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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. RIUNITI NN. 928/2021 e 929/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite in grado d'appello iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 928/2021 e 929/2021, vertenti tra
. 928/2021 RG Pt_1
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pignatiello. Parte_2 C.F._1
[...]
[..
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pasqualino De Lucia.
CP_2 nonchè
c.f. ) e (c.f. ). Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3
- APPELLATI – contumaci.
PROC. n. 929/2021 RG
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3 difesi dall'avv. Michele Piro.
CP_3
e pagina 1 di 13 (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pasqualino De Lucia.
CP_2 nonchè
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pignatiello. Parte_2 C.F._1
-APPELLATO- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il 25.1.2021, in tema di simulazione;
revocatoria ordinaria.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 17.10.2024 sia dalla difesa di
[...]
che dalla difesa della e il 18.10.2024 dalla difesa di e Parte_2 Controparte_1 Parte_4 Pt_3
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la nonché Parte_2 Controparte_1 Pt_3
e proponendo appello avverso la sentenza n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria
[...] Parte_4
Capua Vetere e pubblicata il 25.1.2021.
Anche e hanno proposto appello avverso la stessa sentenza, convenendo in Parte_3 Parte_4 giudizio, dinanzi a questa Corte, . Parte_2
****
Con tale sentenza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giudizio n. 901255/2013 RG (introdotto dalla nei confronti di e dei figli di quest'ultimo, e Controparte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
tutti costituiti nel primo grado di giudizio), ha così statuito: “1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità per
[...] simulazione assoluta del contratto concluso per Notar del 09.05.2013 (Rep. N. 110.384) trascritto in data 14.05.2013, tra Persona_1
, e;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. di S. Maria Capua Vetere di compiere ogni Parte_2 Parte_3 Parte_4 adempimento conseguenziale alla presente sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) condanna i convenuti in solido tra loro a pagare, in favore dell'attore, le spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.700,00, di cui €
700,00 per spese ed € 13.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore, anticipatario;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese per la ctu, come liquidate in corso di causa.”.
Specificamente la aveva agìto per ottenere: 1) in via principale, l'accertamento della Controparte_1 simulazione assoluta dell'atto di alienazione compiuto il 9.05.2013 avente ad oggetto il trasferimento (da parte di in favore dei figli e della piena proprietà, in ragione di 1/2, di due unità immobiliari Parte_2 Pt_4 Pt_3 con annesso terrazzo e di due garage, siti in Frignano alla via M. D'Azeglio n. 23 (identificati al N.C.E.U. al foglio
7, particella 558, sub. nn. 7, 8, 9 e 10); 2) in via subordinata la simulazione relativa del predetto atto, dissimulando pagina 2 di 13 delle donazioni;
3) in via ulteriormente subordinata, l'inefficacia dell'indicato atto di disposizione ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La società attrice aveva dedotto di essere creditrice di , di € 28.681,41 e di avere provveduto Parte_2
a notificare al debitore, in data 30.1.2013, atto di precetto e, decorso infruttuosamente il termine di cui all'art. 482 cp.c., di avergli notificato, in data 26.3.2013, atto di pignoramento sui suoi beni immobili, siti in Frignano alla via M.
D'Azeglio; aveva poi aggiunto di essere creditrice di dell'ulteriore somma di €.34.330,00, in Parte_2 forza di altri titoli di credito, e di avere notificato atto di precetto, per tale posta debitoria, in data 29.4.2013, lamentando che il 9.5.2013 avesse concluso l'atto di compravendita in oggetto, in favore dei Parte_2 propri figli e . Pt_3 Pt_4
I convenuti avevano contestato la fondatezza delle avverse domande.
E il Tribunale ha deciso, in sintesi, nei detti termini la controversia in esame (accogliendo la domanda di simulazione assoluta formulata in via principale dall'attrice), ritenendo che la prova dell'accordo simulatorio tra i convenuti fosse desumibile da una serie di elementi presuntivi (indici di un'intenzione lesiva delle aspettative creditorie della società attrice) e, in particolare:
a) dal rapporto di parentela tra il venditore (il padre) e gli acquirenti (i figli), senza che fossero emerse le ragioni avessero indotto il primo alla vendita, considerando anche che lo stesso aveva continuato ad abitare negli immobili alienati;
b) dalla mancata dimostrazione, da parte dei convenuti, dell'effettivo pagamento del prezzo, indicato nel rogito notarile come pagato tramite assegno bancario non trasferibile;
c) dal significativo divario tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di vendita e il valore effettivo dei beni, secondo quanto accertato dal ctu nominato in corso di causa (il consulente aveva stimato in € 236.000,00 il valore dei cespiti alienati a ciascuno dei due figli del , ragion per cui il prezzo indicato nell'atto di compravendita Pt_2 risultava essere pari alla metà del detto valore di stima);
d) dalla circostanza che le vendite fossero state poste in essere a ridosso delle notifiche degli atti di precetto da parte della società attrice;
e) essendo emerso, dalla documentazione prodotta da parte attrice, che i beni immobili oggetto della compravendita fossero gli unici di cui era titolare , oltre alla quota di nuda proprietà, pari ad 1/6, Parte_2 su altro immobile sito nel Comune di Frignano.
****
ha censurato la sentenza n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2 sulla base dei seguenti motivi:
Con il primo ha contestato la quantificazione del credito della società attrice riportato in sentenza dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, potendo la vantare un credito nei suoi (del Controparte_1
pagina 3 di 13 convenuto/appellante , si intende) confronti, di soli euro 27.289,00 (portati dagli assegni meglio Parte_2 indicati nell'atto di appello), essendo gli altri assegni richiamati dall'attrice stati illegittimamente azionati nei suoi (di
, si intende) confronti con l'atto di precetto, in quanto in realtà emessi non in proprio ma quale Parte_2 amministratore della società ovvero tratti dal sul c/c aziendale, con la Controparte_4 conseguenza che giammai la avrebbe potuto soddisfare sui suoi beni personali il Controparte_1 predetto il credito nascente dagli altri assegni bancari emessi nella detta qualità, essendo la società un soggetto ontologicamente distinto dal suo legale rappresentante.
