Versione
14 ottobre 1990
14 ottobre 1990
Art. 18. Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni 1. L'Autorita', se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.
2. L'Autorita', ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento puo' essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.
3. L'Autorita', se l'operazione di concentrazione e' gia' stata realizzata, puo' prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.
2. L'Autorita', ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento puo' essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.
3. L'Autorita', se l'operazione di concentrazione e' gia' stata realizzata, puo' prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.
Commentari • 4
- 1. AGCM, segnalazione del 29/07/2026 (rif. AS2187), PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - ANNO 2026Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 29 luglio 2026 · 1.5
AS2187 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - ANNO 2026 Roma, 29 luglio 2026 Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, invia la presente segnalazione al Governo e al Parlamento al fine dell'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza. L'approvazione di tale legge ha rappresentato - come noto - un momento importante dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha posto …
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Giurisprudenza • 37
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/11/2020, n. 7194Provvedimento: […] La sentenza invece muove dal presupposto, ricavato dal complessivo tenore dell'impugnazione proposta dall'Avvocatura (come sostenuto dall'AGCM appellante), che l'appello abbia correttamente investito tutto il decisum del giudice di primo grado e successivamente dà conto del fondamento del potere esercitato dall'Autorità ravvisato nell'art. 18 comma 3 della legge n. 287 del 1990 non essendovi errore revocatorio nel mancato specifico esame – con specifiche argomentazioni - dell'eccezione formulata nella memoria del 26 maggio 2020, […]Leggi di più...
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