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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 861/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in riassunzione con atto di citazione da
(o nato a [...]-Julien-en-Genevois Pt_1 Pt_2 Parte_3
(Francia) il 4.9.1947 (c.f. , difeso dall'avv. C.F._1
Giuseppe Schiratti e domiciliato in Pieve di Soligo presso lo studio del difensore
(attore in riassunzione)
nei confronti di
nata il [...] a [...] (c.f. Controparte_1
), nato il [...] a C.F._2 Controparte_2
1
16.01.1989 a Valdobbiadene (c.f. ) e C.F._4 [...]
nata il [...] a [...] (c.f. CP_4
), difesi dagli avv.ti Primo Michielan, Andrea C.F._5
Michielan, Francesca Michielan e Alessandro Michielan, domiciliati in
Mogliano Veneto presso lo studio dei difensori
(convenuti in riassunzione)
e di nata a [...] il [...] (c.f. CP_5
), nato in [...] il [...] C.F._6 CP_6
(c.f. ), nata in C.F._7 Controparte_7
Francia il nata in [...] [...] (c.f. ) C.F._8
(convenuti in riassunzione contumaci)
sulle seguenti conclusioni:
per l'attore: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettando ogni contraria istanza ed eccezione, in conformità al dettato dell'ordinanza n. 3774/24 della Corte di Cassazione ed in riforma della sentenza n. 834/18 del
Tribunale di Treviso:
1. accertato e dichiarato che il garage eretto dal defunto insiste sul fondo del IG , Persona_1 Parte_4
condannare la IGa , il IG la Controparte_1 Controparte_2
IGa e la IGa alla riduzione in CP_4 CP_3
pristino dei luoghi nel rispetto della distanza di 12 centimetri dal confine
2 prevista dalle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Farra di
Soligo a e comunque nel rispetto del confine con il fondo Persona_1
del IG;
2. condannare la IGa , il Parte_4 Controparte_1
IG la IGa e la IGa Controparte_2 CP_4 [...]
in solido tra loro, a restituire al IG la somma CP_3 Parte_4
di € 7.003,77 pagata in forza della cassata sentenza n. 1972/19 della
Corte d'Appello di Venezia, con gli interessi dalla data della domanda al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cc;
3. condannare la IGa
, il IG la IGa e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
la IGa , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di CP_3
tutti i gradi del presente giudizio, di merito, di legittimità e di riassunzione;
4. porre integralmente a carico della IGa CP_1
, del IG della IGa e della
[...] Controparte_2 CP_4
IGa le spese di CTU nonché di CTP. CP_3
per i convenuti costituiti:
Voglia l'intestata Corte d'Appello, contrariis reiectis.
In rito: dichiararsi inammissibile la riassunzione in appello, proposta dall'appellante riassumente avanti Parte_5
l'intestata Corte a seguito rimessione della Corte di Cassazione, per nullità della procura alle liti, rilasciata dal riassumente e per difetto di sua legittimazione attiva;
Nel merito: rigettarsi le domande ex adverso proposte, perché giuridicamente infondate, in forza delle ragioni di fatto e di diritto sopra esposte;
Nel merito, in via ulteriore: a) rigettarsi le domande e le conclusioni rassegnate dal riassumente, per avere gli appellati costituiti acquisito, in stato buona fede ex art. 1147 c.c., il diritto di mantenere il garage nella
3 posizione di aderenza attuale al garage del riassumente, come individuata nella C.T.U. di primo grado, nella porzione di terreno di proprietà dell'attore originario a 7 cm. di distanza dal confine, sussistendo i presupposti ex artt. 875 e 877 c.c.; b) rigettarsi le domande
e conclusioni svolte dal riassumente, per avere gli appellati acquisito la citata striscia di terreno sub precedente punto a), a titolo di usucapione del diritto di proprietà ovvero, in subordine, a titolo di usucapione del diritto di servitù prediale – da individuarsi catastalmente come da C.T.U. di primo grado – tuttora occupata dal garage degli appellati CP_1
+ 3 altri, a distanza di 7 cm dal confine, ut supra precedente punto
[...]
a).
In via istruttoria: si producono i fascicoli di primo grado, del grado
d'appello e del grado di Cassazione, oltre alla C.T.U. di primo grado.
Condannare l'appellante riassumente alla rifusione agli appellati delle spese dei gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 luglio 2010, e CP_8 CP_5
convenivano, davanti al Tribunale di Treviso, sezione distaccata di
NA, affinché fosse condannato “alla Controparte_9
riduzione in pristino dei luoghi nel rispetto della distanza dal confine”.
Gli attori, comproprietari di immobile situato in via Canal Vecchio di
Farra di Soligo confinante con proprietà del convenuto, affermavano che questi avesse edificato, nel 1996, un garage che “sconfinava di almeno 13 cm” sul fondo degli attori, anziché rimanere alla distanza di 12 cm prevista dal titolo edilizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_9
domanda degli attori e, in via riconvenzionale, la loro condanna alla
4 demolizione di “muretta e n. 2 tettoie” erette a distanza non regolamentare dal confine, nonché al risarcimento del danno.
Il convenuto deduceva che, a seguito di autorizzazione del Comune del 6 dicembre 1990, aveva realizzato un accesso carrabile e installato una rete metallica sulla linea di confine catastale, come individuata dal frazionamento compiuto a seguito di atto di divisione del 21 giugno 1989.
Nel 1993, Primo, e erigevano una costruzione CP_8 CP_5
(senza titolo edilizio ma poi condonata) in aderenza, sul lato est, al fabbricato del convenuto. Ne seguiva una controversia definita con transazione stipulata il 13 maggio 1998, con la quale le parti si accordavano, tra l'altro, per il mantenimento dello stato di fatto e della linea di confine esistente. Malgrado la transazione, gli attori avevano realizzato manufatti a pochi centimetri dal confine.
Il convenuto sosteneva che il garage da lui edificato rispettava l'accordo transattivo, mentre gli attori l'avevano violato.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di
Treviso, con sentenza n. 834/2018, depositata il 19 aprile 2018, rigettava le domande di entrambe le parti, compensando le spese processuali.
Il giudice riteneva che la transazione del 1998 non fosse utile per la risoluzione della controversia e che non vi fosse uno sconfinamento che giustificasse la demolizione o l'arretramento “tenuto conto della difficoltà di individuazione dell'esatto posizionamento della linea di confine, della necessità di prendere in considerazione un'area di tolleranza e dell'esiguità dell'eventuale sconfinamento rilevabile”. Il garage era comunque stato realizzato al posto di precedente manufatto, in aderenza al quale gli attori avevano costruito. Neppure violavano le distanze tra costruzioni il muretto realizzato dagli attori e le tettoie.
5 e proponevano appello, affermando che, CP_8 CP_5
rispetto alla linea di confine individuata dal c.t.u., vi era sconfinamento, sì che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la loro domanda: ciò anche in relazione al garage, che era nuova costruzione e non ristrutturazione di preesistente fabbricato. L'esiguità della violazione non impediva l'applicazione dell'art. 948 c.c.
Gli appellanti chiedevano che, accertato che il garage e il muretto con sovrastante rete metallica erano stati realizzati sul loro fondo, l'appellato fosse condannato “alla riduzione in pristino dei luoghi nel rispetto della distanza dal confine attoreo prevista dalle concessioni edilizie rilasciategli dal Comune di Farra di Soligo e comunque nel rispetto del confine con il fondo attoreo”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_9
dell'appello.
L'appellato affermava che, tenuto conto “del perimetro di tolleranza fissato dal perito” non vi era stato sconfinamento. Precisava poi che il garage, come rilevato dal giudice, era stato realizzato “sul medesimo sedime del precedente manufatto, poiché ancora aderente al fabbricato degli attori-appellanti, quindi non soggetto alle ordinarie norme sulle distanze” ed era legittimo anche rispetto al piano regolatore.
La Corte di Appello di Venezia, sezione seconda, con sentenza n.
1972/2019, depositata il 14 maggio 2019, rigettava l'appello e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese processuali del grado, sostenute dall'appellato.
La Corte di Appello riteneva che l'art. 948 c.c. non trovasse applicazione, in quanto la domanda proposta dagli attori era da qualificare come actio negatoria servitutis. Aggiungeva che, tenuto conto della tolleranza imposta dai mezzi di misurazione, non poteva dirsi che il muretto con
6 sovrastante rete metallica superasse la linea di confine. Quanto al garage, il superamento di sette centimetri rilevato dal c.t.u. rientrava, pure esso, nella “area di tolleranza”. In ogni caso, non si trattava di nuova costruzione, bensì di ricostruzione di edificio preesistente in aderenza al quale gli attori avevano realizzato altro manufatto.
e ricorrevano per cassazione, CP_8 CP_5
formulando quattro motivi d'impugnazione (errata dichiarazione d'inammissibilità della domanda di rivendicazione e disapplicazione dell'art. 948 c.c.; omessa pronuncia sulla domanda di arretramento del garage fino alla linea di confine;
falsa applicazione dell'art. 832 e dell'art. 30 del p.r.g. del Comune di Farra di Soligo, poiché il garage sconfinava sul fondo dei ricorrenti;
omessa pronuncia sull'appello incidentale dell'appellato, il quale aveva chiesto la condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di giudizio, con conseguente omessa applicazione dell'art. 92, 2° co., c.p.c.).
Resisteva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_9
Con ordinanza n. 3777/2024, depositata il 12 febbraio 2024, la Corte di
Cassazione dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso, poiché la ratio della decisione non era data dalla qualificazione della domanda, ma
“dalla dichiarazione secondo cui per il garage de quo non potevano valere le norme sulle distanze trattandosi di edificio insistente sullo spazio di altro demolito”.
La Corte di Cassazione accoglieva invece il secondo e il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del quarto, così motivando: “Occorre per chiarezza premettere che i termini della domanda iniziale sono così riportati nella sentenza impugnata: '…condannare il convenuto alla riduzione in pristino dei luoghi nel rispetto della distanza dal confine
7 attoreo prevista dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Farra di Soligo e comunque nel rispetto del confine con il fondo attoreo'.
'L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si distinguono fra loro, in quanto mentre con la prima l'attore sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto dominicale e per conseguire la restituzione della cosa stessa, con la seconda tende soltanto a far accertare l'esatta linea di confine di demarcazione fra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone
l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, cosicché
l'eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine si pone come mero corollario dell'invocato accertamento' (Cass. n.1446 del 24/04/1996).
L'azione dei ricorrenti - indipendentemente dal fatto che fosse da qualificarsi come di regolamento di confini (950 c.c.) o di rivendica (art.
948 c.c.) - tendeva espressamente alla riduzione in pristino dei luoghi nel rispetto del confine con il fondo attoreo.
È stato accertato che il garage insiste in parte oltre il confine ossia nella proprietà degli odierni ricorrenti.
A fronte di questo dato di fatto, la Corte di Appello ha violato l'art.832
c.c. rigettando la domanda sull'assunto, privo di rilievo giuridico, per cui il garage 'non è una costruzione nuova' ma occupa 'lo stesso sedime già occupato' e sul rilievo per cui l'art. 30 del P.R.G. del Comune di Farra di Soligo consentiva di ricostruire senza il rispetto 'delle ordinarie norme in materia di distanze' mantenendo quelle della costruzione demolita;
in accoglimento del secondo e terzo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Venezia, in
8 diversa composizione, perché, ferma restando la doverosa eliminazione della parte del garage che insiste sulla proprietà dei ricorrenti, siano individuati, in base alle norme di legge (art. 873 c.c.) e alle norme di piano regolatore, ulteriori eventuali vincoli di distanza al cui rispetto, nell'arretramento del garage, l'odierno controricorrente sia tenuto”.
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024,
[...]