Con il secondo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse ritenuto provata l'esistenza di un accordo simulatorio intervenuto tra i convenuti pur in assenza di supporto probatorio certo ed inconfutabile.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, il Tribunale, se avesse fatto corretta applicazione del disposto codicistico dell'art. 2725 c.c., avrebbe dovuto rigettare le domande attoree in quanto palesemente infondate, posto che:
1) Per stessa ammissione della il prezzo della compravendita sarebbe stato Controparte_1 effettivamente corrisposto con titoli di credito emessi dagli acquirenti all'ordine di , così Parte_2 confermando la natura reale ed onerosa - giammai simulata - dell'atto di trasferimento oggetto di causa;
2) attesa la distinzione tra i presupposti e gli effetti dell'azione di simulazione rispetto a quelli dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (mirando, la prima, ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, la seconda a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto), l'attrice non avrebbe dimostrato i presupposti della invocata simulazione – in primo luogo il pregiudizio della società creditrice (ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento del credito) – né potendo giovare alle ragioni dell'attrice la ctu espletata in corso di giudizio, essendo il prezzo delle compravendite impugnate, parametrate al valore di mercato dei cespiti accertato dal ctu, tutt'altro che incongruo e, sicuramente, non irrisorio, specie considerando che si tratterebbe di immobili occupati.
Ad avviso dell'appellante la motivazione del primo giudice sarebbe stata “del tutto tautologica” in quanto basata sulla dichiarata sussistenza di “un quadro indiziario e di presunzioni” tutt'altro che gravi, pacifiche e concordanti, considerando che: a) la circostanza che l'atto fosse intervenuto tra padre ed i figli sarebbe stata del tutto “neutra”, in presenza del pagamento del corrispettivo della compravendita;
b) l'occupazione del bene compravenduto avrebbe costituito una delle ragioni della determinazione del prezzo di vendita ritenuto inferiore a quello di mercato;
c) egli (l'appellante, si intende) sarebbe titolare della quota di 1/6 di altro immobile in Frignano, il cui valore sarebbe stato senz'altro capiente tenuto conto dell'effettiva consistenza del debito verso la CP_1
non superiore all'importo di euro 25.000,00 circa.
[...]
pagina 4 di 13 L'appellante, inoltre, quanto all'azione revocatoria ordinaria formulata dall'attrice (il cui esame il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto assorbito dalla fondatezza dell'azione di simulazione assoluta), ha sostenuto che fosse del tutto infondata, in mancanza di dimostrazione dei relativi presupposti.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Rigettare la domanda attrice perché inammissibile, improcedibile, infondata, illegittima, pretestuosa e temeraria;
C) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 928/2021 RG, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 26.5.2021, la
[...]
contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A. Vi è ferma opposizione alla sospensione della provvisoria esecuzione in quanto non vi è prova del periculum né del fumus. B. Confermare la sentenza appellata e rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondato in fatto e diritto C. Condannare l'appellante al pagamento delle competenze di giudizio con distrazione a favore del procuratore per anticipazione fattane.”.
Non si sono costituiti in tale giudizio e (nonostante la notifica dell'atto di appello Parte_4 Parte_3 effettuata, nei loro confronti, il 23.2.2021, via Pec, come documentato dall'appellante).
Essi hanno proposto, come detto, a loro volta, un autonomo atto di appello avverso la detta sentenza n.
160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulla base dei seguenti motivi.
In primo luogo hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato l'evidente inammissibilità delle domande giudiziali (simulazione e revocatoria) per incompatibilità delle stesse, restando l'atto posto in essere, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, valido (a differenza della simulazione) ma inefficace nei confronti del creditore.
In secondo luogo hanno lamentato il mancato rilievo, da parte del giudice di primo grado, dell'assenza di prova, da parte della società attrice/appellata, del credito asseritamente vantato nei confronti del dante causa di essi appellanti e che, prima di intraprendere il giudizio, non avesse introdotto alcuna azione esecutiva nei confronti del proprio debitore dall'esito negativo e, dunque, che non avesse fornito alcuna dimostrazione dell'incapienza del suo patrimonio.
In terzo luogo gli appellanti hanno sostanzialmente proposto la stessa doglianza dell'appellante (
[...]
) nel giudizio n. 928/2021 RG e, cioè, che, attesa la distinzione tra i presupposti e gli effetti dell'azione di Parte_2 simulazione rispetto a quelli dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (mirando, la prima, ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, la seconda a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto), l'attrice non avrebbe dimostrato i presupposti della invocata simulazione – in primo luogo il pregiudizio della società creditrice (ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento del credito) – né potendo giovare alle ragioni dell'attrice la ctu espletata in corso di giudizio, essendo il prezzo delle compravendite pagina 5 di 13 impugnate, parametrate al valore di mercato dei cespiti accertato dal ctu, tutt'altro che incongruo e, sicuramente, non irrisorio, specie considerando che si tratterebbe di immobili occupati.
Ad avviso degli appellanti la motivazione del primo giudice sarebbe stata “del tutto tautologica” in quanto basata sulla dichiarata sussistenza di “un quadro indiziario e di presunzioni” tutt'altro che gravi, pacifiche e concordanti, considerando che: a) la circostanza che l'atto fosse intervenuto tra padre ed i figli sarebbe stata del tutto “neutra”, in presenza del pagamento del corrispettivo della compravendita;
b) l'occupazione del bene compravenduto avrebbe costituito una delle ragioni della determinazione del prezzo di vendita ritenuto inferiore a quello di mercato;
c) sarebbe titolare della quota di 1/6 di altro immobile in Frignano, il cui valore Parte_2 sarebbe stato senz'altro capiente tenuto conto dell'effettiva consistenza del debito verso la Controparte_1
non superiore all'importo di euro 25.000,00 circa.
[...]
