 8.9).
Ed infatti, seppure sia pacifico che il bene sia stato poi acquistato dalla società di leasing con il successivo contratto sottoscritto anche dall'attrice, parte convenuta richiama la parte del primo ordine in cui si dice che, in caso di acquisto da parte di una società di leasing in vece della proponente, l'accordo regolerebbe i rapporti accessori, quali garanzie, riparazioni, ricambi ecc. Attenendosi alla detta dicitura, potrebbe ritenersi che oggetto del contratto sia una garanzia (ulteriore e diversa da quella che scaturisce dalla vendita) attribuita all'utilizzatrice del bene nel cui interesse è avvenuto l'acquisto, come tale aggiuntiva e non sostitutiva di quella prevista dagli artt. 1490 c.c. spettante all'acquirente, in difetto di deroga alcuna in tal senso concordata con quest'ultimo nel contratto di acquisto.
Ove anche così fosse, va comunque evidenziato che, per previsione espressa, il detto ordine integra una proposta irrevocabile di cui all'art. 1329 c.c., qualificabile quindi come dichiarazione di volontà volta a dare vita al negozio contrattuale, ma di per sé inidoneo a determinare il perfezionamento del vincolo contrattuale se non con l'accettazione di controparte ex art. 1326 c.c.
Nel caso in questione, la detta accettazione non può ritenersi intervenuta neppure per facta concludentia, sia in quanto il modulo (in cui era espressamente prevista la necessità di accettazione scritta da parte di CGT) neppure risulta sottoscritto dalla convenuta riportando la sottoscrizione della sola attrice Controparte_1
sia in quanto la vendita del bene è stata poi realizzata con la stipula Parte_1
6 di un successivo contratto, sottoscritto anche dalla (pur estranea alla Parte_1
vendita), contenente una regolamentazione diversa ed incompatibile con la precedente proposta, in particolare proprio quanto a competenza e garanzia.
Ed allora, considerando che la proposta originaria, pacificamente precedente, neppure
è richiamata nel secondo contratto, ove anche la si voglia ritenere perfezionata per facta concludentia con la successiva stipula dei contratti di vendita e leasing, le condizioni in essa contenute, ove incompatibili o diverse, devono ritenersi superate dalle condizioni contenute nel successivo contratto di vendita, reciprocamente accettate anche tra le odierne parti in causa, con l'avvenuta sottoscrizione.
D'altra parte, è estranea al contratto di vendita, sicchè la Parte_1
sottoscrizione del detto contratto, in tutte le sue parti ed in ciascuna pagina, anche da parte sua non può che avere il significato di estendere alla stessa le previsioni contrattuali concordate con l'acquirente, così da superare eventuali precedenti accordi o contratti.
Deve quindi ritenersi che, anche i rapporti tra le odierne parti in causa (l'una venditrice del bene ad CR, l'altra utilizzatrice nel cui interesse l'acquisto è avvenuto), siano regolati dal contratto sottoscritto per ultimo, che ha superato precedenti pattuizioni con questo incompatibili. Significativo, al riguardo è proprio l'art. 1 dell'ordine di acquisto, laddove si prevede che anche in considerazione del fatto che quest'ultimo ha direttamente concordato e pattuito con il fornitore le condizioni dell'ordine, “le obbligazioni e le garanzie, rispettivamente assunte dai fornitori e/o dalla casa costruttrice nei confronti di sono Controparte_5
assunte anche nei confronti dell'utilizzatore, al quale il fornitore riconosce espressamente la piena ed incondizionata legittimazione ad agire nei propri confronti”.
7 E dunque, con il coinvolgimento di anche nel contratto di vendita, Parte_1
sono state estese a quest'ultimo le azioni spettanti ad CR e anche le relative condizioni contrattuali, superando quelle precedenti ove incompatibili
Alla luce delle previsioni di cui al richiamato contratto, deve innanzitutto ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza sollevata, prevedendo l'art. 10 del contratto di vendita sottoscritto dalle tre parti, la competenza esclusiva del foro di Roma.
Nel merito, occorre fare una premessa sulla garanzia in materia di vendita, considerando che, nell'odierna controversia, l'utilizzatore, pur non proprietario, ha svolto domanda risarcitoria facendo valere i presupposti della garanzia per vizi della vendita di cui agli artt. 1490 e s.s. c.c., in linea con quanto previsto dal richiamato art,
1 del contratto di vendita.
Per giurisprudenza consolidata, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce nell'art. 1490 c.c. e ss., che pone il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto o alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che il compratore non dispone, neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di un'azione “di esatto adempimento” per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene (Cass. del 14.2.2019 n. 4298, Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702.
Conformemente v. Cass., 18/1/2013, n. 1269). In tal caso, sorge un'autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna, senza quindi alterarne la disciplina (cfr.
Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702).
8 In particolare, la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., sorge non direttamente dalla legge ma di regola da una apposita clausola contrattuale, ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta e della ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa, attuando, con l'assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento per il tempo convenuto), una più intensa tutela del compratore
(v. Cass., 30/10/2009, n. 23060; Cass., 28/5/1988, n. 3656; Cass., 9/11/1978, n. 5114;
Cass., 11/7/1972, n. 2328. V. altresì Cass., 11/5/198:3, n. 3257), ed essendo normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi ex art. 1490
c.c. e della responsabilità stabilita dalla legge (art. 1497 c.c.) per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa, nonchè volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta (v. Cass., 17/1/1975, n. 208).
L'eventuale alternatività della garanzia di buon funzionamento rispetto a quella di cui agli artt. 1490 e s.s. c.c. deve risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale ed esplicitamente approvata per iscritto dall'acquirente (Cass.,
5/09/1997, n. 8578).
Ciò chiarito, va evidenziato che, in difetto di allegazione e prova di valido patto di deroga alla previsione di cui alla garanzia per vizi di cui agli artt. 1490 e s.s. c.c., o anche di pattuizione della garanzia di buon funzionamento di cui all'art. 1512 c.c., in sostituzione di quella per vizi, al compratore spetta solo l'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo, mentre il venditore non può liberarsi della detta garanzia mediante l'eventuale riparazione del bene.
