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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, in esito alla udienza del 3.4.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 10237/24 nella controversia promossa da:
, nata il [...] Napoli, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Vincenzo Mosca, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n. 21/C.
RICORRENTE
E
, nella persona del Controparte_1 CP_2
p.t, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli. RESISTENTE – contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.24 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per il periodo di insegnamento prestato dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2020/2021 in qualità di docente con contratto a tempo determinato, o per il diverso periodo di giustizia, e per l'effetto:
- condannare il , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente della complessiva somma di 2.000,00 (duemila/00) ovvero per la diversa somma che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze di difesa, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Premetteva di avere prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di plurimi contratti annuali e, fino al termine delle attività didattiche in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza temporanea;
elencava gli incarichi aventi durata annuale espletati negli ultimi cinque anni anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 conferiti, come da prospetto riassuntivo che segue: a.s. 2017/2018, contratto dal 08.02.2018 al 30.06.2018 e dal 22.05.2018 al 31.08.2018;
a.s. 2018/2019, contratto dal 05.11.2018 al 30.6.2019; a.s. 2019/2020, contratto dal 19.10.2019 al 30.6.2020; a.s. 2020/2021, contratto dal 8.1.2021 al 30.6.2021. Sosteneva che in tali anni scolastici non aveva fruito del beneficio della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, sebbene avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo. Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità della Carta del Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ; che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, dall'anno scolastico 2020/2021 sino all'anno scolastico 2022/2023, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto con l'art. 1, commi 121 e ss. della l. 13 luglio 2015 n. 107, in relazione ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di imparzialità e buon andamento, di tutela del lavoro e della formazione professionale di cui agli artt. 3, 35 e 97 cost., con le clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., con l'art. 1218 cod. civ., con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato nonché del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro Ces, Unice e Cee approvato con direttiva 1999/70/CE (recepita con d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368), con gli artt. 14, 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Ue, con l'art. 10 della carta sociale europea, con l'art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con l'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 207, con l'art. 28 del ccnl comparto scuola del 4 agosto 1995, con gli artt. 29, 63 e 64 del ccnl comparto scuola del 29 novembre 2007, con l'art. 24 del ccnl comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, con l'art. 2 del ccni sulla formazione per il triennio 2019-2022; sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale ex art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e la recente giurisprudenza della Cassazione, concludeva come sopra indicato.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in CP_1 giudizio, rimanendo contumace.
In esito alla udienza del 3.4.25, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione. Preliminarmente va rilevato che le note di trattazione scritta nell'interesse di parte ricorrente, pur inviate per la decorsa udienza del 20.3.25, per come dimostrato dal procuratore della ricorrente stessa, non risultano comunque pervenute al sistema informatico in uso all'Ufficio. In ogni caso, sono state ritualmente depositate le note per l'odierna udienza, con conseguente superfluità della richiesta di rimessione in termini, posto che il meccanismo di cui agli artt. 181 e 309 cpc garantisce la possibilità di intervenire all'udienza appositamente fissata anche laddove per qualunque tipo di disguido non si sia potuto assicurare la presenza ( o il deposito di note) a quella precedente.
La domanda è in parte fondata, e come tale merita accoglimento, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici della sezione (v. sentenze nn. 533/24, g.l. 6453/23, g.l. , 732/24 g.l. , da intendersi nell'attuale sede Per_1 Per_2 Per_3 richiamati ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc.
Va in primo luogo osservato che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di tal chè le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato).
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto.
Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l'infondatezza delle deduzioni afferenti il diritto alla formazione.
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri
[...]
e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato.
Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella Part causa C-450/2021, contro Controparte_1
Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020,
n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì CP_1 che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, punto Controparte_5
48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40
e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto, dunque, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Infatti questo giudicante ha verificato la assenza di qualsivoglia provvedimento della Corte di giustizia che consenta di differenziare, anche per rapporti di breve durata, il diverso trattamento ed anzi la costante affermazione dell'opposto principio.
Neppure costituisce valida ragione di differenziazione la bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di interventi didattici di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
A sua volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre 2023 si
è pronunciata sul riconoscimento del diritto alla carta anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale.
La Corte, con una pronuncia intrinsecamente logica dal punto di vista della ricostruzione della ratio dell'istituto (cfr pp 9/12 della Sentenza), ritenendo un legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs.
n. 297/1994 ove dispone che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_4 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
La Cassazione in particolare evidenzia il riferimento allo stesso PFOF contenuto nella norma istitutiva della Carta docente ove dispone che la somma di €. 500,00 può essere spesa per “iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
Ancora la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Sostiene la Corte, poi: Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro
(art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)… È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Allorquando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve essere sceverata da situazioni del tutto particolari che finirebbero scorrettamente con l'astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa.
È inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico trattandosi di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Di contro giova il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 che fa richiamo alla annualità della supplenza e, dunque, alla annualità didattica prevedendo che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Per tale ragione la Corte, condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12
a quelli a tempo indeterminato. Pertanto, per essi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co.
2, L. 124/1999), il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Cassazione ricorda che la struttura dell'obbligazione di cui si controverte attiene al diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria: la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
All'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione (…) L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_1 per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)… Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto
a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Vi è obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
Pertanto, la carta non ha natura “retributiva” o “riparatoria” perché già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali ma La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
Il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. Finché si è all'interno del sistema delle supplenze scolastiche vi è interesse all'adempimento della prestazione, interesse peraltro presente anche in capo a parte convenuta, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Nel caso del personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così non è, come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla
Carta a chi non è di ruolo perchè la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
L'omessa presentazione della domanda della carta docenti non impedisce la condanna richiesta.
Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione del diritto da parte convenuta.
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte),
l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico, come si evince dall' estratto della posizione ricoperta nelle Graduatorie
Provinciali di Supplenza per il biennio 2024/2026 per la provincia di Napoli, prodotto unitamente alle note trattazione scritta da ultimo depositate.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in dispositivo e condannato il convenuto alla sua erogazione, per un valore corrispondente per ciascuno di CP_1 essi a quello perduto.
Sono dovuti gli interessi su detta somma, e non anche la rivalutazione, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Deve pertanto essere condannato il convenuto alla erogazione della carta in favore della ricorrente.
Infatti la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di parte convenuta, come da contratti di lavoro in atti (senza che le circostanze fattuali in ricorso rappresentate siano smentite da elementi di segno opposto), visionabili ai documenti da 2) a 4) di cui alla produzione della ricorrente stessa:
a.s. 2017/2018, contratto dal 08.02.2018 al 30.06.2018 e dal 22.05.2018 al 31.08.2018;
a.s. 2018/2019, contratto dal 05.11.2018 al 30.6.2019;
a.s. 2019/2020, contratto dal 19.10.2019 al 30.6.2020.
La domanda è tuttavia infondata quanto all'a.s. 2020/21; infatti, la ricorrente, quanto al detto anno scolastico, ha insegnato dal 8/01/2021 al 30/06/2021 e ha coperto un numero di giorni di lavoro inferiori a 180. Reputa questo Giudice che per tale anno scolastico non sussista il diritto a ottenere la carta docente. Invero, la Cassazione, con la citata sentenza 29961/2023 ha ritenuto “in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico”, in quanto tali disposizioni non si prestano (…) a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” ma nello stesso tempo non ha escluso (sent. cit., 10) “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”. Tale periodo minimo si determina dalla normativa sulle supplenze, disciplinata dalla l. n. 124/1999, il cui art. 4, comma 2 recita: ”Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”. Ne consegue che il “periodo minimo” proprio della figura tipica dei contratti
“fino al termine delle attività didattiche” decorre dal 31 dicembre al 30 giugno, per un totale di 6 mesi, corrispondenti a circa 180 giorni (per la precisione 182). Pertanto, ai fini del calcolo del periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, si dovranno considerare 180 giorni, con conseguente rigetto della domanda quanto a tale anno scolastico, in cui il periodo complessivo di insegnamento non ha raggiunto tale numero di giorni.
La domanda deve pertanto essere parzialmente accolta e rigettata quanto all'a.s. 2020/2021 in cui la ricorrente ha insegnato per il periodo dal 8/01/2021 al 30/06/2021, presso l'Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo anche in ragione della serialità della lite, ai sensi del D.M. 55/2014, con la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, anche se il parziale rigetto ne rende corretta la compensazione per un terzo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante sua attribuzione secondo il sistema proprio di essa e per valori corrispondenti a quelli perduti, condanna i convenuti in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a erogare in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici predetti.
Rigetta per il resto il ricorso.
Condanna i convenuti in solido al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidate in € 976,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito e dichiaratosi in ricorso anticipatario, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese .
Si comunichi.
Napoli, 3.4.25
Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, in esito alla udienza del 3.4.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 10237/24 nella controversia promossa da:
, nata il [...] Napoli, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Vincenzo Mosca, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n. 21/C.
RICORRENTE
E
, nella persona del Controparte_1 CP_2
p.t, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli. RESISTENTE – contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.24 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per il periodo di insegnamento prestato dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2020/2021 in qualità di docente con contratto a tempo determinato, o per il diverso periodo di giustizia, e per l'effetto:
- condannare il , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente della complessiva somma di 2.000,00 (duemila/00) ovvero per la diversa somma che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze di difesa, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Premetteva di avere prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di plurimi contratti annuali e, fino al termine delle attività didattiche in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza temporanea;
elencava gli incarichi aventi durata annuale espletati negli ultimi cinque anni anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 conferiti, come da prospetto riassuntivo che segue: a.s. 2017/2018, contratto dal 08.02.2018 al 30.06.2018 e dal 22.05.2018 al 31.08.2018;
a.s. 2018/2019, contratto dal 05.11.2018 al 30.6.2019; a.s. 2019/2020, contratto dal 19.10.2019 al 30.6.2020; a.s. 2020/2021, contratto dal 8.1.2021 al 30.6.2021. Sosteneva che in tali anni scolastici non aveva fruito del beneficio della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, sebbene avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo. Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità della Carta del Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ; che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, dall'anno scolastico 2020/2021 sino all'anno scolastico 2022/2023, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto con l'art. 1, commi 121 e ss. della l. 13 luglio 2015 n. 107, in relazione ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di imparzialità e buon andamento, di tutela del lavoro e della formazione professionale di cui agli artt. 3, 35 e 97 cost., con le clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., con l'art. 1218 cod. civ., con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato nonché del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro Ces, Unice e Cee approvato con direttiva 1999/70/CE (recepita con d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368), con gli artt. 14, 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Ue, con l'art. 10 della carta sociale europea, con l'art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con l'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 207, con l'art. 28 del ccnl comparto scuola del 4 agosto 1995, con gli artt. 29, 63 e 64 del ccnl comparto scuola del 29 novembre 2007, con l'art. 24 del ccnl comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, con l'art. 2 del ccni sulla formazione per il triennio 2019-2022; sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale ex art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e la recente giurisprudenza della Cassazione, concludeva come sopra indicato.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in CP_1 giudizio, rimanendo contumace.
In esito alla udienza del 3.4.25, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione. Preliminarmente va rilevato che le note di trattazione scritta nell'interesse di parte ricorrente, pur inviate per la decorsa udienza del 20.3.25, per come dimostrato dal procuratore della ricorrente stessa, non risultano comunque pervenute al sistema informatico in uso all'Ufficio. In ogni caso, sono state ritualmente depositate le note per l'odierna udienza, con conseguente superfluità della richiesta di rimessione in termini, posto che il meccanismo di cui agli artt. 181 e 309 cpc garantisce la possibilità di intervenire all'udienza appositamente fissata anche laddove per qualunque tipo di disguido non si sia potuto assicurare la presenza ( o il deposito di note) a quella precedente.
La domanda è in parte fondata, e come tale merita accoglimento, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici della sezione (v. sentenze nn. 533/24, g.l. 6453/23, g.l. , 732/24 g.l. , da intendersi nell'attuale sede Per_1 Per_2 Per_3 richiamati ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc.
Va in primo luogo osservato che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di tal chè le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato).
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto.
Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l'infondatezza delle deduzioni afferenti il diritto alla formazione.
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri
[...]
e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato.
Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella Part causa C-450/2021, contro Controparte_1
Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020,
n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì CP_1 che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, punto Controparte_5
48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40
e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto, dunque, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Infatti questo giudicante ha verificato la assenza di qualsivoglia provvedimento della Corte di giustizia che consenta di differenziare, anche per rapporti di breve durata, il diverso trattamento ed anzi la costante affermazione dell'opposto principio.
Neppure costituisce valida ragione di differenziazione la bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di interventi didattici di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
A sua volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre 2023 si
è pronunciata sul riconoscimento del diritto alla carta anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale.
