Articolo 62 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 47 terArticolo 46
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24 agosto 1975
Art. 62. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:
colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.
In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell' articolo 215 del codice penale .
Possono essere istituite:
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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