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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1977 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Paolo Palma (C.F. ) del foro di Roma che la C.F._2
rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il di
Loro studio legale sito in Roma, in Viale Angelico, 70 e che ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax. 0696840646 - ed alla pec.
Email_1
RICORRENTE
Contro
l' c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t); giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura Periferica INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16 – fax n. 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “All'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice del Lavoro di primo grado, affinché, designato il Giudice Unico e fissata l'udienza di discussione della causa, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti rassegnate:
- Accertare e dichiarare non dovuto l'indebito maturato dalla ricorrente per un importo pari ad €. 1.127,70 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Parte resistente: “nel merito,
-a) la infondatezza della domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 21.10.2024 ha Parte_1 impugnato la comunicazione del 29.06.2024, con la quale le è stato notificato l'indebito CP_1
assistenziale sulla pensione categoria INVCIV, iscrizione n. 07176003, relativo al periodo dal
01.03.2021 al 30.06.2021, per l'importo di €. 1.127,70.
A sostegno della domanda ha eccepito la omessa motivazione della ragione dell'indebito richiesto dall' , tanto da non riuscire a comprenderne il motivo ed ipotizzando che lo CP_1
stesso derivasse da un ricalcolo della pensione per maggiorazione sociale.
Ha quindi invocato il principio di affidamento e buona fede sostenendo irreperibilità dell'indebito assistenziale.
1.2. Si costituiva in giudizio l' spiegando le ragioni dell'indebito assistenziale, CP_1
rappresentate, in particolare, dal fatto che nel nuovo certificato pensione, conseguente ad espletamento di giudizio di ATP, con domanda n. 2178952000066 del 31/01/2023, l' CP_1
corrispondeva alla sig.ra gli arretrati della pensione di invalidità civile da Parte_1
02/2021 fino al 31/01/2023, senza, tuttavia, trattenere le somme già percepite dalla ricorrente da 02/2021 a 06/2021. Deduceva che in sostanza, la ricorrente aveva percepito due volte le somme a titolo di assegno di assistenza da 03/2021 a 06/2021. In punto di diritto, dopo aver ritenuto che l'articolo 52 della legge 09.03.1989 n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30.12.1991 n. 412 trovi applicazione solo nell'ambito dell'indebito previdenziale, eccepiva la correttezza dell'indebito, sottolineando che comunque il recupero dell'indebito era stato contestato entro l'anno successivo dall'accertamento d'ufficio, perché, eseguito il decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 31.01.2023 con il versamento degli arretrati, l'indebito è stato contestato a partire dal 29.06.2024.
2 Assumeva l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 2033 c.c. in quanto l'indebito contestato derivava da duplicazione del pagamento dell'assegno mensile di assistenza per la copertura del periodo dal 01.02.2021 al 30.06.2021.
Alla luce delle predette considerazioni concludeva per il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata fissata per la discussione all'udienza del 7.1.2025
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente, alla luce della difesa dell' CP_1 contenuta nella memoria difensiva, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di indebito per difetto di motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, ribadendo, altresì, la insussistenza del dolo in capo alla medesima, con conseguente accoglimento della domanda.
2.1. Come sopra esposto ha agito in giudizio al fine di Parte_1 contestare l'indebito di € 1.127,70 richiesto dall' , con la comunicazione del 29 giugno CP_1
2024, per il periodo dal 1.03.2021 al 30.06.2021, da valere sulla pensione di invalidità cat.
INVCIV n. 07176003.
Dal tenore della missiva di indebito non è specificata la ragione dell'indebito, tanto è vero che la ricorrente, nell'elaborare il proprio ricorso, si è ritrovata a formulare una difesa meramente ipotetica, ipotizzando che la ragione della richiesta fosse da ricercare in un ricalcolo dell'assegno da maggiorazione sociale.
Solo a seguito della costituzione dell' è stato possibile comprendere il motivo posto a CP_1 fondamento dell'indebito, come di seguito specificato.
La ricorrente era titolare di assegno mensile di assistenza n. 07176003, categoria INVCIV.
