Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1429 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) (C.F. C.F._1 Parte_3
) (C.F. C.F._2 Parte_4
) con il patrocinio dell'Abg. Fazio Andrea e C.F._3
dell'Avv. Messina Luigi Giacomo;
appellanti
E
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Toffoletto Alberto e dell'Avv. Romeo Christian
(C.F. rappresentata da CP_2 P.IVA_3 CP_3
Corte di Appello di Palermo
cinto
(C.F. ) rappresentata da Controparte_4 P.IVA_5 [...]
C.F. ), con il patroci- Controparte_5 P.IVA_6
nio dell'Avv. Di Donato Giacinto
appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/1/2025 le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 maggio 2019 il Tribunale di Marsala, definitiva- mente pronunciando rigettava le domande proposte da
[...]
, Parte_5 Parte_3 Parte_6
[...
e condannava Parte_4 Parte_5
, e
[...] Parte_3 Parte_2
in solido, al pagamento in favore di Parte_7 [...]
delle spese del giudizio che liquidava in complessivi € CP_6
2.430,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva se dovute.
Avverso detta sentenza proponevano appello Parte_1
, e
[...] Parte_3 Parte_2
Parte_7
resisteva al gravame. Controparte_1
Con comparsa depositata il 18 dicembre 2023, nella qualità CP_2
di cessionaria del credito vantato da interveniva nel Controparte_1
giudizio facendo proprie le difese della sua dante causa.
- 2 - Corte di Appello di Palermo Con comparsa depositata il 27 agosto 2024, nella qua- Controparte_4
lità di cessionaria del credito ceduto ad interveniva nel giu- CP_2
dizio facendo proprie le difese della sua dante causa.
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 24 gennaio 2025 la causa veniva posta in deci- sione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, , Parte_1
e – la Parte_3 Parte_2 Parte_7
prima in qualità di debitrice principale, i secondi in qualità di fideiussori
– convenivano in giudizio al fine di sentire dichiarare la Controparte_1
nullità parziale dei rapporti di conto corrente n. 10838642 e n.
10861965 e del rapporto di finanziamento n.055-000-3885933-00 Pt_8
stessa intrattenuti.
In particolare, gli attori, premesso di avere formulato diverse istanze ex art. 119 TUB, mai evase dalla banca convenuta, lamentavano in primo luogo l'inesistenza dei rapporti oggetto di causa, e, in caso di produzio- ne della documentazione contrattuale, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, degli tassi di interessi ultralegali, e delle valute e commissioni non previsti contrattualmente e comunque inde- terminati e tali da comportare il superamento del tasso soglia.
Chiedevano, pertanto, disporsi ordine di esibizione dei contratti oggetto di causa e nominarsi un consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare il saldo dare avere tra le parti.
- 3 - Corte di Appello di Palermo Costituitasi in giudizio, la contestava le avverse allegazioni chie- CP_6
dendone l'integrale rigetto.
Disposta la consulenza tecnica d'ufficio, il c.t.u. rappresentava di non potere rispondere ai quesiti formulati con ordinanza del 20.11.2018, dal momento che la non aveva dato il consenso all'utilizzo del con- CP_6
tratto di conto corrente n. 642 e di quello di finanziamento che gli erano stati trasmessi dagli attori con pec del 27.11.2018.
Respinte le ulteriori richieste istruttorie, il Tribunale in ragione del fatto che gli attori non avevano prodotto gli estratti conto rigettava le do- mande attoree per mancanza di prova dei pagamenti indebiti e per mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Evidenziava, di- fatti, che la mancata produzione della documentazione contabile non era ascrivibile alla condotta della banca, in quanto gli attori, pur muniti di titolo esecutivo ed in particolare della sentenza di condanna all'ostensione ottenuta nelle more del giudizio, non avevano neppure provato di aver incardinato apposito giudizio di esecuzione forzata.
Con unico ed articolato motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui ha rigettato le domande attoree per mancanza della documentazione posta a fondamento delle stesse.
In particolare, evidenziano di avere richiesto, sia con istanza ex art. 119
TUB sia con istanza ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione afferente ai rapporti oggetto di causa;
che il diritto del cliente ad ottene- re copia della documentazione ha natura sostanziale e non meramente processuale;
che l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.
- 4 - Corte di Appello di Palermo non ha natura “esplorativa” nel caso, come quello di specie, in cui “non sia contestata l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ul- tralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale”; che il correntista ha diritto di ottenere dal- la Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale;
che, dunque, nella specie, la mancata produzione della documentazione è ascrivibile al comporta- mento contrario a buona fede tenuto dalla banca, la quale ha consegna- to la documentazione contrattuale solo dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., senza mai produrre gli estratti conto ancorché richiesti.
Concludono chiedendo che venga disposto ordine di esibizione sia dei contratti sia degli estratti conto del conto corrente n. 642 e che venga richiamato il consulente tecnico affinché accerti le nullità, come denun- ciate in primo grado, dei rapporti oggetto di causa.