Gli appellanti, inoltre, quanto all'azione revocatoria ordinaria formulata dall'attrice (il cui esame il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto assorbito dalla fondatezza dell'azione di simulazione assoluta), hanno sostenuto che fosse del tutto infondata, in mancanza di dimostrazione dei relativi presupposti.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Rigettare la domanda attrice perché inammissibile, improcedibile, infondata, illegittima, pretestuosa e temeraria;
C) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 929/2021 RG, si si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 27.5.2021, la
[...]
contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A. Previa riunione del presente giudizio a quello recante Rg 928/2021 proposto da contro la Parte_2 [...]
Vi è ferma opposizione alla sospensione della provvisoria esecuzione in quanto non vi è prova del periculum né del Controparte_1 fumus. B. Confermare la sentenza appellata e rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondato in fatto e diritto C. Condannare gli appellanti al pagamento delle competenze di giudizio con distrazione a favore del procuratore per anticipazione fattane.”.
Non si è costituito in giudizio (nonostante la notifica dell'atto di appello effettuata, nei suoi Parte_2 confronti, il 23.2.2021, via Pec, come documentato dagli appellanti).
Con ordinanza depositata in data 2.11.2021, è stata disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., del giudizio n.
929/2021 R.G. al giudizio n. 928/2021 R.G., trattandosi di appello avverso la medesima sentenza.
Con altra ordinanza depositata il 2.11.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata proposta dagli appellanti nei due giudizi riuniti e la causa è stata rinviata al 31.5.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 25.09.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 22.10.2024 si pagina 6 di 13 svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate (il 17.10.2024 sia dalla difesa di che dalla difesa della e Parte_2 Controparte_1 il 18.10.2024 dalla difesa di e le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata Parte_4 Parte_3 trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 23.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, innanzitutto, la contumacia di e nel procedimento n. 928/2021 RG Parte_4 Parte_3
(non essendosi costituiti in giudizio nonostante la notifica dell'atto di appello effettuata, si ribadisce, nei loro confronti, il 23.2.2021, via Pec, come documentato dall'appellante), e di nel procedimento n. Parte_2
929/2021 RG (non essendosi costituito in giudizio nonostante la notifica dell'atto di appello effettuata, nei suoi confronti, il 23.2.2021, via Pec, come documentato dagli appellanti).
****
Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla Controparte_1 volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, lamentando la violazione dell'art. 342
c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura degli atti di appello proposti nei due giudizi poi riuniti, è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pagina 7 di 13 vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso, la Corte ritiene che siano infondati gli appelli proposti da (proc. n. 928/2021 Parte_2
RG) e da e (proc. n. 929/2021 RG) avverso la sentenza n. 160/2021 emessa dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 25.1.2021, per le seguenti ragioni.
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Va innanzitutto rilevata l'ammissibilità, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti e Parte_4
della contestuale proposizione, in primo grado, da parte dell'attrice, della domanda di simulazione Parte_3 assoluta e, in via subordinata, dell'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c. (cfr. il contenuto e le conclusioni di cui ai punti “A” e “B” dell'atto di citazione, ridepositato telematicamente il 5.6.2021 dalla società appellata, unitamente agli altri atti e documenti prodotti in primo grado).
Ed infatti, sebbene, effettivamente, siano diversi i presupposti (e la finalità) esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria (non essendo sufficiente ad integrare gli estremi della simulazione la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma essendo necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/06/2015, n. 13345; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 20/10/2008, n. 25490), tuttavia, come più volte affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio;
con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti (come nel caso di specie) la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata
(o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/03/2024, n. 7121; Sez. I, Ord.,
11/06/2018, n. 15077; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/03/2024, n. 5825).
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pagina 8 di 13 Quanto, poi, al motivo (fatto valere dagli appellanti in entrambi i giudizi riuniti), concernente l'entità del credito vantato dalla società attrice nei confronti di e, nello specifico, concernente l'asserita erronea Parte_2 quantificazione di tale operata dal primo giudice (potendo la vantare un credito nei Controparte_1 confronti di , secondo la parte appellante, di soli euro 27.289,00), va detto che la precisa Parte_2 consistenza di tale credito non escludeva la legittimazione della (quale creditrice nei Controparte_1 confronti del simulato alienante) ad esperire l'azione di simulazione assoluta (così come quella revocatoria, ex art. 2901 c.c.) bastando l'allegazione dello stesso (e potendosi, peraltro, anche trattare di credito eventuale, in quanto litigioso).
Ed invero, secondo i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in tema di legittimazione dei creditori dell'alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghi), anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, anche se oggetto di contestazione in separato giudizio - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento di dette azioni, onde a tal fine
è sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonchè la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/04/2023, n. 9652 e in numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
19/03/2024, n. 7350).
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Parimenti infondato è il motivo di gravame (oggetto di entrambi gli appelli) secondo il quale il primo giudice non avrebbe, erroneamente, considerato la mancanza di prova - che avrebbe dovuto fornire la società attrice - del pregiudizio alle ragioni creditorie di quest'ultima in conseguenza dell'atto di vendita del 9.5.2013 in questione.
Ed infatti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha correttamente valorizzato la circostanza che dalla documentazione prodotta dall'attrice i beni immobili oggetto della compravendita fossero gli unici di cui era titolare l'alienante (debitore dell'attrice) , fatta eccezione per una quota di nuda proprietà pari ad 1/6 su Parte_2 altro immobile sito nel Comune di Frignano.
La società attrice/creditrice, dunque, aveva provato – mediante tale documentazione- la diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore ( ) che rendeva più incerto, difficile o, comunque, oneroso il Parte_2 soddisfacimento del suo credito (cfr. Cass. civ., Sez. V, 23/02/2024, n. 4950), mentre sarebbe spettato al debitore dimostrare, per il principio della vicinanza della prova (cfr., in generale, Cass. civ., Sez. II, 27/10/2022, n. 31797 e, per identità di ratio, con riferimento all'azione revocatoria ordinaria, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 18/06/2019, n.
