TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 689/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. ROCCHETTI SIMONE;
elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA 5 - ANCONA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 quale procuratore di
P.I. CP_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'avv. ALOI ANDREA, elettivamente domiciliato in Macerata, v. Velluti n. 118, presso avv. Giuseppe Ceddia;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – contratti bancari - fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Parzialmente fondata l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 73/2024 del 01.02.2024, notificato il 14.02.2024 per l'importo di euro 149.836,54,
pagina 1 di 6 oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di CP_2
(creditore ingiungente e cessionario di creditore originario) ed in giudizio a CP_3 mezzo del procuratore speciale , nei confronti dell'odierno opponente (fideiussore) e CP_1 della (debitore principale), quale residuo dovuto Controparte_4 in forza di: apertura di credito in conto corrente sul rapporto n. 0870/2370653, con saldo negativo di euro 15.600,81; apertura di credito in conto anticipi su esportazioni n. 0870/2370655, con saldo negativo di euro 75.320,00; finanziamenti sull'importazioni regolato sul conto corrente n.
0870/2370658, con saldo negativo di euro 19.492,65; portafoglio commerciale salvo buon fine n.
0870/100170, con saldo negativo di euro 39.423,08: contratti stipulati il 09.10.2015 -salvo l'ultimo, di cui si dirà al successivo punto 3.6- tra e Parte_2 CP_3
crediti ceduti all'odierno ingiungente in blocco il 18.12.2020, cessione pubblicata in
[...]
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 24 dicembre 2020, parte seconda.
1.1 - Crediti tutti asseritamente garantiti da fideiussione specifica concessa alla Banca dall'odierno opponente in data 03.11.2017.
2 - Infondata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
2.1 - Risulta il verbale negativo di mediazione (per mancata partecipazione dell'opponente) svoltasi il 17.4.24 dinnanzi alla “Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia Srl”, con sede legale a Macerata (nel circondario di questo Tribunale) ed iscritta nel registro degli Organismi di
Mediazione del Ministero della Giustizia.
2.2 - Nei casi previsti dall'art. 5 d.lgs 28/2010, il giudice può rilevare entro la prima udienza
(termine di decadenza) l'assolvimento del tentativo di mediazione previsto a pena di improcedibilità della domanda. Invece, nell'opposizione al decreto ingiuntivo (di cui all'art. 5 bis d. lgs 28/2010), il giudice, alla prima udienza, “…accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione…”, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 del d.lgs 28/2010. Solo se a tale successiva udienza la mediazione non risulta esperita il giudice dichiara l'improcedibilità.
Nessuna improcedibilità si verifica prima di questo momento;
ciononostante, l'opponente ha coltivato l'eccezione sino alle comparse conclusionali (con richiamo al foglio di pc del
14.01.2025).
pagina 2 di 6 3 - Parzialmente fondata l'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla per mancanza della prova della cessione. CP_5
3.1 - Risultano in atti il contratto di cessione del 18.12.2020 tra la e Parte_3 CP_3
; la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 24 dicembre 2020 (p.5); la ricorrenza CP_3 per i crediti oggetto di cessione dei presupposti di individuazione del credito: questi sono, in particolare:
3.2 - il credito ceduto deve derivare da rapporti di finanziamento (incluse aperture di credito): tutti i rapporti opposti si riferiscono a finanziamenti ed aperture di credito.
3.3 - il credito ceduto deve esser sorto nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 30/07/2020: i rapporti contraddistinti dai nn. 0870/2370653, 0870/2370655 e 0870/2370658, sono stati (tutti) stipulati il 09.10.2015, come risulta dai relativi contratti di cui, rispettivamente, agli all.ti 5, 7 e 9.
3.3.1 - Non risulta invece la data di stipulata del portafoglio commerciale salvo buon fine contraddistinto al n. 0870/100170 e quindi non vi è prova che sia incluso nel novero della cessione.
Inidoneo alla prova lo stralcio del documento allegato dall'ingiungente, asseritamente parte del contratto di cessione del 18.12.2020 (all. 20 fascicolo monitorio): detto stralcio, pur contenendo la specifica indicazione (numero di identificazione) dei crediti oggetto della cessione in blocco, riporta esclusivamente la sottoscrizione della cessionaria e non anche quella della cedente banca. Inoltre, stante la mancata produzione del relativo contratto, risulta impossibile includerlo tra quelli provvisti delle caratteristiche indicate per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione.
Parimenti irrilevante l'indicazione presente nell'avviso di cessione -pubblicato in G.U. n. 150 del 24 dicembre 2020- della pagina web (https://www.bper.it/) asseritamente contenente l'elenco e i dati identificativi dei crediti oggetto della cessione in blocco del 18.12.2020, infatti: la parte non fornisce la prova del corretto funzionamento dell'indicato collegamento alla pagina internet, né fornisce la prova del contenuto della pagina di rinvio, né fornisce l'epoca di attivazione e di durata dello stesso.
Inoltre, il documento del 5.11.2015 di cui all. 11 del fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione dà mero atto delle condizioni applicabili al portafoglio commerciale sbf n. 0870/10017, dando per presupposto non provato che il detto portafoglio fosse già esistente.
pagina 3 di 6 3.4 - Il credito deve essere classificato a sofferenza dalla banca cedente: in tal senso risulta la raccomandata del 09.02.2020 dalla quale emerge l'avviso al debitore dell'iscrizione a sofferenza dei crediti vantati dalla Banca cedente nei confronti della I.S.T. S.r.l.
3.6 – Così, sussiste la prova della cessione per i rapporti di cui ai nn. 0870/2370653,
0870/2370655 e 0870/2370658; non sussiste invece per il rapporto di portafoglio commerciale salvo buon fine n. 0870/100170, con saldo negativo di euro 39.423,08.
4 - Da respingere invece, perchè generica, l'eccezione di omessa prova del credito, portato dal solo saldaconto ex art. 50 TUB.
4.1 - In ogni caso risultano in atti gli estratti conto e i contratti di apertura relativi ai rapporti nn. 0870/2370653, 0870/2370655 e 0870/2370658, elementi questi che supportano la pretesa creditoria azionata dall'ingiungente.
Infatti, ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito –o in quello usuale, o comunque non specificamente contestati nella prima difesa utile se prodotti in giudizio, con produzione avente il medesimo valore della comunicazione-, ne comporta approvazione.
Per questi motivi
,
l'estratto conto implicitamente approvato, assumendo il carattere della incontestabilità ex art. 1832 c.c., è idoneo a fungere da prova anche nei confronti del fideiussore (Cass. Civ. sez. VI, n.
13127 del 24/05/2017).
5 - Seguendo l'ordine logico-giudico nell'esame delle doglianze dell'opponente, va esaminata preliminarmente (rispetto a quella relativa al quantum debeatur) l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e la conseguente liberazione degli opponenti dalla prestata garanzia, sul presupposto della nullità della garanzia fideiussoria, o in subordine della nullità delle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, per violazione dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/90 (normativa antitrust) in quanto asseritamente conformi allo schema
ABI del 2003 alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
5.1 – Lo schema ABI 2003 elaborato dalla prassi bancaria, cui l'ingiunto sostiene essere conforme la fideiussione sottoscritta, individua 13 tipologie di clausole tipiche dei contratti di fideiussione, delle quali sancisce la nullità. Tuttavia, lo schema si riferisce esclusivamente alla fideiussione omnibus contratta dal solo consumatore, mentre quelle oggetto dell'azione monitoria sono specifiche (si riferiscono in particolare:
1. quella limitata ad euro 120.000,00 è relativa all'apertura di credito in conto anticipi su esportazioni n. 0870/2370655, e presenta un saldo pagina 4 di 6 negativo di euro 75.320,00; 2. quella limitata ad euro 20.000,00 si riferisce all'apertura di credito in conto corrente su importazioni del rapporto n. 0870/2370658 con saldo negativo di euro
19.492,65; 3. mentre invece quella limitata di euro 5.000,00 è riferita all'apertura di credito in conto corrente n. 0870/2370653 con saldo negativo di euro 15.600,81): la disciplina invocata dall'opponente non risulta pertanto applicabile, con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione “…alla controparte nonché ai principali istituti di Credito e/o società di cartolarizzazione
[…] modelli di fideiussione utilizzata negli anni successivi al 2005 e segnatamente stipulate nel periodo del novembre 2017…” richiesto dall'opposto.