A seguito di visita del 02/04/2019, la commissione medica competente le riconosceva una percentuale di invalidità civile pari al 74% con revisione al 04/2021.
Con verbale di revisione definito agli atti in data 05/05/2021, la commissione medica competente le riconosceva una percentuale di invalidità civile pari al 50% con decorrenza
02/2021 senza revisione che, di fatto, comportava la revoca dell'assegno mensile di assistenza
3 dal mese successivo alla definizione dello stesso. A partire, cioè, da 03/2021, la Parte_1 perdeva il diritto al conseguimento dell'assegno mensile.
[...]
Per tale ragione, il 14/05/2021 con domanda n. 2148890000039, l' procedeva alla CP_1 ricostituzione d'ufficio della pensione di invalidità n.07176003, nonché alla sua eliminazione, chiedendo la restituzione delle rate di pensione indebitamente percepite da 03/2021 a 06/2021.
L' ha dedotto che la raccomandata del 2.7.2021 sia stata notificata per compiuta CP_1
giacenza.
Agli atti di causa è stata depositata solo la missiva tornata indietro per compiuta giacenza, ma non vi è prova della data del tentativo di consegna o della informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale. Peraltro, l'indirizzo di residenza ivi indicato (corrispondente a quello indicato nei due verbali sanitari in atti, viale Quattro Venti 98, Roma) non corrisponde a quello successivamente utilizzato dall' per la comunicazione di liquidazione del CP_1
31.1.2023 e per la successiva comunicazione di indebito del 29.6.2024.
Alla luce della documentazione disponibile non è, dunque, possibile ritenere dimostrato il perfezionamento del processo di notificazione della missiva del 2.7.2021.
Nel frattempo, la ricorrente presentava ricorso giudiziario avverso il Parte_1
verbale n. 3940879800939 con cui la commissione medica le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità civile pari al 50%. Tale ricorso, iscritto con il R.G. n. 18369/2021 al
Tribunale Ordinario di Roma, sezione lavoro, si concludeva con decreto di omologa del
13/04/2022, con cui il giudice competente omologava l'accertamento positivo del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., relative alla sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla provvidenza ex art. 13 della legge n. 118/71
(assegno di invalidità) con decorrenza dalla domanda amministrativa del 01/02/2021 e rivedibilità a novembre 2024. Il provvedimento di omologa non è stato depositato, ma la circostanza non è stata specificatamente contestata dalla parte ricorrente, sicchè può ritenersi acquisita al giudizio.
Nel liquidare il nuovo certificato pensione, con comunicazione del 31/01/2023 (cfr. fascicolo ), l'Istituto corrispondeva alla gli arretrati della pensione di CP_1 Parte_1
invalidità civile da 02/2021 fino al 31/01/2023, senza, tuttavia, trattenere le somme già percepite dalla ricorrente da 02/2021 a 06/2021.
In altri termini, la ricorrente ha percepito due volte le somme a titolo di assegno di assistenza da 03/2021 a 06/2021, da qui l'indebito oggetto del presente giudizio.
Di tale errore nella liquidazione della prestazione assistenziale non è stata fornita alcuna congrua comunicazione alla ricorrente, la quale ha avuto contezza esclusivamente della
4 comunicazione del 31.1.2023, con cui le veniva ripristinato l'assegno di invalidità civile, con liquidazione degli arretrati per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023.
Né la ricorrente ha potuto comprendere la ragione dell'indebito preteso, considerato che nella comunicazione del 29.6.2024, qui impugnata, non vi è stata alcuna specificazione della motivazione sottostante.
Nella suddetta missiva, con oggetto “sollecito pagamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 07176003”, si dava atto di aver Parte_1
previamente comunicato alla ricorrente, con missiva del 6.7.2021, il pagamento non dovuto per l'importo di € 1.127,70, per il periodo dal 1.3.2021 al 30.6.2021, sulla scorta dei seguenti motivi:
“sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
2.2. Tanto premesso, si ritiene che il recupero in oggetto non possa essere effettuato, atteso che l'indebito rappresenta il frutto di un errore di calcolo imputabile all'istituto previdenziale, su cui la parte ricorrente ha fatto affidamento, senza alcuna corresponsabilità a titolo di dolo.
In punto di diritto, la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute.
Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I.
n. 412 del 1991, art. 13).
A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte
Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale.
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito, si applica la regola, propria del sottosistema
5 assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, Cassazione civile sez. lav.,
10/08/2022 n.24617).
Ai sensi del combinato disposto ex art. 52 Legge n. 88/1989 ed art. 13, co. 1, Legge n.
412/1991, l'indebito previdenziale, e quindi assistenziale, è irripetibile quando ricorrono le seguenti quattro specifiche condizioni: 1) pagamento delle somme sulla scorta di un formale e definitivo provvedimento dell'ente; 2) comunicazione del provvedimento all'interessato; 3) errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
4) mancanza di dolo da parte dell'interessato, cui viene equiparata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti rilevanti ai fini del diritto o del quantum della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente;
in difetto anche di una soltanto di tali condizioni assume pieno vigore la regola della ripetibilità ex art. 2033 cod. civ.
2.3. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la richiesta di indebito in oggetto risiede nell'errore di calcolo commesso dall' in fase di liquidazione della CP_1 prestazione, avvenuta in data 31.1.2023, consistita nell'aver considerato, nella liquidazione degli arretrati, anche il periodo dal 1.3.2021 al 30.6.2021, oggetto di precedente richiesta di indebito, ma mai comunicata validamente alla ricorrente.
Nel caso concreto, l'errore di liquidazione non è certamente dipeso dal comportamento della ricorrente che, infatti, ha regolarmente agito in giudizio avverso il verbale medico con cui le veniva disconosciuta la permanenza del requisito sanitario dell'invalidità civile, ottenendo in sede di ATP, il riconoscimento del requisito sanitario, e quindi, successivamente, il provvedimento di liquidazione, con i relativi arretrati.
La ricorrente, pertanto, ha fatto affidamento su un provvedimento formale dell' , CP_1
costituito dalla comunicazione di liquidazione del 31.1.2023, senza in alcun modo contribuire all'errore commesso, né omettendo all'ente previdenziale circostanze allo stesso non conosciute.
A fronte di tali circostanze fattuali la parte ricorrente non ha in alcun modo indotto in errore l' , ma anzi si è ritrovata a subire la comunicazione di indebito, senza conoscere o CP_1
comprendere le ragioni dello stesso.
6 Non si può condividere, sul punto, quanto assunto dall' , secondo cui l'incertezza CP_1 sull'esistenza del diritto all'assegno mensile di assistenza è derivata dall'iniziativa della ricorrente di rivolgersi al Tribunale di Roma per impugnare il verbale sanitario di revisione.
La ricorrente ha esercitato un legittimo diritto di azione avverso il verbale sanitario di revisione che le aveva negato la permanenza del requisito sanitario della prestazione assistenziale di cui era titolare, ottenendo il legittimo e dovuto ripristino dell'assegno civile ordinario, sicchè, semmai, l'incertezza circa l'esistenza del diritto all'assegno è dipesa dall'accertata illegittimità del verbale sanitario di revisione.
Valga, peraltro, sottolineare che la richiesta di indebito del 29.6.2024 è fondata sulla missiva del 6.7.2021, dalla stessa espressamente richiamata, tanto è vero che la comunicazione suddetta viene qualificata quale richiesta di “sollecito”. Tuttavia, l'indebito di cui alla missiva del 6.7.2021, essendo fondato sulla ritenuta insussistenza della permanenza del requisito sanitario di invalidità civile, all'epoca della notifica della comunicazione di indebito in oggetto (29.6.2024), doveva ritenersi superato dagli esiti del giudizio di ATP incardinato dalla ricorrente, con ciò dimostrandosi ulteriormente come la situazione di incertezza nella corresponsione degli arretrati, non sia in alcun modo imputabile alla ricorrente.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti previsti dal combinato disposto ex art. 52 Legge n.
