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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/07/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 232 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Ciccaronecome da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del Presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Fanuli come da procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“La (d'ora innanzi: Controparte_2
), con atto di precetto notificato il 10.4.2019 intimava a Controparte_1 Parte_1 pagina 1 di 9 di pagare la somma di €.55.166,97, oltre accessori, in virtù del contratto per notar
del 22.2.2012 (rep. N. 112018, raccolta n. 23506), con il quale la Per_1 CP_1
aveva concesso al un mutuo fondiario dell'importo di euro 80.000,00
[...] Pt_1
(garantito da ipoteca rilasciata dal mutuatario e da fideiussione rilasciata da e Parte_2
), risoltosi di diritto in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, il Parte_3 quale aveva omesso di pagare n. 8 rate dal 22.6.2018 al 30.1.2019.
, con atto di citazione notificato il 30.4.2019, proponeva opposizione a Parte_1 precetto, deducendo: 1) l'omessa intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” nella spedizione del titolo in forma esecutiva;
2) l'irregolarità della notifica dell'atto di precetto a e;
3) l'illegittimità delle fideiussioni omnibus Parte_3 Parte_4 generiche;
la sproporzione ed eccessiva onerosità delle garanzie ipotecarie e fideiussorie rispetto all'importo erogato;
la mancata allegazione ed il rifiuto di rilasciare copia dei documenti alla parte, con conseguente lesione del diritto di difesa;
4) mancanza di realità del contratto di mutuo;
data di erogazione non coincidente con la data della stipula;
illiceità della causa (consolidamento debiti): nullità e/o simulazione;
5) omessa indicazione del TAG e del TAEG. Omessa esplicita indicazione di applicazione di un tasso d'interesse variabile: piano di ammortamento indeterminato e indeterminabile. Condizioni di variazione indeterminate ed indeterminabili. Nullità clausola d'interessi corrispettivi e conseguente applicazione interessi legali con rideterminazione delle poste dare-avere; 6) applicazione, indicizzazione e calcolo di capitalizzazione sugli interessi. Illegittimità del piano di ammortamento alla francese. Capitalizzazione e anatocismo;
7) violazione disciplina usura l. 108/1990. Superamento tasso soglia in considerazione delle spese e commissioni applicate e addebitate;
8) responsabilità contrattuale. Violazione principio buona fede. Risarcimento del danno.
La , costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda”. Controparte_1
La causa veniva istruita in via documentale senza ammissione di CTU contabile, in quanto ritenuta superflua, e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 2.11.2021, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva decisa con sentenza n. 223 emessa dal
Tribunale di Lecce il 31.01.2022, pubblicata in pari data, con la quale veniva rigettava l'opposizione proposta da con conseguente condanna dello stesso al Parte_1 rimborso delle spese del giudizio in favore della banca convenuta.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 09.03.2022, deducendo l'erroneità della sentenza per i motivi pagina 2 di 9 che verranno di seguito esaminati, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa e reiterando la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio econometrica, rigettata dal primo giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.09.2022 si è costituita la banca, eccependo in via preliminare l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello, del quale in subordine chiede il rigetto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Nel corso del giudizio il difensore dell'appellante ha comunicato che con nota del 7 novembre 2022 le è stato revocato, con effetto immediato, il mandato per il presente giudizio di secondo grado (oltre che per altri contenziosi). Da tale data in poi non risultano depositati ulteriori atti dalla difesa di , che non ha inteso nominare altro Parte_1 difensore.
Con ordinanza collegiale del 20/21-2-2023 è stata rigettata sia l'istanza di sospensione dell'appellata sentenza, che la richiesta di CTU contabile, per cui la Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.04.2025, sostituita da trattazione scritta, con note depositate quindi dalla sola difesa della banca appellata.
Dato atto della presenza di tali note, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 348 c.p.c., sollevata da Controparte_1
. L'eccezione resta, invero, assorbita, stante la fissazione della udienza di
[...] precisazione delle conclusioni, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
In ogni caso non si ravvisano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c.
1. - SULL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E SULL'ANATOCISMO
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe errato nell'escludere la presenza di anatocismo derivante dall'ammortamento alla francese, emergendo dalla relazione del consulente di parte dott.
allegata in atti, che il tasso effettivamente applicato al mutuo in oggetto non era Per_2 del 5,95, bensì del 6,12, con conseguente generazione, in applicazione dell'ammortamento francese, di capitalizzazione composta non dichiarata in contratto e anatocismo.
Il motivo è infondato. pagina 3 di 9 Ed, invero, la capitalizzazione attuata, risultante dal "piano di ammortamento alla francese", non integra un anatocismo. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, che ha escluso che l'ammortamento c.d. “alla francese” determini la violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c. e quindi si risolva in una pratica illegittima di anatocismo. L'ammortamento alla francese prevede infatti che l'obbligazione per interessi sia calcolata sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. La capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo
(Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). In questo caso, dunque, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ.
SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023).
Sul punto va rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte con una recentissima ordinanza (Cfr. ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), tali principi trovano applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
In applicazione dei principi enunciati va, pertanto, ritenuta infondata la doglianza dell'appellante circa l'asserita nullità del mutuo per la semplice previsione di un piano di ammortamento c.d. alla francese e va dunque confermata la statuizione del Tribunale sul punto. Ininfluente ai fini del decidere è, pertanto, l'ammissione di CTU econometrica richiesta dall'appellante.
2. - SULL'EURIBOR E SULL'ISC DICHIARATO DALLA BANCA,
INDETERMINATEZZA
Con il secondo motivo di appello , richiamando anche in questo caso la Parte_1
Par ctp di primo grado, deduce, sul presupposto che l' applicato realmente (pari a 6,12) sia difforme rispetto a quello indicato in contratto (pari a 5,95), la nullità ex art. 117, comma 6, pagina 4 di 9 TUB delle relative clausole contrattuali, in quanto contenenti la previsione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati e di un ISC diverso ed inferiore a quello reale.
Deduce inoltre che a ciò si aggiungerebbe l'indeterminatezza della clausola contrattuale che contiene il richiamo all'indice manipolato Euribor, con conseguente nullità di tale previsione.
2.a Ritiene la Corte che non ricorra nella fattispecie la divergenza dedotta dall'appellante tra il TAEG indicato nel contratto e quello in concreto applicato, né alcuna indeterminatezza dello stesso, essendo il meccanismo di calcolo degli interessi dovuti delineato chiaramente nelle clausole contrattuali.
Dalla documentazione in atti (Allegato C al contratto di mutuo del 22.02.2012) risulta l'indicazione di un ISC del 6,3 % e il TAEG fissato, all'art. 2 del detto contratto, in misura variabile pari a “euribor media 3 mesi/365 maggiorato di 4,5 punti”.
Osserva la Corte che l'ISC, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale TAEG, non è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condizione, ma un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo scopo di rendere edotto il cliente del costo effettivo totale del credito prima di accedervi.
L'erronea indicazione dell' , rispetto a quello effettivamente rilevabile nel corso Pt_6 del contratto, non integra di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che non incide sulla nullità del contratto, né determina l'invalidità della clausola contrattuale in punto di interessi ex art.117 T.U.B, ma può solo far sorgere una pretesa risarcitoria del cliente nei confronti dalla banca per responsabilità contrattuale o precontrattuale, con l'unica possibilità per il mutuatario di agire per il risarcimento (ovviamente in presenza di effettivo danno).
L'indicazione del T.A.E.G. non è dunque una condizione economica, bensì un mero strumento informativo previsto dal legislatore per favorire la trasparenza degli istituti di credito nei confronti dci clienti.
La Cassazione con sentenza n. 4597/2023 ha statuito: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; pagina 5 di 9 l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”. Nello stesso senso anche Cassazione Civile,
Sez. I, 09 dicembre 2021, n. 39169).
2.b - Parimenti legittima è la clausola contrattuale che richiama l'Euribor.
Consolidato è, infatti, l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'indicazione, nei contratti di finanziamento, dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità,
è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento (Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 12007 del 3.05.2024).
La questione è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024 della
Prima Sezione Civile, alle Sezioni Unite al fine di dirimere le questioni di diritto “se alla luce del disposto dell'art. 16, comma 1, Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni dell' , sì come accertate nelle decisioni della Commissione Antitrust Europea e CP_3 nella sentenza della CGUE C-883/19, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali;
e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall'art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o, per converso, in qualunque altro segmento sia stato impiegato il parametro EURIBOR manipolato”.
Orbene, in data 18 febbraio 2025 sono state presentate innanzi la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, le conclusioni della Procura Generale (Sost. Proc. Gen. Dott. Stanislao De
Matteis), nelle quali si chiede che le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, affermino il seguente principio di diritto: “Un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata
l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati”.
La Procura, dunque, non condividendo la tesi della Terza Sezione (sentenza anzi richiamata n. 12007/2024) -per cui un contratto può essere ritenuto a valle di intese anticoncorrenziali pagina 6 di 9 illecite solo quando vi sia una consapevole o volontaria applicazione delle intese illecite stesse-, ritiene che un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
I divieti della normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, riguardando unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato “a monte” (ex art. 101 TFUE e art. 2 L. 287/1990); per il propagarsi della nullità da un rapporto giuridico a un altro, è necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con Euribor manipolato. L'intesa ha riguardato pertanto un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Con la conseguenza che, nonostante l'accertamento della Commissione dell'illegittimità dell'intesa sotto il profilo della concorrenza, non emerge, per la Procura Generale presso la
Cassazione, una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente manipolato il valore dell'Euribor. Ai fini della dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all'Euribor manipolato occorrerebbe quindi provare che la condotta illecita sanzionata dalla
Commissione abbia portato ad una alterazione dell'Euribor.
In definitiva, secondo l'interpretazione della Procura, i contratti che fanno riferimento, nella determinazione del tasso applicabile, all'Euribor non sono affetti da nullità, e ciò soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite: l'alterazione dell'Euribor può, semmai, determinare (in caso di conoscenza della manipolazione del parametro ad opera di terzi) nell'utente finale una falsa rappresentazione della realtà idonea ad inficiare il processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, anche sotto forma di responsabilità pre- contrattuale (cfr. art. 1140 c.c.). L'indicazione nei contratti di finanziamento dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è, pertanto, conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento.
pagina 7 di 9 Alla luce dei suesposti principi, ritiene la Corte che la relativa doglianza non possa trovare accoglimento. Ed invero, tali principi appaiono pienamente condivisibili e la data di risalente iscrizione a ruolo della causa non consente ulteriori differimenti in attesa della decisione della Corte UE, attesa dalle SU della Cassazione con il rinvio a nuovo ruolo della decisione nel contenzioso 30375/2020.
3. - SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA USURA
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non superato il tasso soglia per l'usura, in quanto, sommando all'ISC il valore percentuale di 2 punti, per quanto previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo in oggetto per l'ipotesi di mora, si otterrebbe 8,33, tasso superiore al tasso soglia fissato al 8,2875 per i mutui a tasso variabile nel trimestre gennaio 2012 – marzo 2012, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e applicazione della disciplina di cui all'art. 1815 c.c.
L'appellante censura la mancata ammissione da parte del Giudice di prime cure della consulenza tecnica d'ufficio, assumendo la necessità della stessa per confermare e/o smentire la portata delle condotte censurate dall'appellante.
Chiede pertanto che venga ricalcolato, a mezzo di CTU contabile, il credito della CP_1 opposta, con compensazione totale o parziale di somme accertate non dovute da parte degli appellanti con il credito residuo dell'opposta.
La censura è infondata.
Sul punto va pienamente condiviso quanto ritenuto dal Tribunale nell'appellata sentenza, laddove si rileva che non ricorre nella fattispecie alcun superamento del tasso soglia per interessi moratori.
Ed invero, al fine di stabilire il tasso di interesse moratorio, occorre fare riferimento al TAN convenuto in contratto (pari a 5,97% come da Allegato C del contratto di mutuo), cui sommare la percentuale prevista dal contratto in caso di mora (valore percentuale di 2 punti così come previsto dal contratto di mutuo all'art. 2)
5,97% + 2 = 7,97%
A fronte di un tasso soglia del 8,29% da prendere in considerazione relativamente alle operazioni di mutuo a tasso variabile per il primo trimestre 2012, il tasso di interesse moratorio così determinato non supera il tasso soglia usura.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata è esente da censure.
pagina 8 di 9 Quanto osservato comporta l'irrilevanza della richiesta CTU, reiterata nella presente fase di giudizio, correttamente dal primo giudice ritenuta inammissibile per sufficienza del corredo probatorio acquisito, valutazione da questa Corte condivisa.
Conclusivamente, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo (con applicazione dei minimi di legge in relazione al dichiarato valore della controversia di euro 36.000).
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato il 09.03.2022 nei Parte_1 confronti di in persona Controparte_2 del Presidente pro tempore, avverso la sentenza n.223 emessa dal Tribunale di Lecce il
28.01.2022, pubblicata il 31.01.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di
[...]
dei compensi del presente grado di giudizio, che Controparte_2 liquida in complessivi euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva come per legge;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, l'11 luglio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 232 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Ciccaronecome da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del Presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Fanuli come da procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“La (d'ora innanzi: Controparte_2
), con atto di precetto notificato il 10.4.2019 intimava a Controparte_1 Parte_1 pagina 1 di 9 di pagare la somma di €.55.166,97, oltre accessori, in virtù del contratto per notar
del 22.2.2012 (rep. N. 112018, raccolta n. 23506), con il quale la Per_1 CP_1
aveva concesso al un mutuo fondiario dell'importo di euro 80.000,00
[...] Pt_1
(garantito da ipoteca rilasciata dal mutuatario e da fideiussione rilasciata da e Parte_2
), risoltosi di diritto in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, il Parte_3 quale aveva omesso di pagare n. 8 rate dal 22.6.2018 al 30.1.2019.
, con atto di citazione notificato il 30.4.2019, proponeva opposizione a Parte_1 precetto, deducendo: 1) l'omessa intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” nella spedizione del titolo in forma esecutiva;
2) l'irregolarità della notifica dell'atto di precetto a e;
3) l'illegittimità delle fideiussioni omnibus Parte_3 Parte_4 generiche;
la sproporzione ed eccessiva onerosità delle garanzie ipotecarie e fideiussorie rispetto all'importo erogato;
la mancata allegazione ed il rifiuto di rilasciare copia dei documenti alla parte, con conseguente lesione del diritto di difesa;
4) mancanza di realità del contratto di mutuo;
data di erogazione non coincidente con la data della stipula;
illiceità della causa (consolidamento debiti): nullità e/o simulazione;
5) omessa indicazione del TAG e del TAEG. Omessa esplicita indicazione di applicazione di un tasso d'interesse variabile: piano di ammortamento indeterminato e indeterminabile. Condizioni di variazione indeterminate ed indeterminabili. Nullità clausola d'interessi corrispettivi e conseguente applicazione interessi legali con rideterminazione delle poste dare-avere; 6) applicazione, indicizzazione e calcolo di capitalizzazione sugli interessi. Illegittimità del piano di ammortamento alla francese. Capitalizzazione e anatocismo;
7) violazione disciplina usura l. 108/1990. Superamento tasso soglia in considerazione delle spese e commissioni applicate e addebitate;
8) responsabilità contrattuale. Violazione principio buona fede. Risarcimento del danno.
La , costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda”. Controparte_1
La causa veniva istruita in via documentale senza ammissione di CTU contabile, in quanto ritenuta superflua, e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 2.11.2021, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva decisa con sentenza n. 223 emessa dal
Tribunale di Lecce il 31.01.2022, pubblicata in pari data, con la quale veniva rigettava l'opposizione proposta da con conseguente condanna dello stesso al Parte_1 rimborso delle spese del giudizio in favore della banca convenuta.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 09.03.2022, deducendo l'erroneità della sentenza per i motivi pagina 2 di 9 che verranno di seguito esaminati, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa e reiterando la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio econometrica, rigettata dal primo giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.09.2022 si è costituita la banca, eccependo in via preliminare l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello, del quale in subordine chiede il rigetto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Nel corso del giudizio il difensore dell'appellante ha comunicato che con nota del 7 novembre 2022 le è stato revocato, con effetto immediato, il mandato per il presente giudizio di secondo grado (oltre che per altri contenziosi). Da tale data in poi non risultano depositati ulteriori atti dalla difesa di , che non ha inteso nominare altro Parte_1 difensore.
Con ordinanza collegiale del 20/21-2-2023 è stata rigettata sia l'istanza di sospensione dell'appellata sentenza, che la richiesta di CTU contabile, per cui la Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.04.2025, sostituita da trattazione scritta, con note depositate quindi dalla sola difesa della banca appellata.
Dato atto della presenza di tali note, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 348 c.p.c., sollevata da Controparte_1
. L'eccezione resta, invero, assorbita, stante la fissazione della udienza di
[...] precisazione delle conclusioni, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
In ogni caso non si ravvisano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c.
1. - SULL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E SULL'ANATOCISMO
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe errato nell'escludere la presenza di anatocismo derivante dall'ammortamento alla francese, emergendo dalla relazione del consulente di parte dott.
allegata in atti, che il tasso effettivamente applicato al mutuo in oggetto non era Per_2 del 5,95, bensì del 6,12, con conseguente generazione, in applicazione dell'ammortamento francese, di capitalizzazione composta non dichiarata in contratto e anatocismo.
