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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Civile
N.R.G. 496/2024
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
dr. Antonio Tricoli Presidente dr.ssa Valentina Del Rio Giudice Relatore dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da:
, nata a [...] il [...], ivi elettivamente domicilia- Parte_1
ta in Via Vittoria c.le 12 n. 44 presso lo studio dell'Avv. Mistretta Ignazio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Palermo, Via Sammartino n. 6 presso lo studio dell'Avv. Ricca Salva- tore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero Interveniente necessario
1 Conclusioni:
i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sul solo status con rimessione all'esito in istruttoria;
il P.M. ha apposto il visto il 04.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.7.2024 la ricorrente rappresentava: che in data 3.8.2005 i signori coniugi sopra generalizzati hanno contratto matrimonio concordatario in
Menfi, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Menfi, anno 2005, parte II, serie A, n. 24 scegliendo come regime patrimoniale la separazione dei beni;
Per_ che dall'unione sono nate due figlie: , a RA (TP) il 24.3.2009 e
[...]
Per
, a RA (TP) il 20.7.2010; che i coniugi si sono separati con sentenza del 2023 emessa dal Tribunale di Sciacca e che, dalla data della separazione, non hanno più convissuto;
che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconci- liazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha conclu- so chiedendo, previa emissione di ogni necessario provvedimento: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10 agosto 2005, in Menfi come da atto n. 36 parte II, serie A, ufficio 1 dei Registri dello
Stato Civile del Comune di Menfi dell'anno 2005 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della sentenza di divorzio. Accogliere il presente ricorso confermando le condizioni sopra descritte, ovvero quelle volute dai coniugi in sede di separazione consensuale e precisamente: a- Disporre, in fa- vore della ricorrente la corresponsione della somma di € 400,00, importo che il Sig.
è tenuto a corrispondere entro il decimo giorno di ogni mese per il mante- CP_1
nimento delle figlie che oltre al predetto importo il si è impegnato a corri- CP_1 spondere quanto erogato dall'INPS a titolo di assegno unico. b- Disporre che i co- niugi sosterranno le spese straordinarie di natura scolastica, sanitaria o le altre ne- cessarie nella misura del 50% ciascuno previa esibizione dei documenti giustificati- vi;
2 c- Disporre che le spese straordinarie che non rivestano natura scolastica o sani- taria debbano essere autorizzate e condivise da entrambe le parti d- Confermare il regime dell'affidamento congiunto delle figlie minori e che le stesse saranno resi- denti con la madre, come da regolamento sottoscritto dai coniugi;
e- Confermare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: periodo pasquale (il giorno di Pasqua ovvero in alternativa il giorno successivo); i fine settimana alternati dalle ore 18,00 di sabato alle ore 20,00 di domenica tenendo in considerazione le esigenze delle mi- nori;
sette giorni continuativi o alternati nel periodo natalizio (compreso il 25 di- cembre di ogni anno ovvero in ogni biennio); il giorno del compleanno delle minori almeno una volta ogni biennio;
quindici giorni continuativi o alternati in ragione delle esigenze delle minori nel periodo 1° luglio 20 agosto di ogni anno, con facoltà della di tenere con se le figlie 1 o 2 volte a settimana a semplice preavviso Pt_1
di 24 ore dalle 16.00 di sabato sino alle 20.00. Emettere ogni conseguente necessa- rio provvedimento. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si è costituito, con memoria difensiva del 12.11.2024, che ha Controparte_1
rappresentato: di aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimo- nio concordatario con riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie nella misura di € 300,00.
Ha concluso chiedendo, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, esperito il tentativo di conciliazione e previa emanazione dei provvedimenti tempo- ranei ed urgenti: “- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile Comune di Menfi, anno 2005 numero 24 parte II serie A, in regime di separazione dei beni, con modifica delle condizioni omologate in sede di separazione, riducendo l'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie all'importo di € 300,00. - ordinare all'Ufficiale di Stato Ci- vile del Comune di Menfi di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, al- le condizioni ivi stabilite;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presen- te giudizio, oltre accessori come per legge”.
All'udienza del 28.1.2025, veniva esperito il tentativo di conciliazione che aveva esito negativo per opposizione di entrambe le parti e, i rispettivi procuratori, chie- devano la pronuncia di una sentenza non definitiva sul solo status.
3 All'esito dell'udienza fissata per la discussione orale, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione per la sola pronuncia non definitiva sullo status.
Il P.M. ha apposto il visto il 4.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 3.8.2005, trascritto pres- so il registro dello stato civile del comune di Menfi, anno 2005, n. 24, Parte II, Serie
A.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civi- li del matrimonio.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dalla l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale essen- do trascorsi dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
13.11.1980 e nato a [...] il [...], matrimonio ce- Controparte_1
lebrato il 03/08/2005 a Menfi, trascritto nei registri del predetto comune, anno 2005,
n.24, Parte II, Serie A;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di pro- cedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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