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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 785 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Noemi Cova, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Oristano nello studio dell'avv. Anna Maria Muroni, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.09.2024, ha citato in giudizio l'ex coniuge Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere, previo accertamento della raggiunta autosufficienza economica, la revoca,
[...] con decorrenza dal gennaio 2023, del contributo posto a suo carico con sentenza di divorzio n.
500/2022 pubblicata il 14.10.2022 per il mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
[...]
Costituitasi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento della domanda nei limiti Controparte_1 del contributo paterno al mantenimento del figlio;
si è, invece, opposta alla revoca Per_2
1 dell'assegno stabilito per che, concluso il dottorato di ricerca, ancora non aveva reperito Per_1 un'occupazione atta a consentirle di mantenersi senza il sostegno dei genitori. In ogni caso, la resistente si è opposta alla domanda di restituzione delle somme versate dal ricorrente per il mantenimento dei figli a partire dal gennaio 2023.
Prima dell'udienza di comparizione, le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo, hanno formulato istanza congiunta di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
§§§
Il ricorso deve essere accolto in quanto è in atti la dichiarazione di e Per_2 Persona_3 rispettivamente di ventisette e trentuno anni, di avere raggiunto la piena indipendenza economica.
Pertanto, deve ritenersi estinta l'obbligazione dei genitori di provvedere al mantenimento della prole e, di conseguenza, deve essere revocato l'obbligo, posto a carico di pagare, Parte_1
a tale scopo, un assegno periodico all'ex moglie.
Per quanto concerne la decorrenza e gli obblighi restitutori, non sussistono motivi, controvertendosi di diritti disponibili, per disattendere l'accordo delle parti, che hanno convenuto la revoca del contributo dal luglio 2024, che nulla sia dovuto dalla resistente al ricorrente a titolo di restituzioni e che “tra le parti sono state risolte tutte le pendenze e che nulla è dovuto tra le parti a nessun titolo”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
a modifica della sentenza n. 500/2022 pubblicata il 14.10.2022,
1) dichiara estinta, in virtù del raggiungimento dell'indipendenza economica e con decorrenza dal luglio 2024, l'obbligazione, gravante sui genitori, di provvedere al mantenimento di e Per_2
Persona_3
2) per l'effetto, a decorrere dal luglio 2024, revoca l'obbligo, sancito a carico di Parte_1 di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento ad di Controparte_1 un assegno di complessivi euro 300,00 al mese;
3) prende atto che gli ex coniugi hanno dichiarato che “nulla è dovuto dalla Sig.ra al Sig. CP_1
a titolo di restituzioni” e che “tra le parti sono state risolte tutte le pendenze e che nulla Pt_1
è dovuto fra le parti a nessun titolo”;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 785 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Noemi Cova, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Oristano nello studio dell'avv. Anna Maria Muroni, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.09.2024, ha citato in giudizio l'ex coniuge Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere, previo accertamento della raggiunta autosufficienza economica, la revoca,
[...] con decorrenza dal gennaio 2023, del contributo posto a suo carico con sentenza di divorzio n.
500/2022 pubblicata il 14.10.2022 per il mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
[...]
Costituitasi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento della domanda nei limiti Controparte_1 del contributo paterno al mantenimento del figlio;
si è, invece, opposta alla revoca Per_2
1 dell'assegno stabilito per che, concluso il dottorato di ricerca, ancora non aveva reperito Per_1 un'occupazione atta a consentirle di mantenersi senza il sostegno dei genitori. In ogni caso, la resistente si è opposta alla domanda di restituzione delle somme versate dal ricorrente per il mantenimento dei figli a partire dal gennaio 2023.
Prima dell'udienza di comparizione, le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo, hanno formulato istanza congiunta di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
§§§
Il ricorso deve essere accolto in quanto è in atti la dichiarazione di e Per_2 Persona_3 rispettivamente di ventisette e trentuno anni, di avere raggiunto la piena indipendenza economica.
Pertanto, deve ritenersi estinta l'obbligazione dei genitori di provvedere al mantenimento della prole e, di conseguenza, deve essere revocato l'obbligo, posto a carico di pagare, Parte_1
a tale scopo, un assegno periodico all'ex moglie.
Per quanto concerne la decorrenza e gli obblighi restitutori, non sussistono motivi, controvertendosi di diritti disponibili, per disattendere l'accordo delle parti, che hanno convenuto la revoca del contributo dal luglio 2024, che nulla sia dovuto dalla resistente al ricorrente a titolo di restituzioni e che “tra le parti sono state risolte tutte le pendenze e che nulla è dovuto tra le parti a nessun titolo”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
a modifica della sentenza n. 500/2022 pubblicata il 14.10.2022,
1) dichiara estinta, in virtù del raggiungimento dell'indipendenza economica e con decorrenza dal luglio 2024, l'obbligazione, gravante sui genitori, di provvedere al mantenimento di e Per_2
Persona_3
2) per l'effetto, a decorrere dal luglio 2024, revoca l'obbligo, sancito a carico di Parte_1 di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento ad di Controparte_1 un assegno di complessivi euro 300,00 al mese;
3) prende atto che gli ex coniugi hanno dichiarato che “nulla è dovuto dalla Sig.ra al Sig. CP_1
a titolo di restituzioni” e che “tra le parti sono state risolte tutte le pendenze e che nulla Pt_1
è dovuto fra le parti a nessun titolo”;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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