TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2252
TAR
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione del regolamento di procedura disciplinare per omissione dell’istruttoria preliminare e omessa audizione dell’interessato

    Il Tribunale ha ritenuto che la procedura preliminare sia stata correttamente espletata dall'Università, con svolgimento di istruttoria preliminare, contestazione degli addebiti, adozione di sospensione cautelare e audizione dell'interessato.

  • Rigettato
    Decadenza dall’azione disciplinare per violazione dei termini di procedura

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine di 30 giorni per il parere del collegio di disciplina non sia perentorio e che la sospensione del procedimento per esigenze istruttorie sia legittima.

  • Accolto
    Violazione dell’articolo 9 del regolamento disciplinare e dell’articolo 55 ter del decreto legislativo 165 del 2001 per illegittima sospensione del procedimento disciplinare in assenza di pregiudiziale penale

    Il Tribunale ha ritenuto che la sospensione del procedimento disciplinare sia stata illegittima per carenza dei presupposti regolamentari, non essendo ravvisabile la connessione tra procedimento disciplinare e penale né particolare complessità.

  • Improcedibile
    Sospensione del procedimento disciplinare in assenza di pregiudiziale penale

    La domanda di annullamento del provvedimento di sospensione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il procedimento disciplinare concluso con un provvedimento definitivo.

  • Rigettato
    Violazione del regolamento di procedura disciplinare per omessa istruttoria preliminare e omessa audizione dell’interessato

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, ritenendo che la procedura preliminare sia stata correttamente espletata.

  • Rigettato
    Decadenza dall’azione disciplinare per violazione dei termini di procedura

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, spiegando che il termine di 30 giorni non è perentorio e che la sospensione per esigenze istruttorie è legittima.

  • Accolto
    Decadenza dall’azione disciplinare per illegittima sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale

    Il Tribunale ha accolto il motivo, ritenendo che la sospensione sia stata illegittima per carenza dei presupposti regolamentari e che l'Università sia decaduta dal potere disciplinare per superamento del termine perentorio di 180 giorni.

  • Altro
    Violazione dell’articolo 5, comma 2, del regolamento disciplinare per contestazione degli addebiti in modo impreciso e non circostanziato

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla decadenza.

  • Altro
    Inadeguatezza e sproporzione della sanzione disciplinare

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla decadenza.

  • Altro
    Sostituzione della sanzione di sospensione con la censura

    Il Tribunale ha accolto il ricorso principale annullando la sanzione, rendendo assorbita la domanda subordinata.

  • Altro
    Riduzione della durata della sanzione di sospensione

    Il Tribunale ha accolto il ricorso principale annullando la sanzione, rendendo assorbita la domanda ulteriormente recessiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2252
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 2252
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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