Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02252/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2025 REG.RIC.
N. 01058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Pregevole e Rosalia Trinchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica D'Auria, Mirella Pecoraro e Stefania Di Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Pregevole e Rosalia Trinchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Salerno, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 127 del 2025:
1) del Provvedimento rettorale prot.-OMISSIS-del 20.06.2024 ad oggetto comunicazione di avvio del procedimento disciplinare;
2) del Decreto rettorale n. -OMISSIS-/2024 del 19.09.2024 (prot.-OMISSIS-) ad oggetto sospensione del procedimento disciplinare;
quanto al ricorso n. 1058 del 2025:
del Decreto del Rettore numero-OMISSIS- del 24 aprile 2025 di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, di cui all’articolo 2, lettera B, del regolamento per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori dell’Università di Salerno;
in subordine, per la rimodulazione della sanzione disciplinare con applicazione della censura;
in via ulteriormente recessiva, per la riduzione della sanzione con riduzione temporale della stessa;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Salerno e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NT DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso numero 127 del 2025, notificato all’Università degli Studi di Salerno il 16 gennaio 2025 e depositato il 20 gennaio 2025, il ricorrente ha riassunto il ricorso proposto innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno il 14 ottobre 2024, essendo stato dichiarato il difetto di giurisdizione.
Con il ricorso in riassunzione, il ricorrente impugna il provvedimento del Rettore del 20 giugno 2024, di contestazione di un addebito disciplinare e il decreto del Rettore del 18 settembre 2024, di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento disciplinare, in considerazione della sussistenza di un procedimento penale a carico del docente.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del regolamento di procedura disciplinare in seguito all’avvio del procedimento disciplinare con la nota impugnata del 20 giugno 2024, per omissione dell’istruttoria preliminare prevista dal regolamento per verificare la fondatezza degli addebiti e per omessa informazione e audizione dell’interessato dopo lo svolgimento dei primi accertamenti. Con il secondo motivo deduce la decadenza dall’azione disciplinare per violazione dei termini di procedura stabiliti dall’articolo 5, comma 3, del regolamento.
Con il terzo e con il quarto motivo, in via subordinata, deduce la violazione dell’articolo 9 del regolamento disciplinare e dell’articolo 55 ter del decreto legislativo 165 del 2001, in quanto la sospensione del procedimento disciplinare, non esistendo la pregiudiziale penale, potrebbe essere giustificata soltanto nei casi di particolare complessità dell’accertamento dei fatti e sempre che vi sia correlazione tra quanto addebitato all’interessato e il procedimento penale a carico dello stesso; inoltre il provvedimento di sospensione sarebbe privo di fondamento perché nessuna azione penale sarebbe stata esercitata nei confronti del ricorrente.
L’Università di Salerno si costituisce in giudizio il 29 febbraio 2025 e, nella memoria difensiva dell’11 febbraio 2025, eccepisce la parziale irricevibilità del ricorso per tardività della impugnazione del provvedimento del Rettore del 20 giugno 2024 di contestazione degli addebiti. La difesa universitaria osserva che l’articolo 11 del codice del processo amministrativo prevede la “translatio iudicii” ferme restando le decadenze e le preclusioni intervenute. Nel caso di specie il ricorrente avrebbe proposto il ricorso il 22 ottobre 2024 innanzi al Giudice del lavoro, privo di giurisdizione, agendo oltre il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione dell’atto innanzi al Giudice amministrativo, termine decorrente dalla piena conoscenza dell’atto impugnato. Il ricorrente non potrebbe essere rimesso nei termini, essendo già incorso nella decadenza. Neppure sarebbe configurabile l’errore scusabile, non essendo ravvisabili oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto e neppure gravi impedimenti di fatto. Il ricorso sarebbe, comunque, inammissibile per carenza di interesse, quanto all’impugnazione del provvedimento di contestazione degli addebiti del 20 giugno 2024, trattandosi di atto inidoneo a produrre immediati effetti lesivi.
Parte ricorrente replica che la questione di giurisdizione avrebbe presentato oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, essendo legato il rapporto di impiego del ricorrente con l’Università anche alle funzioni assistenziali e sanitarie svolte presso l’Azienda ospedaliera universitaria, per cui sarebbe applicabile, al fine della remissione in termini, l’errore scusabile di cui all’articolo 37 del codice del processo civile.
Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 91 del 19 febbraio 2025, accoglie l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato con cui è stato sospeso il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, ravvisando la gravità del pregiudizio nella durata indeterminata del procedimento disciplinare, per effetto della sospensione dello stesso e la genericità della motivazione dell’atto impugnato, essendo tenuta la pubblica amministrazione resistente a valutare la connessione tra i fatti addebitati in sede disciplinare e quelli oggetto di indagine penale. A tal fine, sempre in fase cautelare, il Tribunale ordina all’Amministrazione resistente il riesame della fattispecie concreta.
L’Università, con provvedimento del 3 marzo 2025, comunicato al ricorrente il 19 marzo 2025, rende nota la riapertura del procedimento disciplinare.
Il procedimento si conclude con il decreto del Rettore numero-OMISSIS- del 24 aprile 2025 di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, di cui all’articolo 2, lettera B, del regolamento per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori dell’Università di Salerno, sanzione determinata nella misura di un anno a decorrere dal 25 giugno 2024, in continuità con il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato con il decreto del Rettore numero -OMISSIS- del 25 giugno 2024, i cui termini sono computati nella sanzione.
La sanzione disciplinare è impugnata con il ricorso numero 1058 del 2025, notificato all’Università degli Studi di Salerno e al Ministero dell’Università e della ricerca il 27 giugno 2025 e depositato il 4 luglio 2025.
Avverso la sanzione disciplinare, il ricorrente deduce cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ripropone il primo motivo di impugnazione dedotto con il connesso ricorso numero 127 del 2025 nei confronti del decreto di contestazione degli addebiti del 20 giugno 2024. Essendo stata omessa l’istruttoria preliminare prevista dal regolamento e non essendo stato udito l’interessato dopo lo svolgimento dei primi accertamenti, il procedimento disciplinare sarebbe viziato in radice.
Con il secondo motivo, riproponendo il secondo motivo del ricorso connesso, deduce la decadenza dall’azione disciplinare per violazione dei termini di cui all’articolo 5, comma 3, del regolamento che prescrive, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti da parte del collegio di disciplina, lo svolgimento della fase istruttoria con espressione di un parere motivato sulla proposta del Rettore. In mancanza del parere tempestivo del collegio di disciplina, il potere disciplinare si sarebbe estinto.
Con il terzo motivo deduce la decadenza dall’azione disciplinare in seguito alla illegittima sospensione, per un tempo indefinito, del procedimento stesso, motivata con la sussistenza di un procedimento penale a carico dell’interessato. L’articolo 9 del regolamento disciplinare disporrebbe, invece, che il procedimento disciplinare deve essere comunque avviato anche in pendenza del procedimento penale. Il collegio di disciplina avrebbe sospeso il procedimento disciplinare senza avere alcuna contezza della connessione tra i fatti contestati in sede disciplinare e quelli oggetto di indagine penale. Ciò risulterebbe anche dal verbale del collegio di disciplina del 2 aprile 2025, laddove si dichiara che la corrispondenza con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno non consentirebbe una valutazione nel merito della connessione dei fatti addebitati in sede disciplinare con quelli effettivamente oggetto di indagine penale. La illegittimità del provvedimento di sospensione travolgerebbe l’intero iter del procedimento disciplinare, essendo stato ampiamente superato il termine di 180 giorni entro cui esso avrebbe dovuto essere concluso in base all’articolo 10, comma 5, della legge 240 del 2010 e all’articolo 5, comma 5, del regolamento disciplinare universitario.
Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’articolo 5, comma 2, del regolamento disciplinare, per non essere stati contestati gli addebiti in modo preciso e circostanziato. Il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato in seguito alla acquisizione di notizie mediatiche e avrebbe fatto riferimento a presunti comportamenti inappropriati non meglio descritti. Ne sarebbe derivata la lesione del diritto alla difesa dell’incolpato.
Con il quinto motivo, infine, contesta la legittimità della sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un anno in quanto inadeguata e sproporzionata agli addebiti mossi. I presunti comportamenti inappropriati sarebbero privi di fondamento, essendosi preoccupato l’interessato di prevenire errori professionali degli specializzandi. La condotta tenuta dal ricorrente non sarebbe stata scorretta, come risulterebbe dalle audizioni degli stessi medici in formazione. Seppure qualche comportamento del ricorrente fosse stato disciplinarmente rilevante, avrebbe dovuto essere al limite sanzionato con una censura e non con la sanzione sproporzionata applicata che, al più, avrebbe dovuto essere limitata ad un mese di sospensione, tenuto conto della inesistenza di precedenti addebiti disciplinari.
L’Università degli Studi di Salerno e il Ministero dell’Università e della ricerca si costituiscono in giudizio il 4 luglio 2025.
Nella memoria difensiva del 17 settembre 2025 l’Università eccepisce l’infondatezza del primo motivo in quanto il Rettore, a seguito della segnalazione dei fatti, avrebbe nominato il 19 giugno 2024 un’apposita commissione istruttoria e, con la nota del 20 giugno 2024 di contestazione degli addebiti, avrebbe consentito all’interessato di presentare memorie scritte e documenti, oltre che chiedere di essere ascoltato; infine, il 15 luglio 2024, l’interessato sarebbe stato sentito dal collegio di disciplina, per cui avrebbe potuto svolgere tutte le proprie difese; l’Università eccepisce l’infondatezza del secondo motivo, in quanto l’articolo 5, comma 3, del regolamento disciplinare, oltre a prevedere il parere motivato sulla proposta di sanzione da parte della sezione disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, prevede la possibilità per la sezione di svolgere ulteriore attività istruttoria con sospensione del termine per un periodo non superiore a 60 giorni, come riscontrabile nella fattispecie; eccepisce l’inammissibilità del terzo motivo, in quanto proposto nel ricorso autonomo numero 127 del 2025 e l’infondatezza dello stesso richiamando l’articolo 9 del regolamento disciplinare che consente al collegio di disciplina di chiedere la sospensione del procedimento disciplinare fino alla sentenza definitiva del giudizio penale qualora l’esito dell’istruttoria non abbia prodotto elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione o nei casi di particolare complessità; non sarebbe stato quindi superato il termine per la conclusione del procedimento, tenuto conto del periodo di sospensione dello stesso; con riferimento al quarto motivo, la difesa universitaria eccepisce che i fatti contestati sarebbero stati ben delineati e facilmente individuabili dall’interessato, oltre ad essere supportati da registrazioni audio e da una segnalazione dell’associazione degli specializzandi; eccepisce infine l’infondatezza del quinto motivo, non riscontrando incongruenza tra le risultanze istruttorie e la sanzione applicata, anche tenuto conto della esposizione mediatica subita dall’intera comunità accademica a causa delle notizie di stampa riguardanti i comportamenti tenuti dall’interessato.
Parte ricorrente, nella memoria di replica del 25 novembre 2025, ribadisce il terzo, il quarto e il quinto motivo di impugnazione, stigmatizzando la illegittima sospensione temporanea del procedimento disciplinare, la violazione del diritto di difesa in mancanza di una descrizione dettagliata dei fatti contestati, inseriti nella loro collocazione temporale, la correttezza del comportamento tenuto nei confronti degli specializzandi.
I ricorsi sono trattati, nel merito, all’udienza del 17 dicembre 2025, venendo in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi, per connessione oggettiva, trattandosi dello stesso procedimento disciplinare, nonché soggettiva, per l’identità delle parti in giudizio.
Ancora in via preliminare, in accoglimento parziale della relativa eccezione difensiva statale, il ricorso numero di registro generale 127 del 2025 deve essere ritenuto parzialmente irricevibile e, per il resto, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
La irricevibilità è limitata alla impugnazione del provvedimento del Rettore del 20 giugno 2024, recante la contestazione dell’addebito disciplinare.
L’atto di contestazione è stato impugnato con ricorso al Giudice del lavoro depositato il 14 ottobre 2024, dopo la scadenza del termine di 60 giorni per l’eventuale impugnazione del provvedimento stesso innanzi al Giudice amministrativo.
La Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, con ordinanza numero 15.558 del 30 dicembre 2024, ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo, ritenendo la materia rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 165 del 2001, dell’articolo 63, comma 4, dello stesso decreto, dell’articolo 1 e dell’articolo 5 del decreto legislativo 517 del 1999, nonché dell’articolo 133, comma 1, lettera i) del codice del processo amministrativo.
E infatti l’articolo 3 del testo unico sul pubblico impiego, decreto legislativo 165 del 2001, stabilisce che il rapporto di impiego dei professori universitari resta disciplinato dalle disposizioni vigenti; l’articolo 63, comma 4, dello stesso decreto legislativo, prevede espressamente che restano devolute alla giurisdizione amministrativa, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui al precedentemente richiamato articolo 3, comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. L’incarico ospedaliero di dirigenza medica svolto dal professore, unitamente all’attività di docenza presso l’Università, non sposta la giurisdizione, in base alla disciplina recata dal decreto legislativo 517 del 1999. D’altra parte, con estrema chiarezza, l’articolo 133, comma 1, lettera i) del codice del processo amministrativo devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Alla luce della disciplina legislativa appena esposta, non è ravvisabile l’errore scusabile sulla questione di giurisdizione, essendo stato adito, erroneamente, il Giudice del lavoro, anziché il Giudice amministrativo palesemente titolare della cognizione sulle controversie in tema di rapporto di lavoro dei professori universitari.
Ne deriva che la decadenza dalla impugnazione dell’atto innanzi al Giudice amministrativo, essendo stato proposto il ricorso al Giudice del lavoro dopo la scadenza del termine di 60 giorni, impedisce la efficace traslazione del giudizio, in quanto l’articolo 11 del codice del processo amministrativo salvaguardia gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta innanzi al giudice sprovvisto di giurisdizione, ma ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute.
In tal senso, è stato chiarito dalla giurisprudenza che la disciplina della cd. translatio iudicii comporta la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, ma tale salvezza non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza. Infatti, la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al Giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al Giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza. Invero, gli artt. 59, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69 e 11, comma 2, c.p.a. prevedono espressamente che, riproposta la domanda al giudice munito di giurisdizione, restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute (Cons. Stato, Sez. III, 02/10/2023, n. 8599).
In sostanza, nel processo amministrativo è da reputarsi irricevibile per tardività il ricorso riassunto dinanzi al Giudice amministrativo a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice ordinario, allorquando l'azione dinanzi a quest'ultimo sia stata promossa dopo lo spirare del termine decadenziale di impugnazione fissato dal c. p.a., al fine di evitare l'elusione delle preclusioni e decadenze di cui l’art. 11, comma 2, del codice sancisce la salvaguardia (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 04/10/2023, n. 2186).
La declaratoria di irricevibilità, peraltro, non si estende all’altro provvedimento impugnato con il ricorso in esame, il decreto del Rettore del 18 settembre 2024 di sospensione del procedimento disciplinare per la sussistenza di un procedimento penale a carico dell’incolpato.
Ciò in quanto il ricorso al Giudice del lavoro, con il quale è stato impugnato anche il decreto di sospensione del procedimento disciplinare, è stato proposto entro il termine di 60 giorni per l’esercizio dell’azione di decadenza innanzi al Giudice amministrativo.
D’altra parte, si deve considerare che la domanda di annullamento del provvedimento di sospensione procedimentale è oramai improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, in seguito alla pronuncia cautelare di questo Tribunale amministrativo, l’Università di Salerno ha riattivato il procedimento disciplinare sospeso, concludendo lo stesso con un provvedimento definitivo, oggetto di autonoma impugnazione con il ricorso riunito.
Si ritiene, dunque, che parte ricorrente non possa conseguire alcuna utilità concreta dall’eventuale annullamento del provvedimento di sospensione procedimentale, essendosi ormai definitivamente concluso lo stesso procedimento disciplinare.
In conclusione, il ricorso numero di registro generale 127 del 2025 deve essere dichiarato parzialmente irricevibile, per tardività e, per il resto, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
La lesione della posizione soggettiva del ricorrente si è ormai spostata sulla sanzione disciplinare applicata con il decreto del rettore numero-OMISSIS- del 24 aprile 2025, notificato il 28 aprile 2025 e impugnato con il ricorso connesso e riunito numero 1058 del 2025.
Con il primo motivo di quest’ultimo ricorso, l’interessato ripropone il primo motivo di impugnazione dedotto con il connesso ricorso numero 127 del 2025 nei confronti del decreto di contestazione degli addebiti del 20 giugno 2024. Essendo stata omessa l’istruttoria preliminare prevista dal regolamento di disciplina dell’Università di Salerno e non essendo stato udito l’interessato dopo lo svolgimento dei primi accertamenti, il procedimento disciplinare sarebbe viziato per violazione dell’articolo 5, comma 2, del suddetto regolamento. Ne deriverebbe la radicale invalidità dell’intero procedimento disciplinare.
La censura è ammissibile, essendo consentita la impugnazione dell’atto di contestazione degli addebiti, di per sé non lesivo definitivamente, congiuntamente al provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare, al fine di dedurre eventuali vizi dell’atto di avvio del procedimento disciplinare.
Il motivo, però, è da ritenersi infondato.
L’articolo 5 del regolamento di disciplina, al comma 2, prevede che, nel caso in cui il Rettore sia venuto a conoscenza di atti o comportamenti sanzionabili sul piano disciplinare, per le infrazioni per le quali è astrattamente prevista una sanzione superiore alla censura, il Rettore svolge un’istruttoria preliminare e, dopo aver informato il docente, svolti i primi accertamenti e udito l’interessato, trasmette gli atti al collegio di disciplina, contestualmente notificando l’avvio del procedimento con indicazione precisa e circostanziata degli addebiti contestati.
Di fatto, risulta che la procedura preliminare sia stata correttamente espletata dall’Università, essendo stata svolta una prima sommaria istruttoria dal Rettore che, venuto a conoscenza dei fatti rilevanti sul piano disciplinare, ha inviato il 24 giugno 2024 all’interessato l’atto di contestazione disciplinare per presunti comportamenti inappropriati, il 25 giugno 2024 ha adottato un provvedimento di sospensione cautelare, non impugnato e il 15 luglio 2024 ha consentito che l’interessato venisse ascoltato dal collegio di disciplina.
Ne deriva l’infondatezza delle censure sulla fase preliminare del procedimento disciplinare.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la decadenza dall’azione disciplinare per violazione dei termini di cui all’articolo 5, comma 3, del regolamento di disciplina, in quanto il collegio di disciplina non avrebbe espresso alcun parere motivato sulla proposta di sanzione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti.
Il motivo è infondato.
Il termine di 30 giorni entro il quale il collegio di disciplina esprime il parere sulla proposta di sanzione non è un termine perentorio, essendo previsto, dallo stesso articolo 5, comma 3, che la sezione disciplinare può svolgere ulteriore attività istruttoria beneficiando della sospensione dei termini di estinzione del procedimento. Le esigenze istruttorie possono essere avanzate dalla sezione per non più di due volte, determinando per ciascuna volta una sospensione del termine per un periodo non superiore a 60 giorni.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, il collegio di disciplina, nel corso della riunione del 15 luglio 2024, ha ritenuto necessario un supplemento di istruttoria, per l’acquisizione di documentazione da parte dell’Azienda ospedaliera universitaria nonché per l’esame della documentazione difensiva esibita dall’interessato nella seduta del 15 luglio 2024. Pertanto, con decreto del Rettore del 17 luglio 2024, su proposta del collegio di disciplina, il procedimento disciplinare è stato sospeso per un periodo di 60 giorni.
Quindi l’Università non è incorsa nella decadenza per violazione del termine di 30 giorni per l’espressione del parere, essendo stato sospeso il procedimento disciplinare per 60 giorni per esigenze istruttorie e non trattandosi, in ogni caso, di un termine perentorio.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la decadenza dall’azione disciplinare in seguito alla illegittima sospensione, per un tempo indefinito, del procedimento stesso, motivata con la sussistenza di un procedimento penale a carico dell’interessato. L’articolo 9 del regolamento disciplinare disporrebbe, invece, che il procedimento disciplinare deve essere comunque avviato anche in pendenza del procedimento penale. Il collegio di disciplina avrebbe sospeso il procedimento disciplinare senza avere alcuna contezza della connessione tra i fatti contestati in sede disciplinare e quelli oggetto di indagine penale. Ciò risulterebbe anche dal verbale del collegio di disciplina del 2 aprile 2025, laddove si dichiara che la corrispondenza con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno non avrebbe consentito una valutazione nel merito della connessione dei fatti addebitati in sede disciplinare con quelli effettivamente oggetto di indagine penale. La illegittimità del provvedimento di sospensione travolgerebbe l’intero iter del procedimento disciplinare, essendo stato ampiamente superato il termine di 180 giorni entro cui esso avrebbe dovuto essere concluso in base all’articolo 10, comma 5, della legge 240 del 2010 e all’articolo 5, comma 5, del regolamento disciplinare universitario.
Il motivo, oltre che ammissibile, essendo consentita l’impugnazione di un atto interno al procedimento congiuntamente al provvedimento definitivo, indipendentemente dalla pregressa autonoma impugnazione dello stesso atto con ricorso divenuto improcedibile per ragioni di rito, è fondato e assorbente le ulteriori censure dedotte.