Il motivo è infondato. pagina 3 di 9 Ed, invero, la capitalizzazione attuata, risultante dal "piano di ammortamento alla francese", non integra un anatocismo. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, che ha escluso che l'ammortamento c.d. “alla francese” determini la violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c. e quindi si risolva in una pratica illegittima di anatocismo. L'ammortamento alla francese prevede infatti che l'obbligazione per interessi sia calcolata sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. La capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo
(Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). In questo caso, dunque, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ.
SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023).
Sul punto va rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte con una recentissima ordinanza (Cfr. ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), tali principi trovano applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
In applicazione dei principi enunciati va, pertanto, ritenuta infondata la doglianza dell'appellante circa l'asserita nullità del mutuo per la semplice previsione di un piano di ammortamento c.d. alla francese e va dunque confermata la statuizione del Tribunale sul punto. Ininfluente ai fini del decidere è, pertanto, l'ammissione di CTU econometrica richiesta dall'appellante.
2. - SULL'EURIBOR E SULL'ISC DICHIARATO DALLA BANCA,
INDETERMINATEZZA
Con il secondo motivo di appello , richiamando anche in questo caso la Parte_1
Par ctp di primo grado, deduce, sul presupposto che l' applicato realmente (pari a 6,12) sia difforme rispetto a quello indicato in contratto (pari a 5,95), la nullità ex art. 117, comma 6, pagina 4 di 9 TUB delle relative clausole contrattuali, in quanto contenenti la previsione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati e di un ISC diverso ed inferiore a quello reale.
Deduce inoltre che a ciò si aggiungerebbe l'indeterminatezza della clausola contrattuale che contiene il richiamo all'indice manipolato Euribor, con conseguente nullità di tale previsione.
2.a Ritiene la Corte che non ricorra nella fattispecie la divergenza dedotta dall'appellante tra il TAEG indicato nel contratto e quello in concreto applicato, né alcuna indeterminatezza dello stesso, essendo il meccanismo di calcolo degli interessi dovuti delineato chiaramente nelle clausole contrattuali.
Dalla documentazione in atti (Allegato C al contratto di mutuo del 22.02.2012) risulta l'indicazione di un ISC del 6,3 % e il TAEG fissato, all'art. 2 del detto contratto, in misura variabile pari a “euribor media 3 mesi/365 maggiorato di 4,5 punti”.
Osserva la Corte che l'ISC, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale TAEG, non è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condizione, ma un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo scopo di rendere edotto il cliente del costo effettivo totale del credito prima di accedervi.
L'erronea indicazione dell' , rispetto a quello effettivamente rilevabile nel corso Pt_6 del contratto, non integra di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che non incide sulla nullità del contratto, né determina l'invalidità della clausola contrattuale in punto di interessi ex art.117 T.U.B, ma può solo far sorgere una pretesa risarcitoria del cliente nei confronti dalla banca per responsabilità contrattuale o precontrattuale, con l'unica possibilità per il mutuatario di agire per il risarcimento (ovviamente in presenza di effettivo danno).
L'indicazione del T.A.E.G. non è dunque una condizione economica, bensì un mero strumento informativo previsto dal legislatore per favorire la trasparenza degli istituti di credito nei confronti dci clienti.
La Cassazione con sentenza n. 4597/2023 ha statuito: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; pagina 5 di 9 l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”. Nello stesso senso anche Cassazione Civile,
Sez. I, 09 dicembre 2021, n. 39169).
2.b - Parimenti legittima è la clausola contrattuale che richiama l'Euribor.
Consolidato è, infatti, l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'indicazione, nei contratti di finanziamento, dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità,
è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento (Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 12007 del 3.05.2024).
La questione è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024 della
Prima Sezione Civile, alle Sezioni Unite al fine di dirimere le questioni di diritto “se alla luce del disposto dell'art. 16, comma 1, Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni dell' , sì come accertate nelle decisioni della Commissione Antitrust Europea e CP_3 nella sentenza della CGUE C-883/19, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali;
e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall'art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o, per converso, in qualunque altro segmento sia stato impiegato il parametro EURIBOR manipolato”.
Orbene, in data 18 febbraio 2025 sono state presentate innanzi la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, le conclusioni della Procura Generale (Sost. Proc. Gen. Dott. Stanislao De
Matteis), nelle quali si chiede che le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, affermino il seguente principio di diritto: “Un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata
l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati”.