Nel caso in questione, a fronte dei vizi lamentati, tali, secondo la prospettazione di parte attrice, da compromettere del tutto la funzionalità del bene rispetto all'uso cui era destinato, deve preliminarmente riconoscersi la legittimazione dell'attrice ad agire per il risarcimento del danno conseguente a tali vizi, in quanto utilizzatrice del bene
9 oggetto di locazione finanziaria, anche alla luce del richiamato art. 1 del contratto di vendita, ribadendo che la diversa previsione in materia di garanzia contenuta nel modulo del 20.11.2019 deve ritenersi superata dal contratto successivamente sottoscritto e perfezionato anche tra le odierne parti in causa che non prevedono alcuna deroga o aggiunta alla garanzia ordinaria.
Al riguardo, va ricordato che il contratto atipico di leasing, comprendente al suo interno diverse fattispecie, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale che ha portato al superamento dell'inquadramento dell'operazione come rapporto plurilaterale e la sua sussunzione in quello del contratto collegato, fa sì che le parti possano gestire separatamente i distinti rapporti contrattuali;
quindi, i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, risultando l'utilizzatore terzo rispetto al contratto di fornitura e il fornitore terzo rispetto al contratto di locazione, mentre l'unica parte comune di entrambi i contratti è il concedente.
Il contratto di leasing è dunque un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore ma collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per l'acquisizione del bene oggetto del contratto a favore dell'utilizzatore. Nella pratica, il collegamento si realizza mediante apposite clausole previste in ciascuno dei due contratti.
Tuttavia, da tempo la giurisprudenza ha affrontato il problema della tutela dell'utilizzatore che, pur non acquistando in proprio il bene, ne è il destinatario ultimo. Al riguardo la giurisprudenza ha riconosciuto all'utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché, con il contratto in questione, l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente. (Cass. n. 11776 del 19.5.2006 e n. 9663 del 26.5.2020).
10 Con pronuncia resa a sezioni Unite, la Cassazione ha affermato il seguente principio:
“In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi in epoca successiva, perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore, atteso che nella prima ipotesi, assimilabile a quello della mancata consegna, il concedente, informato della rifiutata consegna, in forza del principio di buona fede, è tenuto a sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, ad agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, mentre nel secondo caso l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per
l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, e il concedente, una volta messo a conoscenza dei vizi, ha i medesimi doveri di cui all'ipotesi precedente. In ogni caso,
l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente”. (Cassazione SU n. 19785 del 5.10.2015).
Nel caso in questione, deve affermarsi la legittimazione attiva dell'attrice (neppure contestata da parte convenuta), avendo la stessa documentato di aver informato CP_4
delle problematiche riscontrate dopo la consegna del mezzo, sollecitando le
[...]
necessarie iniziative giudiziarie, con comunicazione del 2.12.2020 (all. 8 bis citazione), e svolgendo quindi domanda risarcitoria in ragione dei dedotti vizi che renderebbero il bene inidoneo all'uso cui è destinato.
Venendo alla fattispecie, è circostanza incontestata che, sin dalla consegna,
l'utilizzatore abbia segnalato la inidoneità della macchina a realizzare la funzione del
“vaglio” ossia della separazione del prodotto dallo scarto.
In merito, va sottolineato come non possa riconoscersi, rispetto ai detti vizi, alcuna rilevanza alla variazione del foro del tamburo, da 10 a 8 mm, concordato tra le parti e specificamente accettato dalla venditrice con comunicazione del 5.6.2020 (doc. 3
11 della comparsa), antecedente quindi della consegna del bene, senza segnalazione di possibili problematiche sul funzionamento della macchina.
Inoltre, la convenuta, dopo la consegna, evidentemente riconoscendo l'anomalo funzionamento ed i vizi denunciati, ha ritirato il mezzo (come da documenti del
10.7.2019 e 3.8.2019 – all. 6 della citazione), riconoscendo peraltro le problematiche nello scambio di mail, ed ha operato le seguenti modifiche e aggiunte, indicate dal
CTU in sede di accertamento tecnico preventivo:
1) modifica del tamburo nero: l'elemento è stato allungato nella parte di arrivo verso lo scivolo di circa 15 cm;
2) modifica dello scivolo posteriore tamburo verde dx, in particolare le lamiere laterali sono state corrette e riverniciate;
3) aggiunta di placchette saldate per prolungare la coclea interna in conseguenza dell'avvenuto allungamento del tamburo;
4) modifica dello scivolo verde di scarico del materiale di scarto;
5) modifica della posizione della tramoggia con regolazione del gioco permesso dalle esistenti asole di fissaggio.
A fronte del rifiuto dell'attrice alla riconsegna della macchina successiva alle modifiche, sia per le modifiche strutturali apportate che ne hanno alterato la natura sia per la persistente non adeguata funzionalità con riferimento all'attività di vaglio, la convenuta, con comunicazione del 6.8.2020 (all. 9 citazione), rilevava che la macchina non aveva subito alcuna modifica bensì solo una messa a punto.
E tuttavia, alla luce delle risultanze documentali e dell'ATP, gli interventi eseguiti non possano considerarsi mera messa a punto, essendosi apportate modifiche e
12 aggiunte anche attraverso saldature, che ne hanno mutato struttura e funzionalità. Sul punto il CTU afferma che: “le modifiche apportate alla macchina hanno certamente mutato la condizione originaria della stessa ma sono state apportate dal Costruttore che ne ha aggiornato la documentazione a corredo, ritenendo, evidentemente, che non ricorressero le condizioni relative a modifiche sostanziale”.
Non risultano però prodotte in atti, né allegate alla CTU, eventuali certificazioni di conformità del bene, eventualmente rilasciate dal costruttore dopo gli interventi, né in realtà vi è prova che le modifiche siano state effettuate dal costruttore.
