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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla via della Libertà n. 63 presso lo studio dell'avv.
Zaccaria Rosaria, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14.05.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cosenza al Viale Giacomo Mancini 150 presso lo studio dell'avv.
De Franco Anna Rita, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.07.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 14.05.2025, ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale dal coniuge stante il matrimonio con lui CP_1 contratto in Amantea il 24/06/2010 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune
1 al n. 43, parte II, serie A, anno 2010), in costanza del quale sono nati tre figli, il Per_1
14.12.2011, il 5.11.2014 e il 21.09.2016. A fondamento della domanda ha Per_2 Per_3 rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, giuste le ragioni riportate in narrativa;
Stabilire che la casa coniugale sita in Amantea (Cs) alla Via Cannavina n. 3 venga assegnata alla sig.ra
[...]
presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
disporre che Parte_1
l'altro genitore se ne allontani asportando i propri beni personali;
Stabilire che, ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli minori saranno iscritti presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in Amantea alla Via Cannavina n. 3; Disporre
l'affidamento condiviso, come per legge, dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre il diritto di visita del padre secondo il calendario seguente: Il Pt_2 padre potrà vedere i figli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo CP_1 con l'altro genitore e comunque, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori nel rispetto dell'allegato piano genitoriale, almeno secondo il seguente calendario di visita: Durante l'anno scolastico: lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola (ore 16.00) alle ore
19.00 di ogni settimana, nonché, a settimane alternate, durante i week-end, con pernotto nella sua abitazione, dalle ore 10:00 di sabato sino alle ore 20:00 della domenica successiva.
Durante le festività natalizie il sig. , ad anni alterni, avrà diritto di tenere con sé i CP_1 figli minori, con pernotto nella propria abitazione, dal 24 al 30 dicembre inclusi oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio inclusi, con la precisazione che la prole dovrà trascorrere in maniera alternata con ciascuno dei genitori la viglia o il giorno di Natale e la vigilia o il giorno di
Capodanno, di modo che se ad uno dei genitori spetterà la vigilia o il giorno di Natale, gli spetterà poi il giorno o la vigilia di Capodanno;
anche il giorno dell'Epifania dovrà essere trascorso dalla figlie minori negli anni in maniera alternata con l'uno o l'altro genitore;
relativamente alle festività pasquali, parimenti ad anni alterni, ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli minori, con pernotto nelle rispettive proprie abitazioni, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua incluso oppure dal Lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze;
durante le vacanze estive ciascuno dei genitori avrà diritto di tenere con sé la prole per 15 giorni complessivi, anche se non consecutivi, che gli stessi si impegnano a concordare, anche solo a mezzo sms o messaggi whatsapp, entrola data del 15 giugno. I figli minori, inoltre, trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori;
mentre il giorno del loro compleanno verrà trascorso, possibilmente, con la presenza contemporanea di entrambi i genitori. Qualora ciò non risultasse possibile, anche per mancanza di accordo, da
2 manifestarsi anche solo a mezzo sms o di messaggi whatsapp, la presenza verrà alternata di anno in anno con un genitore dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e con l'altro nella restante parte della giornata, incluso il pernotto. Le restanti festività o ponti saranno trascorsi dalle figlie minori in modo alternato negli anni con l'uno o con l'altro genitore. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli minori e il sig. corrisponderà Per_1 Per_2 Per_3 CP_1 all'altro genitore l'importo mensile di euro 1.500,00 (euro millecinquecento), non comprensiva dell'assegno familiare, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale)”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 5.06.2025. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
25.07.2020. Lo stesso, rappresentando di aver raggiunto un accordo con la moglie in ordine alle condizioni della separazione (depositato unitamente alla suddetta comparsa), ha chiesto l'omologa delle relative condizioni.
L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 15.09.2025 dinnanzi al Giudice relatore è stata sostituita, su istanza delle stesse, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni trasfuse nell'accordo già depositato in atti. Quindi, il Giudice relatore, preso atto della comune volontà dei coniugi, con ordinanza del 16.09.2025, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni della separazione, in data 29.07.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e .
