TRIB
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 05/03/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 940 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio,
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Staranzano, Parte_1 C.F._1
via Giuseppe Garibaldi n.14, presso lo studio dell'avv. PIN ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._2
procura in atti, dagli avv.ti Andrea Scorsolini e Daniele Panico ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, sito in Gorizia, al Corso Italia n. 36;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/02/2024, i difensori delle parti hanno concluso riportandosi agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 10/11/2023, ha Parte_1
agito in giudizio, esponendo che:
- con sentenza 728/2009, il Tribunale di Gorizia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
[...] e aveva posto a suo carico un assegno di € 500,00 mensili, per il mantenimento dei due figli e all'epoca Controparte_3 Per_1
minorenni (ossia € 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di dover, attualmente, provvedere anche al mantenimento di un altro figlio, nato il [...], nel corso della relazione con
[...]
mentre il figlio ormai maggiorenne, risulterebbe Persona_2 Per_1
occupato, dal 2.10.2023, presso la società Organizzazione_1
con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno,
[...]
con una retribuzione mensile non inferiore ad € 1.000,00.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio stante il raggiungimento della piena indipendenza Per_1
economica, o in subordine la riduzione dell'assegno di mantenimento, stabilito in sede di divorzio, nella misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita nel presente giudizio , non opponendosi alla domanda di CP_1
controparte.
Ciò posto, considerato che alcuna contestazione è sorta in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di in accoglimento della Controparte_4
domanda, va disposta la revoca, a far data dalla domanda, del contributo al mantenimento ordinario e straordinario per il figlio, posto, in sede di divorzio, a carico di Parte_1
Tenuto conto del comportamento processuale delle parti e in particolare dell'adesione della resistente alla domanda proposta dal ricorrente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n.
728/2009, così provvede:
a) revoca, a far data dalla domanda, il contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio posto a carico di Controparte_4
Parte_1
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del 4/03/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
2