Anzi dallo scambio di mail emerge come le dette modifiche siano state realizzate presso la venditrice convenuta, seppure, si dice, sotto la direzione della costruttrice.
Inoltre, parte convenuta ha allegato, quali doc 5 e 6, i rapporti di intervento datati
2.7.2020 e 8.10.2020 (denominati “intervento di trasferta ODS 3000237539” e
“intervento di trasferta ODS 3000237539”), redatti tuttavia su carta intestata della mentre non risultano depositati documenti provenienti Controparte_1
dalla casa di costruzione successivi alle modifiche.
Il CTU, a pag. 53 afferma: “sono state apportate dal Produttore (direttamente o comunque sotto la sua direzione e supervisione) in conseguenza delle richieste di miglioramento avanzate dall'acquirente”, ma non chiarisce né documenta da cosa abbia desunto che gli interventi siano stati effettuati dal Produttore o sotto la sua direzione, così come non vi è riscontro in atti che gli interventi siano scaturiti da una richiesta di modifica dell'attrice e non invece dai vizi lamentati. Ancora, a pag. 62, il
CTU, afferma: “Non ricorrendo il caso di modifiche sostanziali non è necessario provvedere a ripercorrere l'intera procedura di immissione sul mercato con tutte le necessarie verifiche e attestazioni” riconoscendo quindi che le aggiunte e modifiche non sono state sottoposte a verifiche né sono state certificate.
13 Peraltro, a pag. 61, il CTU afferma ancora che, in base alla normativa vigente, anche in caso di modifiche non sostanziali, occorre il rilascio della seguente documentazione:
- Relazione tecnica ove si illustrino le modifiche apportate e si dimostri che non si tratta di modifiche sostanziali
- Istruzioni operative
- Aggiornamenti documenti di valutazione dei rischi
Tuttavia, la detta documentazione, che dovrebbe provenire dal costruttore, non risulta depositata in atti né è dato sapere se sia stata rilasciata.
E dunque, non vi è prova che gli interventi modificativi della macchina siano conformi alle specifiche tecniche proprie della stessa, tali da renderla equiparabile ad una macchina nuova e soggetta alla medesima garanzia del costruttore, né che la stessa sia conforme alle norme sulla sicurezza.
Sul punto della sicurezza, a fronte delle precise deduzioni del CT di parte, secondo cui la zona del nastro trasversale, priva di protezioni laterali, rappresenta un rischio grave di impigliamento, trascinamento e schiacciamento, non conforme alle normative di sicurezza (D.Lgs. 17/2010 e D.Lgs. 81/08), il CTU ha risposto riferendo che il CT della parte convenuta nelle proprie osservazioni, ha reso noto che
“ fornirà gratuitamente un carter di protezione per la parte di macchina ove CP_2
vi è presenza di organi meccanici in movimento”. La risposta evidenzia dunque la fondatezza del rilievo, senza tuttavia certezza né dell'avvenuta fornitura della copertura né comunque dell'impatto che l'ulteriore aggiunta comporterebbe sulla macchina. Il tutto ad ulteriore conferma di come gli interventi effettuati non siano semplici messe a punto laddove abbiano richiesto aggiunte ulteriori ai fini della sicurezza, senza ancora una volta certificazione alcuna.
14 Si aggiunga infine che la funzionalità della macchina riconosciuta dal CTU in sede di
ATP è fortemente contestata dal CT di parte della convenuta, che, nella propria relazione allegata alla memoria 183, evidenzia come, anche dopo le modifiche, la macchina non garantisca una vagliatura adeguata, comportando uno scarto di materiale di oltre l'80 %.
E dunque, dalla stessa CTU e dalle puntuali osservazioni del CT di parte attrice, emerge come non vi sia prova della piena funzionalità e conformità della macchina dopo gli interventi effettuati.
A ciò va aggiunto che, al di là dell'idoneità o meno degli interventi a rendere la macchina funzionale, la disciplina della garanzia nella vendita da cui scaturisce l'odierna domanda risarcitoria, evidenzia come, in caso di vizi, da ritenersi in questo caso provati proprio in ragione degli interventi effettuati, l'acquirente avrebbe avuto diritto o alla risoluzione o alla riduzione del prezzo, non anche ad una modifica che ha peraltro inciso sulla natura del bene acquistato come nuovo.
Pertanto, una volta provati i vizi, desumibili dai considerevoli interventi di modifica eseguiti sulla macchina, non può ritenersi assolto da parte della convenuta l'obbligo di garanzia su di lei gravante, con la modifica del bene, non richiesta né accettata dall'utilizzatore, di cui neppure è provata l'idoneità a garantire l'integrità, la conformità anche alla normativa sulla sicurezza, la piena funzionalità della stessa, mancando le relative certificazioni e, comunque, l'equivalenza con una macchina nuova.
La fondatezza dei presupposti per l'operatività della garanzia, giustifica quindi la domanda risarcitoria svolta in base alla richiamata sentenza di Cassazione.
In merito ai danni, deve ritenersi provata la domanda quanto alla spesa di € 49.022,04
(€ 40.182,00 oltre IVA), per la locazione di altra macchina dal 23.7.2020, avendo la
15 convenuta manifestato la disponibilità a fornire una macchina sostitutiva solo in data
31.7.2025 a fronte del primo ritiro del 10.7.2020 e poi del successivo del 3.8.2020.
Parte attrice ha documentato la spesa relativa, allegando i due contratti di locazione e i relativi bonifici di pagamento (doc. 7 e 7bis citazione).
Non può invece riconoscersi, quale ulteriore voce di danno, la somma di €
176.000,00 per il dedotto mancato rispetto degli ordini di acquisto, in quanto non adeguatamente provata. Parte attrice si è infatti limitata a depositare copia di due ordini di acquisto datati 3 e 6 marzo 2020 (che assume non rispettati) su cui non è stata chiesta alcuna conferma testimoniale, così da risultare incerta la provenienza, mentre difetta prova alcuna sia dell'eventuale mancato acquisto sia dell'eventuale conseguente perdita patrimoniale.
L'accertata non conformità del bene a seguito delle modifiche apportate, giustifica altresì la richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di canoni di leasing
(documentate nella misura di € 36.626,40 – all. 11 della citazione), mentre non possono riconoscersi i canoni ulteriori che parte attrice assume versati senza tuttavia depositare la documentazione comprovante il pagamento.
Deve invece respingersi la domanda riconvenzionale di pagamento della indennità di occupazione da parte della convenuta, attesa la fondatezza del rifiuto alla consegna del macchinario da parte dell'attrice, e considerato comunque che il bene è tutt'ora di proprietà della , alla quale la convenuta dovrà eventualmente restituirlo. CP_4
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione della misura in cui viene accolta la domanda di pagamento e delle attività espletate, nonché delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato e marca da bollo).
P.Q.M.
16 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• dichiara il macchinario Komptech Primus, consegnato a Parte_1
in adempimento del contratto di vendita di cui all'ordine di acquisto n.
20RM0007 n. 4195790026, viziato e non conforme con quanto pattuito a seguito delle modifiche apportate;
• condanna al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore di nella misura di € 85.648,44 oltre interessi dalla Parte_1
messa in mora al saldo;
• condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di nella misura di € 786,00 per Parte_1
spese e € 12.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 20/2/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6158 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 4.11.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Bòrrea (con domicilio telematico) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, Via Lombardia n. 8, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo D'ADDESIO, Francesco Bonaccorsi e Luca
D'addesio, con domicilio telematico, per procura allegata alla comparsa di costituzione e alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in data
27.12.2024; convenuta
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: Parte_1
di operare nel settore legnami e compressati e di produrre un “ammendante vegetale semplice”, ottenuto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento, con segatura e trucioli di legno;
di aver ordinato, per fare fronte alle esigenze della detta produzione, la macchina
“Vaglio”, marca modello Primus Trailer, telaio n. W CP_2
09040309L1KB4015, distribuita per la casa madre dalla C.G.T., avente la funzione di vagliare (o anche setacciare) materiale legnoso non trattato chimicamente e precedentemente cippato (ossia triturato), per la produzione di uno specifico ammendante vegetale semplice non compostato, denominato “GEOBIO” e destinato all'agricoltura biologica;
che la macchina, acquistata da ICCREA BancaImpresa con erogazione alla Società
C.G.T. dell'intero prezzo della compravendita, pari a € 122.500,00, oltre IVA, le era stata concessa in locazione finanziaria;
che, alla data di consegna del 26.6.2020, constatata la difformità tra il bene acquistato e quello consegnato, aveva rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale di collaudo;
che, ciò nonostante, il bene veniva lasciato presso la sede della soc. attrice senza che avesse seguito la richiesta di sostituzione temporanea del macchinario, limitandosi la convenuta a comunicare, con email del 6.7.2020, di essere in contatto con la fabbrica madre al fine di individuare i giusti interventi atti a rendere perfettamente funzionante il macchinario;
che il macchinario modello Primus Trailer, veniva ritirato da addetti della CP_2
C.G.T. in data 10.7.2020 e riconsegnato a distanza di circa due settimane, senza collaudo e con le medesime problematiche che lo rendevano non idonea all'utilizzo cui era deputato, tanto che, in data 3.8.2020, veniva nuovamente ritirata dalla C.G.T.; che, per poter far fronte agli impegni ed arginare le perdite conseguenti alla mancata produzione, persistendo l'inerzia della venditrice, l'attrice aveva noleggiato un
“vaglio rotante” presso la W. Ladurner S.r.l. al prezzo di oltre € 22.000,00 mensili,
2 rinnovando successivamente il contratto di noleggio per l'ulteriore importo di €
18.300,00; che l'attrice, con comunicazione del 16.7.2020, informava l'Istituto ICCREA
BancaImpresa, della presenza di vizi della cosa locata;
che, a fronte della pec del 6.8.2020, con cui la convenuta comunicava il completamento delle attività per la messa a punto del macchinario, l'attrice rifiutava la consegna, ribadendone la non corrispondenza all'originale del macchinario, non più conforme al progetto iniziale, risultando le modifiche tecniche apportate fuori- progetto, fuori-collaudo e fuori-garanzia, ed inaccettabili in quanto il contratto di leasing prevedeva l'utilizzo di un macchinario perfettamente nuovo e funzionante;
che, nonostante le inadempienze da parte della convenuta, l'attrice aveva continuato a versare regolarmente i canoni previsti dal contratto di leasing e che, con PEC del
16.12.2020, aveva diffidato la C.G.T. al risarcimento di tutti danni subiti in conseguenza del grave inadempimento della fornitrice, quantificati, a quella data, in €
257.234,40 (di cui € 176.000,00 oltre a IVA per mancato rispetto degli ordini di acquisto di ammendante organico vegetale, sottoscritti dalla Parte_2
e dalla € 40.182,00 oltre IVA, per
[...] Parte_3
noleggio di un “vaglio rotante” presso la W. Ladurner S.r.l.; € 36.626,40 per canoni di locazione corrisposti a ICCREA BancaImpresa al settembre 2020).
