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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/12/2024, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata nelle forme di cui all'art.127 ter cpc (scadenza note 8/11/2024)
SENTENZA nel procedimento n. 410/22 R.G.A.C.P., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 374/22 del 4/5/22, del Tribunale di RI e vertente tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n.
80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma, Persona_1
Parte_2
E
(c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._1 ivi residente in C.da Giacco n. 2, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, dagli Avv. Pietro Accardo e Silvia
Martino, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Reggio Calabria, Via
S. Anna 2° Tronco n. 18/i, fax 0965/893231,
- APPELLATA -
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, iscritto presso il Tribunale di RI in data 30.01.2020, Controparte_1
conveniva in giudizio l'INPS per ivi accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dell'indennità economica di malattia dal 15 febbraio al 25 marzo 2019 non pagata.
Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto della domanda per mancanza del presupposto dell'iscrizione negli elenchi;
eccepiva l'intervenuta cancellazione e, di conseguenza, la decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria ed il difetto di prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro. Rilevava in punto di fatto che
<< per i periodi di malattia 2019 richiesti è stato possibile l'accredito della contribuzione figurativa sull'estratto contributivo della ricorrente, ma non è possibile erogare le relative prestazioni alla ricorrente in quanto gli importi asseritamente dovuti sono stati utilizzati per il recupero parziale delle somme indebitamente percepite precedentemente, mediante compensazione diretta, secondo quanto previsto dai messaggi Inps 4.7.2016 e 21.4.2017.La compensazione opera di diritto e per legge, come noto, e quindi il recupero effettuato dall' sulle somme Pt_1 eventualmente dovute alla ricorrente è perfettamente legittimo. Si producono gli estratti di pagamento dell'indennità di malattia pagata dall'Inps alla ricorrente nell'anno 2013 (per giornate denunciate nel 2012) e nell'anno 2014 (per giornata denunciate nel 2013), nonché dettaglio dell'indennità di malattia che sarebbe stata spettante per il periodo di malattia 15.2.2019-25.3.2019 (oggetto della presente domanda giudiziale) per l'importo di euro 833,83 portato a compensazione con le somme dovute dalla ricorrente per gli indebiti sopra evidenziati conseguenti alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli>> Depositava tutta la documentazione comprovante le ragioni della cancellazione e l'accertamento ispettivo che aveva condotto alla cancellazione dagli elenchi, per insussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda agricola presso cui la ricorrente aveva CP_2
asseritamente lavorato.
Parte ricorrente non prendeva alcuna posizione sul punto contestando genericamente le deduzioni.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di RI accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione che viene integralmente trascritta <L'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso
e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Nel caso in esame dalla ricostruzione in atti, la parte ricorrente ha dato prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per vedersi riconosciuta il beneficio invocato. Pertanto alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente è meritevole d'accoglimento. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza>>
Con ricorso in appello, depositato il giorno 9 /06/2022 l'INPS ha impugnato la sentenza n. 374 del 4.5.2022 con cui il Tribunale di RI ha accolto il ricorso eccependone il vizio di motivazione. Ha eccepito la mancanza di iscrizione negli elenchi quale elemento indispensabile per ottenere l'indennità di malattia. Ha richiamato il verbale ispettivo, prodotto in primo grado, n.6700000624809 del 3.2.2016 relativo all'azienda agricola , a fronte del quale sono state cancellate Parte_3
le giornate di lavoro agricolo asseritamente svolte dall'appellata nel 2012, con cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il medesimo anno, ha eccepito la decadenza per non essere stata oggetto di impugnazione la cancellazione delle giornate agricole, cancellazione confluita nel primo elenco trimestrale 2016 di variazione Comune di Mammola, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall' Pt_1 nel proprio sito internet dal 15.6.2016 all' 1.7.2016 e nel quarto elenco trimestrale 2016 di variazione Comune di Mammola, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall' Pt_1 nel proprio sito internet dal 10.3.2017 al 25.3.2017. Ha richiamato gli esiti degli accertamenti nei confronti delle aziende agricole e Ha concluso per CP_2 CP_2
l'accoglimento dell'appello.
Si è costituita l'appellata eccependo l'illegittimità della compensazione operata dall' con l'indennità di malattia, trattandosi di crediti Controparte_3 impignorabili
Alla scadenza del termine, fissato in coincidenza al 8 novembre 2024, per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , come da decreto del Presidente di Sezione ritualmente comunicato, la causa è stata assunta in riserva ed il Collegio, tenuta la camera di consiglio il giorno 26 novembre 2024 all'esito ha deciso come da dispositivo e contestuale motivazione depositata e pubblicata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di RI , investito della domanda proposta da Controparte_1
concernente il pagamento dell'indennità di malattia dal 15 febbraio al 25 marzo 2019 ha accolto il ricorso, omettendo di valutare le eccezioni dell'INPS e le ragioni del rigetto in sede amministrativa per l'assenza di iscrizione negli elenchi
Il vizio della sentenza eccepito dall'INPS di omessa motivazione è pertanto fondato.