5.3 – Peraltro, le fideiussioni per cui è causa (del 2017) si collocano in un periodo successivo rispetto a quello (2002 – maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla
Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005; di conseguenza grava
“interamente” sull'intimato l'onere probatorio relativo all'esistenza “a monte” di una intesa illecita
(tra un numero adeguato di istituti di credito, idonea ad alterare la libera concorrenza del mercato, mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione) all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
5.3.1 - Onere non assolto dall'opponente.
5.4 - Dal rilievo che precede non necessita alcuna motivazione sulla eccepita decadenza del creditore dall'obbligazione nei confronti del fideiussore, sostenuta dalla pretesa nullità della clausola di cui al n. 6 dei contratti sottoscritti e della successiva piena applicabilità dell'art. 1957
c.c.
6 - Da accogliersi, invece, l'eccezione relativa all'erroneità dell'importo della somma richiesta.
6.1 – Richiamata la motivazione di cui al superiore punto 3.6 risulta non azionabile il saldo negativo del rapporto di portafoglio commerciale salvo buon fine n. 0870/100170 per euro
39.423,08 il quale, peraltro, neppure risulta garantito da fideiussione rilasciata dall'opposto;
6.2 – Inoltre, conformemente alla sollevata eccezione, per il rapporto n. 0870/2370653,
l'importo garantito ammonta alla minor somma di euro 5.000,00 rispetto a quella ingiunta di euro
15.600,81.
7 – Risultano così a credito dell'ingiungente le sole somme di cui alla apertura di credito in conto anticipi su esportazioni n. 0870/2370655, con saldo negativo di euro 75.320,00; ai pagina 5 di 6 finanziamenti sull'importazioni regolato sul conto corrente n. 0870/2370658, con saldo negativo di euro 19.492,65; alla somma garantita di euro 5.000,00 per il rapporto n. 0870/2370653: in totale, euro 99.812,50 sulla quale decorrono gli interessi legali (siccome mai richiesti interessi diversi) dal 29.02.2020 (data della ricezione della messa in mora a mezzo raccomandata a.r.) al soddisfo, senza capitalizzazione alcuna.
8 – Per l'effetto, l'impugnato decreto va revocato;
l'opponente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, non solo perché soccombente su quasi tutte le eccezioni sollevate, ma anche per non aver accettato -diversamente dall'opposto- la proposta conciliativa del giudice di importo addirittura inferiore rispetto a quello odiernamente accertato. Segue anche la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. non solo per i medesimi motivi, ma anche per avere l'opponente continuato caparbiamente a sostenere eccezioni infondate, specie quella di cui al superiore punto
2.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 73/2024 del 01.02.2024; CONDANNA
al pagamento in favore della della somma di € 99.812,50 oltre Parte_1 CP_2 interessi legali dal 29.02.2020 al soddisfo, senza capitalizzazione;
CONDANNA a Parte_1 sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della in euro 8.000,00 per CP_2 compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
CONDANNA ai sensi dell'art. 96, cp. 3, c.p.c. al pagamento in favore Parte_1 dell'ingiungente della somma di euro 4.000,00.
