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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., OL MO, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 4/11/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 133/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nato a [...] il Parte_1
12.10.1964, (C.f.: ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Antonio Eugenio, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: status di inabile art. 11 della L. 118/1971 e ss. Conclusioni per le parti (ud. 4/11/2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente alla data del decesso del padre avvenuto il 29/05/2023
e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge
(assegno di reversibilità) dalla data della morte del padre.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 4 novembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stata disposta CTU.
Il consulente ha rilevato che alla data del decesso del familiare il ricorrente non fosse inabile.
La consulenza che dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…soggetto affetto da Sindrome epilettica generalizzata con
riferite crisi plurisettimanali ecc…”. Ha statuito, così, la non sussistenza del beneficio chiesto.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire la pensione di reversibilità, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 100% (invalidi totali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La
L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi. Le spese di CTU dovranno porsi a carico dell' CP_1
resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare della pensione di reversibilità per CA , Parte_1
nato a [...] il [...],
(C.f.: ). C.F._2 Compensa ex lege le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
MO OL
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., OL MO, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 4/11/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 133/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nato a [...] il Parte_1
12.10.1964, (C.f.: ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Antonio Eugenio, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: status di inabile art. 11 della L. 118/1971 e ss. Conclusioni per le parti (ud. 4/11/2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente alla data del decesso del padre avvenuto il 29/05/2023
e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge
(assegno di reversibilità) dalla data della morte del padre.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 4 novembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stata disposta CTU.
Il consulente ha rilevato che alla data del decesso del familiare il ricorrente non fosse inabile.
La consulenza che dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…soggetto affetto da Sindrome epilettica generalizzata con
riferite crisi plurisettimanali ecc…”. Ha statuito, così, la non sussistenza del beneficio chiesto.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire la pensione di reversibilità, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 100% (invalidi totali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La
L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi. Le spese di CTU dovranno porsi a carico dell' CP_1
resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare della pensione di reversibilità per CA , Parte_1
nato a [...] il [...],
(C.f.: ). C.F._2 Compensa ex lege le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
MO OL