L’articolo 5, comma 5, del regolamento disciplinare prescrive l’estinzione del procedimento disciplinare qualora il consiglio di amministrazione non adotti la decisione entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento, coincidente con la notifica della contestazione di addebito.
La norma regolamentare riproduce testualmente quanto disposto dall’articolo 10, comma 5, della legge 240 del 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, laddove è espressamente prescritta l’estinzione del procedimento disciplinare qualora la sanzione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
La giurisprudenza, condivisibilmente, ritiene che i termini stabiliti dall’articolo 10 della legge al comma 2 e al comma 3 per l’avvio del procedimento disciplinare e per l’emissione del parere del collegio di disciplina abbiano natura ordinatoria, a differenza del termine di 180 giorni previsto dal comma 5 per la conclusione del procedimento, termine perentorio (Cons. Stato, Sez. VII, sentenza 10/02/2025, n. 1090).
Ne deriva che la violazione del suddetto termine di 180 giorni determina la decadenza dell’Università dal potere disciplinare.
Nel caso di specie, essendo stato avviato il procedimento disciplinare con l’atto di contestazione degli addebiti, notificato il 24 giugno 2024, pure considerando la sospensione per 60 giorni del procedimento stesso per attività istruttoria, il termine perentorio di conclusione del procedimento è scaduto il 19 febbraio 2025.
La sanzione disciplinare è stata applicata con il provvedimento impugnato del 24 aprile 2025, adottato dopo la scadenza del richiamato termine perentorio.
Il superamento del termine è giustificato dall’Università con la sospensione del procedimento disciplinare, disposta con decreto del Rettore del 18 settembre 2024, in ragione della pendenza di un procedimento penale. La sospensione sarebbe stata legittimata dall’articolo 9 del regolamento di disciplina che consentirebbe la sospensione del procedimento disciplinare nel caso in cui le condotte addebitate presentino profili di rilevanza anche sul piano penale, sospensione efficace fino alla sentenza definitiva del giudizio penale.
L’eccezione della difesa universitaria non è convincente.
L’articolo 9 del procedimento disciplinare, richiamato dalla difesa statale, consente al collegio di disciplina di chiedere la sospensione del procedimento fino alla sentenza definitiva del giudizio penale qualora l’esito dell’istruttoria non abbia prodotto elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione o in casi di particolare complessità e sempre che le infrazioni presentino profili di rilevanza anche sul piano penale.
Nella fattispecie non ricorrono gli estremi per la sospensione del procedimento disciplinare contemplati dall’articolo 9 del regolamento.
Innanzitutto non risulta la connessione tra il procedimento disciplinare e quello penale, non essendo stati specificati quali fatti, tra quelli contestati, avrebbero assunto anche rilevanza penale.
Inoltre non sono ravvisabili ragioni di particolare complessità nell’accertamento dei fatti tali da richiedere la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’accertamento dei fatti da parte del Giudice penale.
In concreto, al docente sono stati contestati, in sede disciplinare, comportamenti inappropriati tenuti nei confronti dei medici specializzandi, risultanti da registrazioni audio acquisite dall’Università e sommariamente conosciuti in seguito a notizie di stampa. L’indagine penale, allo stadio preliminare, sembra riguardare tutt’altra vicenda, completamente indipendente da quella oggetto di contestazione disciplinare e, comunque, non meglio precisata agli atti.
Si ritiene, dunque, che la sospensione del procedimento disciplinare sia stata, se non arbitraria, certamente disposta in carenza dei presupposti regolamentari e, in quanto illegittima, inidonea a sospendere validamente il termine perentorio di 180 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare.
Ne deriva che l’Università è irrimediabilmente decaduta dall’esercizio del potere disciplinare nei confronti del ricorrente, limitatamente, come è ovvio, ai fatti contestati.
Il ricorso numero 1058 del 2025, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione dedotti, deve essere accolto, con l’annullamento della sanzione applicata.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità delle questioni dibattute, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
Riunisce il ricorso numero 1058 del 2025 al ricorso numero 127 del 2025.
Dichiara il ricorso numero 127 del 2025 parzialmente irricevibile e, per il resto, improcedibile.
Accoglie il ricorso numero 1058 del 2025 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR CA, Presidente
NT DO, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT DO | OR CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.