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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1551/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 25/02/2025 ad ore 15.42 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che :
Per l'Avv. MISITANO ANNALISA ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2023 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in ROMA, Parte_1 C.F._1
VIA REDAVALLE N. 16, rappresentata e difesa dall'avv. MISITANO ANNALISA;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE REITER 72 C/O , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 CP_2
difeso dall'Avv. CASCIO ESTER;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto istanza , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., di accertamento Parte_1
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni
Il CTU nominato ha concluso la sua relazione ritenendo l'insussistenza del suddetto requisito sanitario.
contestate le suddette conclusioni del CTU ai sensi dell'art. 445 bis, Parte_1
comma 4 c.p.c., ha proposto rituale opposizione con ricorso depositato il 02/12/2023, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario prescritto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l ha eccepito l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto CP_1
il rigetto.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, in data 25/02/2025 la causa è stata decisa all'esito dello scambio di note scritte.
pagina 2 di 4 In via preliminare, si ravvisa l'inammissibilità della domanda di condanna all'erogazione della prestazione, in accordo con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, da ultimo espresso da Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-04-2019, n. 9876Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-04-
2019, n. 9876, la quale ha così affermato: “ (…)Il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per
CP_ a.t.p.o., giacchè sussiste anche l'interesse dell' a contestare dette conclusioni e a che il giudizio di merito non venga dichiarato inammissibile: il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonchè la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del consulente, ai sensi del comma 4, e consentono alla controparte di ottenere dal giudice il decreto di omologazione delle stesse (v., fra le altre, Cass. n.
8533 del 2015 cit.). 40. L'inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dal comma 6 dell'art. 445-bis - conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame. 41.Evidente che la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria. 42.Fra l'altro,
l'ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l'evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
viceversa, stante l'obbligo generale del giudice di pronunciare su "tutta" la domanda (art. 112 c.p.c.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi. 43.Ciò a meno che, come è nel caso di cui all'art. 445-bis, u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018). 44.E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal Pt_2
pagina 3 di 4 decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. 45.Nella specie, in difformità con quanto fin qui illustrato, il Tribunale ha pronunciato condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio, ritenute assertivamente esistenti le condizioni di legge per il diritto all'indennità di frequenza, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o, al più, condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari”.
Il CTU nominato in questa fase di opposizione ha ritenuto che parte ricorrente sia affetta dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamata.
Tali stati patologici hanno determinato che la ricorrente fosse, già all'epoca della domanda amministrativa (i.e.: 14/07/2022) e sia tutt'oggi, “soggetto infrasessantacinquenne invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% (cento percento), ex L.118/71 e D.Lgs. 509/88, nonché, soggetto abbisognevole di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita attesi per un soggetto integro di pari età”, sicché si ritengono sussistenti i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ex L. 508/1988, art. 1.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le spese seguono la soccombenza per entrambe le fasi di giudizio e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
1. dichiara che si trova nell'incapacità di attendere agli atti Parte_1
quotidiani della vita con necessità di assistenza continua dal 14/07/2022;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4500,00, oltre rimb. forf., IVA CP_1
e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3. pone le spese di CTU medico-legale a definitivo carico dell' . CP_1
Modena, 25/02/2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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