[...] CP_1
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto il 21.07.2025, depositato in atti, che di seguito si riportano testualmente: “1. Affidamento e collocamento dei figli minori I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I minori continueranno ad avere la residenza anagrafica e a vivere con la madre nella casa
3 familiare sita in Amantea (CS), via Cannavina n. 3. 2. Diritto di visita del padre Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. In ogni caso, il diritto di visita seguirà il seguente calendario minimo garantito: Durante l'anno scolastico: martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00; Weekend a settimane alterne, con pernotto presso l'abitazione del padre, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
Festività natalizie: ad anni alterni, con pernotto, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio. La vigilia e il giorno di Natale, così come la vigilia e il giorno di Capodanno, saranno alternati tra i genitori. Il giorno dell'Epifania sarà anch'esso alternato;
Festività pasquali: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua incluso oppure dal
Lunedì dell'Angelo fino alla fine delle vacanze;
Vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé i figli per 15 giorni complessivi, anche non consecutivi, da concordare entro il 15 giugno di ciascun anno, anche tramite messaggistica (SMS o WhatsApp); Festa della mamma e del papà: i figli trascorreranno tali giorni rispettivamente con il genitore di riferimento;
Compleanni dei figli: possibilmente con la presenza di entrambi i genitori;
se non possibile, la presenza sarà alternata di anno in anno con un genitore dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e con l'altro nella restante parte della giornata, incluso il pernotto;
I “ponti” e le altre festività saranno alternati tra i genitori. Modalità di comunicazione e variazioni: Qualora uno dei genitori intenda spostarsi con i figli, anche per brevi periodi, in luogo diverso dalla propria residenza, dovrà fornire all'altro genitore (anche a mezzo SMS o WhatsApp) tutti i dati utili a mantenere i contatti e informare sulle date di partenza e rientro. Le parti potranno, di volta in volta, derogare a quanto sopra previsto con accordo espresso anche tramite mezzi telematici, in ragione delle esigenze personali dei figli minori e del loro preminente interesse. Decisioni di maggiore interesse: Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute dei figli dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore agirà autonomamente nei rispettivi periodi di convivenza con i figli. Impegni reciproci: Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con entrambi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Assegnazione della casa familiare Le parti convengono che la casa coniugale, di proprietà del SI. e sita in Amantea (CS), via Cannavina n. 3, venga così CP_1 attribuita e suddivisa: La porzione dell'immobile adibita a dimora familiare, costituita dal piano superiore e dagli spazi accessori, viene assegnata alla SI.ra , Parte_1 presso la quale è collocata la prole, con tutti gli arredi attualmente presenti. Una parte dell'immobile, corrispondente al piano terra attualmente rustico ed una porzione minoritaria del primo piano (locale salone), viene attribuita al SI. , il quale si impegna, CP_1 nell'immediatezza e comunque entro il 30 novembre 2025, a: - realizzare e predisporre accessi
4 separati alle due porzioni dell'immobile, in modo da garantire l'autonomia e la separazione degli ingressi e dei percorsi interni;
- eseguire tutte le opere e i lavori necessari per rendere la porzione di sua spettanza autonoma e funzionale, dotandola di arredamenti idonei, cucina, servizi igienici e camere da letto fruibili anche dai figli durante i periodi di permanenza presso di lui;
- garantire che tali lavori non pregiudichino in alcun modo la sicurezza, la riservatezza e la piena fruibilità della porzione assegnata alla madre e ai figli;
- sostenere integralmente i costi dei lavori e delle opere necessarie alla suddivisione e all'autonomia funzionale degli spazi di sua pertinenza. Qualora il SI. non rispetti il termine sopra indicato, salvo CP_1 impedimenti documentati e indipendenti dalla sua volontà, si obbliga, sin da ora, a lasciare integralmente l'immobile sito in Amantea (CS), via Cannavina n. 3, e a trasferire altrove la propria residenza, rinunciando ad ogni pretesa di permanenza o utilizzo, anche parziale, dell'immobile stesso, salvo per consentirgli di terminare i lavori intrapresi. Resta salva la facoltà della SI.ra di richiedere l'intervento giudiziale per l'esecuzione Parte_1 della presente clausola e per la tutela del diritto di godimento esclusivo della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. Le parti si danno reciprocamente atto che ogni modifica della destinazione d'uso delle porzioni immobiliari dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti e senza pregiudicare il diritto di godimento esclusivo della casa familiare da parte della
SI.ra e dei figli minori, ai sensi dell'art. 337- sexies c.c.; la Parte_1 suddivisione non potrà mai essere causa di promiscuità o interferenza nella vita privata di entrambi i genitori e della prole. Le spese di gestione ordinaria, le tasse, i tributi locali e le utenze relative alla porzione di immobile assegnata alla SI.ra saranno a suo esclusivo Pt_1 carico. Le parti si impegnano a predisporre, ove tecnicamente possibile, adeguati sistemi di misurazione separata dei consumi di acqua, energia elettrica, gas e altri servizi, affinché ciascun coniuge sostenga i costi relativi esclusivamente alla porzione di immobile di propria spettanza. La restante parte dell'immobile, corrispondente al piano terra attualmente rustico e ad una porzione minoritaria del primo piano (locale salone), viene attribuita al SI. CP_1
, il quale si impegna a sostenere tutte le spese, tasse, tributi e utenze relative a tali
[...] porzioni, con le medesime modalità sopra indicate. Le spese relative alle parti comuni o indivisibili dell'immobile, nonché quelle eventualmente non imputabili in via esclusiva, saranno suddivise tra le parti in proporzione alla rispettiva quota attribuita, salvo diverso accordo scritto. Le parti convengono che, qualora la convivenza o la suddivisione materiale e funzionale dell'immobile, come sopra regolata, dovesse risultare in qualsiasi momento pregiudizievole per l'interesse e la serenità della SI.ra e/o dei figli minori collocati presso di lei, ovvero Pt_1 qualora emergano situazioni di promiscuità, interferenza o turbamento della vita familiare che possano ledere il benessere, la privacy o la quiete della prole e della madre, il SI. si CP_1 obbliga sin da ora, ove a lui riconducibili le responsabilità di tali azioni, su semplice richiesta scritta della SI.ra (anche tramite raccomandata o PEC), a lasciare in tempi Pt_1
5 ragionevoli e non oltre sette giorni la porzione di immobile a lui attribuita e a trasferire altrove la propria residenza, rinunciando ad ogni pretesa di permanenza o utilizzo dell'immobile, salvo per consentirgli di terminare i lavori intrapresi.
