Art. 1. Art. 12:
La prima parte e' modificata come segue:
«Le competenti sezioni del Consiglio dei lavori pubblici o i Comitati di cui all'art. 10 esprimono il loro parere:
«1° sui progetti esecutivi di opere di conto dello Stato o che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato, sulle variazioni od aggiunte a progetti gia' approvati, sulle proposte di esecuzione dei lavori a trattativa privata o in economia, sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti, sulle questioni con le imprese per variazione dei prezzi, per maggiori compensi e per esonero di penalita', nei casi indicati dagli articoli 1 , 5 , 7 e 8 del R. decreto in data 28 agosto 1924, numero 1396 , che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 , e dalle altre leggi e regolamenti in vigore».
Art. 20:
Al 1° comma e' sostituito il seguente:
«Il Consiglio d'amministrazione per il personale del Regio corpo del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, e composto: del presidente e dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; del presidente del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale dei servizi speciali dello stesso Ministero, degli ispettori superiori del Genio civile preposti ai circoli di ispezione, e del capo del personale. Quest'ultimo non avra' voto deliberativo per i provvedimenti relativi a funzionari di grado superiore al suo».
25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.
All'art. 2, dopo il 1° comma, aggiungere:
«Tale Ispettorato dovra' essere affidato ad un funzionario tecnico del corpo Reale del Genio civile di grado non inferiore al quarto».
7 febbraio 1926, n. 192, riguardante l'istituzione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.
7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti all'edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia.
L'alinea dell'art. 16 che comincia con le parole «N. 25» e' sostituito dal seguente:
«N. 25. Il magistrato di cui al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, art. 1 , membro della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, e i due capi di ufficio di cui all' articolo 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1925, n. 1185 ».
All'art. 22 e' aggiunto il seguente comma:
«Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, che gia' abbiano avuto l'assegnazione di alloggi cooperativi costruiti col contributo dello Stato, e che al momento della pubblicazione della presente legge, si trovino in effettivo possesso degli alloggi stessi, li conserveranno anche in deroga al disposto dell'articolo 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1922».
Ministero dell'economia nazionale.
16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicita' dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio.
Sono modificati come segue gli articoli:
Art. 2:
«E' fatto altresi' obbligo alle Societa' ed agli altri Enti di cui all'art. 1 di trasmettere gli elenchi, in duplice esemplare, nel termine di sette giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo stesso, ai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nonche' alle Camere di commercio ed alle Borse del Regno.
«Le Camere di commercio e le Deputazioni di borsa cureranno che una copia degli elenchi sia pubblicata nei rispettivi albi nel giorno successivo a quello in cui gli elenchi stessi sono pervenuti».
Art. 3:
«I responsabili della mancata pubblicazione di cui all'articolo 1 e dell'omesso invio degli elenchi sono puniti con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000».
Art. 5:
«Il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di disporre in casi eccezionali, su richiesta degli Enti interessati, la proroga del termine di cui nell'articolo 1 fino a trenta giorni dall'eseguito sorteggio a condizione pero' che la pubblicazione abbia luogo almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'inizio delle operazioni di rimborso».
28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte degli utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e dei Monti di pieta', da erogare in opere di pubblica beneficenza.
E' soppresso, al primo comma dell'articolo unico, il seguente periodo:
«Tuttavia la parte degli utili netti dell'esercizio 1924 da destinarsi ad opere di beneficenza o di pubblica utilita', non potra' superare la quota erogata pei detti fini sugli utili dell'esercizio 1923».
Ministero delle comunicazioni.
1° maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri elettivi nelle Commissioni centrali e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche.
L'art. 1 e' modificato come segue:
«I membri elettivi che fan parte delle Commissioni delle ricevitorie, centrali e provinciali, ai sensi del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100 , e del regolamento approvato con il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196 , sono confermati in carica sino al 31 dicembre 1925».
Tabella B.
MINISTERO DELLE FINANZE.
Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.
22 gennaio 1926, n. 166.
7 febbraio 1926, n. 164.
7 febbraio 1926, n. 165.
7 febbraio 1926. n. 200.
7 febbraio 1926, n. 248.
18 febbraio 1926, n. 314.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926.
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea -
Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati - Belluzzo
- Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 luglio 1963 n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo unico della Legge 15 luglio 1926, n. 1263 , tabella A, riguardante gli "Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno", in riferimento all'art. 113 della Costituzione.
La prima parte e' modificata come segue:
«Le competenti sezioni del Consiglio dei lavori pubblici o i Comitati di cui all'art. 10 esprimono il loro parere:
«1° sui progetti esecutivi di opere di conto dello Stato o che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato, sulle variazioni od aggiunte a progetti gia' approvati, sulle proposte di esecuzione dei lavori a trattativa privata o in economia, sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti, sulle questioni con le imprese per variazione dei prezzi, per maggiori compensi e per esonero di penalita', nei casi indicati dagli articoli 1 , 5 , 7 e 8 del R. decreto in data 28 agosto 1924, numero 1396 , che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 , e dalle altre leggi e regolamenti in vigore».
Art. 20:
Al 1° comma e' sostituito il seguente:
«Il Consiglio d'amministrazione per il personale del Regio corpo del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, e composto: del presidente e dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; del presidente del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale dei servizi speciali dello stesso Ministero, degli ispettori superiori del Genio civile preposti ai circoli di ispezione, e del capo del personale. Quest'ultimo non avra' voto deliberativo per i provvedimenti relativi a funzionari di grado superiore al suo».
25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.
All'art. 2, dopo il 1° comma, aggiungere:
«Tale Ispettorato dovra' essere affidato ad un funzionario tecnico del corpo Reale del Genio civile di grado non inferiore al quarto».
7 febbraio 1926, n. 192, riguardante l'istituzione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.
7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti all'edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia.
L'alinea dell'art. 16 che comincia con le parole «N. 25» e' sostituito dal seguente:
«N. 25. Il magistrato di cui al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, art. 1 , membro della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, e i due capi di ufficio di cui all' articolo 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1925, n. 1185 ».
All'art. 22 e' aggiunto il seguente comma:
«Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, che gia' abbiano avuto l'assegnazione di alloggi cooperativi costruiti col contributo dello Stato, e che al momento della pubblicazione della presente legge, si trovino in effettivo possesso degli alloggi stessi, li conserveranno anche in deroga al disposto dell'articolo 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1922».
Ministero dell'economia nazionale.
16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicita' dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio.
Sono modificati come segue gli articoli:
Art. 2:
«E' fatto altresi' obbligo alle Societa' ed agli altri Enti di cui all'art. 1 di trasmettere gli elenchi, in duplice esemplare, nel termine di sette giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo stesso, ai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nonche' alle Camere di commercio ed alle Borse del Regno.
«Le Camere di commercio e le Deputazioni di borsa cureranno che una copia degli elenchi sia pubblicata nei rispettivi albi nel giorno successivo a quello in cui gli elenchi stessi sono pervenuti».
Art. 3:
«I responsabili della mancata pubblicazione di cui all'articolo 1 e dell'omesso invio degli elenchi sono puniti con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000».
Art. 5:
«Il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di disporre in casi eccezionali, su richiesta degli Enti interessati, la proroga del termine di cui nell'articolo 1 fino a trenta giorni dall'eseguito sorteggio a condizione pero' che la pubblicazione abbia luogo almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'inizio delle operazioni di rimborso».
28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte degli utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e dei Monti di pieta', da erogare in opere di pubblica beneficenza.
E' soppresso, al primo comma dell'articolo unico, il seguente periodo:
«Tuttavia la parte degli utili netti dell'esercizio 1924 da destinarsi ad opere di beneficenza o di pubblica utilita', non potra' superare la quota erogata pei detti fini sugli utili dell'esercizio 1923».
Ministero delle comunicazioni.
1° maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri elettivi nelle Commissioni centrali e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche.
L'art. 1 e' modificato come segue:
«I membri elettivi che fan parte delle Commissioni delle ricevitorie, centrali e provinciali, ai sensi del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100 , e del regolamento approvato con il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196 , sono confermati in carica sino al 31 dicembre 1925».
Tabella B.
MINISTERO DELLE FINANZE.
Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.
22 gennaio 1926, n. 166.
7 febbraio 1926, n. 164.
7 febbraio 1926, n. 165.
7 febbraio 1926. n. 200.
7 febbraio 1926, n. 248.
18 febbraio 1926, n. 314.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926.
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea -
Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati - Belluzzo
- Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 luglio 1963 n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo unico della Legge 15 luglio 1926, n. 1263 , tabella A, riguardante gli "Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno", in riferimento all'art. 113 della Costituzione.