Ordinanza cautelare 17 febbraio 2022
Sentenza 15 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/06/2023
N. 00432/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2022, proposto da IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Riccardo Caboni in Cagliari, via Tuveri n. 84;
contro
Comune di UL, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macciotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29;
Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente della Sardegna, Regione Sardegna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ANAS S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota del Comune di UL del 12 novembre 2021, avente ad oggetto “ Parere tecnico ai sensi dell'art. 37, comma 4 lettera b) e comma 5 della L.R. 20.10.2016, n. 24 ”, dell'art. 6 del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di UL n. 58 del 20 dicembre 2005, dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Fabbricazione del Comune di UL, approvato con Delibera assembleare della Regione Sardegna n. 1641/U del 26 maggio 1989 e adottato con Delibera del Consiglio comunale di UL n. 19 del 26 maggio 1989 e dell'art. 143 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico del Comune di UL, adottato con deliberazione del Consiglio comunale di UL n. 21 del 30 marzo 2021;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;
e per l'accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente in data 12 luglio 2021, relativa all'installazione di una stazione radio base (SRB) per rete di telefonia mobile presso il Comune di UL, in via Nuraxeddus – Località Is Morus snc. (N.C.T. del Comune di UL, Foglio 57, Mappale 2943) e del conseguente diritto della ricorrente all'installazione e all’utilizzo del medesimo apparato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di UL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente, operatore nel settore della fornitura di servizi di telefonia mobile, di aver presentato in data 12 luglio 2021 al Comune di UL, con procedura telematica tramite il sistema SUAPE, una dichiarazione unica autocertificativa (DUA), ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. n. 259/2003, per ottenere l’autorizzazione alla installazione di un nuovo impianto tecnologico per una stazione radio base (SRB) di telefonia mobile nel territorio comunale, su un terreno sito in via Nuraxeddus – località Is Morus snc (N.C.T. del Comune di UL, Foglio 57, Particella 2943), chiedendo contestualmente l’indizione della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 37 della L.R. Sardegna n. 24/2016.
L’istanza, precisa la ricorrente, ha fatto seguito ad altra precedente richiesta di installazione dei propri apparati di telefonia mobile su un’area comunale, rimasta priva di riscontro da parte dell’Ente.
1.1. Con provvedimento del 12 novembre 2021 il Settore tecnico del Comune di UL ha trasmesso al SUAPE il proprio parere tecnico, secondo il quale l’istanza di IA non sarebbe conforme alla disciplina urbanistico-edilizia del Comune per i seguenti motivi:
(i) l’impianto proposto non ricadrebbe all’interno delle aree e degli immobili comunali messi a disposizione dall’Amministrazione, come previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile;
(ii) IA non avrebbe ottenuto l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione del Comune;
(iii) l’impianto non rispetterebbe le prescrizioni previste dall’art. 143 delle N.T.A. del P.U.C. relativamente alle zone agricole, che imporrebbero un indice fondiario pari a 0,03 mc/mq elevabile fino al limite massimo di 1,00 mc/mq, previa delibera del Consiglio comunale.
Nel parere de quo il Comune conclude affermando che “ il rilascio del provvedimento finale è subordinato alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale e conseguentemente la società proponente dovrà inoltrare specifica istanza poiché tale procedura risulta esclusa dal campo competenza del SUAPE ”.
1.2. Con l’odierno ricorso la ricorrente ha impugnato il parere tecnico in questione, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento e domandando l’accertamento dell’intervenuto silenzio assenso sulla sua istanza.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Sull’avvenuta formazione del titolo abilitativo tramite silenzio assenso: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della l. n. 36/2001; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento; violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza; difetto d’istruttoria e motivazione; incompetenza.
Lamenta la ricorrente che, poiché nel caso di specie il parere sfavorevole del Settore tecnico comunale è stato emesso in data 12 novembre 2021 (ossia 123 giorni dopo la presentazione dell’istanza di IA del 12 luglio 2021, quindi ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003), si sarebbe perfezionato il silenzio assenso sull’istanza, con conseguente illegittimità del gravato parere sfavorevole emesso successivamente.
2) Sull’illegittimità del divieto di installazione dell’impianto al di fuori delle aree e degli immobili comunali: violazione e falsa applicazione degli artt. 87 ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della l. n. 36/2001; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento; violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza; difetto d’istruttoria e di motivazione; incompetenza.
Il contestato parere sfavorevole del Settore tecnico del Comune del 12 novembre 2021 sarebbe illegittimo in quanto, attraverso di esso, il Comune imporrebbe un illegittimo divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia su tutte le aree private del territorio comunale.
Secondo la ricorrente l’art. 6 del Regolamento Impianti, a tenore del quale “ il posizionamento degli impianti dovrà avvenire, preferibilmente, nelle aree ed immobili comunali messi a disposizione dall’Amministrazione, in ragione dell’interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia cellulare ”, circoscriverebbe la possibilità di installare le stazioni radio base esclusivamente sulle aree pubbliche del territorio del Comune di UL.
Ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che limita l’ambito di intervento dei Comuni alla adozione di regolamenti e/o atti intesi ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici all’interno di precisi confini, vietando limitazioni generalizzate, cioè estese ad intere aree del territorio cittadino.
L’illegittimità di un divieto generalizzato di installazione degli impianti trasmissivi in tutte le aree private del territorio comunale costituirebbe una diretta conseguenza anche della qualificazione di tali impianti come opere di urbanizzazione primaria (art. 86 del d.lgs. n. 259/2003), in quanto tali compatibili con qualsiasi zona del territorio.
Soggiunge la ricorrente che, nonostante il citato art. 6 del Regolamento Impianti indichi come “preferibile” l’ubicazione delle SRB su siti pubblici, tale disposizione sarebbe stata applicata dall’Amministrazione comunale alla stregua di un divieto sostanzialmente inderogabile; ciò troverebbe conferma nel fatto che, malgrado le ripetute richieste di IA di avere a disposizione un’area comunale e la successiva inerzia del Comune, l’Ente abbia comunque poi emesso il diniego in questione anche in ragione della presunta violazione dell’art. 6 del Regolamento.
Il gravato parere comunale, quindi, sarebbe illegittimo sia qualora la previsione di cui al citato art. 6 venisse interpretata come un divieto inderogabile (in tal caso essendo illegittima anche la suddetta norma “a monte”), sia qualora si ritenesse che la norma in questione non preveda un divieto inderogabile (poiché in tal caso il diniego sarebbe illegittimo per vizio proprio, per violazione dello stesso art. 6 del Regolamento).
3) Sulla illegittimità dell’imposizione di un vincolo relativo alla installazione dell’impianto in zona agricola: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, degli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della l. n. 36/2001, nonché dell’art. 7 del d.m. n. 1444/1968 e dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità manifesta e disparità di trattamento; violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza; difetto d’istruttoria e di motivazione; incompetenza.
La ricorrente contesta il gravato parere tecnico comunale nella parte in cui richiama l’art. 143 delle N.T.A. del P.U.C. relativamente alle zone agricole.
Tale previsione, secondo cui “ I fabbricati ed impianti funzionali all’erogazione di pubblici servizi, quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e similari, qualora non siano espressamente individuate zone G atte alla loro localizzazione, possono essere edificati in zona agricola con indice fondiario pari a 0,03 mc/mq elevabile fino al limite massimo di 1,00 mc/mq con deliberazione del Consiglio Comunale. Detto limite non è in alcun modo incrementabile o derogabile ”, sarebbe illegittima in quanto, attraverso di essa, il Comune imporrebbe un ulteriore, non consentito, divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia.
Il Comune, a dire della ricorrente, non avrebbe considerato che le stazioni radio base, in quanto assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria e destinate alla fornitura di servizi di pubblica utilità (artt. 86 e 90 del d.lgs. n. 259/2003), sono compatibili con ogni zona del territorio comunale.
Inoltre, il parere sfavorevole del Settore tecnico comunale si baserebbe su una norma (l’art. 143 delle NTA del PUC) che introduce limiti alla installazione di costruzioni edilizie. Tali limiti, secondo la ricorrente, non sarebbero applicabili agli impianti di telefonia mobile, in quanto questi ultimi normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.
4) Sull’illegittimo aggravio procedimentale costituito dalla delibera obbligatoria del Consiglio comunale: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2, 3 e 7 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3, comma 2, e 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento; violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, buon andamento, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza; difetto d’istruttoria e di motivazione; incompetenza.
