Versione
18 febbraio 1992
18 febbraio 1992
Art. 28. Facilitazioni per i veicoli
delle persone handicappate 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati. 2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, e' valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 gia' citato in nota all'art. 24 e' il seguente:
"Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotte e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facolta' di cui al precedente articolo.
Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalita' e del domicilio del minorato, sara' predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale".
delle persone handicappate 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati. 2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, e' valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 gia' citato in nota all'art. 24 e' il seguente:
"Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotte e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facolta' di cui al precedente articolo.
Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalita' e del domicilio del minorato, sara' predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale".
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- 1. L’accesso alle prestazioni di assistenza socialeAsgi · https://www.asgi.it/ · 9 settembre 2009 · 0.7478555
Sommario 1. Premessa. 2. Aspetti generali e profili costituzionali, di diritto internazionale pattizio e di diritto comunitario. 2.1 Il principio di non-discriminazione in materia di assistenza sociale nel diritto comunitario. 2.1.1 La libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. 2.1.2 In particolare i vincoli comunitari per l'assistenza sociale ad alcune categorie di stranieri extracomunitari: rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 2.1.2.1. I titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 2.1.2.2. Il principio di parità di trattamento in materia di assistenza …
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Giurisprudenza • 26
- 1. Trib. Roma, sentenza 04/12/2023, n. 10104Provvedimento: […] RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato il sig. Pt_1 conveniva in giudizio l'CP_1 in persona del suo l.r.p.t., dinnanzi all'intestato Ufficio, al fine di vedere accolte le domande di seguito riassunte: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, Legge n. 18/1980, con decorrenza dal 01/02/2023; nonché al contrassegno per persone diversamente abili ex art. 28 Legge n. 104/1992 e art. 381 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 così come modificato dal D.P.R. n. 151 del 30/07/2012. Chiedeva, infine, di condannare l'CP_1 al pagamento in suo favore dei ratei di indennità di accompagnamento dalla maturazione del diritto fino al saldo nonché alla liquidazione delle spese di lite.Leggi di più...
- art. 28 legge n. 104/1992·
- CTU medico-legale·
- art. 1 legge n. 18/1980·
- art. 381 D.P.R. n. 495/1992·
- interessi legali·
- contumacia·
- spese processuali·
- art. 93 c.p.c.·
- contrassegno per persone diversamente abili·
- indennità di accompagnamento