Ed invero, a fronte delle ragioni del rigetto allegate dall'INPS e corroborate dalla documentazione dallo stesso prodotta - relativa al procedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi- il Tribunale ha accolto il ricorso senza alcuna motivazione sul punto ignorando le ragioni del diniego.
Come già sostenuto dalla Corte in una causa perfettamente sovrapponibile a quella in esame, l'originario ricorso va rigettato.
E' fatto incontestato fra le parti che l'attività d'impresa denunciata dai presunti datori di lavoro e è stata disconosciuta. CP_2 CP_2
Deve evidenziarsi che la pubblicazione degli elenchi in variazione costituisce di per sé fonte della cancellazione atteso che la funzione delle variazioni è proprio di discostarsi dalle precedenti determinazioni.
L'appellante non ha fornito, né chiesto di fornire alcuna prova sull'esistenza del rapporto di lavoro con il presunto datore di lavoro, limitandosi a generiche contestazioni.
Vanno richiamati i principio della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 28.11.2011 n. 14296). Orbene, tutta la documentazione allegata in primo grado dall' concernente le Pt_1
indagini ispettive – che hanno condotto alla cancellazione dagli elenchi agricoli della ricorrente per simulazione del rapporto di lavoro, nei confronti delle ditte Per_2
e non è stata oggetto di alcuna contestazione, né la ricorrente
[...] Parte_3
originaria ha articolato prove orali.
Infine, il motivo relativo alla illegittimità della compensazione operata dall' è Pt_1
un motivo oltre che generico del tutto nuovo perché formulato solo in appello e pertanto è tardivo.
Orbene, la mancanza di prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro, presupposto indispensabile per ottenere il pagamento dell'indennità di malattia, determina il rigetto dell'originario ricorso e l'accoglimento dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza in assenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da INPS, contro , con ricorso Controparte_1
depositato il 9 /6/ 2022, avverso la sentenza n. 374 del 4.5.2022 emessa dal Tribunale di RI, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso;
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite in favore di INPS che quantifica in € 886,00 per il primo grado ed € 962,00 per presente grado (valore fino a
€ 5200,00 II scaglione ai valori medi dimezzati attesa la semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria non tenutasi) oltre accessori di legge;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2023
Il Consigliere rel. Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata nelle forme di cui all'art.127 ter cpc (scadenza note 8/11/2024)
SENTENZA nel procedimento n. 410/22 R.G.A.C.P., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 374/22 del 4/5/22, del Tribunale di RI e vertente tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n.
80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma, Persona_1
Parte_2
E
(c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._1 ivi residente in C.da Giacco n. 2, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, dagli Avv. Pietro Accardo e Silvia
Martino, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Reggio Calabria, Via
S. Anna 2° Tronco n. 18/i, fax 0965/893231,
- APPELLATA -
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, iscritto presso il Tribunale di RI in data 30.01.2020, Controparte_1
conveniva in giudizio l'INPS per ivi accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dell'indennità economica di malattia dal 15 febbraio al 25 marzo 2019 non pagata.
Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto della domanda per mancanza del presupposto dell'iscrizione negli elenchi;
eccepiva l'intervenuta cancellazione e, di conseguenza, la decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria ed il difetto di prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro. Rilevava in punto di fatto che
<< per i periodi di malattia 2019 richiesti è stato possibile l'accredito della contribuzione figurativa sull'estratto contributivo della ricorrente, ma non è possibile erogare le relative prestazioni alla ricorrente in quanto gli importi asseritamente dovuti sono stati utilizzati per il recupero parziale delle somme indebitamente percepite precedentemente, mediante compensazione diretta, secondo quanto previsto dai messaggi Inps 4.7.2016 e 21.4.2017.La compensazione opera di diritto e per legge, come noto, e quindi il recupero effettuato dall' sulle somme Pt_1 eventualmente dovute alla ricorrente è perfettamente legittimo. Si producono gli estratti di pagamento dell'indennità di malattia pagata dall'Inps alla ricorrente nell'anno 2013 (per giornate denunciate nel 2012) e nell'anno 2014 (per giornata denunciate nel 2013), nonché dettaglio dell'indennità di malattia che sarebbe stata spettante per il periodo di malattia 15.2.2019-25.3.2019 (oggetto della presente domanda giudiziale) per l'importo di euro 833,83 portato a compensazione con le somme dovute dalla ricorrente per gli indebiti sopra evidenziati conseguenti alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli>> Depositava tutta la documentazione comprovante le ragioni della cancellazione e l'accertamento ispettivo che aveva condotto alla cancellazione dagli elenchi, per insussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda agricola presso cui la ricorrente aveva CP_2
asseritamente lavorato.
