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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. R.G. 4111/2024 promossa da
(C.F. , ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
VINCENZO IUPPA ATTORI contro
(C.F. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO FERA Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
Conclusioni
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo -nella qualità di Controparte_1 cessionaria del credito di e per essa la mandataria CP_3 Controparte_2 chiedeva al Tribunale di Genova di ingiungere a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, il pagamento della somma di € 157.982,97, oltre interessi, in virtù della
[...] fideiussione omnibus rilasciata a garanzia dei debiti di In accoglimento del Controparte_4 ricorso veniva pronunciato il decreto ingiuntivo n. 86/2024.
Proponevano opposizione i sig.ri e i quali eccepivano: il mancato ricorso al procedimento Pt_1 Pt_3 obbligatorio di mediazione;
il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova della CP_1 successione nel credito, in quanto non risultava sufficiente indicare in Gazzetta Ufficiale i soli nominativi del cedente e cessionario, ma occorreva indicare anche quello del debitore con tutti i rapporti ceduti;
la nullità dei contratti per incompletezza, vista l'incomprensibilità della documentazione depositata e in particolare quella di cui ai numeri 5-10 del fascicolo monitorio;
la mancanza di parte degli estratti conto relativi al rapporto di c/c numero 26223-20 e delle certificazioni ex art. 50 TUB;
la nullità parziale delle fideiussioni per la presenza di clausole derogative dell'art. 1957 c.c., vista la pronuncia sull'invalidità di dette clausole resa dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005; la decadenza di ex art. 1957 c.c., atteso che non aveva avanzato domanda CP_1 CP_3 giudiziale nei confronti del fideiussore nel semestre previsto dalla richiamata norma, poiché la chiusura del conto era avvenuta il 5 maggio 2018; la rinuncia di alla domanda nei confronti della CP_1 Pt_3 pagina 1 di 9 nonché la sua qualificazione come consumatrice, dal momento che non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto con la la qualità di consumatore di CP_4 Controparte_5 Pt_2 perché, pur essendo titolare delle quote della società per un valore pari al 30%, non aveva mai
[...] ricoperto o esercitato il ruolo di amministratore della stessa;
la decadenza dei diritti derivanti dalla fideiussione per il loro mancato esercizio, secondo quanto previsto all'art. 6 di cui al sub. doc. 10 di controparte. L'opponente chiedeva dunque di non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la quale era fondata su prova scritta. Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto privo di effetti e/o nullo e/o inefficace perché illegittimo e, conseguentemente, il rigetto di ogni domanda e pretesa di controparte.
Si costituiva in giudizio rappresentata da la quale rilevava in via CP_1 Controparte_2 preliminare che la mediazione poteva essere esperita dopo la decisione relativa all'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e affermava di essere legittimata attiva, in quanto il credito oggetto di causa era ben individuato nell'avviso presente in Gazzetta
Ufficiale e accompagnato dalla dichiarazione del cedente;
contestava i rilievi di controparte sull'illeggibilità, nonché sull'incompletezza dei documenti prodotti in corso di monitorio, smentita dalla loro semplice lettura, che evidenziava la precisa indicazione di tutte le condizioni economiche applicate al contratto, dalla produzione di tutti gli estratti conto per entrambi i rapporti, dalla produzione della certificazione notarile del credito;
quanto alla rilevava come il provvedimento Pt_3 del Giudice fosse rivolto anche nei suoi confronti e quanto a evidenziava la sua qualità di Parte_2
“professionista”, perché socio nella misura del 30%; respingeva le contestazioni sull'estinzione del credito, stante l'intimazione ad adempiere di cui al sub. B del rito monitorio. La convenuta opposta concludeva chiedendo in via principale il rigetto delle domande di controparte e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto;
in via riconvenzionale, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva di condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunto o di quella ritenuta di giustizia. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. nei soli confronti di e , perché ritenuta fondata l'opposizione su prova scritta della Parte_1 Parte_2 Pt_3 stante il suo riconoscimento della qualità di “consumatrice”, esperita la mediazione obbligatoria, respinte le istanze istruttorie avanzate da parte opponente, la causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito di brevi note scritte conclusive.
Sull'eccezione di improcedibilità. Parte attrice opponente ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in questi termini: “Gli esponenti eccepiscono anzitutto il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. 28/2010, il cui art. 5 ne prevede l'obbligatorietà per la materia trattata nel presente giudizio. Pertanto, laddove il procedimento di mediazione non venga promosso nei termini di legge, alla pronuncia di improcedibilità di cui alla norma citata dovrà conseguire la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione”. L'eccezione è inserita in citazione e non è stata più ribadita a seguito dell'esperimento della procedura di mediazione avviato dalla convenuta opposta all'esito della prima udienza e regolarmente conclusosi, come dimostra il deposito del verbale negativo (v. deposito telematico del 7.3.2025). L'eccezione, per come formulata, si deve ritenere riferita all'eventuale improcedibilità conseguente al mancato esperimento della procedura nella fase di opposizione e non appare riferita alla fase di ingiunzione. L'eccezione appare quindi superata.
Si rileva, in ogni caso, che il comma 4 del D. Lgs 28/2010 sottrae all'applicazione del comma 1 bis, e quindi all'obbligo della mediazione, i procedimenti per ingiunzione. La ratio di tale scelta legislativa è da ravvisarsi, come affermano le Sezioni Unite n. 19596/2020, nella finalità del procedimento monitorio, che è quella di consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo;
finalità
pagina 2 di 9 che verrebbe frustrata dall'imposizione del previo esperimento della procedura di mediazione, che comporterebbe l'allungamento dei tempi processuali. Si legge infatti nella parte motiva della citata sentenza: “ (…) Dalla lettura della relazione illustrativa che figura tra i lavori preparatori del D.Lgs. n. 28 del 2010 risulta evidente come il legislatore fosse ben consapevole della difficoltà di andare ad inserire un istituto con finalità tipicamente deflattive, come la mediazione, nel contesto di un procedimento, quello monitorio, caratterizzato dal contraddittorio differito. Si legge in quel documento, infatti, che l'art. 5, comma 4 decreto in esame elenca una serie di procedimenti "posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi". L'esclusione del procedimento per ingiunzione e di quello per convalida di licenza o di sfratto dall'obbligo di preventivo esperimento della mediazione "si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo".
Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva. Gli opponenti hanno eccepito che la convenuta non abbia dato prova dell'avvenuta successione nel diritto controverso: lamentano che abbia depositato la sola “notizia” della cessione, pubblicata CP_1 in Gazzetta Ufficiale, dalla quale tuttavia non risulta l'individuazione dello specifico credito azionato in monitorio e che non ha prodotto il contratto di cessione.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Occorre innanzitutto evidenziare che il credito per il quale ha agito trova titolo in due rapporti di CP_1 conto corrente stipulati dalla società “Colombo Grafiche di IE AN e C. SNC” – che in data 6.2.2014 ha poi mutato la denominazione sociale in “Colombo Grafiche di LA GI e C. SNC”- con in favore della quale gli odierni opponenti si sono costituiti garanti. CP_3 ha affermato di aver acquistato da il credito deteriorato derivante dai citati rapporti CP_1 CP_3 di conto corrente e che della cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale, trattandosi di cessione in blocco. A comprova dell'avvenuta cessione ha prodotto in sede monitoria la Gazzetta Ufficiale n. 1 del CP_1
2.1.2020, nella quale, a pagina 10, si trova l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco da parte di ad CP_3 CP_1
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta (all. C) ha poi prodotto la dichiarazione della CP_1 cedente la quale conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito per cui è causa. CP_3
Sempre in sede monitoria, ha prodotto i documenti contrattuali dai quali origina il credito CP_1 azionato in giudizio. Sulla base dell'insieme di questi elementi è possibile ritenere provato che la cessione è avvenuta e che ha ad oggetto il credito per il quale ha agito. CP_1
Con riferimento all'onere della prova della cessione di un credito occorre richiamare innanzitutto quanto affermato dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che la cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma e che la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 17944/2023). La prova dell'inclusione del singolo credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione può essere fornita anche mediante un documento proveniente dal Banco cedente che attesti la cessione intervenuta. Come si legge nell'ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021 della Suprema Corte: “ (..) ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
pagina 3 di 9 Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario….in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”.
Nel caso di specie la banca cessionaria ha prodotto sia il documento contrattuale dal quale origina il credito, sia la dichiarazione della cedente di intervenuta cessione del credito per cui è causa. Ha dato dunque adeguata prova della cessione, prova che ha la finalità ultima di scongiurare il rischio per il debitore ceduto di dover pagare due volte il medesimo credito. Si legga ancora sul punto quanto statuito da Corte di Appello di Milano, sentenza n. 220/2023 in causa RGN 961/2022: “L'eccezione avanzata è infondata, così come correttamente esposto dal Tribunale. Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco (documento n. 3 appellata) contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati. Inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla), sin dal 1°grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal c/c ipotecario n. 17272 è stato da lei ceduto. L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”. (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Ancora, nello stesso senso, si legga quanto statuito dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 3/2023, nella causa RGN 1706/2021: “ (…) Nel giudizio di primo grado ha dedotto di avere acquistato la titolarità dei due crediti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, in virtù del contratto di cessione concluso in data 06.01.2017 con come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 14.01.2017, Parte II, in cui sono elencati i criteri che consentono di individuare i crediti ricompresi nel perimetro della cessione e quelli la cui presenza invece li esclude. Gli appellanti rimproverano al tribunale di avere errato, da un lato, nel ritenere che l'avviso di cessione sia per sé solo idoneo a provare l'inclusione dei due crediti oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e, dall'altro, nel giudicare che i due crediti soddisfino i criteri di inclusione e non possiedano caratteristiche conformi ai parametri di esclusione individuati nell'avviso. E' noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116 del 02/03/2016). Al riguardo è stato evidenziato che la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non
pagina 4 di 9 ha efficacia costitutiva (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v. Cass. 25/09/2018, n. 22548 e Cass. 28/02/2020 n. 5617). Occorre tuttavia rilevare che in relazione al credito di euro 6.767.718,17 vantato nei confronti di l'attrice non si è limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma ha altresì dimesso la comunicazione del 18.04.2017 con cui ha dato notizia alla società mutuataria dell'intervenuta cessione del credito in parola ad nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione (doc. 26 fascicolo primo grado di parte attrice). La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione.
Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è, infatti, tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018). D'altra parte, l'interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'esigenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente. Orbene, è evidente che nel caso in esame la dichiarazione della banca cedente scongiura il pericolo che il possa essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito. (…)”. (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Nel merito. Sull'eccezione di nullità dei contratti, di mancanza di prova del credito ingiunto, di incompletezza documentale. Parte opponente ha affermato: l'illeggibilità dei documenti da n. 5 a n. 10 e la loro incompletezza;
che detta carenza non consente un'analisi completa degli accordi intervenuti tra le parti, il che li rende del tutto nulli;
che, in particolare, l'incompletezza e l'illeggibilità del documento di sintesi non consente di conoscere le condizioni contrattuali e soprattutto i tassi di interesse pattuiti, con necessità di un loro ricalcolo ex art. 117 VII comma TUB;
di non disporre dei predetti documenti in assenza di contatti con la società debitrice;
di non poter ricostruire pienamente le movimentazioni del conto corrente n.
26223/2020 per mancanza di parte degli estratti conto;
la carenza della certificazione degli estratti conto ex art. 50 TUB.
Le eccezioni sono infondate e vanno disattese. I documenti prodotti dalla convenuta in sede monitoria da n. 5 a n. 10 sono i seguenti: contratto di conto corrente n. 26223/20 acceso il 5.4.2005; contratto di conto corrente n. 26224/20 acceso in data
5.4.2005; contratto di affidamento del 5.4.2005 per complessivi euro 85.000,00; contratto di affidamento concesso il 10.4.2009 per euro 135.000,00; fideiussioni omnibus rilasciate da
[...]
e fino all'importo di euro 110.500,00 e successiva estensione della garanzia Parte_1 Parte_3 fino ad euro 175.500,00; fideiussione omnibus rilasciata da fino all'importo di euro Parte_2
175.500,00.
