Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 607\2023 R.G. avente ad oggetto:
Contratti bancari(deposito bancario, etc) , e vertente
T R A
) in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
liquidatore di (C.F. e P.IVA Parte_2
), (C.F. ),tutti P.IVA_1 Parte_3 C.F._2
rapp.ti e difesi dall'avv. ORSINI ALESSIO, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
) quale società incorporata in Controparte_1 P.IVA_2
) che Controparte_2 P.IVA_3
agisce nel presente giudizio per il tramite del suo Procuratore
Speciale, avv. Giuseppe AMODEO rapp.to C.F._3
e difeso dall' avv.to CONCIO FRANCESCO, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte e conclusionali depositate il 4-5 marzo 2025, per l'udienza dell'undici marzo 2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
Con il primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo 1186\2022 gli attori eccepiscono che la mera produzione della Gazzetta Ufficiale non dimostra l'inclusione nella cessione in blocco, dei crediti di cui si invoca il pagamento costituiti da (1) euro 45.324,72, quale residuo importo al 19/07/2016, del finanziamento chirografario n. 741589541;
(2) euro 15.108,06, quale saldo debitore al 07/07/2016, del contratto di conto corrente n. 632219, (3) euro 9.556,44, quale saldo debitore al
19/07/2016, in forza di n. 2 effetti insoluti intestati alla signora
Parte_1
Posto che non si contesta la successione delle cessioni in blocco ma solo la cessione della singola posizione debitoria, il motivo è infondato.
La disponibilità in capo all'odierna convenuta dei titoli contrattuali prodotti in giudizio quali il contratto di conto corrente (v. doc. 8 del monitorio), il contratto di mutuo con allegato piano di ammortamento
(v. doc. 6 del monitorio), il contratto di fideiussione del Parte_4
(v. doc. 11 del monitorio) di copia dei due effetti insoluti (v. doc. 11 monitorio) nonché il deposito del estratti conto integrali del conto corrente (v. doc. 5 all.to alla comparsa di costituzione), disponibilità non spiegabile altrimenti se non come conseguenza dell'avvenuta cessione dei crediti, dimostrano la titolarità del credito e la legittimazione ad agire dell'ingiungente.
Quanto al contratto di mutuo chirografario gli attori deducono la mancata esplicitazione nel contratto di mutuo chirografario del regime finanziario, il costo occulto addebitato derivante dal regime di capitalizzazione composta in contrato applicato il carattere anatocistico del mutuo alla francese.
2 Nr. 607\2023 R.G.
Il motivo è infondato.
Il piano di ammortamento alla francese non provoca anatocismo;
come recentemente affermato dalla Cassazione in un piano di ammortamento "alla francese" a tasso fisso, di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (v. cass.s.u. 15130\24). Principio applicabile anche ai piani di ammortamento a tasso variabile, posto che strutturalmente un ammortamento alla francese non può integrare un fenomeno anatocistico.
Escluso il fenomeno anatocistico nell'ammortamento alla francese la mancata specificazione del regine finanziario non comporta alcuna indeterminatezza della pattuizione in quanto il contraente, dalla lettura dello sviluppo del piano di ammortamento, è nelle condizioni di rendersi perfettamente conto della composizione della rate e degli interessi che si è impegnato a corrispondere.
Una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito, sull'ammontare delle rate, e sulla composizione di ogni singola rata al mutuante vengono fornite informazioni più che esaustive sull'impegno finanziario che lo attende.
Quanto al contratto di conto corrente, gli attori deducono la carenza probatoria del saldaconto su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento e chiedono il ricalcolo degli interessi degli affidamenti con quelli sostitutivi BOT ex art. 117 TUB escludendo spese, commissioni e oneri non pattuiti in forma scritta.
In particolare, deducono la indeterminatezza delle c.m.s. prevista solo in termini percentuali;
l'applicazione della commissione sull'accordato non pattuita;
il calcolo anatocistico degli interessi dal gennaio 2014 in poi: l'usura considerando la differenza tra il valore
3 Nr. 607\2023 R.G.
nominale della c.m.s. e la c.m.s. soglia;
l'illegittima variazione unilaterale degli interessi.
Ciò posto, si rileva che la produzione integrale degli estratti conto costituisce, unitamente al contratto già prodotto in sede monitoria, idonea prova scritta del credito rivendicato.
Quanto alla dedotta indeterminatezza dei tassi debitori degli affidamenti dall'esame del contratto di conto corrente (v.doc. 8 cit.) risulta che gli affidamenti concessi alla sono stato Parte_1 regolati secondo le clausole de contratto di c\c 572.
Tutte le ulteriori doglianze (su c.m.s. commissione sull'accorsato, usura anatocismo applicazioni di commissioni e spese non pattuite ecc.) sono meramente assertive quindi non provate (ragione per la quale la sollecitata ctu contabile non è stata ammessa in quanto esplorativa); né indicazioni utili a supportare le doglianze mosse al contratto di conto corrente possono trarsi dalla consulenza di parte incentrata unicamente sulle (infondate) censure al contratto di finanziamento.
Deve ritenersi legittima la facoltà di modifica unilaterale in quanto espressamente prevista nel contratto all'art. 13 e la relativa clausola è stata approvata specificamente dal cliente e prevede che le comunicazioni dovranno avvenire nei modi e nei termini stabiliti dal
CIRC (v. nota nr. 9 a pagina 6 del contratto).
Quanto agli effetti insoluti gli attori la deduzione circa il difetto di idonea prova documentale è infondata avendo prodotto a tal fine documentazione idonea come dal allegato doc. 11 del fascicolo monitorio, né gli attori hanno dimostrato il fatto estintivo ossia l'avvenuto pagamento delle ricevute bancarie insolute richiamate nelle certificazioni del 12 e del 19 febbraio 2014.
Ulteriore motivo di opposizione è la mancato sottoscrizione della fideiussione da parte di , la qualità di consumatore dello Parte_3 stesso, la vessatorietà della clausola in deroga e la decadenza ex art. 1957 c.c..
4 Nr. 607\2023 R.G.
In motivo è infondato: il piano di ammortamento, che è un tutt'uno con il contratto, reca a margine la firma, tra gli altri, anche del Pt_3
per cui deve ritenersi che lo stesso ha consapevolmente assunto
[...]
l'obbligazione fideiussoria richiamata nell'art. 5 del contratto.
Va esclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica e, in particolare, la nullità ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 del
Codice del Consumo, difettando la qualifica di consumatore in capo al stante il collegamento funzionale con la Parte_3 Parte_2 derivante dall'essere stato socio per la non trascurabile quota del
33,33% del capitale sociale della citata società (v. doc. 14 prodotto dalla convenuta).
Al netto della inapplicabile disciplina consumeristica, in termini generali, il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. è liberamente derogabile dalle parti, le quali possono decidere di estenderlo o escluderlo, e può essere oggetto di rinuncia espressa o tacita del fideiussore.
Quanto alla fideiussione sottoscritta dalla glia ttori Parte_2 eccepiscono la nullità della stessa per aver garantito un importo notevolmente superiore al proprio capitale sociale e sottoscritta per garantire un ingente debito contratto da altra società.
Il motivo è infondato in quanto la garanzia fideiussoria è stata chiesta ed ottenuta per garantire finanziamenti vari ossia obbligazioni della stessa Parte_2
Si chiede, infine, di accertare e dichiarare in via incidentale la nullità inefficacia e inutilizzabilità delle fideiussioni per utilizzo del modello
ABI in violazione dell'art. 2 L. 287\1990.
Il motivo è infondato.
Quand'anche si volesse ritenere soggette a detta nullità anche le fideiussioni specifiche come quella per cui è causa, e non solo le fideiussioni omnibus, come affermato dalla Cassazione con ordinanza del 21.10.2024 nr. 27243 va comunque considerato che, con l'ordinanza nr. 26847 del 16/10/2024, la Suprema Corte ha precisato
5 Nr. 607\2023 R.G.
anche che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto -come, nella fattispecie in esame, deve considerarsi la fideiussione specifica oggetto di causa- rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, in tutti i suoi profili soggettivi ed oggettivi, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.
Peraltro il provvedimento della Banca d'Italia copre un arco temporale che va dal 2003 al 2005 mentre nel caso di specie la fideiussione è stata stipulata a gennaio 2011 (v. doc. 6 monitorio) quindi sei anni dopo;
un arco temporale estremamente dilatato di per sé solo inidoneo a provare la perdurante sussistenza anche nel 2011 delle intese vietate ed il collegamento funzionale tra dette -non provate intese- e il contratto a valle oggetto della presente controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
rigetta tutte le domande attoree.
Condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 07/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
6 Nr. 607\2023 R.G.
7