Parte ricorrente non prendeva alcuna posizione sul punto contestando genericamente le deduzioni.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di RI accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione che viene integralmente trascritta <L'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso
e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Nel caso in esame dalla ricostruzione in atti, la parte ricorrente ha dato prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per vedersi riconosciuta il beneficio invocato. Pertanto alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente è meritevole d'accoglimento. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza>>
Con ricorso in appello, depositato il giorno 9 /06/2022 l'INPS ha impugnato la sentenza n. 374 del 4.5.2022 con cui il Tribunale di RI ha accolto il ricorso eccependone il vizio di motivazione. Ha eccepito la mancanza di iscrizione negli elenchi quale elemento indispensabile per ottenere l'indennità di malattia. Ha richiamato il verbale ispettivo, prodotto in primo grado, n.6700000624809 del 3.2.2016 relativo all'azienda agricola , a fronte del quale sono state cancellate Parte_3
le giornate di lavoro agricolo asseritamente svolte dall'appellata nel 2012, con cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il medesimo anno, ha eccepito la decadenza per non essere stata oggetto di impugnazione la cancellazione delle giornate agricole, cancellazione confluita nel primo elenco trimestrale 2016 di variazione Comune di Mammola, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall' Pt_1 nel proprio sito internet dal 15.6.2016 all' 1.7.2016 e nel quarto elenco trimestrale 2016 di variazione Comune di Mammola, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall' Pt_1 nel proprio sito internet dal 10.3.2017 al 25.3.2017. Ha richiamato gli esiti degli accertamenti nei confronti delle aziende agricole e Ha concluso per CP_2 CP_2
l'accoglimento dell'appello.
Si è costituita l'appellata eccependo l'illegittimità della compensazione operata dall' con l'indennità di malattia, trattandosi di crediti Controparte_3 impignorabili
Alla scadenza del termine, fissato in coincidenza al 8 novembre 2024, per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , come da decreto del Presidente di Sezione ritualmente comunicato, la causa è stata assunta in riserva ed il Collegio, tenuta la camera di consiglio il giorno 26 novembre 2024 all'esito ha deciso come da dispositivo e contestuale motivazione depositata e pubblicata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di RI , investito della domanda proposta da Controparte_1
concernente il pagamento dell'indennità di malattia dal 15 febbraio al 25 marzo 2019 ha accolto il ricorso, omettendo di valutare le eccezioni dell'INPS e le ragioni del rigetto in sede amministrativa per l'assenza di iscrizione negli elenchi
Il vizio della sentenza eccepito dall'INPS di omessa motivazione è pertanto fondato.
Ed invero, a fronte delle ragioni del rigetto allegate dall'INPS e corroborate dalla documentazione dallo stesso prodotta - relativa al procedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi- il Tribunale ha accolto il ricorso senza alcuna motivazione sul punto ignorando le ragioni del diniego.
Come già sostenuto dalla Corte in una causa perfettamente sovrapponibile a quella in esame, l'originario ricorso va rigettato.
E' fatto incontestato fra le parti che l'attività d'impresa denunciata dai presunti datori di lavoro e è stata disconosciuta. CP_2 CP_2
Deve evidenziarsi che la pubblicazione degli elenchi in variazione costituisce di per sé fonte della cancellazione atteso che la funzione delle variazioni è proprio di discostarsi dalle precedenti determinazioni.
L'appellante non ha fornito, né chiesto di fornire alcuna prova sull'esistenza del rapporto di lavoro con il presunto datore di lavoro, limitandosi a generiche contestazioni.
Vanno richiamati i principio della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 28.11.2011 n. 14296). Orbene, tutta la documentazione allegata in primo grado dall' concernente le Pt_1
indagini ispettive – che hanno condotto alla cancellazione dagli elenchi agricoli della ricorrente per simulazione del rapporto di lavoro, nei confronti delle ditte Per_2
e non è stata oggetto di alcuna contestazione, né la ricorrente
[...] Parte_3
originaria ha articolato prove orali.
Infine, il motivo relativo alla illegittimità della compensazione operata dall' è Pt_1
un motivo oltre che generico del tutto nuovo perché formulato solo in appello e pertanto è tardivo.
Orbene, la mancanza di prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro, presupposto indispensabile per ottenere il pagamento dell'indennità di malattia, determina il rigetto dell'originario ricorso e l'accoglimento dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza in assenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da INPS, contro , con ricorso Controparte_1
depositato il 9 /6/ 2022, avverso la sentenza n. 374 del 4.5.2022 emessa dal Tribunale di RI, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso;
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite in favore di INPS che quantifica in € 886,00 per il primo grado ed € 962,00 per presente grado (valore fino a
€ 5200,00 II scaglione ai valori medi dimezzati attesa la semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria non tenutasi) oltre accessori di legge;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2023
Il Consigliere rel. Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)