Alcune pagine dei contratti prodotti, in particolare quelle relative ai documenti di sintesi dei due contratti di conto corrente, appaiono effettivamente scarsamente leggibili. Tuttavia, le condizioni economiche, così come la regolamentazione normativa, sono chiaramente riportate nelle altre pagine e non ne emerge, quanto meno visibilmente, l'incompletezza. Era onere della parte attrice evidenziare la rilevanza dell'illeggibilità della pagina mancante rispetto alle condizioni applicate al contratto e al credito azionato, onere al quale non ha assolto.
Quanto alla mancata produzione della certificazione di credito di un dirigente della banca ex art. 50
TUB, essa è stata supplita dal deposito della certificazione notarile della conformità delle scritture contabili. Dal momento che la certificazione ex art. 50 TUB è solo uno dei mezzi attraverso i quali la banca può provare il proprio credito, ma non è l'unico, si deve ritenere che la certificazione offerta da pagina 5 di 9 sia sufficiente a soddisfare l'onere probatorio a suo carico. Essa appare anzi maggiormente CP_1 probante rispetto a quella ex art. 50 TUB, provenendo da un soggetto terzo dotato di poteri certificatori. Si deve ritenere, invero, che la previsione di cui all'art. 50 Tub abbia lo scopo di agevolare gli istituti bancari al soddisfacimento dell'onere a proprio carico, essendo per i medesimi meno onerosa e senza dubbio più rapida.
Va inoltre evidenziato che, al fine di comprovare il credito, ha prodotto tutti i documenti CP_1 contrattuali e gli estratti conto – nuovamente depositati in allegato alla comparsa di risposta- che appaiono completi per entrambi i rapporti dal momento della loro apertura fino a quello della loro chiusura.
Sulla nullità parziale delle fideiussioni e in particolare della clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990. Sulla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e dell'art. 7 della fideiussione per violazione del Codice del Consumo. Sulla qualità di consumatore della e di Pt_3 Parte_2
Occorre esaminare preliminarmente le differenti posizioni dei tre fideiussori e la loro qualità di professionisti o consumatori prima di esaminare le eccezioni di nullità sollevate dagli attori.
Appare sostanzialmente non controverso tra le parti che rivesta la qualità di Parte_3 consumatore. Tale qualità è stata affermata dagli opponenti, rilevata dal giudice del monitorio e dal giudice istruttore in prima udienza senza che sul punto abbia mosso alcuna contestazione. A CP_1 fronte della richiesta del giudice del monitorio, inoltre, parte convenuta nulla ha prodotto con la memoria integrativa a sostegno della qualità di professionista della Buffa, limitandosi ad argomentare sulla qualità di professionisti dei soli e Pt_2 Parte_1
Con riferimento a amministratore della società garantita all'epoca della sottoscrizione Parte_1 della fideiussione, appare pacifica e non controversa la qualità di professionista, affermata fin dalla fase monitoria dalla convenuta opposta e non contrastata in alcun modo dalla parte opponente.
Appare controversa tra le parti la qualità di consumatore del solo rispetto al quale Parte_2 occorre qui ribadire la qualità di professionista, come già rilevato con ordinanza in corso di causa.
Va premesso, quanto alla qualificazione del garante come consumatore, che la Corte di Giustizia, con l'Ordinanza emessa in data 19.11.2015 all'esito del giudizio C-74/2015 (caso c/ Banca Per_1 Comercială Intesa Sanpaolo România SA), ha ribaltato totalmente l'orientamento sino ad allora dominante nelle varie corti nazionali, e ha affermato la necessità di dare rilevanza non più al dato oggettivo dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello da cui origina il credito, bensì a quello soggettivo della qualità del fideiussore. In particolare, la Corte europea ha affermato che
“quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» […] occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”; ha concluso, poi, affermando che “spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (…)”.
pagina 6 di 9 La giurisprudenza di legittimità nazionale si è adeguata da tempo a tale orientamento, ritenendo sempre più spesso applicabile la disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Esplicativa è, sul punto, la sentenza del 16.01.2020 n. 742, nella quale la Corte di Cassazione afferma che l'accessorietà fideiussoria “non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività – professionale o meno – di uno dei contraenti;
tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”. La qualificazione del contraente persona fisica, infatti, deve essere valutata alla stregua del criterio generale del consumatore di cui all'art. 3 del Codice del consumo. Conclude, dunque, affermando che dev'essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. Da ultimo, con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868 le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza eurounitaria, e hanno affermato: «La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che
«Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società».
Fatta questa premessa, e considerando che dalla visura camerale storica agli atti risultava Parte_2 socio al 30% al momento della sottoscrizione della fideiussione, si deve concludere che, dal punto di vista “quantitativo” la sua partecipazione sia dunque di entità “non trascurabile”, ai sensi della giurisprudenza comunitaria sopra citata. Inoltre, egli non ha allegato di aver svolto diversa all'epoca una differente attività professionale. Non appare, in conclusione, possibile affermare che egli rivestisse la qualifica di consumatore all'epoca del rilascio della fideiussione.
Nell'esaminare le eccezioni di nullità va, dunque, distinta la posizione della da quella degli altri Pt_3 garanti.
La impugna la fideiussione lamentando la nullità della clausola n. 6, laddove essa deroga al Pt_3 disposto dell'art. 1957 c.c., consentendo alla banca di escutere il fideiussore senza il rispetto del termine semestrale previsto dalla norma richiamata, per violazione del codice del consumo. Va affermata la vessatorietà ai sensi dell'art.33, secondo comma lett. t), D. Lgs. n. 206/2005, della clausola di cui all'art. 1957 c.c., la quale comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno della parte consumatrice. Infatti, tale clausola è volta a consentire al professionista di attivarsi per la tutela del suo credito entro il termine di prescrizione dello stesso,
pagina 7 di 9 mantenendo la possibilità di escutere il fideiussore senza preoccuparsi degli stringenti limiti temporali previsti in via ordinaria dal Legislatore nell'art. 1957 c.c. La clausola espone quindi il fideiussore al rischio di azioni da parte della banca, pur quando la stessa, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, non abbia proposto e coltivato in modo tempestivo le sue istanze. In particolare, il fideiussore, secondo tale clausola, sarebbe esposto all'azione della banca per un tempo indefinitamente lungo (dovendo la banca, al fine di evitare la prescrizione delle sue pretese, preoccuparsi soltanto di rivolgere un'intimazione di pagamento ad uno dei suoi debitori - essendo stata stipulata una fideiussione c.d. solidale - almeno una volta ogni dieci anni) e con il rischio consistente di infruttuosità della sua eventuale azione di regresso nei confronti della debitrice principale. La clausola esclude la possibilità per il consumatore di avvalersi dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. in contrasto con il codice del consumo. È infatti stato precisato ripetutamente in giurisprudenza e in dottrina che la limitazione alla facoltà di opporre eccezioni sanzionata dalla disciplina legislativa a tutela dei consumatori sussiste anche quando una clausola contrattuale ha ad oggetto la rinuncia del consumatore ad un'eccezione prevista in via ordinaria dalla legge, con una norma dispositiva. La clausola in questione deve pertanto essere considerata nulla, non essendo stato comunque dimostrato che la stessa sia stata oggetto di una trattativa individuale tra il professionista ed il consumatore. Deve quindi essere ritenuto applicabile alla Buffa l'art. 1957 c.c. Si deve al riguardo evidenziare che, nel caso di fideiussione per la quale non è stato previsto, a vantaggio del fideiussore, il beneficio di preventiva escussione del debitore principale, il creditore deve agire nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., a sua scelta, in conformità della disciplina comune delle obbligazioni solidali passive, nei confronti del fideiussore o del debitore principale, essendo giustificata, in questi casi, un'interpretazione estensiva della parola “debitore” contenuta nel primo comma dell'art. cit. Queste sono le conclusioni raggiunte sul punto dalla Cassazione da svariati decenni e confermate anche dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 1979, n. 5572). Deve poi essere sottolineato che, nel caso di fideiussione contenente la clausola di pagamento a prima richiesta scritta del creditore garantito, l'istanza da proporre nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. non è necessariamente giudiziale, essendo sufficiente, in conformità a quanto stabilito dalle parti, in base alla loro autonomia negoziale, una richiesta stragiudiziale in forma, appunto, scritta.
La banca ha infatti evidenziato che, in base all'art. 7 del documento prodotto, la fideiussione è “a prima richiesta”, che prevede un pagamento “immediato”, che dunque è sufficiente, per evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 c.c., una richiesta di pagamento stragiudiziale, scritta, rivolta alla debitrice principale o a uno dei garanti, nel termine previsto da tale disposizione di legge, che tale intimazione è stata effettuata con telegramma datato 16.9.2016, con il quale è stata anche avanzata richiesta nei confronti del debitore principale, che si appalesa dunque sicuramente tempestiva come intimazione stragiudiziale, atteso che, essendo intervenuta contemporaneamente per il garante e per il debitore principale, ha rispettato il semestre richiesto dall'art. 1957 c.c.
Occorre a questo punto verificare, e ciò è stato oggetto di rilievo di ufficio in prima udienza, al fine di sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, la vessatorietà della clausola di garanzia a prima richiesta.
Si deve ritenere che la suddetta clausola sia vessatoria, non essendo stato dimostrato che la stessa sia stata oggetto di trattativa individuale tra il professionista e il consumatore, in quanto è diretta anch'essa a limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni alle pretese del professionista. La terminologia utilizzata “pagamento immediato” e a “semplice richiesta scritta” non può infatti avere altro significato se non quello di impedire al garante, che voglia far valere delle eccezioni, di sollevarle nei confronti del soggetto che escute la garanzia prima del pagamento.
La conclusione è la seguente: nei confronti della la banca doveva agire giudizialmente nel Pt_3 termine previsto dall'art. 1957 c.c. per evitare di incorrere nella decadenza eccepita. Non risulta – nemmeno ciò è stato allegato da che la banca abbia agito giudizialmente per ottenere il CP_1
pagina 8 di 9 pagamento del suo credito prima di provvedere al deposito del ricorso monitorio presso l'intestato
Tribunale alla fine del 2023. L'opposizione della deve quindi essere accolta. Pt_3
Quanto a e Pt_2 Parte_1
Esclusa la loro qualità di consumatori, accertata la facoltà, nei loro confronti legittima, della banca di agire anche con semplice intimazione stragiudiziale scritta, accertato che la banca ha intimato contestualmente alla debitrice principale e ad essi garanti l'intimazione ad adempiere, e che tale intimazione, in quanto contestuale, è sicuramente rispettosa del termine semestrale, questo giudice è dispensato dall'esame dell'accertamento dell'eccepita nullità della clausola di cui all'art. 6 per violazione della legge sulla concorrenza sleale: se anche tale patto fosse inefficace e invalido, e dunque dovesse applicarsi l'art. 1957 c.c., il termine semestrale previsto dalla norma suddetta sarebbe stato rispettato. La questione dell'eventuale nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 risulta quindi assorbita dalle statuizioni che precedono.
In conclusione.
Il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c. nei confronti di e Va invece revocato, con accoglimento della relativa opposizione, nei Parte_1 Parte_2 confronti della Pt_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque è condannata a rifondere le spese di lite, CP_1 liquidate nella misura indicata in dispositivo -secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva, secondo il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale- nei confronti di Gli opponenti e sono invece condannati, in Parte_4 Pt_2 Parte_1 solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore della banca, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva, secondo il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale, con aumento del 10% per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nei Parte_3 confronti della e condanna a rifondere alla medesima le spese di lite, che si liquidano in Pt_3 CP_1 euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfetario spese generali. Respinge l'opposizione proposta da e e per l'effetto dichiara il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo nei loro confronti ex art. 653 c.p.c.
Condanna e in solido tra loro, a rifondere ad le spese di lite, che si Pt_2 Parte_1 CP_1 liquidano in euro 11.884,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Genova, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. R.G. 4111/2024 promossa da
(C.F. , ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
VINCENZO IUPPA ATTORI contro
(C.F. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO FERA Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
Conclusioni
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo -nella qualità di Controparte_1 cessionaria del credito di e per essa la mandataria CP_3 Controparte_2 chiedeva al Tribunale di Genova di ingiungere a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, il pagamento della somma di € 157.982,97, oltre interessi, in virtù della
[...] fideiussione omnibus rilasciata a garanzia dei debiti di In accoglimento del Controparte_4 ricorso veniva pronunciato il decreto ingiuntivo n. 86/2024.
Proponevano opposizione i sig.ri e i quali eccepivano: il mancato ricorso al procedimento Pt_1 Pt_3 obbligatorio di mediazione;
il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova della CP_1 successione nel credito, in quanto non risultava sufficiente indicare in Gazzetta Ufficiale i soli nominativi del cedente e cessionario, ma occorreva indicare anche quello del debitore con tutti i rapporti ceduti;
la nullità dei contratti per incompletezza, vista l'incomprensibilità della documentazione depositata e in particolare quella di cui ai numeri 5-10 del fascicolo monitorio;
la mancanza di parte degli estratti conto relativi al rapporto di c/c numero 26223-20 e delle certificazioni ex art. 50 TUB;
la nullità parziale delle fideiussioni per la presenza di clausole derogative dell'art. 1957 c.c., vista la pronuncia sull'invalidità di dette clausole resa dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005; la decadenza di ex art. 1957 c.c., atteso che non aveva avanzato domanda CP_1 CP_3 giudiziale nei confronti del fideiussore nel semestre previsto dalla richiamata norma, poiché la chiusura del conto era avvenuta il 5 maggio 2018; la rinuncia di alla domanda nei confronti della CP_1 Pt_3 pagina 1 di 9 nonché la sua qualificazione come consumatrice, dal momento che non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto con la la qualità di consumatore di CP_4 Controparte_5 Pt_2 perché, pur essendo titolare delle quote della società per un valore pari al 30%, non aveva mai
[...] ricoperto o esercitato il ruolo di amministratore della stessa;
la decadenza dei diritti derivanti dalla fideiussione per il loro mancato esercizio, secondo quanto previsto all'art. 6 di cui al sub. doc. 10 di controparte. L'opponente chiedeva dunque di non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la quale era fondata su prova scritta. Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto privo di effetti e/o nullo e/o inefficace perché illegittimo e, conseguentemente, il rigetto di ogni domanda e pretesa di controparte.
Si costituiva in giudizio rappresentata da la quale rilevava in via CP_1 Controparte_2 preliminare che la mediazione poteva essere esperita dopo la decisione relativa all'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e affermava di essere legittimata attiva, in quanto il credito oggetto di causa era ben individuato nell'avviso presente in Gazzetta
Ufficiale e accompagnato dalla dichiarazione del cedente;
contestava i rilievi di controparte sull'illeggibilità, nonché sull'incompletezza dei documenti prodotti in corso di monitorio, smentita dalla loro semplice lettura, che evidenziava la precisa indicazione di tutte le condizioni economiche applicate al contratto, dalla produzione di tutti gli estratti conto per entrambi i rapporti, dalla produzione della certificazione notarile del credito;
quanto alla rilevava come il provvedimento Pt_3 del Giudice fosse rivolto anche nei suoi confronti e quanto a evidenziava la sua qualità di Parte_2
“professionista”, perché socio nella misura del 30%; respingeva le contestazioni sull'estinzione del credito, stante l'intimazione ad adempiere di cui al sub. B del rito monitorio. La convenuta opposta concludeva chiedendo in via principale il rigetto delle domande di controparte e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto;
in via riconvenzionale, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva di condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunto o di quella ritenuta di giustizia. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. nei soli confronti di e , perché ritenuta fondata l'opposizione su prova scritta della Parte_1 Parte_2 Pt_3 stante il suo riconoscimento della qualità di “consumatrice”, esperita la mediazione obbligatoria, respinte le istanze istruttorie avanzate da parte opponente, la causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito di brevi note scritte conclusive.
Sull'eccezione di improcedibilità. Parte attrice opponente ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in questi termini: “Gli esponenti eccepiscono anzitutto il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. 28/2010, il cui art. 5 ne prevede l'obbligatorietà per la materia trattata nel presente giudizio. Pertanto, laddove il procedimento di mediazione non venga promosso nei termini di legge, alla pronuncia di improcedibilità di cui alla norma citata dovrà conseguire la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione”. L'eccezione è inserita in citazione e non è stata più ribadita a seguito dell'esperimento della procedura di mediazione avviato dalla convenuta opposta all'esito della prima udienza e regolarmente conclusosi, come dimostra il deposito del verbale negativo (v. deposito telematico del 7.3.2025). L'eccezione, per come formulata, si deve ritenere riferita all'eventuale improcedibilità conseguente al mancato esperimento della procedura nella fase di opposizione e non appare riferita alla fase di ingiunzione. L'eccezione appare quindi superata.
Si rileva, in ogni caso, che il comma 4 del D. Lgs 28/2010 sottrae all'applicazione del comma 1 bis, e quindi all'obbligo della mediazione, i procedimenti per ingiunzione. La ratio di tale scelta legislativa è da ravvisarsi, come affermano le Sezioni Unite n. 19596/2020, nella finalità del procedimento monitorio, che è quella di consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo;
finalità
pagina 2 di 9 che verrebbe frustrata dall'imposizione del previo esperimento della procedura di mediazione, che comporterebbe l'allungamento dei tempi processuali. Si legge infatti nella parte motiva della citata sentenza: “ (…) Dalla lettura della relazione illustrativa che figura tra i lavori preparatori del D.Lgs. n. 28 del 2010 risulta evidente come il legislatore fosse ben consapevole della difficoltà di andare ad inserire un istituto con finalità tipicamente deflattive, come la mediazione, nel contesto di un procedimento, quello monitorio, caratterizzato dal contraddittorio differito. Si legge in quel documento, infatti, che l'art. 5, comma 4 decreto in esame elenca una serie di procedimenti "posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi". L'esclusione del procedimento per ingiunzione e di quello per convalida di licenza o di sfratto dall'obbligo di preventivo esperimento della mediazione "si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo".
Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva. Gli opponenti hanno eccepito che la convenuta non abbia dato prova dell'avvenuta successione nel diritto controverso: lamentano che abbia depositato la sola “notizia” della cessione, pubblicata CP_1 in Gazzetta Ufficiale, dalla quale tuttavia non risulta l'individuazione dello specifico credito azionato in monitorio e che non ha prodotto il contratto di cessione.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Occorre innanzitutto evidenziare che il credito per il quale ha agito trova titolo in due rapporti di CP_1 conto corrente stipulati dalla società “Colombo Grafiche di IE AN e C. SNC” – che in data 6.2.2014 ha poi mutato la denominazione sociale in “Colombo Grafiche di LA GI e C. SNC”- con in favore della quale gli odierni opponenti si sono costituiti garanti. CP_3 ha affermato di aver acquistato da il credito deteriorato derivante dai citati rapporti CP_1 CP_3 di conto corrente e che della cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale, trattandosi di cessione in blocco. A comprova dell'avvenuta cessione ha prodotto in sede monitoria la Gazzetta Ufficiale n. 1 del CP_1
2.1.2020, nella quale, a pagina 10, si trova l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco da parte di ad CP_3 CP_1
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta (all. C) ha poi prodotto la dichiarazione della CP_1 cedente la quale conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito per cui è causa. CP_3
Sempre in sede monitoria, ha prodotto i documenti contrattuali dai quali origina il credito CP_1 azionato in giudizio. Sulla base dell'insieme di questi elementi è possibile ritenere provato che la cessione è avvenuta e che ha ad oggetto il credito per il quale ha agito. CP_1
Con riferimento all'onere della prova della cessione di un credito occorre richiamare innanzitutto quanto affermato dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che la cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma e che la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 17944/2023). La prova dell'inclusione del singolo credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione può essere fornita anche mediante un documento proveniente dal Banco cedente che attesti la cessione intervenuta. Come si legge nell'ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021 della Suprema Corte: “ (..) ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
pagina 3 di 9 Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario….in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”.
Nel caso di specie la banca cessionaria ha prodotto sia il documento contrattuale dal quale origina il credito, sia la dichiarazione della cedente di intervenuta cessione del credito per cui è causa. Ha dato dunque adeguata prova della cessione, prova che ha la finalità ultima di scongiurare il rischio per il debitore ceduto di dover pagare due volte il medesimo credito. Si legga ancora sul punto quanto statuito da Corte di Appello di Milano, sentenza n. 220/2023 in causa RGN 961/2022: “L'eccezione avanzata è infondata, così come correttamente esposto dal Tribunale. Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco (documento n. 3 appellata) contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati. Inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla), sin dal 1°grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal c/c ipotecario n. 17272 è stato da lei ceduto. L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”. (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Ancora, nello stesso senso, si legga quanto statuito dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 3/2023, nella causa RGN 1706/2021: “ (…) Nel giudizio di primo grado ha dedotto di avere acquistato la titolarità dei due crediti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, in virtù del contratto di cessione concluso in data 06.01.2017 con come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 14.01.2017, Parte II, in cui sono elencati i criteri che consentono di individuare i crediti ricompresi nel perimetro della cessione e quelli la cui presenza invece li esclude. Gli appellanti rimproverano al tribunale di avere errato, da un lato, nel ritenere che l'avviso di cessione sia per sé solo idoneo a provare l'inclusione dei due crediti oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e, dall'altro, nel giudicare che i due crediti soddisfino i criteri di inclusione e non possiedano caratteristiche conformi ai parametri di esclusione individuati nell'avviso. E' noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116 del 02/03/2016). Al riguardo è stato evidenziato che la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non
pagina 4 di 9 ha efficacia costitutiva (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v. Cass. 25/09/2018, n. 22548 e Cass. 28/02/2020 n. 5617). Occorre tuttavia rilevare che in relazione al credito di euro 6.767.718,17 vantato nei confronti di l'attrice non si è limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma ha altresì dimesso la comunicazione del 18.04.2017 con cui ha dato notizia alla società mutuataria dell'intervenuta cessione del credito in parola ad nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione (doc. 26 fascicolo primo grado di parte attrice). La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione.
Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è, infatti, tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018). D'altra parte, l'interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'esigenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente. Orbene, è evidente che nel caso in esame la dichiarazione della banca cedente scongiura il pericolo che il possa essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito. (…)”. (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Nel merito. Sull'eccezione di nullità dei contratti, di mancanza di prova del credito ingiunto, di incompletezza documentale. Parte opponente ha affermato: l'illeggibilità dei documenti da n. 5 a n. 10 e la loro incompletezza;
che detta carenza non consente un'analisi completa degli accordi intervenuti tra le parti, il che li rende del tutto nulli;
che, in particolare, l'incompletezza e l'illeggibilità del documento di sintesi non consente di conoscere le condizioni contrattuali e soprattutto i tassi di interesse pattuiti, con necessità di un loro ricalcolo ex art. 117 VII comma TUB;
di non disporre dei predetti documenti in assenza di contatti con la società debitrice;
di non poter ricostruire pienamente le movimentazioni del conto corrente n.
26223/2020 per mancanza di parte degli estratti conto;
la carenza della certificazione degli estratti conto ex art. 50 TUB.
Le eccezioni sono infondate e vanno disattese. I documenti prodotti dalla convenuta in sede monitoria da n. 5 a n. 10 sono i seguenti: contratto di conto corrente n. 26223/20 acceso il 5.4.2005; contratto di conto corrente n. 26224/20 acceso in data
5.4.2005; contratto di affidamento del 5.4.2005 per complessivi euro 85.000,00; contratto di affidamento concesso il 10.4.2009 per euro 135.000,00; fideiussioni omnibus rilasciate da
[...]
e fino all'importo di euro 110.500,00 e successiva estensione della garanzia Parte_1 Parte_3 fino ad euro 175.500,00; fideiussione omnibus rilasciata da fino all'importo di euro Parte_2
175.500,00.
Alcune pagine dei contratti prodotti, in particolare quelle relative ai documenti di sintesi dei due contratti di conto corrente, appaiono effettivamente scarsamente leggibili. Tuttavia, le condizioni economiche, così come la regolamentazione normativa, sono chiaramente riportate nelle altre pagine e non ne emerge, quanto meno visibilmente, l'incompletezza. Era onere della parte attrice evidenziare la rilevanza dell'illeggibilità della pagina mancante rispetto alle condizioni applicate al contratto e al credito azionato, onere al quale non ha assolto.
Quanto alla mancata produzione della certificazione di credito di un dirigente della banca ex art. 50
TUB, essa è stata supplita dal deposito della certificazione notarile della conformità delle scritture contabili. Dal momento che la certificazione ex art. 50 TUB è solo uno dei mezzi attraverso i quali la banca può provare il proprio credito, ma non è l'unico, si deve ritenere che la certificazione offerta da pagina 5 di 9 sia sufficiente a soddisfare l'onere probatorio a suo carico. Essa appare anzi maggiormente CP_1 probante rispetto a quella ex art. 50 TUB, provenendo da un soggetto terzo dotato di poteri certificatori. Si deve ritenere, invero, che la previsione di cui all'art. 50 Tub abbia lo scopo di agevolare gli istituti bancari al soddisfacimento dell'onere a proprio carico, essendo per i medesimi meno onerosa e senza dubbio più rapida.
Va inoltre evidenziato che, al fine di comprovare il credito, ha prodotto tutti i documenti CP_1 contrattuali e gli estratti conto – nuovamente depositati in allegato alla comparsa di risposta- che appaiono completi per entrambi i rapporti dal momento della loro apertura fino a quello della loro chiusura.
Sulla nullità parziale delle fideiussioni e in particolare della clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990. Sulla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e dell'art. 7 della fideiussione per violazione del Codice del Consumo. Sulla qualità di consumatore della e di Pt_3 Parte_2
Occorre esaminare preliminarmente le differenti posizioni dei tre fideiussori e la loro qualità di professionisti o consumatori prima di esaminare le eccezioni di nullità sollevate dagli attori.
Appare sostanzialmente non controverso tra le parti che rivesta la qualità di Parte_3 consumatore. Tale qualità è stata affermata dagli opponenti, rilevata dal giudice del monitorio e dal giudice istruttore in prima udienza senza che sul punto abbia mosso alcuna contestazione. A CP_1 fronte della richiesta del giudice del monitorio, inoltre, parte convenuta nulla ha prodotto con la memoria integrativa a sostegno della qualità di professionista della Buffa, limitandosi ad argomentare sulla qualità di professionisti dei soli e Pt_2 Parte_1
Con riferimento a amministratore della società garantita all'epoca della sottoscrizione Parte_1 della fideiussione, appare pacifica e non controversa la qualità di professionista, affermata fin dalla fase monitoria dalla convenuta opposta e non contrastata in alcun modo dalla parte opponente.
Appare controversa tra le parti la qualità di consumatore del solo rispetto al quale Parte_2 occorre qui ribadire la qualità di professionista, come già rilevato con ordinanza in corso di causa.
Va premesso, quanto alla qualificazione del garante come consumatore, che la Corte di Giustizia, con l'Ordinanza emessa in data 19.11.2015 all'esito del giudizio C-74/2015 (caso c/ Banca Per_1 Comercială Intesa Sanpaolo România SA), ha ribaltato totalmente l'orientamento sino ad allora dominante nelle varie corti nazionali, e ha affermato la necessità di dare rilevanza non più al dato oggettivo dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello da cui origina il credito, bensì a quello soggettivo della qualità del fideiussore. In particolare, la Corte europea ha affermato che
“quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» […] occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”; ha concluso, poi, affermando che “spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (…)”.
pagina 6 di 9 La giurisprudenza di legittimità nazionale si è adeguata da tempo a tale orientamento, ritenendo sempre più spesso applicabile la disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Esplicativa è, sul punto, la sentenza del 16.01.2020 n. 742, nella quale la Corte di Cassazione afferma che l'accessorietà fideiussoria “non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività – professionale o meno – di uno dei contraenti;
tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”. La qualificazione del contraente persona fisica, infatti, deve essere valutata alla stregua del criterio generale del consumatore di cui all'art. 3 del Codice del consumo. Conclude, dunque, affermando che dev'essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. Da ultimo, con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868 le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza eurounitaria, e hanno affermato: «La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che
«Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società».
Fatta questa premessa, e considerando che dalla visura camerale storica agli atti risultava Parte_2 socio al 30% al momento della sottoscrizione della fideiussione, si deve concludere che, dal punto di vista “quantitativo” la sua partecipazione sia dunque di entità “non trascurabile”, ai sensi della giurisprudenza comunitaria sopra citata. Inoltre, egli non ha allegato di aver svolto diversa all'epoca una differente attività professionale. Non appare, in conclusione, possibile affermare che egli rivestisse la qualifica di consumatore all'epoca del rilascio della fideiussione.
Nell'esaminare le eccezioni di nullità va, dunque, distinta la posizione della da quella degli altri Pt_3 garanti.
