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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 4084/2023
TRA
, nato ad [...] in data [...], rapp.to e difeso, come in Parte_1
atti, dall' Avv.to Pezzella Domenico presso cui elettivamente domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, come in atti, CP_1
dagli Avv.ti Nannucci Elisa ed Oliva Anna, elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola CP_1
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 25/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa, con riferimento al CP_1
merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni, ogni qualvolta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto premesso, il requisito è soddisfatto in riferimento a tutti i parametri evocati.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso avverso l' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. - per lo più incentrate, nel complesso, sull' erroneità della perizia perché affetta da vizi sia sostanziali che diagnostico-valutativi; sull' errata valutazione della patologia pneumologica e della sua incidenza sulla capacità lavorativa dell' opponente;
sull' omessa motivazione circa la insussistenza dei requisiti sanitari per accedere al beneficio invocato;
sulla sottostima del quadro patologico - è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali in data 5.11.24 (cfr. verb di udienza del 5.11.24). Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale redatto in sede di opposizione - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente ha compiutamente valutato il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, ha motivato ampiamente sulle generali condizioni del periziando ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate, addivenendo alla conclusione che il quadro patologico dello stesso non integri i requisiti medico-legali per accedere alla prestazione invocata.
Segnatamente, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato, alla luce della documentazione sanitaria già in atti, nonché sulla scorta di nuova documentazione medica prodotta (cfr. cert. med. del 23.06.23 allegato al ricorso di opposizione e depositato il 17.07.23; cfr. cert. med. del 14.10.24 allegato alle note di trattazione scritta dell' udienza del 15.10.24 e depositate il
14.10.24) e degli esiti dell' esame clinico, quanto segue:
“ESAME CLINICO lavorativa: ha lavorato dal 2007 e fino al 2020 in qualità di operaio/manovale in Pt_2 un' azienda del settore avicolo.
Anamnesi familiare e personale: genitori viventi. Germani: due fratelli ed una sorella in abs. Assenza di tare ereditarie nel gentilizio.
Nato a termine da parto eutocico, ha avuto allattamento al seno materno.
Primi atti fisiologici regolari per periodo di insorgenza e modalità. Ha sofferto i comuni esantemi dell'infanzia, Scolarità: ha conseguito il diploma di scuola media. Sposato con prole (3 figli). Abitudini di vita: appetito regolare, non beve alcolici, fumatore di circa 20 sigarette al giorno fino a meno di un anno fa.
Anamnesi patologica: riferisce di aver contratto le malattie esantematiche dell'infanzia.
Interventi chirurgici: non riferisce interventi chirurgici maggiori. In data (…), veniva ricoverato presso l'ospedale Ascalesi per pneumotorace trattato con drenaggio toracico.
E' affetto da circa 10 anni da broncopneumopatia cronica ostruttiva. Riferiti in passato episodi di emoftoe.
Apparato cardio-vascolare: assenza di bozze o rientranze in sede precordiale. Itto puntale in sede. Assenza di fremiti alla palpazione. Aia cardiaca nei limiti, toni validi. PA: 120/80 mmHg;
FC: 64 b/min. Arterie superficiali normopulsanti nei punti anatomici di repere.
Assenza di edemi e varici manifeste agli arti inferiori. Apparato respiratorio: emitoraci simmetrici, ipoespansibili. Alla percussione iperfonesiplessica. Fremito vocale tattile ridotto. All'auscultazione respiro aspro diffuso, assenza di rumori aggiunti su tutto l'ambito respiratorio. Non tosse e/o dispnea durante la visita.
Apparato digerente: assenza di lesioni mucose del cavo orale, addome normoconformato, non dolente alla palpazione superficiale e profonda.
Cicatrice ombelicale normointroflessa. Fegato all'arco, manovra di Murphy negativa.
nei limiti. Assenza di reticoli venosi. Alvo riferito regolare. Pt_3
Apparato urogenitale: reni non palpabili. Manovra di negativa bilateralmente. Per_1
Punti ureterali indolenti alla digitopressione. Diuresi regolare.
Organi di Senso
Ode la voce parlata alla normale distanza di conversazione;
utile la vista.
Apparato osteo-articolare: riferite spinalgie pressorie e percussorie delle vertebre. Nella norma i movimenti usuali del tronco (flessione e rotazione).
Nei limiti i movimenti usuali delle grandi articolazioni (arti superiori ed inferiori). Nella norma i movimenti di flesso-estensionme delle ginocchia.
Passaggi posturali e deambulazione eseguiti autonomamente.
Sistema nervoso e psiche: nervi cranici indenni, prove eumetriche e manovra di BE correttamente eseguite. Pupille isocoriche, normoreagenti. Normopercezione della voce parlata alla comune distanza interlocutoria. ROT normoelicitabili. Al libero colloquio, soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio, buona la memoria di fissazione e quella di rievocazione, conservati i poteri di logica e critica. Tono dell'umore eutimico (cfr. “Esame clinico”, pagg. 2-3-4 della relazione peritale).
Per quel che concerne le considerazioni medico-legali e le risposte ai quesiti, il Dott.
[...]
osserva: Per_2
“Ill.mo giudice dott.ssa Fabrizia Di Palma, l'indagine affidatami in data 5.11.2024, verte in tema di invalidità pensionabile e si riferisce al signor nato l'[...], il Parte_1
quale, in data 12.12.2019, presentava domanda alla sede territorialmente competente CP_1 allo scopo di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Va ricordato che la legge 12.06.1984 n. 222 disciplina la tutela previdenziale dell'invalidità
e dell'inabilità pensionabili CP_1 Nella fattispecie, si considera invalido (art. 1, comma 1), ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario, colui che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, presenti una “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini” ridotta in modo permanente a meno di 1/3.
Orbene, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria disponibile, dei dati anamnestici raccolti e dell'obiettività riscontrata, possiamo affermare che l'esaminando signor è affetto da: Parte_1
Broncopneumopatia cronica ostruttiva enfisematosa a modesto impegno funzionale.
Per poter valutare oggettivamente il danno funzionale globale ed il conseguente grado di riduzione della capacità lavorativa attitudinale, non possiamo prescindere da un'analisi dettagliata dei danni derivanti dal rilievo patologico.
L'esaminando è affetto da BPCO enfisematosa. Da certificazione specialistica più recente
(Cfr. certificato UOSD Pneumologia Ospedale San Felice a Cancello in data 23.06.2023 e
14.10.2024) si evince: “ …. Pz affetto da BPCO recidivante B GOLD 2023, enfisema bolloso ed interstiziopatia al LISX … presenta sindrome restrittiva moderata, i dati spirometrici in archivio depongono per una sindrome restrittiva moderata ….. E' in terapia con BA …. ”.
La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una comune malattia, prevenibile e trattabile, caratterizzata da persistenti sintomi respiratori e limitazione al flusso aereo, che
è dovuta ad anomalie delle vie aeree e alveolari solitamente causate da una significativa esposizione a particelle nocive o gas.
La limitazione cronica al flusso aereo caratteristica della BPCO è causata in parte dalle alterazioni a carico delle piccole vie aeree (bronchiolite ostruttiva) e in parte dalla distruzione parenchimale (enfisema); il contributo di ciascuna di queste due componenti varia da un individuo all'altro.
Una classificazione clinico-funzionale unitamente seguita è quella sostenuta dal Gruppo di
Lavoro internazionale COPD-GOLD, che tiene conto dei valori del FEV1, del FEV1/FVC e della gravità dei sintomi.
Sulla base di questa classificazione, da cui scaturiscono anche precise linee guida terapeutiche per ogni singolo stadio, è possibile graduare la valutazione della BPCO assegnando dei valori dell'ordine del 20-40% per lo stadio lieve, del 40-65% per lo stadio moderato, del 65-85% per lo stadio grave e > 85% per lo stadio molto grave. Nel caso in esame, la considerazione della storia clinica dell'esaminando (tabagista) e non ultimo la considerazione delle risultanze degli esami spirometrici effettuati si può affermare con certezza che l'esaminando è affetta da sindrome disventilatoria di grado moderato.
Dopo aver fornito gli elementi di ordine quantitativo riguardo l' infermità accertata, appare utile valutare la sfera attitudinale del ricorrente, ossia quegli ambiti di attività che, per somiglianze di richieste pratiche, attrattive ed ergonomiche, risultano adeguate alla realtà biologica e alla sua preparazione tecnico-pratica.
L'attività che svolge l'esaminando è quella di operaio/manovale in un' azienda del settore avicolo, lavoro questo che richiede una buona fisicità e manualità.
Le indagini peritali, come facilmente desumibile, ci hanno permesso di evidenziare una condizione psico-fisica complessiva del signor che non è Parte_1
significativamente deteriorata.
A tali conclusioni valutative siamo pervenuti tenendo conto dei riscontrati aspetti di sostanziale contenuta espressività clinico-funzionale del complesso morboso di cui è affetto l'esaminando.
Passando a valutare la compatibilità o meno tra quadro biologico, conseguenze menomative e sfera attitudinale del soggetto, possiamo senz'altro affermare che il complesso morboso, all'epoca dell'interesse della presente CTU, non è significativamente incisivo sul piano dell'efficienza fisica del ricorrente e non è significativamente menomativo della sua capacità di far fronte ai contenuti del suo abituale lavoro, da consentire il travalicamento della soglia dei 2/3 di capacità lavorativa specifica.
Ciò significa che le mansioni svolte sono compatibili con le condizioni psicofisiche riscontrate e che lo stato psico-fisico riscontrato è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale ed analoghe doti di esperienza.
Dunque, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un soggetto 52enne, con media scolarità e con qualifica di operaio/manovale.
Tenuto conto della storia clinica naturale dell'infermità polmonare obiettivata, avuto riguardo all' entità clinica ed ai conseguenti risvolti funzionali, considerate l'età, le condizioni cliniche generali e le attitudini lavorative dell'esaminando, riteniamo che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità (art. 1, comma 1), non determinando una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Come a dire, il nostro orientamento valutativo è sovrapponibile a quello espresso dalla
Commissione Medica di Nola con comunicazione del 29.01.2020” (cfr. CP_1
“Considerazioni medico-legali e risposta ai quesiti”, pagg. 7-8-9 della relazione peritale).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta in questa fase e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta.
Non appaiono condivisibili, infine, le censure mosse da parte istante nelle note depositate per l'odierna udienza, avendo il ctu espresso le proprie considerazioni sulla scorta dell'esame obiettivo (rispetto al quale si dà atto, nell'elaborato, di assenza di dispnea) e di analisi strumentali (spirometrie) in atti compiutamente valutate.
A ciò aggiungasi l'ulteriore considerazione che l'esame spirometrico già prodotto in fase atp del 12.1.21 (con diagnosi allegata sovrapponibile a quella di cui al certificato pneumologico prodotto nella odierna fase del 10.3.23) dà atto di “Esame nella norma”.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura – sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione – essendovi, in atti, valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 27.05.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma