Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1234/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 30/05/2025
In data 30/05/2025 alle ore 9:30, dall'aula di udienza del Tribunale di Paola, per come disposto dall'art. 127 bis c.p.c., è stato avviato dal Giudice designato dott. Matteo Torretta il video collegamento telematico con gli avv.ti Antonietta Vattimo per l'appellante e Carmine Ritacca per l'appellata. Il Giudice preliminarmente procede alla verifica della rituale comunicazione del decreto con il quale è stata disposta la modalità di trattazione da remoto e all'identificazione delle parti: l'avv. Carmine Ritacca è identificato mediante esibizione del documento carta di identità n.
rilasciata da Comune di Rende, con scadenza 27/09/2031; l'avv. Antonietta Numero_1
Vattimo è identificato mediante esibizione del documento carta di identità Numero_2 rilasciata da Comune di Guardia Piemontese, scadenza 30/08/2030. Dopo aver chiesto conferma alle parti con le quali è in collegamento se la qualità delle immagini e del suono sono accettabili e dopo aver verificato il corretto funzionamento della connessione, il Giudice chiede agli intervenuti di indicare se sussistono eventuali ragioni ostative alla trattazione dell'udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 bis c.p.c. Le parti esprimono il consenso alla prosecuzione dell'udienza. Si procede, dunque, alla trattazione del procedimento. Il Giudice, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Vattimo si riporta agli atti difensivi e chiede integrale accoglimento dell'appello. L'avv. Ritacca si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione. I procuratori delle parti esonerano espressamente il Tribunale dall'effettuazione di un nuovo collegamento telematico al momento della lettura del dispositivo;
pertanto, il Giudice rende edotte le parti che allo scioglimento della riserva sarà resa la lettura del dispositivo secondo le modalità ordinarie. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il video collegamento cessa alle ore 9:40. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1234/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e l.r.p.t., e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del Sindaco e l.r.p.t., rappresentati Parte_2 P.IVA_2
e difesi dall'avv. ANTONIETTA VATTIMO (C.F. ); C.F._1 appellanti
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CARMINE RITACCA (C.F. ; C.F._3 appellata
Oggetto: appello - Altre controversie di diritto amministrativo Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. Controparte_1
297S/2020 elevato dal comando di Polizia locale servizio associato dei Comuni di e Guardia Piemontese con il quale è stato accertato che in data 23/07/2020 il Parte_1 veicolo targato FF367AZ ha superato i limiti massimi di velocità in violazione dell'art. 142 comma 8 del d.lgs. 285/1992. La rilevazione dell'infrazione è stata effettuata da pattuglia in movimento, in modalità cd. dinamica, con i veicoli provenienti in senso contrario, tramite l'apparecchio scout speed (matr. 4342) installato a bordo dei veicoli impiegati dagli organi di polizia. L'opponente ha dedotto diversi profili di illegittimità dell'accertamento della sanzione, quali: i. mancata indicazione nel verbale impugnato degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo del rilevamento elettronico della velocità sul tratto di strada ove è stata pagina 2 di 5 accertata la violazione ed è stata ammessa la contestazione differita;
ii. l'omessa segnalazione delle operazioni di controllo e l'oggettiva impossibilità di accertarsi della visibilità del dispositivo;
iii. la mancata contestazione immediata dell'infrazione. I Comuni di e Guardia Piemontese hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Giudice di pace di Parte_1
Paola ha accolto il ricorso sull'assorbente rilievo della mancata immediatezza della contestazione ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis c.d.s.
1.1 Avverso la sentenza 436/2020, i e Guardia Piemontese hanno Parte_3 proposto appello. Deducono: a) la nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; b) la legittimità del verbale di accertamento pur se privo dell'indicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzatorio, in quanto non necessario in caso di accertamenti automatici eseguiti con apparecchiature gestite dagli agenti di polizia;
c) il malgoverno delle risultanze istruttorie, in quanto è stata fornita la prova della esistenza della segnaletica verticale fissa e, considerato che nel verbale di contestazione viene dato atto della presenza della segnaletica, l'unico strumento possibile per contestare la veridicità di tale affermazione è la querela di falso;
d) la legittimità della contestazione differita ai sensi dell'art. 201 comma 1 ter c.d.s. in ragione della dinamica dell'accertamento così come indicata nel verbale (il veicolo sanzionato viaggiava sulla corsia opposta rispetto all'autovettura su cui è installato il dispositivo di controllo); e) l'ingiusta condanna alle spese di lite.
1.2. L'appellato insiste per il rigetto dell'appello e richiama espressamente tra i motivi dedotti in prime cure solo quello concernente la nullità del verbale per omessa indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione alla contestazione differita dell'infrazione.
2. In via preliminare, è privo di pregio quanto dedotto dagli appellanti circa la nullità della sentenza per vizio di motivazione. Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa (o apparente) motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice di merito abbia omesso l'indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento [Cass. Civ. Sez. 6, 07/04/2017, n. 9105 (Rv. 643793 - 01)]. Ciò non ricorre nel caso in esame, in cui il giudice di prime cure, seppur sinteticamente, ha motivato la decisione sull'assorbente rilievo della mancata indicazione nel verbale di accertamento dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata dell'infrazione.
3. Nel merito, l'appello deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
3.1. Il giudice di pace di Paola ha ritenuto illegittimo l'accertamento dell'infrazione per mancata contestazione immediata. L'art. 201 comma 1 bis del codice della strada indica le situazioni in cui gli agenti sono esonerati dall'obbligo generale di contestare immediatamente l'infrazione al trasgressore. In particolare, alla lettera e), la norma prevede che la contestazione immediata non è necessaria qualora l'accertamento della violazione sia effettuato «per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a
pagina 3 di 5 distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». Dunque, l'accertamento automatico della velocità dei veicoli eseguito mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici scout speed operanti in modalità dinamica, come nella fattispecie in esame, rientra nell'ipotesi di cui alla lettera e). Tanto si evince: i. dal D.M. n. 1323 del 08/03/2012 con cui è stato approvato il prototipo del dispositivo scout speed; ii. dal verbale di contestazione oggetto di opposizione, in cui si richiama esplicitamente la lett. e) dell'art. 201, comma 1-bis, c.d.s., in conformità a quanto disposto dall'art. 384 del regolamento di attuazione del medesimo codice, e si evidenzia come l'apparecchiatura, poiché installata sul veicolo di servizio della pattuglia, è nella disponibilità dell'organo di Polizia.
3.2. L'affermata collocazione dell'apparecchio scout speed nel novero di quelli disciplinati dalla lett. e) dell'art. 201, comma 1-bis, c.d.s. rende inconferente anche il motivo di opposizione con cui si è sostenuta la nullità del verbale di accertamento in quanto non vi sarebbe alcun riferimento al decreto prefettizio che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2002, consente la possibilità di procedere alla contestazione differita delle violazioni degli artt. 142 e 148 del codice della strada commesse nei tratti di strada specificamente indicati nel medesimo decreto. Tuttavia, nel caso di specie, come già spiegato, non vertendosi nell'ipotesi di cui alla lett. f) del richiamato art. 201, comma 1-bis, a nulla rileva l'autorizzazione prefettizia di cui alla citata legge 168/2002 (cfr., in questo senso, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21091 del 22/06/2010: “Il controllo della velocità con l'ausilio dei sistemi elettronici può essere effettuato su qualsiasi tratto di strada alla presenza costante della polizia stradale e previa segnalazione obbligatoria della postazione attiva. In questo caso non serve, ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis lettera e) del codice stradale, l'autorizzazione del prefetto e la multa può essere notificata per posta in mancanza del fermo immediato del veicolo. Nell' ipotesi invece di utilizzo di una postazione automatica e senza presidio è invece necessario il decreto prefettizio che individua il tratto di strada idoneo all'attività di controllo remoto”. In senso conforme, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 17905 del 04/04/2008). Sotto questo profilo, dunque, nessuna illegittimità può predicarsi relativamente al verbale in questione. Le ulteriori doglianze dedotte in primo grado dalla ricorrente non possono essere esaminate in questa sede, in quanto devono intendersi (implicitamente) rinunciate. Le parti del processo di impugnazione, infatti, «nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado.» [(Cass. civ. Sez. U. sent. n. 7940 del 21/03/2019 (Rv. 653280 - 01)]. In conclusione, l'appello merita accoglimento, con consequenziale conferma del verbale oggetto di opposizione.
pagina 4 di 5 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al DM 55/2014 applicabile ratione temporis.
PQM
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza impugnata e, per l'effetto, conferma il verbale di contestazione oggetto di opposizione in primo grado.
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano quanto al Controparte_1 primo grado in € 180,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA se dovute, e € 91.50 per esborsi e € 332,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA se dovute. Paola, 30 maggio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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