La Corte, con una pronuncia intrinsecamente logica dal punto di vista della ricostruzione della ratio dell'istituto (cfr pp 9/12 della Sentenza), ritenendo un legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs.
n. 297/1994 ove dispone che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_4 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
La Cassazione in particolare evidenzia il riferimento allo stesso PFOF contenuto nella norma istitutiva della Carta docente ove dispone che la somma di €. 500,00 può essere spesa per “iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
Ancora la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Sostiene la Corte, poi: Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro
(art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)… È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Allorquando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve essere sceverata da situazioni del tutto particolari che finirebbero scorrettamente con l'astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa.
È inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico trattandosi di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Di contro giova il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 che fa richiamo alla annualità della supplenza e, dunque, alla annualità didattica prevedendo che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Per tale ragione la Corte, condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12
a quelli a tempo indeterminato. Pertanto, per essi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co.
2, L. 124/1999), il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Cassazione ricorda che la struttura dell'obbligazione di cui si controverte attiene al diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria: la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
All'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione (…) L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_1 per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)… Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto
a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Vi è obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
Pertanto, la carta non ha natura “retributiva” o “riparatoria” perché già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali ma La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
Il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. Finché si è all'interno del sistema delle supplenze scolastiche vi è interesse all'adempimento della prestazione, interesse peraltro presente anche in capo a parte convenuta, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Nel caso del personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così non è, come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla
Carta a chi non è di ruolo perchè la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
L'omessa presentazione della domanda della carta docenti non impedisce la condanna richiesta.
Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione del diritto da parte convenuta.
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte),
l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico, come si evince dall' estratto della posizione ricoperta nelle Graduatorie
Provinciali di Supplenza per il biennio 2024/2026 per la provincia di Napoli, prodotto unitamente alle note trattazione scritta da ultimo depositate.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in dispositivo e condannato il convenuto alla sua erogazione, per un valore corrispondente per ciascuno di CP_1 essi a quello perduto.
Sono dovuti gli interessi su detta somma, e non anche la rivalutazione, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Deve pertanto essere condannato il convenuto alla erogazione della carta in favore della ricorrente.
Infatti la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di parte convenuta, come da contratti di lavoro in atti (senza che le circostanze fattuali in ricorso rappresentate siano smentite da elementi di segno opposto), visionabili ai documenti da 2) a 4) di cui alla produzione della ricorrente stessa:
a.s. 2017/2018, contratto dal 08.02.2018 al 30.06.2018 e dal 22.05.2018 al 31.08.2018;
a.s. 2018/2019, contratto dal 05.11.2018 al 30.6.2019;
a.s. 2019/2020, contratto dal 19.10.2019 al 30.6.2020.
La domanda è tuttavia infondata quanto all'a.s. 2020/21; infatti, la ricorrente, quanto al detto anno scolastico, ha insegnato dal 8/01/2021 al 30/06/2021 e ha coperto un numero di giorni di lavoro inferiori a 180. Reputa questo Giudice che per tale anno scolastico non sussista il diritto a ottenere la carta docente. Invero, la Cassazione, con la citata sentenza 29961/2023 ha ritenuto “in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico”, in quanto tali disposizioni non si prestano (…) a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” ma nello stesso tempo non ha escluso (sent. cit., 10) “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”. Tale periodo minimo si determina dalla normativa sulle supplenze, disciplinata dalla l. n. 124/1999, il cui art. 4, comma 2 recita: ”Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”. Ne consegue che il “periodo minimo” proprio della figura tipica dei contratti
“fino al termine delle attività didattiche” decorre dal 31 dicembre al 30 giugno, per un totale di 6 mesi, corrispondenti a circa 180 giorni (per la precisione 182). Pertanto, ai fini del calcolo del periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, si dovranno considerare 180 giorni, con conseguente rigetto della domanda quanto a tale anno scolastico, in cui il periodo complessivo di insegnamento non ha raggiunto tale numero di giorni.
La domanda deve pertanto essere parzialmente accolta e rigettata quanto all'a.s. 2020/2021 in cui la ricorrente ha insegnato per il periodo dal 8/01/2021 al 30/06/2021, presso l'Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo anche in ragione della serialità della lite, ai sensi del D.M. 55/2014, con la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, anche se il parziale rigetto ne rende corretta la compensazione per un terzo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante sua attribuzione secondo il sistema proprio di essa e per valori corrispondenti a quelli perduti, condanna i convenuti in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a erogare in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici predetti.
Rigetta per il resto il ricorso.
Condanna i convenuti in solido al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidate in € 976,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito e dichiaratosi in ricorso anticipatario, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese .
Si comunichi.
Napoli, 3.4.25
Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi