Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 11/02/2021, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00047/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Panarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del 28 ottobre 2020, notificato in data 12 novembre 2020, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno temporaneo, ricerca lavoro Emersione 2020, -OMISSIS-del 16.06.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris in quanto:
- in data 16 giugno 2020 il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, per ricerca lavoro – emersione 2020, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza;
- l’art. 7 del D.M. del 27 maggio 2020 (“Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2020, n. 137, dispone che l’istanza per il rilascio dello speciale permesso temporaneo in questione “contiene a pena di inammissibilità”, tra l’altro: “…d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019…”;
- la Questura aveva già notificato a mani al ricorrente, in data 7 luglio 2020, l’avviso che, qualora non avesse presentato entro 10 giorni, documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di attività di lavoro nei settori previsti dalla normativa in questione in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, nonchè documentazione attestante la sua dimora, avrebbe avviato istruttoria di inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020;
- successivamente è stato inviato al ricorrente dalla Questura ulteriore preavviso, ex art.10 bis della legge n.241 del 1990, di inammissibilità dell’istanza (in quanto non aveva “dimostrato di aver svolto attività lavorativa in data antecedente al 31 ottobre 2019 in uno dei settori indicati dal D.L. 34/2020 (agricoltura/allevamento e zootecnia/pesca e acquacoltura o attività connesse/assistenza alla persona o lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare)”), all’indirizzo indicato espressamente dal ricorrente nella medesima istanza come suo recapito di riferimento, ma il ricorrente è risultato “sconosciuto” all’indirizzo in questione e l’irreperibilità è stata confermata anche dai Carabinieri che si sono recati al medesimo indirizzo per notificare il provvedimento di inammissibilità, né risulta che il ricorrente abbia comunicato alla Questura un diverso recapito;
- tenuto conto di quanto sopra, non può essere presa in considerazione, ai fini della verifica di legittimità del provvedimento impugnato, la documentazione prodotta dal ricorrente solo in sede del presente ricorso, mentre il procedimento si era ormai concluso con l’adozione del provvedimento di inammissibilità in data 28 ottobre 2020;
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO