Art. 4.
Nei casi e per il tempo in cui sussistono presso ciascun ente assegnazioni in soprannumero rispetto all'organico o alle effettive esigenze dell'ente, l'onere del trattamento economico del personale e' a carico dello Stato, ed il personale stesso potra' essere comandato a prestare servizio presso uffici centrali o periferici dipendenti dal Ministero competente, con decreto Ministeriale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule e' stato reimpiegato, puo' disporre il trasferimento ad altro ente del personale gia' collocato ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta.
In tal caso il personale stesso gia' di ruolo o in pianta stabile sara' inserito nei ruoli del nuovo ente ai sensi del precedente art. 2, comma primo.
Nei casi e per il tempo in cui sussistono presso ciascun ente assegnazioni in soprannumero rispetto all'organico o alle effettive esigenze dell'ente, l'onere del trattamento economico del personale e' a carico dello Stato, ed il personale stesso potra' essere comandato a prestare servizio presso uffici centrali o periferici dipendenti dal Ministero competente, con decreto Ministeriale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule e' stato reimpiegato, puo' disporre il trasferimento ad altro ente del personale gia' collocato ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta.
In tal caso il personale stesso gia' di ruolo o in pianta stabile sara' inserito nei ruoli del nuovo ente ai sensi del precedente art. 2, comma primo.