4. Videosorveglianza e disciplina della corte
Nell'immobile è presente, dal 2005, un impianto di videosorveglianza a tutela della famiglia e dell'immobile. Il SI. ha accesso alle registrazioni;
la SI.ra può parimenti CP_1 Pt_1 averne accesso. Le parti si impegnano a disciplinare l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza rispettando la normativa vigente sulla privacy, concordando modalità che garantiscano la tutela della riservatezza di ciascun componente del nucleo familiare. Per quanto riguarda la corte esterna, le parti si impegnano a concordare modalità di utilizzo che non pregiudichino la privacy, la serenità e la sicurezza di entrambe le famiglie, evitando situazioni di promiscuità e interferenza.
5. Rispetto della privacy Il SI. si obbliga CP_1 espressamente a rispettare la privacy e la riservatezza della SI.ra e dei figli minori, Pt_1 astenendosi da qualsiasi comportamento che possa costituire interferenza, turbativa o violazione della sfera privata e familiare della stessa e dei minori, sia negli spazi comuni, sia nelle rispettive porzioni di immobile assegnate. Parimenti, la SI.ra si obbliga a Pt_1 rispettare la privacy e la riservatezza del SI. e dei figli minori, astenendosi da ogni CP_1 comportamento che possa costituire interferenza, turbativa o violazione della sfera privata e familiare di quest'ultimo e dei minori, sia negli spazi comuni, sia nelle rispettive porzioni di immobile assegnate Entrambi si impegnano a non accedere, senza espresso consenso, agli ambienti e agli spazi assegnati all'altro coniuge e ai figli, a non esercitare alcuna forma di controllo o ingerenza nella vita privata e quotidiana dell'altro, e a non porre in essere atti, anche solo potenzialmente, idonei a compromettere la serenità e la tranquillità della permanenza nell'immobile. Resta inteso che tale obbligo opera a tutela dell'interesse superiore dei figli minori e del genitore assegnatario, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., e che ogni eventuale controversia sull'interpretazione o applicazione della presente clausola potrà essere sottoposta al giudice competente, che valuterà la situazione concreta alla luce del preminente interesse della prole.
6. Mantenimento dei figli e assegno unico INPS Il SI. si impegna CP_1
a versare alla SI.ra quale genitore collocatario, la somma di euro 750,00 Pt_1
(settecentocinquanta/00) mensili per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita. L'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei minori sarà suddiviso in parti uguali (50% ciascuno) tra i genitori, salvo diversa determinazione da parte dell'INPS.
7. Spese straordinarie Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, educative, sportive, secondo il protocollo del Tribunale di
Paola del 07/11/2017) saranno suddivise al 50% tra i genitori, da concordare preventivamente se non urgenti e da documentare. Compensazione delle spese legali Le parti concordano di compensare integralmente tra loro le spese legali relative al presente procedimento di
6 separazione consensuale, rinunciando a qualsiasi reciproca pretesa in merito. Ciascuna parte si farà carico degli onorari e delle spese del proprio difensore”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli delle clausole relative agli stessi. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi della prole, ha reso non necessario l'ascolto della stessa ex art. 473 bis.4 c.p.c.. Parimenti, le ulteriori pattuizioni di natura economica non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 512/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in Amantea il 24/06/2010 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 43, parte II, serie A, anno 2010);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori intese patrimoniali raggiunte tra le parti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 17/09/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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