TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 3.12.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
31.3.2023.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 22.12.2023 nell'interesse della ricorrente SI.ra
, cittadina della Nigeria, nata in Nigeria a [...] – Edo State in data 26.12.1988, Parte_1
CUI: , avverso il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 6.10.2023, C.F._1
notificatole il giorno 22.11.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data
5.10.2020 quale rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciatole in data 9.7.2015 dal Tribunale di Napoli, veniva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale a favore della ricorrente.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Caserta in CP_1
data 20.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Contr un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., quale rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari già da lei detenuto, affermando di essere arrivata in Italia nel 2009 e di vivere in autonomia insieme al marito, SI. regolarmente soggiornante, Parte_2
che provvedeva al sostentamento suo e dei loro tre figli minori con i redditi del proprio lavoro.
Con decreto del 2.1.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 31.3.2024, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, sulla base del fatto che la ricorrente risultava gravata da una serie di condanne ostative al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'udienza del 20.11.2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione già prodotta, precisava che “la ricorrente vive in
Italia ormai da 15 anni, vive in autonomia con il marito (sposato nel settembre 2020) e i tre figli minori, i due più grandicelli frequentano l'asilo a Porretta;
il marito ha lavorato e lavora tuttora con un contratto a tempo indeterminato dal 1.5.2024 con buoni guadagni;
la ricorrente parla la lingua italiana;
non sa riferire se abbia altri familiari in Patria”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, poi permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte e rilevando che i precedenti a carico della ricorrente richiamati dalla Questura e nella comparsa del Ministero sono comunque relativi a fatti molto risalenti nel tempo e di modestissima gravità, tali da non poter supportare un giudizio di attuale pericolosità sociale della ricorrente, come da memoria depositata nel sub procedimento 1 ai fini della concessione della sospensiva”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice disponeva che la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e la Questura di Bologna producessero, rispettivamente, i certificati penali aggiornati della ricorrente (casellario giudiziale e carichi pendenti) e il certificato AFIS, con i tre alias usati in passato dalla medesima, assegnando termine fino al 30.11.2024. All'esito, veniva fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno
4.12.2024, con assegnazione alle parti del termine di 10 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte di cui sopra.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 6.10.2023, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19,
Contr comma 1.1., quale rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciatole in data
9.7.2015 dal Tribunale di Napoli.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 5.10.2020.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione della ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che la medesima, classe 1988, viva in Italia dal 2009, dunque da quindici anni.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che: la ricorrente si è sposata in data 26.9.2020 presso la chiesa evangelica di Via Enrico Mattei a Bologna con il SI. (cfr. Persona_1
certificato di matrimonio), suo connazionale, regolarmente soggiornante in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato scaduto in data 6.10.2023 e in via di rinnovo
(cfr. permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato); vive in autonomia con il marito e i loro tre figli minori, i gemelli e nati in data 23.2.2021, che attualmente risultano Per_2 Per_3 frequentare l'asilo nido di Porretta Terme, e la piccola nata in data [...] (cfr. Persona_4
attestazione ISEE, da cui si ricava il nucleo familiare;
certificati di nascita dei figli;
certificati scolastici dei gemelli); il marito provvede al sostentamento della famiglia con i redditi del proprio lavoro, avendo egli svolto regolare attività lavorativa dal 2017 (cfr. estratto contributivo ), lavorando tuttora con CP_3
un contratto a tempo indeterminato, trasformatosi dal precedente contratto a tempo determinato del
2.9.2022 in data 1.5.2024, come addetto alle pulizie presso l'Associazione “Circolo A.R.C.I” di San
Lazzaro a Bologna (cfr. trasformazione contratto di lavoro;
ricevuta comunicazione ordinaria), con buoni guadagni.
Venendo alla situazione giudiziaria penale della ricorrente in Italia, come si legge nella relazione della
Questura di Bologna del 10.2.2023: nel 2009, sotto l'alias nata il [...] in [...], Parte_1 veniva arrestata da personale delle Forze dell'Ordine per violazione dell'Ordine del Questore di Milano
a lasciare il territorio ai sensi dell'art. 14 T.U.I. già sanzionato, e successivamente condannata con rito abbreviato alla pena di mesi 6 di reclusione (pena sospesa); nel 2019, invece, le veniva comminata la pena di mesi 9 di reclusione (pena sospesa) per i reati di cui agli artt. 497 bis c.p. e 5, comma 8 bis, D.L.vo nr. 286/98, commessi in data 29.6.2013 sotto l'alias nata il [...] in Persona_5
Ghana.
Dopo l'ultima condanna riportata, la ricorrente si asteneva dal commettere ulteriori fatti penalmente rilevanti, come si evince dalla lettura congiunta dei certificati penali (casellario giudiziale e carichi pendenti) acquisiti dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data 22.11.2024 e del certificato AFIS prodotto dalla Questura in data 3.12.2024.
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo, limitandosi a richiamare la relazione della Questura sopra indicata, che dava atto dei precedenti penali riportati dalla ricorrente e della mancata autonomia economica della medesima.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente il fatto che la ricorrente, nel corso della sua lunghissima permanenza sul territorio italiano, abbia qui costruito la propria “identità sociale”, avendo formato una famiglia, composta dal marito e dai tre figli minori.
Invero, specialmente la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento di particolare rilievo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato in Italia.
Contr Ai sensi dell'art.19, comma 1.1, parte seconda, l diritto alla vita privata e familiare deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, fatta dunque salva la valutata ed accertata pericolosità sociale dell'istante.
Ebbene, considerato che la ricorrente risulta gravata da due precedenti penali altamente risalenti nel tempo (le ultime violazioni risalgono a undici fa), nonché di scarsa gravità (vista la duplice concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena), deve essere valorizzato il fatto che la medesima si sia successivamente astenuta dalla commissione di ulteriori reati, dedicandosi totalmente alla realizzazione della propria vita familiare, oltre al fatto che risulta soggiornare sul territorio italiano da lunghissimo tempo (quindici anni), elementi questi che valutati congiuntamente certamente portano ad escludere un'attuale pericolosità sociale della ricorrente e a ritenere meritevole di tutela il suo diritto all'unità familiare.
Appare, quindi, evidente che, a fronte dell'esistenza di una vita familiare e privata, legata alla permanenza sul territorio nazionale, rafforzata dalla presenza dei figli minori, si deve ritenere integrata una consolidata vita privata e familiare in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU
e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte della ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative come sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SInora al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 6 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 3.12.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
31.3.2023.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 22.12.2023 nell'interesse della ricorrente SI.ra
, cittadina della Nigeria, nata in Nigeria a [...] – Edo State in data 26.12.1988, Parte_1
CUI: , avverso il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 6.10.2023, C.F._1
notificatole il giorno 22.11.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data
5.10.2020 quale rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciatole in data 9.7.2015 dal Tribunale di Napoli, veniva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale a favore della ricorrente.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Caserta in CP_1
data 20.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Contr un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., quale rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari già da lei detenuto, affermando di essere arrivata in Italia nel 2009 e di vivere in autonomia insieme al marito, SI. regolarmente soggiornante, Parte_2
che provvedeva al sostentamento suo e dei loro tre figli minori con i redditi del proprio lavoro.
Con decreto del 2.1.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 31.3.2024, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, sulla base del fatto che la ricorrente risultava gravata da una serie di condanne ostative al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'udienza del 20.11.2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione già prodotta, precisava che “la ricorrente vive in
Italia ormai da 15 anni, vive in autonomia con il marito (sposato nel settembre 2020) e i tre figli minori, i due più grandicelli frequentano l'asilo a Porretta;
il marito ha lavorato e lavora tuttora con un contratto a tempo indeterminato dal 1.5.2024 con buoni guadagni;
la ricorrente parla la lingua italiana;
non sa riferire se abbia altri familiari in Patria”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, poi permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte e rilevando che i precedenti a carico della ricorrente richiamati dalla Questura e nella comparsa del Ministero sono comunque relativi a fatti molto risalenti nel tempo e di modestissima gravità, tali da non poter supportare un giudizio di attuale pericolosità sociale della ricorrente, come da memoria depositata nel sub procedimento 1 ai fini della concessione della sospensiva”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice disponeva che la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e la Questura di Bologna producessero, rispettivamente, i certificati penali aggiornati della ricorrente (casellario giudiziale e carichi pendenti) e il certificato AFIS, con i tre alias usati in passato dalla medesima, assegnando termine fino al 30.11.2024. All'esito, veniva fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno
4.12.2024, con assegnazione alle parti del termine di 10 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte di cui sopra.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 6.10.2023, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19,
Contr comma 1.1., quale rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciatole in data
9.7.2015 dal Tribunale di Napoli.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 5.10.2020.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione della ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che la medesima, classe 1988, viva in Italia dal 2009, dunque da quindici anni.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che: la ricorrente si è sposata in data 26.9.2020 presso la chiesa evangelica di Via Enrico Mattei a Bologna con il SI. (cfr. Persona_1
certificato di matrimonio), suo connazionale, regolarmente soggiornante in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato scaduto in data 6.10.2023 e in via di rinnovo
(cfr. permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato); vive in autonomia con il marito e i loro tre figli minori, i gemelli e nati in data 23.2.2021, che attualmente risultano Per_2 Per_3 frequentare l'asilo nido di Porretta Terme, e la piccola nata in data [...] (cfr. Persona_4
attestazione ISEE, da cui si ricava il nucleo familiare;
certificati di nascita dei figli;
certificati scolastici dei gemelli); il marito provvede al sostentamento della famiglia con i redditi del proprio lavoro, avendo egli svolto regolare attività lavorativa dal 2017 (cfr. estratto contributivo ), lavorando tuttora con CP_3
un contratto a tempo indeterminato, trasformatosi dal precedente contratto a tempo determinato del
2.9.2022 in data 1.5.2024, come addetto alle pulizie presso l'Associazione “Circolo A.R.C.I” di San
Lazzaro a Bologna (cfr. trasformazione contratto di lavoro;
ricevuta comunicazione ordinaria), con buoni guadagni.
Venendo alla situazione giudiziaria penale della ricorrente in Italia, come si legge nella relazione della
Questura di Bologna del 10.2.2023: nel 2009, sotto l'alias nata il [...] in [...], Parte_1 veniva arrestata da personale delle Forze dell'Ordine per violazione dell'Ordine del Questore di Milano
a lasciare il territorio ai sensi dell'art. 14 T.U.I. già sanzionato, e successivamente condannata con rito abbreviato alla pena di mesi 6 di reclusione (pena sospesa); nel 2019, invece, le veniva comminata la pena di mesi 9 di reclusione (pena sospesa) per i reati di cui agli artt. 497 bis c.p. e 5, comma 8 bis, D.L.vo nr. 286/98, commessi in data 29.6.2013 sotto l'alias nata il [...] in Persona_5
Ghana.
Dopo l'ultima condanna riportata, la ricorrente si asteneva dal commettere ulteriori fatti penalmente rilevanti, come si evince dalla lettura congiunta dei certificati penali (casellario giudiziale e carichi pendenti) acquisiti dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data 22.11.2024 e del certificato AFIS prodotto dalla Questura in data 3.12.2024.
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo, limitandosi a richiamare la relazione della Questura sopra indicata, che dava atto dei precedenti penali riportati dalla ricorrente e della mancata autonomia economica della medesima.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente il fatto che la ricorrente, nel corso della sua lunghissima permanenza sul territorio italiano, abbia qui costruito la propria “identità sociale”, avendo formato una famiglia, composta dal marito e dai tre figli minori.
Invero, specialmente la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento di particolare rilievo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato in Italia.
Contr Ai sensi dell'art.19, comma 1.1, parte seconda, l diritto alla vita privata e familiare deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, fatta dunque salva la valutata ed accertata pericolosità sociale dell'istante.
Ebbene, considerato che la ricorrente risulta gravata da due precedenti penali altamente risalenti nel tempo (le ultime violazioni risalgono a undici fa), nonché di scarsa gravità (vista la duplice concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena), deve essere valorizzato il fatto che la medesima si sia successivamente astenuta dalla commissione di ulteriori reati, dedicandosi totalmente alla realizzazione della propria vita familiare, oltre al fatto che risulta soggiornare sul territorio italiano da lunghissimo tempo (quindici anni), elementi questi che valutati congiuntamente certamente portano ad escludere un'attuale pericolosità sociale della ricorrente e a ritenere meritevole di tutela il suo diritto all'unità familiare.
Appare, quindi, evidente che, a fronte dell'esistenza di una vita familiare e privata, legata alla permanenza sul territorio nazionale, rafforzata dalla presenza dei figli minori, si deve ritenere integrata una consolidata vita privata e familiare in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU
e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte della ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative come sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SInora al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 6 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso