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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8979/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. TODARO CHIARA in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:48, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8979 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TODARO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 07/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara irripetibile la somma di € 2.683,83 chiesta in restituzione con provvedimento del 6.3.2024;
- dichiara il diritto del ricorrente al percepimento dell'assegno mensile d'assistenza, giusto verbale di visita di revisione del 21.12.2023, con decorrenza e importo come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere invalido civile al 100% con handicap grave fino al mese di dicembre 2023;
-che in data 21.12.2023 è stato sottoposto dal CML dell' a visita di CP_1
revisione, e riconosciuto invalido civile nella misura dell'80%, ma che detto verbale, non gli è stato mai comunicato;
-che nel mese di febbraio 2024, appresa dal cassetto previdenziale la variazione, inviava all' il modello AP70 al fine di ricevere la diversa CP_1
prestazione in suo diritto;
-che in data 6.3.2024 riceveva provvedimento di recupero dell'indebito per maggiorazioni non dovute, per € 2.683,83 per il periodo dal 1.1.2023 al
31.1.2024;
-di avere quindi presentato ricorso amministrativo, respinto dall' , CP_2
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on.le Tribunale annullare, per i superiori motivi, il provvedimento di indebito del 6.03.2024 e condannare l' alla CP_1
restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto;
Condannare
l' al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno di invalidità civile CP_1
dal mese di febbraio 2024 in poi, oltre interessi come per legge”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito maturato: “scaturisce dalla comunicazione pervenuta dal (si veda allegato Controparte_3
dell'anagrafe tributaria), avente ad oggetto l'irreperibilità del Sig.
, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, Parte_1
chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
3 Deduce la parte ricorrente l'illegittimità della ripetizione del pagamento supposto indebito, per essere residente nel Comune di Villabate sin dal
2022, producendo comunicazione della di lui coniuge al ministero dell'Interno della variazione anagrafica.
A ciò eccepisce il resistente che proprio il ha Controparte_4
certificato la sua irreperibilità, producendo risultanze anagrafiche in tal senso.
Sul punto occorre osservare che dalle circostanze allegate dalle parti emerge un rapporto trilatero tra l'Ente previdenziale, l'assistito e il Comune di residenza, ove il diritto dell'assistito è subordinato quindi sia al proprio stato invalidante, che alla non concorrenza di redditi incidenti, che alla solerzia dell'Ente territoriale.
Ancora sul punto, va rilevato che il ricorrente produce dichiarazione n.
27376267 del 27.04.2022, presentata dalla di lui coniuge al Ministero dell'Interno documentante come la coniuge del ricorrente (di nazionalità rumena) avesse comunicato al Ministero il cambio di residenza del nucleo familiare (composto da lei stessa e il all'indirizzo di via Luigi Pt_1
Einaudi, 6 in Villabate (Pa) presso appartamento dagli stessi condotto in locazione con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio di Bagheria, in data 03.04.2020 al n. 20040317142752994.
Tale documentazione versata in atti dal ricorrente, non è contestata dal resistente e, pertanto, la sua verità e il suo contenuto devono ritenersi pacifici tra le parti.
Tale comunicazione denota la non volontà di rendersi irreperibile da parte del ricorrente, dovendo attribuirsi la comunicazione del CP_4
alla mancanza di comunicazione tra il Ministero dell'Interno e
[...]
detto Comune, o al ritardo di detto Comune nell'adeguamento dei propri registri;
nell'un caso e nell'altro la circostanza non è ascrivibile al fatto del ricorrente, né al fatto dell' . CP_2
Ciò posto, se il era residente come da comunicazione presso il Pt_1
Comune di Villabate, non era sostanzialmente irreperibile né non residente
4 nel territorio nazionale.
Circostanza inoltre confermata dalla presenza a visita di revisione del
21.12.2023.
La comunicazione del verbale di visita è allegata dal ricorrente come non pervenutagli, né il resistente informa il procedimento l'eventuale comunicazione presso altro indirizzo, limitandosi a dimostrare il motivo della revoca.
Orbene, a ben vedere, posta la non veridicità della supposta irreperibilità,
a seguito della visita di revisione il ricorrente, riconosciuto invalido al 80%, perdeva il diritto alla pensione d'inabilità, ma conseguiva il diritto all'assegno mensile d'assistenza; essendo le due prestazioni identiche quanto alla somma erogata, l'indebito preteso dall' è relativo CP_2
soltanto alle maggiorazioni non dovute per l'assegno.
Ritenuto quindi che il 21.12.2023 il ricorrente era certamente residente nel territorio dello Stato, rilevato che al momento dell'adozione del provvedimento di ripetizione dell'indebito, il 6.3.2024, quindi tre mesi dopo la visita, l'Istituto era a conoscenza dell'indirizzo presso cui inviarlo, non si intravede il motivo per il quale non fosse a conoscenza dell'indirizzo al momento di effettuare la notifica del verbale di visita.
Come già sopra accennato, il ricorrente allega la mai avvenuta ricezione di detto verbale, il resistente nulla dice circa detta notifica;
né che l'abbia fatta presso altro indirizzo, né che l'abbia fatta presso lo stesso indirizzo in cui inviava il provvedimento di ripetizione.
Da ciò dovendo desumere che il verbale di visita non sia effettivamente stato notificato.
Quindi, posto che con principio oramai consolidato, come affermato dalla
Suprema Corte con sent. n. 13916/2021 “ (…) In definitiva, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, l'indebito e ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia
5 affidamento dell'accipiens”.
Il provvedimento di accertamento è del 21.12.2023 quindi, il motivo per cui la revoca delle maggiorazioni dovrebbe retroagire al 1.11.2023, quando ancora il ricorrente era titolare di pensione e non di assegno, sarebbe determinato dalla comunicazione del Comune di Villabate circa l'irreperibilità del Pt_1
Come sopra accennato quindi, l'insorgenza e/o l'ablazione del diritto dell'assistito è determinato nel caso di specie non dalle sue condizioni sanitarie e reddituali, da una domanda amministrativa e da una visita medica (alla quale era presente), ma dalla più o meno tempestiva registrazione di una variazione anagrafica da parte dell'ente territoriale.
Deve poi rilevarsi che la notifica del verbale di visita medica deve essere notificato, giacché dalla data della notifica decorrono i termini per la tutela giurisdizionale del proprio diritto e la possibilità di richiederla;
non essendo quindi una mera comunicazione di cortesia. L'eventuale successiva acquiescenza del periziato non può quindi avere effetto sanante della mancata comunicazione.
E dalla data di notifica del verbale, in quanto comunicazione ricettizia, deve farsi decorrere ogni effetto di legge, ivi compresa la ripetibilità che, se comunicata decorre dalla data del provvedimento, se non comunicata decorre dalla data di avvenuta conoscenza.
Posto quindi che la revoca della prestazione è avvenuta soltanto per la supposta non residenza nel territorio dello Stato dell'assistito; posto che tale circostanza appare smentita nei fatti dalla comunicazione del cambio di residenza in atti, dalla presenza alla visita di revisione, e dalla ricezione del provvedimento amministrativo in contestazione;
rilevato che alle circostanze di diritto e di fatto esposte dal ricorrente, la parte resistente oppone una comunicazione da parte del CP_4
(in realtà non prodotta in atti in quanto tale);
[...]
rilevato che non sono stati allegati altri motivi per la revoca della prestazione;
6 rilevato altresì che il verbale di visita di revisione non è mai stato notificato e che, per questo motivo, deve ritenersi non collocato cronologicamente il dies dal quale la somma erogata in eccesso può essere ripetuta, il ricorso deve essere accolto, dichiarando l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione con provvedimento del 6.3.2024, nonché dichiarando il diritto del ricorrente al percepimento dell'assegno mensile d'assistenza con decorrenza e importo come per legge.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 07/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8979/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. TODARO CHIARA in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:48, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8979 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TODARO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 07/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara irripetibile la somma di € 2.683,83 chiesta in restituzione con provvedimento del 6.3.2024;
- dichiara il diritto del ricorrente al percepimento dell'assegno mensile d'assistenza, giusto verbale di visita di revisione del 21.12.2023, con decorrenza e importo come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere invalido civile al 100% con handicap grave fino al mese di dicembre 2023;
-che in data 21.12.2023 è stato sottoposto dal CML dell' a visita di CP_1
revisione, e riconosciuto invalido civile nella misura dell'80%, ma che detto verbale, non gli è stato mai comunicato;
-che nel mese di febbraio 2024, appresa dal cassetto previdenziale la variazione, inviava all' il modello AP70 al fine di ricevere la diversa CP_1
prestazione in suo diritto;
-che in data 6.3.2024 riceveva provvedimento di recupero dell'indebito per maggiorazioni non dovute, per € 2.683,83 per il periodo dal 1.1.2023 al
31.1.2024;
-di avere quindi presentato ricorso amministrativo, respinto dall' , CP_2
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on.le Tribunale annullare, per i superiori motivi, il provvedimento di indebito del 6.03.2024 e condannare l' alla CP_1
restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto;
Condannare
l' al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno di invalidità civile CP_1
dal mese di febbraio 2024 in poi, oltre interessi come per legge”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito maturato: “scaturisce dalla comunicazione pervenuta dal (si veda allegato Controparte_3
dell'anagrafe tributaria), avente ad oggetto l'irreperibilità del Sig.
, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, Parte_1
chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
3 Deduce la parte ricorrente l'illegittimità della ripetizione del pagamento supposto indebito, per essere residente nel Comune di Villabate sin dal
2022, producendo comunicazione della di lui coniuge al ministero dell'Interno della variazione anagrafica.
A ciò eccepisce il resistente che proprio il ha Controparte_4
certificato la sua irreperibilità, producendo risultanze anagrafiche in tal senso.
Sul punto occorre osservare che dalle circostanze allegate dalle parti emerge un rapporto trilatero tra l'Ente previdenziale, l'assistito e il Comune di residenza, ove il diritto dell'assistito è subordinato quindi sia al proprio stato invalidante, che alla non concorrenza di redditi incidenti, che alla solerzia dell'Ente territoriale.
Ancora sul punto, va rilevato che il ricorrente produce dichiarazione n.
27376267 del 27.04.2022, presentata dalla di lui coniuge al Ministero dell'Interno documentante come la coniuge del ricorrente (di nazionalità rumena) avesse comunicato al Ministero il cambio di residenza del nucleo familiare (composto da lei stessa e il all'indirizzo di via Luigi Pt_1
Einaudi, 6 in Villabate (Pa) presso appartamento dagli stessi condotto in locazione con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio di Bagheria, in data 03.04.2020 al n. 20040317142752994.
Tale documentazione versata in atti dal ricorrente, non è contestata dal resistente e, pertanto, la sua verità e il suo contenuto devono ritenersi pacifici tra le parti.
Tale comunicazione denota la non volontà di rendersi irreperibile da parte del ricorrente, dovendo attribuirsi la comunicazione del CP_4
alla mancanza di comunicazione tra il Ministero dell'Interno e
[...]
detto Comune, o al ritardo di detto Comune nell'adeguamento dei propri registri;
nell'un caso e nell'altro la circostanza non è ascrivibile al fatto del ricorrente, né al fatto dell' . CP_2
Ciò posto, se il era residente come da comunicazione presso il Pt_1
Comune di Villabate, non era sostanzialmente irreperibile né non residente
4 nel territorio nazionale.
Circostanza inoltre confermata dalla presenza a visita di revisione del
21.12.2023.
La comunicazione del verbale di visita è allegata dal ricorrente come non pervenutagli, né il resistente informa il procedimento l'eventuale comunicazione presso altro indirizzo, limitandosi a dimostrare il motivo della revoca.
Orbene, a ben vedere, posta la non veridicità della supposta irreperibilità,
a seguito della visita di revisione il ricorrente, riconosciuto invalido al 80%, perdeva il diritto alla pensione d'inabilità, ma conseguiva il diritto all'assegno mensile d'assistenza; essendo le due prestazioni identiche quanto alla somma erogata, l'indebito preteso dall' è relativo CP_2
soltanto alle maggiorazioni non dovute per l'assegno.
Ritenuto quindi che il 21.12.2023 il ricorrente era certamente residente nel territorio dello Stato, rilevato che al momento dell'adozione del provvedimento di ripetizione dell'indebito, il 6.3.2024, quindi tre mesi dopo la visita, l'Istituto era a conoscenza dell'indirizzo presso cui inviarlo, non si intravede il motivo per il quale non fosse a conoscenza dell'indirizzo al momento di effettuare la notifica del verbale di visita.
Come già sopra accennato, il ricorrente allega la mai avvenuta ricezione di detto verbale, il resistente nulla dice circa detta notifica;
né che l'abbia fatta presso altro indirizzo, né che l'abbia fatta presso lo stesso indirizzo in cui inviava il provvedimento di ripetizione.
Da ciò dovendo desumere che il verbale di visita non sia effettivamente stato notificato.
Quindi, posto che con principio oramai consolidato, come affermato dalla
Suprema Corte con sent. n. 13916/2021 “ (…) In definitiva, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, l'indebito e ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia
5 affidamento dell'accipiens”.
Il provvedimento di accertamento è del 21.12.2023 quindi, il motivo per cui la revoca delle maggiorazioni dovrebbe retroagire al 1.11.2023, quando ancora il ricorrente era titolare di pensione e non di assegno, sarebbe determinato dalla comunicazione del Comune di Villabate circa l'irreperibilità del Pt_1
Come sopra accennato quindi, l'insorgenza e/o l'ablazione del diritto dell'assistito è determinato nel caso di specie non dalle sue condizioni sanitarie e reddituali, da una domanda amministrativa e da una visita medica (alla quale era presente), ma dalla più o meno tempestiva registrazione di una variazione anagrafica da parte dell'ente territoriale.
Deve poi rilevarsi che la notifica del verbale di visita medica deve essere notificato, giacché dalla data della notifica decorrono i termini per la tutela giurisdizionale del proprio diritto e la possibilità di richiederla;
non essendo quindi una mera comunicazione di cortesia. L'eventuale successiva acquiescenza del periziato non può quindi avere effetto sanante della mancata comunicazione.
E dalla data di notifica del verbale, in quanto comunicazione ricettizia, deve farsi decorrere ogni effetto di legge, ivi compresa la ripetibilità che, se comunicata decorre dalla data del provvedimento, se non comunicata decorre dalla data di avvenuta conoscenza.
Posto quindi che la revoca della prestazione è avvenuta soltanto per la supposta non residenza nel territorio dello Stato dell'assistito; posto che tale circostanza appare smentita nei fatti dalla comunicazione del cambio di residenza in atti, dalla presenza alla visita di revisione, e dalla ricezione del provvedimento amministrativo in contestazione;
rilevato che alle circostanze di diritto e di fatto esposte dal ricorrente, la parte resistente oppone una comunicazione da parte del CP_4
(in realtà non prodotta in atti in quanto tale);
[...]
rilevato che non sono stati allegati altri motivi per la revoca della prestazione;
6 rilevato altresì che il verbale di visita di revisione non è mai stato notificato e che, per questo motivo, deve ritenersi non collocato cronologicamente il dies dal quale la somma erogata in eccesso può essere ripetuta, il ricorso deve essere accolto, dichiarando l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione con provvedimento del 6.3.2024, nonché dichiarando il diritto del ricorrente al percepimento dell'assegno mensile d'assistenza con decorrenza e importo come per legge.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 07/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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