Lamenta la ricorrente che la necessità di acquisire, ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta, la preventiva deliberazione obbligatoria del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione darebbe luogo ad una fase procedimentale e ad un onere ulteriori, non previsti dalla normativa nazionale in materia di installazione degli impianti di telefonia mobile, andando quindi ad aggravare in maniera significativa - sia dal punto di vista sostanziale che delle tempistiche - il procedimento in questione.
5) Sulla discriminazione e disparità di trattamento a danno della ricorrente: violazione e falsa applicazione degli artt. 87 ss. del d.lgs. n. 259/2003; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento; violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza; difetto d’istruttoria e di motivazione.
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi perché determinerebbero una palese discriminazione e disparità di trattamento a danno della ricorrente (operatore nuovo entrante) rispetto agli altri operatori
“storici” di telefonia mobile.
Ciò in quanto il Settore tecnico del Comune ha espresso parere negativo circa il rilascio dell’autorizzazione ad installare l’impianto in questione siccome ubicato in area privata, sebbene sul territorio del Comune di UL siano già presenti, in aree private e al di fuori delle proprietà comunali, altre infrastrutture che ospitano gli apparati di altri operatori di telefonia mobile (su cui, tra l’altro, IA possiede già i propri apparati in co-ubicazione).
1.3. Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. Alla camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 39/2022.
1.5. L’ordinanza n. 39/2022 è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello cautelare con l’ordinanza n. 2182/2022.
1.6. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni con memorie e repliche.
1.7. Alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2022 la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato, nei sensi e nei termini che di seguito si espongono.
2.1. Con riguardo al primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che si sarebbe formato il silenzio assenso sulla sua istanza, è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto dedotto dall’interessata, il gravato parere tecnico risulta essere stato emesso (il 12.11.2021) entro il termine di 90 giorni di cui
all’art 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003.
Occorre, infatti, considerare che i termini del procedimento di cui è causa sono rimasti sospesi a seguito della richiesta di integrazione documentale trasmessa dall’ANAS S.p.A. con nota del 4.8.2021 (ossia nel termine di quindici giorni dall’indizione della conferenza di servizi, avvenuta in data 21.7.2021, e dalla contestuale ricezione della documentazione tecnica da parte della stessa ANAS, profilo questo non oggetto di specifica censura nel ricorso introduttivo) e hanno ripreso a decorrere a seguito della integrazione documentale da parte della ricorrente, in data 5.10.2021 (come attestato dal SUAPE nella nota prot. 24817 del 6.10.2021, sub doc. 3 del Comune).
Il primo motivo, e la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso con lo stesso formulata, vanno dunque respinti.
2.2. Quanto al secondo motivo, con cui la ricorrente contesta al Comune di avere imposto un illegittimo divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia su tutte le aree private del territorio comunale, occorre muovere dal dato testuale del parere tecnico impugnato.
Nel parere in questione il Comune evidenzia quanto segue:
“ L’art. 6 del citato Regolamento Comunale, approvato con D.C.C. n. 58/2005, dispone che al fine di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in accordo con i gestori, potranno essere valutate soluzioni estetico-progettuali tese a minimizzare i rischi derivanti dalle emissioni e ad assicurare un minore impatto sul territorio alle condizioni ivi indicate. Per il raggiungimento delle indicate finalità, il posizionamento degli impianti dovrà avvenire, preferibilmente, nelle aree ed immobili comunali messi a disposizione dall’Amministrazione, in ragione dell’interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia cellulare. Per contro la proposta progettuale prevede la realizzazione del nuovo impianto in area privata ”.
Orbene, se è vero che per giurisprudenza pressoché unanime è precluso alle amministrazioni comunali d’introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori – tra cui il regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l’effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l’Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (Cons. St., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; Cons. St., Sez. VI, 3 agosto 2018, n. 4794), purtuttavia, alla luce di quanto espressamente riportato nel parere de quo , è evidente che la previsione regolamentare in parola non impone ex se un divieto generalizzato di installare gli impianti in aree private, limitandosi a prescrivere che il posizionamento degli impianti avvenga “preferibilmente”, e non “esclusivamente”, nelle aree ed immobili comunali messi a disposizione dall’Amministrazione.
In tal senso, del resto, si è già espresso questo Tribunale in altra causa (sebbene nella fase cautelare), anch’essa promossa da IA, precisando che la norma in parola “ non preclude la possibilità di una localizzazione alternativa, una volta dimostrata l’impossibilità di usufruire delle ubicazioni preferenziali individuate dall’Ente, da verificare in sede di specifica istruttoria con il gestore richiedente ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, ord. n. 344/2022, che richiama anche C.d.S., Sez. VI, n. 10318/2022, sia pure relativa a fattispecie non perfettamente sovrapponibile).
Ciò chiarito, occorre anche dare atto che il parere impugnato, nella parte sopra riportata, non prende effettivamente posizione – quantomeno in termini chiari e definitivi - circa il carattere ostativo o meno, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, della scelta di localizzare l’impianto in area privata, limitandosi a constatare, come visto sopra, da un lato che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, “ il posizionamento degli impianti dovrà avvenire, preferibilmente, nelle aree ed immobili comunali messi a disposizione dall’Amministrazione, in ragione dell’interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia cellulare ” e, d’altro lato, che “ la proposta progettuale prevede la realizzazione del nuovo impianto in area privata ”, senza null’altro aggiungere al riguardo.
In quest’ottica, non può nemmeno dirsi che il parere impugnato si ponga in parte qua in contrasto con le previsioni del menzionato art. 6 del Regolamento, perché sul punto il Comune, nella sostanza, non prende posizione in maniera netta ed univoca.
In altri termini, il parere tecnico comunale oggetto di gravame, nella parte di cui si discorre, risulta inidoneo ad arrecare alla ricorrente una lesione attuale e concreta, non essendo chiaro in quali termini il Comune intenda dare applicazione alla richiamata previsione regolamentare.
Le censure, pertanto, sono inammissibili per carenza d’interesse.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il parere gravato, attraverso il richiamo all’art. 143 delle N.T.A. del P.U.C. relativamente alle zone agricole (e ai relativi vincoli), imporrebbe un ulteriore, non consentito, divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia.
La censura è fondata.
2.3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, la materia dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche forma oggetto di dettagliata disciplina in ambito comunitario, secondo principi di semplificazione, celerità e trasparenza, codificati dal legislatore nel d.lgs. n. 259/2003, sicché ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal citato decreto legislativo, deve essere disapplicata ( ex multis , Cons. St., Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II- quater , 8 luglio 2020, n. 7857; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, 6 luglio 2020, n. 835; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 10 novembre 2015, n. 1468).
2.3.2. Per giurisprudenza consolidata, inoltre, in base all’art. 86 del d.lgs. n. 259/2003 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricomprese le stazioni radio base, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria: l’assimilazione delle SRB alle opere di urbanizzazione primaria e la considerazione che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestano “carattere di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 259/2003, postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, anche residenziale, verde, agricola (Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2022, n. 5591; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 6 aprile 2019, n. 312; Cons. St., Sez. VI, 1° agosto 2017, n. 3853; Cons. St., Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, 6 maggio 2019, n. 2411; T.A.R. Abruzzo – Pescara, 11 giugno 2018, n. 197; T.A.R. Piemonte, 17 gennaio 2018, n. 85; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 10 novembre 2015, n. 1468; Corte Cost., n. 336 del 27 luglio 2005).
Più nello specifico, e coerentemente con l’indirizzo appena richiamato, la giurisprudenza ha anche affermato che è illegittimo il diniego comunale basato sull’asserito contrasto degli impianti di telefonia con la destinazione agricola del terreno, trattandosi, per quanto già detto, di opere di urbanizzazione primaria, compatibili, in astratto, con ogni tipo di zonizzazione del territorio comunale (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 20 febbraio 2019, n. 974; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 26 novembre 2020, 1944; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II- quater , 21 ottobre 2020, n. 10734; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 9 novembre 2021, n. 332).
2.3.3. Peraltro, se è pur vero che, come chiarito dalla giurisprudenza (C.d.S., Sez. VI, n. 5591/2022), nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le predette infrastrutture non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , n. 16084/2022), purtuttavia occorre dare atto che dal parere tecnico comunale impugnato non si evincono le eventuali ragioni che, nella fattispecie, rendono incompatibile l’impianto proposto dalla ricorrente – equiparato dal legislatore, come già detto, ad opere di urbanizzazione primaria - con la destinazione e le caratteristiche dell’area, in relazione alle quali va ribadito che non sono legittimi limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. ancora, ex multis , C.d.S., Sez. III, n. 2073/2017; Id., Sez. VI, n. 444/2018; Id., Sez. VI, n. 3853/2017; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III, n. 1049/2021; T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , n. 6568/2018).
2.3.4. Del resto, occorre anche considerare che, secondo un consolidato orientamento pretorio, non è possibile assimilare gli impianti per telecomunicazioni alle normali costruzioni edilizie, trattandosi di strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite elementi metallici, pali o tralicci, ma non presentano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio assimilabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 623/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, n. 23/2018); l’installazione di un palo e dello strumentario metallico di supporto, in particolare, rappresenta un volume tecnologico non assimilabile alle costruzioni (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 19 giugno 2018, n. 6865; Cons. St., Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, 20 febbraio 2019, n. 974; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 105; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, 18 gennaio 2012, n. 124).
2.3.5. Di tutto ciò il Comune non ha tenuto conto, così incorrendo in un difetto di istruttoria e di motivazione nell’applicazione dell’art. 143 delle N.T.A. del P.U.C. in relazione alle caratteristiche proprie dell’impianto in questione.
La censura è pertanto fondata.
2.4. Con il quarto motivo IA lamenta che la preventiva deliberazione del Consiglio comunale, richiesta dal Comune ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione (recante la disciplina applicabile nelle aree ad uso agricolo), imporrebbe un “ aggravio procedimentale e un onere ulteriore che non sono previsti dalla normativa nazionale in materia di installazione degli impianti di telefonia mobile ”.
Al riguardo, osserva il Collegio che la decisione di sottoporre sic et simpliciter la realizzazione e il posizionamento dell’impianto in questione alla previa conforme deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione (sub-procedura, questa, non prevista dal d.lgs. n. 259/2003, come evidenziato da C.d.S., ord. n. 2182/2022), non risulta in linea con le esigenze di semplificazione, celerità e conseguente riduzione dei termini per l’autorizzazione all’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica che – come chiarito anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 265 del 6 luglio 2006) - stanno alla base della normativa in materia (T.A.R. Sardegna, Sez. I, ord. n. 344/2022).
Militano in tal senso, d’altra parte, gli approdi della giurisprudenza maggioritaria (Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2018, n. 4189; Cons. St., Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II- quater , 8 luglio 2020, n. 7857; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, 6 luglio 2020, n. 835; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 10 novembre 2015, n. 1468; Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7944; Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 6 giugno 2017, n. 1326), secondo cui:
- dall’ultimo passaggio testuale del comma 9 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 si ricava che il procedimento semplificatorio può essere derogato dagli enti locali solo nel senso di prevedere forme ulteriori di semplificazione, ma non anche nel senso di aggravare il procedimento imponendo agli interessati oneri e tempi aggiuntivi;
- nell’ipotesi di installazione o modifica di un impianto di telecomunicazioni preesistente, soggetta alla procedura semplificata di cui all’art. 87 (o 87- bis ) del d.lgs. n. 259 del 2003, l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all’allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l’esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa.
Oltretutto, tale aggravio procedimentale, rinviando sine die la conclusione del procedimento, rischia di vanificare la vigente disciplina imperniata sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio-assenso).
La censura è pertanto fondata e va conseguentemente disapplicata in parte qua la menzionata previsione di cui all’art. 9 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione.
2.5. Il quinto motivo, con cui la ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori di telefonia mobile titolari di infrastrutture già presenti e collocate in aree private e al di fuori delle proprietà comunali, è inammissibile e non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte supra , sub 2.2, in relazione al secondo motivo, cui si fa integrale rinvio.
2.6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra esposti e, conseguentemente, va annullato il parere tecnico comunale impugnato.
Il Comune, pertanto, dovrà rideterminarsi sull’istanza della ricorrente, tenendo conto dei rilievi sopra svolti, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
2.7. La particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, nulla dovendosi disporre, peraltro, nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei termini e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO