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24 agosto 1975
24 agosto 1975
Art. 62. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:
colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.
In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell' articolo 215 del codice penale .
Possono essere istituite:
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.
Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:
colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.
In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell' articolo 215 del codice penale .
Possono essere istituite:
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.
Commentari • 3
- 1. CAPO I - DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALIWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 1. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti. Leggi il commento -> 1. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. 2. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione. 3. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. 4. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2014, n. 3108Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 09/12/2014 Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - SENTENZA Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 3518 Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 19425/2014 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RO, nato a [...] il [...],; avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2014 del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto …Leggi di più...
- rilevabilità d'ufficio·
- misura di sicurezza non ordinata con la sentenza irrevocabile·
- sussistenza·
- violazione·
- competenza funzionale del tribunale di sorveglianza·
- fattispecie·
- misure di sicurezza·
- magistratura di sorveglianza·
- esecuzione