La Procura, dunque, non condividendo la tesi della Terza Sezione (sentenza anzi richiamata n. 12007/2024) -per cui un contratto può essere ritenuto a valle di intese anticoncorrenziali pagina 6 di 9 illecite solo quando vi sia una consapevole o volontaria applicazione delle intese illecite stesse-, ritiene che un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
I divieti della normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, riguardando unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato “a monte” (ex art. 101 TFUE e art. 2 L. 287/1990); per il propagarsi della nullità da un rapporto giuridico a un altro, è necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con Euribor manipolato. L'intesa ha riguardato pertanto un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Con la conseguenza che, nonostante l'accertamento della Commissione dell'illegittimità dell'intesa sotto il profilo della concorrenza, non emerge, per la Procura Generale presso la
Cassazione, una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente manipolato il valore dell'Euribor. Ai fini della dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all'Euribor manipolato occorrerebbe quindi provare che la condotta illecita sanzionata dalla
Commissione abbia portato ad una alterazione dell'Euribor.
In definitiva, secondo l'interpretazione della Procura, i contratti che fanno riferimento, nella determinazione del tasso applicabile, all'Euribor non sono affetti da nullità, e ciò soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite: l'alterazione dell'Euribor può, semmai, determinare (in caso di conoscenza della manipolazione del parametro ad opera di terzi) nell'utente finale una falsa rappresentazione della realtà idonea ad inficiare il processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, anche sotto forma di responsabilità pre- contrattuale (cfr. art. 1140 c.c.). L'indicazione nei contratti di finanziamento dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è, pertanto, conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento.
pagina 7 di 9 Alla luce dei suesposti principi, ritiene la Corte che la relativa doglianza non possa trovare accoglimento. Ed invero, tali principi appaiono pienamente condivisibili e la data di risalente iscrizione a ruolo della causa non consente ulteriori differimenti in attesa della decisione della Corte UE, attesa dalle SU della Cassazione con il rinvio a nuovo ruolo della decisione nel contenzioso 30375/2020.
3. - SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA USURA
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non superato il tasso soglia per l'usura, in quanto, sommando all'ISC il valore percentuale di 2 punti, per quanto previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo in oggetto per l'ipotesi di mora, si otterrebbe 8,33, tasso superiore al tasso soglia fissato al 8,2875 per i mutui a tasso variabile nel trimestre gennaio 2012 – marzo 2012, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e applicazione della disciplina di cui all'art. 1815 c.c.
L'appellante censura la mancata ammissione da parte del Giudice di prime cure della consulenza tecnica d'ufficio, assumendo la necessità della stessa per confermare e/o smentire la portata delle condotte censurate dall'appellante.
Chiede pertanto che venga ricalcolato, a mezzo di CTU contabile, il credito della CP_1 opposta, con compensazione totale o parziale di somme accertate non dovute da parte degli appellanti con il credito residuo dell'opposta.
La censura è infondata.
Sul punto va pienamente condiviso quanto ritenuto dal Tribunale nell'appellata sentenza, laddove si rileva che non ricorre nella fattispecie alcun superamento del tasso soglia per interessi moratori.
Ed invero, al fine di stabilire il tasso di interesse moratorio, occorre fare riferimento al TAN convenuto in contratto (pari a 5,97% come da Allegato C del contratto di mutuo), cui sommare la percentuale prevista dal contratto in caso di mora (valore percentuale di 2 punti così come previsto dal contratto di mutuo all'art. 2)
5,97% + 2 = 7,97%
A fronte di un tasso soglia del 8,29% da prendere in considerazione relativamente alle operazioni di mutuo a tasso variabile per il primo trimestre 2012, il tasso di interesse moratorio così determinato non supera il tasso soglia usura.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata è esente da censure.
pagina 8 di 9 Quanto osservato comporta l'irrilevanza della richiesta CTU, reiterata nella presente fase di giudizio, correttamente dal primo giudice ritenuta inammissibile per sufficienza del corredo probatorio acquisito, valutazione da questa Corte condivisa.
Conclusivamente, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo (con applicazione dei minimi di legge in relazione al dichiarato valore della controversia di euro 36.000).
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato il 09.03.2022 nei Parte_1 confronti di in persona Controparte_2 del Presidente pro tempore, avverso la sentenza n.223 emessa dal Tribunale di Lecce il
28.01.2022, pubblicata il 31.01.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di
[...]
dei compensi del presente grado di giudizio, che Controparte_2 liquida in complessivi euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva come per legge;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, l'11 luglio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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