88/1989 ed art. 13, co. 1, Legge n. 412/1991 per escludere l'applicabilità dell'articolo 2033
c.c., in quanto il pagamento delle somme non dovute è avvenuta sulla scorta di un formale e definitivo provvedimento dell'ente (cfr. comunicazione di liquidazione del 31.1.2023), rispetto al cui errore non sussiste alcun dolo (commissivo o omissivo) da parte dell'interessato.
Non si ritiene, altresì, meritevole di accoglimento la difesa dell' secondo cui il CP_1
recupero sarebbe comunque legittimo, in quanto, eseguito il decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 31.01.2023 con il versamento degli arretrati, l'indebito è stato contestato a partire dal 29.06.2024, quindi entro l'anno successivo a quello dell'accertamento.
Ed infatti, l'articolo 13 comma 2 della Legge del 30/12/1991 - N. 412 fa esplicito riferimento ai provvedimenti di recupero conseguenti al mutamento delle condizioni reddituali (L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza) e non ad errori di diversa natura commessi dall'ente previdenziale, come nel caso di specie.
7 Alla luce delle precedenti considerazioni, si conclude affermano la illegittimità del recupero di € 1.127,70, operato dall' nei confronti della ricorrente, con comunicazione CP_1
del 29.6.2024.
Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di parte ricorrente in relazione alla illegittimità del provvedimento dell' per violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del CP_1
1990, atteso che, per quanto non si possa negare un obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati dall' , non trovano applicazione i vizi di nullità ed annullabilità del CP_1
provvedimento amministrativo, previsti, appunti dal diritto amministrativo ed invocabili dinanzi alla relativa giurisdizione competente.
La domanda merita, dunque, accoglimento come statuito in dispositivo.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo (scaglione 1.100/5.200, senza fase istruttoria, valori minimi, considerata la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio di cui al n. R.G. 1977/2024 così provvede:
• accerta e dichiara la illegittimità del recupero da parte dell' dell'importo di € CP_1
1.127,70 di cui alla comunicazione del 29.6.2024 per le ragioni esposte in motivazione;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
884,50 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Teramo, 7.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Paolo Palma (C.F. ) del foro di Roma che la C.F._2
rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il di
Loro studio legale sito in Roma, in Viale Angelico, 70 e che ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax. 0696840646 - ed alla pec.
Email_1
RICORRENTE
Contro
l' c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t); giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura Periferica INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16 – fax n. 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “All'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice del Lavoro di primo grado, affinché, designato il Giudice Unico e fissata l'udienza di discussione della causa, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti rassegnate:
- Accertare e dichiarare non dovuto l'indebito maturato dalla ricorrente per un importo pari ad €. 1.127,70 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Parte resistente: “nel merito,
-a) la infondatezza della domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 21.10.2024 ha Parte_1 impugnato la comunicazione del 29.06.2024, con la quale le è stato notificato l'indebito CP_1
assistenziale sulla pensione categoria INVCIV, iscrizione n. 07176003, relativo al periodo dal
01.03.2021 al 30.06.2021, per l'importo di €. 1.127,70.
A sostegno della domanda ha eccepito la omessa motivazione della ragione dell'indebito richiesto dall' , tanto da non riuscire a comprenderne il motivo ed ipotizzando che lo CP_1
stesso derivasse da un ricalcolo della pensione per maggiorazione sociale.
Ha quindi invocato il principio di affidamento e buona fede sostenendo irreperibilità dell'indebito assistenziale.
1.2. Si costituiva in giudizio l' spiegando le ragioni dell'indebito assistenziale, CP_1
rappresentate, in particolare, dal fatto che nel nuovo certificato pensione, conseguente ad espletamento di giudizio di ATP, con domanda n. 2178952000066 del 31/01/2023, l' CP_1
corrispondeva alla sig.ra gli arretrati della pensione di invalidità civile da Parte_1
02/2021 fino al 31/01/2023, senza, tuttavia, trattenere le somme già percepite dalla ricorrente da 02/2021 a 06/2021. Deduceva che in sostanza, la ricorrente aveva percepito due volte le somme a titolo di assegno di assistenza da 03/2021 a 06/2021. In punto di diritto, dopo aver ritenuto che l'articolo 52 della legge 09.03.1989 n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30.12.1991 n. 412 trovi applicazione solo nell'ambito dell'indebito previdenziale, eccepiva la correttezza dell'indebito, sottolineando che comunque il recupero dell'indebito era stato contestato entro l'anno successivo dall'accertamento d'ufficio, perché, eseguito il decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 31.01.2023 con il versamento degli arretrati, l'indebito è stato contestato a partire dal 29.06.2024.
2 Assumeva l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 2033 c.c. in quanto l'indebito contestato derivava da duplicazione del pagamento dell'assegno mensile di assistenza per la copertura del periodo dal 01.02.2021 al 30.06.2021.
Alla luce delle predette considerazioni concludeva per il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata fissata per la discussione all'udienza del 7.1.2025
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente, alla luce della difesa dell' CP_1 contenuta nella memoria difensiva, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di indebito per difetto di motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, ribadendo, altresì, la insussistenza del dolo in capo alla medesima, con conseguente accoglimento della domanda.
2.1. Come sopra esposto ha agito in giudizio al fine di Parte_1 contestare l'indebito di € 1.127,70 richiesto dall' , con la comunicazione del 29 giugno CP_1
2024, per il periodo dal 1.03.2021 al 30.06.2021, da valere sulla pensione di invalidità cat.
INVCIV n. 07176003.
Dal tenore della missiva di indebito non è specificata la ragione dell'indebito, tanto è vero che la ricorrente, nell'elaborare il proprio ricorso, si è ritrovata a formulare una difesa meramente ipotetica, ipotizzando che la ragione della richiesta fosse da ricercare in un ricalcolo dell'assegno da maggiorazione sociale.
Solo a seguito della costituzione dell' è stato possibile comprendere il motivo posto a CP_1 fondamento dell'indebito, come di seguito specificato.
La ricorrente era titolare di assegno mensile di assistenza n. 07176003, categoria INVCIV.
A seguito di visita del 02/04/2019, la commissione medica competente le riconosceva una percentuale di invalidità civile pari al 74% con revisione al 04/2021.
Con verbale di revisione definito agli atti in data 05/05/2021, la commissione medica competente le riconosceva una percentuale di invalidità civile pari al 50% con decorrenza
02/2021 senza revisione che, di fatto, comportava la revoca dell'assegno mensile di assistenza
3 dal mese successivo alla definizione dello stesso. A partire, cioè, da 03/2021, la Parte_1 perdeva il diritto al conseguimento dell'assegno mensile.
[...]
Per tale ragione, il 14/05/2021 con domanda n. 2148890000039, l' procedeva alla CP_1 ricostituzione d'ufficio della pensione di invalidità n.07176003, nonché alla sua eliminazione, chiedendo la restituzione delle rate di pensione indebitamente percepite da 03/2021 a 06/2021.
L' ha dedotto che la raccomandata del 2.7.2021 sia stata notificata per compiuta CP_1
giacenza.
Agli atti di causa è stata depositata solo la missiva tornata indietro per compiuta giacenza, ma non vi è prova della data del tentativo di consegna o della informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale. Peraltro, l'indirizzo di residenza ivi indicato (corrispondente a quello indicato nei due verbali sanitari in atti, viale Quattro Venti 98, Roma) non corrisponde a quello successivamente utilizzato dall' per la comunicazione di liquidazione del CP_1
31.1.2023 e per la successiva comunicazione di indebito del 29.6.2024.
Alla luce della documentazione disponibile non è, dunque, possibile ritenere dimostrato il perfezionamento del processo di notificazione della missiva del 2.7.2021.
Nel frattempo, la ricorrente presentava ricorso giudiziario avverso il Parte_1
verbale n. 3940879800939 con cui la commissione medica le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità civile pari al 50%. Tale ricorso, iscritto con il R.G. n. 18369/2021 al
Tribunale Ordinario di Roma, sezione lavoro, si concludeva con decreto di omologa del
13/04/2022, con cui il giudice competente omologava l'accertamento positivo del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., relative alla sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla provvidenza ex art. 13 della legge n. 118/71
(assegno di invalidità) con decorrenza dalla domanda amministrativa del 01/02/2021 e rivedibilità a novembre 2024. Il provvedimento di omologa non è stato depositato, ma la circostanza non è stata specificatamente contestata dalla parte ricorrente, sicchè può ritenersi acquisita al giudizio.
Nel liquidare il nuovo certificato pensione, con comunicazione del 31/01/2023 (cfr. fascicolo ), l'Istituto corrispondeva alla gli arretrati della pensione di CP_1 Parte_1
invalidità civile da 02/2021 fino al 31/01/2023, senza, tuttavia, trattenere le somme già percepite dalla ricorrente da 02/2021 a 06/2021.
In altri termini, la ricorrente ha percepito due volte le somme a titolo di assegno di assistenza da 03/2021 a 06/2021, da qui l'indebito oggetto del presente giudizio.
Di tale errore nella liquidazione della prestazione assistenziale non è stata fornita alcuna congrua comunicazione alla ricorrente, la quale ha avuto contezza esclusivamente della
4 comunicazione del 31.1.2023, con cui le veniva ripristinato l'assegno di invalidità civile, con liquidazione degli arretrati per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023.
Né la ricorrente ha potuto comprendere la ragione dell'indebito preteso, considerato che nella comunicazione del 29.6.2024, qui impugnata, non vi è stata alcuna specificazione della motivazione sottostante.
Nella suddetta missiva, con oggetto “sollecito pagamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 07176003”, si dava atto di aver Parte_1
previamente comunicato alla ricorrente, con missiva del 6.7.2021, il pagamento non dovuto per l'importo di € 1.127,70, per il periodo dal 1.3.2021 al 30.6.2021, sulla scorta dei seguenti motivi:
“sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
2.2. Tanto premesso, si ritiene che il recupero in oggetto non possa essere effettuato, atteso che l'indebito rappresenta il frutto di un errore di calcolo imputabile all'istituto previdenziale, su cui la parte ricorrente ha fatto affidamento, senza alcuna corresponsabilità a titolo di dolo.
In punto di diritto, la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute.
Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I.
n. 412 del 1991, art. 13).
A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte
Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale.
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito, si applica la regola, propria del sottosistema
5 assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, Cassazione civile sez. lav.,
10/08/2022 n.24617).
Ai sensi del combinato disposto ex art. 52 Legge n. 88/1989 ed art. 13, co. 1, Legge n.
412/1991, l'indebito previdenziale, e quindi assistenziale, è irripetibile quando ricorrono le seguenti quattro specifiche condizioni: 1) pagamento delle somme sulla scorta di un formale e definitivo provvedimento dell'ente; 2) comunicazione del provvedimento all'interessato; 3) errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
4) mancanza di dolo da parte dell'interessato, cui viene equiparata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti rilevanti ai fini del diritto o del quantum della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente;
in difetto anche di una soltanto di tali condizioni assume pieno vigore la regola della ripetibilità ex art. 2033 cod. civ.
2.3. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la richiesta di indebito in oggetto risiede nell'errore di calcolo commesso dall' in fase di liquidazione della CP_1 prestazione, avvenuta in data 31.1.2023, consistita nell'aver considerato, nella liquidazione degli arretrati, anche il periodo dal 1.3.2021 al 30.6.2021, oggetto di precedente richiesta di indebito, ma mai comunicata validamente alla ricorrente.
Nel caso concreto, l'errore di liquidazione non è certamente dipeso dal comportamento della ricorrente che, infatti, ha regolarmente agito in giudizio avverso il verbale medico con cui le veniva disconosciuta la permanenza del requisito sanitario dell'invalidità civile, ottenendo in sede di ATP, il riconoscimento del requisito sanitario, e quindi, successivamente, il provvedimento di liquidazione, con i relativi arretrati.
La ricorrente, pertanto, ha fatto affidamento su un provvedimento formale dell' , CP_1
costituito dalla comunicazione di liquidazione del 31.1.2023, senza in alcun modo contribuire all'errore commesso, né omettendo all'ente previdenziale circostanze allo stesso non conosciute.
A fronte di tali circostanze fattuali la parte ricorrente non ha in alcun modo indotto in errore l' , ma anzi si è ritrovata a subire la comunicazione di indebito, senza conoscere o CP_1
comprendere le ragioni dello stesso.
6 Non si può condividere, sul punto, quanto assunto dall' , secondo cui l'incertezza CP_1 sull'esistenza del diritto all'assegno mensile di assistenza è derivata dall'iniziativa della ricorrente di rivolgersi al Tribunale di Roma per impugnare il verbale sanitario di revisione.
La ricorrente ha esercitato un legittimo diritto di azione avverso il verbale sanitario di revisione che le aveva negato la permanenza del requisito sanitario della prestazione assistenziale di cui era titolare, ottenendo il legittimo e dovuto ripristino dell'assegno civile ordinario, sicchè, semmai, l'incertezza circa l'esistenza del diritto all'assegno è dipesa dall'accertata illegittimità del verbale sanitario di revisione.
Valga, peraltro, sottolineare che la richiesta di indebito del 29.6.2024 è fondata sulla missiva del 6.7.2021, dalla stessa espressamente richiamata, tanto è vero che la comunicazione suddetta viene qualificata quale richiesta di “sollecito”. Tuttavia, l'indebito di cui alla missiva del 6.7.2021, essendo fondato sulla ritenuta insussistenza della permanenza del requisito sanitario di invalidità civile, all'epoca della notifica della comunicazione di indebito in oggetto (29.6.2024), doveva ritenersi superato dagli esiti del giudizio di ATP incardinato dalla ricorrente, con ciò dimostrandosi ulteriormente come la situazione di incertezza nella corresponsione degli arretrati, non sia in alcun modo imputabile alla ricorrente.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti previsti dal combinato disposto ex art. 52 Legge n.
88/1989 ed art. 13, co. 1, Legge n. 412/1991 per escludere l'applicabilità dell'articolo 2033
c.c., in quanto il pagamento delle somme non dovute è avvenuta sulla scorta di un formale e definitivo provvedimento dell'ente (cfr. comunicazione di liquidazione del 31.1.2023), rispetto al cui errore non sussiste alcun dolo (commissivo o omissivo) da parte dell'interessato.
Non si ritiene, altresì, meritevole di accoglimento la difesa dell' secondo cui il CP_1
recupero sarebbe comunque legittimo, in quanto, eseguito il decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 31.01.2023 con il versamento degli arretrati, l'indebito è stato contestato a partire dal 29.06.2024, quindi entro l'anno successivo a quello dell'accertamento.
Ed infatti, l'articolo 13 comma 2 della Legge del 30/12/1991 - N. 412 fa esplicito riferimento ai provvedimenti di recupero conseguenti al mutamento delle condizioni reddituali (L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza) e non ad errori di diversa natura commessi dall'ente previdenziale, come nel caso di specie.
7 Alla luce delle precedenti considerazioni, si conclude affermano la illegittimità del recupero di € 1.127,70, operato dall' nei confronti della ricorrente, con comunicazione CP_1
del 29.6.2024.
Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di parte ricorrente in relazione alla illegittimità del provvedimento dell' per violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del CP_1
1990, atteso che, per quanto non si possa negare un obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati dall' , non trovano applicazione i vizi di nullità ed annullabilità del CP_1
provvedimento amministrativo, previsti, appunti dal diritto amministrativo ed invocabili dinanzi alla relativa giurisdizione competente.
La domanda merita, dunque, accoglimento come statuito in dispositivo.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo (scaglione 1.100/5.200, senza fase istruttoria, valori minimi, considerata la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio di cui al n. R.G. 1977/2024 così provvede:
• accerta e dichiara la illegittimità del recupero da parte dell' dell'importo di € CP_1
1.127,70 di cui alla comunicazione del 29.6.2024 per le ragioni esposte in motivazione;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
884,50 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Teramo, 7.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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