TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 22/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4729 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giovanni Salimbene, elettivamente domiciliato in Buccino (SA), alla Via Roma, n. 3, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Vincenzo Morrone, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza R. Casalbore, n. 25,
1 presso lo studio del difensore;
PEC: Email_2
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 02/09/2023, agiva contro l Parte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020239004239932000, notificata il 07/08/2023, dell'importo complessivo di € 6.094,43, relativa alle cartelle di pagamento n. 1002015003372573600, n.
10020170003747653000 e n. 10020170020104535000 e agli avvisi di addebito n.
40020170005729049000 e n. 40020190005268257000, aventi ad oggetto il pagamento dei contributi minimi e previdenziali per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. CP_2
Il ricorrete eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali, essendo decorso il termine di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento, senza il compimento di validi atti interruttivi.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale:
< in via preliminare, voglia il Sig. Giudice del Tribunale di Salerno, ai sensi della normativa
vigente e per lo effetto annullare e revocare la comunicazione dell' Controparte_1
n. 10020239004239932000, notificata il 7/8/23, e comunque tutti gli atti
[...]
connessi e conseguenti, ciò per i fatti di cui in premessa e disporre la sospensione, in ogni
cosa inaudita altera parte, del provvedimento impugnato.
Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle cartelle di pagamento indicate nella
premessa per intervenuta prescrizione dei crediti.>>.
Con vittoria di spese del giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
2 2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l Controparte_1
con memoria difensiva depositata il 09/02/2024, nella quale contestava quanto ex adverso
dedotto, evidenziando, in via preliminare, il parziale difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario, stante la natura tributaria dei ruoli di cui alle cartelle n. 10020150033725736000, n. 10020170003747653000 e n.
10020170020104535000 sottese all'intimazione impugnata, nonché l'inammissibilità
dell'opposizione per violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, attesa l'irretrattabilità dei crediti azionati per mancata impugnazione degli atti presupposti, regolarmente notificati.
L'Ente resistente deduceva, altresì, l'inammissibilità della domanda in relazione agli eccepiti vizi formali, considerato che la stessa era stata proposta oltre il termine perentorio dei venti giorni dal ricevimento dell'atto impugnato.
Eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' in favore Controparte_3
dell'Ente impositore, in ordine alla notifica degli atti presupposti e alla formazione del ruolo,
non avendo alcuna responsabilità in merito ai vizi degli atti prodromici e alle ulteriori attività
degli stessi.
Contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerata l'incontestabilità del credito determinata dalla mancata impugnazione nei termini di legge degli atti presupposti, che non era decorso il termine prescrizionale, anche in virtù della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da Covid-19 e che i crediti tributari di cui alle cartelle di pagamento n. 10020150033725736000, n. 10020170003747653000 e n.
10020170020104535000, regolarmente notificate, erano sottoposti al termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Per tali ragioni, l'Ente convenuto concludeva chiedendo al Tribunale:
<a) in via preliminare, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
10020150033725736000, n. 10020170003747653000 e n.10020170020104535000
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
3 Tributario;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda
stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione;
c) nel merito, rigettare la domanda infondata in fatto ed in diritto;
d) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.>>.
3. Con ordinanza del 21/03/2023, il G.d.L.
considerato che
la domanda introduttiva,
finalizzata all'impugnazione dei soli due avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti previdenziali, coinvolgeva profili interamente afferenti alla sfera giuridica dell' CP_2
ordinava al ricorrente la chiamata in causa dell' . CP_4
4. Con provvedimento del 22/10/2024, il G.d.L., preso atto della richiesta di parte ricorrente di concessione di un nuovo termine per la chiamata in causa dell' non avendo la CP_2
parte a ciò onerata ottemperato al provvedimento del 21/03/2024, e considerata la natura perentoria del termine assegnato, insuscettibile di proroga o di reiterazione, disattendeva la richiesta di parte ricorrente – che peraltro non era stata accompagnata dalla indicazione di alcuna ratio giustificatrice della mancata ottemperanza all'adempimento processuale – e fissava per la discussione l'udienza del 14/03/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
5. La resistente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai propri atti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, mentre nulla depositava la parte ricorrente.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre, in primo luogo, riscontrare l'infondatezza dell'eccezione di parziale difetto di giurisdizione formulata dall' . Controparte_5
4 E, infatti, se è certo che i crediti oggetto delle tre cartelle esattoriali richiamate dall'intimazione di pagamento da cui trae origine l'odierno giudizio, menzionate in apertura nel ricorso introduttivo, attengono a materia assoggettata alla giurisdizione tributaria,
afferendo al mancato pagamento di imposte e diritti camerali, è tuttavia stato adeguatamente chiarito dal ricorrente – sia in virtù di un inciso volto a tal fine presente nel ricorso introduttivo (“in particolare con riferimento alle cartelle di pagamento, presenti nella
citata comunicazione, ed afferenti a crediti previdenziali per intervenuta prescrizione
quinquennale del credito”), sia, con maggiore chiarezza, nelle susseguenti note di trattazione scritta – che l'odierna opposizione è circoscritta alla contestazione dei soli crediti contributivi, cioè quelli oggetto dei due avvisi di addebito riportati dall'intimazione di addebito. Con la conseguenza che il giudizio è stato instaurato dinanzi all'A.G. munita di giurisdizione e di competenza al riguardo.
2. Ciò detto, occorre, poi, al fine di meglio comprendere le valutazioni che si andranno a fare in prosieguo, precisare, sotto il profilo della qualificazione giuridica del giudizio, che l'opposizione in esame integra esclusivamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c., giacché
viene contestata in via esclusiva la sussistenza del credito esposto nei titoli esecutivi che sono a fondamento della minacciata azione esecutiva, in considerazione della dell'asserita prescrizione dei crediti contributivi in parola;
prescrizione avvenuta, secondo la tesi attorea,
almeno per una parte delle pretese, anche prima della notifica degli AVA opposti.
Alla luce di tale qualificazione dell'opposizione, dunque, l'opposizione è sicuramente ammissibile e, tuttavia, anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha omesso di provvedere alla chiamata in causa dell' nel termine perentorio all'uopo assegnato da CP_2
questo giudice, si rende preliminarmente necessario affrontare la problematica concernente il difetto di legittimazione passiva dell' , formalmente Controparte_1
sollevata dall' nella sua memoria di costituzione. Controparte_3
5 Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209,
convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265. A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che,
in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi (Cass.
civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594). L'orientamento indicato, tuttavia, veniva successivamente rimeditato, ritenendo non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza
della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39
del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del
concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi
formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all'art. 106
c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio
non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio
2019, n. 13929).
6 Il conflitto giurisprudenziale, così come riportato, ha reso opportuna la rimessione della questione all'esame delle sezioni unite, le quali, con pronuncia dell'8 marzo 2022, n. 7514,
hanno ritenuto che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a
contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa
notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la
proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi
di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione
passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (la sottolineatura è
dello scrivente). Le Sezioni Unite, in estrema sintesi, affermano l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999. Del resto, l'eventuale annullamento dell'avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di
adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Tanto premesso, nell'odierno giudizio emerge il difetto di legittimazione passiva dell' : CP_6
nel caso di specie, infatti, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento per prescrizione dell'obbligo contributivo,
cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa contributiva e non
7 riferibile alla susseguente attività di riscossione, sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può essere immediatamente colta la carenza di legittimazione passiva in capo all'Agente della riscossione.
3. Ne deriva, con tutta evidenza, che, non avendo il ricorrente ottemperato all'ordine giudiziale ex art. 107 c.p.c. di provvedere alla chiamata in causa dell'ente impositore CP_2
nel termine perentorio fissato dallo scrivente con ordinanza del 21.3.2024, non sono conoscibili in assoluto da parte del Tribunale gli unici motivi posti a fondamento dell'opposizione, cioè, si ripete, quelli dell'avvenuta prescrizione dei crediti, asseritamente maturatasi, per quel che si comprende dal ricorso, sia in epoca antecedente all'avvenuta notifica dei titoli esecutivi che in epoca successiva ad essa.
Il ricorso, pertanto, va rigettato per difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
a rispondere dei profili di doglianza in questa sede sollevati avverso l'intimata
[...]
azione esecutiva.
4. Ove pure, infine si volesse ritenere sussistente la legittimazione dell' Controparte_1
con specifico riferimento alla sola attività esecutiva susseguente all'iscrizione
[...]
a ruolo disposta dall' occorrerebbe prendere atto dell'obiettiva circostanza che tra le CP_2
date di notifica degli AVA opposti, risultanti dall'intimazione di pagamento – cioè il
20.12.2017 per l'AVA n. 40020170005729049000 e il 13.9.2019 per l'AVA n.
40020190005268257000 – e la notifica del susseguente atto interruttivo della prescrizione,
cioè la notificazione dell'intimazione di pagamento di cui si discute, avvenuta, per quanto pacificamente riferito dalle parti, il 7.8.2023, non è certamente trascorso il quinquennio utile al maturarsi della prescrizione, anche in ragione della sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il
31.8.2021 (con tre interruzioni), per un periodo complessivo di 478 gg., a seguito dei molteplici provvedimenti legislativi emergenziali di sospensione adottati nel corso della pandemia da Covid-19.
8 E' del tutto evidente, in definitiva, come, per quanto riguarda l'attività di riscossione susseguente alla notifica degli avvisi di addebito, ovverosia con riferimento al solo profilo del quale potrebbe – in base ad un'interpretazione estensiva – essere chiamata a rispondere in questa sede l'unica parte che l'attore ha inteso portare a giudizio, non si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti esecutivi dei quali è stato intimato il pagamento con l'atto oggetto dell'odierna opposizione.
5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore della resistente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4729 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da Parte_1
nei confronti di , in persona del l.r. p.t., così provvede: Controparte_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di giudizio,
che liquida in € 900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
9