, erede di deceduto il 3 agosto 2020, Parte_6 CP_8
riassumeva il processo.
L'attore si affermava proprietario degli immobili, già del de cuius, unitamente a e , mentre CP_6 Controparte_7
ne era usufruttuaria per la metà. CP_5
L'attore riferiva che, sempre nelle more del giudizio di cassazione, era deceduto e gli eredi erano la moglie e i Persona_1 Controparte_1
figli e Controparte_2 CP_4 CP_3
L'attore in riassunzione chiedeva che i convenuti fossero condannati ad arretrare il garage a 12 cm dal confine, poiché tale distanza era prevista dal “progetto di ristrutturazione di preesistente fabbricato, approvato dal
Comune di Fara di Soligo” o, perlomeno, che fosse arretrato sulla linea di confine, atteso l'accertamento di uno sconfinamento di 7 cm.
Inoltre, l'attore domandava che i convenuti fossero condannati a restituire la somma di Euro 7.003,77 (spese legali corrisposte da in Persona_1
esecuzione della sentenza cassata della Corte di Appello).
Si costituivano nel giudizio riassunto , Controparte_1 Controparte_2
e eccependo l'invalidità della procura alle CP_4 CP_3
liti, poiché non era precisato il luogo di rilascio, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attore in riassunzione, mancando un atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità.
9 Nel merito, i convenuti affermavano che lo sconfinamento di pochi centimetri era avvenuto in buona fede nel 1986 (poiché il garage era ristrutturato “sul medesimo sedime del precedente manufatto, poiché ancora aderente al fabbricato degli attori-appellanti, quindi non soggetto alle ordinarie norme sulle distanze”).
I convenuti eccepivano, inoltre, l'usucapione del diritto di proprietà del terreno occupato dal loro fabbricato o in subordine del diritto di servitù, sostenendo che la nuova eccezione fosse ammissibile in ragione della
“diversa qualificazione della domanda come effettuata dalla Suprema
Corte di Cassazione”.
I convenuti in riassunzione chiedevano che la riassunzione del giudizio fosse dichiarata inammissibile e che comunque le domande dell'attore fossero rigettate.
e non si CP_5 CP_6 Controparte_7
costituivano in giudizio ed erano dichiarati contumaci.
Con ordinanza del 4 ottobre 2024, il consigliere istruttore fissava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 29 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso la Corte ritiene che la domanda dell'attore in riassunzione sia parzialmente fondata e possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 834/2018, pronunciata dal Tribunale di Treviso è divenuta definitiva circa il rigetto delle domande riconvenzionali che propose (domanda di Controparte_9
condanna alla demolizione di “muretta e n. 2 tettoie erette in violazione delle distanze legali” e domanda di condanna al risarcimento dei danni).
10 non ebbe, infatti, ad impugnare la statuizione di Controparte_9
rigetto delle domande riconvenzionali da lui proposte.
Con la sentenza n. 1972/2019 della seconda sezione della Corte di
Appello di Venezia è poi divenuto definitivo il rigetto della domanda, proposta da e di condanna di CP_8 CP_5
controparte all'arretramento di “muretto con sovrastante rete metallica eretti dall'appellato”.
Il rigetto di tale domanda, sorretto da autonoma motivazione (rispetto a quella relativa al rigetto della domanda di arretramento del garage), non è stato specificatamente impugnato con il ricorso per cassazione, e difatti la
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3777/2024, che ha parzialmente accolto il ricorso, ha esclusivamente statuito sul diritto all'arretramento del garage, riconoscendolo sussistente e demandando al giudice del rinvio di stabilire la misura di tale arretramento ([…] con rinvio della causa alla
Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, perché, ferma restando la doverosa eliminazione della parte del garage che insiste sulla proprietà dei ricorrenti, siano individuati, in base alle norme di legge
(art. 873 c.c.) e alle norme di piano regolatore, ulteriori eventuali vincoli di distanza al cui rispetto, nell'arretramento del garage, l'odierno controricorrente sia tenuto).
Quindi, rimane da determinare la misura dell'arretramento del garage, essendo il giudice del rinvio vincolato alla decisione della Corte di
Cassazione, secondo cui è priva di rilievo la circostanza che la costruzione abbia preso il posto di precedente manufatto.
2. Le eccezioni di rito sollevate dai convenuti in riassunzione non possono essere accolte.
11 La procura all'avv. Giuseppe Schiratti, rilasciata da (o Pt_1 Pt_2
il 6 maggio 2024, è stata autenticata dal notaio francese Parte_3
di Annemasse. Persona_2
Diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, il luogo in cui la procura è stata rilasciata – la cui omessa indicazione non sarebbe comunque causa d'invalidità dell'atto, non essendo un elemento essenziale dello stesso – è riportato nella dichiarazione del notaio autenticante. Questi ha infatti certificato “che la sottoscrizione che precede è stata apposta in mia presenza in Annemasse il giorno 6 maggio
2024 dal IG (o ”, il che significa, Pt_1 Parte_7
evidentemente, che la procura è stata compiuta in Annemmasse.
Non ha poi alcun riscontro la tesi dei convenuti secondo cui la Corte di
Cassazione avrebbe qualificato la domanda degli attori come domanda risarcitoria in forma specifica. La Corte si è limitata a dire che, sia che la domanda fosse di rivendicazione sia che fosse di regolamento di confini, doveva essere esaminata “nel merito la pretesa di arretramento del garage”.
Non vi può essere dubbio che la domanda proposta in causa sia di natura reale, e l'attore è legittimato ad esercitarla in quanto è proprietario del terreno sul quale sconfina il garage dei convenuti.
L'attore ha esibito in giudizio l'atto pubblico di donazione del 1° ottobre
2010, con cui ricevette la quota di 3/5 di nuda proprietà degli immobili di e Questo atto è di per sé sufficiente per CP_8 CP_5
riconoscere sussistente la sua legittimazione attiva.
L'attore ha inoltre prodotto in causa il testamento olografo di CP_8
pubblicato il 10 dicembre 2020 dal notaio di
[...] Persona_3
Valdobbiadene, che lo nomina erede. Non ha esibito l'accettazione di eredità, ma l'atto di citazione in riassunzione, in cui si qualifica
12 espressamente quale erede del de cuius, assume il valore di accettazione dell'eredità di e lo legittima a proseguire la causa CP_8
promossa dal de cuius.
3. Nel merito la domanda dell'attore in riassunzione dev'essere parzialmente accolta.
Il c.t.u., geom. , accertò che “il garage invade per tutta la CP_10
lunghezza [metri 10,46] del versante ovest la proprietà attorea per cm 7”, sul versante sud vi è uno sconfinamento di cm 5 e su quello nord di cm 3
(v. relazione depositata l'11 aprile 2014 presso la cancelleria civile del
Tribunale di Treviso).
Lo sconfinamento a sud e a nord è ammesso dagli attori, i quali affermano che fosse già avvenuto con il precedente manufatto eretto nel 1986 (v. pagg. 13-14 della comparsa di costituzione del 12 settembre 2024).
Il c.t.u. ebbe poi ad osservare che il manufatto non è conforme alla misura di distacco di cm 12 dal confine, prevista dal titolo abilitativo
(concessione n. 111/96), ma tale irregolarità sarebbe stata sanabile.
Si osserva che la prova della sanatoria non è stata fornita. Tuttavia, il distacco di cm 12 non era prescritto dalla legge o da un regolamento (sul punto neppure vi è una precisa allegazione da parte dell'attore in riassunzione, che si limita a richiamare il “progetto” ossia la concessione comunale che l'ha approvato). Conseguentemente, la violazione della concessione, che comporta la parziale abusività dell'opera, potrebbe fondare una pretesa risarcitoria (non coltivata con l'atto di citazione in riassunzione), ma non il diritto all'abbattimento del fabbricato (cfr. Cass. civ., sent., 26 febbraio 2019, n. 5605: “le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro
13 violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo”; v. anche
Cass. civ., sez. un., 22 maggio 1998, n. 5143, secondo cui le norme di cui all'art. 872, 2° co., c.c. in tema di distanze tra costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile, sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino).
La circostanza che il garage abbia preso il posto di precedente manufatto, eretto nel 1986 per il ricovero di attrezzi (pure esso abusivo, ma sanato nel 1995), non legittimava lo sconfinamento sulla proprietà degli attori, come ha già statuito la Corte di Cassazione, con decisione che vincola il giudice di rinvio. La preesistenza di un manufatto consente di mantenere il garage, che ha sostituito il precedente manufatto, sul confine, ma non oltre il medesimo.
Quanto all'eccezione di usucapione, essa è manifestamente inammissibile, poiché sollevata per la prima volta nel presente giudizio, e non può dirsi che si sia resa “necessaria per la diversa qualificazione della domanda come effettuata dalla Suprema Corte di Cassazione” (sic a pag.
14 della comparsa di costituzione). Si è già osservato che la Corte di
14 Cassazione non ha dato alcuna particolare qualificazione all'azione esercitata dagli attori e, poiché lo sconfinamento era dedotto fin dall'originario atto di citazione, con cui si domandava la condanna del convenuto all'arretramento o alla demolizione del garage, per paralizzare tale domanda era necessario che l'usucapione fosse eccepita dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata il 12 novembre
2010 (il che non avvenne).
Pertanto, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4 [...]
devono essere condannati ad arretrare il garage (costruito sul CP_3
mappale 1480, foglio 3, Comune di Farra di Soligo) di cm 7 per tutta la lunghezza del lato ovest, di cm 5 sul lato sud e di cm 3 sul lato nord.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si riconoscono compensi compresi tra i minimi e i medi dei parametri indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (tenuto altresì conto che le domande dell'attore non sono state interamente accolte). Solo per il giudizio di primo grado compete un compenso per la fase istruttoria, non tenutasi nelle fasi successive. Esborsi e anticipazioni sono riconosciuti nella misura in cui sono stati documentati (non si riconosce, pertanto, il rimborso di spesa asseritamente sostenuta per compensare il consulente di parte, la quale non è stata documentata).
Anche le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale, devono essere poste a carico dei convenuti costituiti.
5. L'attore in riassunzione ha, infine, diritto alla restituzione di Euro
7.003,77, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento a quella dell'effettiva restituzione.
Vi è infatti prova della corresponsione (spese processuali che erano state liquidate a favore del convenuto dalla Corte di Appello con la sentenza
15 cassata), compiuta mediante bonifico bancario inserito il 15 luglio 2019 e con valuta 16 luglio 2019 (v. doc. 12 allegato all'atto di citazione in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 861/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione in riassunzione da (attore in Parte_6
riassunzione) nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e (convenuti in riassunzione) e di , CP_4 CP_3 CP_5
e (convenuti in CP_6 Controparte_7
riassunzione contumaci), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
ad arretrare la costruzione (garage) di loro proprietà CP_3
insistente sul mappale 1480, foglio 3, Comune di Farra di Soligo, di cm 7 per tutta la lunghezza del lato ovest, di cm 5 sul lato sud e di cm
3 sul lato nord;
2) rigetta nel resto la domanda dell'attore;
3) condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
a rifondere all'attore in riassunzione le spese CP_3
processuali che liquida come segue: per il primo grado di giudizio, in
Euro 4.200 per compenso e in Euro 354 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il secondo grado di giudizio, in Euro 3.800 per compenso e in Euro 804 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di legittimità, in Euro 3.000 per compenso e in Euro 1.263 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di rinvio, in
16 Euro 3.600 per compenso e in Euro 664,58 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale, a carico dei convenuti costituiti;
5) condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
a restituire all'attore la somma di Euro 7.003,77, CP_3
maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, 1° co., c.c. dal 16 luglio
2019 al saldo.
Venezia, 3 giugno 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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