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: NEL MERITO ritenere – dichiarare la inutilizzabilità, da parte della del Parte_1
macchinario marca modello Primus Trailer, telaio n. W CP_2
09040309L1KB4015, ovvero la sua non corrispondenza all'originale acquistato e locato, per la sua non conformità al progetto iniziale tale da renderlo fuori-progetto, fuori-collaudo e fuori-garanzia e, per l'effetto condannare la Controparte_3
al risarcimento dei danni tutti subiti dalla
[...] Parte_1
quantificati, alla v data del 16.12.2020, in € 257.234,40, oltre a IVA (analiticamente elencati in premessa al capitolo 21.), ovvero nella maggiore o minore somma che
3 sarà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria ed oneri di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Si costituiva assumendo che i rapporti tra le Controparte_3
odierne parti in causa dovevano intendersi regolati dalla proposta unilaterale irrevocabile di acquisto sottoscritta in data 20.11.2019, contenente la previsione della competenza alternativa dei fori di Monza e Vercelli, nonché la regolamentazione della garanzia di buon funzionamento sostitutiva della garanzia di cui agli artt. 1490 e s.s. c.c. Deduceva, quindi, l'incompetenza del Tribunale adito alla luce delle pattuizioni ivi contenute. Nel merito l'infondatezza delle domande svolte, avendo comunicato, in data 6.8.2020, la piena funzionalità della macchina, disponibile per il ritiro (rifiutato dalla convenuta) ed avendo la consulenza espletata nel corso dell'ATP instaurato dinanzi al Tribunale di Vercelli accertato la funzionalità della macchina a seguito degli interventi effettuati. Deduceva infine che la macchina, disponibile per la consegna dal 6.8.2020, occupava un'area scoperta di propria pertinenza con conseguente diritto ad una indennità di custodia.
Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis In via preliminare: - dichiarare la propria incompetenza territoriale statuendo che la causa ricade sotto la competenza convenzionale del Tribunale di Vercelli;
In via subordinata e nel merito: - rigettare la domanda siccome infondata;
in via riconvenzionale: - condannare parte attrice al pagamento, a titolo di compenso per il deposito della macchina per cui è causa, della somma di € 5.446,26 per il periodo di deposito decorrente dal 6.8.2020 al 23.11.2021, e determinando in € 11,49 il compenso giornaliero del deposito della macchina dal 24.11.2021 sino alla riconsegna della stessa a In ogni caso: - condannare Parte_1 Pt_1
alla rifusione di spese e competenze di lite, oltre spese generali, rimborso
[...]
IVA e contributo ex art. 11 L. 576/1980 sugli importi imponibili.”
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione
4 all'udienza del 4.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 23.1.2025.
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Dalla documentazione allegata, emerge che, in data 20.11.2019, l'attrice ha sottoscritto un ordine di acquisto (all. 1 della comparsa di costituzione), avente ad oggetto macchina: marca modello “Primus” tamburo foro tondo 10 mm CP_2
spessore 6 mm” con indicazione della data di consegna, del prezzo e delle modalità di versamento.
Nel detto ordine è altresì prevista l'irrevocabilità della proposta ex art. 1329 c.c. nonché la possibilità di “far acquistare la Vostra macchina oggetto della presente, in vece nostra, da parte di società di leasing da noi incaricata che l'acquisterà e ve la pagherà in contanti alla consegna per stipulare con noi un contratto di leasing per la macchina stessa. In questo caso, l'accettazione della presente proposta contrattuale perfezionerà il contratto subordinatamente al perfezionamento del contratto di leasing solo limitatamente ai rapporti accessori, quali garanzie, riparazioni, ricambi ed al foro competente fermo restando che il trasferimento di proprietà del bene avverrà alle condizioni pattuite con la società di leasing”.
Successivamente, CR ed entrambe le odierne parti in causa hanno sottoscritto l'ordine di acquisto n. 20RM0007 (all. 1 citazione), privo di data, avente ad oggetto la macchina di cui sopra, concessa poi in locazione finanziaria all'attrice alle condizioni di cui al contratto N. 4195790026 (all. 2 della citazione). Al contratto di acquisto è altresì allegato (e non disconosciuto da controparte) altro modulo di ordine acquisto macchina, contenente la sola indicazione: “modello 8mm Garanzia 12 mesi
/1000 ore”, privo di condizioni generali, con indicata la data del 28.11.2019 e sottoscrizione della Parte_1
Parte convenuta ha allegato, quale doc. 4, unitamente all'ordine di acquisto, anche il verbale di consegna e constatazione, privo di data ma sottoscritto dalle odierne parti
5 in causa, e l'autorizzazione al pagamento, datata 29.5.2020, inviata dall'attrice a e a Controparte_3 CP_4
Parte convenuta deduce l'applicabilità al rapporto tra le odierne parti in causa delle previsioni contrattuali contenute nel primo ordine datato 20.11.2019, tra cui la previsione di un foro esclusivo diverso da quello adito (art. 12) e la previsione della garanzia di buon funzionamento sostitutiva di quella di cui agli artt. 1490 e s.s.c.c.
(art. 8.9).
Ed infatti, seppure sia pacifico che il bene sia stato poi acquistato dalla società di leasing con il successivo contratto sottoscritto anche dall'attrice, parte convenuta richiama la parte del primo ordine in cui si dice che, in caso di acquisto da parte di una società di leasing in vece della proponente, l'accordo regolerebbe i rapporti accessori, quali garanzie, riparazioni, ricambi ecc. Attenendosi alla detta dicitura, potrebbe ritenersi che oggetto del contratto sia una garanzia (ulteriore e diversa da quella che scaturisce dalla vendita) attribuita all'utilizzatrice del bene nel cui interesse è avvenuto l'acquisto, come tale aggiuntiva e non sostitutiva di quella prevista dagli artt. 1490 c.c. spettante all'acquirente, in difetto di deroga alcuna in tal senso concordata con quest'ultimo nel contratto di acquisto.
Ove anche così fosse, va comunque evidenziato che, per previsione espressa, il detto ordine integra una proposta irrevocabile di cui all'art. 1329 c.c., qualificabile quindi come dichiarazione di volontà volta a dare vita al negozio contrattuale, ma di per sé inidoneo a determinare il perfezionamento del vincolo contrattuale se non con l'accettazione di controparte ex art. 1326 c.c.
Nel caso in questione, la detta accettazione non può ritenersi intervenuta neppure per facta concludentia, sia in quanto il modulo (in cui era espressamente prevista la necessità di accettazione scritta da parte di CGT) neppure risulta sottoscritto dalla convenuta riportando la sottoscrizione della sola attrice Controparte_1
sia in quanto la vendita del bene è stata poi realizzata con la stipula Parte_1
6 di un successivo contratto, sottoscritto anche dalla (pur estranea alla Parte_1
vendita), contenente una regolamentazione diversa ed incompatibile con la precedente proposta, in particolare proprio quanto a competenza e garanzia.
Ed allora, considerando che la proposta originaria, pacificamente precedente, neppure
è richiamata nel secondo contratto, ove anche la si voglia ritenere perfezionata per facta concludentia con la successiva stipula dei contratti di vendita e leasing, le condizioni in essa contenute, ove incompatibili o diverse, devono ritenersi superate dalle condizioni contenute nel successivo contratto di vendita, reciprocamente accettate anche tra le odierne parti in causa, con l'avvenuta sottoscrizione.
D'altra parte, è estranea al contratto di vendita, sicchè la Parte_1
sottoscrizione del detto contratto, in tutte le sue parti ed in ciascuna pagina, anche da parte sua non può che avere il significato di estendere alla stessa le previsioni contrattuali concordate con l'acquirente, così da superare eventuali precedenti accordi o contratti.
Deve quindi ritenersi che, anche i rapporti tra le odierne parti in causa (l'una venditrice del bene ad CR, l'altra utilizzatrice nel cui interesse l'acquisto è avvenuto), siano regolati dal contratto sottoscritto per ultimo, che ha superato precedenti pattuizioni con questo incompatibili. Significativo, al riguardo è proprio l'art. 1 dell'ordine di acquisto, laddove si prevede che anche in considerazione del fatto che quest'ultimo ha direttamente concordato e pattuito con il fornitore le condizioni dell'ordine, “le obbligazioni e le garanzie, rispettivamente assunte dai fornitori e/o dalla casa costruttrice nei confronti di sono Controparte_5
assunte anche nei confronti dell'utilizzatore, al quale il fornitore riconosce espressamente la piena ed incondizionata legittimazione ad agire nei propri confronti”.
7 E dunque, con il coinvolgimento di anche nel contratto di vendita, Parte_1
sono state estese a quest'ultimo le azioni spettanti ad CR e anche le relative condizioni contrattuali, superando quelle precedenti ove incompatibili
Alla luce delle previsioni di cui al richiamato contratto, deve innanzitutto ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza sollevata, prevedendo l'art. 10 del contratto di vendita sottoscritto dalle tre parti, la competenza esclusiva del foro di Roma.
Nel merito, occorre fare una premessa sulla garanzia in materia di vendita, considerando che, nell'odierna controversia, l'utilizzatore, pur non proprietario, ha svolto domanda risarcitoria facendo valere i presupposti della garanzia per vizi della vendita di cui agli artt. 1490 e s.s. c.c., in linea con quanto previsto dal richiamato art,
1 del contratto di vendita.
Per giurisprudenza consolidata, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce nell'art. 1490 c.c. e ss., che pone il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto o alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che il compratore non dispone, neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di un'azione “di esatto adempimento” per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene (Cass. del 14.2.2019 n. 4298, Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702.
Conformemente v. Cass., 18/1/2013, n. 1269). In tal caso, sorge un'autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna, senza quindi alterarne la disciplina (cfr.
Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702).
8 In particolare, la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., sorge non direttamente dalla legge ma di regola da una apposita clausola contrattuale, ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta e della ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa, attuando, con l'assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento per il tempo convenuto), una più intensa tutela del compratore
(v. Cass., 30/10/2009, n. 23060; Cass., 28/5/1988, n. 3656; Cass., 9/11/1978, n. 5114;
Cass., 11/7/1972, n. 2328. V. altresì Cass., 11/5/198:3, n. 3257), ed essendo normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi ex art. 1490
c.c. e della responsabilità stabilita dalla legge (art. 1497 c.c.) per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa, nonchè volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta (v. Cass., 17/1/1975, n. 208).
L'eventuale alternatività della garanzia di buon funzionamento rispetto a quella di cui agli artt. 1490 e s.s. c.c. deve risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale ed esplicitamente approvata per iscritto dall'acquirente (Cass.,
5/09/1997, n. 8578).
Ciò chiarito, va evidenziato che, in difetto di allegazione e prova di valido patto di deroga alla previsione di cui alla garanzia per vizi di cui agli artt. 1490 e s.s. c.c., o anche di pattuizione della garanzia di buon funzionamento di cui all'art. 1512 c.c., in sostituzione di quella per vizi, al compratore spetta solo l'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo, mentre il venditore non può liberarsi della detta garanzia mediante l'eventuale riparazione del bene.
Nel caso in questione, a fronte dei vizi lamentati, tali, secondo la prospettazione di parte attrice, da compromettere del tutto la funzionalità del bene rispetto all'uso cui era destinato, deve preliminarmente riconoscersi la legittimazione dell'attrice ad agire per il risarcimento del danno conseguente a tali vizi, in quanto utilizzatrice del bene
9 oggetto di locazione finanziaria, anche alla luce del richiamato art. 1 del contratto di vendita, ribadendo che la diversa previsione in materia di garanzia contenuta nel modulo del 20.11.2019 deve ritenersi superata dal contratto successivamente sottoscritto e perfezionato anche tra le odierne parti in causa che non prevedono alcuna deroga o aggiunta alla garanzia ordinaria.
Al riguardo, va ricordato che il contratto atipico di leasing, comprendente al suo interno diverse fattispecie, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale che ha portato al superamento dell'inquadramento dell'operazione come rapporto plurilaterale e la sua sussunzione in quello del contratto collegato, fa sì che le parti possano gestire separatamente i distinti rapporti contrattuali;
quindi, i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, risultando l'utilizzatore terzo rispetto al contratto di fornitura e il fornitore terzo rispetto al contratto di locazione, mentre l'unica parte comune di entrambi i contratti è il concedente.
Il contratto di leasing è dunque un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore ma collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per l'acquisizione del bene oggetto del contratto a favore dell'utilizzatore. Nella pratica, il collegamento si realizza mediante apposite clausole previste in ciascuno dei due contratti.
Tuttavia, da tempo la giurisprudenza ha affrontato il problema della tutela dell'utilizzatore che, pur non acquistando in proprio il bene, ne è il destinatario ultimo. Al riguardo la giurisprudenza ha riconosciuto all'utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché, con il contratto in questione, l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente. (Cass. n. 11776 del 19.5.2006 e n. 9663 del 26.5.2020).
10 Con pronuncia resa a sezioni Unite, la Cassazione ha affermato il seguente principio:
“In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi in epoca successiva, perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore, atteso che nella prima ipotesi, assimilabile a quello della mancata consegna, il concedente, informato della rifiutata consegna, in forza del principio di buona fede, è tenuto a sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, ad agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, mentre nel secondo caso l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per
l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, e il concedente, una volta messo a conoscenza dei vizi, ha i medesimi doveri di cui all'ipotesi precedente. In ogni caso,
l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente”. (Cassazione SU n. 19785 del 5.10.2015).
Nel caso in questione, deve affermarsi la legittimazione attiva dell'attrice (neppure contestata da parte convenuta), avendo la stessa documentato di aver informato CP_4
delle problematiche riscontrate dopo la consegna del mezzo, sollecitando le
[...]
necessarie iniziative giudiziarie, con comunicazione del 2.12.2020 (all. 8 bis citazione), e svolgendo quindi domanda risarcitoria in ragione dei dedotti vizi che renderebbero il bene inidoneo all'uso cui è destinato.
Venendo alla fattispecie, è circostanza incontestata che, sin dalla consegna,
l'utilizzatore abbia segnalato la inidoneità della macchina a realizzare la funzione del
“vaglio” ossia della separazione del prodotto dallo scarto.
In merito, va sottolineato come non possa riconoscersi, rispetto ai detti vizi, alcuna rilevanza alla variazione del foro del tamburo, da 10 a 8 mm, concordato tra le parti e specificamente accettato dalla venditrice con comunicazione del 5.6.2020 (doc. 3
11 della comparsa), antecedente quindi della consegna del bene, senza segnalazione di possibili problematiche sul funzionamento della macchina.
Inoltre, la convenuta, dopo la consegna, evidentemente riconoscendo l'anomalo funzionamento ed i vizi denunciati, ha ritirato il mezzo (come da documenti del
10.7.2019 e 3.8.2019 – all. 6 della citazione), riconoscendo peraltro le problematiche nello scambio di mail, ed ha operato le seguenti modifiche e aggiunte, indicate dal
CTU in sede di accertamento tecnico preventivo:
1) modifica del tamburo nero: l'elemento è stato allungato nella parte di arrivo verso lo scivolo di circa 15 cm;
2) modifica dello scivolo posteriore tamburo verde dx, in particolare le lamiere laterali sono state corrette e riverniciate;
3) aggiunta di placchette saldate per prolungare la coclea interna in conseguenza dell'avvenuto allungamento del tamburo;
4) modifica dello scivolo verde di scarico del materiale di scarto;
5) modifica della posizione della tramoggia con regolazione del gioco permesso dalle esistenti asole di fissaggio.
A fronte del rifiuto dell'attrice alla riconsegna della macchina successiva alle modifiche, sia per le modifiche strutturali apportate che ne hanno alterato la natura sia per la persistente non adeguata funzionalità con riferimento all'attività di vaglio, la convenuta, con comunicazione del 6.8.2020 (all. 9 citazione), rilevava che la macchina non aveva subito alcuna modifica bensì solo una messa a punto.
E tuttavia, alla luce delle risultanze documentali e dell'ATP, gli interventi eseguiti non possano considerarsi mera messa a punto, essendosi apportate modifiche e
12 aggiunte anche attraverso saldature, che ne hanno mutato struttura e funzionalità. Sul punto il CTU afferma che: “le modifiche apportate alla macchina hanno certamente mutato la condizione originaria della stessa ma sono state apportate dal Costruttore che ne ha aggiornato la documentazione a corredo, ritenendo, evidentemente, che non ricorressero le condizioni relative a modifiche sostanziale”.
Non risultano però prodotte in atti, né allegate alla CTU, eventuali certificazioni di conformità del bene, eventualmente rilasciate dal costruttore dopo gli interventi, né in realtà vi è prova che le modifiche siano state effettuate dal costruttore.
Anzi dallo scambio di mail emerge come le dette modifiche siano state realizzate presso la venditrice convenuta, seppure, si dice, sotto la direzione della costruttrice.
Inoltre, parte convenuta ha allegato, quali doc 5 e 6, i rapporti di intervento datati
2.7.2020 e 8.10.2020 (denominati “intervento di trasferta ODS 3000237539” e
“intervento di trasferta ODS 3000237539”), redatti tuttavia su carta intestata della mentre non risultano depositati documenti provenienti Controparte_1
dalla casa di costruzione successivi alle modifiche.
Il CTU, a pag. 53 afferma: “sono state apportate dal Produttore (direttamente o comunque sotto la sua direzione e supervisione) in conseguenza delle richieste di miglioramento avanzate dall'acquirente”, ma non chiarisce né documenta da cosa abbia desunto che gli interventi siano stati effettuati dal Produttore o sotto la sua direzione, così come non vi è riscontro in atti che gli interventi siano scaturiti da una richiesta di modifica dell'attrice e non invece dai vizi lamentati. Ancora, a pag. 62, il
CTU, afferma: “Non ricorrendo il caso di modifiche sostanziali non è necessario provvedere a ripercorrere l'intera procedura di immissione sul mercato con tutte le necessarie verifiche e attestazioni” riconoscendo quindi che le aggiunte e modifiche non sono state sottoposte a verifiche né sono state certificate.
13 Peraltro, a pag. 61, il CTU afferma ancora che, in base alla normativa vigente, anche in caso di modifiche non sostanziali, occorre il rilascio della seguente documentazione:
- Relazione tecnica ove si illustrino le modifiche apportate e si dimostri che non si tratta di modifiche sostanziali
- Istruzioni operative
- Aggiornamenti documenti di valutazione dei rischi
Tuttavia, la detta documentazione, che dovrebbe provenire dal costruttore, non risulta depositata in atti né è dato sapere se sia stata rilasciata.
E dunque, non vi è prova che gli interventi modificativi della macchina siano conformi alle specifiche tecniche proprie della stessa, tali da renderla equiparabile ad una macchina nuova e soggetta alla medesima garanzia del costruttore, né che la stessa sia conforme alle norme sulla sicurezza.
Sul punto della sicurezza, a fronte delle precise deduzioni del CT di parte, secondo cui la zona del nastro trasversale, priva di protezioni laterali, rappresenta un rischio grave di impigliamento, trascinamento e schiacciamento, non conforme alle normative di sicurezza (D.Lgs. 17/2010 e D.Lgs. 81/08), il CTU ha risposto riferendo che il CT della parte convenuta nelle proprie osservazioni, ha reso noto che
“ fornirà gratuitamente un carter di protezione per la parte di macchina ove CP_2
vi è presenza di organi meccanici in movimento”. La risposta evidenzia dunque la fondatezza del rilievo, senza tuttavia certezza né dell'avvenuta fornitura della copertura né comunque dell'impatto che l'ulteriore aggiunta comporterebbe sulla macchina. Il tutto ad ulteriore conferma di come gli interventi effettuati non siano semplici messe a punto laddove abbiano richiesto aggiunte ulteriori ai fini della sicurezza, senza ancora una volta certificazione alcuna.
14 Si aggiunga infine che la funzionalità della macchina riconosciuta dal CTU in sede di
ATP è fortemente contestata dal CT di parte della convenuta, che, nella propria relazione allegata alla memoria 183, evidenzia come, anche dopo le modifiche, la macchina non garantisca una vagliatura adeguata, comportando uno scarto di materiale di oltre l'80 %.
E dunque, dalla stessa CTU e dalle puntuali osservazioni del CT di parte attrice, emerge come non vi sia prova della piena funzionalità e conformità della macchina dopo gli interventi effettuati.
A ciò va aggiunto che, al di là dell'idoneità o meno degli interventi a rendere la macchina funzionale, la disciplina della garanzia nella vendita da cui scaturisce l'odierna domanda risarcitoria, evidenzia come, in caso di vizi, da ritenersi in questo caso provati proprio in ragione degli interventi effettuati, l'acquirente avrebbe avuto diritto o alla risoluzione o alla riduzione del prezzo, non anche ad una modifica che ha peraltro inciso sulla natura del bene acquistato come nuovo.
Pertanto, una volta provati i vizi, desumibili dai considerevoli interventi di modifica eseguiti sulla macchina, non può ritenersi assolto da parte della convenuta l'obbligo di garanzia su di lei gravante, con la modifica del bene, non richiesta né accettata dall'utilizzatore, di cui neppure è provata l'idoneità a garantire l'integrità, la conformità anche alla normativa sulla sicurezza, la piena funzionalità della stessa, mancando le relative certificazioni e, comunque, l'equivalenza con una macchina nuova.
La fondatezza dei presupposti per l'operatività della garanzia, giustifica quindi la domanda risarcitoria svolta in base alla richiamata sentenza di Cassazione.
In merito ai danni, deve ritenersi provata la domanda quanto alla spesa di € 49.022,04
(€ 40.182,00 oltre IVA), per la locazione di altra macchina dal 23.7.2020, avendo la
15 convenuta manifestato la disponibilità a fornire una macchina sostitutiva solo in data
31.7.2025 a fronte del primo ritiro del 10.7.2020 e poi del successivo del 3.8.2020.
Parte attrice ha documentato la spesa relativa, allegando i due contratti di locazione e i relativi bonifici di pagamento (doc. 7 e 7bis citazione).
Non può invece riconoscersi, quale ulteriore voce di danno, la somma di €
176.000,00 per il dedotto mancato rispetto degli ordini di acquisto, in quanto non adeguatamente provata. Parte attrice si è infatti limitata a depositare copia di due ordini di acquisto datati 3 e 6 marzo 2020 (che assume non rispettati) su cui non è stata chiesta alcuna conferma testimoniale, così da risultare incerta la provenienza, mentre difetta prova alcuna sia dell'eventuale mancato acquisto sia dell'eventuale conseguente perdita patrimoniale.
L'accertata non conformità del bene a seguito delle modifiche apportate, giustifica altresì la richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di canoni di leasing
(documentate nella misura di € 36.626,40 – all. 11 della citazione), mentre non possono riconoscersi i canoni ulteriori che parte attrice assume versati senza tuttavia depositare la documentazione comprovante il pagamento.
Deve invece respingersi la domanda riconvenzionale di pagamento della indennità di occupazione da parte della convenuta, attesa la fondatezza del rifiuto alla consegna del macchinario da parte dell'attrice, e considerato comunque che il bene è tutt'ora di proprietà della , alla quale la convenuta dovrà eventualmente restituirlo. CP_4
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione della misura in cui viene accolta la domanda di pagamento e delle attività espletate, nonché delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato e marca da bollo).
P.Q.M.
16 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• dichiara il macchinario Komptech Primus, consegnato a Parte_1
in adempimento del contratto di vendita di cui all'ordine di acquisto n.
20RM0007 n. 4195790026, viziato e non conforme con quanto pattuito a seguito delle modifiche apportate;
• condanna al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore di nella misura di € 85.648,44 oltre interessi dalla Parte_1
messa in mora al saldo;
• condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di nella misura di € 786,00 per Parte_1
spese e € 12.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 20/2/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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