Il motivo è infondato.
Se, sotto il profilo del diritto sostanziale, non possono esservi dubbi cir- ca la configurabilità della posizione giuridica del cliente, che invoca l'accesso alla documentazione bancaria, in termini di diritto potestativo
(a cui corrisponde una posizione di soggezione da parte della banca che non può impedire gli effetti derivanti dall'esercizio di tale diritto), sotto il profilo processuale, invece, l'accoglimento dell'istanza ex art. 210
c.p.c. è pur sempre rimessa al prudente apprezzamento del giudice il quale deve vagliare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
Invero, ai fini dell'individuazione dei suddetti requisiti deve farsi riferi-
- 5 - Corte di Appello di Palermo mento non solo a quelli enunciati dall'art. 210 c.p.c., ma anche a quelli che emergono dall'art. 94 disp. att. c.p.c. e dall'art. 118 c.p.c. in materia di ispezione di cose, espressamente richiamato dall'art. 210 c.p.c.
Dall'analisi delle norme sopra richiamate e per quello che in questa sede maggiormente interessa, è possibile dedurre che ai fini dell'emissione dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. (oltre all'assenza di grave danno per la parte o per il terzo, all'assenza del pericolo di costringere la parte o il terzo a violare il segreto professionale o il segreto d'ufficio, al- la specifica predeterminazione, da parte dell'istante, dell'oggetto dell'e- ventuale ordine) è necessario che l'istante dimostri di essere nell'impossibilità di procurarsi aliunde la documentazione richiesta.
A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammis- sibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in ca- so di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per viola- zione di norma di diritto.” (Cass. Ord. n. 31251/2021).
Negli stessi termini Cass. n. 19475/2005 ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva dato seguito all'istanza di esibizione avanzata da una parte con riguardo a determinati documenti, sul pre- supposto che era risultato che gli stessi erano già stati esaminati presso il
- 6 - Corte di Appello di Palermo terzo dal consulente privato della stessa parte.
Orbene, avendo riguardo al caso di specie, dagli atti di causa emerge che gli odierni appellanti, al fine di ottenere l'ostensione della documenta- zione bancaria oggetto della presente causa, avevano incoato davanti al medesimo Tribunale di Marsala autonomo giudizio portante R.G. n.
1168/2017 all'esito del quale, con sentenza n. 403/2018, pubblicata il Contr 24.4.2018, il Tribunale condannava a consegnare a CP_1
Parte_9 [...]
e copia del Parte_10 Parte_4
contratto di conto corrente n. 642; copia del contratto di apertura di credito;
copia degli estratti conto dall'apertura; copia degli elenchi mo- vimenti e copia del contratto di finanziamento n. 055-000-
3885933.000”.
Nonostante avessero ottenuto titolo esecutivo all'ostensione, gli appel- lanti, dopo il parziale adempimento dell'atto di precetto notificato il
6.6.2018, si sono limitati a reiterare l'istanza ex art. 210 c.p.c. (cfr. verba- le d'udienza del 2.10.2018) ed a domandare al nominato c.t.u. di farsi autorizzare dal giudice a richiedere la consegna dei documenti in pos- sesso della banca (cfr. verbale d'udienza del 20.11.2018).
Non v'è dunque evidenza che gli appellanti abbiano incardinato apposi- to giudizio di esecuzione del titolo esecutivo giudiziario di cui erano in possesso, il che sarebbe stato sufficiente per ottenere i documenti ban- cari posti a fondamento delle proprie pretese.
Né può essere dato rilievo in tal senso alla circostanza che in data
12.12.2018 (cfr. allegato 8 all'atto di appello) la difesa degli appellanti ri-
- 7 - Corte di Appello di Palermo feriva al consulente di avere ricevuto incarico di procedere all'esecuzione forzata. Invero, alla data della suddetta comunicazione l'atto di precetto versato in atti risultava essere divenuto inefficace per inutile decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 c.p.c.
Pertanto, essendo gli appellanti già in possesso di un titolo esecutivo per l'ostensione degli estratti conto richiesti, non ricorre nella specie il pre- supposto necessario per l'adozione dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. dell'impossibilità di ottenere aliunde la documentazione, mancanza degli estratti conto, consegue dunque l'impossibilità per CP_8
questa Corte di pronunciarsi sulla domanda di ricalcolo dei saldi dei rapporti oggetto di causa.
Secondo il principio della soccombenza le spese vanno poste a carico delle appellanti e si liquidano come in dispositivo (scaglione da € 1.101 ad € 5.200, valori medi).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, e nei con- Parte_11 Parte_2 Parte_4
fronti di avverso la sentenza del Tribunale di Marsala Controparte_1
del 28 maggio 2019.
Condanna i predetti appellanti, in solido, al pagamento in favore di
[...]
delle spese del presente grado del giudizio liquidate in CP_9
complessivi € 1.923,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
- 8 - Corte di Appello di Palermo to pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 qua- ter dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 16.4.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 9 - Corte di Appello di Palermo