Cass. civ., sez. I, sentenza 31/08/2005, n. 17591
CASS
Sentenza 31 agosto 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La domanda di concordato preventivo con cessione dei beni deve essere formulata in modo da porre in grado il tribunale di apprezzare compiutamente le ragioni della proposta e di esprimere una ponderata valutazione in ordine alle somme che, presumibilmente, possono ricavarsi dalla vendita dei beni, quindi della loro sufficienza a soddisfare i creditori nella misura stabilita dalla legge; pertanto, il ricorrente ha l'onere di formulare la proposta in modo da permettere siffatta valutazione, indicando puntualmente i beni offerti in cessione e tutti gli elementi che influiscono sulla loro valutazione, restando escluso che possa essere esonerato da detto onere mediante il ricorso ad una c.t.u. (In applicazione di detto principio la S.C., ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che aveva escluso l'ammissibilità della domanda di concordato, in quanto nell'elenco analitico delle attività e delle passività non erano state indicate le ipoteche gravanti sugli immobili, le condizioni ed i termini di esigibilità dei crediti, nonchè la consistenza dei beni mobili).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 31/08/2005, n. 17591
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17591
    Data del deposito : 31 agosto 2005

    Testo completo