Sentenza 31 agosto 2005
Massime • 1
La domanda di concordato preventivo con cessione dei beni deve essere formulata in modo da porre in grado il tribunale di apprezzare compiutamente le ragioni della proposta e di esprimere una ponderata valutazione in ordine alle somme che, presumibilmente, possono ricavarsi dalla vendita dei beni, quindi della loro sufficienza a soddisfare i creditori nella misura stabilita dalla legge; pertanto, il ricorrente ha l'onere di formulare la proposta in modo da permettere siffatta valutazione, indicando puntualmente i beni offerti in cessione e tutti gli elementi che influiscono sulla loro valutazione, restando escluso che possa essere esonerato da detto onere mediante il ricorso ad una c.t.u. (In applicazione di detto principio la S.C., ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che aveva escluso l'ammissibilità della domanda di concordato, in quanto nell'elenco analitico delle attività e delle passività non erano state indicate le ipoteche gravanti sugli immobili, le condizioni ed i termini di esigibilità dei crediti, nonchè la consistenza dei beni mobili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 31/08/2005, n. 17591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17591 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.G. METALLI FERROSI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato CERQUETTI Romano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ALESSIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. ELENA S.C.R.L. in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI Luigi che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ETTORE NALIN, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO F.G. METALLI FERROSI S.R.L., in persona del Curatore Dott. Carlo Tessari, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
RT MP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1662/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/05/2005 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito per la resistente Banca di Credito Cooperativo S. Elena, l'Avvocato ALBINI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente Fallimento, l'avvocato MANPEROCE che ha chiesto l'inammissibilità o, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SS ER ER che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10/6/1993, il Tribunale di Padova, con decreto dichiarava inammissibile la domanda di concordato preventivo con cessione dei beni formulata dalla società F.G. Metalli Ferrosi s.r.l. e, con sentenza, il fallimento della medesima società.
La società F.G. Metalli Ferrosi s.r.l. proponeva opposizione a detta sentenza chiedendo la revoca sia del decreto d'inammissibilità, che della declaratoria di fallimento.
Il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione, in contraddittorio del Fallimento della società e della Cassa Rurale ed Artigiana S. Elena e in contumacia di MP IN, parti due ultime che avevano proposto istanza di fallimento.
La società F.G. Metalli Ferrosi proponeva appello nei confronti del Fallimento, della Banca di Credito Cooperativo di S. Elena, già C.R.A. S. Elena, e del IN.
Con sentenza dell'8/11-18/12/2001, la Corte di appello di Venezia, nella persistente contumacia del IN, respingeva l'impugnazione. La Corte riteneva, fra l'altro:
che il primo motivo di impugnazione, relativo all'eccessivo rigore con il quale era stata condotta la valutazione sull'ammissibilità o meno della proposta di concordato, fosse fondato nei limiti delle ragioni di accoglimento del secondo motivo;
che il secondo motivo d'impugnazione fosse fondato, dato che, in riferimento agli immobili, già oggetto di contratti preliminari di alienazione a terzi, non aveva fondamento normativo la ritenuta necessità che la proposta fosse corredata da garanzie fideiussorie o assicurative relative al pagamento del prezzo da parte dei promissari acquirenti;
che l'art. 160, comma secondo, n. 2 L.F. demandava al Tribunale la valutazione della sufficienza dei beni al pagamento dei debiti nella misura di cui al numero 1 della medesima disposizione, e che, ai fini valutativi, se l'ammissione di una consulenza tecnica poteva ritenersi di dubbia praticabilità, anche per la natura sommaria del procedimento di ammissibilità, ben poteva farsi ricorso ad altre modalità di riscontro del requisito, quale una perizia giurata, o anche un preliminare di vendita, rinviandosi alla successiva procedura di omologazione una più sicura valutazione del bene offerto in cessione;
che, peraltro, la decisione impugnata si fondava su ulteriori rilievi ostativi all'ammissibilità della proposta, quale quello relativo alla mancata allegazione di un effettivo ed adeguato stato estimativo dei crediti, dei quali appariva dubbia la realizzabilità (per tempi e difficoltà di realizzazione), anche perché non erano stati indicati date di insorgenza degli stessi e stato della pratica di recupero, e ciò, in particolare con un debitore, la soc. Campiglio, già fallita, dubbi pure confermati dall'esito della procedura fallimentare;
che il fatto che nel corso della procedura fallimentare fossero stati realizzati crediti per L. 932.234.093, a fronte di L. 1.055.204, 145 previste negli allegati alla domanda di concordato preventivo, non inficiava il giudizio del Tribunale ne' circa la genericità della descrizione delle attività allegata alla domanda stessa, ne' circa la dubbia realizzabilità dei crediti, secondo una valutazione condotta ex ante, condizionata dai tempi e dalle difficoltà di esazione dei crediti ragionevolmente prevedibili anche in rapporto alla loro natura ed alla qualità dei debitori, sulla base dello stato analitico ed estimativo, significativamente previsto dall'at. 161, terzo comma, L.F.;
che, anzi, il confronto con i crediti riscossi in sede fallimentare (prospetto sub 6), pur non essendo elevata la differenza con l'importo indicato nella proposta, confermava a posteriori i dubbi espressi nel decreto circa l'esigibilità di essi, essendo l'esito della procedura dipeso dall'imprevisto ed imprevedibile recupero (avvenuto in più riprese ed in vari anni) dal Fallimento Campiglio del credito di L. 292 milioni ca. a fronte di 200 milioni previsti, il che aveva compensato, ma solo in parte, la realizzazione in misura ben inferiore, degli altri crediti inizialmente indicati;
che anche in relazione al valore di realizzo dei beni mobili, ossia macchinali e giacenze di magazzino, la società proponente non aveva consentito al Tribunale una valutazione estimativa informata, in quanto ne aveva fornito una descrizione lacunosa e non analitica (rispettivamente per durata di esercizio e stato nonché consistenza) e ciò non era superabile a mezzo di una consulenza tecnica;
che quanto agli immobili, nel decreto dichiarativo dell'inammissibilità del concordato non si era fatto riferimento, a differenza che nella sentenza di rigetto dell'opposizione, all'assenza di garanzie di pagamento del prezzo da parte dei promissori acquirenti, ma all'inattendibilità del loro dichiarato valore, giudizio ex ante non censurabile e non smentito dalle risultanze della procedura fallimentare;
che, in particolare, la proponente aveva omesso di indicare i creditori ipotecali, limitandosi a richiamare l'esistenza di creditori privilegiati, nonché omesso di detrarre dal valore complessivo degli immobili gli acconti incassati ed il valore della quota di pertinenza di terzi sull'immobile di via Padana, ne' il Tribunale avrebbe dovuto prospettarsi gli ipotetici effetti per la massa dell'esito degli accordi fra la società F.G. e i terzi comproprietari, ma semmai la proponente produrre documentazione idonea a far desumere che tutto il ricavato della vendita del bene conferito avrebbe potuto essere acquisito in favore della massa dei creditori;
che la rilevante entità degli oneri ipotecali, anche se non cumulati, era tale da evidenziare quanto poco attendibile fosse il prospetto dell'attivo carente di tali indicazioni, carenza che influiva sulla valutazione della sufficienza dei beni per il pagamento dei crediti;
che pur prescindendo dalla non pertinenza di una valutazione ex post per sindacare il provvedimento reso dal Tribunale, le risultanze della procedura fallimentare, in corso dal 10/6/1993, ivi compreso il fatto che l'immobile sito in Este, via Padana Inferiore, non era stato ancora venduto, confermavano la valutazione di insufficienza e di difficile realizzabilità dei beni offerti, tanto che secondo quanto riferito dal curatore, per i vari riparti eseguiti, erano stati interamente pagati i crediti privilegiati e solo per il 39% i crediti chirografari.
Avverso questa sentenza, con ricorso notificato il 10 ed il 12 luglio 2002, la società F.G. Metalli Ferrosi s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi.
Il Fallimento della società F.G. Metalli Ferrosi s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di S. Elena s.c.r.l. hanno resistito con controricorso. Il Fallimento ha anche depositato memoria. L'intimato MP IN non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società F.G. Metalli Ferrosi s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 160 n. 2, secondo comma, 161, terzo comma, della L. 16 marzo 1942, n. 267. La ricorrente:
1. ribadito che la valutazione circa l'ammissibilità della proposta di concordato è di carattere sommario e che non deve tendere ad acquisire certezza della sufficienza dei beni per il soddisfacimento della procedura concordataria, censura l'impugnata sentenza per avere condiviso le indagini e i comunque errata in riferimento alla valutazione ex post compiuta dalla stessa Corte;
3. censura, inoltre, anche per motivazione omessa, insufficiente o apparente, il rigetto della doglianza concernente il giudizio reso dal tribunale in riferimento allo stato estimativo dei beni mobili, non solo in quanto tale giudizio avrebbe dovuto, a suo parere, essere espresso in base al confronto con l'inventario redatto in sede fallimentare e non già con gli esiti della liquidazione, ma anche in quanto riferito a motivi già esposti ma in realtà non rinvenibili, fondato sulla ritenuta preclusione allo svolgimento nella fase sommaria di una consulenza tecnica d'ufficio, preclusione la cui configurabilità appariva smentita dalla giurisprudenza di merito, ed ancora in quanto contrario al dettato normativo, per il quale, sempre a suo parere, è sufficiente l'indicazione dei diversi elementi attivi, con la dichiarazione del rispettivo valore, con salvezza, per il Tribunale, di disporre una preventiva verifica tecnica;
4. censura, ancora, l'iter logico-argomentativo seguito in relazione allo stato estimativo dei beni immobili, sostenendo che il rigetto delle sue censure non è stato preceduto dalla relativa considerazione e valutazione in termini critici, è stato argomentato in maniera contraddittoria, è stato riferito anche alla omessa indicazione dei creditori ipotecali, a suo parere del tutto irrilevante ed inconferente rispetto all'attendibilità dei valori dati al compendio, avendo invece rilievo sull'attendibilità del prospetto dei debiti e del loro rango, così come i rapporti con i terzi comproprietari di uno degli immobili, non ha tenuto conto delle detrazioni riportate nel prospetto n. 5, allegato alla domanda e contenente il piano di riparto, non ha considerato l'inconferenza sull'attendibilità degli indicati valori, dei tempi di realizzo in sede fallimentare.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 181-184 della L. 16 marzo 1942, n. 267. Sostiene che esula dal giudizio di ammissibilità del concordato la possibilità di pronunce in materia di accertamento dell'esistenza e della natura dei singoli crediti, per cui non solo la mancata indicazione dell'esistenza di ipoteche sui beni offerti in cessione poteva condurre alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, non già di per sè, ma solo se ed in quanto avesse inciso negativamente sulla valutazione della sufficienza dei beni da cedersi, ma inoltre la Corte non avrebbe dovuto trascurare che quand'anche si fosse considerato l'ammontare complessivo delle garanzie reali, peraltro inferiore a quello indicato nel decreto d'inammissibilità, il valore dei beni sarebbe rimasto sufficiente ad assicurare anche le ragioni dei creditori chirografari. Con il terzo motivo di ricorso denunzia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Sostiene che l'impugnata sentenza è affetta da vizi di motivazione anche in quanto, pur avendo correttamente ritenuto che la valutazione di ammissibilità o meno della domanda di concordato dovesse essere effettuata ex ante, ha definito irrilevanti i motivi d'impugnazione che richiamavano l'esito della procedura fallimentare, senza rilevare che essi si limitavano a contraddire le argomentazioni della sentenza di primo grado, che contenevano analoghe valutatemi e che quindi avrebbero dovuto essere censurate. Sottolinea, infine, che in sede fallimentare i creditori chirografari sono stati pagati per una percentuale complessiva pari al 41,08475% e non già al 39%, come affermato nella sentenza della Corte territoriale. I motivi, che strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La sentenza impugnata appare coerente con le disposizioni normative in tema di condizioni per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e provvista di logica ed esauriente motivazione, solo ad abundantiam estesa al raffronto con le vicende, gli accertamenti e le ripartizioni avvenuti in sede fallimentare.
Giova premettere che l'art. 160, secondo comma, L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) enuncia le condizioni alle quali la proposta di concordato deve rispondere ed al n. 2 dispone che qualora il debitore offra in pagamento la cessione dei suoi beni, la valutazione di essi deve fare fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1, ossia nella misura del 40% dell'ammontare dei crediti chirografari. In relazione alla domanda di concordato, il secondo ed il terzo comma dell'art. 161, della medesima L.F. dispongono " Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato.
Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori".
L'art. 162 L.F., comma primo seconda parte, dispone, inoltre, che il Tribunale dichiara inammissibile la proposta (anche) se ritiene che non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 160.
Dal tenore à i tali disposizioni emerge che la domanda di concordato con cessione dei beni ai creditori, corredata dalla prescritta documentazione, deve anche porre il Tribunale in grado di apprezzare compiutamente le ragioni della proposta e di esprimere il giudizio prognostico di sufficienza del ricavato della fase liquidativa (art. 182 L.F.) alla soddisfazione à i tutti i creditori, nel riferito limite del 40% per i chirografari. Evidenziano, quindi, l'esistenza dell'onere per il ricorrente di predisporre una proposta ed uno stato analitico ed estimativo delle attività e, quindi, dei beni offerti in cessione, di contenuto tale da consentire una puntuale verifica preliminare dell'offerta in rapporto alle ragioni di tutti i creditori (da elencare nominativamente), con riferimento pure all'attendibilità delle valutazoni fornite e con esclusione della possibilità di esonero da tale specifico onere - non limitato, come sostiene la ricorrente, ad una sintetica elencazione di beni e correlati valori - mediante il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio che colmi le eventuali lacune. Nella proposta, quindi, devono essere resi anche noti l'essenza e la consistenza dei beni stessi, il loro regime di appartenenza, l'esistenza di cause legittime di prelazione, quali pure le ipoteche gravanti sugli immobili offerti in cessione, e nel caso di crediti pecuniari, condizioni e termini di esigibilità, e comunque situazioni in concreto influenti sulla liquidazione dell'attivo, circostanze tutte destinate a riflettersi sulle possibilità e modalità di pagamento dei debiti della procedura. Nella specie la conferma del giudizio di inammissibilità è stato ineccepibilmente, sia dal punto di vista normativo che motivazionale, riferito alle rilevate carenze della domanda di concordato con cessione dei beni, consistite nella mancata indicazione nello stato analitico ed estimativo delle attività sia delle ipoteche gravanti sugli immobili, delle connotazioni dei crediti e della consistenza dei beni mobili, carenze che con evidenza violavano il chiaro tenore normativo, risolvendosi conclusivamente nella non corrispondenza della proposta alle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 160 L.F..
D'altra parte, a fronte degli esposti rilievi ostativi all'ammissibilità della domanda, che assorbono ogni altro profilo di censura, la società ricorrente da un canto non contesta il mancato riferimento nella proposta all'esistenza delle ipoteche e dall'altro richiama genericamente il contenuto degli allegati 1 e 3, senza riportare e specificare i punti dai quali a suo parere avrebbero dovuto, in contrasto con quanto ritenuto dai giudici di merito, desumersi le specifiche connotazioni dei crediti e dei beni mobili, così apparendo le censure al riguardo vertere sostanzialmente sul mancato favorevole apprezzamento della carente domanda di concordato e, quindi, inammissibilmente volte ad una valutazione di merito diversa e conforme alle aspettative della ricorrente medesima. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della società F.G. Metalli Ferrosi s.r.l., soccombente, al pagamento delle spese sostenute dalle parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di Cassazione, spese che liquida in favore del Fallimento della società F.G. Metalli Ferrosi s.r.l. nella complessiva somma di Euro 3600,00, di cui Euro 3500,00 per onorari, ed in favore della Banca di Credito Cooperativo di S. Elena s.c.r.l nella complessiva somma di Euro 3100,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre alle spese generali e accessori di legge in favore di entrambe tali parti.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2005