Macerata, 9 aprile 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 689/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. ROCCHETTI SIMONE;
elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA 5 - ANCONA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 quale procuratore di
P.I. CP_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'avv. ALOI ANDREA, elettivamente domiciliato in Macerata, v. Velluti n. 118, presso avv. Giuseppe Ceddia;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – contratti bancari - fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Parzialmente fondata l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 73/2024 del 01.02.2024, notificato il 14.02.2024 per l'importo di euro 149.836,54,
pagina 1 di 6 oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di CP_2
(creditore ingiungente e cessionario di creditore originario) ed in giudizio a CP_3 mezzo del procuratore speciale , nei confronti dell'odierno opponente (fideiussore) e CP_1 della (debitore principale), quale residuo dovuto Controparte_4 in forza di: apertura di credito in conto corrente sul rapporto n. 0870/2370653, con saldo negativo di euro 15.600,81; apertura di credito in conto anticipi su esportazioni n. 0870/2370655, con saldo negativo di euro 75.320,00; finanziamenti sull'importazioni regolato sul conto corrente n.
0870/2370658, con saldo negativo di euro 19.492,65; portafoglio commerciale salvo buon fine n.
0870/100170, con saldo negativo di euro 39.423,08: contratti stipulati il 09.10.2015 -salvo l'ultimo, di cui si dirà al successivo punto 3.6- tra e Parte_2 CP_3
crediti ceduti all'odierno ingiungente in blocco il 18.12.2020, cessione pubblicata in
[...]
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 24 dicembre 2020, parte seconda.
1.1 - Crediti tutti asseritamente garantiti da fideiussione specifica concessa alla Banca dall'odierno opponente in data 03.11.2017.
2 - Infondata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
2.1 - Risulta il verbale negativo di mediazione (per mancata partecipazione dell'opponente) svoltasi il 17.4.24 dinnanzi alla “Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia Srl”, con sede legale a Macerata (nel circondario di questo Tribunale) ed iscritta nel registro degli Organismi di
Mediazione del Ministero della Giustizia.
2.2 - Nei casi previsti dall'art. 5 d.lgs 28/2010, il giudice può rilevare entro la prima udienza
(termine di decadenza) l'assolvimento del tentativo di mediazione previsto a pena di improcedibilità della domanda. Invece, nell'opposizione al decreto ingiuntivo (di cui all'art. 5 bis d. lgs 28/2010), il giudice, alla prima udienza, “…accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione…”, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 del d.lgs 28/2010. Solo se a tale successiva udienza la mediazione non risulta esperita il giudice dichiara l'improcedibilità.
Nessuna improcedibilità si verifica prima di questo momento;
ciononostante, l'opponente ha coltivato l'eccezione sino alle comparse conclusionali (con richiamo al foglio di pc del
14.01.2025).
pagina 2 di 6 3 - Parzialmente fondata l'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla per mancanza della prova della cessione. CP_5
3.1 - Risultano in atti il contratto di cessione del 18.12.2020 tra la e Parte_3 CP_3
; la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 24 dicembre 2020 (p.5); la ricorrenza CP_3 per i crediti oggetto di cessione dei presupposti di individuazione del credito: questi sono, in particolare:
3.2 - il credito ceduto deve derivare da rapporti di finanziamento (incluse aperture di credito): tutti i rapporti opposti si riferiscono a finanziamenti ed aperture di credito.
3.3 - il credito ceduto deve esser sorto nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 30/07/2020: i rapporti contraddistinti dai nn. 0870/2370653, 0870/2370655 e 0870/2370658, sono stati (tutti) stipulati il 09.10.2015, come risulta dai relativi contratti di cui, rispettivamente, agli all.ti 5, 7 e 9.
3.3.1 - Non risulta invece la data di stipulata del portafoglio commerciale salvo buon fine contraddistinto al n. 0870/100170 e quindi non vi è prova che sia incluso nel novero della cessione.
Inidoneo alla prova lo stralcio del documento allegato dall'ingiungente, asseritamente parte del contratto di cessione del 18.12.2020 (all. 20 fascicolo monitorio): detto stralcio, pur contenendo la specifica indicazione (numero di identificazione) dei crediti oggetto della cessione in blocco, riporta esclusivamente la sottoscrizione della cessionaria e non anche quella della cedente banca. Inoltre, stante la mancata produzione del relativo contratto, risulta impossibile includerlo tra quelli provvisti delle caratteristiche indicate per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione.
Parimenti irrilevante l'indicazione presente nell'avviso di cessione -pubblicato in G.U. n. 150 del 24 dicembre 2020- della pagina web (https://www.bper.it/) asseritamente contenente l'elenco e i dati identificativi dei crediti oggetto della cessione in blocco del 18.12.2020, infatti: la parte non fornisce la prova del corretto funzionamento dell'indicato collegamento alla pagina internet, né fornisce la prova del contenuto della pagina di rinvio, né fornisce l'epoca di attivazione e di durata dello stesso.
Inoltre, il documento del 5.11.2015 di cui all. 11 del fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione dà mero atto delle condizioni applicabili al portafoglio commerciale sbf n. 0870/10017, dando per presupposto non provato che il detto portafoglio fosse già esistente.
pagina 3 di 6 3.4 - Il credito deve essere classificato a sofferenza dalla banca cedente: in tal senso risulta la raccomandata del 09.02.2020 dalla quale emerge l'avviso al debitore dell'iscrizione a sofferenza dei crediti vantati dalla Banca cedente nei confronti della I.S.T. S.r.l.
3.6 – Così, sussiste la prova della cessione per i rapporti di cui ai nn. 0870/2370653,
0870/2370655 e 0870/2370658; non sussiste invece per il rapporto di portafoglio commerciale salvo buon fine n. 0870/100170, con saldo negativo di euro 39.423,08.
4 - Da respingere invece, perchè generica, l'eccezione di omessa prova del credito, portato dal solo saldaconto ex art. 50 TUB.
4.1 - In ogni caso risultano in atti gli estratti conto e i contratti di apertura relativi ai rapporti nn. 0870/2370653, 0870/2370655 e 0870/2370658, elementi questi che supportano la pretesa creditoria azionata dall'ingiungente.
Infatti, ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito –o in quello usuale, o comunque non specificamente contestati nella prima difesa utile se prodotti in giudizio, con produzione avente il medesimo valore della comunicazione-, ne comporta approvazione.
Per questi motivi
,
l'estratto conto implicitamente approvato, assumendo il carattere della incontestabilità ex art. 1832 c.c., è idoneo a fungere da prova anche nei confronti del fideiussore (Cass. Civ. sez. VI, n.
13127 del 24/05/2017).
5 - Seguendo l'ordine logico-giudico nell'esame delle doglianze dell'opponente, va esaminata preliminarmente (rispetto a quella relativa al quantum debeatur) l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e la conseguente liberazione degli opponenti dalla prestata garanzia, sul presupposto della nullità della garanzia fideiussoria, o in subordine della nullità delle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, per violazione dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/90 (normativa antitrust) in quanto asseritamente conformi allo schema
ABI del 2003 alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
5.1 – Lo schema ABI 2003 elaborato dalla prassi bancaria, cui l'ingiunto sostiene essere conforme la fideiussione sottoscritta, individua 13 tipologie di clausole tipiche dei contratti di fideiussione, delle quali sancisce la nullità. Tuttavia, lo schema si riferisce esclusivamente alla fideiussione omnibus contratta dal solo consumatore, mentre quelle oggetto dell'azione monitoria sono specifiche (si riferiscono in particolare:
1. quella limitata ad euro 120.000,00 è relativa all'apertura di credito in conto anticipi su esportazioni n. 0870/2370655, e presenta un saldo pagina 4 di 6 negativo di euro 75.320,00; 2. quella limitata ad euro 20.000,00 si riferisce all'apertura di credito in conto corrente su importazioni del rapporto n. 0870/2370658 con saldo negativo di euro
19.492,65; 3. mentre invece quella limitata di euro 5.000,00 è riferita all'apertura di credito in conto corrente n. 0870/2370653 con saldo negativo di euro 15.600,81): la disciplina invocata dall'opponente non risulta pertanto applicabile, con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione “…alla controparte nonché ai principali istituti di Credito e/o società di cartolarizzazione
[…] modelli di fideiussione utilizzata negli anni successivi al 2005 e segnatamente stipulate nel periodo del novembre 2017…” richiesto dall'opposto.
5.3 – Peraltro, le fideiussioni per cui è causa (del 2017) si collocano in un periodo successivo rispetto a quello (2002 – maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla
Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005; di conseguenza grava
“interamente” sull'intimato l'onere probatorio relativo all'esistenza “a monte” di una intesa illecita
(tra un numero adeguato di istituti di credito, idonea ad alterare la libera concorrenza del mercato, mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione) all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
5.3.1 - Onere non assolto dall'opponente.
5.4 - Dal rilievo che precede non necessita alcuna motivazione sulla eccepita decadenza del creditore dall'obbligazione nei confronti del fideiussore, sostenuta dalla pretesa nullità della clausola di cui al n. 6 dei contratti sottoscritti e della successiva piena applicabilità dell'art. 1957
c.c.
6 - Da accogliersi, invece, l'eccezione relativa all'erroneità dell'importo della somma richiesta.
6.1 – Richiamata la motivazione di cui al superiore punto 3.6 risulta non azionabile il saldo negativo del rapporto di portafoglio commerciale salvo buon fine n. 0870/100170 per euro
39.423,08 il quale, peraltro, neppure risulta garantito da fideiussione rilasciata dall'opposto;
6.2 – Inoltre, conformemente alla sollevata eccezione, per il rapporto n. 0870/2370653,
l'importo garantito ammonta alla minor somma di euro 5.000,00 rispetto a quella ingiunta di euro
15.600,81.
7 – Risultano così a credito dell'ingiungente le sole somme di cui alla apertura di credito in conto anticipi su esportazioni n. 0870/2370655, con saldo negativo di euro 75.320,00; ai pagina 5 di 6 finanziamenti sull'importazioni regolato sul conto corrente n. 0870/2370658, con saldo negativo di euro 19.492,65; alla somma garantita di euro 5.000,00 per il rapporto n. 0870/2370653: in totale, euro 99.812,50 sulla quale decorrono gli interessi legali (siccome mai richiesti interessi diversi) dal 29.02.2020 (data della ricezione della messa in mora a mezzo raccomandata a.r.) al soddisfo, senza capitalizzazione alcuna.
8 – Per l'effetto, l'impugnato decreto va revocato;
l'opponente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, non solo perché soccombente su quasi tutte le eccezioni sollevate, ma anche per non aver accettato -diversamente dall'opposto- la proposta conciliativa del giudice di importo addirittura inferiore rispetto a quello odiernamente accertato. Segue anche la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. non solo per i medesimi motivi, ma anche per avere l'opponente continuato caparbiamente a sostenere eccezioni infondate, specie quella di cui al superiore punto
2.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 73/2024 del 01.02.2024; CONDANNA
al pagamento in favore della della somma di € 99.812,50 oltre Parte_1 CP_2 interessi legali dal 29.02.2020 al soddisfo, senza capitalizzazione;
CONDANNA a Parte_1 sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della in euro 8.000,00 per CP_2 compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
CONDANNA ai sensi dell'art. 96, cp. 3, c.p.c. al pagamento in favore Parte_1 dell'ingiungente della somma di euro 4.000,00.
Macerata, 9 aprile 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 6 di 6