16221; Sez. VI - 3, Ord., 31/10/2017, n. 26032) l'eventuale presenza di altri beni significativi nel suo patrimonio, tali da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie.
pagina 9 di 13 non aveva assolto tale onere, non essendo stato in alcun modo dimostrato che la quota Controparte_5 di nuda proprietà, pari ad 1/6, su altro immobile sito nel Comune di Frignano, fosse idonea a soddisfare il credito
(anche ridotto rispetto a quello vantato, secondo la prospettazione dell'appellante) della controparte.
****
Gli appelli proposti da , e sono infondati, infine, anche con Parte_2 Parte_3 Parte_4 riferimento alla lamentata erronea valutazione, da parte del primo giudice, dei presupposti della simulazione assoluta invocata dalla società attrice.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, ha correttamente accertato la simulazione assoluta in relazione alle vendite in questione (di cui all'atto del 9.5.2013, ridepositato telematicamente il 5.6.2021 dalla società appellata, unitamente agli altri atti e documenti prodotti in primo grado), ossia il trasferimento meramente fittizio (e non reale) degli immobili da parte di ai figli e (al solo fine di sottrarli alla garanzia Parte_2 Pt_4 Pt_3 patrimoniale della società creditrice), sulla base dei seguenti numerosi elementi presuntivi, da considerarsi gravi, precisi e concordanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c.:
a) La stretta relazione parentale tra il venditore e gli acquirenti (essendo il primo il padre di questi ultimi) senza che fossero state dedotte o emerse ulteriori ragioni che avessero indotto alla vendita, peraltro Parte_2 continuando ad abitare negli immobili alienati (circostanza confermata dal debitore);
b) l'assenza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo, indicato nel rogito notarile come effettuato mediante assegno bancario non trasferibile (ma non essendovi la prova dell'effettivo trasferimento di denaro nella disponibilità dell'alienante da parte degli acquirenti);
c) l'incongruità del prezzo dichiarato nell'atto (euro 43.000,00 per ciascun bene, venduto a ciascun acquirente nella misura di ½, in ragione della quota di comproprietà vantata da ) rispetto al valore effettivo Parte_2 di mercato dei beni venduti, avendo il ctu (ing. ), con valutazioni immuni da vizi logici e Persona_2 giuridici (descrivendo i beni sulla base della posizione e della consistenza, compiendo indagini di mercato in relazioni alle quotazioni per unità immobiliari aventi simili caratteristiche anche con riferimento ad altri atti di compravendita immobiliare, e confrontando i prezzo con quelli contenuti nella banca dati della quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e del Borsino Immobiliare, riferiti alla data dell'atto di vendita del 9.5.2013, applicando così il metodo di stima sintetico – comparativo), individuato in euro 118.000,00 il valore delle quote trasferite con l'atto in questione (essendo euro 236.000,00 il valore complessivo dei cespiti alienati a ciascuno dei due acquirenti;
cfr. la relazione del ctu depositata in primo grado il 10.6.2015, ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado);
d) la circostanza che le vendite fossero state poste in essere il 9.5.2013, dunque a ridosso delle notifiche degli atti di precetto da parte della società attrice, essendo i precetti stati notificati il 13.2.2013 e il 29.4.2013.
pagina 10 di 13 Così facendo, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei seguenti principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità:
La simulazione assoluta di una compravendita si fonda, per il creditore del simulato alienante (come nel caso di specie), sul contratto, sul mancato versamento del prezzo da parte del simulato acquirente, sull'esistenza di un credito insoddisfatto e non altrimenti onorabile da parte del simulato alienante (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
27/06/2023, n. 18327).
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta (come nel caso di specie) da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/01/2005, n. 903; nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente sulla base di una serie di risultanze processuali globalmente considerate, quali l'essersi il venditore disfatto di tutti i propri beni immobili in un ristrettissimo arco di tempo, in pendenza di una rilevante esposizione debitoria, a favore di persone non facoltose, ma a lui vicine sul piano personale e professionale;
l'alienazione a membri di una famiglia amica per un prezzo non legato ad indici di mercato;
l'aver addotto nel contesto negoziale un pagamento già avvenuto;
l'avere mantenuto il possesso dei beni alienati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 26/11/2008, n. 28224; Sez. I, 26/11/2008, n. 28224).
Inoltre, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nell'atto traslativo, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poichè questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n.
1897; Sez. II, Ord., 30/01/2023, n. 2724; Sez. III, 18/04/2007, n. 9239; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 09/02/2011,
n. 3175 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/03/2024, n. 7350 cit.).
Ancor più in particolare, qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697
c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/05/2023, n. 12606; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
Ord., 16/12/2024, n. 32661).
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pagina 11 di 13 Al rigetto degli appelli proposti segue la condanna degli appellanti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., della società appellata.
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2024, n. 8556; Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore (determinato in base al valore degli immobili oggetto della vendita anziché in base al valore dei crediti vantati dalla società attrice, come invece nella diversa ipotesi dell'azione revocatoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/02/1970, n. 415 richiamata da
Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/12/2024, n. 32661).
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Sussistono, infine, quanto agli appelli proposti nei due giudizi riuniti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello, iscritte ai nn. 928/2021 e 929/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e (nel giudizio n. 928/2021 RG) e di Parte_4 Parte_3 Parte_2
(nel giudizio n. 929/2021 RG).
2. Rigetta gli appelli proposti da (nel giudizio n. 928/2021 RG) e da e da Parte_2 Parte_3 Pt_4
(nel giudizio n. 929/2021 RG) avverso la sentenza n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
[...]
Vetere, pubblicata il 25.1.2021.
3. Dichiara tenuti e condanna , e al pagamento, in solido tra loro e Parte_2 Parte_4 Parte_3 in favore dell'avv. Pasqualino De Lucia, difensore dichiaratosi antistatario della dei Controparte_1
pagina 12 di 13 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione ad entrambi i giudizi riuniti.
Napoli, 28.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite in grado d'appello iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 928/2021 e 929/2021, vertenti tra
. 928/2021 RG Pt_1
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pignatiello. Parte_2 C.F._1
[...]
[..
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pasqualino De Lucia.
CP_2 nonchè
c.f. ) e (c.f. ). Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3
- APPELLATI – contumaci.
PROC. n. 929/2021 RG
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3 difesi dall'avv. Michele Piro.
CP_3
e pagina 1 di 13 (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pasqualino De Lucia.
CP_2 nonchè
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pignatiello. Parte_2 C.F._1
-APPELLATO- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il 25.1.2021, in tema di simulazione;
revocatoria ordinaria.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 17.10.2024 sia dalla difesa di
[...]
che dalla difesa della e il 18.10.2024 dalla difesa di e Parte_2 Controparte_1 Parte_4 Pt_3
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la nonché Parte_2 Controparte_1 Pt_3
e proponendo appello avverso la sentenza n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria
[...] Parte_4
Capua Vetere e pubblicata il 25.1.2021.
Anche e hanno proposto appello avverso la stessa sentenza, convenendo in Parte_3 Parte_4 giudizio, dinanzi a questa Corte, . Parte_2
****
Con tale sentenza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giudizio n. 901255/2013 RG (introdotto dalla nei confronti di e dei figli di quest'ultimo, e Controparte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
tutti costituiti nel primo grado di giudizio), ha così statuito: “1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità per
[...] simulazione assoluta del contratto concluso per Notar del 09.05.2013 (Rep. N. 110.384) trascritto in data 14.05.2013, tra Persona_1
, e;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. di S. Maria Capua Vetere di compiere ogni Parte_2 Parte_3 Parte_4 adempimento conseguenziale alla presente sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) condanna i convenuti in solido tra loro a pagare, in favore dell'attore, le spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.700,00, di cui €
700,00 per spese ed € 13.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore, anticipatario;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese per la ctu, come liquidate in corso di causa.”.
Specificamente la aveva agìto per ottenere: 1) in via principale, l'accertamento della Controparte_1 simulazione assoluta dell'atto di alienazione compiuto il 9.05.2013 avente ad oggetto il trasferimento (da parte di in favore dei figli e della piena proprietà, in ragione di 1/2, di due unità immobiliari Parte_2 Pt_4 Pt_3 con annesso terrazzo e di due garage, siti in Frignano alla via M. D'Azeglio n. 23 (identificati al N.C.E.U. al foglio
7, particella 558, sub. nn. 7, 8, 9 e 10); 2) in via subordinata la simulazione relativa del predetto atto, dissimulando pagina 2 di 13 delle donazioni;
3) in via ulteriormente subordinata, l'inefficacia dell'indicato atto di disposizione ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La società attrice aveva dedotto di essere creditrice di , di € 28.681,41 e di avere provveduto Parte_2
a notificare al debitore, in data 30.1.2013, atto di precetto e, decorso infruttuosamente il termine di cui all'art. 482 cp.c., di avergli notificato, in data 26.3.2013, atto di pignoramento sui suoi beni immobili, siti in Frignano alla via M.
D'Azeglio; aveva poi aggiunto di essere creditrice di dell'ulteriore somma di €.34.330,00, in Parte_2 forza di altri titoli di credito, e di avere notificato atto di precetto, per tale posta debitoria, in data 29.4.2013, lamentando che il 9.5.2013 avesse concluso l'atto di compravendita in oggetto, in favore dei Parte_2 propri figli e . Pt_3 Pt_4
I convenuti avevano contestato la fondatezza delle avverse domande.
E il Tribunale ha deciso, in sintesi, nei detti termini la controversia in esame (accogliendo la domanda di simulazione assoluta formulata in via principale dall'attrice), ritenendo che la prova dell'accordo simulatorio tra i convenuti fosse desumibile da una serie di elementi presuntivi (indici di un'intenzione lesiva delle aspettative creditorie della società attrice) e, in particolare:
a) dal rapporto di parentela tra il venditore (il padre) e gli acquirenti (i figli), senza che fossero emerse le ragioni avessero indotto il primo alla vendita, considerando anche che lo stesso aveva continuato ad abitare negli immobili alienati;
b) dalla mancata dimostrazione, da parte dei convenuti, dell'effettivo pagamento del prezzo, indicato nel rogito notarile come pagato tramite assegno bancario non trasferibile;
c) dal significativo divario tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di vendita e il valore effettivo dei beni, secondo quanto accertato dal ctu nominato in corso di causa (il consulente aveva stimato in € 236.000,00 il valore dei cespiti alienati a ciascuno dei due figli del , ragion per cui il prezzo indicato nell'atto di compravendita Pt_2 risultava essere pari alla metà del detto valore di stima);
d) dalla circostanza che le vendite fossero state poste in essere a ridosso delle notifiche degli atti di precetto da parte della società attrice;
e) essendo emerso, dalla documentazione prodotta da parte attrice, che i beni immobili oggetto della compravendita fossero gli unici di cui era titolare , oltre alla quota di nuda proprietà, pari ad 1/6, Parte_2 su altro immobile sito nel Comune di Frignano.
****
ha censurato la sentenza n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2 sulla base dei seguenti motivi:
Con il primo ha contestato la quantificazione del credito della società attrice riportato in sentenza dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, potendo la vantare un credito nei suoi (del Controparte_1
pagina 3 di 13 convenuto/appellante , si intende) confronti, di soli euro 27.289,00 (portati dagli assegni meglio Parte_2 indicati nell'atto di appello), essendo gli altri assegni richiamati dall'attrice stati illegittimamente azionati nei suoi (di
, si intende) confronti con l'atto di precetto, in quanto in realtà emessi non in proprio ma quale Parte_2 amministratore della società ovvero tratti dal sul c/c aziendale, con la Controparte_4 conseguenza che giammai la avrebbe potuto soddisfare sui suoi beni personali il Controparte_1 predetto il credito nascente dagli altri assegni bancari emessi nella detta qualità, essendo la società un soggetto ontologicamente distinto dal suo legale rappresentante.
Con il secondo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse ritenuto provata l'esistenza di un accordo simulatorio intervenuto tra i convenuti pur in assenza di supporto probatorio certo ed inconfutabile.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, il Tribunale, se avesse fatto corretta applicazione del disposto codicistico dell'art. 2725 c.c., avrebbe dovuto rigettare le domande attoree in quanto palesemente infondate, posto che:
1) Per stessa ammissione della il prezzo della compravendita sarebbe stato Controparte_1 effettivamente corrisposto con titoli di credito emessi dagli acquirenti all'ordine di , così Parte_2 confermando la natura reale ed onerosa - giammai simulata - dell'atto di trasferimento oggetto di causa;
2) attesa la distinzione tra i presupposti e gli effetti dell'azione di simulazione rispetto a quelli dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (mirando, la prima, ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, la seconda a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto), l'attrice non avrebbe dimostrato i presupposti della invocata simulazione – in primo luogo il pregiudizio della società creditrice (ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento del credito) – né potendo giovare alle ragioni dell'attrice la ctu espletata in corso di giudizio, essendo il prezzo delle compravendite impugnate, parametrate al valore di mercato dei cespiti accertato dal ctu, tutt'altro che incongruo e, sicuramente, non irrisorio, specie considerando che si tratterebbe di immobili occupati.
Ad avviso dell'appellante la motivazione del primo giudice sarebbe stata “del tutto tautologica” in quanto basata sulla dichiarata sussistenza di “un quadro indiziario e di presunzioni” tutt'altro che gravi, pacifiche e concordanti, considerando che: a) la circostanza che l'atto fosse intervenuto tra padre ed i figli sarebbe stata del tutto “neutra”, in presenza del pagamento del corrispettivo della compravendita;
b) l'occupazione del bene compravenduto avrebbe costituito una delle ragioni della determinazione del prezzo di vendita ritenuto inferiore a quello di mercato;
c) egli (l'appellante, si intende) sarebbe titolare della quota di 1/6 di altro immobile in Frignano, il cui valore sarebbe stato senz'altro capiente tenuto conto dell'effettiva consistenza del debito verso la CP_1
non superiore all'importo di euro 25.000,00 circa.
[...]
pagina 4 di 13 L'appellante, inoltre, quanto all'azione revocatoria ordinaria formulata dall'attrice (il cui esame il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto assorbito dalla fondatezza dell'azione di simulazione assoluta), ha sostenuto che fosse del tutto infondata, in mancanza di dimostrazione dei relativi presupposti.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Rigettare la domanda attrice perché inammissibile, improcedibile, infondata, illegittima, pretestuosa e temeraria;
C) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 928/2021 RG, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 26.5.2021, la
[...]
contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A. Vi è ferma opposizione alla sospensione della provvisoria esecuzione in quanto non vi è prova del periculum né del fumus. B. Confermare la sentenza appellata e rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondato in fatto e diritto C. Condannare l'appellante al pagamento delle competenze di giudizio con distrazione a favore del procuratore per anticipazione fattane.”.
Non si sono costituiti in tale giudizio e (nonostante la notifica dell'atto di appello Parte_4 Parte_3 effettuata, nei loro confronti, il 23.2.2021, via Pec, come documentato dall'appellante).
Essi hanno proposto, come detto, a loro volta, un autonomo atto di appello avverso la detta sentenza n.
160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulla base dei seguenti motivi.
In primo luogo hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato l'evidente inammissibilità delle domande giudiziali (simulazione e revocatoria) per incompatibilità delle stesse, restando l'atto posto in essere, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, valido (a differenza della simulazione) ma inefficace nei confronti del creditore.
In secondo luogo hanno lamentato il mancato rilievo, da parte del giudice di primo grado, dell'assenza di prova, da parte della società attrice/appellata, del credito asseritamente vantato nei confronti del dante causa di essi appellanti e che, prima di intraprendere il giudizio, non avesse introdotto alcuna azione esecutiva nei confronti del proprio debitore dall'esito negativo e, dunque, che non avesse fornito alcuna dimostrazione dell'incapienza del suo patrimonio.
In terzo luogo gli appellanti hanno sostanzialmente proposto la stessa doglianza dell'appellante (
[...]
) nel giudizio n. 928/2021 RG e, cioè, che, attesa la distinzione tra i presupposti e gli effetti dell'azione di Parte_2 simulazione rispetto a quelli dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (mirando, la prima, ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, la seconda a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto), l'attrice non avrebbe dimostrato i presupposti della invocata simulazione – in primo luogo il pregiudizio della società creditrice (ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento del credito) – né potendo giovare alle ragioni dell'attrice la ctu espletata in corso di giudizio, essendo il prezzo delle compravendite pagina 5 di 13 impugnate, parametrate al valore di mercato dei cespiti accertato dal ctu, tutt'altro che incongruo e, sicuramente, non irrisorio, specie considerando che si tratterebbe di immobili occupati.
Ad avviso degli appellanti la motivazione del primo giudice sarebbe stata “del tutto tautologica” in quanto basata sulla dichiarata sussistenza di “un quadro indiziario e di presunzioni” tutt'altro che gravi, pacifiche e concordanti, considerando che: a) la circostanza che l'atto fosse intervenuto tra padre ed i figli sarebbe stata del tutto “neutra”, in presenza del pagamento del corrispettivo della compravendita;
b) l'occupazione del bene compravenduto avrebbe costituito una delle ragioni della determinazione del prezzo di vendita ritenuto inferiore a quello di mercato;
c) sarebbe titolare della quota di 1/6 di altro immobile in Frignano, il cui valore Parte_2 sarebbe stato senz'altro capiente tenuto conto dell'effettiva consistenza del debito verso la Controparte_1
non superiore all'importo di euro 25.000,00 circa.
[...]
Gli appellanti, inoltre, quanto all'azione revocatoria ordinaria formulata dall'attrice (il cui esame il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto assorbito dalla fondatezza dell'azione di simulazione assoluta), hanno sostenuto che fosse del tutto infondata, in mancanza di dimostrazione dei relativi presupposti.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Rigettare la domanda attrice perché inammissibile, improcedibile, infondata, illegittima, pretestuosa e temeraria;
C) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 929/2021 RG, si si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 27.5.2021, la
[...]
contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A. Previa riunione del presente giudizio a quello recante Rg 928/2021 proposto da contro la Parte_2 [...]
Vi è ferma opposizione alla sospensione della provvisoria esecuzione in quanto non vi è prova del periculum né del Controparte_1 fumus. B. Confermare la sentenza appellata e rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondato in fatto e diritto C. Condannare gli appellanti al pagamento delle competenze di giudizio con distrazione a favore del procuratore per anticipazione fattane.”.
Non si è costituito in giudizio (nonostante la notifica dell'atto di appello effettuata, nei suoi Parte_2 confronti, il 23.2.2021, via Pec, come documentato dagli appellanti).
Con ordinanza depositata in data 2.11.2021, è stata disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., del giudizio n.
929/2021 R.G. al giudizio n. 928/2021 R.G., trattandosi di appello avverso la medesima sentenza.
Con altra ordinanza depositata il 2.11.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata proposta dagli appellanti nei due giudizi riuniti e la causa è stata rinviata al 31.5.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 25.09.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 22.10.2024 si pagina 6 di 13 svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate (il 17.10.2024 sia dalla difesa di che dalla difesa della e Parte_2 Controparte_1 il 18.10.2024 dalla difesa di e le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata Parte_4 Parte_3 trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 23.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, innanzitutto, la contumacia di e nel procedimento n. 928/2021 RG Parte_4 Parte_3
(non essendosi costituiti in giudizio nonostante la notifica dell'atto di appello effettuata, si ribadisce, nei loro confronti, il 23.2.2021, via Pec, come documentato dall'appellante), e di nel procedimento n. Parte_2
929/2021 RG (non essendosi costituito in giudizio nonostante la notifica dell'atto di appello effettuata, nei suoi confronti, il 23.2.2021, via Pec, come documentato dagli appellanti).
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Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla Controparte_1 volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, lamentando la violazione dell'art. 342
c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura degli atti di appello proposti nei due giudizi poi riuniti, è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pagina 7 di 13 vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso, la Corte ritiene che siano infondati gli appelli proposti da (proc. n. 928/2021 Parte_2
RG) e da e (proc. n. 929/2021 RG) avverso la sentenza n. 160/2021 emessa dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 25.1.2021, per le seguenti ragioni.
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Va innanzitutto rilevata l'ammissibilità, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti e Parte_4
della contestuale proposizione, in primo grado, da parte dell'attrice, della domanda di simulazione Parte_3 assoluta e, in via subordinata, dell'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c. (cfr. il contenuto e le conclusioni di cui ai punti “A” e “B” dell'atto di citazione, ridepositato telematicamente il 5.6.2021 dalla società appellata, unitamente agli altri atti e documenti prodotti in primo grado).
Ed infatti, sebbene, effettivamente, siano diversi i presupposti (e la finalità) esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria (non essendo sufficiente ad integrare gli estremi della simulazione la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma essendo necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/06/2015, n. 13345; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 20/10/2008, n. 25490), tuttavia, come più volte affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio;
con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti (come nel caso di specie) la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata
(o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/03/2024, n. 7121; Sez. I, Ord.,
11/06/2018, n. 15077; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/03/2024, n. 5825).
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pagina 8 di 13 Quanto, poi, al motivo (fatto valere dagli appellanti in entrambi i giudizi riuniti), concernente l'entità del credito vantato dalla società attrice nei confronti di e, nello specifico, concernente l'asserita erronea Parte_2 quantificazione di tale operata dal primo giudice (potendo la vantare un credito nei Controparte_1 confronti di , secondo la parte appellante, di soli euro 27.289,00), va detto che la precisa Parte_2 consistenza di tale credito non escludeva la legittimazione della (quale creditrice nei Controparte_1 confronti del simulato alienante) ad esperire l'azione di simulazione assoluta (così come quella revocatoria, ex art. 2901 c.c.) bastando l'allegazione dello stesso (e potendosi, peraltro, anche trattare di credito eventuale, in quanto litigioso).
Ed invero, secondo i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in tema di legittimazione dei creditori dell'alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghi), anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, anche se oggetto di contestazione in separato giudizio - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento di dette azioni, onde a tal fine
è sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonchè la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/04/2023, n. 9652 e in numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
19/03/2024, n. 7350).
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Parimenti infondato è il motivo di gravame (oggetto di entrambi gli appelli) secondo il quale il primo giudice non avrebbe, erroneamente, considerato la mancanza di prova - che avrebbe dovuto fornire la società attrice - del pregiudizio alle ragioni creditorie di quest'ultima in conseguenza dell'atto di vendita del 9.5.2013 in questione.
Ed infatti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha correttamente valorizzato la circostanza che dalla documentazione prodotta dall'attrice i beni immobili oggetto della compravendita fossero gli unici di cui era titolare l'alienante (debitore dell'attrice) , fatta eccezione per una quota di nuda proprietà pari ad 1/6 su Parte_2 altro immobile sito nel Comune di Frignano.
La società attrice/creditrice, dunque, aveva provato – mediante tale documentazione- la diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore ( ) che rendeva più incerto, difficile o, comunque, oneroso il Parte_2 soddisfacimento del suo credito (cfr. Cass. civ., Sez. V, 23/02/2024, n. 4950), mentre sarebbe spettato al debitore dimostrare, per il principio della vicinanza della prova (cfr., in generale, Cass. civ., Sez. II, 27/10/2022, n. 31797 e, per identità di ratio, con riferimento all'azione revocatoria ordinaria, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 18/06/2019, n.
16221; Sez. VI - 3, Ord., 31/10/2017, n. 26032) l'eventuale presenza di altri beni significativi nel suo patrimonio, tali da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie.
pagina 9 di 13 non aveva assolto tale onere, non essendo stato in alcun modo dimostrato che la quota Controparte_5 di nuda proprietà, pari ad 1/6, su altro immobile sito nel Comune di Frignano, fosse idonea a soddisfare il credito
(anche ridotto rispetto a quello vantato, secondo la prospettazione dell'appellante) della controparte.
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Gli appelli proposti da , e sono infondati, infine, anche con Parte_2 Parte_3 Parte_4 riferimento alla lamentata erronea valutazione, da parte del primo giudice, dei presupposti della simulazione assoluta invocata dalla società attrice.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, ha correttamente accertato la simulazione assoluta in relazione alle vendite in questione (di cui all'atto del 9.5.2013, ridepositato telematicamente il 5.6.2021 dalla società appellata, unitamente agli altri atti e documenti prodotti in primo grado), ossia il trasferimento meramente fittizio (e non reale) degli immobili da parte di ai figli e (al solo fine di sottrarli alla garanzia Parte_2 Pt_4 Pt_3 patrimoniale della società creditrice), sulla base dei seguenti numerosi elementi presuntivi, da considerarsi gravi, precisi e concordanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c.:
a) La stretta relazione parentale tra il venditore e gli acquirenti (essendo il primo il padre di questi ultimi) senza che fossero state dedotte o emerse ulteriori ragioni che avessero indotto alla vendita, peraltro Parte_2 continuando ad abitare negli immobili alienati (circostanza confermata dal debitore);
b) l'assenza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo, indicato nel rogito notarile come effettuato mediante assegno bancario non trasferibile (ma non essendovi la prova dell'effettivo trasferimento di denaro nella disponibilità dell'alienante da parte degli acquirenti);
c) l'incongruità del prezzo dichiarato nell'atto (euro 43.000,00 per ciascun bene, venduto a ciascun acquirente nella misura di ½, in ragione della quota di comproprietà vantata da ) rispetto al valore effettivo Parte_2 di mercato dei beni venduti, avendo il ctu (ing. ), con valutazioni immuni da vizi logici e Persona_2 giuridici (descrivendo i beni sulla base della posizione e della consistenza, compiendo indagini di mercato in relazioni alle quotazioni per unità immobiliari aventi simili caratteristiche anche con riferimento ad altri atti di compravendita immobiliare, e confrontando i prezzo con quelli contenuti nella banca dati della quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e del Borsino Immobiliare, riferiti alla data dell'atto di vendita del 9.5.2013, applicando così il metodo di stima sintetico – comparativo), individuato in euro 118.000,00 il valore delle quote trasferite con l'atto in questione (essendo euro 236.000,00 il valore complessivo dei cespiti alienati a ciascuno dei due acquirenti;
cfr. la relazione del ctu depositata in primo grado il 10.6.2015, ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado);
d) la circostanza che le vendite fossero state poste in essere il 9.5.2013, dunque a ridosso delle notifiche degli atti di precetto da parte della società attrice, essendo i precetti stati notificati il 13.2.2013 e il 29.4.2013.
pagina 10 di 13 Così facendo, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei seguenti principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità:
La simulazione assoluta di una compravendita si fonda, per il creditore del simulato alienante (come nel caso di specie), sul contratto, sul mancato versamento del prezzo da parte del simulato acquirente, sull'esistenza di un credito insoddisfatto e non altrimenti onorabile da parte del simulato alienante (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
27/06/2023, n. 18327).
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta (come nel caso di specie) da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/01/2005, n. 903; nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente sulla base di una serie di risultanze processuali globalmente considerate, quali l'essersi il venditore disfatto di tutti i propri beni immobili in un ristrettissimo arco di tempo, in pendenza di una rilevante esposizione debitoria, a favore di persone non facoltose, ma a lui vicine sul piano personale e professionale;
l'alienazione a membri di una famiglia amica per un prezzo non legato ad indici di mercato;
l'aver addotto nel contesto negoziale un pagamento già avvenuto;
l'avere mantenuto il possesso dei beni alienati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 26/11/2008, n. 28224; Sez. I, 26/11/2008, n. 28224).
Inoltre, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nell'atto traslativo, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poichè questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n.
1897; Sez. II, Ord., 30/01/2023, n. 2724; Sez. III, 18/04/2007, n. 9239; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 09/02/2011,
n. 3175 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/03/2024, n. 7350 cit.).
Ancor più in particolare, qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697
c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/05/2023, n. 12606; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
Ord., 16/12/2024, n. 32661).
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pagina 11 di 13 Al rigetto degli appelli proposti segue la condanna degli appellanti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., della società appellata.
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2024, n. 8556; Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore (determinato in base al valore degli immobili oggetto della vendita anziché in base al valore dei crediti vantati dalla società attrice, come invece nella diversa ipotesi dell'azione revocatoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/02/1970, n. 415 richiamata da
Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/12/2024, n. 32661).
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Sussistono, infine, quanto agli appelli proposti nei due giudizi riuniti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello, iscritte ai nn. 928/2021 e 929/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e (nel giudizio n. 928/2021 RG) e di Parte_4 Parte_3 Parte_2
(nel giudizio n. 929/2021 RG).
2. Rigetta gli appelli proposti da (nel giudizio n. 928/2021 RG) e da e da Parte_2 Parte_3 Pt_4
(nel giudizio n. 929/2021 RG) avverso la sentenza n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
[...]
Vetere, pubblicata il 25.1.2021.
3. Dichiara tenuti e condanna , e al pagamento, in solido tra loro e Parte_2 Parte_4 Parte_3 in favore dell'avv. Pasqualino De Lucia, difensore dichiaratosi antistatario della dei Controparte_1
pagina 12 di 13 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione ad entrambi i giudizi riuniti.
Napoli, 28.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 13 di 13