La impugna la fideiussione lamentando la nullità della clausola n. 6, laddove essa deroga al Pt_3 disposto dell'art. 1957 c.c., consentendo alla banca di escutere il fideiussore senza il rispetto del termine semestrale previsto dalla norma richiamata, per violazione del codice del consumo. Va affermata la vessatorietà ai sensi dell'art.33, secondo comma lett. t), D. Lgs. n. 206/2005, della clausola di cui all'art. 1957 c.c., la quale comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno della parte consumatrice. Infatti, tale clausola è volta a consentire al professionista di attivarsi per la tutela del suo credito entro il termine di prescrizione dello stesso,
pagina 7 di 9 mantenendo la possibilità di escutere il fideiussore senza preoccuparsi degli stringenti limiti temporali previsti in via ordinaria dal Legislatore nell'art. 1957 c.c. La clausola espone quindi il fideiussore al rischio di azioni da parte della banca, pur quando la stessa, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, non abbia proposto e coltivato in modo tempestivo le sue istanze. In particolare, il fideiussore, secondo tale clausola, sarebbe esposto all'azione della banca per un tempo indefinitamente lungo (dovendo la banca, al fine di evitare la prescrizione delle sue pretese, preoccuparsi soltanto di rivolgere un'intimazione di pagamento ad uno dei suoi debitori - essendo stata stipulata una fideiussione c.d. solidale - almeno una volta ogni dieci anni) e con il rischio consistente di infruttuosità della sua eventuale azione di regresso nei confronti della debitrice principale. La clausola esclude la possibilità per il consumatore di avvalersi dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. in contrasto con il codice del consumo. È infatti stato precisato ripetutamente in giurisprudenza e in dottrina che la limitazione alla facoltà di opporre eccezioni sanzionata dalla disciplina legislativa a tutela dei consumatori sussiste anche quando una clausola contrattuale ha ad oggetto la rinuncia del consumatore ad un'eccezione prevista in via ordinaria dalla legge, con una norma dispositiva. La clausola in questione deve pertanto essere considerata nulla, non essendo stato comunque dimostrato che la stessa sia stata oggetto di una trattativa individuale tra il professionista ed il consumatore. Deve quindi essere ritenuto applicabile alla Buffa l'art. 1957 c.c. Si deve al riguardo evidenziare che, nel caso di fideiussione per la quale non è stato previsto, a vantaggio del fideiussore, il beneficio di preventiva escussione del debitore principale, il creditore deve agire nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., a sua scelta, in conformità della disciplina comune delle obbligazioni solidali passive, nei confronti del fideiussore o del debitore principale, essendo giustificata, in questi casi, un'interpretazione estensiva della parola “debitore” contenuta nel primo comma dell'art. cit. Queste sono le conclusioni raggiunte sul punto dalla Cassazione da svariati decenni e confermate anche dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 1979, n. 5572). Deve poi essere sottolineato che, nel caso di fideiussione contenente la clausola di pagamento a prima richiesta scritta del creditore garantito, l'istanza da proporre nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. non è necessariamente giudiziale, essendo sufficiente, in conformità a quanto stabilito dalle parti, in base alla loro autonomia negoziale, una richiesta stragiudiziale in forma, appunto, scritta.
La banca ha infatti evidenziato che, in base all'art. 7 del documento prodotto, la fideiussione è “a prima richiesta”, che prevede un pagamento “immediato”, che dunque è sufficiente, per evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 c.c., una richiesta di pagamento stragiudiziale, scritta, rivolta alla debitrice principale o a uno dei garanti, nel termine previsto da tale disposizione di legge, che tale intimazione è stata effettuata con telegramma datato 16.9.2016, con il quale è stata anche avanzata richiesta nei confronti del debitore principale, che si appalesa dunque sicuramente tempestiva come intimazione stragiudiziale, atteso che, essendo intervenuta contemporaneamente per il garante e per il debitore principale, ha rispettato il semestre richiesto dall'art. 1957 c.c.
Occorre a questo punto verificare, e ciò è stato oggetto di rilievo di ufficio in prima udienza, al fine di sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, la vessatorietà della clausola di garanzia a prima richiesta.
Si deve ritenere che la suddetta clausola sia vessatoria, non essendo stato dimostrato che la stessa sia stata oggetto di trattativa individuale tra il professionista e il consumatore, in quanto è diretta anch'essa a limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni alle pretese del professionista. La terminologia utilizzata “pagamento immediato” e a “semplice richiesta scritta” non può infatti avere altro significato se non quello di impedire al garante, che voglia far valere delle eccezioni, di sollevarle nei confronti del soggetto che escute la garanzia prima del pagamento.
La conclusione è la seguente: nei confronti della la banca doveva agire giudizialmente nel Pt_3 termine previsto dall'art. 1957 c.c. per evitare di incorrere nella decadenza eccepita. Non risulta – nemmeno ciò è stato allegato da che la banca abbia agito giudizialmente per ottenere il CP_1
pagina 8 di 9 pagamento del suo credito prima di provvedere al deposito del ricorso monitorio presso l'intestato
Tribunale alla fine del 2023. L'opposizione della deve quindi essere accolta. Pt_3
Quanto a e Pt_2 Parte_1
Esclusa la loro qualità di consumatori, accertata la facoltà, nei loro confronti legittima, della banca di agire anche con semplice intimazione stragiudiziale scritta, accertato che la banca ha intimato contestualmente alla debitrice principale e ad essi garanti l'intimazione ad adempiere, e che tale intimazione, in quanto contestuale, è sicuramente rispettosa del termine semestrale, questo giudice è dispensato dall'esame dell'accertamento dell'eccepita nullità della clausola di cui all'art. 6 per violazione della legge sulla concorrenza sleale: se anche tale patto fosse inefficace e invalido, e dunque dovesse applicarsi l'art. 1957 c.c., il termine semestrale previsto dalla norma suddetta sarebbe stato rispettato. La questione dell'eventuale nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 risulta quindi assorbita dalle statuizioni che precedono.
In conclusione.
Il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c. nei confronti di e Va invece revocato, con accoglimento della relativa opposizione, nei Parte_1 Parte_2 confronti della Pt_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque è condannata a rifondere le spese di lite, CP_1 liquidate nella misura indicata in dispositivo -secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva, secondo il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale- nei confronti di Gli opponenti e sono invece condannati, in Parte_4 Pt_2 Parte_1 solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore della banca, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva, secondo il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale, con aumento del 10% per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nei Parte_3 confronti della e condanna a rifondere alla medesima le spese di lite, che si liquidano in Pt_3 CP_1 euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfetario spese generali. Respinge l'opposizione proposta da e e per l'effetto dichiara il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo nei loro confronti ex art. 653 c.p.c.
Condanna e in solido tra loro, a rifondere ad le spese di lite, che si Pt_2 Parte_1 CP_1 liquidano in euro 11.884,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Genova, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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